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Titolo IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-BIS
Art. 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici
e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali
da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre
persone oltre al conducente; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine
agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti
per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida
sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino
altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine
agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino
altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati,
, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi
7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa
la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito
di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d),
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone,
nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere
elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua
uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita
medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei
successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. 5. Chiunque, avendo la materiale
disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta
a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di veicolo o alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila
se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli
a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 116.
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto
14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito
di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità
di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1 luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni
che non siano già titolari di patente di guida.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre
presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali,
stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati
di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale,
con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni , delle autoscuole di cui all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 .
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore
a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non
è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche
se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è
richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie
B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano
un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti
categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché
il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria C .
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a
0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni,
possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla
guida dei veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddetti patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche
nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente
e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo
di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone
o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed
i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto
di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato
di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di
categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta
la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli
e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria
B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli
ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di
patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli
adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero
3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata
con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti
al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o
per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla
base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti
nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati
o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono
il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione,
che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati
o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale
e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite
a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica
locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito,
per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari
di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire
il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati
e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui
al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame
per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello
e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o
il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata
dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che
trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida,
un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal
fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono
la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi
dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato
ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare
di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso,
il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da
un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni
scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle
province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante
delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della
normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida
o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida
o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente
di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché
revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
13-bis. Il minore che, non munito di patente , guida ciclomotori senza aver
conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici
a euro duemilasessantacinque.
14. Comma abrogato.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile
provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
16. 17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca
del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 117.
Limitazioni nella guida
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del
conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età
di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore
a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade
e di 90 km/h per le strade extraurbane principali .
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla
carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono
dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento
della patente, e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni
circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente
da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 118.
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida
per autoveicoli , il certificato di abilitazione professionale nel caso della
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario
da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto
il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il
candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi
di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un
certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è
valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2
e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato
di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi
azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è
la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma
2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126,
l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato
di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata,
il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che
lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità
i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie
quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti
o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di
guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità
alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne
affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di
guida per autoveicoli , del certificato di abilitazione professionale, quando
richiesto, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art. 119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi
alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica
o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale.
L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o
da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari
della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti
di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti
nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria
locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo
controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente
di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame
di guida. .
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie
locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici; Nel caso in cui il giudizio di idoneità
non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà
procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a
3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali
e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità
e la sicurezza della guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o
la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.
In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia
sia ai fini dell'espressione del giudizio finale 5. Avverso il giudizio delle
commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo
parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì
il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche
locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129,
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti,
sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera
a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti
ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche
di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente
ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi,
dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della
M.C.T.C.
Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti
o sintomi associabili a patologie alcoolcorrelate, le commissioni mediche sono
integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Può intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie A, B. C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di
cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento
dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psicodiagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito
di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico
- scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei
mutilati e minorati fisici.
Art. 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure
di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata
e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti
di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al
Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 121.
Esame di idoneità
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida
si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità
e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui
all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della
Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità
di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione
del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi
presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione
da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un
mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1 gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata
su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esam di guida,
il competente ufficio provinciale della Direzion generale della M.C.T.C. rilascia
la patente di guida a chi ne h fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.
Art. 122.
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero
per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli
ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è
rilasciata un' autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie
per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità
della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore,
persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente
valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso
di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale
almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non
può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria
A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti
di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno
è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola
guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di
applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi
poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco,
in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. La stessa sanzione si applica
alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 123.
Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti
sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa
da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa
sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro
dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per
la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole
in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione
del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere
la gestione diretta e personale dello esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel
caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata
a persona delegata dal legale rappresentante della società od ente secondo
quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno,
risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti
dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante
o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative
di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120,
comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica
e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora
più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori
che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi
di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti
e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi
di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività,
ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate
norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività
di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
Art. 124.
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre
avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art.
115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle
macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche
dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati
da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste
dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di
cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni. All'incauto affidamento
si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 125.
Validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria
B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie
B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli
per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida
di cui all'articolo 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati
o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di
categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o
D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione
alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo
di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria
diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 126.
Durata e conferma della validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età
sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati
e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età.
La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini
di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche
in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei
conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì
in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida
dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,
deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma
di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi
con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti
di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno,
salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneita.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al
titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima
patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati
nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla
data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici
del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente
di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile
in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare
della patente per il periodo di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario
per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è
altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi
2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento
dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate
o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida
di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza
o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi
del comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma
5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità
della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 126-bis.
Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra
della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra
le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale
di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle
norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti.
Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è
prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata
a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro
trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario
del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine,
all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di
fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista all'articolo 180, comma
8.
La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare
in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non
sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari
di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare
9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,
per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri
per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento
dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni , di violazioni di una norma di comportamento da
cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente
con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione
di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure
di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo.
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente
di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione
è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione
del documento.
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata
2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 8 e 9 5
Art. 173 Comma 3 5
Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 187 Commi 7 e 8 10
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Art. 127.
Articolo abrogato.
Art. 128.
Revisione della patente di guida
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché
il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti
a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti
o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca
della patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti
dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato,
a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente
inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 129.
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali
norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede
di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti
fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa
fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica
locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa
dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo
di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal
prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e
agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile,
sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata
comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è
atto definitivo.
Art. 130
Revoca della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti
fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti
non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con
altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento
di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire,
per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità,
una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata,
senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art.
116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni
di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della
patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma
1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di
revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato
e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso
è accolto, la patente è restituita all'interessato.
Art. 131.
Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici
e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali
violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità
spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per
le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero
degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e
prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche
determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali
di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite
nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei
confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte
di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa
lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione
deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità,
salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
Art. 132.
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, o a quelle
di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 se
prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel
comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili
e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite
nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 133.
Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello
Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Art. 134.
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi
di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto
alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una
carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga,
e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti
a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani
residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati
in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano,
sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93,
a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un
domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno
dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.
Art. 135.
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati
da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida
la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia
da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia
abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in
lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito
in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da
uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto,
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale
o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati
dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli,
dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità
competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati
da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e
le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano
le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della
Comunità europea
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato
membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza
anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della
suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è
valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art.
121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità
italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato
membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato
di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a se stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto
salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene
previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo
dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora
si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato
membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso
di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa
vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata
una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti
commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione
di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di
categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare
sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione
della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità
si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie previste
per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno,
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da
uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso
più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia,
guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano
le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.
Art. 137.
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi
internazionali di guida
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari
per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali,
tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano
i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.
Art. 138.
Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli
61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli
enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento all'individuazione e all' accertamento dei requisiti necessariper
la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione
delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di
teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla
lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere
l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti,
di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante
il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal
servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore
di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero
dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un
anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con
targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o
da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra
il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche
e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie
M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei Corpi dei vigili
del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana,
del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata
ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata
, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati
con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato.
Art. 139.
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di
polizia stradale
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo
12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è
limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
per il rilascio della patente di cui al comma 1.
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