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Legge 24 novembre
2003, n. 326 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici
Titolo I Disposizioni per favorire lo sviluppo
Capo I Innovazione e ricerca
Capo II Investimenti pubblici in infrastrutture
Capo III Made in Italy, Competitività, Sviluppo
Capo IV Società civile, Famiglia e Solidarietà
Titolo II Correzione dell'andamento dei conti pubblici
Capo I Disposizioni in materia di cessazione e regolarizzazione
di immobili
Capo II Concordato fiscale preventivo e altre disposizioni
finanziarie
Capo III Disposizioni antielusive e di controllo in materia
assistenziale e previdenziale
Capo IV Accordo Stato Regioni in materia sanitaria
Tabelle e allegati Il Presidente
della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali, del
lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive,
per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela
del territorio, della salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Capo I INNOVAZIONE E RICERCA
Articolo 1.
(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione Ë
escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonchË degli
investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte
a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo
si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli
stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati
a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso pi? di un anno
dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche Ë calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui
al presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivit delle
spese sostenute Ë rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese
di cui alla lettera c) del comma 1 Ë comprovata dalle convenzioni
stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni
concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea
documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute
nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati
di cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati relativi
alle attivit di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali
e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui
si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Articolo 2.
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti
pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione,
sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare
con le modalit stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione
delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione
a fondi non rotativi puÚ essere disposta, nei limiti del venti
per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 3.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla
data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque
anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività
in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento,
ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivit
produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo
d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.
Articolo 4.
(Istituto italiano di Tecnologia)
1. " istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosÏ lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto
di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri
di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, Ë
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione Ë costituito ed incrementato
da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività
, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi
in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio
disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni
di particolare valore artistico e storico Ë effettuato di intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia,
i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonchË
gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse
all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di
cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorit
vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti.
Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche
allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei princÏpi contenuti
negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universit e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario
unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori.
Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza
il rapido avvio delle attivit della fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione
di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico Ë
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità
di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo
a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere,
ovvero di università e di istituti universitari.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti Ë autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti
Ë autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano,
altresÏ, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente
infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato
alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono
il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi
e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme
anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso
del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni
sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio
dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità,
anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, Ë
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità
fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Capo II INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE
Articolo 5.
(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società
per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti Ë trasformata in societ
per azioni con la denominazione di ´Cassa depositi e prestiti
societ per azioniª (CDP S.p.A.), con effetto dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma
3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita
i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente
di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite
al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette,
che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata
di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi
valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più
soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore
al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
4. Con il decreto di cui al comma 3 Ë altresì approvato
lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di
durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti
del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche allo statuto
della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre
2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto
vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al
comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione
della raccolta di fondi a vista.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività,
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto
al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato
ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione Ë uniformata
a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.
Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività
ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di
assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma
7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può
prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione
in società per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo
della gestione separata di cui al comma 8. " confermata, per
la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo
3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma
8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. " integrato
dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere
c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio
1983, n. 197.
11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma
8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei
titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti
dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità,
uniformit di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti
e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del
comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A.
continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di
cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti
in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati
dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari
vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti
di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in
quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione
e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori
alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio
di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.A. 13. All'attività di impiego della gestione separata
di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più
favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi
e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della
cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita
relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP
S.p.A..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A.
con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e
dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione Ë effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalità con le quali Ë possibile disporre, integrare
e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione Ë
depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata e costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A.
e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata,
sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti
sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente,
delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
Ë effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti.
Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della
CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento
a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A.
alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1? settembre
1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti
relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione
e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma.
Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passività al cui servizio il patrimonio Ë destinato e
nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti
nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto
di servizio ovvero del rapporto con il quale Ë attribuita la
disponibilità. Ë affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali Ë intervenuto il finanziamento
della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili
da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte
di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione
del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma.
L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in
solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto
gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo
della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo
di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto
di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nè
i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente;
non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420
del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale
ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita
i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti
e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione
fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità
relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi
forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche
reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate,
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonchË ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata
di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura
e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.A. ed Ë disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza,
ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali
sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita.
I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente
della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo
contratto. In sede di prima applicazione, non puÚ essere attribuito
al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di
quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti,
che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità
, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il personale trasferito Ë inquadrato, in base all'ex
livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni
e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area
e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti
servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore.
Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni
ai sensi del presente comma Ë riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento,
pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento
della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante
in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente
eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni
dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa
depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalit e i termini
previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente
della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001.
I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono
il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti
dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS
e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo
2120 del codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, il settimo periodo Ë sostituito dai seguenti: ´Infrastrutture
S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti
finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici
destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata,
dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali
Ë possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione Ë depositata e iscritta a norma dell'articolo
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione
i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente
al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
Ë effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione Ë effettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione
di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione Ë
effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti.
Resta salva in ogni caso la responsabilit illimitata di Infrastrutture
S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina
e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento
a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture
S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano
ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute
nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio Ë
destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni
e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato
e le relative passivitàª.
Capo III MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO
Articolo 6.
(Trasformazione della SACE in società per azioni)
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
Ë trasformato in società per azioni con la denominazione
di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più
brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La
SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonchè nei
diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono
effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo
4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla
data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo
di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel
bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta
del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti
di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti
e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli
da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta
la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in
un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attività
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 Ë
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 Ë soppresso il Fondo di dotazione
di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni
e integrazioni. Ai fini della contabilit dello Stato, le disponibilit
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni
normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo Ë intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli
da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non
regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A.
da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo
e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo, l'organo
amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nel campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi
sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate
dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca
entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. " amministrata dagli organi di SACE in carica
alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e
2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni,
e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti
di natura non regolamentare, nel rispetto della disciplina dell'Unione
Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura,
caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione
non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta
in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente
all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni
ivi contemplate.
10. Le garanzie gi concesse, alla data indicata nel comma 1,
in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs. 31 marzo
1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato
si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art.
8, comma 1, e all'art. 24 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. può svolgere l'attività assicurativa
e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione Europea. L'attività di cui al presente comma Ë
svolta con contabilità separata rispetto alle attività
che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo
una società per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione
detenuta dalla SACE S.p.A. non può essere inferiore al 30%
e non puÚ essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attività di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivit della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia
dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni
private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982,
n. 576.
14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società
estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire
un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE
S.p.A. concorda con la Società italiana per le imprese all'estero
(SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attività di cui al presente comma.
15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato,
la SACE S.p.A. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalit
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A.,
il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al
Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui Ë stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze
sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una
quota pari al 10 per cento degli stessi che Ë versata nel conto
corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-bis, del d. lgs.
