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Titolo I Disposizioni Generali
Titolo II Obblighi dei Contribuenti
Titolo III Sanzioni
Titolo IV Accertamento e Riscossione
Titolo V Importazioni
Titolo VI Disposizioni Varie
Titolo VII Disposizioni Transitorie e Finali
Il presente D.P.R. è stato nel tempo modificato
da:
D.P.R. 29 settembre 1973, n.600
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793
D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506
D.L. 10 luglio 1982, n. 429
D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746
Legge 19 gennaio 1985, n. 3
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile
1989, n. 154
D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni Legge 28 luglio
1989, n. 263
D.L. 30 settembre 1989, n. 332
D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito dalla Legge 26 giugno 1990, n. 165
D.L. 30 dicembre 1991, n.413, convertito dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66
D.L. 24 luglio 1992, n.348
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre
1993, n. 427
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26
febbraio 1994, n. 133
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla Legge 27 luglio
1994, n. 473
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1994, n. 489
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 22
marzo 1995, n. 85
D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre
1995, n. 507
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Legge 6 febbraio 1996, n. 52
D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1996, n. 425
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 febbraio 1997, n. 30
Legge 18 febbraio 1997, n. 28
D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio
1997, n. 122
D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio
1997, n. 140
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 313
D.L. 29 settembre 1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre
1997, n. 410
Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Legge 18 febbraio 1999, n. 28
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.
Legge 13 maggio 1999 n. 133
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
Legge 17 gennaio 2000 n. 7
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Legge 21 novembre 2000, n. 342.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
D.P.R. 05 ottobre 2001, n. 404.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Legge 18 ottobre 2001, n. 383
1. L`imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato nell`esercizio di imprese o nell`esercizio di arti e professioni e sulle
importazioni da chiunque effettuate.
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo
oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione
o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente
di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o
il cui commercio non rientra nell`attività propria dell`impresa se di
costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non
sia stata operata, all`atto dell`acquisto o dell`importazione, la detrazione
dell`imposta a norma dell`articolo 19, anche se per effetto dell`opzione di
cui all`articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all`uso o al consumo personale o familiare dell`imprenditore
o di coloro i quali esercitano un`arte o una professione o ad altre finalità
estranee alla impresa o all`esercizio dell`arte o della professione, anche se
determinata da cessazione dell`attività, con esclusione di quei beni
per i quali non è stata operata, all`atto dell`acquisto, la detrazione
dell`imposta di cui all`articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni
tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte
da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalità giuridica.
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi
e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
di azienda (1);
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell`art. 9, lettera a), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) abrogata (2)
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) abrogata
h) abrogata (2)
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto
di mare, e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di
latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie; (Abrogata) (3)
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5
giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.
(1)
Lettera così sostituita dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997
n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
(2)
Lettera abrogata dall`articolo 1, comma 1,d.lgs 2 settembre 1997 n. 313; decorrenza
1° gennaio 1998.
(3)
É da intendersi tacitamente abrogata dal 1° gennaio 1985.
1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni
verso corrispettivo dipendenti da contratti d`opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare,
di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d`autore, quelle
relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili
e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni,
licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (1);
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni (2). Non sono considerati prestiti
i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l`imposta
afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia
detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila
prestazioni di servizi anche se effettuate per l`uso personale o familiare dell`imprenditore,
ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all`esercizio dell`impresa,
ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni
di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria,
a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione
pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti
e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale,
nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici (3).
Le assegnazioni indicate al n. 6) dell`art. 2 sono considerate prestazioni di
servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn.
1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche
nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d`autore effettuate
dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri 5) e 6) dell`art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere
di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell`art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma
dell`art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d`autore, tranne
quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla
protezione dei diritti d`autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione
nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) abrogata
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del
secondo comma dell`art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative
agli spettacoli ed alle altre attività elencate nella tabella C allegata
al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per
l`ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto
delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio
con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei
posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso
fanno parte;
c) dall`Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall`Automobile club d`Italia e da altri enti e associazioni a carattere
nazionale (4).
(1)
Numero così` modificato dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996,
n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
(2)
Periodo sostituito dall`articolo 4, comma 1, legge 18 febbraio 1997 n. 28.
(3)
Periodo modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997; n. 460.
(4)
Comma aggiunto dall`articolo 19, comma 3, d.lgs 26 febbraio 1999 n. 60; , efficacia
dal 1° gennaio 2000.
1. Per esercizio di imprese si intende l`esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche
se non organizzate in forma di impresa, nonché l`esercizio di attività,
organizzate in forma d`impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell`articolo 2195 del codice civile (1).
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell`esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società
in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni
e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata,
dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle
società estere di cui all`art. 2507 del codice civile e dalle società
di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto
esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali o agricole.
3. Si considerano effettuate in ogni caso nell`esercizio di imprese, a norma
del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati
o partecipanti.
4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto
esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali o agricole,
si considerano effettuate nell`esercizio di imprese soltanto le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte nell`esercizio di attività commerciali
o agricole. Si considerano fatte nell`esercizio di attività commerciali
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali (2).
5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni
caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b)
erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica
e vapore (3); c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d)
gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi
portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni
e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali:
le operazioni relative all`oro e alle valute estere, compresi i depositi anche
in conto corrente, effettuate dalla Banca d`Italia e dall`Ufficio italiano dei
cambi (3-bis); la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi
di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei
Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti
al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi
o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l`applicazione di marchi di qualità;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali
e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati
e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione
alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre,
attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità
classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto
ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati
all`ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte
di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente
o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale,
o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia
conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni,
anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività
esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari,
costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri
frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero
attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione
delle società partecipate (4).
6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all`articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell`interno,
non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l`attività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma
(5).
7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano
a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell`atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell`ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l`organismo di controllo di cui all`articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l`effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d`età il diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell`associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all`articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell`assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
(6).
8. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria (5).
9. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di
cui all`articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
anche ai fini dell`imposta sul valore aggiunto (7).
(1)
Comma così sostituito dall`articolo 1, comma 2, d.lgs 2 settembre 1997
n. 313; decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997,
n.460.
(3)
Lettera così modificata dall`articolo 31, comma 30, legge 23 dicembre
1998 n. 448; decorrenza dal 1° gennaio 1999.
(3-bis)
Paragrafo così modificato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
(4)
Comma modificato dall`articolo 1, comma 2, d.lgs. 2 settembre 1997,n. 313 e
successivamente dall`articolo 5, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(5)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(6)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente
modificato dall`articolo 5, comma 3, d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422; decorrenza
24 dicembre 1998.
(7)
Comma aggiunto dall`articolo 6, comma 2, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
1. Per esercizio di arti e professioni si intende
l`esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi
attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte
di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l`esercizio in forma associata delle attività
stesse.
2. Non si considerano effettuate nell`esercizio di arti e professioni le prestazioni
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all`art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che
non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
Non si considerano altresì effettuate nell`esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi derivanti dall`attività di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349,
nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate
di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
1. Le cessioni di beni si considerano effettuate
nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della
consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle
indicate ai numeri 1) e 2) dell`art. 2, si considerano effettuate nel momento
in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo
il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al precedente comma l`operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le
cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all`atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell`art.
2, all`atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell`imprenditore e
ad altre finalità estranee all`esercizio dell`impresa, di cui al n. 5)
dell`art. 2, all`atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all`atto della rivendita
a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai
soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito
notarile.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all`atto del pagamento
del corrispettivo. Quelle indicate nell`articolo 3, terzo comma, primo periodo,
si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi
o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, l`operazione si considera effettuata, limitatamente all`importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione
del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
5. L`imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo
le disposizioni dei commi precedenti e l`imposta è versata con le modalità
e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell`allegata tabella
A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell`articolo 4, nonché
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati
di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi
tra essi costituiti ai sensi dell`articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli
enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l`imposta
diviene esigibile all`atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la
facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni
di beni di cui all`articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l`imposta diviene
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione (1).
(1)
Comma così sostituito dall`articolo 1, comma 3, d.lgs 2 settembre 1997,
n. 313 e successivamente modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs. 23 marzo
1998, n. 56; decorrenza 1° gennaio 1998.
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato", o "territorio dello Stato" si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e
di Campione d`Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità"
si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni,
oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l`isola di Helgoland ed il territorio
di Buesingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d`oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l`isola di Man si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord.
2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari
o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio
dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati
o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano
altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei
confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di
navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato;
si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo
siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco
dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell`ultimo punto di sbarco.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso
o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all`estero,
nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati e residenti all`estero; non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all`estero di soggetti
domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche,
agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si
trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
4. In deroga al secondo e terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie,
le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell`esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando l`immobile è situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali
e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi,
ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione
e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello
Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio
e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni
di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell`articolo 3, le prestazioni
pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle
di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di
personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette
prestazioni o operazioni e quelle inerenti all`obbligo di non esercitarle, nonché
le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti
domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito
il domicilio all`estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia
di soggetti domiciliati o residenti all`estero, a meno che non siano utilizzate
fuori dalla Comunità economica europea (1);
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente
rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità
economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
il destinatario non è soggetto passivo dell`imposta nello Stato in cui
ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale,
ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione
e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori
della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti
di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese
da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero
domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera
a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime
prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in
altro Stato membro della Comunità stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati
o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati
o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti
nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi
si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso
o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate
o di altri mezzi tecnici preordinati all`utilizzazione del servizio, la loro
distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti,
o altri intermediari, nel territorio dello Stato (2)(3).
5. Abrogato
6. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all`esportazione,
le operazioni assimilate a cessioni all`esportazione e i servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-bis
e 9.
(1)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito
dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
(2)
Lettera aggiunta dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
(3)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Costituiscono cessioni all`esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione
di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura
o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari
o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario,
ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio,
assiemaggio o adattamento ad altri beni. L`esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall`ufficio doganale su un esemplare della
fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma
dell`art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all`articolo 21,
quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale
l`esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo
o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea;
l`esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall`ufficio doganale o
dall`ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all`esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono
della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare
beni e servizi senza pagamento dell`imposta (1).
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza
pagamento dell`imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti,
ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente
comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei
limiti dell`ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle
stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell`anno solare precedente. I cessionari
e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli
acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi
alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l`ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della
lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti
che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell`imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data,
ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando
l`ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell`anno solare precedente.
Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio,
per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell`imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l`ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L`opzione ha effetto per
un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio.
La revoca deve essere comunicata all`ufficio entro il 31 gennaio successivo
a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l`attività o non hanno comunque
effettuato esportazioni nell`anno solare precedente possono avvalersi per la
durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi
senza pagamento dell`imposta, dandone preventiva comunicazione all`ufficio,
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l`ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti] (2).
3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell`imposta ai sensi del precedente comma devono annotare
nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun
mese, l`ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti
fatti senza pagamento dell`imposta ai sensi della lettera c) del primo comma
risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione
entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all`ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre
solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre (Abrogato).
4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento
del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi
per cessioni all`esportazione, senza pagamento dell`imposta, ai sensi del terzo
comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto
nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata
entro trenta giorni all`ufficio IVA competente per territorio.
5. Ai fini dell`applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati
fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare
territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione,
l`equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento,
nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma.
(1)
Lettera sostituita dall`articolo 2, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
(2)
Le disposizioni tra parentesi quadre sono tacitamente abrogate ai sensi del
comma 3 dell`articolo 3 del Dl 746/1983, convertito dalla legge 17/1984.
1. Sono assimilate alle cessioni all`esportazione,
se non comprese nell`articolo 8 (1):
a) le cessioni di navi destinate all`esercizio di attività commerciali
o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero
alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello
Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano
prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni
di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro
rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e
di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale,
il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l`uso di bacini di carenaggio, relativi
alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti
e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi
relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b).
2. Le disposizioni dell`ultimo comma dell`art. 7 e quelle del secondo e terzo
comma dell`articolo 8 si applicano, con riferimento all`ammontare complessivo
dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di
servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell`esercizio
dell`attività propria dell`impresa (2).
(1)
Modifica apportata dall`articolo 2, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 2, comma1, legge 18 febbraio 1997,
n. 28.
1. Costituiscono servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in
parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui
corrispettivi sono assoggettati all`imposta a norma del primo comma dell`art.
69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari,
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi
dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all`imposta a norma del primo
comma dell`art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1),
ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi
dei servizi di spedizione siano assoggettati all`imposta a norma del primo comma
dell`art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia
e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei
servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell`art.
69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari
di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli
resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione
o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e
alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all`esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio
di cui all`articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio
degli Stati membri della Comunità economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell`art.
152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all`art. 176 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza
estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali,
nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello
Stato;
10) abrogato (1)
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell`art. 10, effettuate nei confronti
di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative
a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.
2. Le disposizioni dell`ultimo comma dell`art. 7 e quelle del secondo e terzo
comma dell`art. 8 si applicano, con riferimento all`ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli
acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell`esercizio dell`attività
propria dell`impresa (2).
(1)
Numero abrogato dall`articolo 2, comma1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; decorrenza dal 1° gennaio 1997.
(2)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
Sono esenti dall`imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l`assunzione di impegni di natura finanziaria, l`assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti
e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti;
la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta (1)(8);
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in
valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi
di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l`amministrazione dei titoli;
le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia
e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi
dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari
e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su
tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di
denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di
cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative
ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all`esercizio del lotto, delle lotterie nazionali,
dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato
e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato
con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché
quelle relative all`esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
regolamento approvato con decreto del Ministro per l`agricoltura e per le foreste
16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese
le operazioni relative alla raccolta delle giocate. (2)()
7) le operazioni relative all`esercizio delle scommesse in occasione di gare,
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate
al numero precedente, nonché quelle relative all`esercizio del giuoco
nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate
a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno
costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all`articolo 31, primo comma, lettere c), d), ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo
o principale dell`attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati
o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni
di cui ai numeri da l a 7, nonché quelle relative all`oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione
ad operazioni poste in essere dalla Banca d`Italia e dall`Ufficio italiano dei
cambi, ai sensi dell`articolo 4, quinto comma, del presente decreto (2-bis);
10) abrogato
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati
in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che
trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento,
i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , anche in relazione
a ciascuna cessione, per l`applicazione dell`imposta; le operazioni previste
dall`articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni , riferite all`oro da investimento;
le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato
per l`applicazione dell`imposta, analoga opzione può essere esercitata
per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:(9)
a) l`oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell`oro,
ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d`oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo
il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell`80 per cento il valore sul mercato libero
dell`oro in esse contenuto, incluse nell`elenco predisposto dalla Commissione
delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché
le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto
elenco (2-bis);
12) le cessioni di cui al n. 4) dell`art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e alle ONLUS
(3);
13) le cessioni di cui al n. 4) dell`art. 2 a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge
8 dicembre 1970, n. 996 o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati
nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri (4);
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all`uopo equipaggiati,
effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS (5);
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) abrogato
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell`esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell`articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche
e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso
con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura resa
da stabilimenti termali (5);
20) le prestazioni educative dell`infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l`aggiornamento, la riqualificazione
e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all`alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite
da insegnanti a titolo personale (5);
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese
le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative
e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) abrogato
26) abrogato
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) abrogato
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste all`articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale e da ONLUS (6);
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all`articolo 3
della legge 2 agosto 1897, n. 382 (10);
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (7).
