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Circolare
11
febbraio
2002,
n. 17-E
Norme
per incentivare l’emersione dell’economia sommersa. Capo I della legge
18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche. Ulteriori chiarimenti.
Premessa
1. Soggetti interessati alla
dichiarazione di emersione
2. Categorie di lavoratori
regolarizzabili
3. Effetti della dichiarazione
di emersione per i datori di lavoro
3.1 Effetti in materia fiscale
3.2 Effetti in materia previdenziale
3.3 Definizione degli anni
pregressi per i datori di lavoro
3.4 Sanatoria delle irregolarità
commesse nel periodo d’imposta 2001
4. Effetti della dichiarazione
di emersione per i lavoratori
4.1 Effetti in materia fiscale
4.2 Effetti in materia previdenziale
4.3 Definizione degli anni
pregressi per i lavoratori
5. Modello di dichiarazione
di emersione
6. Versamenti
Premessa
La
legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio
dell’economia”, di seguito “legge”, nel Capo I, articoli da 1 a 3, ha
introdotto alcune disposizioni finalizzate a favorire l’emersione del
cosiddetto “lavoro sommerso” ovvero a regolarizzare quei rapporti di carattere
lavorativo svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti normative
di carattere tributario e contributivo.
Lo scopo delle predette disposizioni è quello di garantire ai lavoratori
interessati da tali rapporti la massima tutela previdenziale ed offrire
agli stessi la possibilità di giungere alla definizione della propria
situazione fiscale e contributiva per gli anni pregressi. Al fine di incentivare
i datori di lavoro e gli stessi lavoratori verso un regime di piena legalità,
è stato previsto per entrambi un meccanismo impositivo particolarmente
agevolato che tiene conto dell’entità del lavoro emerso.
Tale obiettivo è stato realizzato attraverso la definizione di
un vero e proprio programma di emersione dell’economia sommersa che si
inserisce in un più ampio contesto di incentivazione delle attività
economiche finalizzate anche al risanamento ambientale. Il programma di
emersione deliberato il 15 novembre 2001 (in corso di perfezionamento)
dal Comitato interministeriale di programmazione economica (CIPE), sentite
le organizzazioni sindacali di categoria, disciplina il rapporto di lavoro
dalla data di emersione fino al termine del programma stesso e regolamenta
gli aspetti connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati, tra cui l’impegno
all’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e igiene dei luoghi
di lavoro.
A commento delle disposizioni contenute nella legge è stata emanata
la circolare n. 88/E dell’11 ottobre 2001 con la quale sono stati forniti
i primi chiarimenti.
Successivamente, con decreto 15 novembre 2001 del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), è stato approvato
il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, le relative
istruzioni, nonché le modalità di presentazione.
Tuttavia, considerato che si sono susseguite una serie di modifiche normative
all’originario testo della legge, alcune contenute nell’articolo 21, comma
1-bis, della legge 23 novembre 2001, n. 409 e altre nell’articolo 9, comma
15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), si
rende opportuno fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione e a parziale
rettifica della circolare n. 88/E e delle istruzioni allegate al modello
di dichiarazione di emersione.
Innanzitutto si segnala che il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, inizialmente fissato al 30 novembre 2001, e successivamente
prorogato al 28 febbraio 2002 dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera a),
della legge n. 409 del 2001, è stato definitivamente fissato al
30 giugno 2002 dall’articolo 9, comma 15, della legge finanziaria per
il 2002. Si precisa, in proposito che il termine ultimo deve intendersi
prorogato al 1° luglio 2002, cadendo il 30 giugno 2002 in un giorno
festivo.
La data del 1° luglio 2002 rappresenta esclusivamente il termine ultimo
per la presentazione della dichiarazione di emersione. Infatti, il regime
agevolato fiscale e previdenziale - indipendentemente dalla data di presentazione
della dichiarazione di emersione - si applica in ogni caso per il periodo
d’imposta in corso al 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della
legge, e per i due periodi successivi.
E’ rimasto fermo che per detti periodi d’imposta i datori di lavoro che
si avvalgono delle disposizioni per l’emersione del lavoro irregolare
possono usufruire dell’applicazione di un’imposizione sostitutiva rispettivamente
del 10, 15 e 20 per cento sull’incremento del reddito imponibile dichiarato
ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG), fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro emerso con la dichiarazione di emersione.