31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalit ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui
al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo
allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui
all'articolo 7, commi 3 e 4, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni,
contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione
della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico,
finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per
i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai
sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di
cui sopra, nonchË gli altri rapporti giuridici instaurati in
relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio
separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al
servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato
non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della
SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di
cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di
liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societ previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresÏ luogo della pubblicità prevista dall'art. 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi
di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella
SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva,
del capitale della SACE S.p.A.. Non concorrono alla formazione del
reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima
SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori
sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta
regionale sulle attivit produttive. Il rapporto di lavoro del
personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione
prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti
alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: ´vantati dallo Stato
italianoª sono sostituite dalle seguenti: ´di cui all'articolo
2 della presente leggeª.
22. Alla SACE S.p.A. si applica il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173,
limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, Ë sostituito dal seguente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
´2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati
dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione
del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data
di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto
corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro,
restano di titolarit del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi Ë autorizzato ad avvalersi delle
disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione
di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia
statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni
vigenti, nonchÈ per ogni altro scopo e finalità connesso
con l'esercizio dell'attività della SACE S.p.A. nonchÈ
con l'attivit nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel
rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari
relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge
finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del Tesoroª.
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati
sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La
titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso
presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE
S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che
beneficiano della garanzia dello Stato.
Articolo 7.
(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni
amministrative tributarie)
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente
a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora
contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
Articolo 8.
(Ruling internazionale)
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad
una procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente,
e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo Ë
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano
mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine
delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto
dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria
invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli
Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria
esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling Ë presentata al competente ufficio,
di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni
di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
Articolo 9.
(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA)
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
´per una durata pariª sono inserite le seguenti: ´a
tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,ª.
Articolo 10.
(Attestazione dei crediti tributari)
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale,
l'Agenzia delle entrate Ë autorizzata ad attestare la certezza,
la liquidità e l'esigibilità del credito, nonchè
la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione può
avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità
diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
Articolo 11.
(Premio di quotazione in borsa)
1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione
in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito Ë
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
Ë stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società
non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato
di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino,
al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione
di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto
non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal
bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta,
al netto dell'utile di esercizio. 2. Il reddito complessivo netto
dichiarato Ë assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del
comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori
del caso previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto
per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui Ë applicabile l'agevolazione
di cui al comma 1, alle societ ivi indicate non si applica l'agevolazione
di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466. Tuttavia tali societ possono optare per l'applicazione
di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.
Articolo 12.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento
collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società
quotate di piccola e media capitalizzazione)
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la
disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento
mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante
la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, le parole: ´nonchÈ le
ritenute del 12,50 per cento previsteª sono sostituite dalle
seguenti: ´nonchÈ le ritenute del 12,50 per cento e del
5 per cento previsteª.
2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma
2 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la
disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento
mobiliare, gi autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, il secondo periodo Ë sostituito dai seguenti: ´La
predetta aliquota Ë ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento
del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societ di piccola
o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data
di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione,
il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società
non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per pi? di un sesto dei giorni di valorizzazione
del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo Ë rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto
dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere
tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza
dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento
previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societ
di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societ con
una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi
e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto
del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione
ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti
a ritenuta a titolo d'impostaª.
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi,
il secondo periodo Ë sostituito dai seguenti: ´La predetta
aliquota Ë ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del
fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola
o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data
di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione,
il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societ
non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per pi? di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo Ë rilevato dai prospetti
del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile
ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza
del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente.
Ai predetti effetti per societ di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno,
i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchË i proventi esenti
e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.ª.
4. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma
4 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la
disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento
mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993,
n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:
´Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce
credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti
proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e
3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di
cui al precedente periodo Ë computata, fino a concorrenza dell'importo
del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'art.105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.ª.
5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari,
il secondo periodo Ë sostituito dai seguenti: ´Il risultato
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine
di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato
delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni
previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche,
e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre
forme pensionistiche nonchË dei redditi soggetti a ritenuta,
del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore
del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo
del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per
cento.ª.
6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari,
le parole: ´nonchË la ritenuta prevista, nella misura del
12,50 per cento,ª sono sostituite dalle seguenti: ´nonchË
le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per
cento,ª.
7. Nel comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´La ritenuta Ë
operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo
d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo
siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societ di piccola
o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data
di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione,
il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società
snon risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione
del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo Ë rilevato dai prospetti periodici dell'organismo
d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento
sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo
avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta
Ë operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria
fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento
e le eventuali modifiche, nonchè, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza
del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente.
Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solareª.
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
Ë sostituito dal seguente:
´4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono
collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti
al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati
a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse
aliquote di ritenuta previste nel comma 1.ª.
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori
di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani,
dopo le parole: ´al pagamento di una somma pari al 15 per centoª
sono aggiunte le seguenti: ´dei predetti proventi, qualora siano
erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento,
qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti
ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per centoª.
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi
d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da
soggetti non residenti, il primo periodo Ë sostituito dal seguente:
´Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le
cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non
residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta
sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per cento.ª.
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato
maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole:
´di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,ª sono inserite
le seguenti: ´il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione
ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983,
n. 77,ª.
Articolo 13.
(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: ´confidiª,
i consorzi con attivit esterna, le società cooperative,
le società consortili per azioni, a responsabilità limitata
o cooperative, che svolgono l'attivit di garanzia collettiva
dei fidi; per ´attivit di garanzia collettiva dei fidiª,
l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale
di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche
e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per ´confidi
di secondo gradoª, i consorzi con attivit esterna, le società
cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per
´piccole e medie impreseª, le imprese che soddisfano i
requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti
del Ministro delle attivit produttive; per ´testo unico
bancarioª, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni e integrazioni; per ´elenco specialeª,
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
´riforma delle societàª, il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività
previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivit di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti
volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati
in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata
nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e
delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole ´confidiª,
´consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia
collettiva dei fidiª ovvero di altre parole o locuzioni idonee
a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività
di garanzia collettiva dei fidi Ë vietato a soggetti diversi
dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 Ë punito con
la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni
rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea
ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti
(BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchË complessivamente
non rappresentino più di un sesto della totalità delle
imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci nË fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità
stabilite dagli statuti, purchË la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può
essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la societ
per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, nè inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare
minimo del patrimonio netto almeno un quinto Ë costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine
del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i
fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico
per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio,
risulta che il patrimonio netto Ë diminuito per oltre un terzo
al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del patrimonio netto non si Ë ridotta
a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio
deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale
ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati
o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura
tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea
per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo
scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società
consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili
le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa
non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere
e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure
in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società
consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato
o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa
non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli
11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione
previsto dall'art. 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito
al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca
o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e
28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori
a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati
alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società
consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività
, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo
2602 del codice civile le società consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano
annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio,
un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente
garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo più elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22,
al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo
versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti Ë annualmente assegnata ai Fondi
di garanzia indicati dai commi 25 e 28.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonchË gli eventuali contributi, anche di
terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile
o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono
alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali
fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, Ë conferito in una società per azioni, avente
per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società
per azioni Ë determinato con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo
di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali,
anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano
il loro grado e la loro validit in capo alla società
per azioni, senza necessit di alcuna formalit o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà
di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società
indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società
per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente
individuati dallo statuto della società . Lo statuto fissa
altresÏ un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci,
diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia,
non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo
Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente
la maggioranza assoluta del capitale sociale.
