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TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I Spese delle amministrazioni
CAPO II Oneri di personale
CAPO III Interventi in materia previdenziale e sociale
CAPO IV Interventi nel settore sanitario
CAPO V Finanziamenti degli investimenti
CAPO VI Altri finanziamenti
CAPO I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 23.
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento.
In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un
fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali
sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la
cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente.
La ripartizione del fondo è disposta con decreto del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni
relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente
legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione
complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente;
analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio
destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati
nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative
autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto
al consuntivo 2001. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale
unica dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello
Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo
ed alla competente procura della Corte dei conti.
Art. 24
Acquisto di beni e servizi
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e
nell'articolo 2 del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità
previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore
a 50.000 euro. È comunque fatto salvo, per l'affidamento degli
incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi
10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella
C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali
hanno l'obbligo , per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento
di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi
stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di acquisti
in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma
6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di consentire il
conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono,
altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di
servizi di cui al primo periodo del comma 3. 4. I contratti stipulati
in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi
è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato
nel contratto.
4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari
di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche,
individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo
2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare
ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni
dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle
stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così
conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale,
contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti,
previste al comma 4.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa
privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in
casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata
indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale
della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire
il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare
convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento
di beni o servizi di specifico interesse di una o più amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito
al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo
gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime,
le attività di stazione appaltante, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a.
pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i
quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di
categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese
alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione
all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici. 7. Per gli organismi
di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura
di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa
privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della
citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni
interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali
è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni,
sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.
Art. 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del
pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di
qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti
alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive
di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti
l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva.
Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta
precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni
a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.
In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non può essere inferiore a 12 euro.
Art. 26.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia
e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare,
stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua
i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione
tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica
e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare
significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo
le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare
gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo
una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione
e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno
di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui
alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone
il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica
e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati
su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne
il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle
nuove tecnologie.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione
e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali,
i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità
elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto
dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari
finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento
dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie
abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei
corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici,
le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e
gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare
in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività,
salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse
di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso
l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in
funzione della certificazione delle competenze acquisite;
provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
e per la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la
spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 27.
(Progetto "PC ai giovani")
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla
data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo
103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando
quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo è
destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato
dai Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di presentazione delle istanze degli interessati, nonché di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità
di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni
alla pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato.
Art. 28.
(Acquisizione di informazioni)
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione
di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo
delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei
collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi
e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia
e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi,
in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea
e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati
di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le
modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni
relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché
i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità
e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città
e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati
con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché
alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione
programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5,
deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per
cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma è calcolato, sia
per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza
tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali,
nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere
superiore a quello dell'anno 2001.
6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile
operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza
tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali,
nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata
legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora
l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno
2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere
superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto
nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario
utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità
interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che
per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto
di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione
ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività
finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie
e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale
e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna
provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione,
al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente,
di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni
considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione,
per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento
rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati
in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le
province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto
con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l'istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono
costituire società consortili con le locali strutture specialistiche
universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione
dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi
4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i
predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte
per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre
almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto
di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo
a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento
degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4,
6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio
ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata
comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione
cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo
finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti
è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo
al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale
e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza,
ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le
province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato
intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire
il rientro nella determinazione del saldo. Per il mancato rispetto
dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15.
Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento
delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto
le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono
trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente
articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31
marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 30.
(Disposizioni varie per le regioni)
1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema
di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali
e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e
con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali
di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni
per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero
dell'economia e delle finanze.
I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali
e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le
parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura
di cui al comma
2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al miglioramento
della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione
e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5".
Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 è
abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma
2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2002".
4. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento
delle funzioni conferite) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello
Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle
funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere
dal 1 gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di
compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la
necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico
del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583
milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004.
Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di
solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato
in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla
regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di
un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è
tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL
regionale e PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste
in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità
previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione
di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e
la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria
di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli
Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003,
una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello
Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione
alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico
(PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia
Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei
decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003
stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra
lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione
sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è
pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa
richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione
alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002,
all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli
anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni
e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato
per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno
2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni
nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese
d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi
ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli
Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal
presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63,
quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per
finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione
dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti
sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo
di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di
carica percepita al momento di commissione della violazione.
