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Decreto legge 25 settembre
2001 n. 350 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione
23 novembre 2001 n. 409
Disposizioni urgenti in vista dell`introduzione
dell`euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
di emersione di attività detenute all`estero, di cartolarizzazione
e di altre operazioni finanziarie
Capo I Disposizioni per il passaggio all'euro
Capo II Disposizioni in materia di tassazione dei redditi
di natura finanziaria
Capo III Emersione di attivita` detenute all`estero
Capo IV Disposizioni in materia di cartolarizzazione
Norma aggiornata da:
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12
Capo I DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL`EURO
Sezione I Disposizioni per il passaggio all`euro del sistema
bancario e finanziario
Art. 1 Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli
di credito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione
di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire,
salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell`avviso,
richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in
lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro
i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione
di assegni, fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi
in valute dei Paesi partecipanti all`euro; in tali casi, la facoltà
di cui all`ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta
di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché
negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti
alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti
all`unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione.
Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento
(CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio
2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire
e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data
non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà
di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio
2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività
finanziaria.
Art. 1-bis Conversione in euro dei valori bollati
1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico
dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento
i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell`indicazione in euro
a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo
la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro,
al netto dell`aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell`assenza
di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
2. Con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze sono determinate
le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al
presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in
maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni
nella fase di introduzione dell`euro anche con riferimento ai valori citati.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione
dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata
la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo
a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali,
ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso
per l`affrancatura
Art. 2 Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell`acconto
IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale.
1. Gli sportelli della Banca d`Italia, della Tesoreria provinciale dello
Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti,
delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli
uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione
in tempo reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall`articolo 24, primo comma, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell`Agenzia del territorio
restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti
di quanto previsto dall`articolo 24, secondo comma, della citata legge
n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo
giorno lavorativo.
4. Limitatamente all`anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre
le somme dovute a titolo di acconto dell`imposta sul valore aggiunto e
i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e
le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse
allo stesso titolo.
5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto
del Ministro dell`economia e delle finanze.
6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle
somme di cui all`articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario
previsto dall`articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata
in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27
dicembre 2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura
dell`esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è
fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità
i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall`articolo 6 della legge 14 aprile
1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito
dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell`allegato
al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, per l`anno 2001 lo stipendio
e la tredicesima mensilità dovuti al personale statale possono
essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti
stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell`economia
e delle finanze, d`intesa con la Banca d`Italia, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3 Chiusura del sistema dei pagamenti "BI-REL" e proroga
dei termini di adempimento delle obbligazioni
1. La Banca d`Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni
assunte nell`ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce
la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo,
ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale pubblicazione
è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.
2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche
se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento,
pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL,
sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema
BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d`Italia
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sezione II Disposizioni contro la falsificazione dell`euro
Art. 4 Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora
emesse
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l`articolo 52-ter
è inserito il seguente titolo:
"Titolo IX
Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non
aventi corso legale
Art. 52-quater
Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello
Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che
ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi
in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L`equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia
per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459,
460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma
2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo
che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione
le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52-quinquies
Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in
monete euro non aventi corso legale
1. Per i delitti indicati nell`articolo 25-bis del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche
in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi
in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all`ente le
sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di
un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il
colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente
al 31 dicembre 2001.".
Art. 5 Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell`articolo 461
del codice penale
01. Al primo comma dell`articolo 461 del codice penale, dopo la parola:
"filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici
".
1. Nell`articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto
il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal
primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta
destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l`alterazione.".
Art. 6 Responsabilità amministrativa degli enti
1. Dopo l`articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserito il seguente:
"Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale
in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e
in valori di bollo, si applicano all`ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all`articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento
a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all`articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite
dalla lettera a), in relazione all`articolo 453, e dalla lettera b), in
relazione all`articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni
pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all`articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste
dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all`articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria
fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453,
454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all`ente le sanzioni
interdittive previste dall`articolo 9, comma 2, per una durata non superiore
ad un anno.".
Art. 7 Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione
dei mezzi di pagamento
1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del
Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull`impatto economico-finanziario
delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate
in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità
nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati
tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di
falsificazione, trasmettono al Ministero dell`economia e delle finanze
i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità
e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero
dell`interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di
identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi
al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi
di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell`economia e delle finanze e la Banca d`Italia stabiliscono,
d`intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 8 Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote
e delle monete in euro sospette di falsità
1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo
professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l`obbligo di
ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro
sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente,
alla Banca d`Italia e all`Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. La Banca d`Italia e il Ministero dell`economia e delle finanze, nell`ambito
delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative
del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per
il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote
e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni
emanate dalla Banca d`Italia o dal Ministero dell`economia e delle finanze,
o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono
alla Banca d`Italia e all`Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le
banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`articolo
145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell`economia
e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al
Governatore della Banca d`Italia nei casi riguardanti le banconote in
euro.
