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Legge 24 dicembre 2003, n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
Articolo I Risultati differenziali
Articolo II Disposizioni in materia di entrata
Articolo III Disposizioni in materia di oneri sociali
e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
Articolo IV Finanziamento agli investimenti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato
in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di
euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni
di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro
ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005
e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare
calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2.
Disposizioni in materia di entrate
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque
periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota
è stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente
il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo
19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003
dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto
dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) -
1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre
il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla
parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente
al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste
in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette
a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con
tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette
a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con
tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione
del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite
dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che
svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui
al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) -
1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura
di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta
sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta
sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,"
sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" è inserita la seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"
sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno
2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del
4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi
concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito
minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite
dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi
o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per
cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati
e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori
ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto
della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente
al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a),
d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente
al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento
qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento
di quello dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite
dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo
a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma
4";
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza
o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo
12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta
dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici
giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito
al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo
di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi
nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica
se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro.
Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data
di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00
euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00
euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione
IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le
modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari
di partita IVA";
l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo
precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".
11. Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco
di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero
imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo
traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o
con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale
di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul
totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri
quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità
delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento
di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono
inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza
di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione
si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare
per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete,
per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro,
per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente;
si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi
interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione,
fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche
per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati
al costo di costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento
del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita
o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "é stabilita sino al
31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto
2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di
euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta
al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione
è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento,
non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre
al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare
riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata
e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti
decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta
data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni
che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica
e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla
normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data
di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta
decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime
disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette
disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni
di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema
di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207,
le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole:
"chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in
base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate
annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento
nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre
2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003.
In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è
ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per
cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente
comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è
effettuato l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate
o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la società bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente
articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite,
rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti:
", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione
principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di
cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto
di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.
L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati,
le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della
convenzione con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche
si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche,
di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma
5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione
del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza
di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini
per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che
scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente
alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "trenta unità" sono sostituite dalle seguenti:
"33 unità".
35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione
dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell'attività
della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall'anno
2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente
alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere
lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilità di cui al presente
comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in
forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese"
sono inserite le seguenti:
"produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono
inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per
uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e
gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati
ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale
sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della
rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette
annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio,
in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta
per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione
di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti
sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere
di definitività per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990
e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché
dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre
1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in
vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo
comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate,
anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando
il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi
ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge
n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento
da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000
euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori
a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati
sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che
hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi
d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica
per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo
9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione
concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché
invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione
ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a
rimborso di quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma,
si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute
alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento
è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla
scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione
del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite
con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo
1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo
34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a
condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano
anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate
e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce
e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento
delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze,
il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse,
di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica,
in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n.
289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa
legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili
di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto
ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo
di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi
ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività
ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre
2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il
16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli
avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione
delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta
la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è
effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo
15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza,
si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004
restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi
di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento
della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente
legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30
ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute
sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo
di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo
della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate
successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli
7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate,
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo
34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente
ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché
a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione
delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni
che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione
degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le
relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione
che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali
di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato
articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004,
sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere
dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione
d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura
prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter
sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo
2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica
o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al
comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali
depositati presso la società. La società è tenuta al deposito
degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo.
Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti
della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese
di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per
la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro"
sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota
di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto,
sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del
comma 53 dell'articolo 3, nonché per l'applicazione, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo,
e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo
10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle
seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo
10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e per le relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti,
e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione
delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi
presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione
del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino
a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che
effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre
attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato
un volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322" sono inserite le seguenti:
"nonché dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti
soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima
prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di
euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio
telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi
sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura
del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori
entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo
52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
"degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei
proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco,"
sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse
le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute
per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e
ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli
in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili,
medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico,
si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni
del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis
è inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta
di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
Art. 3.
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento
di amministrazioni ed enti pubblici
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario,
riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza
dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi
di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione
del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità
formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea
di nuova istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività
didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana
(ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore
al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato
del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno programmato per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando
anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole
e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su
temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio
di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici
per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma
con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese,
al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di
nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico
per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione
delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI,
i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale
europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché
i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi
realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR,
si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo
ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato
degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo
di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di
euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni
internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi
nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi
vari, sono autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per
le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti
contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza,
per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità
previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per
spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è
autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense
tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n.
