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FINANZIARIA 2007

 

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

 

Art. 1 (commi 841-1352)

 

 

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841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.

Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

843. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.

845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale; b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi; c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.

847. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.

849. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.

850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita` degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita` e sulla registrazione di segni e modelli nonche¿ i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa.

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita`, le universita`, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita` di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita` e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprieta` industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri:

a) dalla quinta annualita` per il brevetto per invenzione industriale;

b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita`;

c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita` del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta` industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorita` per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attivita` e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita` ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento.

A tal fine e` autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita` industriali e delle crisi di impresa.

853. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita` fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita` agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita` di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefı`ci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo` avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operativita` delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l’ambito di operativita` del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e` esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalita` di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e` autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitivita` e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita` agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalita` di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

858. Ai fini dell’attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformita` agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche¿ per la regolamentazione delle modalita` di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell’anno successivo.

860. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita` ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative puo` essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita` anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e` completata entro i sei mesi successivi.

863. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e` incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e` destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita` individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarieta` dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico e` istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia` esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

866. Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013.

867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonche¿ per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova e` autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse e` disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialita` e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni di euro nell’anno 2008.

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e` istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita` e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita`, nonche¿ le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’universita` e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e` alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.

872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell’universita` e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da universita` ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita` disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell’universita` e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le modalita` di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita` degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

874. E` autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

875. Al fine di assicurare una piu` efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 631, e` istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche¿ le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilita` dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

876. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e` integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita` per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

877. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie".

878. Per le finalita` previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 877 del presente articolo, e` attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

879. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa` finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.

880. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo e` soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole:

"ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti:

"al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche¿, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

Per le medesime finalita`, in attesa dell’attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 2 del decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

883. Per le finalita` di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16- bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

884. Per le finalita` di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

885. Per le finalita` di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’universita` e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformita` alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita` a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

888. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo per la mobilita` al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e` autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

889. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:

"372" e` sostituita dalla seguente: "371".

890. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:

"371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, puo` essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372".

891. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola:

"371" e` sostituita dalla seguente: "371-ter".

892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la societa` dell’informazione, e` autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita` operative e di gestione di tali progetti.

893. E` istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell’attivita` amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e` data priorita` a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico e` istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o piu` decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita` del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalita` e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati.

Conseguentemente e` ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche ¿ delle unita` navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l’impiego del genio militare. Con uno o piu` decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o piu` decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e` istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all’ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei carabinieri.

Con uno o piu` decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

901. Per l’anno 2007, le dotazioni delle unita` previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

902. E` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermita` letali ovvero da invalidita` o inabilita` permanente nonche¿ al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche¿ in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta` sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e` integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princı` pi del diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle societa` che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle societa` di cui al comma 905 del presente articolo, e` rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

907. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita` i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

908. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche¿ i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente piu` vantaggiosa.

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 86, dopo il comma 3, e` inserito il seguente:

"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e` determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione"; b) all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) e` abrogata;

c) all’articolo 87, al comma 4, le parole:

"In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;

d) all’articolo 87, dopo il comma 4, e` inserito il seguente:

"4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa".

910. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’alinea e` sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonche¿ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:";

b) e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonche¿ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

911. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e` sostituito dal seguente:

"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e` obbligato in solido con l’appaltatore, nonche¿ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

912. L’offerente di cui al comma 908 puo` essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo` sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

913. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita` previste.

914. Al fine di assicurare la massima estensione dei princı`pi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita` dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio e` assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

915. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007.

916. Il 40 per cento delle disponibilita` finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono gia` previsti dai piani regionali trasporti.

917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007

918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonche¿, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita` europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalita` di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L’efficacia delle modalita` di utilizzazione di tale fondo e` comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita` europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

919. A carico del fondo di cui al comma 918 e` prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.

Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita` per la fruizione di dette agevolazioni.

920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` prelevato l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

921. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e` stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e` autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia` stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilita`, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, gia` previsti nell’ambito del Piano triennale per l’informatica 2007- 2009 e` autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l’anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e` stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.

924. E` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno ", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Societa` infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

926. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita` di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e` istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale " per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita` diffusi su piattaforma televisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita` di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonche¿ le modalita` di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche¿ la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codicedelle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

931. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonche¿ il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

933. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 puo` essere, a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.

Le condizioni e le modalita` del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo".

934. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per le finalita` di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti:

"per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano".

935. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera".

936. Per le finalita` di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e` incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e` destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita` e di salubrita` dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita` delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita` per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita`, in linea con le finalita` fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e` autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e` destinata al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalita` di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita` produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

939. All’articolo 2, comma 85, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e` aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita` commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita` tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita` del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualita` e la varieta` dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita` dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita` dell’offerta in termini di qualita` e disponibilita` dei servizi nonche¿ dei prezzi dei prodotti oil e non oil".

940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e` erogata a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita` professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".

942. Allo scopo di potenziare l’attivita` di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti gia` esistenti, e` concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilita` di cui all’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e` contestualmente abrogato. Le modalita`, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

943. Per le politiche generali concernenti le collettivita` italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonche¿ il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e` autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalita` di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

945. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilita` triestina.

946. All’articolo 49, primo comma dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l’alinea e` sostituito dal seguente:

"Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:".

947. In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell’articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".

948. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1º gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 68.408.000.

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l’anno 2009.

950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.

951. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.

952. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 e` autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.

953. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.

955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresı` nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonche¿ le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalita` delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita` generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unita` di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresı` personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresı` al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita` di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalita`.

958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e` stabilita l’indennita` spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Tale indennita` non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensita` dell’impegno lavorativo.

Essa non puo` essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e` corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformita` alle disposizioni vigenti.

961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e` nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.

963. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e` incrementato di 175 milioni di euro annui.

964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocita`/Alta Capacita` " della linea Torino-Milano-Napoli e` autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010- 2021, in ragione di 400 milioni di euro annui.

Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, e` autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita` "Linea Torino-Milano- Napoli", nonche¿ gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa` del Gruppo relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

968. L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonche¿ l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa` del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

969. I criteri e le modalita` di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonche¿ i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu` decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

970. Al comma 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, e` inserito il seguente:

"L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocita`/Alta Capacita` non dovra` comunque essere inferiore al 2 per cento".

971. E` autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita` all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decretolegge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e` posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per il servizio del debito gia` contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita`/alta capacita`".

973. E` autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e` autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e` destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

975. Il comma 84 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituto dal seguente:

"84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa` del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocita`/alta capacita` Torino- Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale".

976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e` destinata specificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e` autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e` altresı` autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.

979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia- Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.

Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e` altresı` autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo stanziamento una quota e` destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorita` per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari.

980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 92, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e` autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attivita` esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera, puo` avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa` e dalla provincia di Latina. Con atto convenzionale e` disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

982. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorita` portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attivita` e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorita` per quelli previsti nei piani triennali gia` approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita` portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

983. A decorrere dall’anno 2007 e` istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione e` ripartita annualmente tra le autorita` portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresı` il potere di indirizzo e verifica dell’attivita` programmatica delle autorita` portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorita` portuali per manutenzioni dei porti.

984. Le autorita` portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

985. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorita` portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche¿ quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e` devoluto il relativo gettito.

988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita` portuali ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualita` nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorita` portuali, il Governo e` autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto- legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche¿ i criteri per la istituzione delle autorita` portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita` di autofinanziamento.

990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorita` portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e` determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorita` portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita` portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991. E ` autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorita` portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresı` a farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalita` di attribuzione del contributo.

992. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia` esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita` di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita` portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorita` medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorita` portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

994. E` autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996. All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorita` portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita` di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e` presentato dall’Autorita` portuale, o laddove non istituita, dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche ¿, limitatamente alle attivita` di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche¿ non esibiscono positivita` a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma 11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e` approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita` almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita` di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attivita` di colmata in relazione alla destinazione d’uso.

11-quinquies. L’idoneita` del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita` di dragaggio nonche¿ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e` fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.

Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita` di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita` di dragaggio".

997. All’articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) e` sostituita dalla seguente:

"m) assicura la navigabilita` nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.

Nei casi indifferibili di necessita` ed urgenza puo` adottare provvedimenti di carattere coattivo.

Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa` esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalita` di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa` entro il 30 giugno 2007. A tal fine e` autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonche¿ forme di flessibilita` tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilita` con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

1000. Sono abrogati:

a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160; c) il secondo comma dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684; d) l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

1001. All’articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole:

"partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa` che ne fanno parte".

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonche¿ per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalita` e delle attivita` di transhipment, e` autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia` individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonche¿ al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attivita` produttive anche in regime di zona franca in conformita` con la legislazione comunitaria vigente in materia.