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25
Ë rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia
delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente dell'attivit di rilascio delle garanzie
dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti
alle associazioni socie. L'intervento Ë rivolto in via prioritaria
alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate ´a prima
richiestaª.
27. La controgaranzia della societ per azioni costituita ai
sensi del comma 25 Ë concessa ´a prima richiestaª
ed Ë escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata,
a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori,
ovvero del socio.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, Ë riservato
alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonchË alle operazioni in cogaranzia con
i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure
di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali
somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società
cooperativa a responsabilit limitata Ë consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano
prevalentemente l'attivit di garanzia collettiva dei fidi a
favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni
´confidiª, ´garanzia collettiva dei fidiª o
entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 e il Capo
V, sezione II, del decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
´4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume
di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria
e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo
106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attività:
- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici
di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere
in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia,
le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti
nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino
gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111,
commi 3 e 4.ª.
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono,
anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai
commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti
da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici
senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione
eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile
o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono
azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono
alcun diritto patrimoniale o amministrativo nË sono computate
nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi
indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta
l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data
di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio
con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società
per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione,
dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale
di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli
la cui tenuta Ë obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione
o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati
e le variazioni nelle persone di questi;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in
cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti
per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo
collegiale, se questo esiste;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente
comma puÚ altresÏ essere esaminato dai creditori che intendano
far valere la responsabilit verso i terzi dei singoli consorziati
ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che
sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario Ë sostituito
dal seguente:
´4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma
1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco.
A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativoª.
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati
nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche
qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa
a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici
o privati di terzi.
39. I confidi possono altresÏ fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società,
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purchË il consorzio o la società incorporante
o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito
cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti
del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla
fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote
di partecipazione, non Ë necessario redigere la relazione degli
esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societ. Il progetto di fusione
determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle
quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle società , le deliberazioni assembleari necessarie per
le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto
un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano
ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione
del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante
dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione
del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale
successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione
vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti
con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti,
si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti
il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi
diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa Ë
determinato senza apportare al risultato netto del conto economico
le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei
criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalit contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata
nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva
dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale
dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati
costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica
anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; Ë salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista
dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni
effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43
non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi
in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione
o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi gi costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa
già costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota
di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti
nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale,
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE,
la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere
pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal
comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la
loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivit
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto
gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli
fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i
confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano
violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in
materia di bilancio, nË danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari
o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari
o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia
procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività
di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente
nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivit
indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo
testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, Ë abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, Ë abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: ´, e in ogni
caso i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche costituiti sotto forma di societ cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385ª.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: ´consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionaliª sono sostituite
dalla seguente: ´confidiª, da intendersi con riferimento
al presente decreto.
Articolo 14.
(Servizi pubblici locali)
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe le parole: ´di rilevanza industriale sono sostituite
dalle seguenti: ´di rilevanza economicaª;
b) il comma 1 Ë sostituito dal seguente:
´1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalit di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali
concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative
delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di
settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.ª;
c) al comma 4, lettera a), le parole: ´con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati,ª sono sostituite
dalle seguenti: ´con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblicoª e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ´,a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici
che la controllanoª;
d) il comma 5 Ë sostituito dal seguente:
´5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline
di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con
conferimento della titolarità del servizio:
1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attivit con l'ente o gli enti pubblici
che la controllano.ª;
e) al comma 7, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore.ª;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ´mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi
alla scadenza del periodo di affidamentoª;
g) al comma 13, il primo periodo Ë sostituito dal seguente: ´Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato
dalle normative di settore, possono conferire la propriet delle
reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società
a capitale interamente pubblico, che Ë incedibile.ª;
h) dopo il comma 15 Ë aggiunto il seguente:
´15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo,
le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società
a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza, nonchË quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con l'ente
o gli enti pubblici che la controllano.ª.
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'epigrafe le parole: ´privi di rilevanza industrialeª
sono sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economicaª;
b) al comma 1, alinea, le parole: ´privi di rilevanza industrialeª
sono sostituite dalle seguenti: ´privi di rilevanza economicaª;
c) al comma 1 la lettera c) Ë sostituita dalla seguente:
´c) società a capitale interamente pubblico a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societ realizzi la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllanoª;
d) il comma 4 Ë abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati
i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole:
´nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del
presente articoloª sono sostituite dalle seguenti: ´al
termine dell'affidamentoª.
Articolo 15.
(Acquisto di beni e servizi)
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
1 e 2 sono soppressi.
Articolo 16.
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori e pedaggi autostradali)
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo
1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti,
anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo
i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni,
ferme nel resto, sono cosÏ rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo
5 Ë fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento
di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Ë autorizzata
a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, Ë utilizzata a copertura
dell'agevolazione fiscale di cui al comma
1. Il predetto importo Ë versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale
di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.
Articolo 17.
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchË la disposizione
contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1? ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'´orimulsionª, nonchË
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1? gennaio
2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento
del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello
Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del
31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, Ë autorizzato per detto anno uno stanziamento
aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate
recate dal presente decreto.
Articolo 18.
(Contributo per il recupero degli olii esausti)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: ´e mediante
riciclaggio, per la produzione di combustibili a specificaª sono
soppresse;
b) al comma 6 le parole: ´e produzione di combustibili a specificaª
sono soppresse.
Capo IV SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ
Articolo 19.
(De tax)
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore
a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni,
organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà
di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte
dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore
aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione
sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonchè, al loro
interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro
la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle
manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchË quelle ulteriori
occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo Ë stanziato l'importo
di un milione di euro per l'anno 2003, nonchË di cinque milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Articolo 20.
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato
e delle Onlus)
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ´Per l'acquisto
di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti,
le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative
di utilit sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo
nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto,
mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal
venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.ª.
Articolo 21.
(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale
per le politiche sociali)
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie, Ë concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Ë istituita, nell'ambito
dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva
di 308 milioni di euro.
3. L'assegno Ë concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare
gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarit in capo ai comuni,
Ë erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi,
secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti cui al
comma 5.
5. Con uno o pi? decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni
per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
Ë incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.
7. Per le finalità del presente articolo Ë autorizzata
la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di
euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente ´Fondo specialeª dello Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 22.
(Asili nido)
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo
per essere adibiti ad asili nido Ë sottoposto a denuncia di inizio
attività. Restano ferme le previsioni normative in materia
di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonchË le disposizioni
contenute nei regolamenti condominiali.
Articolo 23.
(Lotta al carovita)
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare
i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in
atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo
a prezzo conveniente, Ë istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere
di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione
di panieri di beni di generale e largo consumo, nonchè l'attivazione
di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali
sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli,
o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalit
di erogazione delle disponibilità del fondo nonchË quelle
per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare,
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quaranta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 24.
(Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie)
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Ë prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Articolo 25.
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi
civili)
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata
in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Titolo II CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI
Articolo 26.
(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici)
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le medesime
agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unit
ad uso residenziale trasferite alle societ costituite ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2.ª.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, Ë inserito il seguente:
´3-bis. " riconosciuto in favore dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione
per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo
quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto
di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1ª.