810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno
2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole
amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo
modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento
di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di
ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore è tenuto
a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando
il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni
a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli
articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono,
con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti
dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione
di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata
non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni
con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato
dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità
indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni
di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche
e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare,
entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria
di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della
facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore
delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di
lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni
funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi
pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario
di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici
attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità
pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende
o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore,
in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda
o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo
all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale,
non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel
quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120
della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti
dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni
con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici,
con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una
commissione per la gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative
all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge
26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate
al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000
dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1°
gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000
euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare
alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo
9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote
dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente.
È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri
sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al
netto delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e
di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti
modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato
di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni
che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore
realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili,
per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di
cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di
incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo
a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori
a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente
all'anno 2004, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo
66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali
dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna
regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonché
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata,
per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze
è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni
nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione
a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale
di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo
anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello
Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto
dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato
dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di
specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali,
di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento
annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione
del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura
del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per
cento in favore della generalità dei comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo
complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999
e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
"31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero,
un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata
al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima
unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti.
La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari
esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma
sono inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in
attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo
2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può
autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro
per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore
in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo
6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003,
di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento
viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero
degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le
seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di
erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione
delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento
alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio
2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della
"International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi
alla Shoah" è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000
euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) -
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima
di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese
le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento
della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2
per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno
2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di
euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata,
a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al
trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti
dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge
5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal
comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003,
ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno
2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali
di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni
a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione
agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale
immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1,
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui
all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del
requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà
effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo
33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di
275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri
di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità,
nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate,
i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori
delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati
vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università
continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di
cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine
è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università
ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate
con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste
e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di
200 unità.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità,
da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua
lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004
ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante
la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione
in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela
ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla
tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela
dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data
del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario,
ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo
e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa
a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le
esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione
penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comunque consentito
il trasferimento dei docenti universitari dall'università nella quale
prestano servizio ad altra università statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione
e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente
in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva
di proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di
entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge,
per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente
subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio
ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe
avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato
e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché
al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare
le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei
ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici,
nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di
riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento
stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di
fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in
servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale
copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità
di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni
di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005,
si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico
del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta
eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia
degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro
i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano
un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo
119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del
30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in
caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione
in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole
del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo
29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità
di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri
e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali
di cui al presente comma.
61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità
conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210,
e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione
del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare,
nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale
di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare
le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto
delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo
108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo
34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale
dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003.
Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i
comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze
operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione
di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico
e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità.
In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa
di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per
la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota
del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto
a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni
collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi,
questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione
del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato
dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli
stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.
I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità
previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione
di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità.
La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita
dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità
(ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA,
nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci
di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo
di finanziamento ordinario delle università.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure
di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure
di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità
indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari
di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80
milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri
in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno
2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli
arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento
stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso,
per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti
si provvede mediante i reclutamenti ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio
di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in
deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità
e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente,
alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni
interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento
del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette
amministrazioni.
Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono
avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato
l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo
personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può essere destinato
anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici
definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono
attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa
di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e
successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel
senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini dell'attribuzione
dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto
1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo,
e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare
in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto
di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti
con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme
ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento
delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei
rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla
legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione
della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente
alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o
viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi,
in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione
dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche
equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe
economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio
2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di
attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo
di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni
da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo
che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine
di una definitiva stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo
78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato
al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei
nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente
alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla
data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale,
posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990.
Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni,
sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale.
Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo
inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli
emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli
interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal
predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso
la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio
presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale
compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il
periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di
Roma.
80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata
in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori,
la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista
per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980,
n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio
2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro
riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella
disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti.
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) -
1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate,
di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite
le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo
10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i
centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento
sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e
aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione
e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso
opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme
restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia
di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento
una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente
articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione
della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche
e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie
da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il
Dipartimento stesso".
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:
"Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti:
"Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede
nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le
linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non
ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo
459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie)
-
1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per
attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del
24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero
quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione
secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi
di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole
con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti
e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto
sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato
nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con
plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate,
fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può
essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette
sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati
ai sensi del comma 1".
89. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono
corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali,
individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione
di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi
di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto
titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti
su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso
in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi
richieste, d'ufficio.
91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario
è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004".
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno
2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore
e per l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004,
delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la
spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì,
i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione,
da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie
superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché
in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è
aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In alternativa il certificato di agibilità potrà
essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo
3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del
committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è
aggiunto il seguente comma:
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma
dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi
contributivi di cui al presente articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004
e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento
dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre
al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza
quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti
non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di
lavoro.
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque
volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma
5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto
un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto
importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche
che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze
delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento
di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto
alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del
gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo
assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al
netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente
comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente
all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al
comma 101.
103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalità di attuazione dei commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento
e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti
nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternità,
pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine
di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è
concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo
corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche) -
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato,
a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia
o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza
e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere
comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione".
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno
cinque anni" sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti:
"degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
e degli ospedali classificati,".
108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori
si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione
complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione
di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari
nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di
abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti
necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli
oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri
e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per
i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti
in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base
imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata alla
stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano
gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui
efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione
nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare,
sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato,
ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le
unità immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni
immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di
disagio abitativo.
114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni
del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere superiore
a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per
la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un
periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi
possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore
ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura
del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio
locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre
la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo
di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione
dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche
degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta
per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno
2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un
importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap,
per un importo pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari
a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente
alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle
politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato
istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi
8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993,
non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga
alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione
collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile
di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi
in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalità
di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari
di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita
convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento
economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego,
sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo
n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale"
è soppressa.
122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare
chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento
dell'imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per
ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere
integrata dalla società di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota
e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo
25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta
nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni
sono considerate operazioni imponibili".
123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti:
"del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea.
Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo
48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione
Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione
di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con
l'attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione
e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un limite
di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali
alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino.
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi
olimpici "Torino 2006" è autorizzato il limite d'impegno quindicennale
di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti
di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle
risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo
comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi
di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della
copertura finanziaria di cui al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto
dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente
delegati", sono inserite le seguenti:
"nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa
alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante
del Presidente del Consiglio dei ministri" è soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità
locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale
n. 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni
di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la
parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonché
talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o
con idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del
2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze
favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni
già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente
comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni
di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori
esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA
di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "Le unità immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,
in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà
di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base
alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà
di acquisto".
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004". All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse
preordinate per la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31
dicembre 2003.
137. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell'anno 2004 nei
limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità
entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004,
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità
e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni,
anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono
essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento.
Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione.
Il lavoratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l'iscrizione
nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento
di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio,
la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b)
non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o
non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria
o speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.
Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi
del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo
o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati.
Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma
si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono
in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore
o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente comma.
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese
dello stesso settore di attività" sono sostituite dalle seguenti:
"con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro
tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo
di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che
operano all'interno dello stesso stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere
dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per
i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti
di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento".
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli
destinati alle province.
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito
in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001,
sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto
monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché in relazione alle prioritarie
esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo
e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto
Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni di euro annui è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
all'incentivazione della produttività del personale delle aree professionali
in servizio presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione
al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla
regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore
dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004,
60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonché
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale
Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria
dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre
1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della
quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo
4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende
applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo
2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace
attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine
di rafforzare significativamente i risultati dell'attività di controllo
tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all'area C che
abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico
retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni
che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione
o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70
per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo
del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato
dell'area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma
4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali
indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno
2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato
o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico
sul bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento
delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante
un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo
è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A
decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
150. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro
derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro
- servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di
cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con
le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi
l'importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento
del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto
dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti
e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attività e delle
procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100
milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine,
è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta
in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire
nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate
con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità
complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento
ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per
l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere
dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento
nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento
ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e
con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità
e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile
del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per
titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno
del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al
31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate
in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione
ed approvazione.
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro
14 milioni a decorrere dall'anno 2005.
155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42
milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da
destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici
a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale
dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato
nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni
di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia
di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia.
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento
delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di
polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di
1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in
sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello
stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione
di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità
le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono
incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio
dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio
nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell'attività
di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione
economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti
della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero
con progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore
aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati
nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio
2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari
in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti
anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti
della predetta tabella F, utilizzando i candidati già idonei collocati
nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996,
nonché mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo
di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel
ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti
e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma
55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione
della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione,
anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito
un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti
del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è
sostituito dal seguente:
"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze".
