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Decreto
del Presidente della Repubblica del
26
ottobre 1972,
n. 633
Istituzione dell`imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell`Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali
Testo aggiornato al decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 506
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l`articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per l`emanazione di uno o più
decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione dell`imposta
regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti con la revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, alla
istituzione dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone
fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d`intesa
con il Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai sensi dell`articolo
3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è
stata concessa la proroga di venti giorni per l`adozione del parere della
Commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma
13, della legge n. 662 del 1996;
Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della
legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni
il termine per l`esercizio della delega;
Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 dicembre 1997; proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
dell`interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Istituzione e disciplina dell`imposta regionale sulle attività
produttive
Articolo 1
Istituzione dell`imposta
1. È istituita l`imposta regionale
sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L`imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle
imposte sui redditi.
Articolo 2
Presupposto dell`imposta
1. Presupposto dell`imposta è l`esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L`attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi
gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta.
Articolo 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell`imposta sono coloro
che esercitano una o più delle attività di cui all`articolo
2. Pertanto sono soggetti all`imposta:
a) le società e gli enti di cui all`articolo 87, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle
ad esse equiparate a norma dell`articolo 5, comma 3, del predetto testo
unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali
di cui all`articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate
a norma dell`articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti
e professioni di cui all`articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all`articolo
29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo
non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti
agli effetti dell`imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973,
n. 633, come sostituito dall`articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all`esonero
a norma dell`ultimo periodo del citato comma 6 dell`articolo 34;
e) gli enti privati di cui all`articolo 87, comma 1, lettera c), del citato
testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti
di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e-bis) le amministrazioni pubbliche di cui all`articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni
della camera dei deputati, del senato, della corte costituzionale, della
presidenza della repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale;
2. Non sono soggetti passivi dell`imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n.
77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell`articolo 13.
Articolo 4
Base imponibile
1. L`imposta si applica sul valore della
produzione netta derivante dall`attività esercitata nel territorio
della regione.
2. Se l`attività è esercitata nel territorio di più
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore
della produzione netta proporzionalmente corrispondente all`ammontare
delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato,
compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi
ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati
in partecipazione di cui all`articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto,
con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse,
operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società
finanziarie, ad eccezione della Banca d`Italia e dell`Ufficio italiano
cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente
corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli VERSO
LA CLIENTELA, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti
presso gli uffici e all`estensione dei terreni, ubicati nel territorio
di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio
il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta
derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni
senza l`impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti l`applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di seguito denominata: "Conferenza Stato- regioni".
Articolo 5
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all`articolo
3, comma 1, lettere a) e b)
1. Per i soggetti di cui all`articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza
tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di
cui al primo comma, lettera a), dell`articolo 2425 del codice civile e
la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla
lettera b) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti
e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche
per i soggetti non tenuti all`applicazione del citato articolo 2425.
Articolo 6
Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri
enti e società finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e società
finanziari indicati nell`articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, come modificato dall`articolo 157 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4
e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla
differenza tra la somma:
a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote
di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni
attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di
valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione,
e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni
passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative
diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti
dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti
alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni
di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi
su crediti, compresi quelli per interessi di mora, o) degli altri oneri
di gestione.
1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva
o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai
sensi dell`art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nell`apposita sezione dell`elenco generale dei soggetti operanti
nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i
criteri di cui all`art. 5, comma 1, e aggiungendo la differenza tra la
somma:
a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni;
c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni; e la somma:
d) degli oneri finanziari;
e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni;
f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai
componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore
su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie
e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli
interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla
lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi
ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività
di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari
con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese
e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si
comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni
attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative
e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma
1.
4. Per le società di investimento a capitale variabile la base
imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni
di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori,
delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione
immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative
diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti
dei beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d`Italia e per l`Ufficio italiano cambi la base imponibile
è determinata con i criteri indicati al comma 1.
5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì
alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione
di rapporti di agenzia.
Articolo 7
Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione la base
imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:
a) dei premi e degli altri proventi tecnici,
b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da
altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da
riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché
da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la
somma,
c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese
di acquisizione,
d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione,
e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi,
delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché
delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli,
f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni
e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici,
g) dell`ammortamento dei beni materiali e immateriali,
h) delle altre spese amministrative.
2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono
con riferimento agli ammontari di competenza dell`esercizio, al netto
delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa
relativa al personale dipendente.
Articolo 8
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all`articolo
3, comma 1, lettera c)
1. Per i soggetti di cui all`articolo 3,
comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza
tra l`ammontare dei compensi percepiti e l`ammontare dei costi sostenuti
inerenti alla attività esercitata, compreso l`ammortamento dei
beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese
per il personale dipendente.
Articolo 9
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all`articolo
3, comma 1, lettera d)
1. Per i soggetti di cui all`articolo 3,
comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento
di animali di cui all`articolo 78 del testo unico delle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l`ammontare
dei corrispettivi e l`ammontare degli acquisti destinati alla produzione.
Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione
della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte
dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del
regime forfetario di cui all`articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la
determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell`articolo
5. L`opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all`articolo
19 ed ha effetto dall`inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce
e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro
periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da
quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all`articolo
3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva
lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni
di cui all`articolo 5, o, ricorrendone le condizioni, comma 3.