Capo II Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria
Art. 9 Disposizioni in materia di equalizzatore
1. Sono abrogati:
a) il comma 9 dell`articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
b) il comma 12 dell`articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;
c) il comma 15 dell`articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;
d) il comma 13 dell`articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461;
e) il comma 2 dell`articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle
plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze,
differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001,
nonché per i redditi di capitale di cui all`articolo 10-ter, comma
1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa
data.
3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad
applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle
plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché
di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle
finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione
di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.
Art. 10 Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati.
1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all`articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all`articolo 2, comma
1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori
di cui all`articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis.
Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività
tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) Banche centrali, anche in relazione all`investimento delle riserve
ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica
italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché
tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto
articolo 76, comma 7-bis. ;
b) all`articolo 6, il comma 2 è abrogato;
c) all`articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di
cui al comma 1 deve acquisire:
a) un`autocertificazione dell`effettivo beneficiario dei proventi dei
titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell`articolo
6 per la non applicazione dell`imposta. Relativamente agli investitori
istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario
effettivo l`investitore istituzionale stesso e l`autocertificazione di
cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione.
L`autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto
stabilito con uno o più decreti del Ministro dell`economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione
produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza
siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti
per le stesse o altre finalità;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario
dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo
del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi
ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza
;
d) all`articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell`attestazione
sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione ; nel secondo
periodo, le parole: "La predetta attestazione sono sostituite dalle
seguenti: "La predetta dichiarazione .
2. All`articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all`estero, di cui all`articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la
documentazione di cui all`articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239 .
3. All`articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
"a) soggetti residenti all`estero, di cui all`articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni
.
4. All`articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei
soggetti residenti all`estero, di cui all`articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi
diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Sino all`emanazione del decreto di cui all`articolo 76, comma 7-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l`individuazione dei Paesi
e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli
Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile
1992.
6. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze possono essere
previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni
da parte degli intermediari, basate sull`utilizzo di mezzi informatici,
che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità
dei dati
Capo III
Emersione di attivita` detenute all`estero
Art. 11 Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
a) "interessati", le persone fisiche, gli enti non commerciali,
le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell`articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) "intermediari", le banche italiane, le società d`intermediazione
mobiliare previste dall`articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione
del risparmio previste dall`articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso
testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale
di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie
di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti
nel ruolo unico previsto dall`articolo 201 del predetto testo unico, le
Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e
di imprese di investimento non residenti;
c) "decreto-legge n. 429 del 1982", il decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria;
d) "decreto-legge n. 167 del 1990", il decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione
a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l`estero di denaro, titoli
e valori;
e) "decreto-legge n. 143 del 1991", il decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per
limitare l`uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni
e prevenire l`utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
f) lettera soppressa in sede di conversione
g) "decreto legislativo n. 319 del 1998", il decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell`Ufficio italiano dei
cambi, a norma dell`articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433;
h) "decreto legislativo n. 74 del 2000", il decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell`articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Art. 12 Rimpatrio
1. Nel periodo tra il 1 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari,
denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1 agosto
2001 fuori del territorio dello Stato, senza l`osservanza delle disposizioni
di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti
indicati nell`articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per
cento dell`importo dichiarato delle attività finanziarie medesime,
che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna
imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate
possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito
imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo
di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere,
per un importo pari al 12 per cento dell`ammontare delle attività
finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all`articolo 18, comma
2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta
il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.
Art. 13 Adempimenti
1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata
delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l`incarico di
ricevere in deposito le attività provenienti dall`estero e optando
per il versamento della somma di cui all`articolo 12, comma 1, ovvero
per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui
all`articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre
attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute
fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell`articolo 12, comma 1,
almeno al 1 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell`Agenzia
delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per
la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie
espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento
del direttore dell`Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base
della media dei cambi fissati, ai sensi dell`articolo 76, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre
2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma
di cui all`articolo 12, comma 1, è commisurata all`ammontare delle
altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione
riservata.
2. Gli intermediari versano la somma di cui all`articolo 12, comma 1,
secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all`articolo
17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle
ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata,
trattenendone l`importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l`interessato
non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti
necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli
intermediari versano alla Banca d`Italia, entro la data stabilita con
il decreto di cui all`articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai
mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all`articolo 12, comma 2.
3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione
riservata. Gli intermediari comunicano all`amministrazione finanziaria,
entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d`imposta,
l`ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle
somme di cui all`articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui
all`articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi
dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.
