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Titolo V Norme di comportamento
Art. 140.
Principio informatore della circolazione
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo
o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata
la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art. 141.
Velocità
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo
stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e
ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per
la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per
la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti
di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati,
nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque
nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo,
anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche
il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione
del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 10. Se si tratta di violazioni
commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 142.
Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana
la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade,
i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane
secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei
centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un
massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e
funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle
autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia,
gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità
fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo
consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti
ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può
superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità
minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma
1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto
dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente
i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre
limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i
provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari
alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma
1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove
non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento,
il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30
km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati e ;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere
h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h
sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva
a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati;
60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli
di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da
tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi
ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,
nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi
di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa
da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di
due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
Art. 143.
Posizione dei veicoli sulla carreggiata
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino
su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie
per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più
corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a
destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. Comma abrogato.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata
è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate
al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico,
possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione
che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi
non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra
o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano
queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi
è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione,
non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai
binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente
posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione
che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente
a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 .
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre
la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60 . Dalla violazione prevista dal presente
comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 144.
Circolazione dei veicoli per file parallele
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico
è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata
al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da
quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del
traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale
adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal
caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra
dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di
veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia
prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra
per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra,
ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione
della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato.
I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi
da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai
lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 145.
Precedenza
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove
le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare
la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto,
prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti
hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire
il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili
è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi
circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette
vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 .
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 146.
Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti
dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli
da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale
o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli
articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni
del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 .
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 147.
Comportamento ai passaggi a livello
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le
segnalazioni indicate nell'Art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere,
gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti
dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti
dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello.
In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo
fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto
quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché
fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo
utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 148.
Sorpasso
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte
della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa
possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato
di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata
o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione
del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità
e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo
precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi
sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una
adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare
pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in
più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche
conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono
di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato
a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo
deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza
di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di
linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente
che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo
o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso
a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi
che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo
che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero,
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata,
deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del
binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione
il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la
salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso
a destra è vietato. 10. È vietato il sorpasso in prossimità
o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è
a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie
con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro,
nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi
a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione,
quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate
o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre
che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al
senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata
da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o
abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire
ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti
di essa in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito,
ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10 . Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni
di cui ai commi 4, 5 e 7.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12
e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20 . Quando non si osservi il divieto di sorpasso
di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro
1.083,60 . Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei
mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a
sei mesi.
Art. 149.
Distanza di sicurezza tra veicoli
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede,
una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo
e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo
per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti
di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono
procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine
non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso
opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne
il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva
una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte
in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti
di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo
II, sezione I e II, del titolo VI.
Art. 150.
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può
tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar
passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri
veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa
deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della
carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente
che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se
la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra
di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli
hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;
i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi
alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita
dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente
più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare
se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art.
149, commi 5 e 6.
Art. 151.
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione
della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo
effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che
serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare
direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve
ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste
dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere
più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo
in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione
del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che
il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza
del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa
e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato
a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare
a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore
del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a
fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata
per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare
installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni
di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione
o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani,
per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole
ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.
Art. 152
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione
dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle
luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi,
se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia
diurna.
1-bis. Comma abrogato.
1-ter. Comma abrogato.
2. Comma abrogato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 153
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia
dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondita ' non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente
previsti nel comma
1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa,
i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti
da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti
o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno
in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 , nei centri abitati
anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a
quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle
luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare
al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri
utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su
corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al
veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito
durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1 , anche all'interno
dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori
a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia
reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori
dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la
sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati,
aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri
possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci
di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa
di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di
pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche
momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri di pioggia intensa
o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia,
qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da
quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente
i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 154.
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso
di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio
agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione
di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi
, indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per
tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è
stata completata.
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare
per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare
le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi
e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine
destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e,
qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del
centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione,
ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi
il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi
i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono
usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate
o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o
in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 155.
Limitazione dei rumori
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal
modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli
non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati
dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento. e, in
ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 156.
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano
al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità,
il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve
intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò
non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve
intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti
o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni
sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 157.
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata,
che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in
cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per
malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso
di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo
il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato
uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad
un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati
fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità,
la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile
al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso
di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario
in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della
durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato
che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art. 158.
Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari
di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne
la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane
di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle
aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo
più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta,
oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati,
a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli
spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di
cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide
di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi,
rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza
o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5
m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati
dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele
atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
Art. 159.