Articolo 10
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all`articolo
3, comma 1, lettera e)
1. Per gli enti privati non commerciali di
cui all`articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività
non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi
di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell`apposita sezione dell`elenco previsto
dell`articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la base imponibile
è determinata in un importo pari all`ammontare delle retribuzioni
spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all`articolo 47 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi
erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli
49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente di cui all`articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla
base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati
di cui all`articolo 47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico,
nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47
del medesimo testo unico esenti dall`imposta sul reddito delle persone
fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31 dicembre
1999.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali
la base imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione
dell`articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente
riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente
al rapporto tra l`ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati
dalle predette disposizioni e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è
determinata a norma del precedente comma 1, ma l`ammontare degli emolumenti
ivi indicati è ridotto dell`importo di essi specificamente riferibile
alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente
riferibili alle attività commerciali, l`ammontare degli stessi
è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali
in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.
3. Abrogato
4. Per gli altri soggetti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e),
la base imponibile è determinata:
a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli
articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni
secondo la disposizione dell`articolo 8;
C) Abrogata
5. Ai fini dell`applicazione del presente titolo le attività commerciali
sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.
Articolo 10-bis
Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all`articolo
3, comma 1, lettera e-bis)
1. Per i soggetti di cui all`articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un
importo pari all`ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente,
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all`articolo
47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati
per collaborazione coordinata e continuativa di cui all`articolo 49, comma
2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all`articolo 81, comma 1, lettera l), del
citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui
all`articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti
dall`imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre
1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi
quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale
l`esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile
è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli
precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali,
gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile
relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell`articolo
5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili
alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto
tra l`ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta
disposizione e l`ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La
base imponibile relativa alle altre attività è determinata
a norma del precedente comma 1, ma l`ammontare degli emolumenti ivi indicati
è ridotto dell`importo di essi specificamente riferibile alle attività
commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili
alle attività commerciali, l`ammontare degli stessi è ridotto
di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto
indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività
commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero,
per i soggetti di cui all`articolo 88, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall`imposta sul reddito delle persone
giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell`imposta sul valore aggiunto.
Articolo 11
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione
netta
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti,
e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili nell`articolo 2425, primo
comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all`articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla
lettera m) del predetto comma 1;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all`articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico
delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
ai sensi dell`articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera
c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente
alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità
di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del ministro delle
finanze.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse
le somme erogate a terzi per l`acquisizione di beni e di servizi destinati
alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate
ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico
di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli
importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato
presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei
confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero
concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell`articolo
10, comma 1, e dell`articolo 10-bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli
5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le
voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi d`imposta precedenti
o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative
a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di
quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.
Articolo 11-bis
variazioni fiscali del valore della produzione netta
1. I componenti positivi e negativi che concorrono
alla formazione del valore della produzione, così come determinati
ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi
le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte
sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli
58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell`articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste
dall`articolo 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, non sono ammesse in deduzione.
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze
e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54,
comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Articolo 12
Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal
territorio dello Stato o da soggetti non residenti
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti
nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche
all`estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri
di cui all`articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile
determinata a norma degli articoli da 5 A 10-BIS.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello
Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante
dall`esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o
da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione,
base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate
nel territorio stesso. Qualora le suddette attività o imprese siano
esercitate nel territorio di più regioni si applica la disposizione
dell`articolo 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti
nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente
applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il
soggetto passivo esercita attività produttive mediante l`utilizzazione
di navi iscritte nel registro di cui all`articolo 1, comma 1, del decreto
legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile, determinata
a norma dell`articolo 5, è scomputata dalla base imponibile.
Articolo 13
Disposizioni concernenti il GEIE
1. Il valore della produzione netta del gruppo
economico di interesse europeo residente, a norma dell`articolo 12, comma
3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo
non residente è determinato secondo le disposizioni dell`articolo
5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal
contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera
prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio
della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo
il disposto dell`articolo 4, comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente
alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le
disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri
al versamento dell`imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente
si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il
domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Articolo 14
Periodo di imposta
1. L`imposta è dovuta per periodi
di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria
autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri
stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.
Articolo 15
Spettanza dell`imposta
1. L`imposta è dovuta alla regione
nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.
Articolo 16
Determinazione dell`imposta
1. L`imposta è determinata applicando
al valore della produzione netta l`aliquota del 4,25 per cento, salvo
quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell`articolo
45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera
e-bis), relativamente al valore prodotto nell`esercizio di attività
non commerciali, determinato ai sensi dell`articolo 10-bis, si applica
l`aliquota dell`8,5 per cento.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente
decreto, le regioni hanno facoltà di variare l`aliquota di cui
al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può
essere differenziata per settori di attività e per categorie di
soggetti passivi.
Articolo 17
Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti
1. Per i soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di
uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell`imposta
locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della
regione ove è ubicato lo stabilimento o l`impianto cui il regime
agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è
ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime
di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di
regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli
indicati nell`articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può
determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti
ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e
dei rimborsi di cui all`articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo
unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno,
di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee
1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall`imposta determinata
ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari, rispettivamente,
al 2 per cento dell`ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative
al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e all`1 per cento
per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano
le condizioni per l`applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione
degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, e, sino al
frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa la base
imponibile è determinata ai sensi dell`articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all`articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone
svantaggiate di cui all`articolo 4 della medesima legge, è deducibile
per intero dalla base imponibile.