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima,
dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione
ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.(10)
(1)
Numero così sostituito dall`articolo 4, comma 1, legge 18 febbraio 1997,
n. 28.
(2)
Numero sostituito dalla Legge 23 dicembre 2000, .n 388.
(2-bis)
Paragrafo così modificato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
(3)
Numero così modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460.
(4)
Numero così sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.l. 29 settembre 1997
n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997 n. 410.
(5)
Numero così modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997,
n.460.
(6)
Numero modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e
successivamente dall`articolo 17, comma 38, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed
infine dall`articolo 4, comma 1, d.lgs. 18 febbraio 1999; decorrenza 9 marzo
1999.
(7)
Numero aggiunto dall`articolo 1, comma 4, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
(8)
Numero modificato dal D.Lgs 18 febbraio 2000, n.47.
(9)
Numero modificato dalla Legge 21 novembre 2000,
n. 342.
(10)
Comma aggiunto dalla Legge 23 dicembre 2000, .n 388.
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all`imposta separatamente
da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
2. La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore
del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite
dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato
a norma dell`art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
1. Il trasporto, la posa in opera, l`imballaggio,
il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni
o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue
spese, non sono soggetti autonomamente all`imposta nei rapporti fra le parti
dell`operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all`imposta, i
corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono
a formarne la base imponibile.
1. La base imponibile delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi è costituita dall`ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all`esecuzione e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni
direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della
pubblica autorità, dall`indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario
al committente, di cui al n. 3) dell`art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita
pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni
di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo
comma dell`articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio
pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell`articolo
2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere
precedenti obbligazioni e per quelle di cui all`articolo 3, terzo comma, primo
periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni
di cui all`articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal
soggetto passivo per la prestazione dei servizi;
d) per le operazioni permutative di cui all`art. 11, dal valore normale dei
beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione,
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall`ufficio
doganale all`atto della temporanea importazione.
3. Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell`articolo
19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione
dell`imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia
stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.
4. abrogato
1. Ai fini della determinazione della base imponibile
i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l`operazione
e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.
2. I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente
sono computati secondo il loro valore normale.
3. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni
di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo
e nel luogo in cui è stata effettuata l`operazione o nel tempo e nel
luogo più prossimi.
4. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile,
ai listini o alle tariffe dell`impresa che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più
vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.
1. Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi
o altre irregolarità nell`adempimento degli obblighi del cessionario
o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la
cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e
per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l`importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente
pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell`imposta sul valore aggiunto.
2. Non si tiene conto, in diminuzione dell`ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell`esecuzione del contratto.
1. L`aliquota dell`imposta è stabilita nella
misura del 20% della base imponibile dell`operazione.
2. L`aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno
per oggetto i beni e i servizi elencati nell`allegata tabella A, salvo il disposto
dell`art. 34, ed è elevata al trentotto per cento per quelle che hanno
per oggetto i beni elencati nell`allegata tabella B.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d`opera, di appalto
e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti
da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l`imposta si applica
con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni
prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
4. abrogato (1)
(1)
Comma abrogato dall`articolo 1, comma 5, d.lgs2 settembre 1997, n. 313; efficacia
dal 1° gennaio 1998.
1. L`imposta è dovuta dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all`erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della
detrazione prevista nell`art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo
secondo.
2. Gli obblighi ed i diritti derivanti dall`applicazione del presente decreto
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti
di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente
nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell`art.
53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti
dall`applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere
comunicata all`altro contraente anteriormente all`effettuazione dell`operazione.
La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai
sensi dell`articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati,
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma
del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7 (1).
3. In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente,
gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti residenti all`estero, nonché gli
obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell`art. 3, rese
da soggetti residenti all`estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere
adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i
servizi nell`esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si
applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell`art. 7, quarto
comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso
articolo.
4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti
residenti all`estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all`articolo 10, numero 11) , nonché per
le cessioni di materiale d`oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza
pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell`imposta è tenuto
il cessionario, se soggetto passivo d`imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d`imposta, con l`osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l`indicazione della norma
di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l`indicazione
dell`aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di
cui agli articoli 23 o 24 entro il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all`articolo
25 (2).
(1)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
(2)
Comma aggiunto dalla legge 17 gennaio 2000, n.
7.
1. Il soggetto che effettua la cessione di beni
o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo
di rivalsa, al cessionario o al committente.
2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l`emissione della
fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell`imposta. Se
la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo
deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell`art.
27.
3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4)
e 5) del secondo comma dell`articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui
al terzo comma, primo periodo, dell`articolo 3.
4. è nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772
del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale stabilito nell`articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è
posposto.
1. Per la determinazione dell`imposta dovuta a
norma del primo comma dell`articolo 17 o dell`eccedenza di cui al secondo comma
dell`articolo 30, è detraibile dall`ammontare dell`imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell`imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo
o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati
o acquistati nell`esercizio dell`impresa, arte o professione. Il diritto alla
detrazione dell`imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel momento in cui l`imposta diviene esigibile e può essere esercitato,
al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo
a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l`imposta relativa all`acquisto o all`importazione
di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all`imposta,
salvo il disposto dell`art. 19- bis2. In nessun caso è detraibile l`imposta
relativa all`acquisto o all`importazione di beni o servizi utilizzati per l`effettuazione
di manifestazioni a premio (2).
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni
ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla
legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate
nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell`imposta;
c) operazioni di cui all`articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f);
d) cessioni di cui all`articolo 10, numero 11) , effettuate da soggetti che
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento (2-bis);
e) operazioni non soggette all`imposta per effetto delle disposizioni di cui
ai commi primo, ottavo e nono dell`articolo 74, concernente disposizioni relative
a particolari settori.(3)(5).
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all`imposta
la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni
e l`ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti
con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano
per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all`esercizio dell`impresa,
arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni
che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo
ad operazioni esenti ai sensi dell`articolo 10, il diritto alla detrazione dell`imposta
spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all`articolo 19-bis. Nel corso dell`anno la detrazione è provvisoriamente
operata con l`applicazione della percentuale di detrazione dell`anno precedente,
salvo conguaglio alla fine dell`anno. I soggetti che iniziano l`attività
operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell`anno.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all`imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari,
di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni
di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in
oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché
per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza
dell`oro, compreso l`oro da investimento (4).
(1)
Articolo così sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 2 settembre
1997, n. 313; efficacia dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma modificato dall`articolo 19, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(2-bis)
Lettera sostituita dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
(3)
Lettera modificata dall`articolo 1, comma 1,d.lgs 23 marzo 1998, n. 56; efficacia
dal 1° gennaio 1998.
(4)
Comma aggiunto dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
(5)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. La percentuale di detrazione di cui all`art.
19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l`ammontare delle
operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell`anno, e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell`anno medesimo. La
percentuale di detrazione è arrotondata all`unità superiore o
inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all`articolo
36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all`articolo 2, terzo comma, lettere
a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all`articolo 10, primo comma,
numero 27- quinquies, e, quando non formano oggetto dell`attività propria
del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma
restando la indetraibilità dell`imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
(1)
Articolo così sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 2 settembre
1997, n. 313; efficacia dal 1° gennaio 1998.
1. In deroga alle disposizioni di cui all`articolo
19:
a) l`imposta relativa all`acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli
di cui alla lettera e) dell`allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata,
e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell`articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione
e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni
formano oggetto dell`attività propria dell`impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell`attività propria
dell`impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l`imposta relativa all`acquisto o alla importazione degli altri beni elencati
nell`allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi
componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo
comma dell`articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione
relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell`attività propria dell`impresa ed è in ogni caso esclusa
per gli esercenti arti e professioni;
c) l`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di ciclomotori, di motocicli
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell`articolo 54, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell`allegata tabella
B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell`attività
propria dell`impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell`articolo 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è
ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di carburanti e lubrificanti
destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto
è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l`imposta relativa
all`acquisto, all`importazione o all`acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili
e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell`attività propria dell`impresa, non
è ammessa in detrazione l`imposta relativa a prestazioni alberghiere,
a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell`impresa o in locali
adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a
prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture
e autoveicoli di cui all`articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non è ammessa in detrazione l`imposta relativa all`acquisto o all`importazione
di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell`attività
propria dell`impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o
interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell`impresa;
g) l`imposta relativa all`acquisto, all`importazione, alle prestazioni di servizi
di cui al terzo comma dell`articolo 16, nonché alle spese di gestione,
di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre
di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all`articolo
21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è
ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione
non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;(3)
h) non è ammessa in detrazione l`imposta relativa alle spese di rappresentanza,
come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per
l`acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;(3)
i) non è ammessa in detrazione l`imposta relativa all`acquisto di fabbricati,
o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa
alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell`attività
esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette
porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività
che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell`articolo 10 che
comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell`articolo
19, comma 5, e dell`articolo 19-bis (2).
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 3, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997, n. 313;
efficacia dal 1° gennaio 1998.
(2)
Lettera così modificata dall`articolo 3, comma 1, d.lgs 19 novembre 1998,
n. 442; decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(3)
Comma modificato dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in seguito sostituito
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. La detrazione dell`imposta relativa ai beni
non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni
che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.
Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione
dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita
in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell`anno della loro entrata
in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento
a tanti quinti dell`imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del
quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione
dell`imposta sugli acquisti o nell`attività comportano la detrazione
dell`imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è
eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora
utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi
quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell`imposta relativa all`acquisto di beni ammortizzabili,
nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento
o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell`articolo 19,
comma 5, è altresì soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro
anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione
della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l`imposta annuale in ragione di un quinto della differenza
tra l`ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale
di detrazione dell`anno di competenza. Se l`anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata
in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l`imposta relativa
al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest`ultimo anno
anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può
essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è
superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso
criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione
annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di
costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è
superiore al 25 per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica,
la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti
al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale
di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta,
ma l`ammontare dell`imposta detraibile non può eccedere quello dell`imposta
relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione,
di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi
a singoli rami dell`impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società
incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti
sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini
delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono
intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all`articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati
o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il
periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello
di acquisto o di ultimazione. Per l`imposta assolta sull`acquisto di aree fabbricabili
l`obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L`imputazione dell`imposta relativa ai fabbricati
ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano
compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti
dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino
la proporzionalità fra l`onere complessivo dell`imposta relativa ai costi
di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati
o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non
danno diritto alla detrazione dell`imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nella dichiarazione relativa all`anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 3, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997, n. 313;
efficacia dal 1° gennaio 1998.
1. Per gli enti indicati nel quarto comma dell`art.
4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le
limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l`imposta relativa
agli acquisti e alle importazioni fatti nell`esercizio di attività commerciali
o agricole.
2. La detrazione spetta a condizione che l`attività commerciale o agricola
sia gestita con contabilità separata da quella relativa all`attività
principale e conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1). L`imposta
relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell`esercizio dell`attività
commerciale o agricola e dell`attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile all`esercizio dell`attività commerciale
o agricola.
3. La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione
all`attività principale, della contabilità obbligatoria a norma
di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti
irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province,
comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca la contabilità
separata di cui al comma precedente è realizzata nell`ambito e con l`osservanza
delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria
a norma di legge o di statuto (2).
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici
di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all`Automobile
club d`Italia e agli automobile clubs.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
efficacia dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 1, d.l. 29 settembre 1997 n. 328,
convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410; efficacia dal 30 novembre 1997.
1. Per volume d`affari del contribuente si intende
l`ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento
a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni
di cui all`art. 26. Non concorrono a formare il volume d`affari le cessioni
di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell`art. 2425, n. 3), del
codice civile, nonché i passaggi di cui all`ultimo comma dell`articolo
36 del presente decreto.
2. L`ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione,
ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni
degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati
a norma dell`art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel
quarto comma dell`art. 27.
1. Per ciascuna operazione imponibile deve essere
emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La
fattura si ha per emessa all`atto della sua consegna o spedizione all`altra
parte.
2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere
le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti
fra cui è effettuata l`operazione, nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente all`emittente, numero di
partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere
indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome;
2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell`operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
di cui all`art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell`imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni
inferiori.
3. Se l`operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni
o servizi soggetti all`imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di
cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l`aliquota
applicabile.
4. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua
la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell`operazione determinata
a norma dell`art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito
all`altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti
da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti
tra i quali è effettuata l`operazione ed avente le caratteristiche determinate
con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione
e deve contenere anche l`indicazione della data e del numero dei documenti stessi
(1). In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni
effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto
disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione
del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente (2). Con lo stesso
decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti.
5. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell`art. 17 la fattura deve essere emessa,
in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all`imposta
a norma dell`art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito
o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma
del secondo comma dell`art. 7, nonché per le operazioni non imponibili
di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di
cui all`art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
in luogo dell`indicazione dell`ammontare dell`imposta, deve recare l`annotazione
che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l`indicazione
della relativa norma (3).
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura
i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura
superiore a quella reale, l`imposta è dovuta per l`intero ammontare indicato
o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 3, comma 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328,
convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(2)
Periodo modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998, n. 56; efficacia
dal 1° gennaio 1998.
1. L`emissione della fattura non è obbligatoria,
se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell`operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati
in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi
di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli
al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell`esercizio di imprese in locali aperti
al pubblico, in forma ambulante o nell`abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie
o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8),
9), 16) e 22) dell`art. 10 (1).
2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile,
con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che
prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e
importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l`osservanza dell`obbligo
di fatturazione e degli adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell`attività
propria dell`impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita
l`emissione della fattura sono obbligati a richiederla.
(1)
Comma così modificato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
1. Il contribuente deve annotare entro quindici
giorni le fatture emesse, nell`ordine della loro numerazione e con riferimento
alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto
comma, seconda parte, dell`art. 21, devono essere registrate entro il termine
di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni (1).
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l`ammontare imponibile dell`operazione o delle operazioni
e l`ammontare dell`imposta, distinti secondo l`aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell`art. 17, del cedente
o del prestatore.
3. Se l`altro contraente non è un`impresa, società o ente devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome
e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell`art. 21 devono essere indicati, in luogo dell`ammontare
dell`imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
4. abrogato
5. Nell`ipotesi di cui al quinto comma dell`articolo 6 le fatture emesse devono
essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato
e numerato ai sensi dell`articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.
(1)
Comma così modificato dall`articolo 3, comma 1, d.l. 29 settembre 1997,
n. 338, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti
di cui all`art. 22, in luogo di quanto stabilito nell`articolo precedente, possono
annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun
giorno, l`ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e
delle relative imposte, distinto secondo l`aliquota applicabile, nonché
l`ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all`art. 21, sesto comma, e, distintamente, all`art. 38-quater e quello delle
operazioni esenti ivi indicate. L`annotazione deve essere eseguita, con riferimento
al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo
successivo.
2. Nella determinazione dell`ammontare giornaliero dei corrispettivi devono
essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione
di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle
indicate nel terzo comma dell`articolo 17, includendo nel corrispettivo anche
l`imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente
la vendita di beni soggetti ad aliquote d`imposta diverse, il Ministro delle
finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza
distinzione per aliquote e che la ripartizione dell`ammontare dei corrispettivi
ai fini dell`applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli
acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in
luogo diverso da quello in cui svolgono l`attività di vendita devono
eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati,
anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno
dei luoghi in cui svolgono l`attività di vendita. Le relative modalità
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
1. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo
le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell`esercizio dell`impresa, arte o professione, comprese quelle emesse
a norma del terzo comma dell`art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente
alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (1).
2. Abrogato (2)
3. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il
numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se
non si tratta di imprese, società o enti, nonché l`ammontare imponibile
e l`ammontare dell`imposta distinti secondo l`aliquota.
4. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell`art. 21 devono essere indicati, in luogo dell`ammontare dell`imposta,
il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
5. Abrogato (2)
6. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative
e prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie
di viaggi, quale ne sia l`importo.
Comma inserito dall`articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 2 settembre 1997
n. 313 con effetto dal 1° gennaio 1998, e quindi modificato, con la medesima
decorrenza, dall`articolo 1, comma 1, lettera d) del Dlgs 23 marzo 1998 n. 56.
Per il termine della detrazione vedere l`articolo 19, comma 1.
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 4, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 successivamente
modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56; efficacia
dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma abrogato dall`articolo 6, comma 9, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 95.
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte
che successivamente all`emissione della fattura o alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24 l`ammontare imponibile di un`operazione o quello della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica
di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un`operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,
o se ne riduce l`ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive
rimaste infruttuose o in conseguenza dell`applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di
portare in detrazione ai sensi dell`art. 19 l`imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell`art. 25 (1). Il cessionario o committente, che abbia
già registrato l`operazione ai sensi di quest`ultimo articolo, deve in
tal caso registrare la variazione a norma dell`art. 23 o dell`art. 24, salvo
il suo diritto alla restituzione dell`importo pagato al cedente o prestatore
a titolo di rivalsa.
3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il
decorso di un anno dalla effettuazione dell`operazione imponibile qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra
le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso
di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all`applicazione
del settimo comma dell`art. 21.
4. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui
agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell`imposta
in aumento nel registro di cui all`art. 23 e delle variazioni dell`imposta in
diminuzione nel registro di cui all`art. 25. Con le stesse modalità devono
essere corretti, nel registro di cui all`art. 24, gli errori materiali inerenti
alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma
di legge.
5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione
di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del
servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni
in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul
registro di cui all`articolo 25.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito
in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente dall`articolo 13bid, comma
1, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140.
1. [Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente
deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all`articolo 23 o del
registro di cui all`articolo 24, la differenza tra l`ammontare complessivo dell`imposta
divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell`imposta per la quale il
diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell`articolo
19] Abrogato (1).
2. [Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l`importo
della differenza a norma dell`art. 38, annotando sul registro gli estremi della
relativa attestazione. Qualora l`importo non superi il limite di lire cinquantamila
il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo] Abrogato (1).
3. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo
importo è computato in detrazione nel mese successivo.
4. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all`articolo
22 l`importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo
a norma del terzo, è determinato sulla base dell`ammontare complessivo
dell`imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate
per il mese precedente ai sensi dell`articolo 24, diminuiti di una percentuale
pari al 3,85 per cento per quelle soggette all`aliquota del quattro per cento,
all`8,25 per cento per quelle soggette all`aliquota del nove per cento, al 9,10
per cento per quelle soggette all`aliquota del dieci per cento, all`11,50 per
cento per quelle soggette all`aliquota del tredici per cento, al 13,80 per cento
per quelle soggette all`aliquota del sedici per cento, al 15,95 per cento per
quelle soggette all`aliquota del diciannove per cento, al 16,65 per cento per
quelle soggette all`aliquota del venti per cento. In tutti i casi di importi
comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere
ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate,
dividendo tali importi per 104 quando l`imposta è del quattro per cento,
per 109 quando l`imposta è del nove per cento, per 110 quando l`imposta
è del dieci per cento, per 113 quando l`imposta è del tredici
per cento, per 116 quando l`imposta è del sedici per cento, per 119 quando
l`imposta è del diciannove per cento, per 120 quando l`imposta è
del venti per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il
prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima (2).
5. abrogato (3)
(1)
Comma abrogato dall`articolo 2, comma 1, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100; decorrenza
6 maggio 1998.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 1, comma 4, d.l. 29 settembre 1997,
n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(3)
Comma abrogato dall`articolo 4, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 9, comma 9, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 322; decorrenza
dal 22 settembre 1998.
Abrogato
1. (Abrogato) La differenza tra l`ammontare
dell`imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l`ammontare delle somme
già versate mensilmente ai sensi dell`art. 27 deve essere versata in
unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto
per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per
cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (1)
(3).
2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l`ammontare detraibile di cui
al n. 3) dell`articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell`imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l`importo
dell`eccedenza in detrazione nell`anno successivo annotandolo nel registro indicato
nell`articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi
successivi e comunque in caso di cessazione di attività.
3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell`eccedenza
detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all`atto della presentazione
della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l`effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell`imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine
anche le operazioni effettuate a norma dell`articolo 17, quinto comma (2);
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e
9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell`ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate;
c) limitatamente all`imposta relativa all`acquisto o all`importazione di beni
ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all`imposta per effetto
dell`articolo 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell`articolo
17.
4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma
può chiedere il rimborso dell`eccedenza detraibile, risultante dalla
dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano
eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per
un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito
allegato, che, in relazione all`attività esercitata, hanno determinato
il verificarsi dell`eccedenza di cui si richiede il rimborso.
6. Agli effetti della norma di cui all`articolo 73, ultimo comma, le disposizioni
del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili
per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.
(1)
Comma sostituito dall`articolo 11, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successivamente
modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs. 24 marzo 1999, n. 81.
(2)
Comma così modificato dalla legge 17 gennaio
2000, n. 7.
(3)
Comma abrogato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
abrogato
1. I contribuenti che, nell`anno solare precedente,
hanno realizzato un volume d`affari non superiore a
lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere
gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli
21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la
disposizione dell`ultimo periodo del comma 1 dell`articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Nei confronti dei contribuenti
che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività e
non provvedono alla distinta
annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite
di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all`articolo
21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce
fattura agli effetti dell`articolo 21 e deve essere consegnata o spedita
all`altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare
le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della
disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
(1)
Articolo sostituito dal D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
1. I contribuenti che nell`anno solare precedente
hanno realizzato un volume d`affari non superiore a trecentosessanta milioni
di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto
altre attività, possono optare, dandone comunicazione all`ufficio competente
nella dichiarazione relativa all`anno precedente, ovvero nella dichiarazione
di inizio attività:
a) per l`annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti
entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri
solari; qualora l`imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento
dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo
(1);
b) per il versamento dell`imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero
entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura
dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data (2).
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione
dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di
lire relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l`opzione di cui al comma 1, le somme da versare
devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell`1,50 per cento, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L`opzione ha
effetto a partire dall`anno in cui è esercitata e fino a quando non sia
revocata. La revoca deve essere comunicata all`ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall`anno in corso.
(1)
Lettera modificata dall`articolo 1, comma 5, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100.
(2)
Lettera così modificata dall`articolo 11, comma 1, d.lgs 9 luglio 1997
n. 241, e successivamente dall`articolo 2, comma 2, del Dlgs 23 marzo 1998,
n. 56; efficacia dal 1° gennaio 1998.
(3)
Articolo abrogato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n.
542.
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte dell`allegata tabella A effettuate dai produttori
agricoli, la detrazione prevista nell`art. 19 è forfettizzata in misura
pari all`importo risultante dall`applicazione, all`ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi
di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
per le politiche agricole. L`imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l`applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali
di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti
di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell`art. 2135 del
codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci,
di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi
e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l`organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute
ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti
dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione
o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione
o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti
in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti
si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci,
associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero
entro trenta giorni dall`inizio dell`attività, presentano ai predetti
soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti
per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione
forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate,
determinata in misura corrispondente al rapporto tra l`importo dei conferimenti
eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del
regime speciale di cui al presente articolo e l`ammontare complessivo di tutti
i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell`imposta
assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti
che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni
di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione
è operata sull`imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente
al rapporto tra l`importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono
usufruire del medesimo regime speciale e l`ammontare complessivo di tutti i
conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento
da parte del conferente, nel corso dell`anno, del limite previsto nel comma
3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l`applicazione del
regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti che nell`anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari
superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati
nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta (2).
5. Se il contribuente, nell`ambito della stessa impresa, ha effettuato anche
operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di
dichiarazione annuale. Dall`imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi
esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano
oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell`anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento
dell`imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione
annuale, fermo restando l`obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali a norma dell`art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell`esercizio dell`impresa, debbono emettere fattura,
con le modalità e nei termini di cui all`art. 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali
di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente
a norma dell`art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività
esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con
meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati
dalle rispettive regioni come previsto dall`art. 16 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato
a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell`anno solare precedente
hanno realizzato un volume d`affari superiore a cinque ovvero a quindici ma
non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni
di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche
e dai relativi versamenti dell`imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione,
di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi
dell`art. 39, di versamento annuale dell`imposta con le modalità semplificate
da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi
dell`art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei
precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione
a partire dall`anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i
limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di
lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni
di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle
disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione
per iscritto all`Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione.(3)
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli
altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita,
anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all`atto
del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L`obbligo
di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per
conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato
un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel
presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti
ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli
esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite
e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) (4).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi
indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- quater e 72, nonché
le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso
di un importo calcolato mediante l`applicazione delle percentuali di compensazione
che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio
dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all`articolo 36, le attività
svolte nell`ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti
assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente
considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di
cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per l`applicazione dell`imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all`ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all`anno
precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione
della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L`opzione
ha effetto dal primo gennaio dell`anno in corso fino a quando non è revocata
e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante
fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall`articolo 19-bis2 e,
comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di attuazione del presente articolo.
(1)
Articolo così sostituito dall`articolo 5, comma 1, d.lgs 2 settembre
1997, n. 313; efficacia dal 1° gennaio 1998.
(2)
Comma così modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998,
n. 56; efficacia dal 1° gennaio 1998.
(3)
Comma modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(4)
Comma modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. I soggetti che intraprendono l`esercizio di
un`impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad
uno degli uffici locali dell`Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale
dell`imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è
redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con
provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate. L`ufficio attribuisce
al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche
nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell`attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page
dell`eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita,
il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l`eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione,
ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per
almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all`estero, anche l`ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l`oggetto dell`attività e il luogo o i luoghi in cui viene
esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali,
negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati
i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto
e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l`indirizzo
del sito web ed i dati identificativi dell`internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l`Agenzia
delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione
dell`attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate. Se la
variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso
di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali
che comportano l`estinzione del soggetto d`imposta, la dichiarazione è
presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell`attività il termine per la presentazione
della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle
operazioni relative alla liquidazione dell`azienda, per le quali rimangono ferme
le disposizioni relative al versamento dell`imposta, alla fatturazione, registrazione,
liquidazione e dichiarazione. Nell`ultima dichiarazione annuale deve tenersi
conto anche dell`imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell`articolo 2, da determinare
computando anche le operazioni indicate nell`ultimo comma dell`articolo 6, per
le quali non si è ancora verificata l`esigibilità dell`imposta.
5. I soggetti che intraprendono l`esercizio di un`impresa, arte o professione,
se ritengono di realizzare un volume d`affari che comporti l`applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l`osservanza di adempimenti
o di criteri speciali di determinazione dell`imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo
e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d`affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica
secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime
possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio
postale mediante raccomandata, con l`obbligo di garantire l`identità
del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal
caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L`ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della
partita IVA o dell`avvenuta variazione o cessazione dell`attività e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente
debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all`iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia
al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell`articolo 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni
di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all`ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all`Agenzia
delle entrate e rilascia apposita certificazione dell`avvenuta operazione. Nel
caso di inizio dell`attività l`ufficio del registro delle imprese comunica
al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall`Agenzia
delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate può essere
stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione
e cessazione attività sono presentate esclusivamente all`ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate
in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui
all`articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono
trasmesse all`Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione
si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da
parte dell`Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
è data dalla comunicazione dell`Agenzia delle entrate attestante l`avvenuto
ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all`articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l`impegno alla
trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall`Agenzia
delle entrate attestante l`avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio
attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano
ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all`articolo 1, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell`articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni
previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione
telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle
entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
(1)
Articolo sostituito dal D.P.R. 05 ottobre 2001, n. 404.
1. Gli obblighi derivanti, a norma del presente
decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere
adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non
oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei
mesi da tale data (1).
2. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell`azienda, dagli eredi dell`imprenditore.
(1)
Comma così sostituito dall`articolo 11, comma 1, d.lgs 9 luglio 1997,
n. 241; decorrenza 1° gennaio 1999.
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più
attività l`imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte
le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto
stabilito nei successivi commi.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l`imposta
si applica separatamente per l`esercizio di imprese e per l`esercizio di arti
o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo
volume d`affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività
nell`ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno
facoltà di optare per l`applicazione separata dell`imposta relativamente
ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all`ufficio
nella dichiarazione relativa all`anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell`attività. In tal caso la detrazione di cui all`art. 19 spetta a
condizione che l`attività sia gestita con contabilità separata
ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell`ultimo comma, per l`imposta
relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L`opzione ha
effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio.
Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è
ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all`art.