E’ stato, altresì, stabilito che tale incremento costituisce franchigia
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Inoltre, è stato previsto che i contributi e l’imposta sostitutiva
dovuti per il primo periodo d’imposta agevolato sui redditi di lavoro
emersi possono essere versati - oltre che in unica soluzione entro il
termine di presentazione della dichiarazione di emersione - anche in ventiquattro
rate mensili a partire da tale termine, maggiorate degli interessi legali.
Infine, sono state estese le disposizioni concernenti la non applicazione
di sanzioni in materia di Iva e di imposte dirette, per il primo periodo
d’imposta agevolato, anche alle violazioni riguardanti gli adempimenti
documentali e relativi alla contabilità.
1.
Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione
Come
già noto, le disposizioni in esame sono applicabili agli imprenditori
e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento
delle proprie attività hanno impiegato lavoratori non adempiendo,
in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale
e contributiva.
In particolare, l’ambito applicativo delle suddette norme ricomprende
non soltanto gli imprenditori individuali, ma tutti i titolari di reddito
d’impresa di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), indipendentemente dalla loro veste giuridica.
Pertanto, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e
i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, titolari di reddito d’impresa,
le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 87, comma
1, lettere a), b), del TUIR, nonché, limitatamente ai lavoratori
impiegati in attività che danno luogo a redditi d’impresa, gli
enti non commerciali e le società di cui alle lettere c) e d),
del medesimo articolo 87.
Con riferimento, invece, ai titolari di redditi di lavoro autonomo, l’estensione
delle predette disposizioni si riferisce esclusivamente ai soggetti che
esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorché
non esclusiva, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUIR, compreso
l’esercizio in forma associata di cui all’articolo 5, comma 3, lettera
c), dello stesso testo unico.
Si conferma, inoltre, che possono avvalersi dell’agevolazione in esame
anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d’impresa
o gli artisti e professionisti che non hanno mai dichiarato redditi di
lavoro autonomo e che intendono fare emergere la propria attività
ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.
Non possono fruire, quindi, delle agevolazioni in argomento quei datori
di lavoro che non sono titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo
51 del TUIR ovvero che non sono titolari di reddito di lavoro autonomo
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico. E’ il caso,
ad esempio, dei datori di lavoro “privati” che hanno instaurato rapporti
di lavoro irregolari con colf o addetti ai servizi domestici e familiari,
dei produttori agricoli che determinano il reddito su base catastale nei
limiti stabiliti dall’articolo 29 del TUIR, degli enti non commerciali
che esercitano esclusivamente l’attività istituzionale, nonché
dello Stato e degli enti pubblici.
2.
Categorie di lavoratori regolarizzabili
Per
quanto riguarda l’ambito applicativo della norma, si precisa che la dichiarazione
di emersione non può riguardare qualunque lavoratore irregolare.
Infatti, la legge 23 novembre 2001, n. 409 che ha convertito con modificazioni
il decreto?legge 25 settembre 2001, n. 350, ha apportato alcune modifiche
al testo originario della legge.
In particolare, per effetto delle nuova formulazione del comma 1 dell’articolo
1 della legge, che fa espressamente riferimento ai “contratti collettivi
nazionali di lavoro”, si rileva che possono essere regolarizzati esclusivamente
i rapporti di lavoro subordinato disciplinati dai predetti contratti nazionali,
restando pertanto esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Resta in ogni caso fermo che il presupposto per accedere a tale regime
rimane quello di avere utilizzato lavoratori irregolari prima dell’entrata
in vigore della legge (25 ottobre 2001) e fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione.
Non sono pertanto regolarizzabili quei rapporti lavorativi che hanno avuto
inizio successivamente alla data del 25 ottobre 2001, anche se detti rapporti
sono iniziati prima del termine di presentazione della dichiarazione di
emersione. Inoltre, alla stessa data di presentazione della dichiarazione
di emersione il personale impiegato deve essere ancora alle dipendenze
del datore di lavoro interessato e non deve essere stato già regolarizzato:
se, infatti, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
i lavoratori non intrattengono più con questi alcuna tipologia
di rapporto di lavoro ovvero sono stati assunti regolarmente, non è
consentito accedere alla regolarizzazione ed alle relative agevolazioni,
neanche per regolarizzare le posizioni pregresse.
Si ribadisce che sono, inoltre, esclusi dalla regolarizzazione, in qualità
di lavoratori, i titolari di reddito di lavoro autonomo professionale
o occasionale, nonché gli imprenditori, il coniuge, i figli, affidati
o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e
gli ascendenti, nonché i familiari partecipanti all’impresa familiare
e i soci o associati partecipanti all’associazione professionale.