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole ´ad
uso residenzialeª, sono aggiunte le seguenti: ´e delle
unità immobiliari ad uso diverso da quello residenzialeª.
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: ´Per i medesimi
immobili Ë concesso, in favore dei conduttori che acquistano
a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento,
ma meno dell'80 per cento delle unit residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo
di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalit
di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con
i decreti di cui al comma 1.ª.
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ´, che si
trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi
di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
ediliziaª.
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: ´Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con
l'ª.
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 2001, n. 410, dopo la parola: ´immobiliª, sono
aggiunte le seguenti: ´ad uso residenziale non di pregio ai
sensi del comma 13ª.
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, Ë aggiunto il seguente:
´17-bis. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici
territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali
poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte
dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico
di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità
immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili
di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societ per azioni, anche con
la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura
di evidenza pubblica.ª.
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono soppresse le parole: ´Le unità immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le
quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute
al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.ª
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma
6, Ë inserito il seguente:
´6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè i beni acquisiti ad
altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società
da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui
al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprietà e di quelli attestanti la regolarit urbanistica,
edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente
comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo
dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento
della sicurezza dell'esercizio.ª.
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, Ë aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: ´Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero
approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non
si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440ª.
Articolo 27.
(Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
alle province, alle citt metropolitane, ai comuni e ad ogni
altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni
in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, Ë
effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti
cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti
al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, Ë comunicato ai competenti uffici affinchË
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni
di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali
si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli
indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente
filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale,
entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9,
gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio
statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli
immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalit
di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di
concerto con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta
dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel
termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento
di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile
con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia
richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva.
11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al
comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe
le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle
rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti
pubblici territoriali, nonchË per quelli di propriet di
altri enti ed istituti pubblici, la verifica Ë avviata a richiesta
degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le
schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosÏ
avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi
15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchË dai commi
dal 3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente
articolo, nonchË a quelli individuati ai sensi del comma 112
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.
Articolo 28.
(Cessione terreni)
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Il prezzo
di vendita dei terreni Ë pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. " riconosciuto ai
conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con
le modalit e nei termini di cui al comma 3.ª.
Articolo 29.
(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti
per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato,
l'alienazione di tali immobili Ë considerata urgente con prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gi determinato il
valore di mercato. L'Agenzia del demanio Ë autorizzata, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa
privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici
non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalit indicate
nell'articolo 27, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita
fa venire meno l'uso governativo gratuito e l'eventuale diritto di
prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonchË
al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo
3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita
degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni
di euro, Ë iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla
spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo Ë
attribuito alle pertinenti unità previsionale di base degli
stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio
alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere
dall'anno 2005, l'importo del fondo Ë determinato con la legge
di bilancio.
Articolo 30.
(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione,
trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare
dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15
dell'art.3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso
l'Agenzia del demanio, puÚ promuovere la costituzione, anche
con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati,
di apposite societ per azioni miste, denominate società
di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti
privati delle società di trasformazione tramite procedura di
evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti,
a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari
di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio
d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati,
sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel
caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica
il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche
di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e
la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullità , gli obblighi e
i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante
agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana,
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
Ë destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei
comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni
e gli enti locali interessati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del
demanio, può partecipare a società di trasformazione
urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai
sensi dell'art. 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel
proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.
Articolo 31.
(Fondi di investimento immobiliare)
1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti
dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonchè plusvalenze
realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone
richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento Ë
percepito o la plusvalenza Ë realizzata, alla società
di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento
del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso
rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle
quote Ë rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sul quale Ë stato assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento
Ë disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta
sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puÚ essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo
1? aprile 1996, n. 239.
Articolo 32.
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica,
per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo
edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore Ë consentito,
in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa Ë disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformit al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle
autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali
ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento
con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni,
e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle
politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo
edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 Ë destinata
una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del d.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati
gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, Ë aggiunta, in fine, la seguente lettera:
´c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio Ë adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti
urbanistici.ª
8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Ë aggiunto il seguente comma:
´2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto
un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera
notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi
trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la
regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.ª.
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la
partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di
ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico
e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare
anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali,
Ë destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d. lgs.
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e
interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale
e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone
un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dal comma 42.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico Ë
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel
programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone
un programma operativo di interventi e le relative modalit di
attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino
e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni
del titolo II del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Ë destinata
una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
peri i beni e le attivit culturali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto
1997, n. 281, tale somma Ë assegnata alle regioni per l'esecuzione
di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle
aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la Cassa depositi e prestiti Ë autorizzata a mettere a disposizione
l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso
la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni
e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2,
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità
di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorit
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota
delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso
in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano rimborsate nei tempi e nelle modalit stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato
da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio
nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario
anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge
21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate
le modalità
di redazione, trasmissione, archiviazione e
restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo
31, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività
Ë destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004
e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet dello
Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente
Ë subordinato al rilascio della disponibilit da parte dello
Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente,
a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente
al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero
a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello
Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità
dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennit
per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri
di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre,
deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile
e del relativo frazionamento.
16. La disponibilit alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilit alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o
al patrimonio indisponibile dello Stato Ë subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre
2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente,
ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda,
volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale Ë intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente
articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
Ë determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed
Ë corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente,
il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
Ë rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione
di cui al comma 18. Il diritto Ë riconosciuto per una durata
massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori
di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto
del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle
aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle
stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione
delle aree demaniali Ë autorizzata una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un
programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali.
Il programma Ë approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, nonchË dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresÏ applicazione alle opere abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali
non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito
di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonchË
4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con la quale Ë determinata la possibilità
, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili
di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato
dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105
dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area
di propriet dello Stato o degli enti pubblici territoriali,
con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchË
dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d. lgs.
29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000,
il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria Ë sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della
navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti
dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente
decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, Ë
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puÚ essere conseguito
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti
in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può
essere autorizzato, altresÏ, dal medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso.
In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo
acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al comma 28.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, Ë presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella
C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione
dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè
per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano
gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati
nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi
di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli
enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito
delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le
opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già
versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui
alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente
articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonchË il decorso
di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento,
produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi
si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, nonchË, ove dovute, delle denunce ai
fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonchË
il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta
non Ë stata interamente corrisposta o Ë stata determinata
in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
nonchË le relative modalit di versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale
un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del
10 per cento da utilizzare con le modalit di cui all'articolo
2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del presente articolo, nonchË ai sensi del
capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, Ë devoluto
al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalit di applicazione del
presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma
4 Ë sostituito dal seguente:
´4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono
essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato
un piano di fattibilit tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico
ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilit ambientale,
economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi
inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio.ª.
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, Ë sostituito
dal seguente:
-´Art. 32. - (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo).