19-bis. La revoca deve essere comunicata all`ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall`anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati
o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione
della percentuale di detrazione a norma dell`articolo 19, comma 5, e dell`articolo
19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento
a ciascuno di tali settori di attività (1).
4. L`imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni
e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività
di commercio al minuto di cui al terzo comma dell`art. 24, comprese le attività
ad esse accessorie e quelle non rientranti nell`attività propria dell`impresa,
nonché per le attività di cui all`art. 34, fermo restando il disposto
dei commi secondo e terzo (ora quinto e sesto comma) dello stesso articolo e
per quelle di cui all`articolo 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista
dall`art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell`articolo
74- quater (2).
5. In tutti i casi nei quali l`imposta è applicata separatamente per
una determinata attività la detrazione di cui all`art. 19, se ridotta
ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente,
è ammessa per l`imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente,
nei limiti della parte imputabile all`esercizio dell`attività stessa;
i passaggi di servizi all`attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria
costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell`art. 3 e si considerano
effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per
i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni
degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni
di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi
dei beni all`attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell`art.
24 e per quelli da questa ad altra attività, l`imposta non è dovuta,
ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto
dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le
annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all`aliquota applicabile
per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero
in apposito registro tenuto a norma dell`art. 39. La dichiarazione annuale deve
essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le
modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell`art. 28 e i
versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l`ammontare
complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.
(1)
Comma modificato dall`articolo 3, comma 1, d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
(2)
Comma modificato dall`articolo 19, comma 4, d.lgs 26 febbraio 1999, n. 60.
1. Il contribuente che ne abbia data preventiva
comunicazione all`ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione
e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi
dell`art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo,
fermi restando l`obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni
eventualmente effettuate, l`obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri
obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l`obbligo di rilasciare
la fattura quando sia richiesta dal cliente.
2. Nell`ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso
a detrarre dall`imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e
alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l`elenco
dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.
3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle
operazioni esenti dev`essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all`anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell`attività ed ha effetto
fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca
deve essere comunicata all`ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall`anno in corso.
[1. Le dichiarazioni previste dal presente decreto
devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal contribuente o da
chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata
se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell`invito da parte dell`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto territorialmente
competente.
2. Le dichiarazioni sono presentate all`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto,
il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. La dichiarazione
annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l`anno solare agli effetti
della imposizione sui redditi deve essere presentata a norma dell`articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Le dichiarazioni possono anche essere spedite all`ufficio a mezzo di lettera
raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all`ufficio
postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.
4. La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri
ed atti dell`ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante
la ricevuta dell`ufficio o la ricevuta della raccomandata.
5. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell`art. 43 e nel primo
comma dell`art. 48.
6. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano
omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell`imposta
che ne risulta dovuta.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 9, comma 9, d.lgs. 22 luglio 1998, n. 322; decorrenza
22 settembre 1998.
Articolo 1, commi 3 e 4
1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33
devono essere eseguiti al competente ufficio dell`imposta sul valore aggiunto
mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all`art.
54 del regolamento per l`amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero
ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937,
n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso
una qualsiasi dipendenza dell`azienda delegata sita nel territorio dello Stato.
2. L`azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante
l`indicazione dell`importo dell`ordine di versamento e della data in cui lo
ha ricevuto e l`impegno di effettuare il versamento all`ufficio per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile
ed ha effetto liberatorio per il delegante.
3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell`attestazione, nonché
le modalità per l`esecuzione dei versamenti agli uffici dell`imposta
sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all`amministrazione
e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti
direttamente all`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante
assegni circolari non trasferibili intestati all`ufficio stesso o mediante altri
titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante
assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche
a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata
la causale del versamento. L`ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga
alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l`amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
1. I rimborsi previsti nell`articolo 30 sono eseguiti,
su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente
all`esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine
di decadenza dell`accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un`azienda o istituto
di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell`articolo
38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell`Amministrazione finanziaria
offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie
imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell`industria,
del commercio e dell`artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997,
di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere
anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all`articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell`apposita sezione
dell`elenco previsto dall`articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con
patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire,
la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte
della società capogruppo o controllante di cui all`articolo 2359 del
codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all`Amministrazione finanziaria, anche per
il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o
collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare
in anticipo all`Amministrazione finanziaria l`intendimento di cedere la partecipazione
nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti
relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità
della garanzia stessa. Dall`obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi
i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire
10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del
5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell`articolo
30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello
approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l`eccedenza
di credito, a decorrere dal primo febbraio dell`anno successivo a quello di
riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati
in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e,
agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere
richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione
secondo le modalità stabilite dall`articolo 78, commi 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione
(1).
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori
all`anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi
di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell`articolo 30 nonché nelle
ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti
ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell`ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi
imponibili ai fini dell`imposta sul valore aggiunto.(3)
3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati
di cui all`articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto- legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l`esecuzione
dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza
dell`ammontare dell`imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in
altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del
relativo procedimento penale.
4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi
provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell`imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l`effettuazione dei rimborsi
è autorizzata dilazione per il versamento all`erario dell`imposta riscossa.
Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di
bilancio.
5. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro
sono stabilite le modalità relative all`esecuzione dei rimborsi e le
modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi
inferiori all`anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le
modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all`erario
dell`imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione
della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
6. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento
il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all`ufficio le somme che
in base all`avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli
interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti
la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l`accertamento sia divenuto
definitivo.
7. I rimborsi di cui all`articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono
eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando
concorrono le seguenti condizioni:
a) l`attività è esercitata dall`impresa da almeno cinque anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti
l`imposta dovuta o l`eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno,
una differenza tra gli importi accertati e quelli dell`imposta dovuta o dell`eccedenza
di credito dichiarate superiori:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni
di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni
di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all`1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire,
se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;
c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
a norma dell`articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell`ultimo
bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili
iscritti nell`attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze
dell`ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate
nella normale gestione dell`attività esercitata; l`attività stessa
non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da
società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell`anno
precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
8. L`ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere
il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso
del biennio precedente (2).
(1)
Comma così modificato dall`articolo 31, comma 1, d.lgs 9 luglio 1997,
n. 241, successivamente dall`articolo 24, comma 22, d.lgs 27 dicembre 1997,
n. 449 ed infine dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998, n. 56.
(2)
Comma aggiunto dall`articolo 3, comma 1, d.lgs 19 novembre 1998, n. 422;
decorrenza dal 24 dicembre 1998.
(3)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. I soggetti domiciliati e residenti negli Stati
membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione
in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell`art.
17, assoggettati all`imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza,
che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni
di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell`art.
9, nonché delle prestazioni indicate all`art. 7, quarto comma, lettera
d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all`anno, il rimborso
dell`imposta, se detraibile a norma dell`art. 19, relativa ai beni mobili e
ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non
inferiore a lire 398.000 (1). Se l`importo complessivo relativo ai periodi infrannuali
risulta inferiore a lire 398.000 il rimborso spetta annualmente, sempreché
di importo non inferiore a lire 50.000.
2. La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità,
anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti
alla Comunità economica europea, ma limitatamente all`imposta relativa
agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.
3. Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l`ufficio provinciale
dell`imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell`art.
38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di rifiuto, l`ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica
di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al
primo comma dell`articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno
successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso,
non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale
richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici
giorni.
5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all`ufficio,
entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro
volte la somma rimborsata. L`ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende
ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato ino a quando non sia restituita
la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
6. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all`esecuzione
dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi,
nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA
ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità
ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all`erario dell`imposta
riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della
contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono
essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
7. L`adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è
disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
del tasso di conversione dell`unità di conto europea sia variata, alla
data del 31 dicembre dell`anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto
a quello di cui si è tenuto conto nell`ultima determinazione degli ammontari
di riferimento.
(1)
Periodo così modificato dall`articolo 2, comma 1, legge 18 febbraio 1997,n.
28
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti
fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo
dell`imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all`uso
personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento
dell`imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura
a norma dell`articolo 21, recante anche l`indicazione degli estremi del passaporto
o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della
Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell`operazione.
L`esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al
cedente, vistato dall`ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro
il quarto mese successivo all`effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione
a norma dell`articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso
della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell`imposta
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità
entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al
cedente l`esemplare della fattura vistato dall`ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell`operazione. Il rimborso è
effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l`imposta mediante
annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all`articolo
25.
(1)
Articolo sostituito dall`articolo 1, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
1. I registri previsti dal presente decreto, compresi
i bollettari di cui all`articolo 32, devono essere tenuti a norma dell`articolo
2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall`imposta di bollo. È ammesso l`impiego di schedari a fogli mobili
o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente
approvate dall`Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.(1)
2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli
articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della
riga della corrispondente annotazione nell`unico registro numerato e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture,
le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono
essere conservati a norma dell`art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
(1)
Comma sostituito dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti
di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto,
è l`ufficio provinciale dell`imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione
si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e
59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per
i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione
né un rappresentante nominato ai sensi dell`art. 17, è competente
l`ufficio provinciale di Roma.
2. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello
indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui
siano pervenuti all`ufficio competente.
[1. Chi effettua operazioni imponibili senza emettere
la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria
da due a quattro volte l`imposta relativa all`operazione, calcolata secondo
le disposizioni del Titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi
emette la fattura senza l`indicazione dell`imposta o indicando un`imposta inferiore,
nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all`imposta indicata
in meno.
2. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori
a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da lire trecentomila
a lire un milione e duecentomila.
3. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall`art. 21,
n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila
a lire tre milioni, salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente
al cessionario del bene o al committente del servizio.
4. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17,
terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
precedenti, fermo rimanendo l`obbligo del pagamento dell`imposta.
5. Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non
comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede
di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all`articolo
47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d`imposta.
6. Il cessionario o committente che nell`esercizio di imprese, arti o professioni
abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione
di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è
tenuto a regolarizzare l`operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell`operazione deve presentare all`ufficio competente nei suoi confronti, entro
il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente
le indicazioni prescritte dall`art. 21 e deve contemporaneamente versare la
relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all`ufficio competente
nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui
ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare,
contenente tutte le indicazioni prescritte dall`art. 21 e deve contemporaneamente
versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento,
con l`attestazione dell`avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione,
è restituito dall`ufficio all`interessato che deve annotarlo a norma
dell`art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario
o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento
della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.
7. Le presunzioni di cui all`art. 53 valgono anche agli effetti del presente
articolo.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Chi omette le annotazioni prescritte negli
articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è
punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l`imposta relativa
alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo.
Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare
un`imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
2. Chi esegue le annotazioni prescritte dall`art. 25 con indicazioni incomplete
o inesatte, tali da non consentire l`identificazione dei cedenti dei beni o
prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da lire seicentomila
a lire tre milioni.
3. Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l`omissione
o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri
a norma dell`art. 26.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Chi non presenta la dichiarazione annuale,
è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l`imposta dovuta
per l`anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
2. Se dalla dichiarazione presentata risulta un`imposta inferiore di oltre un
decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore
di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una
a due volte la differenza.
3. L`omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi,
con la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire tre milioni.
4. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma
dell`art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l`identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria
da lire un milione e duecentomila a lire sei milioni. La stessa pena si applica
a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso
articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l`individuazione
del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l`attività o in cui
sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.
5. Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione
di cui agli articoli 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
6. Per l`omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni
e negli altri documenti di cui all`art. 35 si applica la pena pecuniaria da
lire duecentomila a lire quattro milioni.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Chi non versa in tutto o in parte l`imposta
risultante dalla dichiarazione annuale presentata nonché dalle liquidazioni
periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma è soggetto
ad una soprattassa pari alla somma non versata o versata in meno.
2. Abrogato.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere
i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle
ispezioni e verifiche previste nell`art. 52, o comunque li sottrae all`ispezione
o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione e
duecentomila a lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti
e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge
o di cui risulta la esistenza.
2. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è
punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all`accertamento, con la pena
pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni; la pena
non può essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al
quarto comma dell`art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non
tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo
comma dell`art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture
emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere
ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri
o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
3. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell`art. 29, si applica
la pena pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione
si applica per l`omessa allegazione degli elenchi o per l`omessa produzione
dei supporti, di cui all`ultimo comma dell`art. 29. Le sanzioni possono essere
ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa
rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il
contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo
a quello di compilazione.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione
dell`imposta, di cui alla lettera b), dell`art. 8, il cedente è punito
con la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l`imposta relativa alla cessione qualora
l`esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito. La stessa pena pecuniaria
si applica nel caso di cessione senza pagamento dell`imposta ai sensi dell`art.
38 quater qualora non si proceda alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.
2. La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro
dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della
fattura, venga eseguito il versamento dell`imposta con la maggiorazione del
10 per cento a titolo di soprattassa.
3. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento
dell`imposta, di cui alla lettera c), dell`art. 8, il cessionario o committente
che attesti falsamente all`altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste
per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti
è punito con la pena pecuniaria da due a sei volte l`imposta relativa
alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla
mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo
comma dell`art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario
nel termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell`imposta
e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 per cento
a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei
mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura.
4. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative
a cessioni all`esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi
diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l`eventuale eccedenza dell`imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni
del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello
Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all`art. 14 rispetto a quella
che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio
dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze
quantitative non superiori al 5 per cento.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Sono punite con la pena pecuniaria da lire
trecentomila a lire un milione e duecentomila:
1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n.3) dell`art. 51 e la
restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
2) la inottemperanza all`invito di comparizione di cui al n.2) dell`art. 51
ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell`esercizio dei poteri
indicati nello art. 51;
3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata
espressamente.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Il contribuente può sanare, senza applicazione
delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni
e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle
di cui all`articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento,
provvedendo ad effettuare l`adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente
a versare una soprattassa, proporzionale all`imposta relativa all`operazione
omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione
avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione
di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l`operazione doveva essere computata;
nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il
termine di presentazione della dichiarazione per l`anno successivo; e nella
misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine
di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L`ammontare
dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui
all`articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all`articolo
23 o all`articolo 24 ovvero in quello di cui all`articolo 39, secondo comma.
Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta
le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente
eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di
scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il
termine di presentazione della dichiarazione per l`anno successivo; ai tre quarti,
se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati
entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione
annuale non si fa luogo all`applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie
dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione,
nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta
fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata
versata all`ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni
e verifiche di cui all`articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni
effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità
per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni
punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.
3. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume
d`affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti,
a meno che il volume d`affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per
cento al limite stabilito per l`applicazione delle disposizioni stesse.
4. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro
i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o
il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
primo comma dell`art. 40.
5. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell`art. 46 non
si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
nel secondo comma dell`art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
per cento.
