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Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative
Art. 3. Stato di previsione del Ministero delle attività
produttive e disposizioni relative
Art. 4. Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative
Art. 5. Stato di previsione del Ministero della giustizia
e disposizioni relative
Art. 6. Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative
Art. 7. Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università della ricerca e disposizioni relative
Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative
Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutoela del territorio e disposizioni relative
Art. 10. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative
Art. 11 Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative
Art. 12 Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative
Art. 13 Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative
Art. 14 Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e disposizioni relative
Art. 15. Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative
Art. 16. Totale generale della spesa
Art. 17. Quadro generale riassuntivo
Art. 18. Disposizioni generali
Art. 19. Bilancio pluriennale
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,
risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n.
1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 Ë
confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono
gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze
relative all'attività di controllo della predetta gestione
sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie
Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë,
altresÏ, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci
delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie, Ë stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto
per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo
6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno
finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le
garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di
euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Ë altresìautorizzata, per l'anno finanziario
2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unitàprevisionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza
e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base ´Interessi
sui titoli del debito pubblicoª (oneri del debito pubblico) di
pertinenza del centro di responsabilità´Tesoroª
del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi
alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti
nelle unità previsionali di base ´Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d'ordineª e ´Altri fondi di riservaª
(oneri comuni) e ´Fondo per la riassegnazione dei residui passivi
perenti di spesa in conto capitaleª (investimenti), di pertinenza
del centro di responsabilità´Ragioneria generale dello
Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.600 milioni
di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di
euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie
e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza
dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate
le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puÚ esercitarsi la facoltà
prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra
gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unit
previsionale di base ´Accisa e imposta erariale di consumo su
altri prodottiª (Entrate derivanti dall'attività di accertamento
e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente
la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione
del regime delle ´risorse proprieª (decisione 70/244/CECA,
CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonchè per
importi di compensazione monetaria, Ë imputata nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Risorse proprie Unione europeaª (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Ragioneria
generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto
di tesoreria denominato: ´Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione
garanziaª.
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre
e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini
della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità
previsionale di base sopra richiamata ´Risorse proprie Unione
europeaª (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
´Ragioneria generale dello Statoª dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità ´Ragioneria
generale dello Statoª e ´Politiche di sviluppo e coesioneª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire
non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo
da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per
oneri del personale gi dipendente da istituti finanziari meridionali
da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici,
iscritti nell'ambito dell'unit previsionale di base ´Fondi
da ripartire per oneri di personaleª (oneri comuni); Fondo occorrente
per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
´Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto specialeª
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita
previsionale di base ´Interventi diversiª (interventi);
Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto
nell'unit previsionale di base ´Aree sottoutilizzateª
e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, ecc.
iscritto nell'ambito dell'unit previsionale di base ´Fondo
per agevolare l'innovazione tecnologicaª (investimenti), Fondo
da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, iscritto nell'unita previsionale di base ´Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubbliciª (interventi).
Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a ripartire,
tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità
previsionale di base ´8 per mille IRPEF Statoª (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilit ´Ragioneria
generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 Ë stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità
previsionale di base ´Interventi diversiª (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Ragioneria
generale dello Statoª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme
affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di
cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë, altresÏ, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo
in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unit previsionale
di base ´Acquedotti e fognatureª (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità ´Ragioneria generale dello
Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Ë, altresÏ, autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità
previsionale di base ´Ammortamento titoli di Statoª di
pertinenza del centro di responsabilità ´Tesoroª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all'unit previsionale
di base ´Fondo sanitario nazionale´ (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità ´Ragioneria generale dello
Statoª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè
le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente
la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali
per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per
gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili
di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto
in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Progetti immediatamente eseguibiliª
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilit ´Politiche
di sviluppo e di coesioneª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell'unit previsionale di base
´Calamità naturali e danni belliciª (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Politiche
di sviluppo e di coesioneª dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della
unit previsionale di base ´Prelevamenti da conti di tesoreria;
restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi variª di pertinenza
del centro di responsabilità ´Tesoroª (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza
e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito
dell'unit previsionale di base ´Presidenza del Consiglio
dei ministri - Editoriaª (oneri comuni) di pertinenza del centro
di responsabilità ´Tesoroª dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unit
previsionale di base ´Presidenza del Consiglio dei Ministriª
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità ´Tesoroª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea
alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per
la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti
per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del
Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unit
previsionale di base ´Spese elettoraliª (oneri comuni)
di pertinenza del centro di responsabilità´Ragioneria
generale dello Statoª, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti
unit previsionali di base degli stati di previsione del medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,
degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario,
per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i
seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a
compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione,
a missioni, a premi, a indennit e competenze varie alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a
spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di
schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle
predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali
di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle
unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Rimborsi anticipati o ristrutturazione
di passività ª di pertinenza del centro di responsabilità
´Tesoroª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale
o parziale carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario
2004, Ë stabilito in 150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal
fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
1? dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unit previsionale
di base ´Spese generali di funzionamentoª (funzionamento)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Guardia di
finanzaª del medesimo stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato Ë
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchË a impegnare
e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive
modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi
a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n.
