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NUOVE
NORME ![]() ![]() ![]() |
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Capo I Del Giudice di Pace
Capo II Competenze e procedimento civile del Giudice di Pace
Capo III ( abrogato ) Competenza e procedimento penale del Giudice
di Pace
Capo IV Norme di coordinamento, transitorie e finali
Modificato nel tempo da:
Legge 477/1992
Decreto-Legge 571/1994 convertito con Legge 673/1994
Decreto-legislativo 51/1998
Decreto-Legge 1 febbraio 1999 n. 16, convertito con Legge 84/1999
Legge 468/1999
Legge 479/1999
Decreto-Legge 341/2000 convertito con Legge 4/2001.
1. É istituito il Giudice di Pace, il quale
esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa
in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L`ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario
appartenente all`ordine giudiziario.
1. Gli uffici del Giudice di Pace hanno sede in
tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore
della legge 1o febbraio 1989, n. 30.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati,
possono essere istituite sedi distaccate dell`ufficio del Giudice di Pace in
uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni
in cui siano ripartiti i comuni.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati,
due o più uffici contigui del Giudice di Pace possono essere costituiti
in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante
dall`accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto é
designato il comune in cui ha sede l`ufficio del Giudice di Pace.
1.Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti
agli uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale
limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore
della magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace.
2. In caso di vacanza dell`ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo
del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può
affidare temporaneamente la reggenza dell`ufficio al Giudice di Pace di un ufficio
contiguo.
3. Se la vacanza o l`impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede
a nuova nomina ai sensi dell`articolo 4.
1. Il presidente della corte d`appello, almeno
sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici
del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci
dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione
nell`albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea,
con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale
dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata
l`insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d`appello trasmette le domande pervenute al consiglio
giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d`intesa tra loro, dai consigli dell`ordine degli avvocati del distretto di
corte d`appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla
base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono
trasmesse dal presidente della corte d`appello al Consiglio superiore della
magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l`ammissione al tirocinio
di cui all`articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio
del numero di magistrati da nominare.
1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l`ufficio
del giudice di pace sono nominati, all`esito del periodo di tirocinio e del
giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del
tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le
sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene
svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il
tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso
gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente
esperto. Il tirocinio viene svolto nell`ambito del tribunale scelto come sede
dal tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell`articolo 4,
organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore
della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono
funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici
ai sensi dell`articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all`obiettivo della conciliazione tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l`ammesso al tirocinio assista a tutte
le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio,
affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una
relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato
ai sensi del comma 2 dell`articolo 4, formula un giudizio di idoneità
e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla
base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione
ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un`indennità pari
a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio
ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente
alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace
assume possesso dell`ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti
i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l`esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell`assunzione delle funzioni
di giudice di pace, l`esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente,
pubblica o privata;
h) avere superato l`esame di abilitazione all`esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per
coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva
delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone
capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito
e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa
deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso
previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla
data della nomina.
1. Il consiglio giudiziario organizza, secondo
le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale
per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale
delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del
distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati
a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere
durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.
2. Il presidente della corte d`appello può organizzare analoghi corsi
per il personale di cancelleria e ausiliario.
3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento
professionale del Giudice di Pace e in due unità per quelli del personale
di cancelleria e ausiliario, é di regola prescelto fra persone che prestano
servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.
4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 é
corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.
5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d`appello, nell`ambito
delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l`informazione
e l`aggiornamento dei Giudici di Pace e del personale di cancelleria e ausiliario.
5-bis . abrogato
5-ter . Il Ministro di grazia e giustizia e il consiglio superiore della magistratura
organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore
a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della
legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.
1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere
confermato una sola volta per un uguale periodo.
1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo
di età previsto dall`art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l`esercizio
delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno
di età.
2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni
dalla cessazione del predetto incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del
primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell`articolo
4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime
un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per
il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per
la conferma e viene espresso sulla base dell`esame a campione delle sentenze
e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità
statistica del lavoro svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia,
previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità
sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall`articolo 10-ter.