6. Nei casi in cui l`imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
7. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
pecuniarie quando la violazione è giustificata da obbiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull`ambito di applicazione delle disposizioni
alle quali si riferisce.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
[1. Nella determinazione della misura della pena
pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo
per l`erario e della personalità dell`autore della violazione, desunta
dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e
sociale.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di
chi nei tre anni precedenti sia incorso in un`altra violazione della stessa
indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate
violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più
disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono
o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune.]
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
efficacia dal 1° aprile 1998.
Abrogato
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 13, comma 1, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516.
1. Gli uffici dell`imposta sul valore aggiunto
controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti,
ne rilevano l`eventuale omissione e provvedono all`accertamento e alla riscossione
delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull`osservanza degli obblighi
relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della
contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione
del rapporto all`autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
Il controllo delle dichiarazioni presentate e l`individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi
fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della
capacità operativa degli uffici stessi.
2. Per l`adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all`esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell`art.
52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti
e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione,
o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti
nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la
cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevate a norma dell`articolo 52, ultimo comma, o dell`articolo 63, primo comma.
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche
e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non
dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano
effettuati all`aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere
verbalizzate a norma del sesto comma dell`art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito
a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell`accertamento, anche nei confronti
di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica,
documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di
servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società
ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di
terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche
in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione,
per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto
di assicurazione, all`ammontare del premio e alla individuazione del soggetto
tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite,
a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto
che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all`Istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all`Amministrazione
postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti
con i clienti inerenti o connessi all`attività di raccolta del risparmio
e all`esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n.
141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso
i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari
e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate
ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente
l`indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l`amministrazione postale,
con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale
o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla
data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati
raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza
dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell`ispettore compartimentale delle tasse
ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante
di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con
i clienti e all`Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi
ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali
fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione
di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate
da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi
conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità
- con l`invio alle aziende e istituti di credito e all`Amministrazione postale
di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta
deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell`ufficio destinatario
che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta
deve essere inviata al titolare dell`ufficio procedente.
3. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l`adempimento
un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n.
7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato
per un periodo di trenta giorni su istanza dell`azienda o istituto di credito,
per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano
le disposizioni dell`articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Per l`inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4),
si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell`articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni (1).
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 25, comma 4, legge 18 febbraio 1999, n. 28; decorrenza
dal 9 marzo 1999.
Abrogato (1)
(1)
Abrogato dall`articolo 18, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413.
1. Gli uffici dell`imposta sul valore aggiunto
possono disporre l`accesso di impiegati dell`Amministrazione finanziaria nei
locali destinati all`esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche
o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche
e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l`accertamento dell`imposta e
per la repressione dell`evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l`accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica
lo scopo, rilasciata dal capo dell`ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere
in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l`autorizzazione
del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l`accesso nei locali destinati
all`esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza
del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L`accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può
essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo
scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle
violazioni.
3. è in ogni caso necessaria l`autorizzazione del procuratore della Repubblica
o dell`autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l`accesso
a perquisizioni personali e all`apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l`esame di documenti e la richiesta
di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all`articolo 103 del codice di procedura penale.
4. L`ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e
scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione
non sono obbligatorie.
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l`esibizione
non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell`accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione
si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti
e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a
chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto
dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è
possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché
in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale.
I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono
eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che
interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d`ufficio
e possono adottare le cautele atte ad impedire l`alterazione o la sottrazione
dei libri e dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l`esecuzione
di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli
e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all`accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici,
elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all`elaborazione
dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l`utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse
si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti
stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l`attestazione
non è esibita e se il soggetto che l`ha rilasciata si oppone all`accesso
o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni
del quinto comma.
11. Gli uffici dell`imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre
l`accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell`art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti
di credito e l`Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i
dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell`ultimo
comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza
o la esattezza dei dati e notizie, allorché l`ufficio abbia fondati sospetti
che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto
a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di
credito e l`Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell`ultimo
comma dell`art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
Presunzioni di cessione e di acquisto (1)
Articolo 1 (Presunzione di cessione)
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano
nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in
quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di
trasporto nella disponibilità dell`impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni
stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza
di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.
3. La disponibilità delle sedi secondarie, filiali o succursali, nonché
delle dipendenze, degli stabilimenti, dei negozi, dei depositi, degli altri
locali e dei mezzi di trasporto che non emerga dalla iscrizione al registro
delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro, può
risultare dalla dichiarazione di cui all`articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se effettuata anteriormente al passaggio
dei beni, nonché da altro documento dal quale risulti la destinazione
dei beni esistenti presso i luoghi su indicati, annotato in uno dei registri
in uso, tenuto ai sensi dell`articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
4. Il rapporto di rappresentanza risulta da atto pubblico, da scrittura privata
registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è
avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l`ufficio IVA competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero
da comunicazione effettuata all`ufficio IVA con le modalità previste
dall`articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.
L`annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l`ufficio
IVA è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano
passaggio di beni.
5. La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà
risulta in via alternativa:
a) dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro tenuto in conformità all`articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l`ufficio
del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità
dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
b) dal documento di trasporto previsto dall`articolo 1, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato con la relativa
causale, o con altro valido documento di trasferimento;
c) da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in
uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, contenente, oltre alla natura, qualità
e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario
dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
Articolo 2 (Non operatività della presunzione di cessione)
1. La presunzione di cui all`articolo 1 non opera per le fattispecie indicate
nei seguenti commi, qualora vengano osservati gli adempimenti ivi stabiliti.
2. Le cessioni previste dall`articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell`amministrazione
finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l`indicazione
della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei
beni, nonché dell`ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto,
dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici
almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora
l`ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni;
b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale l`ente ricevente attesti natura, qualità e
quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento
di cui alla lettera b).
3. La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti
dalla volontà del soggetto è provata:
a) da idonea documentazione di un organo della pubblica amministrazione o, in
mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il verificarsi dell`evento, natura, qualità
e quantità dei beni perduti e l`indicazione, sulla base del prezzo di
acquisto, del relativo ammontare complessivo;
b) da comunicazione scritta redatta secondo le disposizioni di cui al comma
2, lettera a), entro trenta giorni dal verificarsi dell`evento.
4. La distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più
modesto valore economico è provata:
a) da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, lettera
a), nei termini e con le modalità ivi previsti, indicando luogo, data
e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione
o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché
l`ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere
o da trasformare e l`eventuale valore residuale che si otterrà a seguito
della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non è
inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della pubblica amministrazione;
b) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di
finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione
dei beni, ovvero, nel caso in cui l`ammontare del costo dei beni distrutti o
trasformati non sia superiore a lire dieci milioni, da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalla
dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni,
nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo
dei beni distrutti o trasformati;
c) da documento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1996, n. 472, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
5. I beni non esistenti presso l`azienda per effetto di vendite in blocco o
di operazioni similari secondo la prassi commerciale risultano, oltre che dalla
fattura di cui all`articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, anche dal documento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 472 del 1996, progressivamente numerato, da cui risulti natura
e quantità dei beni, nonché la sottoscrizione del cessionario
che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente annota, altresì,
soltanto nell`esemplare del documento di trasporto in suo possesso, l`ammontare
complessivo del costo sostenuto per l`acquisto dei beni ceduti.
Articolo 3 (Presunzione di acquisto)
1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le
proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli
di cui all`articolo 1, nei modi ivi indicati.
2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell`attività
propria dell`impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell`articolo
1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale
aventi le caratteristiche previste dall`articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto
dall`articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido
documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata
da un`apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma
del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell`articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro
previsto dall`articolo 25 dello stesso decreto, contenente l`indicazione delle
generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei
beni e la data di ricezione degli stessi.
Articolo 4 (Operatività delle presunzioni)
1. Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla
rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell`inizio degli accessi, ispezioni
e verifiche.
2. Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze
delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell`articolo
14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze
delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto
per il periodo d`imposta oggetto del controllo.
Articolo 5 (Norma finale)
1. Con decreti del Ministro delle finanze si provvede:
a) a stabilire per specifici beni soggetti a cali e sfridi le percentuali di
cali naturali e di sfridi usuali consentite per superare le presunzioni di cui
al presente decreto;
b) ad approvare, anche ai fini dell`acquisizione dei dati per il sistema informativo
dell`anagrafe tributaria, il modello di comunicazione di cui all`articolo 2,
comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a).
2. Ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono
sostituite le norme contenute nell`articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in
ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente
regolamento.
(1)
Articolo sostituito dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 441.
1. L`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto procede
alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando
ritiene che ne risulti un`imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
2. L`infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni
di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione
e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture
contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli
51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente
desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell`art. 53 o anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
3. L`ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l`esistenza
di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione,
o l`inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto
alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell`art. 51, dagli
elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da
altri atti e documenti in suo possesso.
4. Se vi è pericolo per la riscossione dell`imposta l`ufficio può
provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
annuale, all`accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma
degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano
nei casi previsti dall`articolo 60, sesto comma.
5. Senza pregiudizio dell`ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall`articolo 57, l`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto, qualora dalle
segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette
sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici oppure dai dati in possesso dell`anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l`esistenza di corrispettivi in tutto o in parte
non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l`imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
6. abrogato
7. Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera
avvenuta alla data indicata nell`avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario
ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
8. Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall`ufficio che li ha
emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati
in tutto o in parte.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l`amministrazione
finanziaria procede, entro l`inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all`anno successivo, alla liquidazione dell`imposta dovuta in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso dell`anagrafe tributaria, l`amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione del volume d`affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività
dei versamenti dell`imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo
di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, l`esito della liquidazione è comunicato
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell`articolo 60 al contribuente,
nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali e la segnalazione all`amministrazione di eventuali dati
ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 14, comma 1, d.lgs 9 luglio 1997, n. 241; decorrenza
dal 1° gennaio 1999.
1. Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione
annuale l`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni
caso all`accertamento dell`imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione
della contabilità. In tal caso l`ammontare imponibile complessivo e l`aliquota
applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie
comunque raccolti o venuti a conoscenza dell`ufficio e sono computati in detrazione
soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili
ai sensi dell`art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli
27 e 33.
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto,
entro trenta giorni dal ricevimento dell`invito da parte dell`ufficio dell`imposta
sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri
1) e 3) dell`art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché
le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione (1). Le disposizioni stesse si
applicano, in deroga alle disposizioni dell`art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell`art.
52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque
sottratto all`ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre
scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell`art. 2214 del
codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto
alcuni di tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso
le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato,
ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all`ispezione, totalmente o
per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate
ai sensi dell`art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e
delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così
gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del
contribuente.
3. Se vi è pericolo per la riscossione dell`imposta l`ufficio può
procedere all`accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già
decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione
annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 14, comma 1, d.lgs 9 luglio 1997, n. 241; decorrenza
dal 1° gennaio 1999.
1. Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati
ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni
in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici
dell`imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
2. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all`art. 54 devono essere indicati
specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false
o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi
probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono
essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
3. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati,
a pena di nullità, l`imponibile determinato dall`ufficio, l`aliquota
o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute
applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell`art. 55.
4. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell`art. 54 e al terzo comma dell`art.
55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo
per la riscossione dell`imposta.
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti
previsti nell`articolo 54 e nel secondo comma dell`articolo 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta
di rimborso dell`eccedenza d`imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell`ufficio
e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l`eccedenza
detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari
a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna (1).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l`avviso di accertamento
dell`imposta a norma del primo comma dell`art. 55 può essere notificato
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche
e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione
di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell`avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi
e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell`ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto.
(1)
Articolo così modificato dall`articolo 10, comma 1, d.lgs 2 settembre
1997, n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
[1. In caso di violazioni degli obblighi stabiliti
dal presente decreto l`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto procede alla
irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
2. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell`imposta
la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
avviso di rettifica o di accertamento.
3. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell`imposta
l`ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da
notificare a norma del primo comma dell`art. 56, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
4. La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di
trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata
versata all`ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena
pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata
presso l`ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene
nei termini e con le modalità sopra citate.]
Abrogato
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471;
decorrenza dal 1° aprile 1998.
1. Il contribuente può ricorrere contro
i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
2. La nullità degli avvisi per l`omissione o l`insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione
deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
1. L`imposta o la maggiore imposta accertata dall`ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta
giorni dalla notificazione dell`avviso di accertamento o di rettifica.
2. Se il contribuente propone ricorso contro l`accertamento, il pagamento dell`imposta
o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per la metà dell`ammontare accertato dall`ufficio, nel termine stabilito
nel primo comma;
2) fino alla concorrenza dei due terzi dell`ammontare accertato dalla commissione
tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma
del primo comma dell`art. 56, della liquidazione fatta dall`ufficio;
3) fino alla concorrenza dei tre quarti dell`ammontare accertato dalla commissione
tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della
liquidazione fatta dall`ufficio;
4) per l`intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della
commissione centrale o alla sentenza della Corte d`appello, entro sessanta giorni
dalla notificazione della liquidazione fatta dall`ufficio.
3. Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi
calcolati al saggio indicato nell`art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell`anno solare cui
si riferisce l`accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall`ufficio
e indicati nell`avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi
alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano
a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
4. Se l`imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o
4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente
ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione
della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta
del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati
al saggio indicato nell`art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento
fatto dal contribuente.
5. I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all`ufficio
dell`imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell`art.
38.
6. L`imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi
e alla soprattassa di cui all`articolo 44. La stessa procedura deve intendersi
applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di
errori materiali o di calcolo rilevati dall`ufficio in sede di controllo della
dichiarazione. L`ufficio, prima dell`iscrizione a ruolo, invita il contribuente
a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell`avviso, con
applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata
o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all`ufficio
con le modalità di cui all`articolo 38, quarto comma.
7. Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell`imposta o della maggiore
imposta pagata in conseguenza dell`accertamento o della rettifica nei confronti
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
1. Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate
dagli uffici dell`imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi
indicati nel quarto comma dell`art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione
dell`avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate
(1).
2. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al
saggio indicato nell`art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo
alla notificazione dell`avviso o della sentenza o decisione definitiva.
(1)
Comma così modificato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997,
n. 471; decorrenza dal 1° aprile 1998.
1. Se il contribuente non esegue il pagamento dell`imposta,
delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l`ufficio dell`imposta
sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l`ordine di
pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L`ingiunzione è
vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l`ufficio,
qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma
dell`art. 56.
2. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell`ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni
degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse
dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili
del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell`art. 2778
del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi
crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza
rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell`art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente
non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente
ai sensi dell`art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli
2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il
grado rispettivamente indicato al n. 5) dell`art. 2778 e al n. 4) dell`art.
2780 del codice civile.
6. Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità
europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo
unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza
degli uffici doganali quella degli uffici dell`imposta sul valore aggiunto per
il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.
7. Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti
degli uffici periferici dell`Amministrazione finanziaria, inerenti all`attuazione
della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia
di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all`ufficio centrale previsto
dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies.
1. La Guardia di finanza coopera con gli uffici
dell`imposta sul valore aggiunto per l`acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell`accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni
del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli
uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52,
alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali
e rapporti. Essa inoltre,previa autorizzazione dell`autorità giudiziaria,
che può essere concessa anche in deroga all`articolo 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell`esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.(1)
2. Ai fini del necessario coordinamento dell`azione della Guardia di finanza
con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei
casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della
Guardia di finanza e, nell`ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
3. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente
tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L`ufficio o
il comando che riceve la comunicazione può richiedere all`organo che
sta eseguendo l`ispezione o la verifica l`esecuzione di determinati controlli
e l`acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell`accertamento.
(1)
Periodo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
1. Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari
per l`accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell`art. 46 e ne
riferiscono ai competenti uffici dell`imposta sul valore aggiunto. Per le controversie
relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni
della legge doganale.
2. Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell`imposta sul valore aggiunto per l`accertamento dell`imposta dovuta dalle
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici
stessi.
1. L`amministrazione finanziaria provvede allo
scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità
economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto
accertamento dell`imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può
autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri.
2. L`amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti
previsti per l`accertamento dell`imposta sul valore aggiunto.
1. Gli impiegati dell`Amministrazione finanziaria
e gli ufficiali e agenti della Guardia di finanza sono obbligati al segreto
per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell`adempimento dei compiti e nell`esercizio dei poteri previsti dal presente
decreto.
2. Non è considerata violazione del segreto d`ufficio la comunicazione
da parte dell`Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli
Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte
a permettere il corretto accertamento dell`imposta sul valore aggiunto, in attuazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del
19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva n. 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979.
1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente
la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l`ufficio dell`imposta
sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli
articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell`elenco solo quei contribuenti che non
hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta
un`imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un`eccedenza
detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione
e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato
dai contribuenti.
2. Gli uffici dell`imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente
per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell`imposta
sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della
consultazione da parte di chiunque, sia presso l`ufficio che ha proceduto alla
loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono
dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 648.
3. abrogato
4. Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i
nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell`imposta sul
valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni
aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che
non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della
Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi
esclusi dalla Comunità a norma dell`articolo 7, primo comma, lettera
b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento
dell`imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato
membro della Comunità economica europea (1);
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all`articolo 2, lettera b),
del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati
ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della
Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte
Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d`oltremare;
e) abrogata (2)
2. Sono altresì soggette all`imposta le operazioni di reimportazione
a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea
e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità
medesima.
(1)
Lettera così modificata dall`articolo 1, comma 1, legge 18 febbraio 1997,
n. 28.
(2)
Lettera abrogata dall`articolo 1, comma1, legge 18 febbraio 1997, n.28.
1. Non sono soggette all`imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell`art. 8,
nell`art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell`art. 9 limitatamente all`ammontare
dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano
le condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati
(1);
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
dall`imposta o non vi è soggetta a norma dell`articolo 72 . Per le operazioni
concernenti l`oro da investimento di cui all`articolo 10, numero 11) , l`esenzione
si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione
resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l`operazione
(1);
c-bis) le importazioni di beni indicati nell`ottavo
e nel nono comma dell`articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari
settori;(2)
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto
che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;
e) abrogata;
f) l`importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute
o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di
beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell`articolo
2.
(1)
Comma modificato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
(2)
Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. L`imposta è commisurata, con le aliquote
indicate nell`articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi
delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell`ammontare dei diritti
doganali dovuti, ad eccezione dell`imposta sul valore aggiunto, nonché
dell`ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all`interno
del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto
la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo (1). Per i supporti
informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre
a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi
contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello
Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal
corrispettivo dell`ultima cessione.
2. Fatti salvi i casi di applicazione dell`articolo 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista
negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l`esenzione prevista nell`articolo
209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell`imposta sul valore aggiunto,
soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o
da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione
avviene per identità.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 1, comma 1, legge 18 febbraio 1997, n. 28.
1. L`imposta relativa alle importazioni è
accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto
concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine.
2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera
c) dell`art. 8, all`importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni
richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti
consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell`art. 46,
salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
3. L`imposta dovuta per l`introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio
postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.
4. L`imposta assolta per l`importazione di beni da parte di enti, associazioni
ed altre organizzazioni di cui all`articolo 4, quarto comma, può essere
richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato
membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito
a condizione che venga fornita la prova che l`acquisizione intracomunitaria
di detti beni è stata assoggettata all`imposta nello Stato membro di
destinazione.
Per l`importazione di materiale d`oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l`imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II ; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all`articolo 25 (1).
(1)
Comma aggiunto dalla legge 17 gennaio 2000, n.
7.
1. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano
alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio
dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede
le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana
del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi
connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del
Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.
2. Per l`introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato
della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla
Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è
effettuata l`introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento
dell`imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell`art. 17.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino,
l`imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e
rimborsata al detto Stato successivamente all`introduzione dei beni stessi nel
suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto
dal primo comma.
1. Le agevolazioni previste da trattati e accordi
internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli
effetti dell`imposta sul valore aggiunto.
2. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi non soggette all`imposta ai sensi del primo comma sono equiparate
alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico e amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità
riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari
italiani (1);
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali
ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico,
nell`esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all`Amministrazione
della difesa qualora agisca per conto dell`organizzazione istituita con il suddetto
trattato;
3) alle Comunità europee nell`esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
anche se effettuate ad imprese o enti per l`esecuzione di contratti di ricerca
e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi
ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all`Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate
nell`esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all`Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell`esercizio
delle proprie funzioni istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti
indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per
gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano
alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché
il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto
limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti
ad accisa, per le quali la non imponibilità all`imposta sul valore aggiunto
opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l`esenzione
dai diritti di accisa.
(1)
Numero modificato dall`articolo 10, comma 2bis, d.l. 20 giugno 1996, n. 323,
convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425 e successivamente dall`articolo 1,
comma 5, legge 3 agosto 1998, n. 296; decorrenza dal 18 agosto 1998.
1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti,
pu determinare le modalità ed i termini:
a) per l`emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture
o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate
a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell`art.
35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l`emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all`art. 15, n. 4),
non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni
di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti
alla data di effettuazione dell`operazione;
c) per l`emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture
relative a prestazioni di servizi effettuate nell`esercizio di arti e professioni
per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l`osservanza degli
obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti
che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l`obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte
le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni
stesse si riferiscono;
e) per l`emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all`esercizio di impianti di lampade votive.
2. Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate
le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione
dell`imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita
di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole
contrattuali. (Abrogato) Per determinate categorie di beni, contenuti in
recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà
essere disposta l`applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il
pagamento dell`imposta.(1)
3. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo
le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate
siano presentate dall`ente o società controllante all`ufficio del proprio
domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano
fatti all`ufficio stesso per l`ammontare complessivamente dovuto dall`ente o
società controllante e dalle società controllate, al netto delle
eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall`ente o società
controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale
delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità
delle società stesse. Si considera controllata la società le cui
azioni o quote sono possedute dall`altra per oltre la metà fin dall`inizio
dell`anno solare precedente.
(1)
Periodo abrogato dal D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48.
1. Il Ministro delle finanze con propri decreti
può stabilire l`obbligo della individuazione, mediante apposizione di
contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché
indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi
del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
2. L`obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall`importatore ovvero
da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione.
Dal contrassegno o dall`etichetta devono risultare, per i prodotti indicati
al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre
1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione
merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di
sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al
n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo
attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche,
le modalità e i termini dell`apposizione, anche mediante idonee apparecchiature,
del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono
essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto
delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti
accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali
(1).
3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono
essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali,
diversi dagli indumenti.
4. Abrogato (2)
5. Abrogato (2)
(1)
Comma reintrodotto dall`articolo 1, comma 1, d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
(2)
Comma abrogato dall`articolo 16, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471; decorrenza
dal 1° aprile 1998.
1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo
e secondo, l`imposta è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall`amministrazione
autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi
di monopoli, dall`amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle
consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso,
sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei
confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi
di provenienza comunitaria. L`imposta concorre a formare la percentuale di cui
all`art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L`imposta può
applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito
a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell`80
per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici
e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni (12)(17).
Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni
ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per
supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli
altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica
confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione
che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti
integrativi non sia superiore al 50% del prezzo della confezione stessa. Qualora
non ricorrano tali condizioni, l`imposta si applica con l`aliquota del supporto
integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera
c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed
in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell`intera
confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione è superiore al 10% del prezzo dell`intera confezione,
l`imposta si applica con l`aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti
che esercitano l`opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l`imposta in
relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste
dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli
che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione
risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell`articolo
35, presso il competente ufficio dell`imposta sul valore aggiunto (1);
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico,
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi
di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione
o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto
dall`utente (2);
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall`esercente
l`attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di
sosta relativi ai parcheggi veicolari dall`esercente l`attività di gestione
dell`autoparcheggio (3);
e-bis) abrogata
2. Le operazioni non soggette all`imposta in virtù del precedente comma
sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non
imponibili di cui al terzo comma dell`art. 2.
3. Le modalità ed i termini per l`applicazione delle disposizioni dei
commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità,
frequenza e diffusione tali da comportare l`addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle
finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all`art. 27 e i relativi
versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione
può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti
all`albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni
di cui all`articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati
dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione
e dagli autotrasportatori iscritti nell`albo sopra indicato, nonché per
le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro
delle finanze, emanati a norma dell`articolo 73, primo comma, lettera e), e
del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori
indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente,
può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all`articolo 21, quarto
comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun
trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall`articolo 23, primo comma,
le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori
possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello
di emissione (4).
4-bis. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna
del bene o alla comunicazione dell`avvenuta esecuzione della prestazione, il
subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza
che si dia luogo all`applicazione di interessi (5).
5. Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nei numeri 6) e 7)
dell`articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese esercenti
le suddette attività l`imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell`imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità
stabilite per quest`ultima imposta. La detrazione di cui all`articolo 19 è
forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell`imposta relativa alle
operazioni imponibili ai fini dell`imposta sugli spettacoli. Se le suddette
imprese effettuano anche prestazioni di sponsorizzazione, e cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse
a quelle di spettacolo, applicano l`imposta sul valore aggiunto con le predette
modalità, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un
decimo dell`imposta relativa alle operazioni stesse per le prestazioni di sponsorizzazione
ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica. Se nell`esercizio dell`attività
di spettacolo vengono effettuate anche operazioni non soggette all`imposta sugli
spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie, l`imposta sui relativi corrispettivi
è riscossa con le stesse modalità dell`imposta sugli spettacoli
e la detrazione di cui all`articolo 19 è forfettizzata in misura pari
ad un decimo dell`imposta relativa alle operazioni stesse. Per le operazioni
non soggette all`imposta ai sensi dell`articolo 7, l`importo della detrazione
si calcola con riferimento all`ammontare dell`imposta che sarebbe applicabile
sulle analoghe operazioni imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di imposta
vanno computate con la successiva liquidazione dell`imposta stessa. Le imprese
sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni
di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie, di registrazione
e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall`articolo 25; per il contenzioso
si applica la disciplina stabilita per l`imposta sugli spettacoli. Le singole
imprese hanno la facoltà di optare per l`applicazione dell`imposta nei
modi ordinari dandone comunicazione all`Ufficio accertatore dell`imposta sugli
spettacoli prima dell`inizio dell`anno solare e all`Ufficio dell`imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell`articolo 35, ovvero, in caso di inizio di attività,
nella relativa dichiarazione; l`opzione ha effetto fino a quando non è
revocata, entro gli stessi termini e con le medesime modalità, ed è
comunque vincolante per un quinquennio; qualora siano stati acquistati o prodotti
beni ammortizzabili l`opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso
il periodo della relativa rettifica previsto dall`articolo 19-bis2. La disposizione
relativa alla diversa detrazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per
le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica e per le operazioni non soggette all`imposta sugli spettacoli, nonché
la disposizione concernente l`obbligo di fatturazione, non si applicano ai soggetti
che hanno esercitato l`opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (6).
5. (In vigore dal 1° gennaio 2000) Per gli intrattenimenti, i giochi e le
altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l`imposta si applica sulla stessa
base imponibile dell`imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con
le stesse modalità stabilite per quest`ultima. La detrazione di cui all`articolo
19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell`imposta
relativa alle operazioni imponibili. Se nell`esercizio delle attività
incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione
e cessione o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa,
l`imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è
forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione
ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse
nella tariffa sono esonerati dall`obbligo di fatturazione, tranne che per le
prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di
ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione,
salvo quanto stabilito dall`articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina
stabilita per l`imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà
di optare per l`applicazione dell`imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
al concessionario di cui all`articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell`inizio dell`anno solare ed all`ufficio delle entrate secondo le disposizione
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 42; l`opzione
ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante
per un quinquennio (7).
6. Per le operazioni relative all`esercizio dei giuochi di abilità e
dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, l`imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti
la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla
legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette
operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione
.(Abrogato)(15)
7. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi [e non ferrosi],
e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative
agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati,
lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l`utilizzazione,
il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza
pagamento dell`imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell`articolo 30 le
cessioni sono considerate operazioni imponibili (8).
8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori , dei
semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)(9).
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);(16)
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d.
7605.11);(16)
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d.
7605.21)(16)
9. Le disposizioni dell`ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati,
sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell`anno solare
precedente l`ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e
rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.
I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all`ottavo comma sono esonerati
dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare,
ai sensi dell`articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti
e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate,
all`emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni
nell`esercizio dell`impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza
diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per
la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore
a 150 milioni di lire nell`anno precedente possono optare per l`applicazione
dell`IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all`ufficio nella
dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all`opzione deve essere
presentata all`ufficio dell`imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle
forme di cui all`articolo 38bis, primo comma, pari all`importo derivante dall`applicazione
dell`aliquota ordinaria sull`ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori
e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di
cui all`ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le
disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori
di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni
del primo periodo.(13)
11 Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l`esercizio dell`attività
e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all`asta,
anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti
non operanti nell`esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile
è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L`imposta afferente
l`importazione o l`acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita
non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere
le presunzioni di cui all`articolo 53, devono annotare in apposito registro,
tenuto in conformità all`articolo 39, anche i beni ad essi consegnati
dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data
ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli
stessi.(Abrogato)(14)
12 Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative (11).
(1)
Lettera così sostituita dall`articolo 6, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997,
n. 313 e successivamente dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998, n. 56.
