Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l`imprenditoria femminile

Art. 1 Principi generali

1. La presente legge é diretta a promuovere l`uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell`attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell`imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l`accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell`industria, dell`artigianato, dell`agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Art. 3 Fondo nazionale per lo sviluppo dell`imprenditoria femminile

1. E` istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell`imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo é stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

Art. 4 Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l`acquisizione di servizi reali

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all`articolo 3, ai soggetti indicati all`articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l`avvio o per l`acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell`industria, dell`artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all`introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l`acquisizione di servizi destinati all`aumento della produttività, all`innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all`acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all`allegato al regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (Cee) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all`articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

Art. 5 Crediti di imposta

21. I soggetti di cui all`articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all`articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all`articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 6 Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall`articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Art. 7 Revoca e cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell`80 per cento della spesa ammessa all`agevolazione.

Art. 8 Finanziamenti agevolati

1. Ai soggetti di cui all`articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all`articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall`articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l`impresa beneficiaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all`allegato al citato regolamento (Cee) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (Cee) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

3. L`Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) é autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall`articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 é conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all`articolo 3.

Art. 9 Garanzia integrativa

1. I finanziamenti previsti dall`articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all`articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all`articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all`articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all`articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all`articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all`articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall`articolo 3 della medesima legge.

Art. 10 Comitato per l`imprenditoria femminile

1. Presso il Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato é istituito il Comitato per l`imprenditoria femminile composto dal Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell`agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell`artigianato, dell`agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l`adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l`informazione sull`imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l`artigianato di cui all`articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, é autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all`articolo 3.

Art. 11 Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

Art. 12 Iniziative delle regioni

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull`intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all`articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

Art. 13 Copertura finanziaria

1. All`onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l`anno 1992, lire dieci miliardi per l`anno 1993 e lire dieci miliardi per l`anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l`anno 1992, all`uopo utilizzando l`accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)".

2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell`art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull`emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l`efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Note all`art. 4: - Il regolamento Cee n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 15 luglio 1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988 - 2a serie speciale. I territori italiani di cui all`allegato al citato regolamento sono l`Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia. - La decisione del 21 marzo 1989, n. 89/288, stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l`obiettivo 2, definito al regolamento (Cee) n. 2052/88 (si veda nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 112 del 25 aprile 1989, pagg. 31-32-33, l`elenco dei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale).

- Nota all`art. 5: - Si trascrive, nell`ordine, il testo degli articoli 10 e 11 della legge n. 317/1991 (Interventi per l`innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese):

"Art. 10 (Credito d`imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all`art. 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato l`importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all`art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all`entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell`art. 3, comma 1. 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell`impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell`albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l`effettività della realizzazione o dell`acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei medesimi e la loro conformità alle tipologie previste dall`art. 3, comma 1, dall`art. 5, comma 1, dall`art. 7, comma 1, e dall`art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali. 3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato forma un elenco secondo l`ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali é ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all`impresa la concessione del credito d`imposta. 4. Le dichiarazioni sono inserite nell`elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2. 5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell`elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l`integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l`anno successivo, in applicazione del comma 8. 6. Sono escluse dall`elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all`art. 12. 7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato rende noto l`avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità e, contestualmente, trasferisce allo stato di previsione dell`entrata le somme corrispondenti all`ammontare complessivo dei crediti d`imposta attribuiti alle imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto trasferimento é disposto alla chiusura dell`esercizio finanziario. 8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d`imposta é riconosciuto, con priorità nella formazione dell`elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie. 9. Il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l`elenco contenente i beneficiari del credito d`imposta con i relativi importi. 10. Con decreti del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo".

"Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d`imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all`art. 12 sono considerati sopravvenienze attive del periodo d`imposta in cui sono stati concessi, ai sensi dell`art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito d`imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui all`art. 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell`art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall`art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24. 3. Il credito d`imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta nel corso del quale é concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all`art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento dell`imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell`imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dell`imposta locale sui redditi (Ilor), fino alla concorrenza dell`imposta dovuta per il periodo d`imposta nel corso del quale il credito é concesso; l`eventuale eccedenza é computata in diminuzione dell`imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero é computata in diminuzione, nei medesimi periodi d`imposta, dai versamenti dell`Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito é stato indicato. 4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all`art. 13, comma 1, decorre il termine di cui all`art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all`art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai fini del recupero del credito d`imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma 5 dell`art. 13".

- Note all`art. 8: - Il testo dell`art. 19 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell`economia e incremento dell`occupazione), così come modificato dall`art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 5, é il seguente:

"Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all`art. 17, fra quelli già costituiti o che si costituiranno contemplati dall`art. 41 del Rdl 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall`art. 1 del Rdl 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l`Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell`art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie. Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l`acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell`ente delegato a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine". - Per il regolamento Cee n. 2052/88 si veda in nota all`art. 4. - Per la decisione Cee del 21 marzo 1989 si veda in nota all`art. 4. - Il testo dell`art. 2 della legge n. 265/1962 (Norme modificative ed integrative sull`attività dell`Istituto centrale per il credito a medio termine) é il seguente:

"Art. 2. - L`Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all`esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L`Istituto é autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente: a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni; d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all`estero e da studi e progettazioni; e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, a sensi dell`art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d); f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l`Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell`Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma".

- Note all`art. 9: - Il testo dell`art. 20 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), così come modificato dall`art. 12- bis del Dl 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, é il seguente: "Art. 20. - E` costituito presso l`Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il `Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all`art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell`art. 2, lettera f), della presente legge. La garanzia del fondo di cui al comma precedente é di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate. La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall`istituto finanziatore e può raggiungere l`80 per cento dell`eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonché a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d`intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti. I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del `Fondo sono determinati dal Cipi su proposta del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l`intero loro ammontare. La dotazione del `Fondo é costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all`atto dell`erogazione, sull`importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta é dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell`1,25 per cento per i finanziamenti d`importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal Cipi sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all`ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell`anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente art. 3. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Dpr 29 settembre 1973, n. 601". - Il testo dell`art. 7 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) é il seguente: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia) - E` istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia é amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l`industria, il commercio e l`artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l`industria, il commercio e l`artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall`Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all`art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall`Anci. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all`art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia é accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della società e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. La garanzia é di natura sussidiaria e si esplica nella misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della perdita subita dall`istituto finanziatore e fino all`80 per cento per l`eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti". - Il testo dell`art. 1 della legge n. 1068/1964 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell`economia e l`incremento della occupazione) é il seguente: "Art. 1. - E` istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del `Fondò in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo art. 3. La garanzia prevista nel comma precedente é di natura sussidiaria e si esplica fino all`ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all`art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l`esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito. La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non é cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni".

- Nota all`art. 10: - Il testo dell`art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 317/1991 già citata (si veda in nota all`art. 5) é il seguente: "1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato ai sensi dell`art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere: a) all`istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l`artigianato, cui é preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale".