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NUOVE
NORME ![]() ![]() ![]() |
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Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Luoghi di lavoro
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro
Titolo IV Uso dei dispositivi di produzione individuali
Titolo V Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminali
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni mutageni
Titolo VII-bis Protezione da agenti chimici
Titolo VIII Protezione da agenti biologici
Titolo IX Sanzioni
Titolo X Disposizioni transitorie e finali
Allegati
Norma modificata nel tempo da:
D. Lgs 19 dicembre 1994, n. 758
D. Lgs 19 marzo 1996 , n. 242
D. L. 1 ottobre 1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608
D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359
D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66
L. 29 dicembre 2000, n. 422
D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 206
D. Lgs. 02 febbraio 2002, n. 25
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l`articolo 43, recante
delega al governo per l`attuazione delle direttive del consiglio 89/391/cee,
89/654/cee, 89/655/cee, 89/656/cee, 90/269/cee, 90/270/cee, 90/394/cee e 90/679/cee
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall`art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al governo per l`attuazione delle direttive particolari già adottate,
ai sensi dell`art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/cee , successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
16 settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche dell`Unione
europea, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell`industria,
del commercio e dell`artigianato, dell`interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell`ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado degli archivi, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 e, nell`ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all`osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell`ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il datore di lavoro non puº delegare quelli previsti dall`art. 4, commi
1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l`organizzazione dell`impresa,
ha la responsabilità dell`impresa stessa ovvero dell`unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all`art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest`ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all`azienda finalizzati all`attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell`azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell`università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all`art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell`attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell`integrità
dell`ambiente esterno;
h) agente: l`agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
1. Le misure generali per la protezione della salute
e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell`azienda nonché l`influenza dei fattori dell`ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall`esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all`igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell`attività dell`azienda ovvero dell`unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All`esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora
un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b) l`individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l`azienda ovvero l`unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all`azienda secondo le regole di cui all`art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all`azienda secondo le regole di cui all`art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall`art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell`attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell`emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione
e della protezione;
c) nell`affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
f) richiede l`osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l`osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all`attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l`applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all`art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l`ambiente
esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un`assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell`infortunato,
le cause e le circostanze dell`infortunio, nonché la data di abbandono
e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, di cui all`art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell`organo di vigilanza. Fino
all`emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall`art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell`evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell`attività, alle dimensioni
dell`azienda, ovvero dell`unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1
ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l`azienda ovvero l`unità produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell`industria, del commercio e dell`artigianatoe della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l`igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell`azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all`art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all`obbligo di dichiarazione
o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali,
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura
sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell`industria,
del commercio e dell`artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l`igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell`allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all`anno della
visita di cui all`art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l`obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell`allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l`avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l`adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L`autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell`ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell`industria,
del commercio e dell`artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali
e dell`interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell`amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all`amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l`obbligo giuridico.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell`ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all`adempimento di tutti gli obblighi imposti dall`autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e
degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza
e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione
o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati
dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
".
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all`interno dell`azienda, ovvero dell`unità produttiva, ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l`iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato, l`idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d`opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell`ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell`ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all`attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull`attività lavorativa oggetto dell`appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell`esecuzione dell`opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell`attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. ".
1. Salvo quanto previsto dall`art. 10, il datore
di lavoro organizza all`interno dell`azienda, ovvero dell`unità produttiva,
il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all`azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all`interno dell`azienda ovvero dell`unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l`espletamento dei
compiti di cui all`articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso
di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere
le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio
a causa dell`attività svolta nell`espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne all`azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l`azione di prevenzione o protezione.
5. L`organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all`interno dell`azienda,
ovvero dell`unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti
casi:
a) nelle aziende industriali di cui all`art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all`obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all`interno
dell`azienda ovvero dell`unità produttiva sono insufficienti, il datore
di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all`azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell`azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare
la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità e dell`industria, del commercio e dell`artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all`ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all`azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella
quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi professionali provvede:
a) all`individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all`individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell`organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all`art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all`art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all`art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l`organizzazione del lavoro, la programmazione e l`attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell`esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell`allegato I,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà di cui all`art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere
all`organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all`art.
4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull`andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla
legislazione vigente;
d) l`attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di
15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, indice almeno una volta all`anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all`esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all`art. 4, commi 2 e 3;
b) l`idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l`introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute
dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all`art. 4,
comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell`emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all`art. 4, comma 5, lettera a).
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave
ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché
i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può
essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella
di altre persone e nell`impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell`azienda ovvero dei rischi specifici dell`azienda
ovvero dell`unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell`azienda
ovvero dell`unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell`interno,
del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività,
al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l`insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all`art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell`interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell`industria,
del commercio e dell`artigianato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell`impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale
azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell`attività e delle dimensioni dell`azienda ovvero dell`unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti
necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell`attuazione dei provvedimenti di cui al
comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell`attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori
di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell`industria, del commercio
e dell`artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità.
4. Fino all`emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata
nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l`assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
di cui all`art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell`organizzazione
dell`azienda ovvero dell`unità produttiva e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell`attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell`integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all`art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all`art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell`attività che comporta l`esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all`art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all`anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell`esposizione dei lavoratori i cui risultati
gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri
di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all`art. 15;
m) collabora all`attività di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all`art.
16, comma 2, esprima un giudizio sull`inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all`organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l`imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l`attività
di medico, qualora esplichi attività di vigilanza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive,
è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell`ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato
o eletto dai lavoratori nell`ambito delle rappresentanze sindacali, così
come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell`ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell`azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
per l`espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma
4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni
pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all`art. 22, comma 7.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell`azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all`attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;
d) è consultato in merito all`organizzazione della formazione di cui
all`art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l`organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall`art. 22;
h) promuove l`elaborazione, l`individuazione e l`attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l`integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all`art. 11;
m) fa proposte in merito all`attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell`azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro
e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell`incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l`esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l`esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti
si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l`espletamento della sua
funzione, al documento di cui all`art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all`art. 4, comma 5, lettera o).
1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull`applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali
o aziendali.
3. Agli effetti dell`art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva un`adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all`attività dell`impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all`attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all`uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle
norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l`evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), anche ai lavoratori di cui all`art. 1, comma 3.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore,
ivi compresi i lavoratori di cui all`art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell`assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell`introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all`evoluzione
dei rischi ovvero all`insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell`attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell`emergenza devono
essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma
4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all`art.
20, durante l`orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro di cui all`art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni
e della tipologia delle imprese.
1. La vigilanza sull`applicazione della legislazione
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall`unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell`industria, del commercio e dell`artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all`ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente,
l`attività di vigilanza sull`applicazione della legislazione in materia
di sicurezza può essere esercitata anche dall`ispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell`unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda
la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì
per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione,
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità.
L`Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il Ministero dell`interno tramite le strutture del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, l`Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero
dell`industria, del commercio e dell`artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l`Istituto italiano
di medicina sociale, l`Istituto nazionale per l`assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione,
consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L`attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti
che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di
assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell`applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori e di radioprotezione .
1. L`art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l`igiene del lavoro. Essa
è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal
direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato,
ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in
medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell`Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell`Istituto superiore di sanità;
d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità;
industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza
Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni
e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d`azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All`inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma
3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell`università e degli enti di ricerca, in relazione
alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate
da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre anni. ".
2. L`art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente
ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza
e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza
e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento
degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi
alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall`art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall`art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro nell`esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell`art. 43, comma 1,
lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità
di cui all`art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione
relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica
ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti
delle regioni.
3. La commissione, per l`espletamento dei suoi compiti, può chiedere
dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi. ".
3. L`art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n.
547, è soppresso.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono individuati criteri generali relativi all`individuazione di organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di
realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui
al comma 1, partecipano i rappresentanti dell`ANCI, dell`UPI e dell`UNICEM.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell`industria,
del commercio e dell`artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in
cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
di altre direttive già recepite nell`ordinamento nazionale;
c) si provvede all`adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica
e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico
1. L`INAIL e l`ISPESL si forniscono reciprocamente
i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L`ISPESL e L`INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare
il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall`art. 8, comma
3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare
l`adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l`attività lavorativa
sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari
rischi.
5. I criteri per la raccolta e l`elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base
delle norme di buona tecnica.
1. Ai fini dell`applicazione delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all`interno dell`azienda
ovvero dell`unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell`area
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per
il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall`area edificata dell`azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza
e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell`allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L`obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee
a consentire la mobilità e l`utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all`art. 8, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all`entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell`atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla
data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al
comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso
di cui al presente comma, sono autorizzate dall`organo di vigilanza competente
per territorio.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all`aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l`utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile,
i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all`eliminazione
dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento.
1. L`art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone
che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall`incendio o altre situazioni di emergenza.
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere
il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione,
alla loro destinazione d`uso, alle attrezzature in essi installate, nonché
al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell`esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno
di utilizzarle in caso di emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se
non in casi specificamente autorizzati dall`autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire,
quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da
poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica,
conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un`illuminazione devono essere
dotate di un`illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che
entri in funzione in caso di guasto dell`impianto elettrico.
12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che
comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le
lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione
o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori,
devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista
la impossibilità accertata dall`organo di vigilanza: in quest`ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non
si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere
un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza. ".
2. L`art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono,
per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire
una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall`interno
durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione
e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale
stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere
apribile nel verso dell`esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al
comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino
a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m
0,90;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell`esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90,
che si aprano entrambe nel verso dell`esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in
numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale
deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell`esodo avente larghezza minima di m 1,20 per
ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all`eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20
è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all`art. 13,
comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all`art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le
porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale,
quando non esistano altre porte apribili verso l`esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione
dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro,
porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile
ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all`altezza
degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono
costituite da materiali di sicurezza e c`é il rischio che i lavoratori
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono
essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l`alto devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi
di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti
anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente
in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate
in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa
vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall`interno senza
aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non
si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli
adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la
larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero
delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore. ".
3. L`art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe
di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli
possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione
non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero
merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di
impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l`uso e l`attrezzatura dei locali lo esigano per garantire
la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere
evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura
del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d`oggetti,
tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori
non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati
ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio
non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi
di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare
dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo
per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono
essere adeguatamente segnalati. ".
4. L`intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II DISPOSlZIONI PARTICOLARI".
5. Nell`art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende"
è soppressa la parola "industriali".
6. L`art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo
conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i
lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell`aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti
a correnti d`aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all`inquinamento dell`aria respirata deve
essere eliminato rapidamente. ".
7. L`art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura nei locali di lavoro
deve essere adeguata all`organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto
conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità
ed il movimento dell`aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare
un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività
e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l`ambiente,
si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte
o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
".
8. L`art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).
- 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere
dotati di dispositivi che consentono un`illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in modo che il tipo d`illuminazione previsto non rappresenta
un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a
rischi in caso di guasto dell`illuminazione artificiale, devono disporre di
un`illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
".
9. L`art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire
a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell`attività
fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d`aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l`umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter
essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta
e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato,
se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali
di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,
devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero
essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in
modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, né
essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo
per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l`attrezzatura
o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori
che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell`edificio
ed intorno ad esso.
9. L`accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti
può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono
di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi
di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un`uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza
devono disporre di un`uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possono cadere. ".
10. L`art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori
devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora
in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità
di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di
un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l`interruzione
del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L`organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi,
il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. ".
11. L`art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1. Locali appositamente
destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di
salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente,
essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi
dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti,
nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti
o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre
delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. ".
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono
essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività
o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o
un`utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi
devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a
ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un`utilizzazione
separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità
dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce
o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e
di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti
e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati. ".
13. L`art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). -
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro
la caduta o l`investimento di materiali in dipendenza dell`attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate
altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all`aperto
utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono
essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può
avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all`art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione
e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell`impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione
e sorveglianza degli impianti dell`impresa, nonché alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano
per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all`aperto devono essere opportunamente illuminati con
luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all`aperto, questi devono essere
strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta
di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali
gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o
possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere. ".
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l`impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,
la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all`interno ovvero in prossimità di
una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all`uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l`uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis
e 4-ter.
3. All`atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende
in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell`ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall`impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all`uso
progettato dell`attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
ai requisiti di cui all`art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d`uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per
le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte
le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte
in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell`uso di attrezzature
di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi
si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi
e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori
a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno
da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si
devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell`attrezzatura
sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente
di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell`uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare,
dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche,
nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell`imbracatura;
le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate
in modo chiaro per consentire all`utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l`uso; gli accessori di sollevamento siano
depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo
che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia
o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori;
in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia
stabilita e applicata una procedura d`uso per garantire il buon coordinamento
degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell`alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l`accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così
i lavoratori a rischi, l`utilizzazione all`aria aperta di attrezzature di lavoro
che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate
adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell`attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di cui all`allegato XIV siano sottoposte a verifiche
di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche
o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l`installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti
a disposizione dell`autorità di vigilanza competente per un periodo di
cinque anni dall`ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell`attrezzatura,
se avviene prima. Un documento attestante l`esecuzione dell`ultima verifica
deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura
che:
a) l`uso dell`attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all`uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato
è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione
dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse
applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a quello in base al quale l`attrezzatura è stata
costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell`industria, del commercio e dell`artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure
per l`effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell`art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell`attrezzatura
di lavoro e del tempo di arresto normale, un`attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza. ".
