Decreto.Legge 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche alla Legge 01 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell`intervento straordinario nel Mezzogiorno"

Avvertenza: Il titolo del presente decreto é stato modificato nel testo soprariportato dalla legge di conversione. Il testo coordinato qui pubblicato é stato redatto dal Ministero di grazia giustizia ai sensi dell`art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull`emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell`art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto Legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l`efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell`art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell`attività di Governo e ordinamento della Presidenza l Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell`art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto Legge 14 agosto 1992, n. 363".

Il Dl n. 363/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non é stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti del Dl n. 363/1992 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2-4) il cui testo é riportato in appendice.

Art. 1

1. In attesa della trasformazione dell`intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 )) (a), garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, é autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l`anno 1992, lire 2.350 miliardi per l`anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l`anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

1-bis. Per gli interventi di cui al Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni (b), é autorizzata l`ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l`anno 1994.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell`ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un`articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l`intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell`ordine cronologico nell`esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti del programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell`intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 1992, n. 363 (c), risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell`articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a);

b) deliberati in linea tecnica dall`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali é stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell`articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;

e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 1992, n. 363 (c), ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.

3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 1992, n. 363 (c), che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.

3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall`Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell`intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l`utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all`articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (d), per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all`articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed é inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l`anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede é corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986 (a).

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all`assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa: conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, é autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, é assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l`anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell`anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987 (e). Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1° marzo 1986, n. 64 (a), e al presente comma.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell`Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all`articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (a).

11-12. (Soppressi dalla legge di conversione).

13. All`onere derivante dall`applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l`anno 1992, lire 2.800 miliardi per l`anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l`anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l`anno 1993 e lire 900 miliardi per l`anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l`anno 1992, all`uopo parzialmente utilizzando l`apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell`articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (f), si intendono riferite anche all`erogazione della somma di cui all`articolo 10 del Decreto Legge 22 aprile 1991, n. 134 (g), per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note: (a) Si trascrive, secondo l`ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 64/1986, sulla disciplina organica dell`intervento straordinario nel Mezzogiorno, alle quali il presente articolo fa rinvio:

"Art. 6 (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno). - 1. Per la promozione e l`assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull`attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (Finam) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (Fime) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (Insud) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società Italtrade ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (Formez) ha per oggetto l`attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l`Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (Iasm) ha per oggetto l`attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all`estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l`innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l`allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo é perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l`assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica dosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa; promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l`esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell`economia agraria e dell`economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell`assistenza tecnica in agricoltura in concordanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all`Agenzia di cui al precedente art. 4 (trattasi dell`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all`attuazione dell`intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull`attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull`attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi".

"Art. 7 (Accordo di programma). - 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l`iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l`altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L`accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L`accordo é approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l`accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L`accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all`art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l`accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all`accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell`accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono eserciti dai presidenti delle regioni, d`intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall`art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall`art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3".

"Art. 9 (Incentivi finanziari per le attività produttive), comma 14. - Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico (trattasi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Dpr 6 marzo 1978, n. 218) a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l`entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l`istruttoria e per l`erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".

"Art. 13 (Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie). - Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea é autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell`Agenzia di cui all`art. 4 (trattasi dell`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno), di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati dal programma triennale di cui all`art. 1".

Si riporta nell`ordine di citazione, il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti:

- Art. 81, terzo comma, del Dpr n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all`art. 1 della legge n. 382/1975, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario: "La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche o di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, é fatta dall`amministrazione statale competente d`intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi".

- Art. 20 del Rdl n. 455/1946, recante approvazione dello statuto della regione siciliana: "Art. 20. - Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un`attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all`assemblea regionale ed al Governo dello Stato".

- Art. 47 della legge costituzionale n. 3/1948 riguardante lo statuto speciale per la Sardegna: "Art. 47. - Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione".

- Articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Dpr n. 218/1978: "Art. 63 (come modificato dall`art. 4 del Dl 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91). (Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali. - Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all`ampliamento, alla riadattazione o all`ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall`ammontare degli investimenti in impianti fissi. Il finanziamento anzidetto é concedibile limitatamente 30 miliardi di lire (il limite di 30 miliardi di lire é stato soppresso dall`art. 9, comma 8, della legge 1° marzo 1986, n. 64), di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti, nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento é limitato all`importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l`ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica é fissato nella misura del 30 per cento del tasso. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell`importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi (il limite di 30 miliardi di lire é stato soppresso dall`art. 9, comma 8, della legge 1° marzo 1986, n. 64). Per consentire l`applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) é autorizzata a concedere a tutti gli Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato é fissata nel 40 per cento dell`investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime lavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della attività dell`impresa. La durata massima del finanziamento é fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L`importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall`art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite é elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell`art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all`art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell`art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell`art. 32 del presente testo unico".

"Art. 69 (come modificato dagli articoli 1, 2 e 3 del Dl 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall`art. 9, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64) (Contributi in conto capitale) . - Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all`ampliamento e all`ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente é esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo. In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l`appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, é determinata tenendo egli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti, nell`ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti. Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente del CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuate dalle Regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed porto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l`esclusione dell`ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale. Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente. La concessione dei contributi in conto capitale é subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell`investimento fisso. L`onere derivante dalla Cassa per il Mezzogiorno, é imputato sugli importi di cui all`art. 24. La Cassa per il Mezzogiorno é autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all`art. 63, apposite convenzioni con l`Ente nazionale per l`artigianato e la piccola industria (ENAPI). Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell`ENAPI, il cui consiglio di amministrazione é integrato dagli assessori delle Regioni meridionali delegati per l`artigianato. La sezione autonoma di credito dell`ENAPI é autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all`importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione é istituito un fondo di dotazione dell`ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all`art. 24 del presente testo unico. Le Regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell`ENAPI é autorizzata a compiere le operazioni previste dall`art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa é autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell`ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall`art. 63 del presente testo unico".

(b) Il Dl n. 786/1985 reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

(c) Il Dl n. 363/1992, di contenuto analogo al decreto qui pubblicato, non é stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 247 del 20 ottobre 1992). Detto decreto é entrato in vigore il 21 agosto 1992.

(d) La legge n. 183/1987 reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell`ordinamento interno agli atti normativi comunitari".

Si trascrive il testo del relativo art. 5: "Art. 5 (Fondo di rotazione) . - 1. E` istituito, nell`ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell`art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l`attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell`Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell`art. 2, comma 1, lettera c), nell`ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all`art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni organismi di cui all`art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".

(e) La delibera CIPE del 29 dicembre 1986 approva il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 ai sensi dell`art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. L`art. 8 della legge n. 360/1991 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia prevede che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge. I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991 recavano: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale".

Per il testo dell`art. 10 del Dl n. 134/1991 v. successiva nota (g).

(g) Il Dl n. 134/1991 (per il titolo si veda la precedente nota (f) ) non é stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1991).

Si trascrive il testo del relativo art. 10: "Art. 10. - 1. Sono prorogate per l`anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti é destinata per l`anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

2. All`onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l`anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 1991.

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l`attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto".

Art. 2

1. Il presente decreto entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all`avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto:

"Art. 2. - 1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, l`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l`inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all`incentivazione delle attività produttive, con l`indicazione dell`ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all`attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all`utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell`azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un`amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l`erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell`attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all`approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell`Istituto per lo sviluppo economico dell`Italia meridionale (ISVEIMER), nell`Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all`articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell`intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell`intervento straordinario e per assicurare l`attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

Art. 4. - 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all`art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e l`applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all`articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64".

Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate:

- Dl n. 415/1992: si veda il testo coordinato soprariportato.

- Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17 e 18 della legge n. 64/1986, recante la disciplina organica dell`intervento straordinario nel Mezzogiorno (per il testo degli articoli 6 e 7 si veda la nota (a) all`art. 1 del decreto): "Art. 1 (Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione). - 1. L`intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all`articolo 1 del testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali é destinato agli interventi indicati all`art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l`apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all`ammodernamento e all`espansione dell`apparato produttivo, all`accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed approvato coamministrative, possono rientrare nell`intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all`art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, é aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l`altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell`ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell`art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al Decreto Legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984. n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell`attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all`art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell`art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione é compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il pro capite, l`emigrazione.

