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Titolo III Dei veicoli
Capo I Dei veicoli in generale
Capo II Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Capo III Veicoli a motore e loro rimorchi
Capo IV Circolazione su strada delle macchine agricole e delle
macchine operatrici
Capo I
Dei veicoli in generale
Art. 46.
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti
dal regolamento.
Art. 47.
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g),
h), i) e n) , sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera
i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera
i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema
di propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote, . . . ;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore
a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore
a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno
quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
d) - categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
- categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore
a 3,5 t;
- categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore
a 10 t;
- categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art. 48.
Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art. 49.
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art. 50
Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti
a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati
velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione
è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge
i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2. I velocipedi non possono
superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Art. 51.
Slitte
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione
animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio
o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 52.
Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino
a 45 Km/h; .
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto
di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive
comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa,
in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni
o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò
non osti il diritto comunitario .
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle
medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione
degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche
indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
Art. 53.
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono
in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero
non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati
di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi;
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono
essere abbinati a ciascun mototrattore.
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari
attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è
consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti
specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare
su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche
costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino
anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati
al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza
e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non
può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore
a due, compreso quello del conducente.
Art. 54.
Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più
di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi
o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su
tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art.
61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate
nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui
all'Art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da
una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati
in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette
la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione
e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura
per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività
edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che
completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per
la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere
adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e
non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto
dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere,
altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a
uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di
cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per
trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art. 55.
Filoveicoli
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati
a una linea aerea di contatto per l'alimentazione;
sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente
ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche,
nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Art. 56.
Rimorchi
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo
53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di
cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione
degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art.
54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore
ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro,
muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi
si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa
o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto
di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54,
comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di
massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento .
Art. 57.
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario
, nonché di addetti alle lavorazioni; pospossono, altresì, portare
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono
in:
a) SEMOVENTI:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite
di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente
a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente
al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7
t compreso il conducente;
b) TRAINATE:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole
e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione
di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5
t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini,
nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla
lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché
muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Art. 58.
Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente,
con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per
il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o
delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia
e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore
a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
Art. 59.
Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più
delle categorie succitate.
Art. 60.
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli
e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei
o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,
nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco
presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della
località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.
All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede
della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato,
da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia
di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui
al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento .
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila
se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila a lire duecentomila se
si tratta di motoveicoli.
Art. 61.
Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo di tale larghezza non
sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti
è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.
Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purché
mobili . Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga
alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio
di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni
non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle
prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione
.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime
di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m,
escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi
di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità
di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti
alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo
che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
164, comma 9.
Art. 62.
Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto
nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla
massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
può eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi
e 10 t. per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali
che il carico unitario medio trasmesso all'aerea di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può
eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato,
22 t se a due assi e 26 t se tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi
di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non
può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta
di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta
di veicoli a tre o quattro assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal
Ministero dei trasporti.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva
di un autotreno a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno,
di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro
assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull'asse può
caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore
a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e
dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
Art. 63.
Traino veicoli
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un
veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo
non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco,
le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere
alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non
considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art. 64.
Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo
di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'Art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 65.
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano
in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti
di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente
e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti
di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è
prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite
nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 66.
Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a
6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non
superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri.
In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50
mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati
con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione
della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per
parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli,
sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva
a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto
di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti
stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 67.
Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria
di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto
di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza
dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano
agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma
1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto
del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro
del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito
della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove
il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati
o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 68.
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente
di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati
catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere
presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei
velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre
persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un a somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione,
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni .
Art. 69.
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50
e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione
dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità
di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale
e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche
dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 70.
Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza
con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed
i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti
per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati
a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti
di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono
destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato
il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni
cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso
delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano,
in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico
o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate
le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
Art. 71.
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione
sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi
di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive
e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità
per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario l'omologazione è effettuata
in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie
di propria competenza .
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi
alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la
sanzione amministrativa è da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art. 72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì
essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento;
2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per
trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali
strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.
104.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre
la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1°
gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento
automatico di pedagi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni
sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale
di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma
1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino
di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei
dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati
i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione
o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche
sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti
dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo
modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto
previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero,
alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche
del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme
del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa
a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata
in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di
cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità
e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio
il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed
attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi
di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 73.
Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti
di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi
a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali
da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli
stessi il campo di visibilità del conducente, In avanti e lateralmente,
deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché
le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno
dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi
stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche
o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi
del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 74.
Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se non realizzato
con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter
essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione
durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illegibbile, deve essere riprodotto,
a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo,
preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione,
le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità
di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati
di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite
dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione
del telaio, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni.
Art. 75.
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati
di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente
codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario
di cilindrata fino a 50 cmfB0123, tale accertamento è limitato al solo
motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è
indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda
di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo
a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato
deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza , di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria.
Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità
previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 76.
Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito
favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore
del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine
del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli
di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all' accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione
di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo
o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato
di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento
sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato
di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi
che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti, per i veicoli di
tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale attesta che il veicolo
è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume
la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve
tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità
rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per al parte di propria
competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità, o da certificato di origine relativi all'autotelaio.
Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono
costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità
opertaive per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti,
con proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6
e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
Art. 77.
Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore,
dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformità.
Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei
veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti
accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità
al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati,
sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali
prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato
è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e
prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando
siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive
o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli
71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono esseré modificati
solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione
e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita
e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 79.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza
e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere
i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti,
la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro
10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter.
Art. 80.
Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi
e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare
che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità
e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono
effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad
uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per
gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per
i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente
e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo
che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai
sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla
persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni
di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento
di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari
e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche
dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole
province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale
le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto
e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di
commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere
iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette
revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi
e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente
costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo
registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni .
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali,
di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività
di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare
della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
trasporti definisce con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative
per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8
e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le
medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma
8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3,
e 4, della legge 1' dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale
della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento .
I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto
corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo
3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni
siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro
del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla
Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché
quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.,
ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio
provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione,
la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni
di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della
relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere
entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso
gli uffici della Direzione generale M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine,
che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla
carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile
in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione . Da
tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro
dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco
di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 81.
Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della
M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli
a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica
funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura,
ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità
scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione
degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con
esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione
degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità
di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli
Art. 82.
Destinazione ed uso dei veicoli
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto
di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per
il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente,
i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate
dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e
viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo
in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo
per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila e lire quattrocentomila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione
è da sei a dodici mesi.
Art. 83.
Uso proprio
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività,
per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro
attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale
della M.C.T.C. sulla sussitenza di tali necessità, secondo direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto
di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme
speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza
il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa ( la sanzione accessoria ) della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi ,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza
è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo
e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 84.
Locazione senza conducente
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell' ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione
di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati
locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in
un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti
veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi
e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti
in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà
di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare
di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la
cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati
al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo
e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza. 41 6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa
con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri
limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a
tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinqecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero dal lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri
veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici
di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita
al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila
e, se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione
della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui
al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di
cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 86.
Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente
o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida
da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di
tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue
la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano
a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280.
Art. 87.
Servizio di linea per trasporto di persone
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione
predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico,
anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati,
i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del
nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per
le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale,
salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea
può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità
del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da
un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono
essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto
di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive
emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi
di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione
delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso,
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione
della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 88.
Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce
parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6
giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti
a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o
nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 89.
Servizio di linea per trasporto di cose
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
Art. 90.
Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata
sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art. 91.
Locazione senza conducente con facoltà di acquistoleasing e vendita di
veicoli con patto di riservato dominio
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione
sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza
del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata
in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione
che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione
dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente
ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione
nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art.
196, comma 1.
Art. 92.
Estratto dei documenti di circolazione o di guida
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida
e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il
rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi
provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto
del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata
massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto
di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio,
che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale
tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto
di cui al comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila .
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione
Art. 93.
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti
di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della
M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'immatricolazione
e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttario
o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono
il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e
la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta
di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione
delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I.
ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione,
è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna
è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti
nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta .
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.o 10, comma 1, è
rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono
le condizioni di cui all'Art. 104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Alla medesima sanzione
è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato
dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche
non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La carta
di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata
all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art.
138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale
indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali
veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando
viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre
i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente
a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dall'Art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'ACI a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione
delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad
esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è
disciplinata dal regolamento.