Si evidenzia, infine, che la lettera della norma non consente la regolarizzazione
di un rapporto lavorativo che, sebbene assoggettato regolarmente a tutti
gli obblighi previsti dalla normativa in materia fiscale e previdenziale,
sia stato qualificato in maniera non corretta. E’ il caso, ad esempio,
di un lavoratore subordinato con il quale è stato instaurato, invece,
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
E’ ammessa, invece, la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti impiegati
in violazione anche soltanto parziale delle disposizioni vigenti in materia
fiscale e previdenziale (cosiddetti “lavoratori grigi”).
3.
Effetti della dichiarazione di emersione per i datori di lavoro
Per
usufruire del regime fiscale e previdenziale agevolato di seguito descritto,
i datori di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare devono
presentare la dichiarazione di emersione entro il 1° luglio 2002.
Al riguardo, come anticipato con il comunicato stampa del 23 novembre
2001, si deve tener conto che, per effetto delle modifiche apportate all’articolo
1, comma 1, della legge dall’articolo 21,comma 1-bis, lettera a), della
legge n. 409 del 2001, nella dichiarazione di emersione il costo del lavoro
emerso per il periodo d’imposta 2001 deve essere indicato in misura non
inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di riferimento.
Come già accennato in premessa, il regime agevolato interessa il
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
(25 ottobre 2001) e i due periodi d’imposta successivi. Pertanto, il triennio
agevolato rimane sempre fissato nei periodi d’imposta 2001-2003, indipendentemente
dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione.
3.1 Effetti in materia fiscale
Per
usufruire del regime agevolato specificamente previsto, i datori di lavoro
devono impegnarsi nel programma di emersione ed incrementare il reddito
imponibile d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato rispetto a quello
del periodo d’imposta precedente.
Con riferimento a quest’ultimo parametro, si fa presente che l’articolo
9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, avendo eliminato la dizione
“immediatamente” riferita al periodo d’imposta precedente, fa sì
che l’incremento del reddito imponibile dichiarato si determini effettuando
il confronto in ogni caso con quello dichiarato per il periodo d’imposta
2000 che diventa, quindi, un termine di raffronto fisso per individuare
l’entità dell’incremento del reddito sul quale applicare l’imposizione
sostitutiva ridotta in ciascuno degli anni compreso nel triennio agevolato.
Pertanto, deve ritenersi superato, sul punto, quanto precisato nella circolare
n. 88/E.
Una volta determinato, con riferimento agli anni 2001, 2002 e 2003, l’incremento
del reddito imponibile dichiarato rispetto al periodo d’imposta 2000,
sul predetto incremento il datore di lavoro ha diritto ad una tassazione
sostitutiva, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso.
Trattandosi di reddito imponibile, con riferimento al reddito d’impresa,
si deve tener conto del reddito al netto delle perdite relative a periodi
d’imposta precedenti.
Per gli imprenditori o i lavoratori autonomi che non hanno mai dichiarato
redditi d’impresa o redditi di lavoro autonomo e che intendono fare emergere
la propria attività ed i lavoratori irregolari impiegati nella
stessa, l’incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposta
sostitutiva, è costituito dall’intero reddito imponibile dichiarato
in ciascuno dei periodi d’imposta compresi nel triennio agevolato, sempre
fino al limite stabilito dalla norma.
La tassazione sostitutiva consiste nell’applicazione di una imposta sull’incremento
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo imponibile dichiarato, dovuta
in luogo dell’IRPEF o IRPEG, stabilita nelle seguenti misure:
10 per cento per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge (2001);
15 per cento per il periodo d’imposta 2002;
20 per cento per il periodo d’imposta 2003.
La determinazione dell’incremento di reddito agevolato va effettuata in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di riferimento e il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte derivanti
dalla medesima dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo
appositamente istituito. Per le società di persone e gli altri
soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, la determinazione e il versamento
dell’imposta sostitutiva sono effettuati direttamente dagli stessi, in
luogo dei soci o associati.
Trattandosi di una tassazione sostitutiva, i redditi assoggettati a tassazione
con la suddetta modalità non rilevano ai fini delle addizionali
all’IRPEF.
Inoltre, come stabilito espressamente dalla norma, l’imposta sostitutiva
non genera il credito d’imposta a favore dei soci previsto dall’articolo
14 del TUIR. In sostanza, l’imposta sostitutiva non concorre a formare
l’ammontare di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 105 del TUIR
(cosiddetto “basket A”), né quello di cui alla lettera b), comma
1, del medesimo articolo (cosiddetto “basket B”).