5. Nell`art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme
essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità
di errore. ".
6. Nell`art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto
di manutenzione occorre prevedere l`aggiornamento di questo libretto. ".
7. Nell`art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n.
303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un`attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione
di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti
a tali pericoli.
Un`attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas,
vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati
dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente
a tali pericoli. ".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all`allegato XV, entro
il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato,
già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998
e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l`attrezzatura
di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono
adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello
di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all`articolo 1, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell`applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell`articolo 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto.
1. Il datore di lavoro provvede affinché
per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano
di ogni informazione e di ogni istruzione d`uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l`uso delle attrezzature di lavoro, sulle
attrezzature di lavoro presenti nell`ambiente immediatamente circostante, anche
se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d`uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull`uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell`uso delle attrezzature che richiedono conoscenze
e responsabilità particolari di cui all`art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in
grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all`informazione, alla formazione ed all`addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro
messe a loro disposizione.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell`ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l`autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui
al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all`utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l`uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell`uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei
DPI:
a) effettua l`analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante
e delle norme d`uso di cui all`art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili
sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d`uso di cui all`art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda
la durata dell`uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell`esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall`art. 42 e dal decreto di cui all`art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d`igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l`uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell`azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l`uso corretto e l`utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l`addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell`udito.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell`art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all`informazione
e alla formazione ricevute e all`addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell`utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi
a loro disposizione.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l`applicazione di quanto previsto all`art. 43, commi
1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell`industria, del commercio e dell`artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, tenendo conto della natura, dell`attività e dei fattori specifici
di rischio, indica:
a) i criteri per l`individuazione e l`uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l`impiego dei DPI.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso
di dispositivi di emergenza destinati all`autosalvataggio in caso di evacuazione,
fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell`art. 15, comma 1, del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri paesi della
comunità europea.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi,
tra l`altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l`altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti
carichi, in base all`allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico
ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza
i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche
del carico, in base all`allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l`altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell`ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all`allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all`art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente titolo.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui
il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono
se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto
degli elementi di cui all`allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle
attività lavorative che comportano l`uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all`utilizzazione da
parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all`uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo
di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l`insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software
per l`interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l`unità a dischi. Il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l`ambiente
di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un`attrezzatura munita di videoterminali,
in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni
di cui all`articolo 54.
1. Il datore di lavoro, all`atto della valutazione
del rischio di cui all`art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all`affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero
della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i
compiti lavorativi comportanti l`uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività
per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l`interruzione di
cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità.
5. É comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all`inizio
ed al termine dell`orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti
gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto
di lavoro.
7. La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell`orario
di lavoro e, come tale, non é riassorbibile all`interno di accordi che
prevedono la riduzione dell`orario complessivo di lavoro.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività
di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l`esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell`articolo
16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui
ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale
negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l`esito della visita
di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell`attività svolta è a carico del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all`analisi dello stesso
di cui all`art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell`attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro
della sanità, stabilisce con decreto una guida d`uso dei videoterminali.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente
i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici
che comportano mutamenti nell`organizzazione del lavoro, in riferimento alle
attività di cui al presente titolo.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all`articolo
51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di
cui all`allegato VII.
1. Con decreto dei ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell`industria, del commercio e dell`artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all`allegato
VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate
di videoterminali.
1. Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti
ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate
dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell`energia
atomica.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi
per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti
la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti
chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni
relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione
radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive
modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente
titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del
decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto
di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999
e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva
94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC,
quali definite dall`articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni
dell`accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze
pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e
nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa
specifica.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso
lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli
agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose
di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l`ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli
agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi
di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l`ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base
ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l`utilizzo,
in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l`immagazzinamento,
il trasporto o l`eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino
da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato,
il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell`aria all`interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione
ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è
riportato nell`allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente,
di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell`appropriato mezzo
biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell`allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo
lavoratore in funzione dell`esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre
effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle
condizioni di utilizzazione o esposizione.
1. Nella valutazione di cui all`art. 4, il datore
di lavoro determina, preliminarmente l`eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell`esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti,
compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza
sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono
state adottate ai sensi dell`articolo 60-quinquies e, ove applicabile, dell`articolo
60-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività,
ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità
di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi
per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure
tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l`esposizione a più
agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta
la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore
di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la
natura e l`entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un`ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
6. Nel caso di un`attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l`attuazione delle
misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa
presenta e all`attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando
i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
1. Fermo restando quanto previsto dall`articolo
3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o
ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure
di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell`intensità dell`esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell`immagazzinamento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione
al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità
e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è
solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano
le disposizioni degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell`attività
e della valutazione dei rischi di cui all`articolo 60-bis, provvede affinché
il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura
dell`attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni
di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando
la natura dell`attività non consente di eliminare il rischio attraverso
la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l`applicazione delle seguenti misure nell`indicato ordine di priorità:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché
uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,
qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l`esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e
60-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato
livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente
ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull`esposizione,
provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un
rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato
un elenco non esaustivo nell`allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche
appropriate o con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale
e per periodi rappresentativi dell`esposizione in termini spazio temporali.
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le
cause dell`evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione
e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti
di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l`adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione
dei rischi di cui all`articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi
e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta
le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l`immagazzinamento, la manipolazione e l`isolamento di agenti chimici incompatibili
fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro
la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità
pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell`attività lavorativa non consenta di prevenire
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili
o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di
lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi
ed esplosioni, o l`esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare
effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente
instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all`accensione di sostanze
infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed adotta
sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative
e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l`uso dei suddetti
mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo
degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi
e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi
per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite
di esposizione professionale, delle cause dell`evento e delle misure di prevenzione
e protezione adottate e ne dà comunicazione all`organo di vigilanza.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli
12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di
emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi
di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi
a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell`area colpita o ai lavoratori
indispensabili all`effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie,
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d`allarme
e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l`incidente
o l`emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto
10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici
pericolosi, sulle misure per l`identificazione dei rischi, sulle precauzioni
e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o
che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza,
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli
21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni
ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento
di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro,
quali l`identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute,
i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative
relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere
per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore
ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui
all`articolo 60-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni
orali o dalla formazione e dall`addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato
dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati
durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a
quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di
lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle
condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte
le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti
secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e
l`impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all`allegato
VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato,
o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia
inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attività:
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica,
ivi comprese le analisi;
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto
forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui
al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l`esposizione dei lavoratori,
stabilendo che la produzione e l`uso più rapido possibile degli agenti
come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono
essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo
o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma
3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione
interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti
informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell`agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l`esposizione
dei lavoratori.