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le
parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca",
sono inserite le seguenti: "nonché, nei limiti stabiliti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto
a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed
al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti
e delle associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto
del Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai
commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano
applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria
e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del personale.
I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse
in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata
ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni
definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito
pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento
della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare
su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalità
di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente
sistema";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalità
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati
al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso
gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito
gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede
di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno
dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attività di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
è abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonché
dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza
nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti:
"di beni e servizi a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità
per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite
le seguenti: "a rilevanza regionale";
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono
sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite
le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo
ed il terzo periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici
servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa
intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del
patto di stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta supporto
e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte
di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole
e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
Art. 4.
Finanziamento agli investimenti
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione,
in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento,
che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro
e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività,
è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione
del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di
euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto
alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in
comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga
banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno
sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti
di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo
il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro
il limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto,
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo
sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale
di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta
commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente,
da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente.
Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è
riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente
i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via
cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo
del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento
è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici"
sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto
in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante
dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di
quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al
comma 8.
7. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione
dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della
totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione
delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico,
di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è
autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche
iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione
nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso
dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione
e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione
del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC
alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro
per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria
per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti
persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore
a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto,
di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica
dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo
anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine
e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale
docente presso le università statali, possono acquistare un personal
computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi
programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici
per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato
esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con
apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le
modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente
comma.
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione
sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno,
aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e
all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo
sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito
sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma
191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie
locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione
delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto
e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole:
"di un polo di attività industriali ad alta tecnologia" sono
sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attività
industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova",
sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo
4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere
utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo
speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni,
e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo
il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi
di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per
importi superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro
rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il
31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale
fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse
all'attività antincendi boschivi di competenza," sono inserite le
seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre
di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo
66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base
alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione
del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15
è inserito il seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese
le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario,
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse
legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17
è inserito il seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis,
il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da
applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale
vigente all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento
ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione
agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio
2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti
dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e
altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità
di svolgere attività di pesca o di allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti
ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5
giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore
ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze
previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del
27 luglio 2000.
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29
e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
per l'anno 2004.
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati
i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti
dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti
rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli
studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per
il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche
agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le
relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma
31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di
tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma
quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi
nel settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma
delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del
21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti
trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole
e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma
nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui
al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa
e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro,
ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di
avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione
gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma
quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla
certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità
anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche
per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive
modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento
da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito
alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2,
dello stesso decreto legislativo.
39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante
dall'attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al
comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare
dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.
41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle
province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione
delle risorse del territorio montano.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di
cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché
quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia
Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate
dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità
e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche
per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che
a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo
e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti
dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di
incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del
Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca
e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti
tipici e di qualità.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'università degli studi
di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia
dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di
ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su
prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea
sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa
indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti
o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino
alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore
dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di
un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza
di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso
l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made
in Italy".
50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni
doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle
dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate
negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime
apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei
dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia
delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto
di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240
giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni.
Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello
stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti
da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni
agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni
di norme a tutela del "made in Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato
d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale
della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità
dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori,
su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale
dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare,
senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al
presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali,
essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia
di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità
stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante
generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello
unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione
e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza
di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra
tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati
e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni
interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore,
con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive
un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni
di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del
"made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione
di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente
prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea
in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività
di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione
del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale
e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica
di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle
attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente
un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli
incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento
secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione
in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate
all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
per l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza
del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità
"Naturalmenteitaliano".
63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di
istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia
sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia
economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi
della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori
530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti
da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a
quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri,
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro
per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
la parola: "Livorno," è inserita la seguente:
"Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato,
garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti
del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in
materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei
prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono
altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati
ad effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza
di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di
etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni
di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità
dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione
amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei
prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di
cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita
dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società
EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con
sede in Roma.
69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità
di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione
del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.
70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle
risorse di cui al comma 61.
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2003 e 2004".
72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito,
senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione
con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti
di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio
delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese
per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo
la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali
e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con
l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio
e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella
registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito
un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la
tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale
e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni
legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite
dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a
2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni
di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma
61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive
segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza,
i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
80. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione
o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione
di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre
anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone
rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre
mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla
data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed
i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati.