1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II
del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unit previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione
all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra l'unit previsionale di base 4.1.2.1
´Fondo sanitario nazionaleª e l'unità previsionale
di base 4.1.2.18 ´Federalismo fiscaleª dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni
annuali del Comitato interministeriale perla programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unit
previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero,
i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo
integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche
di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità
previsionale di base 3.1.2.43 ´Contratti di programmaª
di pertinenza del centro di responsabilità ´Tesoroª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri
di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni
pubbliche nonchË per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003,
relative alle unità previsionali di base di pertinenza del
centro di responsabilità ´Servizi tecnici nazionaliª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della
gestione di competenza.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle attività produttive, per l'anno finanziario 2004, in
conformit dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità
previsionali di base ´Restituzione di finanziamentiª e
´Rimborso di anticipazioni e riscossione di creditiª di
pertinenza del centro di responsabilità ´Impreseª
dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti
in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Fondo investimenti - incentivi alle impreseª
(Investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità ´Impreseª
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive,
in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle attività produttive, Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per l'anno finanziario 2004.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno
finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,
n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle attività produttive, Ë autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario
2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonchË all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ë autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario
2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, Ë utilizzato lo stanziamento della unità previsionale
di base ´Altri fondi di riservaª (Oneri comuni) dello stato
di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni
alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate,
sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati
al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio
dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle
spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità
previsionali di base ´Mantenimento, assistenza, rieducazione
e trasporto detenutiª (interventi) e ´Funzionamentoª,
di pertinenza del centro di responsabilità ´Amministrazione
penitenziariaª, e ´Funzionamentoª di pertinenza del
centro di responsabilità ´Giustizia minorileª dello
stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario
2004.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
(Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto
agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese
per conto di terzi, nonchË di organismi internazionali o della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa
del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri Ë autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni
in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti
nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto
di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro Ë
acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed Ë contestualmente
iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari
esteri, alle pertinenti unit previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004,
per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto,
manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche
e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero,
ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonchË
alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento -
e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per
l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata
alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno
finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ë autorizzato
a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle
unità previsionali di base ´Fondi da ripartire per oneri
di personaleª, ´Fondi da ripartire per l'operatività
scolasticaª, e ´Scuole non stataliª, di pertinenza
del centro di responsabilit ´Servizio affari economico
finanziariª dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 2004, Ë comprensiva delle somme
per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei
programmi finalizzati giàapprovati dal CIPE, nonchË della
somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità
previsionale di base ´Ricerca scientificaª di pertinenza
del centro di responsabilità ´Programmazione, coordinamento
e affari economiciª dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivit
produttive.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unit previsionale
di base ´Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi variª
(Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilit
´Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civileª dello
stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese
relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unit
previsionali di base ´Spese generali di funzionamentoª
(funzionamento) e ´Edilizia di servizioª (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità ´Vigili del
fuoco, soccorso pubblico e difesa civileª dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità
´Pubblica sicurezzaª per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto
nell'unità previsionale di base ´Spese generali di funzionamentoª.
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchË l'impegno
e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio
del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso
al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'interno, Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di
culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate
dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario
2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004,
in conformit dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato
di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchË dall'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica
del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie
di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004,
ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, Ë stabilito come segue:
217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali
piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali M.M., per l'anno 2004, Ë fissato in
229 unità .
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie
di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti
e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, iscritto nell'unit previsionale di base ´Spese
generali di funzionamentoª (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità ´Capitanerie di portoª
del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilit delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto
6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione
dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità ´Capitanerie
di portoª in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle
spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri
ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme, di cui all'unità previsionale di base ´Mezzi
operativi e strumentaliª (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilità ´Capitanerie di portoª, dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute
nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e
successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ë
autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
´Fondo per Roma capitaleª (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità ´Opere pubbliche ed ediliziaª
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio
nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, Ë
fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio
come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma
3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
Ë stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
- Esercito n. 519;
- Marina n. 470;
- Aeronautica n. 340;
- Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui
alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215:
- Esercito n. 5;
- Marina n. 210;
- Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento
di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215:
- Esercito n. 74;
- Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, Ë fissata, per l'anno
2004, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito
in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge
10 giugno 1964, n. 447, Ë fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418
unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi
militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo
2 del regio decreto-legge 1? luglio 1938, n. 1368, come sostituito
dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, Ë fissata,
per l'anno 2004, in n. 1.080 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica
in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della
legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, Ë fissata,
per l'anno 2004, in n. 626 unità .