1. Fatto salvo quanto previsto dall`articolo 60-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all`articolo 16
i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono
ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l`anno o con periodicità diversa
decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento
di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all`atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti
agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento
di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere
l`allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell`articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.6. Nel caso in cui all`atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti
in maniera analoga ad uno stesso agente, l`esistenza di effetti pregiudizievoli
per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati
ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell`articolo
60-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell`attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria
per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un`esposizione simile.
8. L`organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti
e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli
definiti dal medico competente.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori
di cui all`articolo 60-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria
e di rischio custodita presso l`azienda, o l`unità produttiva, secondo
quanto previsto dall`articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore
interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso
articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l`altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e
protezione.
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti
di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di
rischio sono trasmesse all`ISPESL.
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori
o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al
Titolo I, Capo V.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, d`intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito
senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l`aggiornamento
dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici
relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti
nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in
rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell`Istituto superiore
di sanità, dell`ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre
in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell`Istituto
italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo
e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno e più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali
e della salute d`intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività
produttive, la Commissione di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti
i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali
anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies
in funzione del progresso tecnico, dell`evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici
pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato
di cui all`articolo 60-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità
ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell`emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d`intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l`individuazione del
rischio moderato di cui all`articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte
delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente
periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal
datore di lavoro
1. Agli effetti del presente decreto si intende
per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando
la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2
in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all`allegato VIII, nonché
una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall`allegato
VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle
categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando
la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi
3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell`aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione
ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell`allegato VIII-bis.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l`utilizzazione
di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò é tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non
é o é meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non é tecnicamente possibile sostituire l`agente cancerogeno o
mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l`utilizzazione
dell`agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò
é tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori
sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L`esposizione
non deve comunque superare il valore limite dell`agente stabilito nell`allegato
VIII-bis.
1. Fatto salvo quanto previsto all`art. 62, il
datore di lavoro effettua una valutazione dell`esposizione a agenti cancerogeni
o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all`art.
4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell`organismo per le diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora
allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al
comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all`art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti
dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all`allegato VIII, con
l`indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni
;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni;
d) l`esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall`ultima
valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma
4, fermo restando l`obbligo di cui all`art. 9, comma 3.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni
non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni
o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori
alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni
in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza,
compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree é fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi é
emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell`aria. Se ciò non é
tecnicamente possibile, l`eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve
avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell`art. 4, comma 5, lettera n). L`ambiente di lavoro
deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l`efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell`allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l`immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quelle categorie di lavoratori per i quali l`esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi
in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all`articolo 64, comma 1, lettera b), è
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo
umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi
i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l`esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi
e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L`informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che
i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori,
gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le
altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974,
n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti
che possono comportare un`esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa
dell`evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l`area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni
caso l`uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e
la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all`organo di vigilanza
il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l`adozione di tutte le
misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un`esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all`isolamento delle stesse ed alla
loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale
che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è
in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle
lavorazioni.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui
all`art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli
esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l`allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell`art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, l`esistenza di una anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell`informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all`art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell`agente
in aria per verificare l`efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all`opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell`attività
lavorativa.
1. I lavoratori di cui all`articolo 69 sono iscritti
in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l`attività
svolta, l`agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell`esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all`articolo 69,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita
presso l`azienda o l`unità produttiva sotto la responsabilità
del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all`Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell`azienda, il datore di lavoro
consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all`ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno
fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall`ISPESL fino a quarant`anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o
mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie
e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale
e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni
o mutageni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all`ISPESL ed all`organo di
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all`Istituto superiore di sanità copia del
registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell`azienda, consegna copia del
registro di cui al comma 1 all`organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro chiede
all`ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora
il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L`ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta
li rende disponibili alle regioni.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati,
che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all`ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l`anamnesi lavorativa.
2. L`ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi
di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando
i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi
di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché
i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell`ambito
delle rispettive attività istituzionali dall`Istituto nazionale della
previdenza sociale - INPS, dall`Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall`Istituto
nazionale per l`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre
istituzioni pubbliche.
L`ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni
i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l`acquisizione, l`elaborazione e l`archiviazione,
nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti
e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica
nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell`evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l`elenco delle sostanze in funzione dell`individuazione
effettuata ai sensi del comma 1.
1. Le norme del presente titolo si applicano a
tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull`impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull`emissione
deliberata nell`ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1
dell`art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie
o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate
da organismi pluricellulari.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti
quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibli efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l`agente
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori
e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;
non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l`agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L`allegato XI riporta l`elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi
2, 3, 4.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività
che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all`organo
di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30
giorni prima dell`inizio dei lavori:
a) il nome e l`indirizzo dell`azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all`art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all`esercizio di attività
che comporta l`utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all`art. 4
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1,
lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i
singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione
di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo
4.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare,
nell`esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo
4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all`art. 76, comma 1;
b) l`elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L`autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito
il parere dell`Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni
ed è rinnovabile. L`accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l`autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell`autorizzazione di cui al comma 1 informa
il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti
di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all`organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell`utilizzazione
di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce
ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l`utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi
1 e 4.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio
di cui all`art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili
relative alle caratteristiche dell`agente biologico e delle modalità
lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare
un pericolo per la salute umana quale risultante dall`allegato XI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all`art. 75, commi 1 e 2;
b) dell`informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all`attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall`autorità sanitaria
competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed
adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche dell`attività lavorativa significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall`ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell`allegato
IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere dall`applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati
della valutazione dimostrano che l`attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all`art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione
ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive
e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso
di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell`effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma
5.
1. In tutte le attività per le quali la
valutazione di cui all`art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l`utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio
di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l`esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell`allegato X, e altri
segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l`immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l`impiego di contenitori adeguati
ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all`interno del luogo di lavoro.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione
di cui all`art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura
che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce
con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell`utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c`é rischio di esposizione è vietato
assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano,
usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione
alla possibile presenza di agenti biologici nell`organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce
e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare
ed eliminare senza rischi per l`operatore e per la comunità, i materiali
ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero
essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure
di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono
indicate nell`allegato XII.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all`allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l`uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali
destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti,
il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all`allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l`uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento,
se l`agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l`agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l`agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l`uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l`uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non
ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno
a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l`Istituto superiore di sanità, può individuare misure
di contenimento più elevate.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto
all`allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l`uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell`allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri
di cui all`art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell`ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2,
3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l`obbligo
di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l`organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell`evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all`uso di agenti biologici.
