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TITOLO I - Dichiarazione annuale
TITOLO II - Scritture contabili
TITOLO III - Ritenute alla fonte
TITOLO IV - Accertamento e controlli
TITOLO V - Sanzioni
TITOLO VI - Disposizioni varie
TITOLO VII - Disoposizioni finali e transitorie
Il presente D.P.R. é stato nel tempo
modificato da:
- D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60;
- D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;
- D.L. 23 dicembre 1977, n. 936;
- D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132;
- D.P.R. 28 novembre 1980, n. 747;
- D.L. 10 luglio 1982, n. 429
- D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506;
- D.L. 14 marzo 1988, n. 70;
- D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile
1989, n. 154;
- D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge
27 novembre 1989, n. 384;
- D.L. 27 aprile 1990, n. 90;
- Legge 11 dicembre 1990, n. 381;
- Legge 29 dicembre 1990, n. 408;
- D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla Legge 1° giugno 1991, n.166;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla Legge
5 novembre 1992, n. 429;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543;
- D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla Legge
5 novembre 1992, n. 429;
- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 24
marzo 1993, n. 75;
- D. Lgs. 6 marzo 1993, n. 136;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n.
427;
- D.L. 22 novembre 1993, n. 469, convertito
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8
agosto 1994, n. 489;
- D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito dalla Legge 22 luglio 1994, n. 458;
- D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla Legge 27 luglio 1994, n. 473;
- D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla Legge
30 novembre 1994, n. 656;
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla Legge 6 marzo 1996, n. 110;
- D.L. 30 agosto 1996, n. 449;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 febbraio 1997
- D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695
- Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218
- Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
- Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448
- D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490
- Legge 13 maggio 1999, n. 133
- Legge 18 febbraio 1999, n. 28
- D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488
- D.Lgs 23 dicembre 1999, n. 505
- D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
- Legge 21 novembre 2000, n. 342
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388
- D.Lgs 12 aprile 2001, n. 168.
- D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente
i redditi posseduti anch`esse non ne consegue alcun debito d`imposta. I soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13,
devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione è unica agli effetti dell`imposta sul reddito delle
persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell`imposta locale
sui redditi e deve contenere l`indicazione degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano
le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano
non dichiarati ai fini dell`accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri
del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell`articolo
4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi
sui quali l`imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma
1, lettere da d) a n bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui
alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1 dell`articolo 16 del predetto
testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati
per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dall`obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano
obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo,
al lordo della deduzione di cui all`articolo 10, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue (1);
b bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili
che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta e il reddito fondiario dell`abitazione principale e sue
pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione
di cui all`articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte
sui redditi (1);
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che
possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, reddito fondiario dell`abitazione principale e sue pertinenze
purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all`articolo
10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè
altri redditi per i quali la differenza tra l`imposta lorda complessiva e
l`ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia
detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell`8 per mille
dell`imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall`articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le
confessioni religiose di cui all`articolo 8, comma 3, della Costituzione,
possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all`articolo
8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all`articolo 7-bis, con le modalità
previste dall`articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione dei redditi (1);
d) abrogata
e) abrogata
e bis) abrogata
[Abrogato]
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia,
facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione
fatta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l`obbligo della dichiarazione spetta
al rappresentante legale.
(1)
Comma così modificato dalla Legge n. 488 del 1999.
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre
quanto stabilito nel secondo comma dell`articolo 1, deve indicare i dati e
gli elementi necessari per l`individuazione del contribuente, per la determinazione
dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l`effettuazione dei
controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l`Amministrazione finanziaria
è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione
di cui all`articolo 8, primo comma, primo periodo.
1. Le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali ai sensi dell`articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per
il periodo indicato nell`articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale
e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d`imposta. I
ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni
del capo VI del titolo I del citato Testo unico, per la determinazione del
reddito d`impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non
risultanti dal bilancio.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità
ordinaria.
3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall`articolo
43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti
probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento
alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni
altro documento previsto dal decreto di cui all`articolo 8. Le certificazioni
e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all`ufficio
competente
1. La dichiarazione dei soggetti all`imposta
sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma
dell`articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l`individuazione
del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei
redditi e delle imposte dovute, nonché per l`effettuazione dei controlli
e gli altri elementi, esclusi quelli che l`Amministrazione finanziaria è
in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione
di cui all`articolo 8, primo comma, primo periodo.
2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa
nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l`indirizzo della stabile
organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le
generalità e l`indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti
tributari.
1. I soggetti all`imposta sul reddito delle persone
giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell`articolo 22, il
bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui
sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo statuto. I ricavi,
i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni
del capo VI del titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
la determinazione dell`imponibile devono essere indicati in apposito prospetto,
qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto.
2. Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 87 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo
alle attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione
non si applica agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
hanno optato per il regime ordinario.
3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1 dell`articolo
87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo
alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione del bilancio le società
semplici e le società o le associazioni equiparate né gli enti
non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività
commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato
per il regime ordinario.
4. Le certificazioni dei sostituti d`imposta e i documenti probatori dei versamenti
eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui
agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all`articolo
8 devono essere conservati per il periodo previsto dall`articolo 43. Le certificazioni
e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all`ufficio
competente
1. Le società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice indicate nell`articolo 5 del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le società e le associazioni a esse equiparate a norma
dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell`imposta
locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell`imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell`imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovute dai soci o dagli associati.
2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma
dell`articolo 1 e nel primo comma dell`articolo 4.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono
redigere e conservare, per il periodo indicato nell`articolo 22, il bilancio,
composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite,
relativo al periodo d`imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri
elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell`imponibile
devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a
regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità
ordinaria, nonché alle società semplici e alle società
ed associazioni a esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma 1 devono
conservare, per il periodo previsto dall`articolo 43, le certificazioni dei
sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti
eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili
o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all`articolo 8. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi,
su richiesta, all`ufficio competente
[Articolo abrogato]
1. I soggetti indicati nel titolo III, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni
dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica,
anche ai fini dei contributi dovuti all`Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) e dei premi dovuti all`Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si
applica la disposizione dell`articolo 12, comma 1, secondo periodo.
2. La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per l`individuazione
del sostituto d`imposta, per la determinazione dell`ammontare dei compensi,
sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi,
nonché per l`effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti
nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l`amministrazione finanziaria,
l`INPS e l`INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni
previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. La dichiarazione é unica anche ai fini dei contributi dovuti ad altri
enti e casse. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite
le relative modalità di attuazione.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all`articolo 8 devono essere conservati per il periodo
previsto dall`articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta,
all`ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme
soggetti a ritenuta ai sensi dell`articolo 29
1. I soggetti indicati nel titolo III del presente
decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo
le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione
unica anche ai fini dei contributi dovuti all`Istituto Nazionale per la Previdenza
Sociale (INPS) attestante l`ammontare complessivo delle dette somme e valori,
l`ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate
e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati
stabiliti con il decreto di cui all`articolo 8, comma 1, secondo periodo.
La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli
altri enti e casse previdenziali; con decreto del ministro delle finanze,
emanato di concerto con i ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione
unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.