6. Per l`anno 1998, le cooperative sociali di cui all`articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative
di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una
somma pari alla differenza tra l`ammontare delle retribuzioni effettivamente
corrisposte
Articolo 18
Agevolazioni per nuove iniziative produttive
1. Il comma 210 dell`articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1°
gennaio 1997, nei territori di cui all`articolo 1, comma 1 lettera a),
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l`anno di
inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta
pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell`imposta sul reddito delle
persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di
impresa o derivante dall`esercizio di arti o professioni dell`anno cui
compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta
imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5
milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi
di imposta la riduzione al 50 per cento dell`imposta regionale sulle attività
produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell`imposta
dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle
aree territoriali di cui all`obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88,
le predette disposizioni si applicano per l`anno di inizio di attività
e per i cinque successivi".
1-bis. Resta ferma, in relazione al periodo d`imposta 1997, la spettanza
del credito d`imposta agli effetti dell`imposta locale sui redditi e dell`imposta
sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell`articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle
modifiche recate dal precedente comma 1.
2. Con le leggi regionali di cui all`articolo 24, possono essere aumentati
la percentuale e l`importo massimo della riduzione dell`imposta regionale
sulle attività produttive di cui al comma 1.
Articolo 19
Dichiarazione dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare
per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non
ne consegua un debito di imposta.
1-bis. Per i soggetti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e-bis),
la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti
autorizzativi dei versamenti dell`imposta regionale sulle attività
produttive.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su
stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all`articolo
8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall`articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità,
dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale
o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne
ha l`amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni
dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente
secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è
sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell`invito da parte dell`ufficio
competente. L`invito è eseguito mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono
essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della
produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a
cura del contribuente.
5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui
all`articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come sostituito dall`articolo 7 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell`imposta
regionale, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine
del periodo di imposta.
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società
ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi
previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell`articolo 10 se
nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è
esercizio provvisorio dell`impresa.
Articolo 20
Obblighi contabili
1. Ai fini dell`imposta di cui al presente
titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e
contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul
valore aggiunto.
Articolo 21
Domicilio dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato
nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 22
Giurisdizione sulle controversie
1. Le controversie concernenti l`imposta
regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e
le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie
secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 23
Accesso alle informazioni
1. L`Amministrazione finanziaria trasmette
a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici,
le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell`attività di controllo
dagli uffici dell`Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia
di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente,
per l`accertamento dell`imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali
con il sistema informativo dell`anagrafe tributaria e di utilizzazione
dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse
fiscale.
Articolo 24
Poteri delle regioni
1. Le regioni a statuto ordinario possono
disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte
sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative
dell`imposta, ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21
a 23, e da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano
provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente
titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre
1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. L`accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete
alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni
con il Ministero delle finanze per l`espletamento, in tutto o in parte,
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell`imposta,
nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso,
secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell`amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia
di finanza cooperano per l`acquisizione ed il reperimento degli elementi
utili per l`accertamento dell`imposta e per la repressione delle violazioni
alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa
secondo le norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi
regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite
dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali
i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore
al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d`intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all`irrogazione delle
sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in
caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini
dell`imposta regionale e di altri tributi.
Articolo 25
Disciplina temporanea
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi
regionali di cui all`articolo 24, per le attività di controllo
e rettifica della dichiarazione, per l`accertamento e per la riscossione
dell`imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano
le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli
38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all`attività
di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente
anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo,
con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento
degli uffici dell`Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione
di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
d`intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell`articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere
istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi
di accertamento.
Articolo 26
Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell`imposta
1. è attribuita allo Stato una quota
del gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive riscosso
in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento
delle attività di cui all`articolo 25, comma 1. La disposizione
del primo periodo si applica fino all`anno precedente a quello dal quale
ha effetto la legge regionale di cui all`articolo 24, regolatrice delle
dette attività.
2. è altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del
gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante
dall`abolizione dell`imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota
è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta
riscosso nell`ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata
applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell`imposta
regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di
imposta della sua applicazione e al successivo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d`intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma
1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative
modalità di attribuzione.
Articolo 27
Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell`imposta
1. A decorrere dall`anno di entrata in vigore
del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia
del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle
attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel
1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l`esercizio
di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della
provincia, e, per la provincia, all`ammontare di questa quota al lordo
di quella spettante allo Stato a norma dell`articolo 6 del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144.
2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono
ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel
primo anno tali importi sono commisurati all`ammontare del gettito riscosso
nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio,
da effettuare nell`anno successivo con gli importi dovuti per tale anno,
in base alle risultanze dei rendiconti per l`anno 1997. Gli importi dovuti
sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni
necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro
il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono
per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall`anno 1999,
i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso
programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L`importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al
comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini
quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui
all`articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti
disposizioni per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione
al gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive anche
al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti
con propria legge.