(2)
Lettera così sostituita dall`articolo 8, comma 3, d.lgs 2 settembre 1997,
n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
(3)
Lettera così modificata dall`articolo 8, comma 2, d.lgs 2 settembre 1997,
n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
(4)
Comma modificato dall`articolo 5, comma1, legge 8 maggio 1998, n. 146; decorrenza
dal 15 maggio 1998.
(5)
Comma aggiunto dall`articolo 8, comma 1, legge 18 giugno 1998 n. 192; efficacia
dal 20 ottobre 1998.
(6)
Comma così sostituito dall`articolo 7, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997,
n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
(7)
Comma in vigore dal 1 gennaio 2000 per effetto dell`articolo 17, comma 1, d.lgs
26 febbraio 1999, n. 60.
(8)
Comma sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente modificato dall`articolo
21, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(9)
Comma aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamete modificato dal`articolo 21,
comma16, legge 27 dicembre 1997, n. 449
(10)
Comma così sostituito dall`articolo 21, comma 16, legge 27 dicembre 1997
n. 449 successivamente modificato dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998,
n. 56; decorrenza 1° gennaio 1998.
Comma aggiunto, con decorrenza 1° gennaio 1998, dall`articolo 8 del Dlgs
2 settembre 1997 n. 313.
(11)
Comma aggiunto dall`articolo 8, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
(12)
Testo modificato dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133.
(13)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(14)
Comma abrogato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(15)
Periodo abrogato dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(16)
Lettera aggiunta dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(17)
Periodo modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla
dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi
di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano
ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore
entro quattro mesi dalla nomina. (Abrogato) Entro lo stesso termine deve
essere presentata la dichiarazione relativa all`imposta dovuta per l`anno solare
precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché
apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli
28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell`anno solare
anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa,
e ai sensi del presente comma. (1)
2. Per le operazioni effettuate successivamente all`apertura del fallimento
o all`inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
dal presente decreto, anche se è stato disposto l`esercizio provvisorio,
devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono
essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni
imponibili.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell`articolo
38-bis, i rimborsi previsti nell`articolo 30, non ancora liquidati alla data
della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e
i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie
per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.(2)
(1)
Periodo abrogato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(2)
Periodo aggiunto dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio
e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi
dell`articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze,
circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo
globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano
rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni
non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per
conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell`imposta sulle operazioni indicate nel comma
1, il corrispettivo dovuto all`agenzia di viaggi e turismo è diminuito
dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l`imposta relativa ai costi di cui al
comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all`atto della
conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell`agenzia;
se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore
imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in
nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri
soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo
periodo del comma 1, l`imposta si applica sulla differenza, al netto dell`imposta,
tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all`agenzia
di viaggio e turismo, comprensivi dell`imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a
prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono
essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell`articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità
dell`agenzia, l`imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità
previste dal comma 5 (2).
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori
della Comunità economica europea la parte della prestazione dell`agenzia
di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell`articolo
9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell`articolo
21, senza separata indicazione dell`imposta, considerando quale momento impositivo
il pagamento integrale del corrispettivo o l`inizio del viaggio o del soggiorno
se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
può essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono
una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario,
da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo,
inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo
periodo, dell`articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell`articolo
23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo.
(1)
Articolo così sostituito dall`articolo 9, comma 1, d.lgs 2 settembre
1997, n. 313; decorrenza 1° gennaio 1998.
(2)
Comma inserito dall`articolo 1, comma 1, d.lgs 23 marzo 1998, n. 56; decorrenza
1° gennaio 1998.
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella
C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo
quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l`esecuzione delle manifestazioni ad eccezione delle operazioni eseguite
in abbonamento per le quali l`imposta è dovuta all`atto del pagamento
del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di
certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso
mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate
nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in
cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica.
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell`attività spettacolistica,
la data e l`ora dell`evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie.
I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati
gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce
le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l`emissione
dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario
od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario di cui all`articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in
cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente
decreto che nell`anno solare precedente hanno realizzato un volume d`affari
non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella
misura del 50 per cento dell`ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi,
con totale indetraibilità dell`imposta assolta sugli acquisti, con esclusione
delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro- loco e le
associazioni senza scopo di lucro che optano per l`applicazione delle disposizioni
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti
per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi
dell`articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. è data
facoltà di optare per l`applicazione dell`imposta nei modi ordinari secondo
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442; l`opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività
svolte dai soggetti che optano per l`applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di
cui all`articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell`articolo 52,
con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle
modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l`emissione,
la vendita e la prevendita dei titoli d`ingresso, nonché delle prestazioni
di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all`accertamento
dell`imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa
o su richiesta dei competenti uffici dell`amministrazione finanziaria alle operazioni
di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di
cui all`articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali
di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all`articolo
63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all`articolo 52 sono esercitate
dal personale del concessionario di cui all`articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tale fine,
con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per
la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attività culturali, il concessionario di
cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l`anagrafe tributaria.
Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37
dello stesso decreto n. 640 del 1972.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 18, comma 1, d.lgs 26 febbraio 1999, n. 60;
efficacia dal 1° gennaio 2000.
1. Per quanto non è diversamente disposto
dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni
e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n.
63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto
ai fondi costituiti presso l`amministrazione o il corpo cui appartengono gli
accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le
finanze. Si applica il quarto comma dell`art. 6 della legge 15 novembre 1973,
n. 734.
1. L`imposta sul valore aggiunto è istituita
con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
2. L`imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77
a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il
31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione
definitiva è accertata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate dopo il 31/12/ 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima,
il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario
o dal committente, deve applicare l`Iva anche sulla parte dell`ammontare imponibile
eventualmente già assoggettata all`imposta generale sulle entrate. In
questo caso l`imposta generale sull`entrata è ammessa in detrazione,
a norma degli Artt.19 ,27 e 28 ,per la determinazione dell`Iva dovuta dal cessionario
al committente.
2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31/12/1972, in relazione alle
quali l`imposta generale sull`entrata è stata assolta preventivamente
dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla
detta data, l`imposta stessa è ammessa in detrazione dall`Iva dovuta
dal cedente.
1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti
alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 12/1972 sono
esenti dall`Ige e dall`imposta prevista nel comma 1 dell`art.17 , Rdl 09/01/1940,
n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 19/06/1940, n.762, l`aliquota
dell`Iva è ridotta al 4%.
2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l`Ige
e la parallela imposta sull`importazione si applicano con aliquota ordinaria
o condensata non superiore al 3%, l`aliquota dell`IVA si applica nella misura
del 4%.
3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge
12/ 08/1957, n.757 e successive modificazioni, le aliquote dell`Iva sono ridotte
al 9%.
Abrogato
Fino al termine che saràstabilito con le
disposizioni da emanare ai sensi dell`art.9, n.6) o del sesto comma dell`art.15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ,non sono considerate cessioni di beni o
prestazioni di servizi, agli effetti dell`imposta sul valore aggiunto, le operazioni
comprese in regimi fiscali sostitutivi dell`imposta generale sulla entrata,
o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
1. I contribuenti che hanno intrapreso lo esercizio
dell`impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell`art.35
in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli artt.27 e seguenti,
sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell`art.43.
2. Ai fini dell`applicazione, nell`anno 1973, degli artt.31, 32 comma 3, 33
comma 2, e 34 comma 4, il volume d`affari nell`anno 1972 è costituito:
a) per le attività già soggette alla imposta generale sull`entrata
nei modi e nei termini normali, compresi i trasporti di cose, dall`ammontare
risultante dalle fatture emesse;
b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l`attività
di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione
dei ristoranti, trattorie e simili, dall`ammontare degli acquisti e delle importazioni
risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del
50%;
c) per l`esercizio di arti e professioni, dall`ammontare dei proventi assoggettati
alle ritenute d`acconto di cui al comma 2 e alla lettera b) del comma 3 dell`art.128
del TU delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito
e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate
non tributarie, dell`ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle
lettere l), p), q), r) e t) dell`art.8 Rdl 09/01/1940, n.2, convertito
nella legge 19/06/1940, n.762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla
lettera g) del comma 1 dell`art.5 e al comma 1 dell`art.6 della legge 16/12/1959,
n.1070 , e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel
presente articolo, dall`ammontare desumibile delle risultanze contabili e da
ogni altro elemento probatorio.
1. I contribuenti di cui all`art.4 del presente
decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli artt.2195
e 2135 del codice civile, possono detrarre dall`Iva l`ammontare dell`imposta
generale sull`entrata, dell`imposta prevista nel comma1 dell`art.17 del Rdl
09/01/1940, n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 19/06/1940, n. 762
e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di
rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali
per l`esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati
nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 01/07/1971 al 25/05/1972.
Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all`esercizio di
attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione
senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari
e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano
destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione
o incorporazione.
2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti,le importazioni
e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
ancora posseduti alla data del 25/05/1972.
3. Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto
d`opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del
commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché
di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l`acquirente non
è in possesso della bolletta d`importazione, l`ammontare dell`imposta
detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina
scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito
del 15%;
c) non si tiene conto, nell`ipotesi di cui al comma 1 dell`art.77, dell`imposta
generale sull`entrata assolta; d) nei casi di cessioni di aziende o complessi
aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18/ 03/1965, n.170 e
successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per
l`acquisto, l`importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta
al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione
della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o
del pagamento;
f) le importazioni,anche se relative a a beni già temporaneamente importati,
si considerano effettuate alla data d`accettazione in dogana della dichiarazione
di importazione definitiva.
4. Nell`ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari,
ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo Stato estero
per i beni consegnati prima del 26/05/1972 alle imprese per conto delle quali
hanno agito.
1. I contribuenti che esercitano attività
industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all`art. 2195
, n.1) del codice civile, o attività agricole di cui all`art.2135
dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall`Iva,
nella misura stabilita dal comma 2 del presente articolo, la imposta generale
sull`entrata, l`imposta prevista nel comma 1 dell`art. 17 del Rdl 09/01/1940,
n.2, convertito con modificazioni nella legge 19/06/1940, n.762, e le relative
addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titoli di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti
relativi all`attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni
commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi
della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 01/09/1971 al 25/05/1972. Per
i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l`imposta detraibile
si determina applicando l`aliquota condensata all`ammontare imponibile risultante
dalle fatture d`acquisto o dalle bollette di importazione, decurtato della imposta
che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di
cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12/08/1957, n. 757 ,e successive
modificazioni, l`imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già
operata, è determinata applicando allo ammontare imponibile le aliquote
stabilite a norma della legge 31/ 07/1954, n.570 ,e successive modificazioni;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita
al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n.1).
2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni,
le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali
e può essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantità dei beni, distinti per
gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato
per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,
risultavano ancora posseduti alla data del 25/05/1972, nello stato originario
ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti,
e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data più recente.
La vidimazione può essere eseguita anche dall`ufficio del registro o
dall`ufficio dell`Iva;
b) o nella misura forfetaria del 25% dall`ammontare globale dell imprese relative
alle operazioni di cui al n.1) del comma 1 e del 7,50% dello ammontare di quelle
relative alle operazioni di cui al n.2). L`applicazione della detrazione in
misura forfetaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi
speciali d`imposizione una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione
di cui al n.1) del comma 1 a condizione che da apposito inventario risultino
ancora posseduti alla data del 15/05/1972.
3. La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata,
con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto
dell`attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche
dai contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione
di beni, di cui all`art.2195 n.2 del codice civile. La percentuale di cui alla
lettera b) del comma 2 è però ridotta al 10% per i contribuenti
che esercitano il commercio al minuto, al 5% per quelli che esercitano il commercio
all`ingrosso e al 7,50% per quelli che esercitano promiscuamente il commercio
al minuto e all`ingrosso.
4. Le disposizioni del comma 3 e 4 dello art.82 valgono anche agli effetti del
presente articolo.
1. Ai fini delle detrazioni previste negli artt.82
e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell`Iva, entro il termine
perentorio del 31/12/ 1973, una dichiarazione recante l`indicazione dell`ammontare
complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
2. Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono
le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell`ordine
progressivo di cui al comma 2 dell`art.26 del Rdl 09/01/1940, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 19/06/1940, n.762. Per ciascuna fattura o bolletta
devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui
al citato art.26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi
ricevuti e l`ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati,
per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente,
nonché il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi
interni nell`ambito della stessa impresa il valore in base al quale è
stata liquidata l`imposta.
3. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti,
di cui all`art.82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture
e bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare
un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti
dopo il 30/06/1971, posseduti alla data del 25/05/1972, distinguendo quelli
acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e
con l`indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o
importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella
loro produzione.
4. I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte
nella misura di cui alla lettera a) del comma 2 dell`art.83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione
ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con la indicazione, per ciascun
gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell`ambito di
ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data
più recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante
dall`inventario di cui alla lettera a) del comma 2 dell`art.83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
si riferiscono i documenti di cui al n.1):
a) le quantità di beni che dallo inventario risultano esistenti nello
stato originario;
b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti
e prodotti finiti risultanti dall`inventario;
c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità
complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione
e quelle risultanti dall`inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b)
e c);
e) l`ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in
base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti
dall`inventario.
1. L`ammontare complessivo delle imposte detraibili
indicato nella dichiarazione presentata a norma dell`articolo precedente è
ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un
quarto, dall`importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri
successivi a quello in cui èstata presentata la dichiarazione stessa.
2. La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il 50%
dello importo da versare.
3. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in
ciascun mese o trimestre sono detratte dall`importo da versare nel mese o trimestre
successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso,
indipendentemente dal detto limite, l`importo da versare a norma del comma 1
dell`art.30 per l`anno in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto
trimestre successivo a quello in cui èstata presentata la dichiarazione
di detrazione.
4. Per l`eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del comma 2 dell`art.
30 e dell`art.38.
1. Il contribuente che detrae dall`imposta somme
superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli artt.82 e 83 è
punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta,
salva l`applicazione della sanzione prevista nel comma 4 dell`art.50 se l`indebita
detrazione sia dipesa dall`indicazione di dati non corrispondenti al vero negli
elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l`applicazione delle sanzioni
previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
2. Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante
legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
1. I contribuenti, compresi quelli indicati nel
comma 3 dell`art.4, che esercitano attività industriali dirette alla
produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche
di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall`Iva l`ammontare
dell`imposta e sovraimposta di fabbricazione già assolta in relazione
ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31/12/1972.
2. Per ottenere la detrazione gli interessi devono presentare all`ufficio dell`Iva
e all`ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10/01/1973,
prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena
di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale,
contenente la indicazione dell`ammontare della imposta detraibile e delle quantità
di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31/12/1972, distinti
per titolo e qualità.