4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l`accertamento,
la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle
somme di cui all`articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi.
Art. 14 Effetti del rimpatrio
1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività
finanziarie effettuato ai sensi dell`articolo 12 e nel rispetto delle
modalità di cui all`articolo 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente
obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d`imposta
per i quali non è ancora decorso il termine per l`azione di accertamento
alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli
imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite
all`estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle
previste dall`articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente
alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i reati di cui
al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall`articolo
4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità
delle attività finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati
all`articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli
articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
intermediari non effettuano le comunicazioni all`amministrazione finanziaria
previste dall`articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990.
Gli intermediari non devono comunicare all`amministrazione finanziaria,
ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni
riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui
all`articolo 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione all`amministrazione finanziaria
disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati
e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla
medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni
riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate
ove siano richiesti in relazione all`acquisizione delle fonti di prova
e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché
in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e
per l`applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste
da specifiche disposizioni di legge ovvero per l`attività di contrasto
del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle
norme antiterrorismo nonché per l`attività di contrasto
del delitto di cui all`articolo 416-bis del codice penale.
5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio,
gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste
dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo
d`imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata,
nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia
presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi
gli obblighi di dichiarazione all`Ufficio italiano dei cambi previsti
dall`articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.
5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse
dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto
a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l`importo
risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all`articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello
indicato nella dichiarazione riservata. In quest`ultimo caso gli interessati
comunicano all` intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto
decreto legislativo, la ripartizione dell`importo complessivo indicato
nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi
competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito
a controllare la congruità della somma di cui all`articolo 12,
comma 1, in relazione all`ammontare delle attività indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l`effettività della sottoscrizione
dei titoli di cui all`articolo 12, comma 2. Previa adesione dell`interessato,
le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni
competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al
presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è
stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi,
ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario
e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera
c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato
avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata
la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie
rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo
contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero
state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie
fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli
intermediari si applica l`articolo 13, comma 4.
Art. 15 Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all`estero
1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della
Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali,
gli interessati che comunque detengono all`estero alla data di entrata
in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire
gli effetti indicati nell`articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente
alle attività finanziarie mantenute all`estero e regolarizzate,
con il versamento della somma indicata nell`articolo 12, comma 1, ovvero
con le modalità indicate all`articolo 12, comma 2, nel rispetto
dei termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata
di cui all`articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione,
optando per il versamento della somma di cui all`articolo 12, comma 1,
ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all`articolo 12, comma
2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione
degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti
agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell`articolo 13, comma 2, la somma
indicata all`articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d`Italia
il controvalore dei titoli di cui all`articolo 12, comma 2, ed effettuano
le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui
all`articolo 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all`articolo 1, commi
1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al
comma 3 dello stesso articolo.
Art. 16 Regolarizzazione di altre attività
1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della
Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali,
gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore
del presente decreto investimenti ed attività all`estero diversi
dalle attività di cui all`articolo 15 possono regolarizzare, nel
periodo di tempo di cui all`articolo 12, i predetti investimenti e attività
con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo
della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti
di cui all`articolo 14, ad eccezione del comma 8.
2. Nell`ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all`articolo 15, commi 3 e 4.
Art. 17 Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni
concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione
previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni
in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di
per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili
di sospetto per la segnalazione di cui all`articolo 3 del decreto-legge
n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti
dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.
2-bis. L`utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e
16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività
detenute all`estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è
esclusa la punibilità ai sensi dell`articolo 14, comma 1, lettera
c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento
del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione
riservata.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi
di reati già estinti, non punibili o non più previsti come
tali dall`ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere
di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro
di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta
e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione
e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, nonchè dei delitti aggravati ai sensi dell`articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con
l`ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici
anni di reclusione.
Art. 18 Assegnazione dei titoli
1. Nell`ipotesi di cui all`articolo 12, comma 2, il Ministro dell`economia
e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli
di Stato pari ai mandati all`investimento conferiti con le dichiarazioni
riservate.
2. Per l`attuazione del comma 1, il Ministro dell`economia e delle finanze
è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore
a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d`interesse, la
durata, l`inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione,
sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre
2001.
3. Per l`assegnazione dei titoli di cui all`articolo 12, comma 2, gli
intermediari devono segnalare alla Banca d`Italia gli importi di cui al
medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con
le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute
nel decreto di emissione dei predetti titoli.
4. Alla Banca d`Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei
titoli di cui al presente articolo.
Art. 19 Disciplina sanzionatoria
1. Nell`articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell`ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni
di corrispondente valore";
b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell`ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni
di corrispondente valore".