Art. 31
Disposizioni varie per gli enti locali
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24
e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse,
pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente
attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49,
comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e di
cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300
milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni
di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore
delle comunità montane ad incremento del contributo di cui
al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del
fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito
secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre
assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità
individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60
milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali è incrementato di 25 milioni di euro.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle
attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare
la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui
al comma 6 eaumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio
in forma congiunta dei servizi di 'polizia locale, destinati a finalità
di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti
per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le
opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale
di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
può prevedere, su proposta del Ministro dell' interno, la quantità
complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento
delle predette sedi di servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all' adeguamento
funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi
di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse
occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5
per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento
del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato
per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si
applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste
per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti:
"e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e
comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni
di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo
26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003,
il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria
all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui
ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza
o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni
1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o
in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento
di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003
di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella
misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza
della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme
eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme
così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro
dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316
dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo
2 comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione
alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari
e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia
dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 12.
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare
i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti
o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.
E fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere
alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti
erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al
gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità
decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta
Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente
legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del
titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per
il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione
statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione
delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati
la cui deliberazione di dissesto è stata adottata prima della
data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati
al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta
1998 e successive.
17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), de decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai
seguenti:
"4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti
che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo
34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica
entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche
tecniche definite dall'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni,
comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di
trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario
delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio
postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza
da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono
applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non
superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di
servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Art. 32.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati
della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico
di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, è fissato
al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni,
e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando
la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000
euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con
popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto
una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio,
possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso,
l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
CAPO II
ONERI DI PERSONALE
Art. 33.
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttività. All'articolo 16, comma
1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per
ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro
da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione
della produttività, del personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma
di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure
di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia
e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica.
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento
della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti
economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare
una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici
dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi
da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
delle università, nonché degli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto
decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati
di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione
delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici
economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della
produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti:
"e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarità
dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale
del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione
in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche
al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità
corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse
di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate
di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità
e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo
nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore
in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità
sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del
presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e
dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale
del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il
Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari,
degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale
per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e
le responsabilità connesse all'espletamento delle attività
stesse.
Art. 34
Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della
legge 6 luglio 2002. n. 137, nonché delle disposizioni relative
al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei
posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di
cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione
del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137,
già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai
provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo
52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso
l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre
2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese
le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unità, nonché quelle relative alte
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate
per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate
alla data di entrata in vigore della presente legge nonché
quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli
oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale
fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata
l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi,
alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia
e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi
espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di
svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione
della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre
2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da
specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più
immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo
contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle
disponibilità del fondo di cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla distribuzione per profili professionali delle predette unità
e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali,
per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio,
nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato
dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi
previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal
predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del
6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti
con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000
euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000
euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al
divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione
e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere
dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni
di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri
in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In
relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge
1 agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere
dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni
di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari
in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e
ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente
di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio
nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003
a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza
delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative
federazioni nonché al compatto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e
le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo;
regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata,
sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i
comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo
il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere
contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002
tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al
ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una
percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione
superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione
dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata
la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo
19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio
di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale.
Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito,
per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero
delle attività produttive, sono individuati per le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici
indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni
di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003
sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati
di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure
di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è
prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1
è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di
età".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere
all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per
cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei
confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione
per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, nonché nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore.
13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, IIstituto superiore
di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione a la sicurezza
del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia
e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori
ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di
personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti
da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui
all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque
consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché
la stipula di contratti di collaborazione coordinata a continuativa
per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle università.
14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per
l'anno 2003 in favore dell'istituto superiore di sanità per
proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma
7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la pubblica
amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali
nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali,
ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che
scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge
28 dicembre 2001. n. 448.
20. I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla
normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare
i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale
delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento
degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare
una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni
di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni
i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo
19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e
crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare
la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati
dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni
non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti
sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione
in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero
la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale".