2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica,
sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell`anno successivo
a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici
giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di
lavoro. Nelle ipotesi di cui all`articolo 27 il certificato può essere
sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
[Articolo abrogato]
1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena
di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio
dell`anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazione dei modelli
di dichiarazione dei sostituti d`imposta di cui all`articolo 7, comma 1, primo
periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui all`articolo 78, comma 10, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 ottobre dell`anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono
essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali
ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari
stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione
sia fatta direttamente dagli uffici dell`amministrazione finanziaria ovvero
mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il
prezzo degli stampati posti in vendita e l`aggio spettante ai rivenditori.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità
é sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell`invito da parte dell`ufficio delle entrate territorialmente
competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta,
a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne
ha l`amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità
é sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede
entro trenta giorni dal ricevimento dell`invito da parte dell`ufficio delle
entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all`imposta sul
reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo,
deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o
dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di
tale sottoscrizione é valida, salva l`applicazione della sanzione di
cui all`articolo 53.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica da parte delle
società menzionate nel comma 1 dell`articolo 12, ovvero per il tramite
dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni
dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione
che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare
[Articolo abrogato]
1. Le persone fisiche e le società o le
associazioni di cui all`articolo 6 devono presentare la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30 giugno di ciascun anno.
La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata
entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i termini e le modalità
stabiliti con il decreto di cui all`articolo 8.
2. I soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all`approvazione
del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall`atto
costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale,
entro un mese dall`approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non
é stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione
della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro due mesi
dall`approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine
stabilito per l`approvazione, rispettando i termini e le modalità stabiliti
con il decreto di cui all`articolo 8. Qualora il termine di due mesi scada anteriormente
al 1° giugno la trasmissione in via telematica deve essere effettuata nel
mese di giugno.
3. Gli altri soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche devono
presentare la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi
dalla fine del periodo d`imposta. La presentazione della dichiarazione in via
telematica deve essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d`imposta,
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all`articolo
8.
4. I sostituti d`imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione
unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile
di ciascun anno per i pagamenti fatti nell`anno solare precedente ovvero per
gli utili di cui all`articolo 27, dei quali é stata deliberata la distribuzione
nell`anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica
deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità
stabiliti con il decreto di cui all`articolo 8.
5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di cui
ai primi tre commi dell`articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta
a titolo d`imposta ai sensi dell`ultimo comma dello stesso articolo, degli articoli
2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell`articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all`articolo
30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
6. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono
valide, salvo il disposto del sesto comma dell`articolo 46. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti,
ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli
imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d`imposta.
7. La dichiarazione, diversa da quella di cui al comma 4, può essere
integrata, salvo il disposto del quinto comma dell`articolo 54, per correggere
errori o omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere e presentare
secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 12, entro il termine
per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d`imposta successivo,
sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione
non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti
e le richieste di cui all`articolo 32
[Articolo abrogato]
In caso di liquidazione di società o enti
soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche e di società
o associazioni di cui all`art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597, il liquidatore
nominato con provvedimento dell`autorità giudiziaria, o in mancanza il
rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla data in cui
ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la dichiarazione relativa
al periodo compreso tra l`inizio del periodo d`imposta e la data stessa.
La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
deve essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione
stessa o dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d`imposta in corso alla data
indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini stabiliti dall`art.
9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle
relative ad ogni successivo periodo d`imposta.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni
di cui al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta
di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamente
entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento
e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono essere
presentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
Resta fermo, anche durante la liquidazione, l`obbligo di presentare le dichiarazioni
prescritte dal quarto comma dell`art. 9 nei termini ivi indicati.
1. In caso di trasformazione di una società
non soggetta all`imposta sul reddito delle persone giuridiche in società
soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d`imposta,
deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la
trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa
tra l`inizio del periodo d`imposta e la data stessa.
2. In caso di fusione di più società deve essere presentata
dalla società risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro
mesi dalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla
frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra
l`inizio del periodo d`imposta e la data stessa.
3. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev`essere allegato
il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui si riferisce,
redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell`art. 8.
3 bis. In caso di scissione totale la società designata a norma del
comma 14 dell`articolo 123 bis del testo unico delle imposte sui redditi deve
presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società
scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l`ultima
delle iscrizioni prescritte dall`art. 2504 del codice civile, indipendentemente
da eventuali effetti retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato
un conto economico della frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari
dagli amministratori e sottoscritto a norma dell`articolo 8.
4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche
nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.
[Articolo abrogato]
1. La dichiarazione é presentata all`Amministrazione
finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell`Ente poste italiane,
convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l`anno
solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della
dichiarazione annuale ai fini dell`imposta sul valore aggiunto e di quella del
sostituto d`imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi
di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata
annuale. Le società di cui all`articolo 87, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a
5 miliardi di lire devono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente
all`Amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2
presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con
l`amministrazione finanziaria é gratuito.
2. Ai soli fini dell`applicazione del presente articolo si considerano soggetti
incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli iscritti negli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti
del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea
in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell`articolo
78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le
quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto
del Ministro delle finanze; d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per
le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall`amministrazione finanziaria
alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla
stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L`abilitazione
é revocata quando nello svolgimento dell`attività di trasmissione
delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero
in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall`ordine di appartenenza
del professionista o in caso di revoca dell`autorizzazione all`esercizio dell`attività
da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione può essere presentata all`amministrazione finanziaria
anche mediante spedizione effettuata dall`estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta,
ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi
del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d`imposta, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca
o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l`impegno a trasmettere
in via telematica all`amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e,
entro i quindici giorni successivi a quello in cui l`amministrazione finanziaria
ha comunicato l`avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa
attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni
all`Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui é consegnata
dal contribuente alla banca o all`ufficio postale ovvero trasmessa all`amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all`amministrazione
finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione
conservano, per il periodo previsto dall`articolo 43, la dichiarazione della
quale l`amministrazione finanziaria può chiedere l`esibizione o la trasmissione,
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con
il decreto di cui all`articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato
di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o
dal sostituto d`imposta per il periodo previsto dall`articolo 43.
9. Salva l`applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d`opera
professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione
o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia
rilasciata al contribuente o al sostituto d`imposta, i soggetti indicati nel
comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative
eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare
idoneo contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione é data dalla ricevuta
della banca o dell`ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata
di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell`Amministrazione finanziaria
attestante l`avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.
Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze
dei predetti documenti.
11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e dell`Ente poste italiane, comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni,
approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro. La misura del compenso é determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione
delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Ai fini dell`accertamento sono obbligati alla
tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le società soggette all`imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l`esercizio di attività commerciali;
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita
semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell`art. 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell`art.
51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli
19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell`art.
49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all`art.
5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti imposta
sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l`esercizio di attività commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui
compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture
ivi indicate ai fini dell`accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell`ipotesi di cui all`art. 28, lettera b), del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento
di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell`art. 18-bis.
Le società, gli enti e gli imprenditori
commerciali di cui al primo comma dell`art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell`imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi
patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in moda da consentire
di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi
che concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo
norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute
tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere
registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla
vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi
i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonché delle
materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle
materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché
delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione
dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per
categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa
con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono
inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d`imposta, i cali e le
altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze
fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell`art.
22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti
di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due
o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati
al punto 4 dell`art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui
valutazione è effettuata a costi specifici o a norma dell`art. 63 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione
dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni
sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico
dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle
scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti
relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo
nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello
stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali
che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile
rilevanza percentuale.
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti,
il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino
di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui
ai numeri 1 e seguenti dell`art. 2421 del codice civile.
[...] (Abrogato)
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto
per legge o per statuto all`approvazione dell`assemblea o di altri organi
possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali
all`approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Le società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano
attività commerciali all`estero mediante stabili organizzazioni e quelli
non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante
stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente
i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando
separatamente i risultati dell`esercizio relativi a ciascuna di esse.
