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Legge 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003
Capo I Disposizioni generali sui procedimenti
per l'adempimento degli obblighi comunitari
Capo II Disposizioni particolari di adempimento, criteri
specifici di delega legislativa
Allegati
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa
di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Art. 2.
Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto
fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta
a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare
gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma
non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto
della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla
persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle
leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore
a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
già attuate con legge o con decreto legislativo si procede,
se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme
alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà
dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia
e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
Art. 3.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge
22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della
presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari
che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
Art. 4.
Oneri relativi a prestazioni e controlli.
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a
carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto
con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base
del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate
e pubbliche.
Art. 5.
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per
il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando
le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione
e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute
nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza
e igiene del lavoro.
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia
di accesso alla professione notarile.
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite
dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione
europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Università
del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una università
italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge
11 luglio 2002, n. 148".
Art. 7.
Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia
di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità
alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo
tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" è
sostituita dalla seguente: "provvedimento".
Art. 8.
Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo
26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:
"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto
la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto
dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni
va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che
la ricerca possa comportare".
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano
la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni
e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti
di origine animale.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
è sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché
ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri
salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione
e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli
e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati
e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,
entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti
dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo,
le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale
regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone
comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge
permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti
già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri
della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il
potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei
contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni
e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sulla
base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario,
la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura
del costo effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 2".
Art. 10.
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita
di prodotti fitosanitari.
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria
e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente
Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa
disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza
attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo
8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché
non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi
posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione
di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga
di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati
II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito
elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti
i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base
delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive
derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194
del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto
alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività
svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.
Art. 11.
Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo
2002, nella causa C-224/00.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,
n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite
le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
Art. 12.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia
di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante
modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per
il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla
finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato
in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli
5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della
direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla
salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza
pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento
dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione
elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8,
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati
per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla
lettera b) del presente comma.
Art. 13.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita.
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo
la parola "imballaggio" la congiunzione "o" è
sostituita dalla seguente: "e".
Art. 14.
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004,
su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione
delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento
acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie
in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità
locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995,
n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire
procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione
dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento
acustico.
Art. 15.
Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione
d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire
l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale
per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni
di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi
disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione,
dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono
le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni
e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione
rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali
la deroga è stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di
possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla
legge 3 novembre 1994, n. 640.
Art. 16.
Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
Art. 17.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che
modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio
della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con
le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche
strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità
di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la
citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando
che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta
o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative
allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti
aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente
che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione,
indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli
della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro,
comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e
le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta"
quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base
al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando
una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche
specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento;
definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità
di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento
abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare
le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa,
con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE,
come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa
nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli
15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile
1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi
di parità;
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali al fine di promuovere il principio della parità di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
Art. 18.
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione
della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie
per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
marittimi.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:
"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità
veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione
Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi
che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, è sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia
dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente
corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".
Art. 19.
Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante
nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via
di sviluppo.
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale
di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".
Art. 20.
Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante
nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi
e dei congegni assimilati.
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere
rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti
all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti
specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento
di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare
le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi
da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi
di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990,
di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge
30 settembre 1993, n. 388".
Art. 21.
Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al
decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, è abrogato.
Art. 22.
Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche
ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in
atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
Art. 23.
Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono
aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti:
"siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo
le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero,
qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste
nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente
previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le parole: "é verificato", sono sostituite
dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle
previsioni progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti:
"purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali
materiali, intendendosi per tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa
competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il
relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora
i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli
di produzione industriale, le autorità amministrative competenti
ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore
è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica
destinazione".
Art. 24.
Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia
di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati"
sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata
massima di sette anni".
Art. 25.
Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione dei principi contabili internazionali.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo
1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma
4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione
dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e
delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri
direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto
previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi
strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari
finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese
incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione
del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese
incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il
bilancio consolidato;
f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali
nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società
che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse
da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle
che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito
d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione
dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento
delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti
dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri
o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto
dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura
di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento
reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi
terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio
2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo
e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio
con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002,
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE
del Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica
della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire
da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva
77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare
gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi
ad alta intensità di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione
e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare
l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso
la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la
riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi
medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio
2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio
1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003,
sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità
specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati
con tessuti di origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime
fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
società consociate di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle
direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE
relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione
di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa
alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra,
per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia
di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto
della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002,
che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della
Comunità.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
(sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002,
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari
ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio
e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento tra
gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima
e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE,
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio
e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre
2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio
2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga
la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione
del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003,
che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998,
relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003,
concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro
da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità
e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della
direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria
applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma
di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003,
che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti
le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva
91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti
di ovini e caprini.
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