24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato
di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è
seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei
posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun
anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso
è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Art. 35.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento
di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle
zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino
all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione
e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione
ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi
situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione,
per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di
frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra
più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle
dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire
nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione
non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza
e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici
di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
è restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda
di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare
le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica.
Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
per inidoneità permanente ai compiti di istituto può
chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o
di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31
agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di
sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni
in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla
base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono
destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime.
Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di
euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione
dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo
40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti
servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore
scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per
la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto
scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere
conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilità
dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare
posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di
personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti,
sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire
l'attivazione dei contratti.
Art. 36.
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo
1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo
dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto
di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad
incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica
anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese
erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi
e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché,
fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto
dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare
a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni
di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993,
n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n.
249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno
1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Art. 37.
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
è sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente
una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare
che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria
investito delle più alte funzioni, aumentato della metà.
Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di
rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 38.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera
a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dell' ENPALS.
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo
è inserito il seguente:
"Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL
destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia
e ad altre strutture a tutela della famiglia" 5. I lavoratori
iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria
per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del
personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto
delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi
derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per
la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale,
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende
non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del
Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione
figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale
obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi
previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare
all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera
a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso
per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.
8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai
contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente
alla data del 1 gennaio 2003".
9. A decorrere dal 1 gennaio 2003, previa verifica della condizione
reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge,
ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento
della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto
delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio,
comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di
trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero,
tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile
in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo
conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello
di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima
procedura può essere annualmente modificato l'importo della
maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma,
che non può, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito
proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilità
e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della
vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo
inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto
incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici
mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso
del requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 60 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale
prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti
un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a quello
della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono
modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del
presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere,
con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti
di accesso al beneficio.
10. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità
italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. È autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità
italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre
1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi
perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità
libiche a partire dal 1 gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato
delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile
1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
Art. 39.
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto)
1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi
assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato
rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per
l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di
determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente.
Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti
all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi.
L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003,
799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione
dell' articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516
milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento
degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonché
al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e
del Fondo per l'occupazione.
3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori
oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002,
n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati,
nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto.
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore
dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione
sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla
differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari
della relativa pensione.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'indennità speciale istituita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore
ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è
aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale
svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi
e relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi
al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al
comma 1 del predetto articolo.
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione
di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito
pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate
nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale,
con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi
già effettuati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 40.
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge
6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili
che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la
necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata
dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli
albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni
per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia
quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e
per periodi determinati.
4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista
dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità
speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3
della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili
nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità
usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 41.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità
e contratti di solidarieta)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministero dell'economia e finanze può disporre,
entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza
soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono
essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta
del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga
o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro
a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio
in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente
utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani
di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del
lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le
parole: "nonché di 60,4 milioni di euro per Panno 2002"
sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno
2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma 70, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere
derivante dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre
2002, neI limite di 20 milioni di euro.
4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal
seguente:
"Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per
gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal
2002 al 2008".
5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro
51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro
il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di
euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati
da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità
lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione
di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nel limite massimo di 700 unità.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima
di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per l'anno 2004
e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo
di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono
attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti,
di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale,
di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso
per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero
per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali
non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi
massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale,
una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario
sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo
ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni
di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti
periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria
concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo
1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata
la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di
euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Art. 42.
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è
soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS,
che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso
Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza
contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma
4. Tutte le attività e le passività, quali risultano
dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile
di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche,
e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda
le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla
somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo
della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della
quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo
della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per
il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di
retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano
ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il
soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un
Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati
di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica
alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS,
coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà
pervenire atta unificazione delle procedure operative e correnti entro
il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione
dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale
vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento
giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del
nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze
e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7. È autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di
cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003,
di
1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma
12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione
dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo
di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza
contabile.
Art. 43.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
è quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'INPS;
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo
25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS,
con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione
e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il
quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.
2. L'articolo 3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta
dell'ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono
adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.
Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo,
i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del
diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il
40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili
alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base
contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per
le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in
essere non è definito alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
Art. 44.
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità
e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai
casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni
a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.
I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già
pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei
cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o
totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità
di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo
pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva
e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma
dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di
anzianità. Le annualità di anzianità contributiva
e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma
è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da
versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio
2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data
del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di
cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione
di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura
pari a tre volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto
il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro
il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003
la pensione di anzianità, è considerata come base di
calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la
pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento
provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito
da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale
o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti
dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le
trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano
applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato
versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese
di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente
ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni
di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento
non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione
di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto
anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003
è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si
procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo
2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di
appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento
entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione
in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse
legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data
del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente
al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto
lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità
di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività
lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi
determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti
di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato
entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.
Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due
mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1 aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione
pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali
erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei
dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione
delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di
quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma
3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi
contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti
alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che
percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate
di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti
a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore
secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato.
Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di
cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione
degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità
di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni
di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo
3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.
Art. 45.
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani
iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per
causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa,
nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali,
ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in
deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali
di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente
per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta
giorni. È fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di attuazione del presente articolo, con indicazione
delle cause di forza maggiore in relazione alle quali è possibile
avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le
modalità di comunicazione agli enti previdenziali interessati.
Le suddette modalità di attuazione e cause di forza maggiore
devono essere definite in modo che l'onere conseguente a carico della
finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2003.
Art. 46.
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione
maestri del lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo
80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati
a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente
poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale
finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi
e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle
politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare
per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla
natalità.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate
alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto
delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema
di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni
da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica
e della valutazione dei Costi, dei rendimenti e dei risultati dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,
secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state
assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede
alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all' entrata del
bilancio delloStato per la successiva assegnazione al Fondo di cui
al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie
della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza
ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro
e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa
civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica,
all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti,
è conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005,
un contributo annuo di 260.000 euro.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decrto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 47.
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo
di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti:
"e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
Art. 48.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione professionale continua, in un'ottica di competitività
delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori,
possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di
cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi".
Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche
per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente
più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra
le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti
relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed
alle province autonome territorialmente interessate affinché
ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo
integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai
datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della conformità alle finalità di cui al comma
1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento
dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì
la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso
di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività
o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà
una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente
del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione
di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle
attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione
delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da
due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dal consigliere di parità componente la Commissione centrale
per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante
di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza
tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete
alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845
del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal
datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione
ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali,";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali";
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. In caso di
omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. A decorrere
dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito
complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse
derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo
medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002
e al 50 per cento per il 2003.";
f) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Gli importi
previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria,
i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati
tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri
di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma
10".
2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano
i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.
Art. 49.
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali,
da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla
competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono
definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in
cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre
2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita
in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il
31 dicembre 2003. 2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma
1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi
a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già
soggetti alla sovranità italiana.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni
in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie,
con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso
alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati
con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1
gennaio 2003, è riconosciuta una indennità commisurata
al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità
contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla
contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo
scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19
giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere
inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma
1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari
non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione
di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento
dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla
data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato
sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai
lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo
12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n.
468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora
abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio
2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro
confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia
di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la
relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili
di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui
a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non
può comportare un onere finanziario complessivo a carico del
predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni
di euro, che a tale fine è preordinata nell' ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività
socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico
del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per
intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi
in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del
predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre
2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della
domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori
socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una
apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato
dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende
intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.
L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è
concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001
e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente
agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente
comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003
e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità
interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari
ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno
2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno
2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività
in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003
pari a 297 milioni di euro.
Art. 51.
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti
e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle
attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità
permanente.
CAPO IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 52.
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle
cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio,
degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro,
sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà
fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa
per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di
spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria
l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore
termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni
contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003,
2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi
5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica
avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione
o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli
accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana,
in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di
attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti
contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie,
per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle
giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono
una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti
adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza
automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché
delle aziende ospedaliere autonome.