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario,
per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi Ë fissato,
per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
9. Alle spese di cui alle unit previsionali di base ´Accordi
e organismi internazionaliª (interventi), specificamente afferenti
le infrastrutture multinazionali NATO, e ´Ammodernamento e rinnovamentoª
(funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilit generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico delle unitàprevisionali di base ´Accordi e organismi
internazionaliª (interventi), dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni
caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione
e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero
della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti
e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto
nell'unitàprevisionale di base ´Spese generali di funzionamento
di bilancio e affari finanziariª (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità´Bilancio e affari finanziariª
e nell'unitàprevisionale di base ´Spese generali di funzionamentoª
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità´Arma
dei Carabinieriª.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004,
in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchË per l'attuazione del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento
alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente
modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante
il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima,
il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito
del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative
di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la
modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento,
di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze
Ë autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo,
delle somme iscritte nell'ambito dell'unit previsionale di base
´Interventi diversiª - capitolo 2827- di pertinenza del
centro di responsabilità´Ragioneria generale dello Statoª
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza
e cassa, nell'unit previsionale di base ´Interventi nel
settore agricolo e forestaleª di pertinenza del centro di responsabilità´Dipartimento
della qualit dei prodotti agroalimentari e dei serviziª
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti
norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale
e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, Ë autorizzato
a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, Ë autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità
previsionale di base ´Economia montana e forestaleª di
pertinenza del centro di responsabilità´Corpo forestale
dello Statoª dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, Ë
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il Centro
di responsabilità ´Corpo forestale dello Statoª
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, delle somme versate in entrata dall'AGEA a titolo di rimborso
al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi
del regolamento CEE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario
2004, in conformit dell'annesso stato di previsione (Tabella
n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base ´Programmi
anti AIDSª (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
´Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria
e dei rapporti internazionaliª dello stato di previsione del
Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004,
le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata
dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per
il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004,
i fondi per il finanziamento delle attivit di ricerca o sperimentazione,
delle unit previsionali di base ´Ricerca scientificaª
(interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità´Ordinamento
sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministeroª dello stato
di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate
di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, alle competenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonchË
per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004,
i fondi per il finanziamento delle attivit relative ai prelievi
e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale
di base ´Prelievi e trapianti di organi e tessutiª di pertinenza
del centro di responsabilità ´Ordinamento sanitario,
ricerca ed organizzazione del Ministeroª dello stato di previsione
del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge
1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa
Ë autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unit previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri
della salute, dell'interno e della difesa il ´Fondo da ripartire
per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina,
nonchË per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla
predetta areaª dell'unità previsionale di base ´Missioni
internazionali di paceª di pertinenza del centro di responsabilità
´Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria
e dei rapporti internazionaliª dello stato di previsione del
Ministero della salute per l'anno finanziario 2004.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. " approvato, in euro 645.668.741.062 in termini di competenza
ed in euro 665.627.119.158 in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. " approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2004, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità
previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali
il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente,
per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata
alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate
nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nelle pertinenti unit previsionali di base,
anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di
polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo
delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione
della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi
di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il
personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio,
sono determinate, per l'anno finanziario 2004, in conformit
delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, Ë autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza
e cassa, dall'unità previsionale di base ´Fondo per i
programmi regionali di sviluppoª (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilit ´Politiche di sviluppo e di
coesioneª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004, alle pertinenti unità
previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire
alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione
di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze Ë
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione
delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
interessati, Ë autorizzato a trasferire, in termini di competenza
e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti
su altre unità previsionali di base degli stati di previsione
delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità
previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea, nonchË di quelli connessi alla realizzazione
della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale,
delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti
legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, - il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti,
le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l'individuzione dei centri di responsabilità amministrativa,
l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali
di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio
2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di
ristrutturazione di cui al comma 9, nonchË previsti da altre
normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità
previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le spese in annualit e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchË
tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato
di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operatività delle Amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali
di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento
dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo
sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in Entrata
dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse
con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati
ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonchË degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente
ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato,
delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei
corpi di polizia, nonchË quelli per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla
chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per
essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia
e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti
fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni
medesime a carico delle pertinenti unit previsionali di base
dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato
dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro interessato, Ë autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative dalle unit previsionali
´funzionamentoª, per le spese relative al fitto di locali
dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni
medesime, alla pertinente unit previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto
di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto
di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri,
anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative
sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unit
previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unit previsionali
di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,
provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza
in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12,
del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di
personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unit
previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti
per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale
comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti,
il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare,
con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti
e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la
ripartizione tra i centri di responsabilità e unità
previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle
dotazioni dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal
Ministro competente.
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilit
del bilancio in connessione con il riordino delle Amministrazioni
pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002,
n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e
alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative
tra capitoli delle unit previsionali del medesimo stato di previsione
della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito
e per quelle direttamente regolate con legge.
23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate.
24. Per l'anno finanziario 2004, le unità previsionali di base
e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati
n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. E'approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale
dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle
risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Tabelle omesse.
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