1. Nelle attività per le quali la valutazione
di cui all`art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l`esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo
4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L`informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che
i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui
sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
1. I lavoratori addetti alle attività per
le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono
già immuni all`agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del medico competente;
b) l`allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell`art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno stesso agente, l`esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell`informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua
una nuova valutazione del rischio in conformità all`art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell`attività che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell`allegato
XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti
uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono
riportati, per ciascuno di essi, l`attività svolta, l`agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all`Istituto superiore di sanità,
all`Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all`organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all`Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all`organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto
di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l`aggiornamento
dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell`azienda, consegna all`Istituto
superiore di sanità e all`organo di vigilanza competente per territorio,
copia del registro di cui al comma 1 e all`Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all`ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella
sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi
anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall`ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione
di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per
i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti
o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta
anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
consultiva permanente.
7. L`ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
1. Presso l`ISPESL è tenuto un registro
dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all`esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono
all`ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l`utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
1. Il datore di lavoro e ` punito con l`arresto
da tre a sei mesi o con l`ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l`arresto da tre a sei mesi o con l`ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1;
22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4 4-bis, 4-ter e 4-quater e 5; 36, comma 8-ter 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies,
commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66,
comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1
e 2;
b) con l`arresto da due a quattro mesi o con l`ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b)
e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12,
comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56, comma 1; 57; 60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2,
3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma
4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli
4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87,
commi 3 e 4
1. I preposti sono puniti:
a) con l`arresto sino a due mesi o con l`ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e),
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 4-bis, 4-ter e
4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54;
55, commi 1, 3 e 4; 58; 60-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;
60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7, 62; 63, comma 3; 64; 65, comma
1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi
2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l`arresto sino a un mese o con l`ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g),
i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e
c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi
1 e 4.
1. La violazione dell`art. 6, comma 2, è
punita con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire quindici milioni
a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell`art. 6, commi 1 e 3, è punità con l`arresto
fino ad un mese o con l`ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
1. Il medico competente è punito:
a) con l`arresto fino a due mesi o con l`ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l);
60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 60-undecies; 69, comma 4; 86, comma
2-bis;
b) con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda da lire cinquecentomila a lire
tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g)
ed i), nonché del comma 3, e 70, comma 2;
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda da lire quattrocentomila a lire
un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma
3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l`arresto fino a quindici giorni o con l`ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma
1.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi é esonerato
dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell`art. 10, ferma
restando l`osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma
2, lettere a), b) e c).
1. É fatto obbligo di adottare le misure
di cui all`art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1. Il datore di lavoro che intraprende un`attività
lavorativa di cui all`art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui
all`art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall`effettivo inizio
dell`attività.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull`attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull`attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO I
CASI IN CUI è CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.10).
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell`uso degli edifici, delle attrezzature presenti,
delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché
del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro
devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l`incendio, e se
del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili
e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l`importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e
la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre
prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili
con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi
in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
ALLEGATO III
SCHEMA INDICATIVO PER L`INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL`IMPIEGO DI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ALLEGATO IV
ELENCO lNDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DISPOSlTIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA.
- Caschi di protezione per l`industria (caschi per miniere, cantieri di lavori
pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine
con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc.,
in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL`UDITO.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l`apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l`industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili
a caschi protettivi).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d`aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE.
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
(( Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell`addome Giubbotti, giacche e grembiuli
di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi
di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell`intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti
gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature con freno `ad assorbimento di energia cinetica ` (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti `di sicurezzà (due pezzi e tute);
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
ALLEGATO V
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ
PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. PROTEZIONE DEL Capo (PROTEZIONE DEL CRANIO).
Elmetti di protezione .
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature
e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori
di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d`acciaio, su opere edili in strutture d`acciaio di grande
altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie
e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento
di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento,
gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie,
in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
2. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e smontaggio
di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
- Lavori su ponti d`acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni,
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e
impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione,
nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti
di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e
finitura;
- Manipolazione di stampi nell`industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell`industria
della ceramica;
- Lavori nell`industria della ceramica pesante e nell`industria dei materiali
da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di
conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che
producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati
a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di
ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell`altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione
di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell`ambito della rete
fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita
del refrigerante.
5. PROTEZIONE DELL`UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l`uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza
o comunque un`esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l`uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi
in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista
il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione
e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.
- Lavori edili all`aperto con clima piovoso e freddo.
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI .
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. PROTEZIONE DELL`EPIDERMIDE.
- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.
ALLEGATO VI
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l`altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l`altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell`ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell`ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio tra l`altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell`attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento
per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l`ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi a un`altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione
del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l`umidità o la circolazione dell`aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all`attività.
L`attività può comportare un rischio tra l`altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII
PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro
e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L`utilizzazione in sé dell`attrezzatura non deve essere fonte di rischio
per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara,
una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri
e le linee.
L`immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da
altre forme d`instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono
essere facilmente regolabili da parte dell`utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per
adeguarsi alle esigenze dell`utilizzatore.
É possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all`utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev`essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l`affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev`essere sufficiente onde consentire un appoggio
per le mani e le braccia dell`utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l`uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili
dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera,
dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato
in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli
occhi.
É necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione
comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev`essere stabile, permettere all`utilizzatore una certa
libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia
spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L`illuminazione generale ovvero l`illuminazione specifica (lampade di lavoro)
devono garantire un`illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra
lo schermo e l`ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle
esigenze visive dell`utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono
essere evitati strutturando l`arredamento del locale e del posto di lavoro in
funzione dell`ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti I posti di lavoro devono essere sistemati in modo
che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti
o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non
producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile
per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve
essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro,
in particolare al fine di non perturbare l`attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico,
devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un`umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All`atto dell`elaborazione, della scelta, dell`acquisto del software, o allorché
questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l`utilizzazione
di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti
fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello
di conoscenza e di esperienza dell`utilizzatore;
nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere
utilizzato all`insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l`informazione di un formato e ad un ritmo adeguato
agli operatori;
e) i principi dell`ergonomia devono essere applicati in particolare all`elaborazione
dell`informazione da parte dell`uomo.
ALLEGATO VIII
( art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento
del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l`esposizione a polvere di legno duro .
ALLEGATO VIII-BIS
( art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
==================================================================
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Nome agente: EINECS(1): CAS(2): Valore limite di esposizione professionale (espressi
in Mg/m (3): ppm(4)): Osservazioni: Misure transitorie
Benzene: 200-753-7: 71-43-2: 3,25(5): 1(5): Pelle(6): Sino al 31 Dicembre 2001
il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero: 200-831: 75-01-4: 7,77(5): 3(5): -: -
Polveri di legno: -: -: 5,00(5)(7): -: -: -
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
(European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d`aria a 20o e 101,3 Kpa
(corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell`aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di
otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile
esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolatecon altre
polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti
nella miscela in questione.