1005. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e` istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’universita` e della ricerca nonche¿ dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decretolegge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e` a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi gia` previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanita`, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

1010. Per le finalita` di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e` autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita` di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu` ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

1011. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, e` consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia` eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita` di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorche ¿ siano state notificate le cartelle esattoriali.

1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l’anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l’anno 2007 e` riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge.

I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno 2007.

1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e` autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita` e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1014. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita` e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche¿ della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell’anno 2006, e` autorizzata altresı` la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E ` autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e` autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse modalita` contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001.

Per il completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e` autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu` valide ed urgenti in tema di trasporto.

1017. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli introiti derivati dall’applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti ferroviari.

1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonche¿ l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano e` approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto e` approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e` altresı` sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

1019. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:

"trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:

"cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo` adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.

1020. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e` fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e` corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attivita` di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche¿ dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche professionalita` interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.

1021. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e` soppresso. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e` istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e` pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalita` di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonche¿ quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma.

Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e` istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita` di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie e` stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma e` destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita societa`, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attivita` volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonche¿ al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresı` per assicurare le modalita` di gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni gia` possedute da ANAS Spa in societa` concessionarie autostradali.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e` istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta societa`, quota parte dei contributi statali gia` attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le attivita` della medesima societa`.

1024. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in conformita`" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il secondo periodo e` soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, e` soppresso.

ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonche ¿ nei rapporti con il personale dipendente.

Il subentro non e` soggetto ad imposizioni tributarie.

Le disponibilita` nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresı` dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse gia` stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilita`, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche¿ quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresı` conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.

1026. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e` concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine e` autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

1027. E` autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche¿ dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.

1028. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".

1029. Nell’elenco di cui al comma 1018, assumono priorita` la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

1030. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

1) sono premesse le seguenti parole:

"Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita` e in condizioni di economicita` e di redditivita`, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,"; 2) alla lettera g) le parole: "in particolare " sono soppresse;

c) il comma 84 e` sostituito dal seguente:

"84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita` (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il parere e` reso entro trenta giorni dalla trasmissione.

Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";

d) al comma 85, capoverso 5:

1) la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche¿ di lavori, ancorche¿ misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni"; 2) la lettera d) e` sostituita dalla seguente:

"d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento:

in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita`"; 3) la lettera e) e` sostituita dalla seguente:

"e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita` e professionalita`, nonche ¿, per almeno alcuni di essi, di indipendenza ";

e) al comma 87, il primo periodo e` sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";

f) il comma 88 e` sostituito dal seguente:

"88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e` sostituito dal seguente:

"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare.

Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche¿ una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche¿ una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ".

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, e` istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e` destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie; c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

1032. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita` ai seguenti criteri:

a) priorita` al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetusta` degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorita` alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalita` di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e` incrementato di 15 milioni di euro.

1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Per il finanziamento delle attivita` connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano e` autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1036. Al fine di consolidare ed accrescere l’attivita` del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacita` dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita`, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.

1038. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprieta` del Ministero dei trasporti, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e` autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1040. Nei limiti e per le finalita` di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e` autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalita` ed i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefı`ci di cui al comma 1040. A tal fine e` autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1042. Per le finalita` di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e` autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.

1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalita` di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’universita` e della ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e` autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia ” del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E ` autorizzato altresı` un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e` autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 5 milioni di euro dall’anno 2009.

1046. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e` sostituito dal seguente:

"Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unita` navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita` navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu` conformi ai piu` avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui eta` e` di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita` nazionali, e` autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita` con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita` di attribuzione dei benefici di cui al presente comma".

1047. Le funzioni statali di vigilanza sull’attivita` di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita` registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualita` dei prodotti agroalimentari " e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1048. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1049. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono soppresse.

1050. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto- legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e` autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.

1051. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, e` istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L’importo e le modalita` di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita` di salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1052. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-ter e` abrogato;

b) il comma 5-quater e` sostituito dal seguente:

"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

1053. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:

"l’ENEA e l’ASI", sono aggiunte le seguenti:

", nonche¿ il Corpo forestale dello Stato".

1054. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e` abrogato;

b) al comma 4-bis, le parole: “Al Fondo di cui al comma 4 e` altresı` attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “All’AGEA e` attribuita ”.