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario
della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo
o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate
dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle
strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio
della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto alle
norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti può
provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo
non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei
veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa
ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche
l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia.
Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi
in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria
o l'operatività delle strutture portuali.
Art. 160.
Sosta degli animali
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani
il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza
attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio
o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne
gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati.
Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
Art. 161.
Ingombro della carreggiata
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta
del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero
per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere
il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile,
a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse
di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide,
infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione
deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere
sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare
il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162
o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario
della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 162.
Segnalazione di veicolo fermo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che
per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino
o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni
caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza
da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere
collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta
l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo
da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo,
il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione
con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti
di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è
fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada
senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza
o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche
dei giubbotti e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 163.
Convogli militari, cortei e simili
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 164.
Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta
o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente
né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere
la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione
e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti
col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non
può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti
dall'Art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono
essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo,
purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche
se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate
tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada.
In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o
due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente,
posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente
normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo
a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta
sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché
il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le
modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Art. 165.
Traino di veicoli in avaria
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione
di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un
solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con
fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente
segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato
il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f),
oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto
alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale
mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere
attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per
i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
Art. 166.
Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare
la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico
indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di
cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art. 167.
Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
1. I veicoli a motore, ed i rimorchi rimorchi e macchine operatrici non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta
essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta
di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2
t;
c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3
t;
d) da lire cinquecentomila a lire due milioni, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le
sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché
la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci,
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'Art. 10, comma
3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade
o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera
e), e g ) possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva
a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa
uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze
di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa
nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilità civile di cui
all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché
i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale,
si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia
al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli
enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma
10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per
cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione,
la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico
entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga
superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando
in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative
a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è
subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque
per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso
non decade la validità dell'autorizzazione. 12. Costituiscono fonti di
prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola
con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché
i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste
dal presente articolo.
Art. 168.
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo auropeo relativo
al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge
12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto
delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Il
Ministro dei trasporti può altresì prescrivere, con propri decreti,
particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari
per il trasporto di singole merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci
che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al
primo ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed allo scarico
delle merci pericolose, con esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti
di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati;
il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali.
Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta
salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono
essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie
ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le
singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo
della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente,
nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive
modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento delle
direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando
sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza,
negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici
milioni.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della
sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano
merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli,
alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle
etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori
e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se
non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico
e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma
del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio,
alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'art. 167, comma 10.
Art. 169.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà
di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli
di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti
valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati
dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da
non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli
la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori
a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze
dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone
e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori
di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati
da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il
trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni
da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto
di soli animali domestici , anche in numero superiore, purché custoditi
in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture,
che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone
superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art. 170.
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano
in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve
procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto
anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento,
ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del
veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi
in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10 .
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne,
alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni
del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Quando il mancato uso
del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori
di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art. 172.
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1, b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli
che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c)
N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art.
47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma
3, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza
dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall' obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento
di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico
di piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei
centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato
membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono
controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione
deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto
nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta
degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato
alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori
possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se non sono trasportati
in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompaganti
da almeno un passeggero di età inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio,
quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie,
porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero
di età inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo
le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10 . Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale
funzionamento, , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 .
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche
e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi,
ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti
dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11,
e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È
consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché
il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10
.
Art. 174.
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e
di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art.
14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo,
al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 della presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati
dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 .
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario
di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 .
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale,
ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.
Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla
quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro
6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione
dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede
dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti
o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non
di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni
si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente
a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato
a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori
in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti
in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 11, è
ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il
quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità
diverse sono definitivi.
Art. 175.
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi
a circolare sulle autostrade, su altre strade , individuate con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare
con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e
sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri
cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato
al Cubo) se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino
a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici ;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre
i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie
suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli
61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire
pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti
agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru
come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane
principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli
enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune
autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o
trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti
di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è
adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti
alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per
le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare
solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito
il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o
di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito
dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato,
anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività
di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta
di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore
alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'Art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati,
nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a
norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare
l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli
enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario.
Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7 , lettere a), b) e d), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991,
n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo
le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma
6 la sanzione è da lire trentamila a lire centoventimila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono
ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria
assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo
nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste
dalle presenti norme.
Art. 176
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art.
175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza
dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso
di marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o
riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare
o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia,
nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo
inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento
di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione
di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli
di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta
di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare
o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali
casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla
corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel
senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si
applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di
notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese
le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art.