ALLEGATO IX
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE
LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell`agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti
di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento
e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi
i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO ----> Vedere Stemma a pag. 44 del S.O. <----
ALLEGATO XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è
noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco
di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante
di cui è noto che non hanno effetto sull`uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati
non si è tenuto conto dei microorganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull`effetto esercitato
dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti
sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre
cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto
nella sorveglianza sanitaria di cui all`art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell`elenco
non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità
per l`uomo, l`elenco comprende le specie più frequentemente implicate
nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica
che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla
salute dell`uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell`elenco degli agenti biologici,
è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi
dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti,
il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato
sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell`uomo e che ancora non
figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno
al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell`uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o con
doppio asterisco (**) nell`elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall`aria. Nel
caso di particolari attività comportanti l`utilizzazione dei suddetti
agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati
può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e
13 dell`allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell`allegato XIII, assicurare i livelli
di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti
si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere
infettivi per l`uomo.
8. L`elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono
provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile
un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno
dieci anni l`elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l`elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato
per almeno dieci anni dalla cessazione dell`ultima attività comportanti
rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione
"spp" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per
l`uomo.
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Agente biologico: Classificazione: Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans: 2
Actinomadura madurae: 2
Actinomadura pelletieri: 2
Actinomyces gerencseriae: 2
Actinomycesisraelii: 2
Actinomyces pyogenes: 2
Actinomyces spp: 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum): 2
Bacillus anthracis: 3
Bacteroides fragilis: 2
Bartonella bacilliformis: 2
Bordetella bronchiseptica: 2
Bordetella parapertussis: 2
Bordetella pertussis: 2: V
Borrelia burgdorferi: 2
Borrelia duttonii: 2
Borrelia recurrentis: 2
Borrelia spp: 2
Brucella abortus: 3
Brucella canis: 3
Brucella melitensis: 3
Brucella suis: 3
Campylobacter fetus: 2
Campylobacter jejuni: 2
Campylobacter spp: 2
Cardiobacterium hominis: 2
Chlamydia pneumoniae: 2
Chlamydia trachomatis: 2
Chlamydia psittaci (ceppi aviari): 3
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari): 2
Clostridium botulinum: 2: T
Clostridium perfringens: 2
Clostridium tetani: 2: T, V
Clostridium spp: 2
Corynebacterium diphtheriae: 2: T, V
Corynebacterium minutissimum: 2
Corynebacterium pseudotuberculosis: 2
Corynebacterium spp: 2
Coxiella burnetii: 3
Edwardsiella tarda: 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu): 2
Ehrlichia spp: 2
Eikenella corrodens: 2
Enterobacter aerogenes/cloacae: 2
Enterobacter spp: 2
Enterococcus spp: 2
Erysipelothrix rhusiopathiae: 2
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni): 2
Flavobacterium meningosepticum: 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella): 2
Francisella tularensis (Tipo A): 3
Francisella tularensis (Tipo B): 2
Fusobacterium necrophorum: 2
Gardnerella vaginalis: 2
Haemophilus ducreyi: 2
Haemophilus influenzae: 2
Haemophilus spp: 2
Helicobacter pylori: 2
Klebsiella oxytoca: 2
Klebsiella pneumoniae: 2
Klebsiella spp: 2
Legionella pneumophila: 2
Legionella spp: 2
Leptospira interrogans (tutti i serotipi): 2
Listeria monocytogenes: 2
Listeria ivanovii: 2
Morganella morganii: 2
Mycobacterium africanum: 3: V
Mycobacterium avium/intracellulare: 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG): 3: V
Mycobacterium chelonae: 2
Mycobacterium fortuitum: 2
Mycobacterium kansasii: 2
Mycobacterium leprae: 3
Mycobacterium malmoense: 2
Mycobacterium marinum: 2
Mycobacterium microti: 3 (*)
Mycobacterium paratuberculosis: 2
Mycobacterium scrofulaceum: 2
Mycobacterium simiae: 2
Mycobacterium szulgai: 2
Mycobacterium tuberculosis: 3: V
Mycobacterium ulcerans: 3 (*)
Mycobacterium xenopi: 2
Mycoplasma pneumoniae: 2
Neisseria gonorrhoeae: 2
Neisseria meningitidis: 2: V
Nocardia asteroides: 2
Nocardia brasiliensis: 2
Nocardia farcinica: 2
Nocardia nova: 2
Nocardia otitidiscaviarum: 2
Pasteurella multocida: 2
Pasteurella spp: 2
Peptostreptococcus anaerobius: 2
Plesiomonas shigelloides: 2
Porphyromonas spp: 2
Prevotella spp: 2
Proteus mirabilis: 2
Proteus penneri: 2
Proteus vulgaris: 2
Providencia alcalifaciens: 2
Providencia rettgeri: 2
Providencia spp: 2
Pseudomonas aeruginosa: 2
Pseudomonas mallei: 3
Pseudomonas pseudomallei: 3
Rhodococcus equi: 2
Rickettsia akari: 3 (*)
Rickettsia canada: 3 (*)
Rickettsia conorii: 3
Rickettsia montana: 3 (*)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri): 3
Rickettsia prowazekii: 3
Rickettsia rickettsii: 3
Rickettsia tsutsugamushi: 3
Rickettsia spp: 2
Rochalimaea quintana: 2
Salmonella arizonae: 2
Salmonella enteritidis: 2
Salmonella typhimurium: 2
Salmonella paratyphi A, B, C: 2: V
Salmonella typhi: 3 (*): V
Salmonella (altre varietà serologiche): 2
Serpulina spp: 2
Shigella boydii: 2
Shigella dysenteriae (Tipo 1): 3 (*): T
Shigella flexneri: 2
Shigella sonnei: 2
Staphylococcus aureus: 2
Streptobacillus moniliformis: 2
Streptococcus pneumoniae: 2
Streptococcus pyogenes: 2
Streptococcus spp: 2
Treponema carateum: 2
Treponema pallidum: 2
Treponema pertenue: 2
Treponema spp: 2
Vibrio cholerae (incluso El Tor): 2
Vibrio parahaemolyticus: 2
Vibrio spp: 2
Yersinia enterocolitica: 2
Yersinia pestis: 3: V
Yersinia pseudotuberculosis: 2
Yersinia spp: 2
VIRUS (*)
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Agente biologico: Classificazione: Rilievi
Adenoviridae: 2
Arenaviridae:
Virus Junin: 4
Virus Lassa: 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi): 3
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi): 2
Virus Machupo: 4
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe: 2
Astroviridae: 2