5. abrogato
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d`Aosta e le provincie autonome
di Trento e Bolzano, nell`esercizio dei poteri in materia di finanza locale,
provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali,
assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti
finanziari negativi conseguenti all`attuazione del presente decreto.
Articolo 28
Addizionale comunale e provinciale all`imposta regionale sulle attività
produttive
Abrogato
Articolo 29
Finanziamento delle città metropolitane
1. Le regioni, nell`attribuire alle città
metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate
ai comuni, a norma dell`articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.
Articolo 30
Riscossione dell`imposta e versamento in acconto
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi
regionali di cui all`articolo 24, per la riscossione dell`imposta si applicano
le disposizioni dei commi seguenti.
2. L`imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è
riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità
e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata
sono dovuti acconti dell`imposta ad esso relativa secondo le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità
e nei termini per queste stabiliti.
4. L`imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta
o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi
importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo
stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a
rimborso. Con le leggi regionali di cui all`articolo 24 il predetto importo
può essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano
la base imponibile ai sensi dell`articolo 10-bis), comma 1, versano l`acconto
mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto
del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza stato-regioni,
in un importo pari a quello risultante dall`applicazione dell`aliquota
prevista nell`articolo 16, comma 2, all`ammontare degli emolumenti ivi
indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l`ammontare dell`imposta
dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l`obbligo
di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale
la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
6. La riscossione coattiva dell`imposta avviene mediante ruolo sulla base
delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte
sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l`obbligo
del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell`imposta,
le banche sono remunerate in conformità a quanto previsto dalle
convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano
le disposizioni di cui all`articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Articolo 31
Primo acconto di imposta
1. Per il primo periodo di imposta nel quale,
a norma degli articoli 36 e 37, l`imposta è applicabile, l`acconto
di cui all`articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo,
è pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul
valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente,
determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante
da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione
dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione
di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta
a norma dell`articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell`anno di
entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti
dell`imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i
cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere
regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell`imposta
da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Gli omessi
o insufficienti versamenti dell`imposta relativi al primo periodo di applicazione
della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998,
possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento
dell`imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando
gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Articolo 32
Violazioni relative alla dichiarazione
1. Nel caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell`ammontare dell`imposta dovuta, con un
minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica
la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a
quello accertato o, comunque, un`imposta inferiore a quella dovuta, si
applica la sanzione amministrativa da una a due volte l`ammontare della
maggiore imposta dovuta.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l`ammontare del tributo
liquidato in base all`accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall`articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 33
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dai casi previsti nell`articolo
32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello
approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non
sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l`individuazione
del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante,
nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato
in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento
dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a lire quattro milioni.
2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli
atti e documenti dei quali è prescritta l`allegazione alla dichiarazione
o l`esibizione all`ufficio.
Articolo 34
Ritardato o omesso versamento dell`imposta
1. In caso di ritardato o omesso versamento
dell`imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore
a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta
per cento dell`imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi
di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come sostituiti dall`articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi
a norma dell`articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
Articolo 35
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
1. Per le violazioni degli obblighi relativi
alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le sanzioni
previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Articolo 36
Decorrenza dell`imposta e abolizione di contributi e tributi
1. Salvo quanto disposto dall`articolo 37,
l`imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima
data sono aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all`articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall`articolo
4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento
di cui all`articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443,
e all`articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e la quota di contributo per l`assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche
della predetta assicurazione di cui all`articolo 27 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
b) l`imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
c) l`imposta comunale per l`esercizio di imprese e di arti e professioni,
di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
d) la tassa sulla concessione governativa per l`attribuzione del numero
di partita IVA, di cui all`articolo 24 della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
e) l`imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 1992, n. 461.
2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel
comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente
alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha
effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale
data.
Articolo 37
Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l`anno solare
1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo
di imposta non coincide con l`anno solare l`applicazione dell`imposta
regionale sulle attività produttive e l`abolizione dei contributi
e dei tributi indicati nell`articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e),
hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati
il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell`anno
precedente, l`applicazione dell`imposta regionale sulle attività
produttive e l`abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo
comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall`acconto di cui
all`articolo 31 i dodicesimi dell`imposta e della tassa di cui all`articolo
36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l`anno precedente a quello di
entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi
tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo
comma 2, l`abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore
del presente decreto, nonché l`importo dei contributi di cui alla
lettera a) del medesimo comma dell`articolo 36 eventualmente versati con
riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso
degli importi non scomputati.
Articolo 38
Determinazione del Fondo sanitario nazionale
1. Al fine della determinazione del Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare
alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito
dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall`articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato
sulla base delle aliquote di cui all`articolo 16, comma 1 e 2, dell`imposta
regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite
allo Stato di cui all`articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell`anno
di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione
verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione
propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall`articolo
12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato
dall`articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai
gettiti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 39
Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della
sanità, d`intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente
l`assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell`importo
complessivo presunto del gettito dell`addizionale all`imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all`articolo 50 e della quota del gettito
dell`imposta regionale sulle attività produttive, di cui all`articolo
38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità
provvede entro il mese di febbraio dell`anno successivo all`assegnazione
definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale,
parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a
procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo
sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti
di cui all`articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale
dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell`importo complessivo presunto
del gettito dell`addizionale e della quota di imposta di cui al comma
1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime
regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette
anticipazioni mensili sono commisurate all`importo complessivo presunto
dei gettiti dell`addizionale e della quota d`imposta predetti, ovvero
limitatamente all`anno 1998 all`importo complessivo presunto dei contributi
sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all`anno
precedente.