1055. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell’EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell’EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell’EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell’Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d’intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell’EIPLI in societa` per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze piu` immediate dell’EIPLI e` assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l’anno 2007.

1056. All’articolo 5, comma 1, del decreto- legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e` prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e` prorogato di sei anni". L’onere per l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 e` pari a 271.240 euro.

1057. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione.

1058. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 e` stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e` stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

1059. Per le finalita` di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) per l’anno 2007:

1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita` del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale prima annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l’anno 2008:

1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita` del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale seconda annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale prima annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) per l’anno 2009:

1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) 45.730.000 euro quale terza annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita` del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualita` della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 di euro quale terza annualita` del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche¿ dall’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.

1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e` altresı` attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

1064. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";

b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita` di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche¿ le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

1066. Ai fini dell’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo e` riconosciuta l’aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.

1067. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"; b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".

1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, e` istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilita` finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.

1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalita` e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

1070. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e` abrogato.

1071. All’onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita` di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e` istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1º febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita` operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui al comma 271 si applica con le modalita` di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche¿ in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell’ambito delle disponibilita` complessive del credito d’imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1076. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l’autorita` di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole: "entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007".

1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell’ambito delle disponibilita` del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.

1078. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".

1079. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita` atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

1080. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e` incrementato di 3 milioni di euro.

1081. La Cassa depositi e prestiti e` autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta` coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1082. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita` degli ecosistemi forestali.

Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

1083. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresı`, l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita` forestali, nonche¿ lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonche¿ i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

1084. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1085. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e` incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

1086. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:

"al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti:

"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

1087. All’articolo 9, comma 3, lettera cbis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e` aggiunto il seguente: "In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".

1088. Dalla base imponibile del reddito di impresa e` escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attivita` di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. La misura dell’esclusione di cui al comma 1088 e` elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o piu` settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita` alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attivita` di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e` quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita`. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita` applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1091. L’attestazione di effettivita` delle spese sostenute e` rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

1092. Le modalita` di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del decreto- legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

1093. Le societa` di persone, le societa` a responsabilita` limitata e le societa` cooperative, che rivestono la qualifica di societa` agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa` di persone e le societa` a responsabilita` limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita` dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito e` determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita` del 25 per cento.

1095. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita` applicative del comma 1093.

1096. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e` soppresso.

1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita` di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste Italiane Spa.

1098. E` abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

1099. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e` effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze.

1100. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

1102. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e` sostituito dal seguente:

"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita` di difesa del mare dagli inquinamenti".

1103. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1104. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalita` di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1105. Restano altresı` confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.

1107. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e` estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e` riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall’articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu` efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e` stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita` di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".

1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e` istituito un Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita` per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati.

Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e` individuato il tasso di interesse da applicare.

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita` e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.

1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e` istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita` di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo` avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu` istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

1116. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e` riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilita` dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalita` organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosı` come definite dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia` autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita` di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita` per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti gia` autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonche¿ a ridefinire l’entita` e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia` realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. E` fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti " sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e` soppresso l’ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici " sono soppresse ed il secondo periodo e` soppresso; all’articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse; all’articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o assimilate " sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;

f) alla legge 1º marzo 2002, n. 43, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) e` abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1, il comma 71 e` abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6 e` abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".

1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualita` dell’aria nelle aree urbane nonche¿ al potenziamento del trasporto pubblico, e` istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilita` sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell’intermodalita`;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita` sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche¿ il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita` ciclistica.

1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e` destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

1124. E ` istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita` ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

1126. E` autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un "Piano d’azione per la sostenibilita` ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilita` ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali.

1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita` ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

f) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

l) materiali per l’igiene;

m) trasporti.

1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e` istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche` dai presidenti delle regioni interessate.

1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e` avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e` finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

1131. Per l’avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e` destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita` e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e` autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche¿ le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attivita` di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati oggetto di monitoraggio.

1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita` culturali si tiene conto di quanto gia` disposto dall’articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1134. All’articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole:

"spesa derivante dall’attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:

"dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

1135. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita` culturali svolte sul territorio italiano, e` istituito presso il Ministero per i beni e le attivita` culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita` culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.

1137. Per le finalita` di cui al comma 1136, e` assegnato al Ministero per i beni e le attivita` culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1138. A favore di specifiche finalita` relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche¿ di progetti per la loro gestione e` assegnato al Ministero per i beni e le attivita` culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e` autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1140. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e` assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Tale contributo e` finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonche¿ ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali.