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge dall’articolo 9, comma 15, lettera c), della citata legge
finanziaria per il 2002, è stato precisato che l’incremento del
reddito imponibile dichiarato ai fini dell’IRPEF o IRPEG, fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro emerso nel 2001, costituisce una sorta
di franchigia ai fini dell’IRAP. Conseguentemente, l’IRAP non è
dovuta fino a concorrenza di tale incremento.
In sostanza, tale imposta non è dovuta con riferimento al valore
della produzione dichiarato per i periodi d’imposta agevolati, fino a
concorrenza dell’incremento di reddito imponibile agevolato ai fini dell’IRPEF
o IRPEG, tenendo conto, quindi, del parametro del triplo del costo del
lavoro. In tal modo, l’agevolazione ai fini IRPEF o IRPEG rappresenta
il parametro di riferimento da utilizzare per determinare la misura dell’agevolazione
ai fini dell’IRAP.
Ad esempio:
incremento del reddito imponibile IRPEF = 100;
costo del lavoro emerso = 10;
incremento del reddito imponibile IRPEF agevolato = 30;
valore della produzione = 150;
valore della produzione sul quale non è dovuta IRAP = 30;
valore della produzione sul quale è dovuta IRAP = 120.
Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui in uno dei tre periodi d’imposta
agevolati non si verifichi un incremento di reddito imponibile rispetto
a quello dichiarato per l’anno 2000, il datore di lavoro non potrà
usufruire per quel periodo d’imposta della relativa imposizione sostitutiva.
Tuttavia, continuano ad avere effetto le disposizioni agevolative in materia
di redditi di lavoro dipendente emersi (illustrate nel seguito della trattazione)
- sempreché il lavoratore abbia aderito al programma di emersione
- ossia l’applicazione di una contribuzione previdenziale sostitutiva
a carico del datore di lavoro, l’esenzione dalla contribuzione a carico
dei lavoratori e l’imposizione fiscale sostitutiva sui redditi di lavoro
emersi.
Come visto, la tassazione sostitutiva si applica sul predetto incremento
di reddito imponibile, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
emerso per effetto della dichiarazione di emersione presentata dal datore
di lavoro.
Considerato che nella dichiarazione di emersione deve essere indicato
il “costo del lavoro emerso” per effetto della dichiarazione stessa, si
precisa che tale costo è costituito dalle spese per prestazioni
di lavoro effettivamente sostenute dal datore di lavoro nel primo periodo
d’imposta agevolato (2001), da assumere secondo un importo comunque non
inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento.
Più precisamente, il “costo del lavoro emerso” è pari al
maggiore dei seguenti importi:
ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
effettivamente sostenute nel 2001 per i lavoratori regolarizzati, compresi
gli eventuali compensi in natura e gli oneri previdenziali, indipendentemente
dai limiti di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte
sui redditi;
importo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
L’ammontare pari al triplo del costo del lavoro emerso nel periodo d’imposta
2001 per effetto della dichiarazione di emersione, rappresenta un parametro
di riferimento fisso per determinare l’importo massimo dell’incremento
del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva per
il periodo d’imposta 2001 e per i due periodi d’imposta successivi.
Tuttavia, rimane fermo che qualora negli anni successivi al primo, l’ammontare
del costo del lavoro emerso per il periodo d’imposta 2001 subisca una
riduzione per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni dei lavoratori
precedentemente regolarizzati, altre cause di interruzione o di modificazione
del rapporto di lavoro), si renderà necessario calcolare nuovamente
il parametro di riferimento (triplo del costo del lavoro emerso nel 2001).
Il ricalcolo del costo del lavoro deve essere effettuato anche nell’ipotesi
in cui si verifichi la sostituzione di un lavoratore precedentemente regolarizzato
con un altro lavoratore anche se parimenti retribuito; anche in tal caso
si tratta di una cessazione del rapporto lavorativo sia pure seguita da
una nuova assunzione. Quest’ultima, peraltro, dà diritto al credito
d’imposta di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
alle condizioni ivi previste.