2. Per la violazione indicata all`articolo 14, comma 3, l`intermediario
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento
dell`ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione
riservata.
2-bis. L`interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista
dall`articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro
o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell`articolo
12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Art. 20 Rilevazioni dell`Ufficio italiano dei cambi
1. comma soppresso in sede di conversione
2. comma soppresso in sede di conversione
3. L`Ufficio italiano dei cambi, nell`esercizio dell`attività di
raccolta delle informazioni per l`elaborazione delle statistiche sulla
bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l`estero,
assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell`esercizio
dell`attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all`articolo
5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità
di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.
Art. 21 Disposizioni in materia di economia sommersa
1. Nell`ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia
di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell`economia e delle
finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto
dell`economia sommersa, tenendo conto anche dell`esigenza di assicurare
il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente capo.
1-bis. All`articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle
generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro
in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di riferimento";
b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell`8 per
cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7
per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo
e dell`11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell`assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano
tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo
anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo
anno";
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le
sanzioni previste ai fini dell`imposta sul valore aggiunto per le violazioni
concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta,
nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio
attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento
dell`imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento
dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le
sanzioni previste per l`omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi
versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione"
;
d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali"
sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";
e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "I
lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica
relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l`impresa
che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente
mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66
per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all`articolo
5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un
massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici
mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio
2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di
dodici mesi" ;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive,
affluiscono al fondo di cui all`articolo 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata
la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all`integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del
comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al
66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale
versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del
comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all`uopo disponibili
presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la
misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o piu`
decreti del Ministro dell`economia e delle finanze è altresì
determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell`articolo 5 della citata legge n.
388 del 2000 sono abrogati";
g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Il Ministro dell`economia e delle finanze procede annualmente,
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei
risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori
e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare
l`emersione dell`economia sommersa, alla differenziazione degli stessi
per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti
produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva,
nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero
di base imponibile".
Capo IV Disposizioni in materia di cartolarizzazione
Art. 22 Società per la cartolarizzazione
1. L`articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito
dal seguente:
"Art. 15 (Società per la cartolarizzazione)
1. Il Ministero dell`economia e delle finanze è autorizzato a costituire
o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una
società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale
di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione dei crediti d`imposta e contributivi.
Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La società può essere costituita
anche con atto unilaterale del Ministero dell`economia e delle finanze;
non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall`articolo 2497,
secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti
dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
3, nonché di ogni altro creditore, nell`ambito di ciascuna operazione
di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni
e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al
comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell`economia
e delle finanze e, se l`operazione di cartolarizzazione riguarda crediti
di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più
decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro vigilante. All`atto di ogni operazione di cartolarizzazione è
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale,
oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell`interesse dei
portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell`operazione.
3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione,
anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante
assunzione di finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché
ogni altro diritto acquisito nell`ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione
dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici
o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti
i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene
destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo
modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell`economia e
delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze sono disciplinati
i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società
di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello
Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ad esclusione dell`articolo 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e
dell`articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati
ai fini fiscali ai titoli di cui all`articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all`estero
qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato
estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.
Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti
concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui
al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto
alle imposte sui redditi, né all`imposta regionale sulle attività
produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti
gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il
perfezionamento delle stesse, sono esenti dall`imposta di registro, dall`imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell`articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società
di cui al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di
imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista
l`iscrizione a ruolo ai sensi dell`articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell`articolo 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all`INPS ed ai decreti ministeriali
ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto
compatibili, al Ministero dell`economia e delle finanze ed agli enti pubblici
parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al
comma 2.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per
quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell`articolo 2 della medesima
legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere
svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati
nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma
1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le
operazioni di riscossione non sono oggetto dell`obbligo di verifica di
cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.".
Capo V Disposizioni in materia di altre operazioni finanziarie
Art. 23 Utilizzazione delle liquidità di società controllate
dallo Stato
1. Il Ministero dell`economia e delle finanze può dare indirizzi
a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non
quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la
gestione della liquidità.
Art. 24 Anticipo del contributo straordinario all`INPS
1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle
lettere a) e b), comma 2 dell`articolo 41 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.
2. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze sono definite
le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui
al comma 1.
Art. 25 Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società
controllate dallo Stato
1. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze sono determinate,
anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,
denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione
di titoli, il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione
di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di
operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in
società di capitali.
3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni
possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai
sensi del comma 2.
4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
previste dai commi 2, 3, e 4 dell`articolo 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474.
5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli
di cui all`articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all`estero qualora siano
ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero
ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni
di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti
di trasferimento delle azioni.
Art. 26
Soppresso in sede di conversione
Art. 27 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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