3. Alla copertura dell`eventuale differenza tra l`ammontare dei gettiti
di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale
e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica
integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per
l`anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui
al comma 2 dell`articolo 38.
5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell`articolo 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 40
Modalità per il riversamento dell`Irap e dell`addizionale Irpef
1. Ai fini del versamento dell`imposta regionale
sulle attività produttive e dell`addizionale regionale all`imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all`articolo 50 alle regioni,
sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti
correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome
di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome,
specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse
regioni e provincie autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle
somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell`imposta regionale sulle attività
produttive e dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all`articolo 50 non si applica il secondo comma
dell`articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Articolo 41
Determinazione delle eccedenze
1. Per le regioni a statuto ordinario le
eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza
tra il gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive,
al netto della quota destinata al finanziamento dell`assistenza sanitaria,
e l`ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze
a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell`articolo
3, commi 2 e 3, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale
le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza
tra il gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive,
al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli
articoli 26 e 27, e l`ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali
soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto
interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo anche conto degli effetti
indiretti derivanti dall`ampliamento delle basi imponibili degli altri
tributi compartecipati.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze
annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall`ammontare
del gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive, al
netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell`addizionale regionale
all`imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all`articolo 50 e,
limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all`articolo 38,
comma 2, l`ammontare dei contributi sanitari riscossi nell`anno 1997,
convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno
lordo per il 1998 e 1999, nonché l`ammontare delle compartecipazioni
ai tributi erariali soppressi, anch`essi convenzionalmente incrementati
del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e
tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall`ampliamento delle
basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
3-bis. Per gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive
di cui ai commi precedenti s`intende quello ricalcolato sulla base delle
aliquote di cui all`articolo 16, commi 1 e 2.
Articolo 42
Versamento delle eccedenze
1. A decorrere dall`anno 1999, il Fondo perequativo
di cui all`articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
è soppresso.
2. A partire dall`esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie
realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto
dall`articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle
occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita
di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse
a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è
determinato in via definitiva nell`anno successivo a quello di riferimento
sulla base del gettito dell`imposta regionale sulle attività produttive
effettivamente realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento
delle eccedenze di cui al comma 2 all`entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione
interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili
eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale
dello Stato.
5. A decorrere dall`anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di
cassa di cui all`articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
6. A decorrere dall`anno 1998 la trattenuta di cui all`articolo 20, comma
2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni
di cui all`articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome
di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di
cui all`articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni 1998
e 1999, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle
quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica
delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle
eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall`anno 2000 non si dà
luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento
di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai
rispettivi statuti di autonomia, fino all`esaurimento delle eccedenze
medesime.
Articolo 43
Riferimenti sistematici
1. Le disposizioni del presente titolo che
fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono
intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie
autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti
locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario
equilibrio finanziario.
Articolo 44
Adeguamento dei trattati internazionali
1. Ai fini dell`applicazione dei trattati
internazionali in materia tributaria, l`imposta regionale sulle attività
produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l`articolo
36.
Articolo 45
Disposizioni transitorie
1. Per i soggetti che operano nel settore
agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all`articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, per i periodi d`imposta in corso al 1° gennaio 1998
e al 1° gennaio 1999 l`aliquota è stabilita nella misura dell`1,9
per cento; per i quattro periodi d`imposta successivi, l`aliquota è
stabilità, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del
3,10 e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d`imposta
in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio
2000 l`aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per
i due periodi d`imposta successivi, l`aliquota è stabilita, rispettivamente
nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto
della base imponibile dell`imposta sulle attività produttive, e
di quella dell`imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore
assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36
e 51, comma 1, in base ai quali fissare l`entità della riduzione
dell`acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi
dell`articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle
relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare
per ciascun soggetto l`importo massimo in valore assoluto stabilito nel
predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito
superiore a 500 miliardi di lire per l`anno 1998, a 250 miliardi di lire
per l`anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l`anno 2000.
4. I soggetti per i quali l`applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 determina un ammontare dell`acconto Irap diverso da quello che
risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma
3 anche per la determinazione dell`imposta dovuta all`esercizio in corso
al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi
che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio
di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l`imposta
da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale
alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale
alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l`imposta dovuta in via ordinaria per l`anno 1998
e l`imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi
3 e 4, può essere computata in detrazione dall`imposta regionale
sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l`anno
1999 e del 25 per cento per l`anno 2000.
Titolo II
Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell`addizionale regionale
all`imposta sul reddito delle persone fisiche
Articolo 46
Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
1. Il comma 1 dell`articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"1. L`imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell`articolo 10, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 15.000.000
18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a
lire 30.000.000
26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a
lire 60.000.000
33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a
lire 135.000.000
39,5%
e) oltre lire 135.000.000
45,5%".