A quest’ultimo proposito, si precisa che il credito d’imposta per le nuove
assunzioni di cui al sopracitato articolo 7 sia una misura di fatto incompatibile
con la nuova disciplina dell’emersione del lavoro. Infatti, tale disciplina
interessa i lavoratori che svolgevano un’attività lavorativa nell’ambito
della struttura aziendale o professionale che emerge per effetto della
dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro; pertanto,
non è possibile considerarli “nuovi assunti”. Inoltre, proprio
in virtù della sostenuta non compatibilità, nel caso in
cui tali lavoratori vengano regolarizzati anche con riferimento agli anni
pregressi, si ritiene che non debba essere ricalcolata la media dei dipendenti
nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000
al fine di tener conto anche di quelli oggetto di regolarizzazione.
Tuttavia, rimane fermo che, come già precisato, il credito d’imposta
continua a spettare qualora il datore di lavoro assuma un lavoratore -
diverso da quelli regolarizzati con la dichiarazione di emersione - che
incrementa la base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti nel
suddetto periodo, senza tener conto dei lavoratori regolarizzati.
3.2 Effetti in materia previdenziale
L’articolo
1, comma 1, lettera a), della legge prevede che sul maggior imponibile
previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi è dovuta dal
datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione, una
contribuzione sostitutiva stabilita nelle seguenti misure:
7 per cento per il periodo d’imposta 2001;
9 per cento per il periodo d’imposta 2002;
11 per cento per il periodo d’imposta 2003.
Le misure percentuali della contribuzione sostitutiva sono state così
ridotte dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera b), della legge n. 409
del 2001 (inizialmente erano fissate, rispettivamente, nella misura dell’8,
del 10 e del 12 per cento).
La medesima disposizione ha stabilito inoltre che ai fini dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano
tassi di premio ridotti del 75 per cento per il periodo d’imposta 2001,
del 70 per cento per il periodo d’imposta 2002 e del 65 per cento per
il periodo d’imposta 2003.
Per effetto della nuova formulazione del comma 2-bis dell’articolo 1 della
legge - introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera c), della legge
n. 409 del 2001 e sostituito dall’articolo 9, comma 15, lettera d), della
legge n. 448 del 2001 - la contribuzione sostitutiva del 7 per cento dovuta
dal datore di lavoro per il primo periodo d’imposta sui redditi di lavoro
dipendente emersi, può essere versata - oltre che in un’unica soluzione
entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione - in
ventiquattro rate mensili a partire da tale termine, maggiorate degli
interessi legali.
Al riguardo, si fa presente che gli interessi legali sono stabiliti, con
decorrenza 1° gennaio 2002, nella misura del 3 per cento in ragione
d’anno per effetto del decreto 11 dicembre 2001 del Ministro dell’economia
e delle finanze.
3.3
Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro
Come
noto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge, i datori di lavoro
che lo richiedono espressamente, compilando l’apposito quadro “C” della
dichiarazione di emersione, possono far valere la medesima dichiarazione
come proposta di concordato tributario e previdenziale ai fini della definizione
degli anni pregressi e ciò indipendentemente dalla circostanza
che abbiano o meno incrementato il reddito imponibile d’impresa o di lavoro
autonomo nel triennio 2001-2003.
A tal fine, la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima
della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, nonché
prima dell’inizio di un’attività istruttoria finalizzata al controllo
sostanziale della posizione fiscale e contributiva, ossia prima che siano
iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento
tributario e contributivo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,
comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli
51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In tal caso la proposta di concordato non produce effetti con riferimento
all’anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento
o di rettifica ovvero sia iniziata un’attività di accertamento.
A quest’ultimo proposito va tuttavia specificato che, nell’ipotesi in
cui le ispezioni, gli accessi e le verifiche siano state concluse senza
dar luogo a rilievi, è comunque consentito far valere, anche per
quell’anno, la dichiarazione di emersione come proposta di concordato.
Non deve essere considerata una causa ostativa alla proposta di concordato
la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata dall’Amministrazione
finanziaria a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti d’imposta, a norma dell’articolo
36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la comunicazione derivante
dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime dichiarazioni,
effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis
del D.P.R. n. 600 del 1973.
Il concordato tributario e previdenziale si concretizza mediante l’indicazione
da parte del datore di lavoro nella dichiarazione di emersione del costo
del lavoro irregolare utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, tenendo
conto dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
effettivamente sostenute in detto periodo per i lavoratori regolarizzati,
compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti
di deducibilità previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.
Il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, da indicare
nella dichiarazione di emersione, non può essere superiore al costo
del lavoro emerso nell’anno 2001 per effetto della dichiarazione medesima.