[...] (Abrogato)
Le società, gli enti e gli imprenditori
commerciali di cui al primo comma dell`art. 13 devono in ogni caso redigere
l`inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma
dell`art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L`inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi
speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee
per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall`inventario
non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione,
devono essere tenute a disposizione dell`ufficio delle imposte le distinte
che sono servite per la compilazione dell`inventario.
Nell`inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente
indicate e valutate le attività e le passività relative all`impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni
del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi
metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della
tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell`art. 3.
Le società, gli enti e gli imprenditori
commerciali, di cui al primo comma dell`art. 13, devono compilare il registro
dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei
beni iscritti in pubblici registri, l`anno di acquisizione, il costo originario,
le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta
al termine del periodo d`imposta precedente, il coefficiente di ammortamento
effettivamente praticato nel periodo d`imposta, la quota annuale di ammortamento
e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni
ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni
omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni
gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua
che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle
risultanti dall`applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo
comma dell`art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro
dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui
all`ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili,
non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell`anno di formazione.
Le società, gli enti e gli imprenditori
commerciali, di cui al primo comma dell`art. 13, devono compilare il registro
riepilogativo di magazzino entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione.
Nel registro devono essere distintamente indicate, per ciascuna delle categorie
e voci di cui al primo comma dell`art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le quantità esistenti all`inizio
del periodo d`imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite
nel periodo e le quantità esistenti al termine del periodo stesso.
Le quantità in entrata e in uscita devono essere distinte a seconda
che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.
I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione
di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte
o passate in lavorazione.
1. Le disposizioni dei precedenti
articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice
civile, non sono obbligati alla tenuta
delle scritture contabili di cui allo stesso
codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e
d) del primo comma dell`articolo 13, qualora i ricavi di
cui all`articolo 53 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano
superato l`ammontare di lire seicento milioni per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività,
sono esonerati per l`anno successivo dalla tenuta delle scritture
contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli
obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse
dal presente decreto. Per
i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento
al-l`ammontare dei ricavi relativi alla
attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività
diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti
nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell`esonero,
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai
fini dell`imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a
registrazione agli effetti dell`imposta sul valore
aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti
ai fini di tale imposta con le modalità
e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione.
Coloro che effettuano soltanto operazioni non
soggette a registrazione
annotano in un apposito registro l`ammontare globale delle entrate e
delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e
nella seconda metà di ogni mese ed eseguire
nel registro stesso l`annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all`imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione
e disciplina dell`imposta sul valore
aggiunto" e successive modificazioni, non sono
tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilità semplificata
previsto nel presente articolo si estende di anno in anno
qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime
ordinario. L`opzione ha effetto dall`inizio del periodo di imposta nel corso
del quale è esercitata fino a quando non è revocata e
in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l`esercizio di impresa commerciale,
qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato
ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per
il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente
articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di
libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e
per i distributori di carburante, ai fini del
calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati
di contabilità, i ricavi si assumono al
netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di
monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell`imposta sul
valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del
comma 3.
I soggetti i quali, fuori dell`ipotesi di cui
all`art. 28, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività
di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico
e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento,
con l`indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi
causa nel periodo d`imposta.
Le persone fisiche che esercitano arti e professioni
e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle
lettere e) ed f),dell`art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito
registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell`esercizio
dell`arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili
,indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso
di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l`ammontare
della ritenuta d`acconto subita;
b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l`indirizzo del
soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni
di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all`esercizio dell`arte o professione
delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell`art. 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre
annotato, entro il termine stabilito perla presentazione della dichiarazione,
il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento
ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti
per anno di acquisizione.
[...] (Abrogato)
[...] (Abrogato)
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente
con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti
ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a
quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro.
Le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e
18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente
esercitate, anche agli enti soggetti all`IRPEG che non hanno per oggetto esclusivo
o principale l`esercizio di attività commerciali.
1. I soggetti indicati nel terzo comma dell`articolo
13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri
libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata
a norma dell`articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente
devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi
della vigente legislazione sul lavoro.
[...] Abrogato
[...] Abrogato
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile
per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali
per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera
c) e alla lettera d) del primo comma dell`articolo 14, devono essere tenute
a norma dell`articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in
ogni pagina, in esenzione dall`imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture
cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite
non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre
leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate
fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente
periodo d`imposta, anche oltre il termine stabilito dall`articolo 2220 del
codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell`articolo
2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici
e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi
contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. L`autorità adita in sede contenziosa può
limitare l`obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione
della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati
ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi
e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti
e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità
semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabile del registro
riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari
settori di attività.
1. Gli enti e le società indicati nell`articolo
87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società
e associazioni indicate nell`articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell`articolo 51 del
citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano
arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d`imposta,
i quali corrispondono somme e valori di cui all`articolo 48 dello stesso testo
unico, devono operare all`atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell`imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l`importo corrispondente
all`ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di
lavoro dipendente prestato all`estero di cui all`articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.(5)
2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all`articolo 48
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti
scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli
12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il
percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. la dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con
le aliquote dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando
a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all`articolo
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all`articolo
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l`ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito
nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all`articolo 16,
comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all`articolo
17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo
unico;(4)
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all`articolo 16, comma
1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all`articolo
17-bis, dello stesso testo unico;(3)(6)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all`articolo 48,
del citato testo unico, non compresi nell`articolo 16, comma 1, lettera a),
dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l`aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell`anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonchè sui compensi
e le indennità di cui all`articolo 47, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio
dell`anno successivo, e l`imposta dovuta sull`ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12
e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma
dell`articolo 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali
il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente
agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte
dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell`anno successivo,
il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli
versare l`importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo
a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è
differito il pagamento si applica l`interesse in ragione dello 0,50 per cento
mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità
previste per le somme cui si riferisce (1). L`importo che al termine del periodo
d`imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro
o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all`interessato
che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell`anno successivo.
(2) Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o
valori prodotti all`estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono
ammesse in detrazione fino a concorrenza dell`imposta relativa ai predetti
redditi prodotti all`estero. La disposizione del periodo precedente si applica
anche nell`ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all`estero abbiano
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d`imposta precedenti.
Se concorrono redditi prodotti in più stati esteri la detrazione si
applica separatamente per ciascuno stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito
può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso
di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare
al sostituto d`imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d`imposta
successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente
i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati
ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica
il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste
al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni
a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica
ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. Abrogato
(1)
Periodo così modificato dall`articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999,
n. 505.
(2)
Periodo eliminato dall`articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità
dal 13/01/2000. Il periodo eliminato diceva: "Qualora le comunicazioni
delle indennità e dei compensi di cui all`articolo 47, comma 1, lettera
b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
gennaio del periodo d`imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto
ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d`imposta successivo".
(3)
Lettera inserita dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
(4)
Lettera modificata dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n.47.
(5)
Comma inserito dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(6)
Comma Monificato dal D.Lgs 12 aprile 2001, n. 168.
1. I soggetti indicati nel comma 1, dell`articolo
23, che corrispondono redditi di cui all`articolo 47, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all`atto del pagamento degli stessi,
con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell`imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata
a norma dell`articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto
a versare al sostituto l`importo corrispondente all`ammontare della ritenuta.
si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell`articolo 23
e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di
cui all`articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta
è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.(1)
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all`articolo 48- bis, comma
1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
operata una ritenuta a titolo d`imposta con l`aliquota prevista per il primo
scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti (1).
1ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all`articolo 47, comma 1, lettera cbis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d`imposta nella misura del 30 per cento.(4)
2. Abrogato (2).
(1)
Comma inserito dall`articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità
dal 13/01/2000.