Articolo 47
Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
1. L`articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. 12
(Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall`imposta lorda si detraggono
per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: 1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000; 2) lire 961.552, se il reddito complessivo è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000; 3) lire 889.552,
se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non
a lire 100.000.000; 4) lire 817.552, se il reddito complessivo è
superiore a lire 100.000.000; b) per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè
per ogni altra persona indicata nell`articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell`autorità giudiziaria, complessivamente lire
336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione
all`effettivo onere sostenuto da ciascuno.
2. Se l`altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e
il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato,
la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando
anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000,
al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.".
Articolo 48
Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto
1. L`articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall`imposta, è
sostituito dal seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro dipendente spetta una detrazione dall`imposta lorda, rapportata
al periodo di lavoro o di pensione nell`anno, anche a fronte delle spese
inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire
1.680.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire 9.100.000; b) lire 1.600.000 se l`ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma
non a lire 9.300.000; c) lire 1.500.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non
a lire 15.000.000; d) lire 1.350.000 se l`ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire
15.300.000; e) lire 1.250.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; g) lire
1.050.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000; h) lire
950.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; i) lire 850.000
se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore
a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; l) lire 750.000 se l`ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000; m) lire 650.000 se l`ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 60.300.000; n) lire 550.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non
a lire 70.000.000; o) lire 450.000 se l`ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire
80.000.000; p) lire 350.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; r) lire
150.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è
superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; s) lire 100.000
se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore
a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti
pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000
e il reddito dell`unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata
al periodo di pensione nell`anno, di lire 70.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell`articolo 49 o di impresa
di cui all`articolo 79, spetta una detrazione dall`imposta lorda, non
cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 700.000 se
l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non
supera lire 9.100.000; b) lire 600.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000
ma non a lire 9.300.000; c) lire 500.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000
ma non a lire 9.600.000; d) lire 400.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000
ma non a lire 9.900.000; e) lire 300.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000
ma non a lire 15.000.000; f) lire 200.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000
ma non a lire 30.000.000; g) lire 100.000 se l`ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000.".
2. All`articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: "di una somma pari a lire 500 mila" sono
sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila".
Articolo 49
Detrazioni per oneri
1. Ai fini delle imposte sui redditi, la
percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall`imposta lorda,
è fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non
siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono
a formare il reddito complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo
di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.
Articolo 50
Istituzione dell`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone
fisiche
1. è istituita l`addizionale regionale
all`imposta sul reddito delle persone fisiche. L`addizionale regionale
non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L`addizionale regionale è determinata applicando l`aliquota,
fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito
complessivo determinato ai fini dell`imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L`addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno
l`imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni
per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato
testo unico, risulta dovuta.
3. L`aliquota di compartecipazione dell`addizionale regionale di cui al
comma 1 è fissata, allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio
provvedimento, da pubblicare nella gazzetta ufficiale non oltre il 30
novembre dell`anno precedente a quello cui l`addizionale si riferisce,
può maggiorare l`aliquota suddetta fino all`1 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l`addizionale regionale dovuta è
determinata dai sostituti d`imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all`atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate,
a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono
effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l`importo
è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono
svolte le predette operazioni di conguaglio. L`importo da trattenere è
indicato nella certificazione unica di cui all`articolo 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973.
5. L`addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con
le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute
e del saldo dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione
in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre
dell`anno cui si riferisce l`addizionale stessa, ovvero relativamente
ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione
in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all`atto della effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l`accertamento, la riscossione,
il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente,
si applicano le disposizioni previste per l`imposta sul reddito delle
persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione
e accertamento dell`addizionale regionale segnalando elementi e notizie
utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati
dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l`amministrazione finanziaria.
7. All`articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell`imposta sul valore aggiunto
e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis)
all`addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l`aliquota dell`addizionale regionale di cui
al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto
il territorio nazionale.
Titolo III
Riordino della disciplina dei tributi locali
Articolo 51
Imposte e tasse abolite
1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le
tasse sulle concessioni comunali di cui all`articolo 8 del decreto-legge
10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 1979, n. 3.
2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite: a) (abrogato) b) l`imposta
erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico
registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; c)
l`addizionale provinciale all`imposta erariale di trascrizione di cui
all`articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti
di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei
confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione,
sono effettuati anche successivamente a tale data.
Articolo 52
Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni
1. Le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non
hanno effetto prima del 1° gennaio dell`anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera
comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni
dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei ministeri delle finanze
e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono
attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti
alla pubblicazione, per estratto, nella gazzetta ufficiale dei regolamenti
sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente
le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati
in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative
norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle
entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di
giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all`accertamento e alla riscossione
dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l`accertamento dei tributi può essere effettuato dall`ente locale
anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l`accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all`articolo 22,
comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel
rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall`articolo
22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci
privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all`albo di cui all`articolo
53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.
2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la
gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell`albo
di cui al predetto articolo 53;
c) l`affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare
oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi
e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario
designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza
delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella
indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio
dall`ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera
b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure
di cui all`articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine
ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al
fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché
la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
Articolo 53
Albo per l`accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze è
istituito l`albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L`esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione
e la sospensione dall`albo, la revoca e la decadenza della gestione sono
effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell`ANCI e dell`UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze
di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l`iscrizione
nell`albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici
e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l`assenza
di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate
disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata
in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta
dell`albo, alle modalità per l`iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall`albo nonchè ai casi
di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi
di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate
degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio
1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione
nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell`imposta comunale sulla pubblicità.