-
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo Ë subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora
tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere,
il richiedente puÚ impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio
del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione
del vincolo. Il parere non Ë richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformit dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo
35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchË non in contrasto
con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1? aprile 1968, n. 1404, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli
16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico
o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi
edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di propriet dello
Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria Ë subordinato anche alla disponibilità dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle
leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste
la costruzione. La disponibilit all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici
territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo
deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un
massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve
le condizioni previste da leggi regionali, il valore Ë stabilito
dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per
gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo
al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita,
cosÏ come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione
di detto valore. L'atto di disponibilit, regolato con convenzione
di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni
sessanta, Ë stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi
dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria Ë subordinato
alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che Ë determinato dall'Agenzia del territorio in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380ª.
44. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: ´l'inizioª sono inserite le seguenti: ´o
l'esecuzioneª.
45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: ´ 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni
e integrazioniª sono inserite le seguenti: ´,nonchË
in tutti i casi di difformit dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanisticiª.
46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, Ë
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante
ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,
o su beni di interesse archeologico, nonchË per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilit
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione,
del comune o delle altre autorit preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito,
procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662ª.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. All'articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le
parole: ´terzo meseª sono sostituite dalle seguenti: ´trenta
giorniª.
49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo
le parole: ´atti tra viviª sono inserite le seguenti:´,
nonchè mortis causaª.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede
con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 33.
(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)
1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale
preventivo, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 e
per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e
gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo
secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione
al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi
seguenti:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi;
b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino
fiscale, della ricevuta fiscale, nonchË della fattura limitatamente
a quella nei confronti di soggetti non esercenti attivit d'impresa
o di lavoro autonomo;
c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto
stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui,
rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e
d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti
dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di
adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1° gennaio 2004 ed il
28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme
a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di
adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata
nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione
al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo
d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a
quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001,
determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti
ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5
per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto
al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta
successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare
dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
Ë fatta salva la possibilit di adeguamento in dichiarazione
qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo
periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore
all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si
assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati
e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a
quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore
o parametri, l'adesione al concordato preventivo Ë subordinata
all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative
imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente
alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le
modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo
si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data
della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti
non pi? impugnabili, ancorchÈ definiti per adesione, nonchÈ
delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito,
in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito,
sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato
nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo
al periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2001, determinato tenendo
conto del comma 7, l'imposta Ë determinata separatamente applicando
l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare Ë pari al
33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchÈ per gli altri soggetti
qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo
d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro.
Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 1? gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione
previsto dal comma 6, secondo periodo, Ë esente dalle imposte
sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1? gennaio
2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7,
incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale
che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalit
di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la
parte eccedente il minimale reddituale, salva la facolt, per
il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione
della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine
del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi
gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonchÈ della fattura a favore di soggetti
non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; resta
ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata
indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari
di partita IVA.
10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi
d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento
ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli
39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. Restano altresÏ applicabili le disposizioni di cui all'articolo
54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchÈ
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441.
11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato
nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto
di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso
l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare minimo
dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1? gennaio
2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano
tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai
fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11,
l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della
predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili,
debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui
al comma 11.
13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta
oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, calcolato tenendo conto
anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo
d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione
pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo d'imposta
oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5,
rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione
dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti
benefici operano semprechè venga dichiarato un reddito d'impresa
o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo
d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere
soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso
di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti,
gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono
a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale Ë venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
che:
a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre
2000;
b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2001
hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569
euro;
c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato
il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13
o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai
commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato,
qualora:
a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo
comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e
corrispettivi documentati.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
Ë soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario
dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
17. La sospensione dell'esercizio dell'attivit, ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ,
prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997, Ë disposta, per un periodo da 15 giorni a 2
mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito
al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga
all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, il provvedimento di sospensione Ë immediatamente esecutivo.
La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi
non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. Il presente
comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio
della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),
numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Articolo 34.
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1? agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: ´16 ottobre
2003ª, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ´16
marzo 2004ª;
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ´, anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.ª;
c) nel comma 2-sexies, il primo periodo Ë sostituito dal seguente:
´Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni
del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili
per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui
al comma 8 dello stesso articolo 15, Ë fissato al 18 marzo 2004.ª;
nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: ´16 ottobre
2003ª sono sostituite dalle seguenti: ´16 marzo 2004ª.
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: ´16 ottobre 2003ª e ´16 settembre
2003ª sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ´16
marzo 2004ª e ´16 febbraio 2004ª.
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: ´30 novembre
2003ª, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ´30
aprile 2004ª; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo,
le parole: ´1° marzo 2004ª sono sostituite dalle seguenti:
´16 maggio 2004ª.
4. Le penalit previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione
telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino
al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per
cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo
fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalit ridotta avvenga entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità
già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 35.
(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. e) Ë sostituita dalla
seguente: ´e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori.ª;
b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. c-bis) Ë soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, Ë aggiunto il seguente:
´Alle importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma
dell'articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano
le disposizioni di cui al comma precedente,ª;
d) nell'articolo 74:
1) l'ottavo comma Ë sostituito dal seguente: ´Per le cessioni
di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori,
di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri,
di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati,
lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione,
il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento
dell'imposta Ë tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta
nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.
21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma,
deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota
e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui
agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento
al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, Ë
annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della
limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni
sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati
di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale
comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie
(v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme
simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline
o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro
o di acciaio (v.d. 72.05).ª.
2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soppresse le parole: ´non soggettaª, nonchÈ
le parole: ´e 74, commi ottavo e nonoª.
Articolo 36.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione
di Iva)
1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: ´Nella prima
ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici
giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate
competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla
ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi
specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza
territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante
e l'effettivit delle operazioni dal medesimo effettuate, nonchË
la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga
richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza
degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.ª.
2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,
Ë sostituito dai seguenti: ´I medesimi contribuenti, entro
il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria,
anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento
delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni
comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati
in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei
soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici,
ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi
per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati
all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta
giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza
territorialmente competenti l'esecuzione di specifici controlli a
riguardo. Il mancato invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili,
comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di
controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.ª.
3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
4 Ë inserito il seguente: ´4-bis). " punito con la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette
di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate
competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art.
1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.ª.
Articolo 37.
(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su
veicoli e natanti per anni pregressi)
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo
fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei
soggetti che nulla pi? devono per avere fatto ricorso agli istituti
di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, nonchÈ all'articolo 13 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo
5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi
ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione
dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi
e penalit, che scadono nel periodo tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti
a tale ultima data.
Articolo 38.