1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonche¿ per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche¿ alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita` culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche¿ di progetti di tutela paesaggistica e archeologico- monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e` autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

1143. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita` speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita` culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con le modalita` di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita` speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita` culturali titolari delle predette contabilita` speciali sono tenuti a comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".

1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo e` sostituito dal seguente:

"Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all’articolo 1, il comma 1 e` sostituito dal seguente:

"1. E` istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia ";

c) all’articolo 1, il comma 2 e` sostituito dal seguente:

"2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovra` essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita` didattiche nonche¿ organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse";

d) all’articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell’Unione delle Comunita` Ebraiche Italiane (UCEI) e".

1145. E ` autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attivita` con priorita` verso gli immobili di proprieta` pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

1146. Per le finalita` di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e` disposta l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalita` di erogazione di contributi in favore delle attivita` di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno in materia di sicurezza.

1148. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:

"Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivita` di produzione nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale convenzione sono stabilite, altresı`, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita` culturali dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita` per pervenire all’estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalita` dei diritti del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita` culturali, per conto dello Stato".

1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu` efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attivita` di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" e` sostituita dalla seguente: "sostegno";

b) all’articolo 12, comma 5, le parole:

"erogazione dei finanziamenti e dei contributi " sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti:

"contributi concessi";

c) l’articolo 13 e` sostituito dal seguente:

"Art. 13. – (Disposizioni per le attivita` di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e` concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e` elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e` concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita` con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, e` attribuita al Ministero per i beni e le attivita` culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarita` dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefı`ci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonche¿ la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e` revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, e` destinata all’autore della sceneggiatura.

7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita` della cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualita` di cui all’articolo 17.";

d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche¿ all’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:

"nonche¿ alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";

e) all’articolo 17, comma 1, le parole:

"comma 9" sono sostituite dalle seguenti:

"comma 7"; f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita` secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e` assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita` presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita` di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.

1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007.

1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e` autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita` di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

1155. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti:

"in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";

b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti:

"Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".

1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche¿ alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e` istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalita` di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita` ai dipendenti delle imprese esercenti attivita` commerciali con piu` di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu` di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu` di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita` inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e` autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita` socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita` socialmente utili, nella disponibilita` da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita` socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita`. Alle misure di cui alla presente lettera e` esteso l’incentivo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e` integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita` di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1157. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, e` concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facolta` di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 8, commi 4 e 4- bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si puo` disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita` delle predette risorse.

1158. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e` disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita` dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.

1159. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e` istituito l’accordo di solidarieta` tra generazioni, con il quale e` prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta` e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta` inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita` della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta` di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita` di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1162. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008".

1163. Per il finanziamento delle attivita` di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e` autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1164. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita` di attuazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1165. Per le finalita` di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e` autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e` integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e per l’anno 2008.

1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e` autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita` socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita` degli stessi enti da almeno un triennio, nonche¿ ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia` stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e` prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e` rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.

1167. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2007.

1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa` e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e` esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita` definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

1170. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche¿ per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo` avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.

1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e` titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e` abrogato.

1173. Al fine di promuovere la regolarita` contributiva quale requisito per la concessione dei benefı`ci e degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu` decreti, all’individuazione degli indici di congruita` di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonche¿ i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita` del rapporto tra la qualita` dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita` delle ore di lavoro necessarie nonche¿ lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonche¿ dei volumi di affari e dei redditi presunti.

1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefı` ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita` contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche¿ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita` di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita` contributiva di cui al comma 1175, nonche¿ le tipologie di pregresse irregolarita` di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita` contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e` ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e` sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalita` a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo` essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita` del lavoratore e del datore di lavoro".

1181. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e` abrogato.

1182. Fino alla effettiva operativita` delle modalita` di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa".

1184. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e` sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e` ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche¿ nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e` ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita` e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

1185. E` abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1186. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e per il finanziamento di attivita` promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu` elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e` istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e` conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonche¿ i requisiti e le modalita` di accesso agli stessi.

1188. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti:

"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

1189. Ai fini della collocazione in mobilita`, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decretolegge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita`, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche¿ alle imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unita` indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilita`, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilita` ordinaria.