Il concordato si perfeziona attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali
e dei premi assicurativi, che è dovuta nella misura dell’8 per
cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d’imposta,
senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Si ribadisce che, per ciascuno dei periodi d’imposta regolarizzati, il
concordato ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali
relativi all’attività di impresa o di lavoro autonomo, fino a concorrenza
del triplo del costo del lavoro irregolare che in questa sede viene dichiarato.
Non sono pertanto preclusi ulteriori accertamenti qualora l’imponibile
accertato sia superiore a tale limite.
L’imposta sostitutiva dell’8 per cento può essere versata in ventiquattro
rate mensili a partire dal termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, senza applicazione di interessi, ovvero in un’unica soluzione
entro il predetto termine con una riduzione del 25 per cento.
La scelta circa la modalità di versamento deve risultare dal modello
di dichiarazione di emersione in cui devono essere altresì indicati
gli estremi del versamento dell’unica o della prima rata (quadro C, righi
C10, C11 e C12).
Si ricorda che con l’integrale pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8
per cento sono estinti i delitti di cui agli articolo 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (omessa e infedele dichiarazione), il
delitto di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (omissione
o falsità di denuncia obbligatoria), nonché i reati contravvenzionali
e le violazioni amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali
e previdenziali relative all’esistenza del lavoro sommerso (tenuta dei
libri paga e matricola, iscrizione all’Ufficio provinciale del Lavoro,
ecc.).
Inoltre, è previsto che in caso di rateazione sono sospesi i termini
di prescrizione dei predetti illeciti.
3.4
Sanatoria delle irregolarità commesse nel periodo d’imposta 2001
Con
l’introduzione del comma 2-ter all’articolo 1 della legge ad opera dell’articolo
9, comma 15, lettera e), della legge finanziaria per il 2002, è
stato meglio precisato che per il periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge (ossia per il 2001) non si applicano
le sanzioni previste:
in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), per le violazioni concernenti
gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attività;
in materia di imposte sui redditi (IRPEF o IRPEG) e di imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP), per le violazioni analoghe a
quelle indicate nel punto precedente, nonché per l’omessa effettuazione
delle ritenute e per il mancato versamento delle stesse fino alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione.
Con riferimento alle sanzioni in materia di Iva, si fa presente che le
stesse non sono irrogabili, così come gli interessi di legge non
risultano dovuti, se il versamento dell’imposta viene eseguito entro il
termine di versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.
Tale termine è da individuarsi nella data del 18 marzo 2002 (in
quanto il giorno 16 cade di sabato) o nel più ampio termine previsto
per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione unificata, con la maggiorazione
degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione
di mese successivo alla predetta data.
Per quanto concerne le infrazioni per le quali non si applicano sanzioni,
è da ritenere che la nuova previsione comprenda tutte le violazioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e, quindi, sia quelle relative
ai cosiddetti adempimenti “prodromici” (violazioni relative alla fatturazione,
all’emissione di scontrini e ricevute fiscali, alla registrazione, ecc.),
sia le violazione “indotte”, cioè quelle relative alle liquidazioni
e ai versamenti periodici del tributo. Ovviamente, l’inapplicabilità
delle sanzioni opera soltanto nel caso in cui il versamento dell’imposta
venga effettuato alle scadenze prima specificate.
Non risultano applicabili, inoltre, le sanzioni per violazioni di carattere
formale.
In merito ai destinatari della predetta sanatoria, è da osservare
che il nuovo comma 2-ter fa espressamente riferimento anche alle violazioni
relative alla “dichiarazione di inizio attività”. Tale previsione
normativa determina che della sanatoria possono fruire, oltre ai datori
di lavoro già in possesso di una posizione Iva, anche quei contribuenti
che non hanno mai dichiarato redditi d’impresa o di lavoro autonomo che,
quindi, intendono fare emergere la propria attività oltre ai lavoratori
irregolari impiegati nella stessa.
In tal senso risulta essere sanata per il 2001 anche la violazione di
cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, relativa alla mancata presentazione della dichiarazione di inizio
attività prevista dall’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633.
In relazione alle violazioni in materia di imposte sui redditi (IRPEF
o IRPEG) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
si ritiene che la disposizione contenuta nel comma 2-ter sia applicabile,
anche in questo caso, a tutte quelle violazioni relative agli adempimenti
“prodromici” che, per i tributi in argomento, si concretano, in particolare,
nelle violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (articolo
9 del D.Lgs. n. 471 del 1997).