(2)
Comma abrogato dall`articolo 14 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; validità dal 13/01/2000. Il comma eliminato riportava: "Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell`articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all`articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d`imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l`ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi".
(3)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(4)
Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
I soggetti indicati nel primo comma dell`art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell`interesse di terzi, devono operare all`atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell`Irpef dovuta dai percipienti, con l`obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull`intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell`articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell`articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell`esercizio di imprese. Salvo quanto disposto nell`ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d`imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell`esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all`estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell`art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi. I compensi e le somme di cui al n.9) dell`art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d`imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.(1)
(1)
Articolo modificato dalla Legge 21 novembre 2000,
n. 342.
I soggetti indicati nel primo comma dell`art.
23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione,
di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
di affari, devono operare all`atto del pagamento una ritenuta a titolo di
acconto dell`imposta sul reddito delle persone fisiche o dell`imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per
il primo scaglione di reddito. (Importante sottolineare che per l'anno
1998 la ritenuta è del 19 per cento.)
La ritenuta è commisurata al 50% dell`ammontare delle provvigioni
indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti,
preponenti o mandanti che nell`esercizio della loro attività si avvalgono
in via continuativa dell`opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è
commisurata al 20% dell`ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall`imposta relativa
al periodo d`imposta di competenza, purché già operata al momento
della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata
successivamente, la stessa è scomputata dall`imposta relativa al periodo
d`imposta in cui è stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono
direttamente trattenute sull`ammontare delle somme riscosse, i percipienti
sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l`importo corrispondente
alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento
da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera
operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute
dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto
di eventuali errori nella determinazione dell`importo della ritenuta anche
in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell`anno successivo
a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite
dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti
di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività
di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione
per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori
di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con
gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate
che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime
di reciproca esclusiva, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell`esercizio
delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute
nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari
e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere
per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti
di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima,
dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame,
nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali
ed artigiane non aventi finalità di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all`art.
36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo
di imposta ed è commisurata all`intero ammontare delle provvigioni
percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano
le disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini
e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel
secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria
da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
1. I soggetti indicati nel primo comma dell`articolo
23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del
27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L`aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento
per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, e per le cambiali finanziarie.
Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società
od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l`aliquota
del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale
di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
di paesi aderenti all`unione europea o collocati mediante offerta al pubblico
ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione,ovvero al tasso
ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti (1). Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli
similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di
tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell`anticipato
rimborso, è dovuta dall`emittente una somma pari al 20 per cento.
2. L`ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento,
con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari
di conti correnti e dai depositi, anche se rappresentati da certificati. La
predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi
da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri
proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere
a banche con sede all`estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli
interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche
ovvero tra le banche e l`ente poste italiane; c) gli interessi a favore del
tesoro sui depositi e conti correnti intestati al ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonchè gli interessi sul
"fondo di ammortamento dei titoli di stato" di cui al comma 1 dell`articolo
2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e gli altri fondi finalizzati alla gestione
del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da
soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti
di cui all`articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il
rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a
diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale
scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli
interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell`anticipato
rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all`articolo 23
che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti (2).
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell`articolo 23, che corrispondono
i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell`articolo 41
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro
riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l`aliquota del
12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili
gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è
operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi
e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata
dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi
e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi
derivano sono relativi all`impresa ai sensi dell`articolo 77 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all`articolo 5 del testo unico dell`imposte
sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell`articolo
87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di
acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero
assoggettabili a ritenuta a titolo d`imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette
ritenute sono applicate a titolo d`imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall`imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non
sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis
corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all`articolo 5 del testo unico, alle società ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell`articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di
cui alla lettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell`articolo 23 operano una ritenuta
del 12,50 per cento a titolo d`acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi
di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti
e da quelli per i quali sia prevista l`applicazione di altra ritenuta alla
fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti
non sono residenti nel territorio dello stato o stabili organizzazioni di
soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d`imposta
ed è operata anche sui proventi conseguiti nell`esercizio d`impresa
commerciale. L`aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento
se i percipienti sono residenti negli stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati con il decreto del ministro delle finanze emanato ai sensi del
comma 7-bis dell`articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta
ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti
di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti,
non appartenenti all`impresa erogante, e si applica a titolo d`imposta sui
proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed
a titolo d`acconto, in ogni altro caso.
(1)
Periodo così modificato dall`articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 01/07/2000.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 01/07/2000.
1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi
di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai
depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi
ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter),
dell`articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora
siano percepiti da: a) soggetti residenti in stati con i quali sono in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all`amministrazione
finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza
dei requisiti, semprechè tali soggetti non risiedano negli stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell`articolo 76 del citato
testo unico n. 917 del 1986; ai fini della sussistenza del requisito della
residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni; b) enti
od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in italia.
2. Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto
azioni o titoli similari l`esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla
quota del provento corrispondente all`ammontare degli utili messi in pagamento
nel periodo di durata del contratto.
1. Sui redditi di cui all`articolo 41, comma 1,
lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l`impresa
di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall`articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
2. Sui redditi di cui all`articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell`articolo
23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
prevista dall`articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si
applicano le disposizioni dell`articolo 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi.
(1)
Articolo inserito dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
1. Le società e gli enti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d`imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell`articolo 81 del citato testo unico n. 917
del 1986, non relative all`impresa ai sensi dell`articolo 77 del medesimo
testo unico, nonchè sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi
d`investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86.(2)
2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione
della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell`articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, l`importo corrispondente all`ammontare della ritenuta di cui al comma
1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
3. La ritenuta è operata a titolo d`imposta e con l`aliquota del 27
per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio
dello stato in relazione alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni
nel territorio dello stato. L`aliquota della ritenuta è ridotta al
12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti
non residenti diversi, dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell`imposta che dimostrino
di aver pagato all`estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello stato estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella lettera
d) del comma 1 dell`articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative
all`impresa ai sensi dell`articolo 77 dello stesso testo unico n. 917 del
1986, nonchè ai fondi indicati nel comma 1, è operata una ritenuta,
con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai soggetti di cui al primo comma
dell`articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta si
applica a titolo d`acconto, nei confronti delle persone fisiche, e a titolo
d`imposta nei confronti dei fondi.
5. La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone
fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative
o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui
attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è
operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
all`atto della riscossione degli utili (1). Le ritenute di cui ai commi 1
e 4 sono operate con l`aliquota del 27 per cento ed a titolo d`imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall`imposta sul reddito delle persone giuridiche.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta
a titolo d`imposta, o all`imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione
non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma,
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
(1)
Periodo così modificato dall`articolo 2 del D.lgs 23 dicembre 1999, n. 505; decorrenza 01/07/2000.
(2)
Comma modificato dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n. 47.
1. Le società indicate al comma 2 dell`art.
96 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una
partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società
che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui al terzo comma dell`art. 27, a condizione che la partecipazione
sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno (1).
2. Ai fini dell`applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione,
rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che
attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati
nel comma 2 dell`art. 96 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché la documentazione attestante la sussistenza
delle condizioni indicate al comma 1 (1).
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società
beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all`art. 23 possono non applicare
la ritenuta di cui al terzo comma dell`art. 27.In questo caso, la documentazione
di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata
fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque
fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi (1). Con decreto
del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità
di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
4. Resta impregiudicata l`applicazione di ritenute alla fonte previste da
disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi
distribuiti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società
di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente
da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità
europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo
esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per
l`assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13
dell`art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
(1)
Periodo così modificato dall`articolo 15 della Legge n. 28 del 1999.
