Legge 30 dicembre 2004, n. 312
"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 193
Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)
1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario
2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello
Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro
titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata
(Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 2). Per l’anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli
Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione
transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; le competenze relative all’attività di
controllo della predetta gestione sono esercitate dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2005. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti,
ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli
per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili
dalla SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero,
sono fissati per l’anno finanziario 2005, rispettivamente, in
5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a
ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di
durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l’anno
finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima
del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005 delle
somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito della unità
previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico»
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al
mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri
comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti
di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600
milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e
10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
9. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare in applicazione del disposto dell’articolo 12, commi primo
e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte,
nell’ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei
centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista
dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta
erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti
dall’attività di accertamento e controllo) dello stato di
previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE,
Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di
compensazione monetaria, è imputata nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi)
di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2005, sul conto di
tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione
garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi
di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza
dell’anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell’ambito dell’unità previsionale di base sopra richiamata
«Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e
coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2005, relative ai seguenti
fondi da ripartire non utilizzate al termine dell’esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei
contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già
dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici,
iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondi da
ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente
per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale»
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi);
Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate,
iscritto nell’unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate»
(investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell’unità
previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio
degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità
previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2005 è stabilita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità
previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui
all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge
n. 157 del 1992.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all’unità
previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad
alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge
n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità
previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza
del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
essere destinate ad alimentare il fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo sanitario
nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché
le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali
e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla
Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Progetti
immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti
alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo
iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e
danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in
relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2
maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da
conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
(Ministero dell’economia e delle finanze) dello stato di
previsione dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri –
Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei
ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2005, delle
somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna in accordo con l’Unione europea.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione dei
referendum dall’unità previsionale di base «Spese elettorali»
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e
dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell’interno
per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese
relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di
polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a
rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta
e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2005 alle
unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa,
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi
alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei
mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
25. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della
guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per
l’anno finanziario 2005, è stabilito in 150.
26. Nell’elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese
per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2005,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9,
comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di
previsione.
27. Per l’anno 2005 l’Amministrazione dei monopoli di Stato è
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a
impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8
dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero dell’economia e delle finanze (Appendice n. 1).
28. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nel capo II
del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
relazione all’istituzione e al funzionamento delle agenzie
fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell’Agenzia del
demanio in ente pubblico economico.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze le somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico,
ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all’articolo 86 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, tra l’unità previsionale di base
4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l’unità previsionale di base
4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle
Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la
ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di
nuova istituzione, le somme iscritte nell’ambito dell’unità
previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di
pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini
dell’utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati
con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse
in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
33. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per
azioni, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
34. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi
dell’articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli
interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione
dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, introdotto dall’articolo 3, comma 83, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nonché per l’esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai
sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.
36. Per l’anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di
270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili
dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi
dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi.
37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono
stanziate su un unico capitolo nell’ambito delle pertinenti unità
previsionali di base.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2005,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle
unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e
«Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza
del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione
dell’entrata sono correlativamente iscritti in termini di
competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico
del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica.
3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata del
bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l’anno finanziario 2005.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno
finanziario 2005 delle somme affluite all’entrata in relazione
alle spese da sostenere per l’attuazione della legge 17 febbraio
1992, n. 166.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario
2005, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in
relazione all’articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991,
n. 421, nonché all’articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,
recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno
finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004,
n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega
al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 514, il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2005, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno
finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia
(Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni
di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale
di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di
previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle
competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono
disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli
Archivi stessi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati all’entrata del bilancio dello Stato, in termini di
competenza e di cassa, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti
e internati, nonché per le attività sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati
nell’ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento,
assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e
«Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità
«Amministrazione penitenziaria» e «Funzionamento» di pertinenza
del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per l’anno
finanziario 2005.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2005, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il
bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno
finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio
dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2005 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state
versate.
4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio
dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno
finanziario 2005.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle
finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro
costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili
per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello
Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
medesimo per l’anno finanziario 2005, per l’effettuazione di spese
relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e
consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all’estero,
ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d’ufficio e
funzionamento degli uffici all’estero, nonché alla sicurezza ed
all’acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri,
variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i
capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 –
Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente
agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire
per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l’operatività
scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di
responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione» dello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
3. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l’anno finanziario 2005, è comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE,
nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284
euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività
internazionale afferente all’area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all’unità
previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del
centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica,
musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, delle somme affluite all’entrata del bilancio
dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento
di progetti per la ricerca.
6. In relazione all’andamento gestionale delle spese per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale
della scuola, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di
responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli
interessati all’erogazione delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2005, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di
responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2005
sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, per le spese relative all’educazione fisica, all’attività
sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di
infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di
funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di
previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2005.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza del
centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali
di funzionamento».
4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo
le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto,
nonché l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno
finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi
a quello del Ministero dell’interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d’ordine del bilancio del Fondo edifici di culto,
quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del
Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2005, conseguenti
alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall’articolo
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina
dell’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è
stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di
complemento, di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie
di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia
navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno
2005, è fissato in 150 unità.
5. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo
a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la
contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di
cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza
possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto
compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di
responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6
agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio
dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di
sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale
di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto»
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2005, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e
nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.
8. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base
delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per
gli interventi per Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’ambito delle dotazioni di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le
risorse di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, come da ultimo determinate dal comma 207
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una
autonoma evidenziazione contabile.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2005, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2005, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 gennaio 1952,
n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell’anno 2005, come
segue:
a) Esercito n. 10.787;
b) Marina n. 1.600;
c) Aeronautica n. 1.215.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 397;
2) Marina n. 725;
3) Aeronautica n. 302;
4) Carabinieri n. 578;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui
alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento
di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Marina n. 7;
3) Aeronautica n. 20.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell’Accademia dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 6,
comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 298, è fissata, per l’anno 2005, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno
2005, in n. 1.330 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli
equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del
settimo comma dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio
1938, n. 1368, come sostituito dall’articolo 18 della legge 10
giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno 2005, in n. 965 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell’Aeronautica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive
modificazioni, è fissata, per l’anno 2005, in n. 593 unità.
8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in
servizio di leva per l’anno finanziario 2005, a norma
dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza
media, in 4.589 unità.
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi
e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti
le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e
rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano, per l’anno finanziario 2005,
le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’articolo
36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e
organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione
del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,
ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese
medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione
del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali
possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2005, i prelevamenti
dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministrazione
e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di
cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio
e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma
dei Carabinieri».
12. Ai fini dell’attuazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante
norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
industrie difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in
termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale.
3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982,
n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della
parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per
l’anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio,
in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica
della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di
cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l’anno finanziario 2005 il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l’anno medesimo delle somme iscritte nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo
2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale
indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,
competenza e cassa, nell’unità previsionale di base «Interventi
nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di
responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi 18 maggio
2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per
l’orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e
agricolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
ripartire con propri decreti le somme iscritte nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di
pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. Per l’anno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di
responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
delle somme versate in entrata dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello
Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l’anno finanziario 2005, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programmi
anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute si applicano, per l’anno finanziario 2005,
le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della salute per l’anno finanziario 2005, delle
somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini
e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute, per l’anno finanziario
2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e
sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca
scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
riassegnare per l’anno finanziario 2005, con propri decreti, le
entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui
all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della
salute, dell’interno e della difesa, è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell’interno
e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una
campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini
italiani impegnati nell’area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché
per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla
predetta area» dell’unità previsionale di base «Missioni
internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità
«Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute
per l’anno finanziario 2005.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute per l’anno finanziario 2005, occorrenti per l’attuazione
delle norme contenute nell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in euro 645.360.868.034 in termini di
competenza ed in euro 663.952.068.372 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario
2005.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2005, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l’anno finanziario 2005, le spese considerate nelle
unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le
quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l’anno finanziario 2005, le spese delle unità
previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di
previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel
quinto e nel settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla
presente legge.
3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di
spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di
base, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri
decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza
e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i programmi
regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2005 alle pertinenti unità previsionali di base
dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a
statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
6. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa
centrale e orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità
finanziarie per settori e strumenti d’intervento.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di
competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità
esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite
unità previsionali di base destinate all’attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in
via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli
di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio
1999, n. 303, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle
Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuzione
dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la
modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione
della spesa che nell’esercizio 2004 ed in quello in corso siano
stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma
8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo
centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le
autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di
base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per
quelli strettamente connessi con la operatività delle
amministrazioni.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa,
le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle
somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni
interessate.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse
con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati
ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali
e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio
2005, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché
quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio
del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura
dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere
utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti
fondi conservati.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite
al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio
dello Stato.
14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento»,
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di
responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche
attraverso la locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili
all’estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche
attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative
sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi
concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali
di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio
occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio,
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui
all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico
accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti
individuali.
18. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri,
sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2001, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad altra
amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di
base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere
al pagamento del trattamento economico al personale comandato a
carico dell’amministrazione di destinazione.
19. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il
fondo per gli investimenti, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte
dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la
ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità
previsionali di base degli stati di previsione interessati delle
dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata
dal Ministro competente.
20. Per l’anno finanziario 2005, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti
del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, per il
tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della
spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge.
21. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i
fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno
finanziario 2005, delle somme versate all’entrata a titolo di
contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma
5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. Per l’anno finanziario 2005, le unità previsionali di base
e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
24. Il comma 40 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, è sostituito dal seguente:
«40. Le somme di cui al comma 38, lettera b),
afferenti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono versate
direttamente ai bilanci dei predetti enti».
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1.
È approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla
presente legge.
Tabella A Unità previsionali di base del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno 2005 per le quali il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative. Stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito
pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui
mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori»
(cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e
2263).
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo
sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa
sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea»
(cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria»
(cap. 3100).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di
imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap.
4015).
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di
imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora»
(cap. 4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201);
3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di
servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti»
(cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di
servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti»
(cap. 7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria
generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale
diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170);
Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero:
4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici
centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e
patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e
informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica,
comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703);
Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);
Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali»
(cap. 2401); Italiani all’estero e politiche migratorie: 11.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e
diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione
economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
3901); Paesi dell’Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003);
Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi
del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 4201); Paesi dell’Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del
Pacifico e l’Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401);
Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2
«Uffici all’estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali
all’estero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella B Unità previsionali di base per le quali si
applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione
allo sviluppo» (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni
bellici» (cap. 8582).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 8054 e 8055).
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3
«Opere marittime e portuali» (cap.7841);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei
lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);
Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei
lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica»
(cap. 7101);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera
del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti
università e ricerca» (cap. 7000).