83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività
di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole:
"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti:
"delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione
del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui
al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali,
a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni
beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo
18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato
alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del
novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2,
3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare
la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio
2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato
comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione
si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004.
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione
dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9
dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati
due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno
a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di
5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono
essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo
del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006".
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno
autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma
1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata
e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma
1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli
stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette
con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione
sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla
successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali
e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla
ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e
comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio
regionale,".
99. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma,
della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere
concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti,
privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla
base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi
di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a)
di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica
nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi
ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è
autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei
crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre
2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati
possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica
agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta
giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si
estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale,
è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale
di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della
legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei
e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese
produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme
di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati dalle
regioni.
107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo
di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni
di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi
di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del
comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali
imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passività
delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è
soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio
privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni
per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione
europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di
rischio. Il Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali
si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonché
nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.
109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi imprese
come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui
ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione
al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di
euro per l'anno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione
di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione
dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale
di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto
da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta
il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale
sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base
del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra
le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli
esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene
trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti
Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono
inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione
dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è
effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo
il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare
la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle
società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società
interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione
a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa
esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in
ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che
l'ha richiesta"".
118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il
servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per
i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore,
previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 è ripartito, per
una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi
secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola
di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi
e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli
atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente
i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse
dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari,
banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione
stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti
del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti:
", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è sostituita dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti
di uso civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "attività di promozione" sono inserite le seguenti:
"rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
"TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti:
"della TS nella carta di identità elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge,
al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni
di euro per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa
delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti
di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli
strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono
sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze
espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano
al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi
del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa.
Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure
previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione
da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla
seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione"
sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione
degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo
2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi
che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono
tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25
luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003,
hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione
del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale
è stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti
di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del
citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza
e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche
ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione
di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri
atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla
gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE
deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario
che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti
dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come
approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente,
i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture
Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti
ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei
progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve
essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima
al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario
approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma
135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto
finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti
del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi
o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito
residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il
debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della
nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche
nell'interesse dei soggetti finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione
delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario
previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario.
L'adeguamento tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso
come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo
pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato
per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì
riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per
un periodo quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale
dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione
della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse
generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono
essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la
fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità
indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non
delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui
all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in
30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione
di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi
a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto
preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare.
La presentazione del progetto preliminare è presupposto indispensabile
ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario
assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità
e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria,
quando richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dal seguente:
"2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
è inserito il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie
con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis)
del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta
dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni
di euro per l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie,
non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento
posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria
in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla
richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma
per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente,
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione
del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale
ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono
un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità
esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato
articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito
dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le
parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le
seguenti: "nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa
e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle
istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle
opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n.
910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, è
sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo
le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso
un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno
2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L'efficacia
delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con
riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il
completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico
allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione
della disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e
degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante
contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione
della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono
essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a
quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale.
Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa è
preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione
e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttività
dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito fondo
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo
per l'anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità
di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni
di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle
aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003
in relazione a contributi per i quali è prevista l'esclusione dalla base
imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entità
degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo
possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione
e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre
con il territorio delle comunità locali.
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca
scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale
fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro
per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo
3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi
ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa
comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata
nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti
innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento
di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l'anno 2004 la
spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF).
161. Per l'anno 2004 è altresì autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale
per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1
della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento
di Trieste all'Italia, è concesso al comune di Trieste un contributo
straordinario di 5.000.000 di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad iniziative
riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni
di studio e attività editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 è altresì destinato al
recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici
e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o
culturale.
166. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale
di studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle
aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università
campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni
di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della
prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative
di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto
dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell'importo
di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo
2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione
in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i
tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo
1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della
Commissione, del 3 giugno 2003.
170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per l'assolvimento
dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata
di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi
alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi
compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture
tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.