1. Non possono esercitare le funzioni di Giudice
di Pace:
a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti
locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione
o banche oppure hanno il coniuge, convivente,parenti fino al secondo grado o
affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero
nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono
esercitare la professione forense dinanzi all`ufficio del giudice di pace al
quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti
di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di
giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge,
ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo
grado.
(Abrogato)
1. Il giudice di pace decade dall`ufficio quando
viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di
giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa
di incompatibilità.
2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d`ufficio, per infermità
che impedisce in modo definitivo l`esercizio delle funzioni o per altri impedimenti
di durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l`ammonimento,
la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado
di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso
di comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni
volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte
d`appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell`articolo
4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la
dichiarazione di decadenza, la dispensa, l`ammonimento, la censura o la revoca.
Il consiglio giudiziario, sentito l`interessato e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè
provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull`ammonimento,
sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro
della giustizia.
1. Il giudice di pace è tenuto all`osservanza
dei doveri previsti per i magistrati ordinari. - Ha inoltre l`obbligo di astenersi,
oltre che nei casi di cui all`articolo 51 del codice di procedura civile, in
ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
con una delle parti.
2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare
dei magistrati ordinari, in quanto compatibili. (abrogato)
1. Fatto salvo quanto previsto dall`articolo 3,
comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza,
ad altri uffici giudicanti.
1. I giudici di pace in servizio possono chiedere
il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze
in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande
di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio,
queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento
e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell`articolo 4, il
Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità.
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell`articolo
7 e al comma 4 dell`articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell`ordine
degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all`albo professionale
relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace
sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti
supplenti iscritti all`albo professionale relativo ad un diverso circondario.
1. L`ufficio del Giudice di Pace é onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è
corrisposta un`indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale,
anche se non dibattimentale, e per l`attività di apposizione dei sigilli,
nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito
o cancellato dal ruolo.
3. E` altresì dovuta un`indennità di L. 500.000 per ciascun mese
di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l`attività di formazione,
aggiornamento e per l`espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è
dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente
tenute oltre le 110 l`anno.
3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità
di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi,
rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura
civile; l`indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è
rigettata con provvedimento motivato.
4. L`ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente
articolo e di cui al comma 2-bis dell`articolo 15 è rideterminato ogni
tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione
alla variazione, accertata dall`ISTAT, dell`indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con
i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
1. Le funzioni di cancelleria presso il Giudice
di Pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del
ministero di grazia e giustizia inquadrato nella i qualifica dirigenziale e
nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.
2. L`organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente
di n. 6.059 unità di cui:
A) 12 della I qualifica dirigenziale;
B) 84 della IX qualifica funzionale;
C) 840 dell`VIII qualifica funzionale;
D) 1.495 della VI qualifica funzionale;
E) 802 della V qualifica funzionale;
F) 1.604 della IV qualifica funzionale;
G) 1.222 della III qualifica funzionale.
3. L`organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene
aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:
A) 240 della VII qualifica funzionale;
B) 480 della VI qualifica funzionale;
C) 640 della V qualifica funzionale.
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge, si
provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici
del Giudice di Pace.
5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante
immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli
uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità
che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente
legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti
per l`accesso alle corrispondenti categorie del personale dell`amministrazione
giudiziaria già in ruolo.
6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede
mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione
non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato
dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo
modalità consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della presente legge.
(Il d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha
disposto che " i provvedimenti relativi al personale di cui al suddetto
articolo, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo
compreso tra il 20 ed il 30 marzo 1995".)
1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi
ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni
in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari,
gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso
i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento
del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del
giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le
norme dell`ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre| 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati
nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono,
ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici
medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico
dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941,
n. 392.
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari
per il funzionamento degli uffici.