Bunyaviridae:
Virus Bunyamwera: 2
Virus Oropouche: 3
Virus dell`encefalite Californiana: 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana): 3
Seoul-Virus: 3
Puumala-Virus: 2
Prospect Hill-Virus: 2
Altri hantavirus: 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo: 4
Virus Hazara: 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift: 3: V
Febbre a flebotomi: 2
Virus Toscana: 2
Altri bunyavirus noti come patogeni: 2
Caliciviridae:
Norwalk-Virus: 2
Altri Caliciviridae: 2
Coronaviridae: 2
Filoviridae:
Virus Ebola: 4
Virus di Marburgo: 4
Flaviviridae:
Encefalite d`Australia (Encefalite della Valle Murray): 3
Virus dell`encefalite da zecca dell`Europa centrale: 3 (**): V
Absettarov: 3
Hanzalova: 3
Hypr: 3
Kumlinge: 3
Virus della dengue tipi 1-4: 3
Virus dell`epatite C: 3 (**): D
Encefalite B giapponese: 3: V
Foresta di Kyasanur: 3: V
Louping ill: 3 (**)
Omsk (a): 3: V
Powassan: 3
Rocio: 3
Encefalite verno-estiva russa (a): 3: V
Encefalite di St. Louis: 3
Virus Wesselsbron: 3 (**)
Virus della Valle del Nilo: 3
Febbre gialla: 3: V
Altri flavivirus noti per essere patogeni: 2
Hepadnaviridae:
Virus dell`epatite B: 3 (**): V, D
Virus dell`epatite D (Delta) (b): 3 (**): V, D
Herpesviridae:
Cytomegalovirus: 2
Virus d`Epstein-Barr: 2
Herpesvirus simiae (B virus): 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2: 2
Herpesvirus varicella-zoster: 2
Virus linfotropo B dell`uomo (HBLV-HHV6): 2
Orthomyxoviridae:
Virus influenzale tipi A, B e C: 2: V (c)
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche:
Virus Dhori e Thogoto: 2
Papovaviridae:
Virus BK e JC: 2: D (d)
Papillomavirus dell`uomo: 2: D (d)
Paramyxoviridae:
Virus del morbillo: 2 V
Virus degli orecchioni: 2 V
Virus della malattia di Newcastle: 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4: 2
Virus respiratorio sinciziale: 2
Parvoviridae:
Parvovirus dell`uomo (B 19): 2
Picornaviridae:
Virus della congiuntivite emorragica (AHC): 2
Virus Coxsackie: 2
Virus Echo: 2
Virus dell`epatite A (enterovirus dell`uomo tipo 72): 2: V
Virus della poliomielite: 2: V
Rhinovirus: 2
Poxviridae:
Buffalopox virus (e): 2
Cowpox virus: 2
Elephantopox virus (f): 2
Virus del nodulo dei mungitori: 2
Molluscum contagiosum virus: 2
Monkeypox virus: 3: V
Orf virus: 2
Rabbitpox virus (g): 2
Vaccinia virus: 2
Variola (major & minor) virus: 4: V
Whitepox virus ("variola virus"): 4: V
Yatapox virus (Tana & Yaba): 2
Reoviridae:
Coltivirus: 2
Rotavirus umano: 2
Orbivirus: 2
Reovirus: 2
Retroviridae (h):
Virus della sindrome di immunodeficienza
umana (AIDS): 3: D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2: 3: D
Rhabdoviridae:
Virus della rabbia: 3 (**): V
Virus della stomatite vescicolosa: 2
Togaviridae:
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell`America dell`est: 3: V
Virus Bebaru: 2
Virus Chikungunya: 3 (**)
Virus Everglades: 3 (**)
Virus Mayaro: 3
Virus Mucambo: 3 (**)
Virus Ndumu: 3
Virus Ònyong-nyong: 2
Virus del fiume Ross: 2
Virus della foresta di Semliki: 2
Virus Sindbis: 2
Virus Tonate: 3 (**)
Encefalomielite equina del Venezuela: 3: V
Encefalomielite equina dell`America
dell`ovest: 3: V
Altri alfavirus noti: 2
Rubivirus (rubella): 2: V
Toroviridae:: 2
Virus non classificati:
Virus dell`epatite a trasmissione ematica non ancora identificati: 3 (**): D
Virus dell`epatite E: 3 (**)
Agenti non classici associati con (i):
Malattia di Creutzfeldt-Jakob: 3 (**): D (d)
Sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker: 3 (**): D (d)
Kuru: 3 (**): D (d)
(*) Vedi introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Il virus dell`epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto
in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal
virus dell`epatite B. La vaccinazione contro il virus dell`epatite B protegge
pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell`epatite B contro il virus dell`epatite
D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi A e B.
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi
agenti.
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox"
e una variante del virus "vaccinia".
(f) Variante del "Cowpox".
(g) Variante di "Vaccinia".
(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell`uomo provocata da
retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento
di livello 3 per i lavori che comportano un`esposizione di tali retrovirus.
(i) Non è comprovata l`esistenza nell`uomo di infezioni dovute agli agenti
responsabili dell`encefalite bovina spongiforme. è comunque raccomandato
il livello di contenimento 2 quale misura di protezione per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Agente biologico Classificazione Rilievi
Acanthamoeba castellani: 2
Ancylostoma duodenale: 2
Angiostrongylus cantonensis: 2
Angiostrongylus costaricensis: 2
Ascaris lumbricoides: 2: A
Ascaris suum: 2: A
Babesia divergens: 2
Babesia microti: 2
Balantidium coli: 2
Brugia malayi: 2
Brugia pahangi: 2
Capillaria philippinensis: 2
Capillaria spp: 2
Clonorchis sinensis: 2
Clonorchis viverrini: 2
Cryptosporidium parvum: 2
Cryptosporidium spp: 2
Dipetalonema streptocerca: 2
Diphyllobothrium latum: 2
Dracunculus medinensis: 2
Echinococcus granulosus: 3
Echinococcus multilocularis: 3
Echinococcus vogeli: 3
Entamoeba histolytica: 2
Fasciola gigantica: 2
Fasciola hepatica: 2
Fasciolopsis buski: 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis): 2
Hymenolepis diminuta: 2
Hymenolepis nana: 2
Leishmania brasiliensis: 3
Leishmania donovani: 3
Leishmania ethiopica: 2
Leishmania mexicana: 2
Leishmania peruviana: 2
Leishmania tropica: 2
Leishmania major: 2
Leishmania spp: 2
Loa loa: 2
Mansonella ozzardi: 2
Mansonella perstans: 2
Naegleria fowleri: 3
Necator americanus: 2
Onchocerca volvulus: 2
Opisthorchis felineus: 2
Opisthorchis spp: 2
Paragonimus westermani: 2
Plasmodium falciparum: 3
Plasmodium spp (uomo & scimmia): 2
Sarcocystis suihominis: 2
Schistosoma haematobium: 2
Schistosoma intercalatum: 2
Schistosoma japonicum: 2
Schistosoma mansoni: 2
Schistosoma mekongi: 2
Strongyloides stercoralis: 2
Strongyloides spp: 2
Taenia saginata: 2
Taenia solium: 3
Toxocara canis: 2
Toxoplasma gondii: 2
Trichinella spiralis: 2
Trichuris trichiura: 2
Trypanosoma brucei brucei: 2
Trypanosoma brucei gambiense: 2
Trypanosoma brucei rhodesiense: 3
Trypanosoma cruzi: 3
Wuchereria bancrofti: 2
FUNGHI
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Agente biologico Classificazione Rilievi
Aspergillus fumigatus: 2: A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis): 3
Candida albicans: 2: A
Coccidioides immitis: 3: A
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans):
2: A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora): 2: A
Emmonsia parva var. parva: 2
Emmonsia parva var. crescens: 2
Epidermophyton floccosum: 2: A
Fonsecaea compacta: 2
Fonsecaea pedrosoi: 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus): 3
Histoplasma capsulatum duboisii: 3
Madurella grisea: 2
Madurella mycetomatis: 2
Microsporum spp: 2: A
Neotestudina rosatii: 2
Paracoccidioides brasiliensis: 3
Penicillium marneffei: 2: A
Sporothrix schenckii: 2
Trichophyton rubrum: 2
Trichophyton spp: 2
ALLEGATO XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla
natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e
la natura dell`agente biologico di cui trattasi.