Infine, per le violazioni relative all’omessa effettuazione delle ritenute
e al mancato versamento delle stesse dovuti fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione, è stabilito che le relative sanzioni
di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 non vengono irrogate
a condizione che il versamento delle ritenute sia effettuato entro la
predetta data di presentazione della dichiarazione di emersione. Pertanto,
con riferimento all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva
relativa ai redditi di lavoro emersi, il datore di lavoro può usufruire
di tale disposizione, anche con riferimento agli adempimenti relativi
ai mesi del 2002 antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione
di emersione.
4.
Effetti della dichiarazione di emersione per i lavoratori
A
beneficio dei lavoratori che si impegnano nel programma di emersione la
legge prevede apposite agevolazioni ai fini fiscali e previdenziali.
Il lavoratore, al fine di manifestare la propria adesione a tale iniziativa,
deve sottoscrivere una dichiarazione in tal senso e consegnarla al proprio
datore di lavoro che, conseguentemente, deve barrare l’apposita casella
inserita nella dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati identificativi
del lavoratore stesso.
4.1
Effetti in materia fiscale
In
particolare, sui redditi di lavoro emersi è dovuta esclusivamente
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF stabilita nelle seguenti misure:
6 per cento per il periodo d’imposta 2001;
8 per cento per il periodo d’imposta 2002;
10 per cento per il periodo d’imposta 2003.
L’aliquota agevolata si applica, anche per i periodi d’imposta 2002 e
2003, sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte nei suddetti periodi,
ma fino a concorrenza di quanto emerso nel periodo d’imposta 2001.
Nel caso in cui la regolarizzazione abbia per oggetto soltanto una parte
della retribuzione (cosiddetto “lavoro grigio”), l’ammontare agevolato
è costituito, per il periodo d’imposta 2001, dalle maggiori retribuzioni
indicate nella dichiarazione di emersione. Tale ammontare costituisce,
inoltre, il limite massimo delle retribuzioni della medesima natura agevolabili
nei due periodi di imposta successivi, sempreché in detti periodi
siano erogate.
I redditi assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, non concorrendo
a formare il reddito complessivo del contribuente, non rilevano ai fini
delle addizionali all’IRPEF. In ogni caso, tali redditi devono essere
indicati dal datore di lavoro nella certificazione unica (CUD).
L’applicazione di tale imposta ed il versamento della stessa sono effettuati
dai datori di lavoro, secondo le modalità previste in materia di
effettuazione delle ritenute alla fonte. In particolare, l’imposta sostitutiva
deve essere applicata, tramite ritenuta, con riferimento alle retribuzioni
erogate in ciascun periodo di paga.
A rettifica di quanto precisato nella circolare n. 88/E, si fa presente
che per effetto della nuova formulazione del comma 2-bis dell’articolo
1 della legge - introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, lettera c),
della legge n. 409 del 2001 e sostituito dall’articolo 9, comma 15, lettera
d), della legge n. 448 del 2001 - l’imposta sostitutiva del 6 per cento
dovuta sui redditi di lavoro dipendente per il primo periodo d’imposta
sui redditi di lavoro dipendente emersi, può essere versata - oltre
che in un’unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione (1° luglio 2002) - in ventiquattro rate mensili, maggiorate
degli interessi legali del 3 per cento annui, a partire da tale termine
e scadenti ognuna alla fine del mese successivo.
Si fa presente, infine, che per effetto della disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 2-ter, della legge, non sono applicabili le sanzioni per la mancata
effettuazione delle ritenute e per l’omesso versamento delle stesse, a
condizione che i suddetti adempimenti vengano eseguiti entro il termine
di presentazione della dichiarazione di emersione.
Pertanto, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che deve essere
applicata per il periodo d’imposta 2002, il datore di lavoro può
usufruire di tale disposizione nel caso in cui presenti la dichiarazione
di emersione successivamente alle scadenze previste per l’effettuazione
degli adempimenti relativi ai primi mesi del 2002.
4.2
Effetti in materia previdenziale
Per
il triennio agevolato i predetti lavoratori sono esclusi da contribuzione
previdenziale. Ciò in quanto il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i tre
anni agevolati, che copre interamente il debito previdenziale sui redditi
di lavoro emersi.
4.3
Definizione degli anni pregressi per i lavoratori
I
lavoratori delle imprese che aderiscono al programma di emersione possono
estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi
connessi alla prestazione di lavoro irregolare.