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo i della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e
le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite
dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al
19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero
della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente
comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono
rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione
del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui
al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché
di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati
dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi
e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra
descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3,
le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio
2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002
e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione
dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il
16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura
del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato
dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo
5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85,
comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato
al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del
Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale
sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede
di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera
A), annesso al decreto del Ministro della sanità 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà
attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio
di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85,
comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita
la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di
partenza purché la nuova diluizione sia più alta della
precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione
si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1 marzo 2002,
n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di
165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a
titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il
finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire
a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero
per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento
di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati
ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento
della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente
autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto
indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre
1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può
essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale
di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per
l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica
integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti
fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione",
sono inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287";
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta",
sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente
di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro
il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente
gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e
la misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306,
e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri
e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione
della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento
con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "é autorizzato"
fino a:
"per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può
assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento
dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le
rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari
mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi
secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei
dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione
europea, avranno effetto a partire dal 10 luglio 2003.
Fino a tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento
al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione
del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato
nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
sostituito dal seguente:
"9. È istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione
di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti
regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione
fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva
relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli
articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel
limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".
Art. 53.
(Medici con titolo di specializzazione)
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è
riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito
per il lavoro dipendente.
Art. 54.
(Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1 gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza
previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti
di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi
e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché
le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55.
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte
nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e
nei bilanci regionali".
Art. 56.
(Fondo per progetti di ricerca)
1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia
e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con
lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti
per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento
dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
prece denti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità
di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o
dai fondi strutturali.
Art. 57.
(Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della
salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con
decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal
Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono,
inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione
generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
del Ministero della salute e il presidente dell'istituto superiore
di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere
confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi
unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando
aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili
entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.
Art. 58.
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è
riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price)
alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio
nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati
con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento
per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità
è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla
base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie
prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati)
rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli
addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità
massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato
sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive
e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento
complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art. 59.
(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca
sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone
fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e
privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente
attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie
neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti,
sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003
ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
CAPO V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti
alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità
assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione,
possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione,
limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della presente legge, eeffettuata in relazione rispettivamente
allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni
effettuate in base al comma
1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento,
con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi
effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito
un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate
alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area
e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate
in attuazione del comma
1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti
di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché
quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997,
n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'istituto per la promozione
industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo
2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza
tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito
dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con
proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture
è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore
dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro
per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri
e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota
percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle
dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi
di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché
per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali,
il Ministero delle attività produttive è autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo
stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE
17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15
aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è
altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per
gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi
soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attività previste dalle stesse convenzioni.
Art. 61.
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono
le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità
di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché
la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di
650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per
l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio
economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo
1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1,
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo
73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e
semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di
attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative
di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai
principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato
di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio
già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno
di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati
nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione
sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere
nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette
tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto
di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo
del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza
e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle
attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e
per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari
al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce
la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo
2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge
n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie
stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per
il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85
per cento delle economie è riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento
(CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono
a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie
" 12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, dopo il comma 3, einserito il seguente:
"3-bis. La società di cui al comma 1 può essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare,
con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei
crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette
operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono
al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui
al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi
suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce
la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo
2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale,
in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali
del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie
dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli
aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui
decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle
relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi
di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale
accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.
Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti
effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda,
il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.
Art. 62.
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni
in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti
elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare
pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di
imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente
alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate,
a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in
particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli
identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità
di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti
fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati
il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione,
comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al
primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi
del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non
superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450
milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti
ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi
delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima
della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata
ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano
la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione
degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare
complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e
del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di
credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello
stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensità
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della
intensità fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli
investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato,
diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente
lettera, eattribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta
secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti
di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente è subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera 1,), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera
c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano
l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore
a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri
dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti
di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità
conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma
1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003 contengono
le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge
n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del
contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti
interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata
e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo,
in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente
entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata
l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno
di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno
successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello
nel quale la decadenza si è verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento
di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale
dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti
il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo
utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto
utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato
nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
2. È abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per
l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di
euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore
a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti
dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante
da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre
2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione
di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle
sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
Art. 63.
