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Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle
relative sanzioni
Capo I Degli illeciti amministrativi e delle relative
sanzioni
Capo II Degli illeciti penali
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie
ed applicazione di queste ultime
Art. 194.
Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme
del presente capo.
Art. 195.
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di lire trentamila ed il limite massimo
generale di lire diciotto milioni.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti
di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità
del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro,
dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti
possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art. 196.
Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario
del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato
in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario.
e, per i cicolomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione .
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere,
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è
obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma
da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni
o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore
è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per
la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione stessa.
Art. 197.
Concorso di persone nella violazione
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione
per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 198.
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie,
o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso
e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione.
Art. 199.
Non trasmissibilità dell'obbligazione
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
non si trasmette agli eredi.
Art. 200.
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche
le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento
è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201.
Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa
dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario
del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione
nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio
legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale
è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo
domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore
od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio
nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative
degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero
la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi
della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché
il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione
sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma
133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati
deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento
avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria
nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma
1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12,
dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione con le modalità previste dal codice di procedura civile,
ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti
di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite
quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di
guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione
non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante
apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico
o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il
comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare
al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere,
tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando
o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo
203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale
al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono
sospesi i termini per la notifica.
Art. 202.
Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato
dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio
dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto
corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere
indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti
in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore
non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente
di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le
violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3;
97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,
comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma
6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso
al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Art. 203.
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero
da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente
al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati
dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore,
è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni
dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto
il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento.
Art. 204
Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 , ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo
i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese
ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che
sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine , emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio
o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia
ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione
di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti
termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si
intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine
di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per
la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non
si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione
della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201 . Il pagamento della somma ingiunta e
delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto
e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della
somma ingiunta e delle relative spese.
Art. 204-bis.
Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta
giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo
23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria
del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma
pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita
al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di
sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede
a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore
al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente
di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di
cui all'articolo 205.
Art. 205.
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Comma abrogato.
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può
delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208.
Art. 206.
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'Art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni
da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente
di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per
la riscossione in unica soluzione.
Art. 207
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art.
202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento di misura ridotta egli deve versare all'agente accertatore,
a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione
europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo , la somma da
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta
per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto
il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà
dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati
in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata
da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.
Art. 208.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari
ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione.
I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di
educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative
ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi,
ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio,
nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e
per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità
alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate
finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati
nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché
al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità
ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle
predette finalità.
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici.
Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione
superiore a diecimila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti
le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 209.
Prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 210.
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si
applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso
al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato,
si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente,
l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.
Art. 211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione
di opere abusive
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione
nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.
203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza
di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi
o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata
dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo
dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente
proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette
ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria.
L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della
strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato,
il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della
strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese
sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità
a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza
indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può
disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell' ente proprietario,
con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
Art. 212.
Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale
di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da
effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo
anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze
lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione
deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione
avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi
1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà
atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia
del trasgressore per il reato di cui all'Art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere
comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede
il prefetto con ordinanzaingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice
a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in
essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio
o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti,
consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò
è data comunicazione al prefetto.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza,
il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza
dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite
nel regolamento.
Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini
per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca,
il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto
dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio,
sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati,
dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo,
secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in
custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito
luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca,
la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla
data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede
con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni,
la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o,
in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore
della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà
al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento
o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede
al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il
quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti,
dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode,
con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello
Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo
214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione
del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro,
in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di
confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima
somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del
sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità
ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive,
procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'é
situata la depositeria.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto
ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è
confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono
i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di
cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso,
le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca
costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto
e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento
o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia
proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria
del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni,
della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi.
[5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto
di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando
questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata
del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo
può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento.
Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se
questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto
e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è
disposta la distruzione. Abrogato]
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo
è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
Art. 214. Fermo amministrativo del veicolo
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della
violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente
o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede
alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità
ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità
e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che,
decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio
da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di
uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento
di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione
nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire,
a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2.628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia
che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in
un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò
è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero
delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario
del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta
altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta
contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale
viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto
e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione
del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione
non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria
che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata
nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento
di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli
organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite
le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti
in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo
e confisca
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti
a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione
del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati
a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di
trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai
fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto
delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare
riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli
da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi
per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del
presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno
e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione
si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione
da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato
al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
Art. 215.
Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi
di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo,
secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito
in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione
notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto,
previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità
previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma
3 dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel
verbale di contestazione notificato ai sensi dell'Art. 201. La rimozione del
blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento
delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione
si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata
la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo
le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il
ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata,
nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale
residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco
del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.
Art. 216.
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o
della patente di guida
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni
o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente
di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della
carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura
se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è
determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto
competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla
patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore.
Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio
fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo
amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene
effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento
delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione
o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o nella
patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche
alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria
è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere
immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce
ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni
a lire dodici milioni. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo
è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa.
Art. 217.
Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è
ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro
è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia
permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario
a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione
sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a
copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa, all' entità
del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il
periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato
a norma del comma
1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici
giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di carta
di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse
modalità.
L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente
dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla
stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione
è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione
nei propri registri.
Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite
dal regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso
al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre
a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa
del veicolo.
Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia
del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura che del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato
in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione
potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato
e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa
è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni,
il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della
prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione
della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima
violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale,
la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte;
si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Art. 219.
Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma
1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti
dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché
quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti
la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti,
è atto definitivo.
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo
che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo
il provvedimento di cui al comma 2.
Capo II
Degli illeciti penali
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Art. 220.
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore
è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero,
ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto
del luogo di residenza . La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono
annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro
la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero,
ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato
la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi
delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi
previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio
o comando suddetti.
Art. 221.
Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione
non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è
anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui
al comma 4 dell'art. 220.
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art. 222.
Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una
lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è
da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due
mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva
per la prima violazione.
Art. 223.
Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie
di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l' organo che ha proceduto al rilevamento
del sinistro trasmette entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale
della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto
del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa,
contestualmente, all' ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere entro quindici
giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi
di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare
la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell' ordinanza, presso
il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio della Dirwzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente
od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando
o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo,
il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che
ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti
irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato
nel comma 1.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2,
è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei qurantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato
ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso
è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa
opposizione, ai sensi dell'articolo 205.
Art. 224.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna
sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è
previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento
per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione
al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca
della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della
sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento
di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione
della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.
L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non
ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento,
il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Essa è iscritta nella patente.
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