153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla
corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché
il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi,
deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100
m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso
di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli
o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre
corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele
è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio,
i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza
delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il
pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto,
e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il
conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando
sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente
articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del
senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto
di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di
uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché
muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono
essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione
sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui
al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato,
in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata,
o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo
in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più
lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è
data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando
pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte
il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in
regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata
con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. È sempre disposto
il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario,
solo dopo la prenotazione per la visita di revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto
sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito
con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi
6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi
e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione
delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art. 177.
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia
o antincendio e delle autoambulanze
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli
ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli
e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché
degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati
adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi
urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale
della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno
a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono
tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione,
le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere,
ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque
delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena
udito il segnale acustico supplemetare di allarme, ha l'obbligo di lasciare
libero il passo e, se necessario, di fermarsi.
É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 178.
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di
cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della
Direzione generale della M.C.T.C. e dell'ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi
di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di
controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario
di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 . La stessa sanzione
si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario
di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20 , salvo che il fatto costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi
di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto
in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla
quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta
di circolazione e della patente di guida.
Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati
deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro
ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che
il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste
dal presente articolo.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti,
incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila per ciscun dipendente
cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente
a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7,
sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di
persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9,
sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.
Art. 179.
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni,
i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e
con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresì di limitatore di velocità. 2. Chiunque circola
con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è
previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800
a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel
caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità
o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore
di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75
a euro 2.754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di
cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione,
relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata
di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza
o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona,
le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per
la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso
il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando
il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più
vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre
che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità
del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a
carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione
al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida
il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione
entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre
dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più
presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma
7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85,
è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo
dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario
o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui
la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore
di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati.
Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni
alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
Art. 180.
Possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé
i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria
del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché
un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve
avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore
di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale
di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione
o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla
carta di circolazione , ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova,
il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli
adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione
senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale
e il certificato di idoneità quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione
del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un
documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire trentamila
a lire centoventimila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità
di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione,
da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione
dei documenti.
Art. 181.
Esposizione dei contrassegni per la circolazione
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi
i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante
il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione
obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui
al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
Art. 182.
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore
a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra
dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima
libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso
non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma
5 .
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo . .
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila. La sanzione è da lire cinquantamila a lire duecentomila
quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Art. 183.
Circolazione dei veicoli a trazione animale
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che
non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente
il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere
trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro
se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze
o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero
di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
Art. 184.
Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da
soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli
in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o
in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo,
segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente
illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un
dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte
le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore
che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più
di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia
nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità
delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano
su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta
e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera
sulla sinistra almeno la metà della carreggiata.
Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori
al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità
della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade
e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
Art. 185.
Circolazione e sosta delle auto-caravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce
campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo
che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico,
e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio
dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride
su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade
e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere
i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari
nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree
attrezzate nell' ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale
col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze
chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare
e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è
competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero
da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni
nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi
di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente
di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può
essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più
vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa
con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo,
in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture
sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza
stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato
è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente
ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare,
dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.
Art. 187.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi
o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi
di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare
la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente
con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare
anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa,
a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente
fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si
applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.
Art. 188.
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare
la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati
dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2
non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in
sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma
non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta
dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art. 189
Comportamento in caso di incidente
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente
a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea
a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi
e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio
di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni
intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza,
degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili
gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, e` soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille
euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti
tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma
7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punito con la reclusione
da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili
le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo
codice, ed e` possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che
hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito
per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive
al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma
6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art. 190.
Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti
o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso
di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare
in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi
di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo
il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano
sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione
pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono,
o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria
ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
é inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore
a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i
casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo
sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare
intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle
parti della strada riservate ai pedoni .
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
Art. 191
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che transitano sugli attraversamenti pedonali.
I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso
si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando
e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo,
quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire
al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata,
di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane
guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque
altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla
e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli
in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20
.
Art. 192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari,
ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale,
quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente
di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in
materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle
norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora
i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino
difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria
e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della
strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza
di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli
necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco
e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti,
il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato
con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni
e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare,
anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma
1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire otto milioni.
Art. 193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa
a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile
verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a
lire quattromilioni.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto
quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi
sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui
all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa
di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato
entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione
e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato
ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento
presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione
minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato
in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio
di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo
di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti
non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in
misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo
213.
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