Ai lavoratori ammessi alla mobilita` in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonche¿ le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo` disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita`, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita` e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese gia` stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia` definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

1191. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di una indennita` pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonche¿ alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

1193. L’istanza di cui al comma 1192 puo` essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalita` dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.

1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche¿ ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e` consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.

Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita`:

a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;

b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e` determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonche¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta` dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita` produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201. Ferma restando l’attivita` di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche¿ di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu` rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefı` ci previsti dalla legislazione vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche¿ stabilire condizioni piu` favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

1205. La validita` degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta` della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita` di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche¿ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche¿ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e` precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e` consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

1209. Per le finalita` dei commi da 1202 a 1208 e` autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

1211. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti:

"nonche¿ di 37 milioni di euro per il 2007".

1212. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell’attuazione del presente comma, e` autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1213. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita` europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.

Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita` europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita` europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princı`pi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalita` strutturali.

1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita` europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita` europea.

1217. Lo Stato ha altresı` diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:

a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilita` speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, e` stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entita` del credito dello Stato nonche¿ l’indicazione delle modalita` e i termini del pagamento, anche rateizzato.

In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu` decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalita` di recupero con gli enti obbligati.

Il termine per il perfezionamento dell’intesa e` di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana.

L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entita` del credito dello Stato e l’indicazione delle modalita` e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa e` recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu` provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1221. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu` provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle finanze.

1223. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita` europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita` stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.

1224. All’articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e` proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e` proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze".

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma.

1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1227. Per il sostegno del settore turistico e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita` del turismo, si provvede all’attuazione del presente comma.

1228. Per le finalita` di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche¿ al fine di favorire l’unicita` della titolarita` tra la proprieta` dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita` di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, e` autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita` di attuazione.

1229. E` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita` di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita` del settore.

1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 e` autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decretolegge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita` interno.

1231. All’articolo 1, comma 3, del decreto- legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole:

"presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

1233. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e` sostituito dal seguente:

"69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e` ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto gia` dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa e` destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita`:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche¿ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’universita`; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

1235. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo e` destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita` sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalita` di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalita` di cui ai commi da 1234 a 1236 e` autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2008.

1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e` istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacita` operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e` altresı` alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e` autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e` autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

1240. E ` autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e` istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e` prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 1240.

A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento.

Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

1242. E` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1243. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra` essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilita` di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra` tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunita` italiane all’estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche¿ all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

1247. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonche¿ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita` di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all’articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita` interessate.

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` incrementato di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonche ¿ la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l’attivita` dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresı` del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonche¿ acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l’efficacia, attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita` per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e` sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita` di orario) – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita` di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita` degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita` sui turni, orario concentrato, con priorita` per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta` o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attivita` di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonche¿ all’attivita` della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunita`, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007, e` determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita` di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta` sociale per cinque anni.

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarieta` sociale e per i diritti e le pari opportunita`, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princı`pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalita` sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalita` strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalita` del piano e` autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1260. Per le finalita` di cui al comma 1259 puo` essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita`, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita`, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarieta` sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovra` prevedere una quota parte da destinare all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno e` istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Dipartimento per le liberta` civili e l’immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263. Per le attivita` di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, e` autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e` istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale e` assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1266. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita` e della paternita`, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ".

1267. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, e` istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati", al quale e` assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il Fondo e` altresı` finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita`.

1269. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:

"3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, e` aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1, dopo il comma 1, e` aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche` ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia` percepite".

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.

1272. E` autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, e` stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente gia` presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

1274. E` istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche¿ da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonche¿ da un rappresentante dell’OIM.

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

1276. All’onere complessivo di 250.000 euro derivante dall’ attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e` incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e` corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, e` autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.

1279. E` istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani.

1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e` soppresso l’Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono trasferiti all’EIM.

1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita`, efficienza ed economicita`, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita` di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, per l’erogazione delle risorse.

1282. Al funzionamento dell’EIM si provvedera` in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all’IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attivita` del medesimo.

1283. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita` istituzionali fino all’avvio dell’EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

1284. E ` istituito un fondo di solidarieta`, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.

Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e` istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalita` di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

1285. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1287. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

1290. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e` integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, e` istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale e` assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.