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Misure di contenimento (A): Livelli di contenimento (B) (Rispettivamente per
2, 3 e 4)
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività
nello stesso edificio: No: Raccomandato: Si
2. L`aria immessa nella zona di lavoro e l`aria estratta devono essere filtrate
attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile: No Si, sull`aria estratta:
Si, sull`aria immessa e su quella estratta.
3. L`accesso deve essere limitato alle persone autorizzate: Raccomandato: Si:
Si, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione:
No: Raccomandato: Si
5. Specifiche procedure di disinfezione: Si: Si: Si
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto
a quella atmosferica: No: Raccomandato: Si
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti: Raccomandato:
Si: Si
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura: Si, per il banco di lavoro:
Si, per il banco di lavoro, l`arredo e il pavimento: Si, per il banco di lavoro,
l`arredo, il pavimento, i muri e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti:
Raccomandato: Si: Si
10. Deposito sicuro per agenti biologici: Si: Si: Si, deposito sicuro
11. Finestra d`ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti:
Raccomandato: Raccomandato: Si
12. I laboratori devono contenere l`attrezzatura a loro necessaria: No: Raccomandato:
Si
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine
di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori: Ove opportuno: Si, quando
l`infezione è veicolata dall`aria: Si
14. Inceneritori per l`eliminazione delle carcasse di animali: Raccomandato:
Si (disponibile): Si, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti: Si: Si: Si, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue: No: Facoltativo :Si
ALLEGATO XIII
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini
spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può risultare opportuno selezionare
ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate,
in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o
parte di esso.
Livelli di contenimento
Di seguito sono riportati rispettivamente:
Misure di contenimento: 2: 3: 4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente
il processo dall`ambiente: Si: Si: Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: ridurre
al minimo le emissioni: evitare le emissioni: evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l`aggiunta dimateriali in un sistema chiuso e il
trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati
in modo da: ridurre al minimo le emissioni: evitare le emissioni: evitare le
emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi
vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati: inattivati con mezzi chimici
o fisici collaudati: inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre al minimo
le emissioni: evitare le emissioni: evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata : Facoltativo:
Facoltativo: Si e costruita all`uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico: Facoltativo: Si: Si
b) è ammesso solo il personale addetto: Facoltativo: Si: Si, attraverso
camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di protezione: Si, tute da lavoro: Si: Ricambio
completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale:Si:
Si: Si
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata:
No: Facoltativo: Si
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati
prima dell`emissione: No: Facoltativo: Si
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo
la contaminazione atmosferica: Facoltativo: Facoltativo: Si
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di
sotto di uella atmosferica: No: Facoltativo: Si
i) L`aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata
con ultrafiltri (HEPA): No: Facoltativo: Si
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita
dal sistema chiuso: No: Facoltativo: Si
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile
le fumigazioni: No: Facoltativo: Si
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale: Inattivati con
mezzi collaudati: Inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati: Inattivati
con mezzi fisici collaudati
(6) ALLEGATO XIV
Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d`acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
(6) ALLEGATO XV
Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per
l`attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio,
esse non richiedono necessariamente l`adozione delle stesse misure corrispondenti
ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o
non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d`energia
accoppiabili tra un`attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini
possa provocare rischi specifici, l`attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata
o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d`energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere
presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per
i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature
di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo,
si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell`attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all`attrezzatura di ribaltarsi
di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno
al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all`attrezzatura di
lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l`attrezzatura di lavoro
è stabilizzata durante tutto il periodo d`uso, oppure se l`attrezzatura
di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della
stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento,
rimanga schiacciato tra parti dell`attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento,
ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento
del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del
carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile
del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore,
essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto
non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre
al minimo le conseguenze di un`eventuale collisione in caso di movimento simultaneo
di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l`impongano,
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici
che ne consenta la frenatura e l`arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari
per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno
o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato
al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei
loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo
i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a
meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono
essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare
il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento
di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un`utilizzazione sicura.
Se l`attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone,
una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile
onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere
di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure
di urto dell`utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell`abitacolo
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
ALLEGATO VIII-TER
(articolo 60-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
Di seguito sono riportati rispettivemente:
EINECS: CAS: NOME AGENTE: VALORI LIMITE: NOTAZIONE
-: -: -: 8 ore(4): Breve Termine(5): -
-: -: -: mg/m3(5) / Ppm: mg/m3(3) / ppm(7)
-: -: Piombo inorganico e suoi composti: 0,15: -: -: -: -
(1) EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
(2) CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica la
possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
(5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si
riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
(7) ppm parti per milione di aria (ml/m2).
ALLEGATO VIII-QUATER
(art. 60-ter, comma 1, lettera e)
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo
nel sangue (PdB) con l`ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o
di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è
il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia
superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta,
comunque, allontanamento dall`esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l`esposizione a una concentrazione di piombo nell`aria, espressa come media
ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a
0,075 mg/m3;
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue
superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.
ALLEGATO VIII-QUINQUIES
(art. 60-novies, comma 1)
DIVIETI
a) Agenti chimici
Di seguito si riportano rispettivamente:
N. EINECS (1): N. CAS (2): Nome dell`agente: Limite di concentrazione per l`esenzione
202-080-4: 91-59-8: 2-naftilammina e suoi sali: 0.1% in peso
202-177-1: 92-67-1: 4-amminodifenile e suoi sali: 0,1% in peso
202-199-1: 92-87-5: Benzidina e suoi sali: 0,1% in peso
202-204-7: 92-93-3: 4-nitrodifenile: 0,1% in peso
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
ALLEGATO VIII-SEXTIES
(articolo 60-sexies, comma 2)
UNI EN 481:1994: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni
granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 482:1998: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Requisiti generali per le
prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 689 1997: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell`esposizione
per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite
e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 838 1998: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per
la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1076:1999: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Tubi di |assorbimento mediante
pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1231 1999: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione
di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1232: 1999: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Pompe per il |campionamento
personale di agenti chimici. |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 12919:2001: Atmosfera nell`ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento
di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
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