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è
prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi
stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente
ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato
articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003,
ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale
ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce
ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio
nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto
è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite
finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al
secondo periodo, se l'assunzione è effettuata negli ambiti
territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge
n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300
euro nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione
del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori
di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui
alla lettera a) per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento
della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita
al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito
il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello
ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della
lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie
di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006,
relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera
a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui,
e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera
a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione
del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,
nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge
n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità
e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può
essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di
cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono
essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso
di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera
a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono,
in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro
il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché
gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi
di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma
2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente dall'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel
rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati
raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti
finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di
spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei
contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma
1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Art. 64.
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo
62, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti
locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione
agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure
compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale
da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle
risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza
delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta
concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 65.
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono
essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli
di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa
fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Modalità e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita
convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio,
la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio è integralmente deducibile anche in deroga al limite
temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non
oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia
può utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto in bilancio,
al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
4. È abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del
citato testo unico.
Art. 66.
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo
e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle
aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali,
nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione
degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera
a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese
le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione
della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del
23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
Art. 67.
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni
di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti
non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al
comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni,
a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 68.
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti
a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare
nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini,
nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 122, è destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni
di euro, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera
b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive
modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi
per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della
malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle
regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite
di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi
di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati
dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali
in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree
di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori,
e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
di attesa imposti o raccomandaci dalle autorità competenti,
con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità
sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo
ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa
sanitaria in materia;
d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese
sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti,
comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare
le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
milioni di euro;".
Art. 69
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite
le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunità europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite
le seguenti: "nonché ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di
aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente
incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità
dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro
il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle
domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
1 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" è
inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è
determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti
realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, è inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate
ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al
comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1 gennaio
di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali
per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 441, le parole: "é prorogato di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "é prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro
per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento
(CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003
la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto
a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate
alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento
al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "é esteso" è inserita la seguente:
"esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del
settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento
della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza
del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002,
di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
è prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni
finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi di cui
alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento
del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione"
sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Art. 70.
(Fondo rotativo per la progettualita)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti
pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è
istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per
la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per
la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni
e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni
di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione
del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e
prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche
di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata,
per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze
progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa
in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a
quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno
il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale
nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di
strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea
localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per
le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non
localizzate nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione
del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale,
non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe
professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente
alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio
di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto
ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso
entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine,
in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione
positiva:
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità
dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione
del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già
concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più
efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto
è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può
essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: "Le disponibilità
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto
è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può
essere emanato".
Art. 71.
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale è istituita Infrastrutture Spa,
presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo
per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi
e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla
consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere,
di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare
mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte
ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione
delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività
potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni
di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare
l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione
tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione
strategica di preminente interesse nazionale.
Art. 72.
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte
nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono
ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere
dal 10 gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità
stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può
essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare
comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato
in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i
decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere
emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui
al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi
per attività produttive disposti con le procedure di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali,
i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione
di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti
finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro
delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia
e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è
definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.
Art. 73.
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle
attività produttive, può essere disposto che gli interventi
di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate
da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate
ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989,
nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per
i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è
stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate
dal CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive
tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni
sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree
individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive,
approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo
alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché
allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso
ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia
degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente
al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE,
un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma
1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività
produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata
all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 74.
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni
di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento
per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito
decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché
all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore
incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità
urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base
dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi
disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province,
comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti
in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.
Art. 75.
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta velocita/alta capacità", anche al fine di ridurre
la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti
sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo
criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è
a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è
adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali
per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocita/alta
capacità".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza
o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del
"Sistema alta velocita/alta capacità", il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti
contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente
concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento
del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo
sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei
confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di
controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per
la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocita/alta capacità".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta velocita/alta capacità" sono destinati prioritariamente
al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di
essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture
Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria eautorizzato a compensare
l'onere relativo alla manutenzione dell' infrastruttura medesima anche
attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo
43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro,
desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza
media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione".