1. Nel caso in cui all`ufficio siano assegnati
più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate
o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione
dell`incarico o, a parità di date, il più anziano di età,
svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del consiglio superiore della magistratura
e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all`assegnazione
degli affari e, d`intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente
i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di
competenza dell`ufficio.
2-bis. Al coordinatore spetta un`indennità di presenza mensile per l`effettivo
esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino
a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a
dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a
venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici.
2-ter. L`indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche
se all`ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato
altro giudice
1. La sorveglianza sugli uffici del Giudice di
Pace é esercitata dal Consiglio Superiore della magistratura con possibilità
di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.
1. L`articolo 7 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
Art. 7 - (Competenza del Giudice di Pace). - Il Giudice di Pace é competente
per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni,
quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il
Giudice di Pace é altresì competente per le cause di risarcimento
del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché
il valore della controversia non superi lire trenta milioni.
Il Giudice di Pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui
al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche
applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza
del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione
alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
É competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze
stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d`uso dei servizi
di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base
all`articolo 75 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
1. Il primo comma dell`articolo 8 del codice di
procedura civile é sostituito dal seguente:
"Il pretore é competente per le cause, anche se relative a beni
immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non siano
di competenza del Giudice di Pace".
1. All`articolo 40 del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa per i motivi
di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore
o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore
o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al Giudice
di Pace e al pretore o al tribunale, il Giudice di Pace deve pronunziare anche
d`ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".
1. L`articolo 82 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono
stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un
milione.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero
o con l`assistenza di un difensore. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza
verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale
e alla corte d`appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un
procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero
di un avvocato iscritto nell`apposito albo".
1. Il secondo comma dell`articolo 113 del codice
di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore
non eccede lire due milioni".
1. Dopo l`articolo 310 del codice di procedura
civile l`intitolazione: "Titolo II. - Del procedimento davanti al pretore
e al conciliatore" é sostituita dalla seguente: "Titolo II.
- Del procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace".
2. L`articolo 311 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).
- Il procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace, per tutto ciò
che non é regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni,
é retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in
quanto applicabili".
1. L`articolo 312 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il Giudice
di Pace può disporre d`ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli,
quando le parti nell`esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono
in grado di conoscere la verità".
1. L`articolo 313 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 313 - (Querela di falso). - Se é proposta querela di falso,
il pretore o il Giudice di Pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante
per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale
per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell`articolo
225, secondo comma".
1. Dopo l`articolo 315 del codice di procedura
civile l`intitolazione: "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento
davanti al conciliatore" é sostituita dalla seguente: "Capo
III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace".
2. L`articolo 316 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al Giudice di Pace la domanda
si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può
anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo
verbale che, a cura dell`attore, é notificato con citazione a comparire
a udienza fissa".
1. L`articolo 317 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al Giudice di Pace). - Davanti al Giudice
di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto
in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro
comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a
transigere e a conciliare".
1. L`articolo 318 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta,
deve contenere, oltre l`indicazione del giudice e delle parti, l`esposizione
dei fatti e l`indicazione dell`oggetto. Tra il giorno della notificazione di
cui all`articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini
liberi non minori di quelli previsti dall`articolo 163-bis, ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il Giudice di Pace non tiene udienza,
la comparizione é d`ufficio rimandata all`udienza immediatamente successiva".
1. L`articolo 319 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando
in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all`articolo 316 con
la relazione della notificazione e, quando occorre, la procedura, oppure presentando
tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente
dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l`ufficio
del Giudice di Pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale
al momento della costituzione".
1. L`articolo 320 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 320 - (Trattazione della causa). - Nella prima udienza il Giudice
di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione
riesce se ne redige processo verbale a norma dell`articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare
definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese
ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima
udienza, il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori
produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere
inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del
giudizio".
1. L`articolo 321 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 321 - (Decisione). - Il Giudice di Pace, quando ritiene matura la
causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere
la causa. La sentenza é depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla discussione".