Articolo 54
Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici contestualmente all`approvazione del bilancio di previsione.
Articolo 55
Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario hanno la
facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse
sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991,
n. 230.
Articolo 56
Imposta provinciale di trascrizione
1. Le province possono, con regolamento adottato
a norma dell`articolo 52, istituire l`imposta provinciale sulle formalità
di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico
registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai
sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento
di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. L`imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata
secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno
essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine
di cui all`articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è
dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità.
è dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura
ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale
aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri
utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai
fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività
copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure
dell`imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico
e all`ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano
la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell`imposta provinciale
di trascrizione e i relativi controlli, nonché l`applicazione delle
sanzioni per l`omesso o il ritardato pagamento dell`imposta stessa ai
sensi dell`articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di
cui al comma 5 dell`articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico
il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio
sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando
alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere
assicurata l`esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi
ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L`imposta suppletiva
ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data
in cui la formalità è stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all`attuazione
delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei
confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al
pagamento dell`imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione
per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché
non siano adatti al trasporto di cose, l`imposta è ridotta ad un
quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull`imposta indicata dalla tariffa
approvata con decreto del ministro delle finanze di cui al successivo
comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell`articolo
2688 del c.c. si applica un`imposta pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta
delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire
dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese
e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito
dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l`imposta provinciale di trascrizione,
le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni
tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte
dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente
al 1° gennaio dell`anno dal quale ha effetto il regolamento di cui
al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale
data, alla disciplina relativa all`imposta provinciale. L`imposta erariale
di trascrizione e l`addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall`amministrazione finanziaria e dalla provincia
su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell`imposta
provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura
tale da garantire il complessivo gettito dell`imposta erariale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico
e la relativa addizionale provinciale.
Articolo 57
Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti
l`imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all`articolo
7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo
periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti:
"4, 5, 11 e 11-bis"; b) all`articolo 51, relativo ai valori
dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della
parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art.
11-bis della tabella"; c) alla tariffa, parte prima, concernente
gli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 1) nell`articolo
4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" è
sostituita dalle seguenti: "unità da diporto"; alla stessa
lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono
inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all`articolo 11-bis
della tabella,"; 2) nell`articolo 7, comma 1, sono soppresse
le lettere da a) ad e) nonchè le note; 3) nell`articolo 8,
comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" è sostituita
dalle seguenti: "unità da diporto"; 4) nell`articolo
11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4,
5, 11 e 11-bis"; d) nella tabella, relativa agli atti per i quali
non vi è l`obbligo di chiedere la registrazione, dopo l`articolo
11, è aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura
traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico.".
2. È abrogato il comma 2 dell`articolo 59 del testo unico delle
disposizioni concernenti l`imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo
59 è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli
iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette
ad imposta, anche nella ipotesi di cui all`articolo 59, comma 3, le donazioni
di veicoli di cui all`articolo 12, comma 1, lettera l).".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio
1999.
Articolo 58
Modifiche alla disciplina dell`imposta comunale sugli immobili.
1. Nel capo I del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, concernente l`imposta comunale sugli immobili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
2. Agli effetti dell`applicazione dell`articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione
dell`imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi comunali previsti dall`articolo 11 della legge
9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell`assicurazione
per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell`anno successivo.
3. Limitatamente all`unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, la detrazione di cui all`articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall`articolo
3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita
in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell`imposta dovuta
per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
4. Abrogato
Articolo 59
Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili
1. Con regolamento adottato a norma dell`articolo
52, i comuni possono: a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell`applicazione
delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell`articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità
e qualità di lavoro effettivamente dedicato all`attività
agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell`articolo 58 e del
proprio nucleo familiare; b) disporre l`esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità
sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l`esenzione di cui all`articolo 7, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati
ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall`ente non commerciale utilizzatore; d) considerare parti integranti
dell`abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente
iscritte in catasto; e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell`aliquota ridotta od anche della detrazione per queste
previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela; f) prevedere il diritto al rimborso
dell`imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo
alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici; g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori
venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione
del potere di accertamento del comune qualora l`imposta sia stata versata
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l`insorgenza di contenzioso; h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione,
agli effetti dell`applicazione della riduzione alla metà dell`imposta
prevista nell`articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come sostituito dall`articolo 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662; i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche
al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l`attività
di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati
ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell`obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell`obbligo della comunicazione,
da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito
dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività
passiva, con la sola individuazione dell`unità immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni
di controllo; 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque
non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l`imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il
motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento
con la liquidazione dell`imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni
e degli interessi; 4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore
a lire 200.000 nè superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità
immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1); 5)
potenziamento dell`attività di controllo mediante collegamenti
con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con
altre banche dati rilevanti per la lotta all`evasione; m) introdurre l`istituto
dell`accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; n) razionalizzare
le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione
che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione
del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento
sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello
direttamente presso la tesoreria medesima, nonchè il pagamento
tramite sistema bancario; o) stabilire differimenti di termini per i versamenti,
per situazioni particolari; p) prevedere che ai fini del potenziamento
degli uffici tributari del comune, ai sensi dell`articolo 3, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto.