Art. 76.
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra
l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito
denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale
la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate del decreto di cui al primo
periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice
civile in favore dell'ANAS Spa, nonché effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono,
se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione
e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto
dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e
di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS
Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in
tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire
e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla
somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale
di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa di cui al comma 1-ter. È escluso dal fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività
della stessa società e già trasferite in proprietà
all'Ente dall'articolo 3, commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto
fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri
di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento
della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura
degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione",
i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché
l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia
e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive
del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
in società per azioni si applica la disciplina tributaria di
cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione
autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75";
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I
mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
per l'ammortamento del debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale
previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto
2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 77.
(Interventi ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo
18, comma 5, della legge 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del
supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti
o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante
la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza
statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo
27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni
di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti
gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate
le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti
o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare
da più di una autorità competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite
le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3
e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia
delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per
le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata
alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998. n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di
euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma
2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione
e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale
versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso
legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al
comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione
delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento
dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio
di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine
di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003".
Art. 78.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo
109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino
ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva,
alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo
74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere
dal 1 gennaio 2000.
Art. 79.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui
alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati.
CAPO VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 80
Misure di razionalizzazione diverse
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane
e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane"
sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane
e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane"
sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".
2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo
di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo
del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,
a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione
di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane
nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società
costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove
accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero,
in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili
la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata
in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero,
della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro
il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire
beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio
possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme
parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità
e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilità all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo
118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza
e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità
umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione
di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti
alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione
per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi
degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma
1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi
titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati,
sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore
dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione
stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di
titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche
qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo
di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario
terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione
e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali,
l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma
asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento
della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno
viene definito il riparto tra le singole unità previsionali
di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi
fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato
l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000
agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale
dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000
unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze
di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico
si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale
della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003.
32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3
milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale
della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno,
di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo
34, comma 4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento
del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International
Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le
parole: "ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti:
"nonché all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti:
"e all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "É data
facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione
per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate
con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50
per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione,
tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi
dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo
del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate
idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché
le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente
nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra,
alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo
pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del
programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono
assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di
cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL
e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.
Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5
milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative
di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione
interparlamentare.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità di comunicazione
di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 41
euro per dodici mensilità.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo
1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
- Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote
dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004.
Per le annualità successive il fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica
e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione
agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito
delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione
o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria o altre società operanti nel settore bancario,
finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria
o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria
conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del
pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis.
Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle
con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale,
le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"settimo", "sette" e "settennio".
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli
interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da
eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa
in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni concernente l'immissione
in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci
in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel
territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione
fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti
gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: "11-bis.
Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è
dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo
per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco
nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie
alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso
ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come
già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956,
n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento
all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della
cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti
italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della legge 1 agosto 2002, n. 166, può essere destinata al
finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché
di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche
e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure
di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti
a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato
un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992,
sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo,
da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già
autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento
della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché
per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata
la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli
oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione
urbana e della rete della mobilità.
31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle
regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento
al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata,
in favore del Ministero per i beni e le attività culturali,
la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia
per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento
delle predette iniziative di promozione culturale è individuata
nella città di Lecce.
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni,
alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonché alle istituzioni
che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state
danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei
mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti:
"e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli
interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione
per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività
di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società
e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI),
per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi,
è di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
- Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al
BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri
enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite
da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da
ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle
finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza
successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro
il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui
all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento
degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di
lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli
altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen. 42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate
prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata
nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione
dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari
esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti
della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività
del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero,
in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre
di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto
all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze
diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le
parole da: "ventiquattro" fino a: "legge" sono
sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro"
è sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare
il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché
per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato
il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno
2003.
Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle
politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile,
è aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani,
i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali
editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione
(ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno
2005.
48. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro
a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma
3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20
milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma
1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
51. È concessa al Ministro dell'interno la facoltà,
per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le
unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0.
e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì
tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento,
le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente
di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali
e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione
dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle
seguenti:
"servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".