3. Si applicano le disposizioni degli artt.85 e 86.
4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti
per i quali l`imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei
Dl 07/10/1965, n.1118 e 02/07/1969, n.319 ,convertiti con modificazioni nelle
leggi 04/12/1965, n.1309 e 01/08/1969, n.478, e successive modificazioni.
1. Le autorizzazioni all`impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate
agli effetti dell`imposta generale sull`entrata, restano valide agli effetti
delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà
diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell`autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli
23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l`ultimo giorno di ogni mese, relativamente
alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al
settimo comma dell`art. 27, ai nn. 1), 2) e 3) dell`art. 28 e al n. 3) dell`art.
31.
2. Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito
dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente
alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per
singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede
diversa dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per
i rapporti di cui all`art. 53.
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31/12/1972 in dipendenza di contratti
conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 09/10/1971,
n.825 ,per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale
era esclusa la rivalsa della imposta generale sull`entrata, sono ridotti di
un ammontare pari a quello dell`imposta stessa.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano
di avere applicazione:
1) l`imposta generale sull`entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo
comma dell`art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l`imposta di
conguaglio dovuta per il fatto dell`importazione di cui alla legge 31 luglio
1954, n. 570, e successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive
modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l`imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione
del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
6) l`imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali,
artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio
1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l`imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione
non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre
1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive
modificazioni;
8) l`imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione
non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione
di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954,
n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
9) l`imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale
con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi
grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge
20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l`imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio
1939, n. 214, e successive modificazioni;
11) l`imposta di fabbricazione sui surrogati del caffé, di cui al testo
unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di
cui ai numeri precedenti;
13) l`imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l`imposta di consumo sul sale e l`imposta sul consumo di cartine e tubetti
per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato
con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché
il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n.
703, e successive modificazioni;
16) l`imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno,
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull`ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui
al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre
1970, n. 1034;
19) l`imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n.
1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
2. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente
al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
1. La restituzione dell`imposta generale sull`entrata
prevista dalla legge 31/ 07/1954, n.570 , e successive modificazioni compete
per i prodotti indicati nella tabella allegata al Dpr 14/08/1954, n.676,e successive
modificazioni, che vengono esportati, senza aver subito trasformazioni, fino
al 30/06/1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che
risultano possedute alla data del 31/12/1972, giusta inventario redatto e vidimato
a norma dell`art.2217 del codice civile.
2. La restituzione dell`imposta generale sull`entrata prevista dall`art.2 della
legge 21/07/1965, n.939 , compete per i lavori navali ivi contemplati che da
apposito certificato dell`Ufficio del registro navale risultino ultimati entro
il 31/12/1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione
compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in
base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione
deve essere richiesta all`Intendenza di finanza entro il termine del 31/12/1973,
prorogabile per giustificati motivi.
3. Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie
prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati
di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non
possono essere comprese nella detrazione prevista dall`art.83. Alla dichiarazione
di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della
domanda di restituzione presentata. L`inosservanza di questa disposizione determina
la decadenza dal diritto alla detrazione e lo obbligo di versare in unica soluzione
le imposte già detratte.
1. La soppressione delle imposte di fabbricazione
sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffé, di
cui ai nn.10) e 11) dell`art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei
magazzini fiduciari alla data del 01/01/1973.
2. Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati
del caffé istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre
1950,non ancora applicati dai fabbricanti ovvero giàapplicati sulle giacenze
di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente
Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10/01/1973,
prorogabile per giustificati motivi.
1. Per le opere edilizie in corso di costruzione
alla data del 1 gennaio 1973 gli Uffici delle imposte comunali di consumo procedono
alla liquidazione e riscossione dell`imposta dovuta sui materiali impiegati
nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
2. La liquidazione dell`imposta si effettua:
- per le parti dell`opera già ultimate, con l`applicazione di un`aliquota
segue comma 2 fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per
pieno, ovvero di un`aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e
per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all`art.35,
lettera a), comma 2 e 3, del regolamento approvato con Rd 30/04/1936,n.1138;
- per le parti non ultimate,applicando a ciascuna specie di materiali impiegati
le rispettive aliquote.
3. Per le autostrade costruite con il segue comma 3 sistema della concessione
l`imposta relativa ai tratti in corso di costruzione dalla data del 01/01/1973
èdeterminata applicando le misure d`imposta stabilite nella legge 16/09/1960,
n.1013 in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati
e il valore complessivo dei materiali necessari per l`intero tratto.
Il presente decreto entrerà in vigore il
1° gennaio 1973.
Tabella A
Per l`applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi
e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all`alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04
- ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato
o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia,
secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio
o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia,
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti
dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v. d.
04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
12) miele naturale (v. d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo,
in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le
marze (v. d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami,
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d.
07.05);
17) radici di manioca, d`arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed
altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d`inulina, anche secchi
o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.
d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell`acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da
10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v. d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte
(v. d. ex 12.05);
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente
in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari
e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v. d.
12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell`alimentazione umana, non nominati né compresi altrove
(v. d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né
spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01
- ex 14.03);
32) alghe (v. d. ex 14.05);
33) olio d`oliva, morchie e fecce d`olio d`oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d`api greggia (v. d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.
d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e
di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.
d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell`estrazione dell`olio di oliva,
escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v. d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione
degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v. d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato
o polverizzato (v. d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v. d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.
d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v. d. ex 54.01);
51) ramié greggio (v. d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.
d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami
di canapa (v. d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v. d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v. d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v. d. ex 33.01).
1) abrogato
2) abrogato
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione
o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in
fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d.
07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta,
anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01
a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo,
escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02
- ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07 - ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine
di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico
(v. d. ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena
ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico
(v. d. ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti
oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all`alimentazione (v.d.
ex 12.07)(3);
13) olio d`oliva; oli vegetali destinati all`alimentazione umana od animale,
compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare
(v. d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e
altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze
ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di
zuccheri, miele, uova o formaggio (1);
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o
di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici, anche in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti
e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli
stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali
se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai
movimenti di opinione politica (1)(5);
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati
utili per la lotta biologica in agricoltura (1);
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali
e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura
superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga
l`originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis)
all`articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l`imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell`atto
di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell`atto, si applicano
le disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno
o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all`allevamento del bestiame
e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché
non ultimate, purché permanga l`originaria destinazione, sempre che ricorrano
le condizioni di cui all`articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;
22) abrogato
23) abrogato
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all`articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al
numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione
degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai
movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell`11 maggio 1984;
25) abrogato
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero
21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) abrogato
28) abrogato
29) abrogato
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti
ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi
di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l`audizione
ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da
inserire nell`organismo, per compensare una deficienza o una infermità
(v. d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo
di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi
simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte
o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all`articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché
autoveicoli di cui all`articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso
decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati
per la locomozione dei soggetti di cui all`articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti
ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché
le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l`adattamento,
effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all`articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e
a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti
e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;(4)
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati
ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) abrogato
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria
e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti
e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione
dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione
libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1)(5);
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle
trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni
con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente
politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo
effettuate ai sensi dell`art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975,
n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali
ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base
di contratti d`appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori
automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,
caserme e altri edifici destinati a collettività;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui all`articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che
svolgono l`attività di costruzione di immobili per la successiva vendita,
ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà
indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero
21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero
21-bis);
40) abrogato
41) abrogato
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento
e alla eliminazione delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti
(1);
(2)
Numero così sostituito dall`articolo 1, comma 6, d.l. 29 settembre.1997,
n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(2)
Numero aggiunto dall`articolo 1, comma 6, d.l. 29 settembre.1997, n. 328, convertito
in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(3)
Punto aggiunto dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133.
(4)
Numero modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(5)
Numero modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04) (1);
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01
- ex 02.06) (1);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salateo in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.01
- ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi,
refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02
- 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all`alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta;
pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all`alimentazione (v. d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli
domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato
o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco,
refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(v.d. ex 02.05) (1);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all`alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d.
ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati
dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o
surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche;
crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici
e aragoste (v.d. ex 03.03) (1);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello
(o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01)
(1);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.
d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati
o non, destinati ad uso alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli
di pesci, destinati all`alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate,
loro polveri e cascami, destinati all`alimentazione degli animali (v. d. ex
05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi
tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d.
ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo,
in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le
marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi,
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per
mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04) (2);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati,
ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d`arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina,
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. ex 07.04
e 07.06);
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell`acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
24) té, mate, (v. d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (3);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo
ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v. d.
ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello
zootecnico (v. d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati,
perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v. d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad
usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v. d. 07.05 o delle
frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di
sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e fiocchi
di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla
disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
(v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38 - bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia(v.d.
ex 12.07) (8);
39) abrogato
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente
nell`alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. ex
12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 13.03);
44) abrogato
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01) (1);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi
detti "primo sugo", destinati all`alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata,
non mescolati né altrimenti preparati, destinati all`alimentazione umana
od animale (v. d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati
all`alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli
vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06
- ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli
e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro
processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all`alimentazione umana
od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d`api greggia (v. d. ex 15.15);
54) abrogato
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01)
(1);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di
quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03) (3);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale ed i suoi succedanei;
crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche,
preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati
o colorati (v.d. ex 17.01) (3);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele,
anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all`alimentazione
umana od animale (v. d. ex 17.02);
61) melassi destinati all`alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati
o colorati (v. d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune (v. d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l`alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti
di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice",
"corn-flakes" e simili (v.d. 19.05) (3);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell`aceto o
nell`acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza
aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri
o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura,
anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. ex 20.06);
75) abrogato
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé e loro
estratti; estratti o essenze di caffé, di té, di mate e di camomilla;
preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05) (1);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v. d. ex
21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;
81) acqua (v. d. ex 22.01);
82) abrogato
83) abrogato
84) abrogato
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi,
non adatte all`alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione
degli animali; ciccioli destinati all`alimentazione umana od animale (v. d.
ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami
della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed
altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell`estrazione dell`olio d`oliva,
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti
oleosi (v.d. 23.04) (3);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione
degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle
utilizzate nell`alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o
gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all`alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24);
94) abrogato
95) abrogato
96) abrogato
97) abrogato
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v. d. 44.01);
99) abrogato
100) abrogato
101) abrogato
102) abrogato
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di
imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere
immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la
potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili
(ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro
residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più
del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili
nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente
forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali
destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio
naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità
(in vaso chiuso) inferiore a 55 `C, nei quali il distillato a 225 `C sia inferiore
al 95 per cento in volume ed a 300 `C sia almeno il 90 per cento in volume,
destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) abrogato
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) abrogato
108) abrogato
109) abrogato
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione
degli animali;
114) medicinali pronti per l`uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici;
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;(9)(4);
115) abrogato
116) abrogato
117) abrogato
118) abrogato
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui
all`articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni,
nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate
in istituti sanitari;(9)
121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande (1)(9);
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico;
123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini
e marionette ovunque tenuti (5);
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni
a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma
codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite (1);
124) abrogato
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese
agricole singole o associate;
126) abrogato
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8.
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici
di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista
dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del
26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio
liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda;
gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese
che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate
in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell`articolo
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall`articolo 44 della legge
22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre
linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all`articolo
1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all`articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi
in deroga previsti dall`articolo 11, comma 2, del decreto- legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi
dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il
tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al
seguito, escluse quelle esenti a norma dell`articolo 10, numero 14), del presente
decreto (1);
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento
a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate,
purché permanga l`originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati
o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui
all`articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni
ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l`originaria
destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 31, primo comma,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica (6);
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero di cui all`articolo 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e
alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all`articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all`articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
previste dall`articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all`articolo 7, comma 2, e
di rifiuti speciali di cui all`articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo
decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione
(1)(7);
127-septiesdecies) oggetti d`arte, di antiquariato, da collezione, importati;
oggetti d`arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (1).
(1)
Numero così sostituito dall`articolo 1, comma 6, d.l. 29 settembre 1997,
n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(2)
Numero così sostituito dall`articolo 1, comma 6, d.l. 29 settembre 1997,
n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410 e successivamente così
sostituito dall`articolo 14, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449; decorrenza
1° gennaio 1998.
(3)
Numero inserito dall`articolo 1, comma 6, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, convertito
in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(4)
Numero reintrodotto dall`articolo 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30; decorrenza dal 1° gennaio 1997.
(5)
Numero così sostituito dall`articolo 19, comma 1, d.lgs 26 febbraio 1999,
n. 60; decorrenza dal 1° gennaio 2000.
(6)
Numero inserito dall`articolo 1, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449;efficacia
dal 1° gennaio 1998.
(7)
Aliquota del 10% inserita dall`articolo 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998,
n. 448; efficacia dal 1° gennaio 1999.
(8)
Punto aggiunto dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133.
(9)
Numero modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
Tabella B
Prodotti soggetti all`aliquota del 20 per cento (1)
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di
laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento
prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole,
sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà,
ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone,
pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata,
volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative
confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga
alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) autovetture e autoveicoli di cui all`articolo 26, lettere a) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata
superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e
quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati
alla successiva lettera e)(2);
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a
pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore
di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore
a 2500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri
cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall`Oriente, dall`Estremo Oriente
e dal Nord Africa.
(1)
Aliquota così elevata dall`articolo 1, comma 1, d.l. 29 settembre 1997,
n. 328, convertito in legge 29 novembre 1997, n. 410.
(2)
Lettera soppressa dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133.
Tabella C
Spettacoli ed altre attività (1)
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque
ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali,
anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l`esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell`orario complessivo
di apertura al pubblico dell`esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni
a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni
di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre
e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali,
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini
e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali,
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze
ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche
a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di
reti via cavo o via satellite.
(1)
Tabella inserita dall`articolo 18, comma 2, d.lgs 26 febbraio 1999, n.
60; efficacia dal 1° gennaio 2000.
Tabelle
Tariffa dell`imposta sugli intrattenimenti
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Punto Tariffa - Genere di attività - Aliquota
1 - Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali
vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
ballo quando l`esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta
per cento dell`orario complessivo di apertura al pubblico dell`esercizio - 16
per cento
2 - Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e
di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda,
da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati
sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni
di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del
bowling; noleggio go-kart - 8 per cento
3 - Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all`esercizio
delle scommesse - 60 per cento
4 - Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò
destinati - 10 per cento
Note: 1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella
tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all`imposta stabilita dalla tariffa
stessa per quelli con i quali, per loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati
congiuntamente ad altri soggetti oppure costituiti da più attività
soggette a tassazione con differenti aliquote, l`imponibile sarà determinato
con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna
componente. 3. Per l`utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento
di cui all`articolo 14-bis, comma 1, l`aliquota è fissata al 6 per cento.
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