172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione
delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto
periodo è sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano
regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate
ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in
cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli
strumenti urbanistici vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della
legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere
sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità
previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1,
allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato
in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso
dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni
come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono
autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di
concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro competente.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni
finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola:
"disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1° gennaio 2004
e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo" e le parole:
"già predisposti e" sono soppresse.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
"e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ",
della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici
di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto
un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno
2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato
delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti
diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione
distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata
per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area
superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioé non distribuiti
con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale
superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioé quelli diretti
a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento
distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioé pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti
o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioé finalizzate all'acquisizione
di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione
di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni
religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili
allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni
diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile
e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile,
ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale
eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo
del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è
stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante
si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso
nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le
cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane
fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi
previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono
delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando
del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati,
rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che
hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è subordinata
all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al
10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari
devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche
se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per
le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante
a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo
90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
192. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finanziamenti
alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati
per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto
previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole:
"diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta
di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi
formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
si applicano le seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative
ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni
ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002
e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante
comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo
capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione,
di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute
per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate
dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela
primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004,
il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta
unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di
sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo,
entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate
dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo
8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche
per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle
rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità
da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente
lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza
del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle
cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli
effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di
concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6
giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che
effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi
concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione
finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002.
Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo
minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti
all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno
precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale
nell'anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonché
a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui
alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo debito maturato
a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento
degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e
2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente
comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza
dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della
fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano
di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla
scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento
del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma,
restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate
è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2004 al 2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno
di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari
al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società
che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38".
198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie
nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società
sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre
2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30
settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione,
nei confronti delle società interessate, di ogni accertamento e l'esclusione
di sanzioni.
200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di serie
C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo
di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini
di Paesi membri dell'Unione europea di età compresa tra i quattordici
e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso
un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente
corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164
euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitatamente
ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani
sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta
2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto
al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve
risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro
gli infortuni e la morte;
c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il limite
di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché
per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale,
agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di
euro per l'anno 2004.
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità
tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250,
nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi
premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la
parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonché
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali
di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,".
207. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati
è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5
milioni di euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare
la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario,
di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro
per il triennio 2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.
88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge
28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo
2001, n. 88, nonché all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001,
n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2003".
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare
per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività
di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie
imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità
di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente
o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività
di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni,
le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma
212.
215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della
nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di
euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro
per l'anno 2006.
216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all'assegnazione di contributi,
per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto,
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno
cinquecento posti barca.
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate
le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione
dei contributi.
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata
con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla
diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori
istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate,
per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il
contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle
finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore
inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari
e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione
delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione
di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari
qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico
indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del
Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni";
dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche
in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" è
inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione
possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi
conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di
riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo
Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole:
"é effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "può
essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione"
sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero
5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica
nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata
dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la
sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune,
dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo
di società controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore
al 60 per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta
nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati
ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni,
assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi
dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà
ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti
dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi
comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento
alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto
dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi,
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie
e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente
vincolo di destinazione non può essere modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprietà
statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria,
a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad
RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia,
nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione,
con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni,
delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività
produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni
atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia
e delle finanze la titolarità di uno o più dei seguenti poteri
speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali
opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni
rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima
parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle
assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia
e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro
dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora
il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali
dello Stato.
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione,
il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale,
connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente
motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti
di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi
alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere
le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di
cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile
entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso
in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito
da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore
fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini
dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia
e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo
di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata
dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione
del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto
pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello
Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei
soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione
ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi
sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi
innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato
agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento
della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione,
di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto
sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui
al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è
impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile
con riferimento alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile
quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri
un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti
esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto
manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere
esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività
produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, sono individuate
le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro
dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei poteri
speciali.
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando
il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.
231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola
che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni
di cui ai commi da 227 a 230.
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale
sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica,
il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali
degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione
del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici,
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione
dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni
di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità
di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con
l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica,
i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei
lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure
di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la
gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata
affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente
i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi
della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto
sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori
connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la
gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori
a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: "Sono altresì
escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre
2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente
partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente
pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità
di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la
stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.";
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di
cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime
gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla
gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità
indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano
avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza
pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di
reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei
relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le
parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti:
"aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui
al presente comma ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla
data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati
a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine
di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le
modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie,
il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della
stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi
ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla
presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese
quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti
destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordinario
di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle
A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione
è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella
E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004,
a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente
legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli interventi
di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma
di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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