53. All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso
un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno
2003, l'Istituto per la contabilità nazionale viene inserito
nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata
legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse
di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle
Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio, i rendiconti dell'attività svolta.
54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,
e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata
per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni
successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal
commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie,
è determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X
dello stato di previsione dell'entrata e le modalità di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di
cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal
sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi,
per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i
mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, è concessa
una sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, è
aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facoltà
di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui
è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito
della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente
sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione
di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo
7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio
2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo
scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta
la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9,
10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede,
con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato
ad erogare contributi in favore delle regioni medesime. A tale fine,
in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento
medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2003 , che può essere utilizzata anche per fronteggiare
ulteriori esigenze di protezione civile. 60. Per l'anno 2003 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione
del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Art. 81.
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e
in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto
comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo
a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo
tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione
dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della
costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attività produttive eautorizzato ad adottare
i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
Art. 82.
(Continuità territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto,
Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e
Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle
risorse già preordinate.
Art. 83.
(Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli
interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo,
limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di
euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri
per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può
contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari
emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo
61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.
Art 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di più società a responsabilità
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni
immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini
delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di
cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6,
comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi
del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto
al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo
3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province,
comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale
di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti
a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali
di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo
2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i
beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle
operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni
del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle
operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione
ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di
altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione
effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità
previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n.
448 del 1998.
Art. 85.
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale
dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti
protetti con "denominazione di origine" o "indicazione
geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002,
approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, è istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei
prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva
"prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica
del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità
montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate
nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione
e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione
aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi
di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione
"prodotto nella montagna" è esente dai diritti annuali
di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento
alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti
alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalità,
le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari
per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza
di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i
controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.
Art. 86
Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali
di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato,
con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario
ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di
ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento
del programma, le cui opere siano state già individuate e la
cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991.
Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi
resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere
non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché
alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari
preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità,
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori
alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1,
con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione
delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose
per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura
l'esecuzione. 6 3. Il commissario, nel dare avvio alle attività
di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento
e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie,
d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui
trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario
e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale
in servizio presso il Ministero delle attività produttive,
per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità
del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità
speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
predetto Ministero.
Art. 87.
(Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96,
è inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono
essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le
monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali
della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle
monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile
1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di
cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire
che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro
il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla
stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante
dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate
per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto
dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi
in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso
eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà
alla conversione in euro utilizzando le disponibilità del conto
di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per
collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti
e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso
legale in Italia.
Art. 88.
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2.
I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice
civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività
dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti
di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la presentazione
del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto
la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari
del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio
stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando
le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici
assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità
di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata
massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo
2543 del codice civile".
Art. 89.
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo
22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici
esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo
a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale
terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è
riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto
alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o de-tengono
in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione
a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto
mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga
banda ad Internet, stipulati dopo il 1 dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente
sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto.
Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo
lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è
disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base
della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze
individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione
ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la
disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni
30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
2002.
Art. 90.
(Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine
di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
è elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società
e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva,
sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato 8 annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite
le seguenti:
"e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce,
per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente
non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla
promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante
una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo
74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita
dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per
un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore
a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico
delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il
Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi,
ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società
o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare,
le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del
finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto
per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria,
si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento
di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità
del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e
la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto
privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di
lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società
e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento
a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali
o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione
intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni
sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o
a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche
su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle
società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma
di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20,
nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni
dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa
al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società
e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta
iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività,
nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti
salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo
81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29
della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
è affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione
di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società
e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo
comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Art. 91.
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici
e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno
2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro
che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi,
di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e
in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro
il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità
nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto
in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere
dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore
delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo
di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per
la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto
Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per
le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione
alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista
per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai
nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.
Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 92.
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità
di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati
apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati
dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.
I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta
sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attività
indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente
e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali
per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione
sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato
nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità
rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi
e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e
in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione
delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo,
è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri
per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV)
di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi
del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio
di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente
competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito fondo
che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000
euro annui.
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