(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca
e alienazione dei veicoli)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 Ë sostituito dal seguente:
´2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero,
in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, Ë nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilit o di custodirlo,
a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione Ë trattenuto presso l'ufficio
di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalit stabilite nel regolamento. Di ciò Ë
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.ª;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
´2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti
i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, Ë divenuto definitivo
il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il
mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo Ë effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia
di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino
a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate
dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che
ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra
il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite
le modalit di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente
articolo 2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonchÈ
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento
in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto
in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria
spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione
del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi
dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da
parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determiner
l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai
soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
L'avviso Ë notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al
proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo
196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in
propriet, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente
cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione Ë depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale Ë
stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso
la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto
la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma Ë restituita
all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo
della vendita Ë disposta la distruzione. Per le modalit
ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolt oggettive, procedere alla notifica del verbale di
sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma,
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello
di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata
la depositeria.ª;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
´3. Avverso il provvedimento di sequestro Ë ammesso ricorso
al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro Ë confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento
si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca
con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta
ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative
alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo
ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata
dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia
del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento
o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorit giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente d comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.ª;
4) il comma 5 Ë abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 Ë sostituito dal seguente:
´1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento
della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode,
o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido,
fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo
in un luogo di cui abbia la disponibilit ovvero lo custodisce,
a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalit
e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, Ë rimosso a
cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione Ë trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonchÈ la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalit
previste dal regolamento. Di ciò Ë fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento
ed il recupero delle spese di custodia.ª;
c) dopo l'articolo 214, Ë aggiunto il seguente:
´Art. 214-bis. - (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della propriet, ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonchÈ
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo,
l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi
riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del
fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione
con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere
la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare
i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di propriet,
ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo
periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione
delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte
economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare
riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore
dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia.
I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati
nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo
d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della propriet
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i
veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al
custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento
dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia
del demanio. Il provvedimento notificato Ë comunicato al pubblico
registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione
dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga
alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189.ª.
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purchè
immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse
storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla
data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati,
anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto
titolare del deposito. La cessione Ë disposta sulla base di elenchi
di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello
stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo,
il modello ed il numero di targa o telaio.
3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale
di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione Ë determinato dalle Amministrazioni
procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono
oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare
delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i
criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia,
nonchè degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare
sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente
del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione
da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi
di veicoli. Il provvedimento notificato Ë comunicato al pubblico
registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode Ë riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto,
calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro
6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli
ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonchÈ
per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli
ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli
importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni
ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva
l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei
costanti annui; la prima rata Ë corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento
sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero
delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto
alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa,
nonchÈ il mancato recupero, nei confronti del trasgressore,
delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilit
contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto
della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento
di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle
formalit per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate
dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora
non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente
articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora
liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base
di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che
a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno
onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina
stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate
a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste
dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha
proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso
previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto
legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente
articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della
custodia del veicolo a proprie spese, si proceder, altresÏ,
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della
sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma
2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui
inutile decorso si verifica il trasferimento della propriet
del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso.
La somma ricavata dall'alienazione Ë depositata, sino alla definizione
del procedimento in relazione al quale Ë stato disposto il sequestro
o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata,
in ogni altro caso la somma depositata; Ë restituita all'avente
diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e
c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonchÈ
le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Articolo 39.
(Altre disposizioni in materia di entrata)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione
di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al
pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo
testo unico nonchÈ, dalla data della relativa istituzione,
del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 Ë adottato non oltre
il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore
al 99 per cento:
a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla
seconda quindicina del mese di dicembre, Ë riferito all'accisa
dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15
dicembre;
b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo
n. 504, relativo al mese di dicembre, Ë riferito all'imposta
dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati
dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003.
Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli
enti delle somme incassate, nonchÈ il rimborso degli oneri
sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione
approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti
quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai
sensi della normativa vigente, nonchÈ, in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione
coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto
di cui al comma 2 Ë quantificato, per ciascuno dei predetti enti,
l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento
del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni
tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo
annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento
delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione
finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere
dallo stesso anno, i risultati dell'attivit di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´Le richieste
sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti
alla variazione proposta.ª. Tale disposizione trova applicazione
anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla
medesima data, non Ë stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste,
il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da
parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende
a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione,
per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente
comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: ´30 aprile 2003ª sono sostituite dalle
seguenti: ´31 dicembre 2003ª.
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289,
le parole: ´entro il 31 dicembre 2003ª sono sostituite
dalle seguenti: ´entro il 31 ottobre 2004ª.
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, le parole: ´la durata di ciascuna
partitaª sono sostituite dalle seguenti: ´la durata della
partitaª; le parole: ´a venti volte il costo della singola
partitaª sono sostituite dalle seguenti: ´a 50 euroª;
le parole: ´7.000 partiteª sono sostituite dalle seguenti:
´14.000 partiteª; le parole: ´90 per centoª
sono sostituite dalle seguenti: ´75 per centoª.
7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le
parole: ´dal 1? gennaio 2004ª sono sostituite dalle seguenti:
´dal 1? maggio 2004ª; le parole: ´essi sono rimossiª
sono sostituite dalle seguenti: ´essi, entro il 31 maggio 2004,
devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce
le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente. A decorrere dal 1? giugno 2004, il possesso, a qualsiasi
titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non
idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal
comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore,
ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorità
amministrativa Ë preclusa la possibilit di rilasciare al
gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione
per un periodo di cinque anni.ª
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni,
dopo il primo periodo Ë aggiunto il seguente: ´A decorrere
dal 1? gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco
lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.ª.
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate le parole: ´e per ciascuno di quelli
successiviª.
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: ´per l'anno 2001 e per ciascuno
di quelli successiviª sono aggiunte le seguenti: ´fino
all'anno 2003ª.
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni,
dopo il comma 3 Ë inserito il seguente: ´3-bis. Per gli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile
medio forfetario annuo Ë, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli
successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110.ª.
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, Ë sostituito dal seguente:
´4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure
ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito
previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno
o pi? decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni
per la attuazione del presente comma.ª.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura
del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento
in rete, per ciascun apparecchio o congegno Ë dovuto, a titolo
di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi
contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro
il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalit di
assolvimento del prelievo erariale.
14. Con uno o pi? decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore
nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi
di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici
su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione,
di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con
riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a
favore del CONI e dell'erario, nonchË di tutela dello scommettitore,
destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte.
Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date
a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a
totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente
comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore
nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
Articolo 40.
(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta)
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente
al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo
14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete
unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis,
e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51
per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo
2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile
distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva
il bilancio del relativo esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle distribuzioni
di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo
il 1? settembre 2003 Ë stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale.
Articolo 41.
(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari)
1. Al decreto legislativo 1? aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: ´e che
non siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma
7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati
dai decreti di cui al medesimo comma 7-bisª;
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: ´una banca o
una societ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
o di societ di intermediazione mobiliare estere non residentiª
sono sostituite dalle seguenti: ´una banca o una società
di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di societ di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ª.
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a),
si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al
24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ´una
banca o una societ di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di banche o di imprese di investimento non residentiª sono sostituite
dalle seguenti: ´una banca o una societ di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione
in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero
una societ di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58ª.
4. " abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale
percepiti a decorrere dal 1? gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle
cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso
fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data
15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20
luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a
tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro
delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere
dal 1? gennaio 2004.
Capo III DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE
E PREVIDENZIALE
Articolo 42.
(Disposizioni in materia di invalidità civile)
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti
l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,
l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio
al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia
e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei Servizi
vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia
e delle finanze Ë litisconsorte necessario ai sensi dell'art.
102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre
che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base
ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo
ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle
indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica
indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata
a pena di nullit, del consulente nominato dal giudice. Al predetto
componente competono le facolt indicate nel secondo comma dell'art.
194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza
e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi
di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo
avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia
di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda
giudiziale Ë proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente
autorit giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di
comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione
Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti
dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono
valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento
alle tabelle indicative delle percentuali di invalidit esistenti.
Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidit non comporti
la conferma del beneficio in godimento Ë disposta la sospensione
dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con
decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto
delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie
che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso
dell'anno, nonchÈ i criteri che, anche sulla base degli andamenti
a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidit, dovranno
essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche
da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze-Direzione
Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia
delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono
le modalit tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche
sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche
di cui al comma 1, nonchÈ per procedere alla sospensione dei
pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede
alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi
dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali
relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità,
sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Ë
sostituito dal seguente:
´2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti,
di gravi anomalie cromosomiche nonchèi disabili mentali gravi
con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche
a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità.
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto
alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed Ë indicata
la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a
comprovare l'invaliditàª.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento
della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di
verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della
Commissione medica superiore, già Commissione medica superiore
e di invalidit civile, Ë nominato tra i componenti della
Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro
subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia
di invalidità civile, già di competenza del Ministero
dell'Interno.
10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento
dell'attività delle Commissioni mediche di verifica, Ë
autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile Ë sostituito dal seguente:
´Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali
o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto
dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non
puÚ essere condannata al pagamento delle spese, competenze
ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello
della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo
del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3,
e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato
che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione
del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo
formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti
di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi
2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo
n. 113 del 2002ª.
Articolo 43.
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati
in partecipazione)
1. A decorrere dal 1? gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione
in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553,
2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui
compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione
degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita
gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit, la
vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 Ë pari al contributo
pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti
ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo
Ë posto a carico dell'associante ed il 45 per cento Ë posto
a carico dell'associato. Il contributo Ë applicato sul reddito
delle attivit determinato con gli stessi criteri stabiliti ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti
che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi
di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma
versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente
all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati
e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Il versamento Ë effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo
conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico
previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti
per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31
dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivit
lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima,
i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Ë definito
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni e integrazioni.
Articolo 44.
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni
di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosÏ come sostituito
dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili
con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale,
i produttori di 3? e 4? gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto
collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori
di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidit, la vecchiaia ed i superstiti degli
esercenti attivitàcommerciali. Nei confronti dei predetti soggetti
non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente
dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo
contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano
svolto l'attivit di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti
da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il
1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi Ë maggiorato
di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.
Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati,
in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi
comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono
acquisiti alla gestione stessa.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, successivamente
modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a) al comma 1, dopo le parole: ´centoventi giorniª sono
aggiunte le seguenti: ´; prima di tale termine il creditore
non può procedere ad esecuzione forzata nè procedere
alla notifica di atto di precettoª;
b) sostituire il comma 1-bis Ë sostituito dal seguente:
´1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli
atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere notificati a pena di nullit presso la struttura
territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono
i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato,
il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui
all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti
forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità
rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione
della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva Ë promossa. Il pignoramento perde
efficacia quando dal suo compimento Ë trascorso un anno senza
che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai
sensi dell'art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento
perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un
anno dalla data in cui Ë stata emessa, non provvede all'esazione
delle somme assegnateª.
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui
al primo comma dell'art. 442 c.p.c., puÚ essere proposta solo
dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia
richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati
anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonchÈ
i dati necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva,
le aziende, istituti, enti e societ che stipulano contratti
di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi
telefonici, nonchè le società ad esse collegate, sono
tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute
nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati,
anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite
convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati.
Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi
acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità
di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo
29 del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, 2? comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427,
cosÏ come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994,
n. 451, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare,
il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali
ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive
dei ratei di mensilit aggiuntive.
7. " fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli
a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento
al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento
condotto, nonchè il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno,
calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente
a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1? gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane
e di quelle esercenti attivit commerciali di cui all'art. 2,
comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno
effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione
agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli
stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato
e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili
per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali,
secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica
di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le variazioni
relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità
di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni
dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi
dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni
intervenute. A partire dal 1? gennaio 2004 i soggetti interessati
dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita
richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004
gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione,
cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio
2004. " abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione
dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998,
n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi,
per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo
a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti
dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui personale Ë
iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie
per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione
operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni,
distinto per settori di attività o comparti, che dovrà
concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio
2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi
alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni
di pertinenza dell'INPS, secondo le modalit stabilite dallo
stesso Istituto.
Articolo 45.
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 l'aliquota contributiva per
gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, Ë stabilita in misura identica a quella
prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni
successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo
59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Articolo 46.
(Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni di comunicare
all'INPS gli elenchi dei defunti)
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34
della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria
da 100 euro a 300 euro.
Articolo 47.
(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, Ë
ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente
moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo
delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto
di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori
a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative
all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati
sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni,
sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore
a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti
limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata
una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici
di cui al comma 3, compresi quelli a cui Ë stata rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1? ottobre 2003, devono presentare domanda alla
Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma
6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Capo IV ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA
Articolo 48.
(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gi previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere
a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa
quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero
ospedaliero, Ë fissata, in sede di prima applicazione, al 16%
come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puÚ essere rideterminata con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa
ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza distrettuale e residenziale nonchË a quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere
dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004,
tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela
della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza,
al fine di garantire l'unitarietà delle attività in
materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in
ricerca e sviluppo, Ë istituita, con effetto dal 1° gennaio
2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia,
sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e
alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia
e delle finanze.
3. L'Agenzia Ë dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma
5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento
alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo,
alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica,
alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio
del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità
e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato
dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro
componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti,
di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con
funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. 5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con
esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
del comma 3, dell'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. In
particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa
variazione annua percentuale, Ë affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di linee guida per la terapia farmacologia anche per i farmaci a distribuzione
diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale
e residenziale nonchË per quelli utilizzati nel corso di ricoveri
ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali
(OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia
o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo
e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN
e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente
nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere
l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale,
sulla base dei criteri di costo efficacia in modo da assicurare, su
base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti
documenti contabili di finanza pubblica, nonchË, in particolare,
il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella G.U. del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti,
a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti
di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione
ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la
relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo
nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo
un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa
vigente, nonchË per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai
decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione
ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale
Ë inferiore o uguale al prezzo pi? basso dei medicinali per la
relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma
1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del
presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo
la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista
riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente
40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso
l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo
4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento
ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
g) proporre nuove modalit, iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica
di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire
gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale
di attivit ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro
della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31
gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti
Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata
dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva
individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie e delle patologie croniche con farmaci a carico del
SSN, provvedendo altresÏ alla definizione dei relativi criteri
del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione
del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali
presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia,
Ë ridotto del 30%.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) del comma 5
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta
del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli
di spesa di cui al comma 1, alla proposta Ë allegata una nota
tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1? gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate
agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici
del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima
Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60%
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la
stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento
giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del
personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.