Art. 94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione
con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui
al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede
per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto,
nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta
di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2
milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta
le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede
al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione
di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione
e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni
mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti
uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico
per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità
del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.
Art. 95.
Carta provvisoria di circolazione , duplicato ed estratto della carta di circolazione
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente
al rilascio dalla targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale,
stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico,
del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264.
2. Comma abrogato.
3. Comma abrogato.
4. Comma abrogato.
5. Comma abrogato.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 96.
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi
per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta
dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio
del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle
targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalité
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro
trenta giorni al Ministro delle finanze.
Art. 97.
Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e
226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita.
La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può
affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui
alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli
di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero
di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti
nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di
sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicità e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino
una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art.
52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione,
ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso
art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato
il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque
a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette
targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà
secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette
a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente
da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato
del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui
dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni,
la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 98.
Circolazione di prova
1. Comma abrogato.
2. Comma abrogato.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola
senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente
munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 99.
Foglio di via
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi
ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono
essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni
tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia,
per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di
percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche
del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente
i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati
di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione
della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Comma abrogato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione,
ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario
della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi
1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con
le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una
specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta
non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta
di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta
di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai
sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
- i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
- la collocazione e le modalità di installazione;
- le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice
penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo
è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 101.
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo stato. Il Ministro dei trasporti con proprio
decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce
il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste
dall'art. 208, comma 2.
Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla
quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti
per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta
per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato
non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio
del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe
e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art. 102.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di
cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto
ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto
e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento
o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute,
l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. Una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un
pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria;
la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione
devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili.
Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario
della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione
generale della M.C.T.C. Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui
al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa
per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al
comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto
agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 103.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore
e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,
o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta
giorni, la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero
del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta
di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì
alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe.
Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici
del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo
dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai
sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. È tenuto
agli adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli
e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già
fatto, ai compiti di cui al comma
1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe
e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri
di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri
di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
La sanzione è da lire cinquecentomila a lire duemilioni se la violazione
è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
Capo IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Art. 104.
Sagome e masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente
per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un
asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici,
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada
non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più
assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse
complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t
e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10
t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare
11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente,
la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non
deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di
marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere
16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato
o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e
del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della
trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare
la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento,
nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto
alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più
ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano
di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate
con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono
essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno
e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche
e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate
nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele
da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome
o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione
delle norme di bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione
visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio
potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa
non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
Art. 105.
Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate
non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se
munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di
frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
Art. 106.
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite
in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità
sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto,
sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo
di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa,
con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati.
Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed
i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la maecia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2,
dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite
di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b),
devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g),
h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera
b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera
b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli,
è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando
non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni
inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,
numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere
alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative
per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente
da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee,
le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere
l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite -
Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la
materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6.
Art. 107.
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento
dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a
norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole
operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità
stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti
e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo
mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno stato estero può essere
riconosciute valida in Italia a condizione di reciprocità.
Art. 108.
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della
carta di circolazione delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni
previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità
tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione , la carta di
circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla
base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola.
Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato
di idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione
del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore
o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione,
redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato.
Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a
tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne
sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati
sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole
non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione
è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità
della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.
Art. 109.
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati
ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre
in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al
tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi
destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma
1. Con decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti
e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti
e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione
stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando
la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione
a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica
alla circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1)
e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento
, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107,
comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed
aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada
sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla
circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche
fissate dal regolamento , a nome di colui che dichiari di essere titolare di
impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche
o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione,
nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta
documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della
carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato
di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso
ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità
e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità
indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le
modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è
stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni
contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità
tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede
o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 111.
Revisione delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale
o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art.
110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità
per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità
delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i
criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono
corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, può modificare la normativa prevista
dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni
della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.
80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
o del certificato di idoneità tecnica secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art. 112.
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione
e aggiornamento del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art.
107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista
all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate
una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati
nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento
i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della
carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli
93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche
indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di
legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, salvo
che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 113.
Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti
1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima .
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a
1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione
del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99,
100 e 102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione
delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie stabilite dagli articoli
100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalità
per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
Art. 114.
Circolazione su strada delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome
e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione
presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la
carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì
alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti
quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate
devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
6. Le modalità per l' immatricolazione e la targatura sono stabilite
dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle
medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le
analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
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