1. L`articolo 322 del codice di procedura civile
é sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L`istanza per la
conciliazione in sede non contenziosa é proposta anche verbalmente al
Giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione
III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione
in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell`articolo 185,
ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del Giudice di Pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta
in giudizio".
1. Il primo comma dell`articolo 325 del codice
di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Il termine per proporre l`appello, la revocazione e l`opposizione di terzo
di cui all`articolo 404, secondo comma, é di trenta giorni. É
anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l`opposizione
di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".
1. Il terzo comma dell`articolo 339 del codice
di procedura civile é sostituito dal seguente:
"Sono altresì inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunziate
secondo equità".
1. All`articolo 341 del codice di procedura civile
é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L`appello contro le sentenze del Giudice di Pace si propone al tribunale
nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
1. Il governo della repubblica é delegato
ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del Giudice
di Pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri
direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.
1. Al Giudice di Pace é devoluta la competenza
per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche
in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti
da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non
diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in
sede di accertamento giudiziale.
1. Al procedimento penale innanzi al Giudice di
Pace si applicano i criteri e i principi di cui all`articolo 2, comma 1, n.
103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese
necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.
2. Si applica la procedura prevista dall`articolo 8 della legge 16 febbraio
1987, n. 81, ma i termini per l`espressione del parere sono ridotti alla metà.
1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell`articolo
35 entra in vigore il 1 gennaio 1996.
1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono
usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore"
e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione",
queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "Giudice
di Pace" e "ufficio del Giudice di Pace".
1. Alla nomina, alla decadenza , alla dispensa,
all`ammonimento, alla censura e alla revoca dall`ufficio dei magistrati onorari
investiti delle funzioni di Giudice di Pace nelle regioni Trentino-Alto Adige
e Valle D`Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, su proposta dei presidenti
delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite
dall`ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente
legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l`autorizzazione
all`esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici
del Giudice di Pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali
secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i
presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla
sospensione temporanea dell`autorizzazione nei casi previsti dall`ordinamento
giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal
presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede
con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell`articolo 42, sentiti
gli enti interessati.
1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per
la nomina dei Giudici di Pace e degli ausiliari addetti agli uffici del Giudice
di Pace, é richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca,
da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.
2. Nel territorio della regione Valle d`Aosta, per la nomina dei giudici di
pace nonché dei cancellieri,degli uscieri e degli altri addetti agli
uffici del Giudice di Pace, é richiesta la conoscenza della lingua francese,
ai sensi dell`articolo 38 dello statuto speciale, adottato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio
1978, n. 196.
3. Nei comuni della Valle d`Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono
essere istituiti uffici distinti del Giudice di Pace.
1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell`articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di
coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.
1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o
dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi
agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza
del Giudice di Pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest`ultimo
decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione
dell`articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse
incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori,
fatta salva l`attività necessaria per l`esaurimento delle cause pendenti.
1. Il primo comma dell`articolo 1 dell`ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
"La giustizia nelle materie civile e penale é amministrata:
A) dal Giudice di Pace;
B) dal pretore;
C) dal tribunale ordinario;
D) dalla corte di appello;
E) dalla corte di cassazione;
F) dal tribunale per i minorenni;
G) dal magistrato di sorveglianza;
H) dal tribunale di sorveglianza;
1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause
ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore
non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e
di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con
la presente legge ed in particolare l`articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4),
del codice di procedura civile nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni
di attuazione dello stesso codice.
2. É abrogato il capo I del titolo II dell`ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall`articolo
44 della presente legge.
1. Gli oneri derivanti dall`applicazione della
presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l`anno 1991 ed in lire
348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall`anno 1994 l`onere
a regime viene valutato in lire 385 miliardi.
2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero
del tesoro per l`anno 1991, all`uopo utilizzando lo specifico accantonamento:
"istituzione del Giudice di Pace".
3. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi
2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia
a partire dal 1 maggio 1995.
1. L`articolo 92 della legge 26 novembre 1990,
n. 353, é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione
di cui all`articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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