In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente
comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e
motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in
servizio, e nei limiti delle proprie disponibilit finanziarie,
personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato
di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi,
nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque
per un numero non superiore a 40 unità , ai sensi dell'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore
di sanità , nonchè da altre Amministrazioni dello Stato,
dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia
e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al
comma 5, lettera b), punto 2, nonchË per l'attuazione del programma
di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002,
3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle
tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con
l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri
organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato in apposita unit previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto
dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante
connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali. 10. Le risorse
di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
di cui al comma 9.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata
l'apertura di apposita contabilità speciale.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari
per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che
l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che
assume le funzioni tecnico scientifiche gi svolte dalla Commissione
unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi
anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario
del settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gi svolte dalla
medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono
all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa
sostenuta nell'anno precedente per le attivit di promozione
e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di
uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche
versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo
pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate
dall'Agenzia:
a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego,
a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci
che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione,
per particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50%:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro
di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma
di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni,
con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici
di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche
pertinenti e le Università;
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare
di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare
il valore terapeutico aggiunto, nonchË sui farmaci orfani e salvavita,
anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Universit ed
alle Regioni;
4) ad altre attivit di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza,
di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire
dal 1? gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere
un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma
e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo,
a disciplinare:
a) pubblicit presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalit con cui gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative
promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici
di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale. 22. Il
secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, Ë soppresso. " consentita ai medici
di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione
a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale
su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura Ë depositato un registro con
i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione
e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei
Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541 del 1992, le parole: ´ non comunica la propria motivata
opposizioneª sono sostituite dalle seguenti ´comunica il
proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'eventoª.
Nel medesimo comma sono altresÏ abrogate le parole: ´o,
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla
data della riunioneª.
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole da: ´otto membri aª fino a:
´di sanità ª sono sostituite dalle seguenti: ´
un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente
all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome ª.
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori
e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche
del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate
Ë incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni
private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: ´all'autorità competenteª
sono sostituite dalle seguenti: ´all'Agenzia italiana del farmaco,
alla Regione sede della sperimentazioneª;
b) la lettera e) Ë sostituita dalla seguente:
´e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e
di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati
conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzioneª.
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli
ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina
dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal
presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento
delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati
idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami,
bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia,
di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere
dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo
9, commi 2 e 3, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo
7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate
le parole: ´tale disposizione non si applica ai medicinali coperti
da brevetto sul principio attivoª.
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN
in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta
eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità
o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso
cosÏ come definito dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto
2002, n. 178.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia
e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella
Delibera Cipe 1° febbraio 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e
i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute
e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della
salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Articolo 49.
(Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere)
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali,
le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente
prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque,
preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione
europea, nonchË quelle attribuite alle Regioni, a decorrere,
per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione
dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore
aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure
e le modalit per l'attuazione del presente comma nonchË
per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni
di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze Ë
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 50.
(Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi
ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonchË per il monitoraggio
e controllo della spesa sanitaria)
1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione
della carta nazionale dei servizi per le finalit stabilite dal
comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche
e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori
di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonchË
di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica
nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui all'allegato
disciplinare del decreto del Ministro della sanità 11 luglio
1988, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo
alla data della sua approvazione; il Ministero dell'economia e delle
finanze cura altresÏ la stampa e la consegna delle ricette ai
medici del S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle
ricette Ë riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli
spazi di compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni
in materia, un codice a barre recante i dati di identificazione dei
medici del S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza. Nella
compilazione della ricetta Ë sempre riportato il codice fiscale
dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà
rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso
apposita tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche
e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto
mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma
1, nonchË i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori
di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta
approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio
della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La
rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero
dell'economia e delle finanze Ë effettuata con cadenza giornaliera,
non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta;
in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati,
l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive
dal momento del ripristino del servizio.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura
e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i
dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature
ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica
e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature
consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente
dopo la conferma della ricezione telematica dell'immagine della ricetta
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento della
ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero dell'economia
e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce
i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi,
uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente
separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati
desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima
dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio,
il Ministero dell'economia e delle finanze verifica, con modalit
esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla
base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente
forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun
assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando
subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta
privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabili i dati che il Ministero della salute, le Regioni, le Province
autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con
modalit telematica, nei trenta giorni successivi alla data del
predetto provvedimento.
4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito
trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali
degli assisiti; allo stesso Ë consentito trattare gli altri dati
desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle
Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta di rimborso
dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti
erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono
resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
delle AA.SS.L. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica
ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle
somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie,
pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico,
ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.
5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003,
2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome
anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel
caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare
direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con
modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze
copia dei dati da esse acquisiti, cosÏ come stabilito dal decreto
dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le finalit di cui al presente articolo Ë autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unit previsionale di base di conto capitale ´Fondo
specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroª. Il Ministro
dell'economia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 51.
(Interventi per le aree sottoutilizzate)
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350
milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni
di euro per l'anno 2005, e di 330 milioni di euro per l'anno 2006,
Ë accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree
sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio
del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entit
della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione
del rispettivo fabbisogno sanitario, nonchË i criteri di assegnazione
in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit
sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole
Regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con
le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
Articolo 52.
(Norma finale)
1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente
destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate
nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.
Articolo 53.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
" fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE SU AREE DI PROPRIETÀ
DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Classi dimensionali Comuni Zone Territoriali Omogenee
A B C D E F
1 < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00 - -
2 10.001 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00 5,00 7,50
3 100.001 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00 - -
4 > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00 - -
(I valori sono espressi in E / mq / anno)
Tabella B Valori unitari delle aree
Classi dimensionali Comuni Zone Territoriali Omogenee
A B C D E F
1 < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00 - -
2 10.001 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00 15,00 22,50
3 100.001 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00 - -
4 > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00 - -
Allegato 1
TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2
Tipologia
1. Opere realizzate in assenza o in difformit del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2.
Opere realizzate in assenza o in difformit del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
Tipologia 3.
Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in
assenza o in difformit dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4.
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformit dal titolo abilitativo edilizio, nelle
zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n.1444;
Tipologia 5.
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformit dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo
3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformit dal titolo abilitativo edilizio; opere
o modalit di esecuzione non valutabili in termini di superficie
o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia La domanda di definizione degli
illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve
essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella A. Nel caso di oblazione di importo
fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata
per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura
minima di 1.700,00 E, qualora l'importo complessivo sia superiore
a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia
inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella B. Il versamento
deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 E, qualora
l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero
qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore
a tale cifra;
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 L'importo
restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere
versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 L'importo
definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro
il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione
comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata
dalla seguente documentazione:
d) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n.15, corredata dalla documentazione fotografica,
nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori
relativo;
e) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta
da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneit statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per
la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza
collaudata, tale certificazione non Ë necessaria se non Ë
oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
f) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata
entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE E DELL'ANTICIPAZIONE
DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell'oblazione
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
E/mq
Immobili non residenziali Misura dell'oblazione
E/mq
Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici 150,00 100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento 100,00 80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
80,00 60,00
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
Forfait
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio,
nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n.1444 3.500,00
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
1.700,00
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo
3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa
regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili
in termini di superficie o di volume 516,00
Tabella D
Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq) 3. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d'uso (E/mq)
Fino a 10.000 38,00 18,00
Da 10.001 a 100.000 55,00 27,00
Da 100.001 a 300.000 71,00 36,00
Oltre 300.001 89,00 45,00
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