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Titolo II Della costruzione e tutela delle strade
Capo I Costruzione e tutela delle strade ed aree
pubbliche
Capo II Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Capo I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art. 13.
Norme per la costruzione e la gestione delle strade
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla
entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui
all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo
e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad eccezione di
quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono essere improntate alla sicurezza
della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti
le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico
o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo
del Ministero dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto , sempre che sia assicurata
la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore del
presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1,
le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C,
D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro
un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di
loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati
la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità
stabilite con apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana sentiti
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.
Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti
connessi alle esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma
3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli
e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali.
Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art. 14.
Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e
la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso
di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili
adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali
degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario,
salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario
previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art. 15.
Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che
ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma
e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed
ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative
opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali
o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d) , e), f),
h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 16.
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali
alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni
di qualsiasi tipo e materiale.
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina
le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo , altresì una particolare disciplina per le aree fuori dai
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento,
e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione
di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare
alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di
minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 17.
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi
tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando
le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 18.
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quel le indicate nel regolamento in relazione
alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda
del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area
di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità
dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne
devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza
tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre,
a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 19.
Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno,
di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di
cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che
interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità
della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni
di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 20.
Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende
e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può
essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo
per il traffico. ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione
che essa non determini intralcio alla circolazione.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce
di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,
edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati
e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità
delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 21.
Opere, depositi e cantieri stradali
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità
di cui all'articòlo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché
sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione
o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari
per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia
di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai
lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico,
nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore
delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 22.
Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico
o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al
presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti
e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario
della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre,
le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né
le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto
delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito
di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di
impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti,
nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta
le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli
accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità
per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione
per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele,
anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle
opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni
strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante
le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella
realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni
tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute
a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli
sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne
varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate
mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 23.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità
o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in
ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento
alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità
luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni
canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla
prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti
nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso
ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per
i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti
a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi
di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri
mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade
o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte
dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno
dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla
osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale
o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada
sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione
è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e
gli altri mezzi publicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili
dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza
e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse
generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli
e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali
e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità
nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario
e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione
dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto
qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con
le norme di comportamento previste dal presente codice.
La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati
e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di
pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari
periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento
di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri
organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano
il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento
di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha
redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12,
trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione
e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere
il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data
di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario
provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra
loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non
sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa
è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio
o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1o giugno 1939,
n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le
insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del
comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico
ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi
pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento
di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni
provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio
o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante
nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro
ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per
la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento,
l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
Art. 24.
Pertinenze delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente
al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree
ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della
strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate
nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino
la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche ai soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione
a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto
il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto
dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma
o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione
delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel
comma 7.
Art. 25.
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,
condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in
cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,
gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che
possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso
e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade,
garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art.
26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo
e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o
ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a
lire quattromilioni.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione
delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 26.
Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario
della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario
della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega
è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi
di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza
dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede
in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno
di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio
di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie,
di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico,
o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità
e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentiti il Ministero dei trasporti, se trattasi di linea
ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari,
di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 27.
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui
al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate
al competente ufficio dell'A.N.A.S e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario
di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti
strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno
del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria,
previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni
di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la
somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata,
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere
tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi
è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione
dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze
può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità
ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti
le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti
provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione
o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è
tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati
nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 28.
Obblighi dei concessionari di determinati servizi
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche,
di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotteranee, quelli di servizi
di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché
quelli di servizi di fognature e quelli di servizi che interessano comunque
le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza
della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto,
i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente . Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle
concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario
della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma
1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore
del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori
sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi
pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico
servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami
delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza
e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi
specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese
dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica
e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto,
sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione
o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri
che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto
a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente
ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento,
addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo
la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione
o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.
Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed
autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta
del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e
a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade,
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico
dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi
si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e
3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
Art. 31.
Manutenzione delle ripe
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia
a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti
del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo
scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale
in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento
ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione
amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 32.
Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti
a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente
proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso
e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire
e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta
delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte,
anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato
dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo
per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto
sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi
1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione
delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai
precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando
ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma
1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 33.
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere
tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso
in contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni
e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione
ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù
militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni
sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle
acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni
di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento
della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario
della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle
acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
Art. 34.
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture
stradali
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti,
ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto
pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso,
da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta
alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura.
Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo
in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme
alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva
copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura
delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato corrisposto l'indennizzo
d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art.
1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni,
a carico del proprietario.
Capo II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art. 35.
Competenze
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive
per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale,
sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte
le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è
competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri
per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari
delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento
e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive
comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro
dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari
relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume
la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori
pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e
2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori
pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale
ed operativa.
Art. 36.
Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è
fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico .
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi
dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati
fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari
ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla
regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana di d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate
. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge
8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle
aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città
metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni
di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti
acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti
urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali,
stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano
urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica
del rallentamento della velocita ' e di dissuasione della sosta, al fine anche
di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o
il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l' inserimento
nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento
è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla
disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate , dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale , fissati dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire
la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza
tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli
esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale
per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma
8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di
traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio
tecnico del traffico , agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto,
dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua
realizzazione.
Art. 37.
Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di
competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano
posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso
che fanno carico agli enti stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione
territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti
nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione
della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
Art. 38.
Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date
a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni
caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre
regole della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore
a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato,
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione
(distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà.
Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente
della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire
ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici
nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente
o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché
sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è
previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi
segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni
stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte
all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo
e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a
quelli prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico
è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità
particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti
proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria
o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per
la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di
cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto dovuto.
In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede
il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della
strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146.
Art. 39.
Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la
natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui
gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località,
itinerari, servizi ed impianti;
si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano
le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma
13 dell'art. 38.
Art. 40
Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione,
per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
- strisce longitudinali;
- strisce trasversali;
- attraversamenti pedonali o ciclabili;
- frecce direzionali;
- iscrizioni e simboli;
- strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
- altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.
Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano
il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua;
in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua,
la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente
ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche
o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio
a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio
di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori,
i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché
le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue
possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme
di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue,
tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono
effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di
corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo
comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti
in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali
devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie
a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento
o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 41.
Segnali luminosi
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare
e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono
a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato
di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni
acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono
a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il
più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede
di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato
è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai
velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso
a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo
accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative
.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere
verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale;
in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti
non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce
rossa;
i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali
sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì,
dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente
di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della
luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente
sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione
con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale,
né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli
di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci
delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza,
i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui
ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo
di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma
di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli
nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai
commi 9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni
semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare
il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso.
É vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione
della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera
i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con
particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo
di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche
in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese
luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette
sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto
di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli
dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento
che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.
Art. 42.
Segnali complementari
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire
la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego
e di apposizione.
Art. 43.
Segnalazioni degli agenti del traffico
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni
degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per
tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado
di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto
in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già
impegnato l'intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto" per
tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via
libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il
braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto"
per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via
libera" per coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza
della circolazione, possono altresi far accelerare o rallentare la marcia dei
veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché
dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in
contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere
facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte,
gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo
di apposito segnale distintivo.
Art. 44.
Passaggi a livello
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato,
a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura
e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate
a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate
barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato,
sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo
luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione
per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da
un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate
solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico
muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati
passaggi a livello con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare
in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione
delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art. 45.
Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista
o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali
e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese
o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di
sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo
di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità
di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle
presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero
quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché
a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa
con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma
2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere
sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle
strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici, a carico
degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti
autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra,
ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque,
non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al
comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti
alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra
segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione,
l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.
Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con
propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature
e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché
quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle
norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione,
sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di
omologazione e di approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti
i casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi
o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi
che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione
delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma
6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma
9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme
del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
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