1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e` autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche¿ quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di l milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche¿ quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per le medesime finalita` per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

1293. L’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dal seguente:

"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, e` istituito presso il Ministero della solidarieta` sociale l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta` sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e` disciplinata la composizione e l’organizzazione dell’Osservatorio.

Presso il Ministero di cui al presente comma e` altresı` istituito il "Fondo nazionale per le comunita` giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e` fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e` destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta` sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarieta` sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalita` di presentazione delle istanze".

1294. E` assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo e` adeguata alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell’Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita` culturali nonche¿ di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali e` scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso e` ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell’Istituto e` soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell’Istituto e` composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro per i beni e le attivita` culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell’Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell’Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell’Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.

1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e` concesso, per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonche¿ l’ultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e` prorogato al 31 dicembre 2007. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell’ambito delle proprie disponibilita`, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300. E` abrogato l’articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1301. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, e` soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, e` autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non piu` dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e` versato su apposita contabilita` speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

1303. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e` istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

1305. All’articolo 7-viciesquater del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole:

"Ministro dell’interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ". Il secondo periodo del comma 2 e` sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell’imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d’identita` elettronica e` riassegnata al Ministero dell’interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione".

1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche¿ in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e` autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia` assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1307. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall’articolo 23-bis., comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche¿ da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e` di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche ¿ di provvedimenti delle Autorita`, il contributo dovuto e` di euro 2.000.

1308. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate e` istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale, il piu` anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.

Per ciascun componente sono designati uno o piu membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne¿ rimborso spese.

1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l’anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unita` di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita` dell’apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica.

All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall’ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.

1310. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e` sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunita` internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunita` internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative".

1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche¿, previa analisi comparativa di costi e benefı`ci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

1313. Per finalita` di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l’Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita` e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.

1314. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilita` con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilita` e crescita presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, puo` essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all’estero.

1315. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e` determinato nell’importo di 75 euro.

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e` conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area Schengen.

1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalita` organizzata e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d’informazione visti", nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e` incrementato di non piu` di 65 unita`.

1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e` istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attivita` di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati.

1319. A decorrere dal 1º giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d’identita` a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d’identita` e` fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.

1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1319 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita`; b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attivita` pubblica e quella privata.

1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita` per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1319.

1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e` prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l’attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge e` autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1323. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e` ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza,di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo` essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall’autorita` consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e` abrogato.

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e` incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa` aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

1329. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza.

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Guardia di finanza " del medesimo stato di previsione.

1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e` istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri.

Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del centro di responsabilita` "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e` istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio.

1332. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, e` istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonche¿ alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita` previsionali di base del medesimo stato di previsione.

1333. Le risorse residue di cui all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita` industriali ed alta tecnologia.

Per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attivita` industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, e` autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007.

1334. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La societa`", la parola:

"autorizzato" e` sostituita dalla seguente:

"autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".

1335. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell’economia italiana" sono inserite le seguenti: “; la societa` e` altresı` autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".

1336. All’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole:

"o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera,” sono sostituite dalle seguenti: “, nonche¿ a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princı`pi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita`, per crediti concessi sotto ogni forma e".

1337. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attivita`, " sono inserite le seguenti:

"nonche¿ quelle connesse o strumentali" e le parole:

"nonche¿ per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.

1338. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole:

"L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti:

"La societa`"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole:

"nonche¿ con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti:

“; la societa` puo` altresı` stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore”.

1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attivita`, attribuendone l’eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l’opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile, e` ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

1340. Le disponibilita` rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l’anno 2006 e 48 milioni di euro per l’anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita` speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l’anno 2007, ad euro 112 milioni nell’anno 2008 e ad euro 284 milioni nell’anno 2009.

La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

1341. Per la realizzazione dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e` autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1342. E` autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

1343. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si e` verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "e` stata realizzata la condotta produttiva di danno".

1344. All’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalita` organizzata e` istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalita`, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell’esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.

1347. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e` integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.

1348. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, e` inserito il seguente:

"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita` giudiziaria o penitenziaria, nonche¿ gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".

1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione gia` avviate nell’ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del decreto- legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell’attivita` sanitaria svolta dall’Ente Ordine Mauriziano di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.

1350. La proprieta` dei beni mobili ed immobili gia` appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino e` da intendersi attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decretolegge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita` istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attivita` istituzionali dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta` dei beni immobili gia` dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, puo` essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti piu` unita`, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

1351. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e` aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita` finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".

1352. Per l’attivita` della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all’utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.