5. Al secondo comma dell`art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: "dalla presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche".

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, i soggetti tenuti all`attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all`aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l`occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell`ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della formazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell`intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare le opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

"Art. 2 (Coordinamento degli interventi).- 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell`azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l`aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l`intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell`art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d`intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione.

5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle azioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l`adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull`azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All`art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma é aggiunto il seguente: "Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno".

"Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1. Nell`ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l`espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani di attuazione.

2. All`ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull`attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, é composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell`intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".

"Art. 4 (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno). - 1. All`attuazione degli interventi di cui all`art. 1, concorrono l`Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo art. 6.

2. L`Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l`attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all`art. 1, ed é sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo art. 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano. l programma triennale e i piani di attuazione assegnano all`Agenzia le risorse finanziarie per l`espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell`Agenzia é preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa azione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del presidente é richiesto il parere della Commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull`attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell`Agenzia, che dura in carica tre anni, é composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell`Agenzia é formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d`intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio é sottoposto all`approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L`ordinamento dell`Agenzia, l`organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal comitato dell`Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d`intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".

"Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). - 1. Presso l`Agenzia é costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal Decreto Legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all`insediamento degli organi dell`Agenzia.

2. All`inizio dell`attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato Decreto Legge n. 58l del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera entro sessanta giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con l`indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l`indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell`ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l`approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l`ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni 2meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l`esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi".

Art. 8 (Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito). - Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale".

Art. 16 (Disposizioni riguardanti il personale). - 1. Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall`ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all`art. 9 del Decreto Legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, é ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell`intervento, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell`Agenzia di cui all`art. 4, il personale di cui all`art. 2-bis del Decreto Legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo art. 2-bis, é trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all`atto del trasferimento ed é trasferito con l`anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte".

"Art. 17 (Disposizioni finali e transitorie). -1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l`indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il Decreto Legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell`art. 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l`esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull`attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, é autorizzato a procedere, un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l`inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L`Agenzia di cui al precedente art. 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d`intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all`estero, il cui onere, per capitale ed interessi, é assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi i dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti é portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell`Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all`estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all`art. 1 del citato testo unico, é concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall`anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridica, sono elencati, la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all`art. 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali é prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l`assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziate nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall`art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all`intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato é allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell`obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l`illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all`effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L`Agenzia di cui al precedente art. 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell`ISVEIMER, dell`IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FlNAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle modalità di cui al comma 1 dell`art. 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall`art. 170 del citato testo unico é elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall`esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. E` autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo é concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l`applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell`industria, del commercio e dell`artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell`agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all`art. 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell`intervento straordinario, hanno l`obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all`art. 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l`espletamento dell`appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, elle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere.

16. L`obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all`art. 113, primo comma, del citato testo unico, steso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l`obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all`art. 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall`art. 3 della presente legge é soppressa la segreteria di cui all`art. 11 del citato testo unico.

19. Fino all`avvio dell`attività dell`Agenzia in conformità all`assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell`art. 4 e per l`attuazione dell`art. 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775".

"Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. L`apporto di lire 120.000 miliardi di cui all`art. 1, comma 1, della presente legge, é comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall`art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio l985-1988 é determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell`assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall`art. 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell`importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell`anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l`occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell`importo di lire 3.300 miliardi per l`anno l987 e di lire 580 miliardi per l`anno 1988 di cui al Decreto Legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all`art. 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi é iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziate ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l`intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l`anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l`anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l`anno 1987 lire 12.500 miliardi per l`anno 1988 e in lire 500 miliardi per l`anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all`attuazione del piano straordinario per l`occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l`anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l`anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d`intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall`art. 25 del citato testo unico, é riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All`onere derivante dall`applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell`anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell`anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell`anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell`anno 1988, si provvede, relativamente all`anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l`anno medesimo, all`uopo utilizzando l`accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l`anno 1986, all`uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e art. 25 "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l`occupazione giovanile".

5. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".