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli
similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla monte titoli
s.p.a.
Ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, è applicata, in luogo
della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell`articolo 27, un`imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni
previste dal predetto articolo.
2. L`imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti
presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato
gestito dalla monte titoli s.p.a. ai sensi del regolamento consob emanato
in base all`articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonchè
dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al sistema monte titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l`ammontare
dell`imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto
unico istituito ai sensi del comma 1 dell`articolo 3 del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data dell`effettivo pagamento
degli utili. I medesimi soggetti addebitano l`imposta sostitutiva ai percipienti,
all`atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti
gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell`articolo 4 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in stati
con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito, ai fini dell`applicazione dell`imposta sostitutiva nella misura
prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una
dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili,
dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali è subordinata l`applicazione del
regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura
dell`aliquota applicabile ai sensi della convenzione; b) un`attestazione dell`autorità
fiscale competente dello stato ove l`effettivo beneficiario degli utili ha
la residenza, dalla quale risulti la residenza nello stato medesimo ai sensi
della convenzione.
L`attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell`anno successivo a quello
di presentazione.
5. Nell`ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui
al comma 3, ultimo periodo, dell`articolo 27. Sugli utili di pertinenza di
enti od organismi internazionali che godono dell`esenzione dalle imposte in
italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in
italia, i soggetti di cui al comma 2, non applicano l`imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell`articolo 27-bis,
l`imposta sostitutiva di cui al comma 1, del presente articolo non è
applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano: a)
la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma
1 dell`articolo 27-bis; b) una certificazione delle competenti autorità
fiscali dello stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui
al comma 2 dell`articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai precedenti
commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti
relativi al periodo d`imposta in corso alla data di pagamento degli utili,
e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema monte titoli e gli intermediari
non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema monte titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in
italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello stato, ovvero una stabile organizzazione in italia di
banche o di imprese di investimento non residenti. Il rappresentante fiscale
risponde dell`adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le
stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti
in italia e provvede a: a) versare l`imposta sostitutiva di cui al presente
articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all`articolo 7 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la documentazione prevista nei commi
4 e 6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell`amministrazione finanziaria,
ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti l`imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o più decreti del ministro delle finanze, da pubblicare
nella gazzetta ufficiale, possono essere previste modalità semplificate
per l`attribuzione ai soggetti non residenti del credito d`imposta sui dividendi,
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le
doppie imposizioni stipulata fra l`italia e il paese di residenza del beneficiario
e per l`acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in
cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo
aderenti al sistema monte titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati
modelli uniformi per l`acquisizione dell`attestazione di cui al comma 4, lettera
b), anche attraverso l`utilizzo di supporti informatici, e può essere
previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell`applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, purchè da essa risulti la sussistenza delle
condizioni di cui all`articolo 6 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma dell`art.
23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione
della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all`atto del pagamento
una ritenuta del quindici per cento con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto
dell`imposta sul reddito delle persone fisiche o dell`imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte
indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull`ammontare dei
contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l`acquisto di beni strumentali.
1. Le amministrazioni dello stato, comprese quelle
con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all`articolo
23, devono effettuare all`atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto
dell`imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. la
ritenuta è operata con le seguenti modalità:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all`articolo 48,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive
lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le
modalità di cui al comma 2 dell`articolo 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè
su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla
parte imponibile delle indennità di cui all`articolo 48, commi 5, 6,
7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione
di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente
all`atto del pagamento o, in mancanza, con l`aliquota del primo scaglione
di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all`articolo
16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all`articolo
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l`ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito
nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità
equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all`articolo 16,
comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all`articolo
17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all`articolo 48, del
citato testo unico, non compresi nell`articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l`aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso
e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla
data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all`anno, il
conguaglio di cui al comma 3 dell`articolo 23, con le modalità in esso
stabilite. A tal fine, all`inizio del rapporto, il sostituito deve specificare
quale delle opzioni previste al comma 2 dell`articolo 23 intende adottare
in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.
Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare
ai predetti uffici, entro la fine dell`anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio
dell`anno successivo, l`ammontare delle somme corrisposte, l`importo degli
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico
del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere
ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo
specifiche tecniche approvate con apposito decreto del ministro del tesoro,
di concerto con il ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l`ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la
integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è
recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate
anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell`articolo 23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e
i valori di cui al comma 1, effettuano, all`atto del pagamento, una ritenuta
d`acconto dell`imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all`atto del pagamento delle
indennità e degli assegni vitalizi di cui all`articolo 47, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta
a titolo di acconto dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata
alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote
determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l`importo corrispondente
all`ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono
i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano
all`atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse (1).
(1)
Comma così modificato dall`articolo 3 del D.lgs n. 490 del 1999.
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati
a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo
6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi
da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità,
quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti
dallo stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati
nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi
in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute
alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo
dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta
dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire
50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso
è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo
precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente.
L`aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi
delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore
di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o
manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono
a prove basate sull`abilità o sull`alea o su entrambe, nel venticinque
per cento in ogni altro caso.
Se premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori
hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa,
di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente
per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all`imposta gravante
sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali,
dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato,
è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole
stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici
esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall`Unione nazionale
incremento razze equine è compresa nell`imposta unica prevista dalle
leggi vigenti.
L`imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è
compresa nell`importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.
La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate é
compresa nell`imposta sugli spettacoli di cui all`articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d`imposta, ne rilevano l`eventuale
omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte
dovute;vigilano sull`osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle
scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto
e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione
del rapporto all`autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate
penalmente.
La competenza spetta all`ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è
il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in
cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
L`Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte
sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali
degli altri Stati membri. L`Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità
ed entro i limiti previsti per l`accertamento delle imposte sul reddito
Per l`adempimento dei loro compiti gli uffici
delle imposte possono:
1) procedere all`esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del
successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona
o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell`accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7),
o rilevate a norma dell`articolo 33, secondo e terzo comma. I singoli dati
ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra
che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta
o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì
posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi
conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente
o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della
mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti rilevanti ai fini dell`accertamento nei loro confronti, compresi
i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta
di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere
richiesta anche l`esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri
previsti dalle disposizioni tributarie. L`ufficio può estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a
sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture
cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell`accertamento nei loro confronti, con invito
a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società
ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto
di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria,
anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione,
per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto
di assicurazione, all`ammontare del premio e alla individuazione del soggetto
tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite,
a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto
che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all`Istituto centrale
di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all`Amministrazione
postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti
con i clienti inerenti o connessi all`attività di raccolta del risparmio
e all`esercizio del credito effettuati ai sensi della L. 7 marzo 1938, n.
141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso
i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari
e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l`attestazione
di conformità all`originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6 bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate
ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l`indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l`amministrazione
postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario
nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso
dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla
riservatezza dei dati acquisiti.
7) richiedere, previa autorizzazione dell`ispettore compartimentale delle
imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona,
alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti
e all`Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi
dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi,
copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di
tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate
da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi
agli stessi conti possono essere richiesti con l`invio alle aziende e istituti
di credito e all`Amministrazione postale di questionari redatti su modello
conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile
della sede o dell`ufficio destinatario che ne dà notizia immediata
al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare
dell`ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell`articolo 13 dati, notizie e documenti
relativi ad attività svolte in un determinato periodo d`imposta nei
confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati.
8 bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie
e documenti relativi alla gestione condominiale.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati
ai sensi dell`art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall`ufficio
per l`adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni ovvero
per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere
prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell`azienda o istituto
di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri
non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell`ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell`accertamento
in sede amministrativa e contenziosa. Di cio` l`ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilitàpreviste dal terzo comma non operano nei
confronti del contribuente che depositi in allegato all`atto introduttivo
del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti,
i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto
adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (1).
(1)
Commi inseriti dall`articolo 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Per l`esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche
si applicano le disposizioni dell`art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l`accesso di propri
impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni
e gli enti indicati al n. 5) dell`art. 32 allo scopo di rilevare direttamente
dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito
e l`Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le
notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n.
7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell`ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza
o l`esattezza, allorché l`ufficio abbia fondati sospetti che le pongano
in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto
a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto
di credito o l`Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con
gli uffici delle imposte per l`acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell`accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni
delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all`art. 32 e
al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell`autorità
giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto utilizza e
trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente
o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell`esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell`azione della guardia di finanza
con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e
nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza
e, nell`ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati
e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell`inizio
delle ispezioni e verifiche intraprese. L`ufficio o il comando che riceve
la comunicazione può richiedere all`organo che sta eseguendo l`ispezione
o la verifica l`esecuzione di specifici controlli e l`acquisizione di specifici
elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già
eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini
dell`accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l`ufficio
o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli
organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l`Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell`ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del
Comandante di zona, da funzionari dell`Amministrazione finanziaria con qualifica
non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia
di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni
debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell`ufficio
presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata
notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che
eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti
devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati
acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi
con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali
da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti
di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi
possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Nell`art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all`accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici,
elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri
all`elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente
non consenta l`utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi
recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l`attestazione
non è esibita e se il soggetto che l`ha rilasciata si oppone all`accesso
o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni
del quinto comma"
Articolo abrogato dall`art. 18 della L. 30.12.91,
N.413.
Articolo abrogato dall`art. 18 della L. 30.12.91,
N.413
Le società, comprese quelle in nome collettivo
e in accomandita semplice, egli enti diversi dalle società soggetti
all`imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all`ufficio
delle imposte competente per l`accertamento, entro tre mesi, copia dell`atto
costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei
casi in cui è richiesto l`atto pubblico, deve essere effettuata a cura
del pubblico ufficiale che ha ricevuto l`atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione
nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare
comunicazione all`ufficio delle imposte della variazione dell`indirizzo della
loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione
in Italia se hanno sede all`estero.
Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono
entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della
deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l`ente
è posto in liquidazione.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività
ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi che, a causa o nell`esercizio delle loro funzioni, vengono
a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie
devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità
stabilite da leggi o norme regolamentari per l`inoltro della denuncia penale,
al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi, fornendo l`eventuale documentazione atta a comprovarli.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l`amministrazione
finanziaria procede, entro l`inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all`anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d`imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso dell`anagrafe tributaria, l`Amministrazione
finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei
contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti
nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti
dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d`imposta indicate
in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla
base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal
reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre
i crediti d`imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge
ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; f)
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d`imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, l`esito della liquidazione é
comunicato al contribuente o al sostituto d`imposta per evitare la reiterazione
di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la
comunicazione all`Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi
non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto d`imposta.
1. Gli uffici periferici dell`amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d`imposta, sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità
operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell`azione accertatrice a norma degli articoli 37 e
seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo
delle ritenute d`acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti
d`imposta, dalle comunicazioni di cui all`articolo 20, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni
richieste ai contribuenti ovvero, delle ritenute risultanti in misura inferiore
a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere
in tutto o in parte le detrazioni d`imposta non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all`articolo 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413. c) escludere in tutto o in parte le
deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti
o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d`imposta
spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti
ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone
fisiche e i maggiori contributi dovuti sull`ammontare complessivo dei redditi
risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all`articolo 1,
comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni
dei sostituti d`imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d`imposta é
invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire
chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire
o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione
o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L`esito del controllo formale é comunicato al contribuente o al
sostituto d`imposta con l`indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla
rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di
eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede
di controllo formale".
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base
di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo
anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni
e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla
scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli
e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti
e comunicati dall`anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque
in possesso.
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici
delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli,
agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti
d`ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento d`ufficio sono imputati al contribuente
i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche
sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è
l`effettivo possessore per interposta persona.
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente,
possono chiederne il rimborso.
L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti
del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore
all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento
1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria
gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento
tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti
mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte
determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito
del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle
seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie
e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse
da quelle formate con utili; b) conferimenti in società, nonchè
negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni
di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta; e) operazioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento
alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate,
incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'articolo
81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa
richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da
inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta
nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili
i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento
deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione
alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte
devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento
dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente
ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi
precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei
comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti
soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento
è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o
conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede
nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito
di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi,
limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate
qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti
elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo
compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede
la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate
le modalità per l'applicazione del presente comma.
L`ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo
dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano,
in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell`imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell`imposta locale su redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all`art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L`incompletezza, la falsità e l`inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione, salvo quanto stabilito nell`art. 39, possono essere desunte
dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad
anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all`articolo precedente
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti.
L`ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti
e dell`articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto
certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente
in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando
il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto
da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
in base alle quali l`ufficio può determinare induttivamente il reddito
o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità
contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato
non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi
di imposta.
Qualora l`ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta,
salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell`anno
in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione
dell`accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente
è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d`imposta. L`entità di tali redditi
e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli
oneri di cui all`art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti
dell`imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente
è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente
di provarne l`appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell`articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) (1)
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 25 della legge 18
febbraio 1999, n. 28.
Per i redditi d`impresa delle persone fisiche
l`ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli
del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e eventuale prospetto
di cui al secondo comma dell`art. 3;
b) [abrogato]
c) se l`incompletezza, la falsità o l`inesattezza degli elementi indicati
nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto
dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell`art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso
articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6
e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti
o da altri atti e documenti in possesso dell`ufficio;
d) se l`incompletezza, la falsità o l`inesattezza degli elementi indicati
nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall`ispezione delle scritture
contabili e dalle altre verifiche di cui all`art. 33 ovvero dal controllo
della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili
sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all`impresa
nonché dei dati e delle notizie raccolti dall`ufficio nei modi previsti
dall`art. 32. L`esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza
di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente l`ufficio delle imposte determina
il reddito d`impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti
o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in
parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto
esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d`impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
b) quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il
conto dei profitti e delle perdite;
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell`art. 33 risulta che
il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all`ispezione una o
più delle scritture contabili prescritte dall`art. 14 ovvero quando
le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi
del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture
contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose
e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse
per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.
Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli
errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza
delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici
imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell`art. 14 del presente decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell`articolo 32, primo comma,
numeri 3) e 4), del presente decreto o dell`articolo 51, secondo comma, numeri
3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633
(1).
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche
per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall`esercizio di
arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d`impresa dei soggetti indicati
nel quarto comma dell`art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili
di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
(1)
Lettera aggiunta dall`articolo 25 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate
dai soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con
unico atto agli effetti ditale imposta e dell`imposta locale sui redditi,
con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti
i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile
si applicano le disposizioni dell`articolo 39 relative al reddito d`impresa,
con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui
all`art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma
dell`art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo
imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni
indicate nell`art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell`imposta locale sui redditi
dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle
persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati.
Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle
dell`art. 38 secondo che si tratti di società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di
società o associazioni equiparate.