A tal fine, per ciascuno degli anni pregressi che si intende regolarizzare,
il lavoratore è tenuto al pagamento di una somma pari a lire 200.000
(pari a euro 103,29), senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale
somma costituisce una tassazione sostitutiva del reddito di lavoro regolarizzato
ai fini fiscali e previdenziali.
Al pagamento della predetta somma si applicano le medesime modalità
previste per il pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta dal datore di
lavoro per gli anni pregressi. Pertanto, la somma in questione può
essere versata in unica soluzione, con la riduzione del 25 per cento,
entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione
di interessi.
Il pagamento della somma preclude ogni accertamento di carattere fiscale
e previdenziale sui redditi di lavoro regolarizzati per i periodi interessati,
ma non ha rilevanza ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale
del lavoratore. Viene a tal fine prevista la possibilità per i
lavoratori di ricostruire in tutto o in parte la propria posizione previdenziale
relativamente agli anni pregressi. Al riguardo, si fa rinvio alle istruzioni
che verranno emanate dagli enti previdenziali.
In ogni caso, si fa presente che i contributi in tal modo versati dai
lavoratori possono essere considerati oneri deducibili dal reddito complessivo,
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è
effettuato il versamento degli stessi.
5.
Modello di dichiarazione di emersione
Come
già precisato, la dichiarazione di emersione deve essere presentata
entro il 1° luglio 2002 in via telematica, tramite i soggetti incaricati
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322 ovvero consegnandola ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
o, se non istituito, ad un Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
A tal fine, i contribuenti possono continuare ad utilizzare il modello
approvato con decreto interministeriale del 15 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, purché si
attengano alle istruzioni contenute nella presente circolare.
In particolare, si deve tener conto che:
il termine di presentazione della dichiarazione del 30 novembre 2001 indicato
nelle istruzioni, nonché la scadenza del pagamento delle somme
dovute, è stato prorogato al 30 giugno 2002;
non sono regolarizzabili i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
nel quadro A, punto 10, e nel quadro B, rigo B2, il costo del lavoro emerso
nel 2001 non può essere indicato in misura inferiore a quanto previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
Sul sito internet www.agenziaentrate.it e sul sito www.finanze.it sono
disponibili:
il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
il software per la compilazione della dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare.
In caso di errori commessi nella compilazione di una dichiarazione di
emersione già presentata, il contribuente può presentare
una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente entro il termine
ultimo del 1° luglio 2002. Non è consentito, invece, presentare
dichiarazioni integrative avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
6.
Versamenti
Come
espressamente previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge, le imposte
e le contribuzioni sostitutive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori
non sono compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e non sono deducibili ai fini della determinazione
di alcuna imposta, tassa o contributo.
Con riferimento alle modalità di versamento, si confermano i codici
tributo già istituiti con la risoluzione n. 191/E del 22 novembre
2001 i quali, a seguito delle modifiche normative intervenute, devono
intendersi così modificati nella loro denominazione:
IMPOSTA CODICE-TRIBUTO
Imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRPEG per la regolarizzazione del
lavoro sommerso, dovuta dal datore di lavoro - Art. 1, comma 2, lett.
a), della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni 1802
Imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai lavoratori per la regolarizzazione
dei loro redditi di lavoro emersi - Art. 1, comma 2, lett. b), della legge
n. 383 del 2001 e successive modificazioni 1803
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IRAP, dell’IVA e dei
contributi previdenziali e premi assicurativi per la regolarizzazione
del lavoro sommerso dovuta dai datori di lavoro per la definizione degli
anni pregressi - Art. 1, comma 3, della legge n. 383 del 2001 e successive
modificazioni 1804
Contribuzione sostitutiva dei debiti fiscali e previdenziali dovuta dai
lavoratori per l’emersione del lavoro irregolare prestato in anni pregressi
- Art. 1, comma 4, della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni
1805
Inoltre, ai fini della compilazione del modello F24:
i codici-tributo 1802 e 1803 devono essere esposti nella “Sezione Erario”,
con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui
si riferisce il versamento;
il codice-tributo 1804 deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con
l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il concordato;
il codice-tributo 1805 deve essere esposto nella “Sezione Erario”, con
l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il concordato.
Infine, si fa presente che per i codici tributo 1803, 1804 e 1805 è
possibile effettuare il pagamento rateale, evidenziando tale scelta nel
modello F24. Con riferimento al codice tributo 1803, gli interessi legali
dovuti in caso di rateazione devono essere versati unitamente all’imposta
sostitutiva. |