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TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 93
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo
6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge
25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo
46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile
in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni
che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni
fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie
dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1 luglio 2003 le altre gestioni
fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a
20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni,
sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate
le relative disponibilità per essere riassegnate alle pertinenti
unità previsionali di base.
L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni
dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, è
allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 94.
(Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia
dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, essa è ripristinata con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto
il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto
nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso
da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo
82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità
di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilità
intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare
al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia
di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita
quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down,
su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate,
dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie
locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate
da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle
condizioni di invalidità e la conseguente erogazione di indennità,
secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer,
le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte
secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario
nazionale o dalle unità di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamità naturali, di cui all' articolo 80, comma
29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali
o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli
di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per
la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di
imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 30 giugno
2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di
personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali
e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali, per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali
delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi
e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata
o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori,
pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie
e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento
del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "L'incarico ha
durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità,
produttività ed attività già svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il
Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della
presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
10. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la
realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo
162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte
capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è
autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente,
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità
di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti
preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo
periodo, della presente legge è concesso nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per
i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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