2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera
l) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di
vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi
4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1
può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni
di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
secondo criteri selettivi.
Articolo 60
Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali
1. Il gettito dell`imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui
all`articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, è attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri
automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine
agricole, alle province nel cui territorio risiede l`intestatario della
carta di circolazione.
2. Abrogato
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell`interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonché del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per l`assegnazione alle provincie delle somme ad esse
spettanti a norma del comma 1, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d`Aosta,
nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
in conformità dei rispettivi statuti, all`attuazione delle disposizioni
del comma 1; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra
lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere
il necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio
2000 e si applicano con riferimento all`imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati a decorrere dalla predetta data.
Articolo 61
Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
1. A decorrere dall`anno 1999, il fondo ordinario
spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito
complessivo riscosso nell`anno 1999 per l`imposta sulle assicurazioni
di cui al comma 1 dell`articolo 60, ridotto dell`importo corrispondente
all`incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell`anno
1999, rispetto all`anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione
del predetto fondo è, per l`anno 1999, inizialmente ridotta, in
base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
dal ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell`interno.
Sulla base dei dati finali, comunicati dal ministero delle finanze ai
predetti ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione
del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali
variazioni di bilancio. Il ministero dell`interno provvede, con seconda
e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i
conguagli e a determinare in via definitiva l`importo annuo del contributo
ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall`anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province
è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto
per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione
e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del
predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato per l`anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti
di ciascuna provincia, dal Ministero dell`interno in base ai dati comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo
il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente
corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile.
La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì
operata sulla base dei dati definitivi dell`anno 1998 relativi all`imposta
di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero
dell`interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi
ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo
dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell`interno. La riduzione
è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti
dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie
delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le
operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell`articolo
60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.
Articolo 62
Canone per l`installazione di mezzi pubblicitari
1. I comuni possono, con regolamento adottato
a norma dell`articolo 52, escludere l`applicazione, nel proprio territorio,
dell`imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie
che incidono sull`arredo urbano o sull`ambiente ad un regime autorizzatorio
e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri: a) individuazione
della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna
che incidono sull`arredo urbano o sull`ambiente ai sensi del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Pres idente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell`autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari
e delle modalità e termini di pagamento del canone; d) determinazione
della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo
conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse
zone del territorio comunale e dell`impatto ambientale; e) equiparazione,
ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati
senza la preventiva autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per
l`installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all`importo della relativa tariffa,
nè superiore al doppio della stessa tariffa; f) determinazione
della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura
inferiore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari
installati su beni pubblici.
3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità,
divieti, limitazioni e agevolazioni.
4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della
prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa,
o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone,
nonchè alla immediata copertura della pubblicità con essi
effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto
da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l`applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all`articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite
dall`articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507. Per l`applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano
le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 63
Canone per l`occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. I comuni e le province possono, con regolamento
adottato a norma dell`articolo 52, escludere l`applicazione, nel proprio
territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma dell`articolo
52, prevedere che l`occupazione, sia permanente che temporanea, di strade,
aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati
anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l`occupazione
di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare
della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base
a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l`occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono
nelle aree comunali i tratti di strada situati all`interno di centri abitati
con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma
dell`articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca
degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione
di cui alla lett. b), dell`entità dell`occupazione, espressa in
metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità
dell`area nonché del sacrificio imposto alla collettività,
con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità
dell`occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare
interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità
politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato
al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di
tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
i) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
ii) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato
nella misura del 20 per cento dell`importo risultante dall`applicazione
della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo
delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l`ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune
o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima
misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti
attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base
all`indice istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell`anno
precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31
dicembre dell`anno precedente. Il canone è versato in un`unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato
a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia
recante, quale causale, l`indicazione del presente articolo. I comuni
e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli
predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione
alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per
i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un`indennità pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre
le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente
pubblico ufficiale.
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo
non inferiore all`ammontare della somma di cui alla lettera g), né
superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall`articolo
20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma
2, con riferimento alla durata dell`occupazione e può essere maggiorato
di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall`occupazione del suolo
e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma
1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano
gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone.
Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma
1 va detratto l`importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge,
riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Articolo 64
Disposizioni finali e transitorie
1. Le autorizzazioni alla installazione di
mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate
anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti
negli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare
o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il
contrasto con le norme regolamentari.
2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni
più vantaggiose per l`ente da stabilire tra le parti, i contratti
di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, relativi all`affidamento in concessione del servizio di
accertamento e riscossione, rispettivamente, dell`imposta comunale sulla
pubblicità e della tassa per l`occupazione di spazi ed aree pubbliche,
aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l`applicazione
dell`imposta sulla pubblicità, l`oggetto dei vigenti contratti
di concessione di cui all`articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni,
fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra
le parti e la facoltà di recesso del concessionario.
Titolo IV
Disposizioni Comuni
Articolo 65
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l`attuazione
del presente decreto.
Articolo 66
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto
disposto dal comma 2.
2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito
prevista dall`articolo 46 del presente decreto ha effetto per i periodi
di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti
arretrati di cui all`articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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