Gli uffici delle imposte procedono all`accertamento
d`ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l`ufficio determina il reddito complessivo
del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche
soggetti all`imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell`art. 38
e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione,
se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorchè
regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili
gli oneri di cui all`articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell`articolo 38.
Agli effetti dell`imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle
persone fisiche determinato d`ufficio senza attribuzione totale o parziale
alle categorie di redditi indicate nell`art. 6 del decreto indicato nel precedente
comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo
comma.
1. Senza pregiudizio dell`ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall`articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette,
dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure
dai dati in possesso dell`anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono
di stabilire l`esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare
di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare
il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società,
associazioni ed imprese di cui all`articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o l`esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto
o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi
predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione
dell`articolo 44.
2. Abrogato
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti
d`ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione
di avvisi sottoscritti dal capo dell`ufficio o da altro impiegato della carriera
direttiva da lui delegato.
L`avviso di accertamento deve recare l`indicazione dell`imponibile o degli
imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate,
al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti
d`imposta, e deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni
di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento
ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei
fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o
sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
L`accertamento è nullo se l`avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni
e la motivazione di cui al presente articolo.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l`avviso di
accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti accertamento
può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione
di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell`avviso
devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell`ufficio
delle imposte.
I comuni partecipano all`accertamento dei redditi
delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello
successivo. I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio
fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell`anno in cui sono pervenute,
le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell`art.
2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale
dei soggetti, passivi, entro il 1 luglio dell`anno in cui scade il termine
per l`accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di
ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti
integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell`art. 43. Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio
tributario se istituito, può segnalare all`ufficio delle imposte dirette
qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche ai sensi dell`art. 2, indicando dati, fatti ed elementi
rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal
fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte
degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall`ufficio
stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione,
possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l`ufficio delle
imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma
può inoltre proporre l`aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna
categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione
del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito
il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all`ufficio delle imposte,
a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente
esecutiva.
Le proposte di accertamento dell`ufficio delle imposte e le proposte di aumento
del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle
copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all`ufficio
mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l`ufficio delle
imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano
intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune
siano state accolte dall`ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall`ufficio delle imposte devono essere
trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all`apposita commissione
operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare.
Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione
della proposta, l`ufficio delle imposte provvede all`accertamento dell`imponibile
già determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può
richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno
obbligo di rispondere gratuitamente.
La commissione di cui al sesto comma dell`art.
44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal
capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui
delegato ed è composta per metà da impiegati dell`ufficio e
per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei
comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano
professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore,
oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni
di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe.
Non possono far parte della commissione gli impiegati dell`ufficio delle imposte
che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle
commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica
all`ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza
del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro
il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata
diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L`avviso
deve contenere l`indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono
le proposte medesime.
La commissione determina l`ammontare dell`imponibile da accertare sulla base
degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l`intervento
di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità
prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche
e ad esse non può intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono
essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate le decisioni
adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
Ai compiti di segreteria della commissione provvede l`ufficio delle imposte.
Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a
carico dei comuni stessi.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due
a quattro volte l`ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore
a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica
nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti
dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria
può essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori
dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell`art. 1 che non hanno
presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi
posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte ammontare
delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non
dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti
all`estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.
Se nella dichiarazione, al di fuori dell`ipotesi di cui al secondo comma,
è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore
a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l`ammontare
della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza
dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La
pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata
di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato
riguarda anche i redditi prodotti all`estero, è ridotta alla metà
se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata
e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore
a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta
liquidata in base all`accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione
ai sensi dell`art. 36-bis ovvero ai sensi dell`art. 36-ter.
Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a
un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
prescritta dall`art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte
l`ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre
somme non dichiarati.
Se l`ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati
è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende
tutti i percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omessola pena
pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni.
Si applicano le disposizioni del sesto comma dell`art. 46.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità
al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i
dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si
applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta
o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre
milioni.
Se l`omissione o l`incompletezza riguarda gli elementi di cui al secondo comma
dell`art. 2 e dell`art. 7, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila
a lire sei milioni. La stessa pena si applica in caso di mancanza o incompletezza
degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 10 e 11.
In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata
al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell`art. 12, si
applica la pena pecuniaria di lire centoventimila. La stessa pena si applica
quando la copia non è conforme all`originale.
Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione
indebite detrazioni dall`imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di
cui agli articoli 17 e24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, e all`art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte
la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni
o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in
sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell`art. 55.
In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito
dall`art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito
dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se nel corso degli accessi di cui all`art. 32
viene rifiutata l`esibizione o comunque impedita l`ispezione delle scritture
contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria
per legge o di cui risulta l`esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire
un milione duecentomila a lire dodici milioni.
La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture
contabili e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e21.
Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente comma non
siano tenuti in conformità alle disposizioni dell`art. 22, si applica
la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.
Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai fatti non
è derivato ostacolo all`accertamento, e sono raddoppiate se vengono
accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a lire
cinque milioni.
Nell`ipotesi di cui al terzo comma la pena è ridotta al quinto del
minimo se le irregolarità delle scritture contabili o i documenti mancanti
sono di scarsa rilevanza.
Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle società
e degli enti soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche che
sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture
contabili prescritte dal presente decreto sono puniti con la multa da lire
duecentomila a lire due milioni. Nelle ipotesi di cui all`art. 75, comma 4,
terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le
sanzioni previste dall`art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque
decimi dell`ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.
Se i documenti trasmessi a norma dell`articolo
32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica
la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell`azienda
o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000
a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell`azienda
o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell`invio dei
documenti. Si considera omesso l`invio avvenuto oltre il termine di cui all`articolo
32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena
è ridotta della metà. Le stesse disposizioni si applicano anche
nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione
e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni
e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione
finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui
all`articolo 32, primo comma, numero 5).
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può
essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell`azienda o
istituto; in caso di eccezionale gravità può essere revocata
l`autorizzazione all`esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste
rivolte dagli uffici delle imposte all`amministrazione postale, si applica
la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni a carico delle
persone responsabili secondo l`ordinamento della amministrazione stessa.
Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila
a lire tre milioni:
1) l`omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai
sensi del n. 5) dell`art. 32 o l`invio di tali comunicazioni con dati incompleti
o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n.
4) e al n. 7) dell`art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete
o non veritiere; 3) la inottemperanza all`invito di comparizione di cui al
n. 2) dell`art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle
imposte nell`esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni
altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme
relative alle singole imposte sui redditi.
La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi
previste nel quarto comma dell`art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
e nel quarto comma, lettera d), dell`art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni
penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l`uso di
tali attestazioni.
L`inosservanza dell`obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell`articolo
36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000
da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.
Nella determinazione della misura della pena
pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo
per l`erario e della personalità dell`autore della violazione desunta
dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare
e sociale.
La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di
chi nei tre anni precedenti sia incorso in un`altra violazione della stessa
indole, perla quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate
violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa
disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute
in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti
che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
comune.
Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista
nella inosservanza di un termine e l`obbligo venga adempiuto entro trenta
giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già
stata constatata formalmente.
[Abrogato]
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine
per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo,
in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa
del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento
della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa
viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti
per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento.
La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa
è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo
periodo di imposta successivo.
In vigore dal 01.01.1991
Le pene pecuniarie previste per la violazione
degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle
singole imposte sui redditi sono irrogate dall`ufficio delle imposte.
Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d`ufficio
l`irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
avviso di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l`ufficio delle imposte
può provvedere in qualsiasi momento con separati avvisi da notificare
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta
la violazione. Se la violazione è stata constatata in occasione di
accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi dell`art. 33, la pena pecuniaria
non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla
data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento diretto all`esattoria
di una somma pari ad un sesto del massimo della pena.
Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente
indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni
previste dall`articolo 51 non siano già state constatate non si fa
luogo all`applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo
dei ricavi o dei compensi non annotati Nei casi previsti dall`art. 52 l`ufficio
delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro per le finanze, il
quale provvede con proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie,
sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro
per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel secondo comma
dell`art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le finanze di concerto
con il Ministro per il tesoro.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull`ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali si riferisce.
Articolo abrogato dall`art. 13 del D.L. 10 luglio
1982, n. 429.
L`applicazione della pena pecuniaria stabilita
nell`art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre
provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione
per l`esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento
non denunciate.
Agli effetti dell`applicazione delle imposte
sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato,
giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio
fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito
o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui
si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani,
che risiedono all`estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica
amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell`articolo
2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio
fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato (1).
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune
in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è
stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel
comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati
agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale
delle parti, con la precisazione dell`indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo
giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
(1)
Comma modificato dall`articolo 10 della Legge n. 448 del 1998.
L`amministrazione finanziaria può stabilire
il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell`articolo
precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo
la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze l`amministrazione finanziaria può
consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio
fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall`articolo
precedente.
Competente all`esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi
è l`intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che
il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell`ambito
della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e
notificato all`interessato ed ha effetto dal periodo d`imposta successivo
a quello in cui è stato notificato.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo
le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi
speciali autorizzati dall`ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l`atto o l`avviso ovvero
indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell`atto o dell`avviso in mani proprie, la notificazione
deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione
degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l`elezione di domicilio
deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto
comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l`avviso del deposito prescritto
dall`art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell`albo del comune
e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si
ha per eseguita nell`ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice
di procedura civile non si applicano.
L`elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto
dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell`indirizzo non risultanti dalla dichiarazione
annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell`avvenuta variazione anagrafica o, per le persone
giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica,
dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell`ufficio
della comunicazione prescritta nel secondo comma dall`art. 36. Se la comunicazione
è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune
di domicilio fiscale risultante dall`ultima dichiarazione annuale.
Il contribuente può ricorrere contro gli
atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.636.
La nullità dell`accertamento ai sensi del terzo comma dell`art. 42
e del terzo comma dell`art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve
essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi,
delle spese e degli oneri di cui all`art. 75, comma 4, terzo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione
del comma 6 dello stesso articolo.
Il secondo e il terzo comma dell`art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
"La nullità degli avvisi per l`omissione o l`insufficienza delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per
difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è
attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l`amministrazione anche
di fatto.
Presso gli uffici finanziari il contribuente
può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo
quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.
L`autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti
da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte
in albi professionali o nell`elenco previsto dal terzo comma è data
facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze può autorizzare all`esercizio dell`assistenza
e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle
carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell`amministrazione finanziaria,
nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati
a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L`autorizzazione può
essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene
l`elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni
tributarie le relative variazioni.(1)
A coloro che hanno appartenuto all`amministrazione finanziaria e alla guardia
di finanza, ancorchè iscritti in un albo professionale o nell`elenco
previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di
cessazione del rapporto d`impiego, di esercitare funzioni di assistenza e
di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria
in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila
a lire cinquecentomila.
(1)
Periodo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Chi in forza di disposizioni di legge è
obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni
a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa
se non è diversamente stabilito in modo espresso.
Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento
dell`imposta.
Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell`imposta
insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi,
ha diritto di rivalsa.
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte
del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all`ufficio delle imposte del
domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio
domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente
all`ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti
entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della
dichiarazione e il termine per ricorrere contro l`accertamento, sono prorogati
di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi
del comma 2, dell`articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione
entro il mese di gennaio dell`anno successivo a quello in cui é scaduto
il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata
agli eredi impersonalmente e collettivamente nell`ultimo domicilio dello stesso
ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima,
non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni
dell`art. 2963 del codice civile.
La stessa imposta non può essere applicata
più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti
di soggetti diversi.
L`imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito
di accertamento è scomputata dall`imposta dovuta dal percipiente il
medesimo reddito
E` considerata violazione del segreto di ufficio
qualunque informazione o comunicazione riguardante l`accertamento, data senza
ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee
alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta,
dal personale dell`amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza
nonché dai componenti delle commissioni di cui all`art. 45, dai membri
dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che
esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal
personale dei comuni che partecipano all`accertamento. Non è considerata
violazione del segreto d`ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni dei redditi.
Qualora l`Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste
nel successivo art. 69, quarto comma, nell`art. 12 della L. 13 giugno 1952,
n. 693, e nell`art. 12, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al
consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie
necessari per l`esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che
comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a
mantenere il segreto di ufficio.
Non è considerata violazione del segreto d`ufficio la comunicazione
da parte dell`Amministrazione finanziaria alle competenti autorità
degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni
atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul
patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070
del 6 dicembre 1979.
Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio
lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la
Guardia di finanza, i comuni e loro consorzi e le comunità montane,
lo SCAU, l`INAIL e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza
di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della
verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all`adempimento
degli obblighi contributivi e fiscali.
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente
la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile
è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti
a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell`ambito
dell`attività di programmazione svolta dagli uffici nell`anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi
o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli
imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato
la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti
sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di
lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito
imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell`anno
successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma
per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici
delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali,
arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti
i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma
4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione
da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso
i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno
essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
Per quanto non è diversamente disposto
dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni
e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n.4. e del regio Decreto Legge 3 gennaio 1926,
n. 898, e successive integrazioni.
Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto
ai fondi costituiti presso l`amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministero per
le finanze. Si applica il quarto comma dell`art. 6 della L. 15 novembre 1973,
n. 734.
Le disposizione del presente decreto, salvo quanto
è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d`imposta
che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all`art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
Le scritture contabili relative ai periodi d`imposta nei quali ai fini delle
imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad
ispezioni ai fini dell`accertamento.
Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni
prescritte dal quarto comma dell`art. 27 del decreto indicato nel primo comma.
Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all`art. 6 devono
presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell`anno
1974, entro il 30 aprile 1975. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini
per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all`art. 2
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.
I sostituti d`imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto
comma dell`art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti
nell`anno 1974, entro il 15 aprile 1975.
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta
prevista nel primo comma dell`art. 26 si applica in misura pari al minore
tra l`ammontare determinato a norma del detto articolo e l`ammontare complessivo
dell`imposta di ricchezza mobile e dell`imposta sulle obbligazioni, e delle
relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni
in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto
se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte.
La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste
dall`art. 37 e dal terzo comma dell`art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le disposizioni dell`art. 27, concernenti la
ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate,
si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo
di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme
emanate nell`esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre
1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni
della legge 29 dicembre 1962. n. 1745, e successive modificazioni, comprese
quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell`art.
54 del presente decreto.
Le azioni di tutte le società aventi sede
nel territorio dello Stato devono essere nominative.
Le azioni al portatore emesse anteriormente all`entrata in vigore del presente
decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31
dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l`entrata in vigore del
presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore
che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti
alla ritenuta alla fonte a norma dell`art. 27 del presente decreto. Gli utili
degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta
per cento a titolo d`imposta.
Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma,
le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio Decreto Legge
25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e
quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni,
intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite
in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio
1975.
Nell`applicazione delle disposizioni concernenti
le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi
in Italia.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate, in quanto non sia diversamente stabilito con
norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi
non compatibili con quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi
le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto
testo unico.
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