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Legge
24
novembre
2000,
n. 340
Disposizioni per la delegificazione
di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1999
Capo I
Norme in materia di semplificazione
Art. 1.
Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione
1. La presente legge dispone, ai sensi dell`articolo
20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati
nell`allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell`allegato
B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all`allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all`articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all`allegato B annesso alla presente legge sono
abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente
alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti
amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all`articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all`articolo 117, primo comma, della Costituzione,
i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando
la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall`articolo 2, comma 2, della presente legge
e dall`articolo 7 del testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all`articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono
inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all`articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare"
sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all`articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nell`allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4,
5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100,
101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell`allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte
le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell`allegato 1 è sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l`iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97 dell`allegato 1 è sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti
per l`esercizio delle attività di installazione, di ampliamento
e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell`allegato 1 è sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l`esercizio delle attività di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell`allegato 1 è inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l`esercizio delle attività di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato
7 luglio 1997, n. 274";
m) al numero 105 dell`allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".
5. All`articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più
di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all`articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole:
"non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono
essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite
dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in
aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano
i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all`articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell`articolo 3 è abrogato;
c) all`articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia
ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) all`articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e) all`articolo 7, comma 2, l`alinea è sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l`emanazione di testi unici riguardanti materie
e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi
di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un
decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi
dell`articolo 14 e dell`articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:";
f) all`articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) l`articolo 8 è abrogato;
h) all`articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono
soppresse;
i) all`allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione
dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13),
14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell`allegato 1 è sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, nonchè all`attività di
vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori
dall`esercizio dell`attività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell`allegato 1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
n) all`allegato 2 è soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell`allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
all`estero, l`istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l`integrazione
dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All`articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall`articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell`impresa,
che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all`articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto
disposto dall`articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni
e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell`articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato
di produrre effetti, ai sensi dell`articolo 72 del citato decreto legislativo
n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto
dal medesimo decreto.
Art. 2.
Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Gli strumenti di semplificazione di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificati dall`articolo 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono
essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In
tal caso l`amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione,
previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su
richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l`uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da
essa custoditi.
Art. 3.
Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante
interesse pubblico
1. Fermo restando il divieto di accesso a
dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza
o verificare l`esattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell`amministrazione
certificante, finalizzata all`accertamento d`ufficio di stati, qualità
e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dai cittadini. Per l`accesso diretto ai propri archivi l`amministrazione
certificante rilascia all`amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Art. 4.
Rilascio e rinnovi dei passaporti
1. Il Ministro degli affari esteri può
delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori,
i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5.
Tutela dei consumatori e degli utenti
1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell`articolo
4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli,
relativi all`attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione
procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni
sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l`Ispettorato
della funzione pubblica".
Art. 6.
Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese
1. Dopo l`articolo 27 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle
imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti
a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie
nell`ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall`articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l`ampliamento,
la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l`esecuzione
di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle
aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all`adozione delle
misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività
istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste
con i termini di cui al citato regolamento".
Art. 7.
Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali
e ai contratti d`area
1. Nell`allegato 3 della legge 8 marzo 1999,
n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali,
ai contratti d`area ed agli altri interventi di cui all`articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all`allegato 3, numero
9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, il Governo prevede anche l`attribuzione al CIPE della competenza
ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente
semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art. 8.
Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l`approvvigionamento strategico
dell`energia
1. L`uso o il riutilizzo di siti industriali
per l`installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro
di approvvigionamento strategico dell`energia, della sicurezza e dell`affidabilità
del sistema, nonchè della flessibilità e della diversificazione
dell`offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell`industria,
del commercio e dell`artigianato, di concerto con il Ministero dell`ambiente,
d`intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al
presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas
naturale liquido. Il soggetto richiedente l`autorizzazione deve allegare
alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell`industria, del commercio e dell`artigianato svolge
l`istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca
la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dalla presente legge. L`istruttoria si conclude in ogni caso
nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l`autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell`ambiente
uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto
medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell`ambiente
nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione
del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l`esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte
e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni
il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione
della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione
dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude
con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l`esercizio
degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro
dell`industria, del commercio e dell`artigianato, di concerto con il Ministro
dell`ambiente, d`intesa con la regione interessata. In assenza del nulla
osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei
ministri che provvede ai sensi dell`articolo 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall`articolo 12 della presente
legge.
Capo II
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia
di conferenza di servizi
Art. 9.
Ricorso alla conferenza di servizi
1. L`articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l`amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l`amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
quindici giorni dall`inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l`esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso,
la conferenza è indetta dall`amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l`interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l`articolo 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L`indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l`attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell`interessato,
dall`amministrazione competente per l`adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA)".
2. Per l`approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie
la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e
della navigazione ai sensi dell`articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all`articolo
25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere
per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse
localizzati nell`ambito regionale.
Art. 10.
Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari
1. L`articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall`articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi può essere convocata
per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata
richiesta dell`interessato, prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In
tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l`interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti
di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione
dei contenuti dello studio d`impatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni
dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell`ambito di tale conferenza,
l`autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per
la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In
tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la
suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l`alternativa
zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l`esistenza
di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento
alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell`ambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari
atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede
di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l`amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi
sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".
Art. 11.
Procedimento della conferenza di servizi
1. L`articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall`articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all`organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l`effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l`amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell`istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell`articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l`adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l`amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell`articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l`adozione del relativo provvedimento, l`amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta
la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell`articolo
14-quater, nonchè quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall`organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell`amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l`assenso dell`amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell`amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all`amministrazione procedente, entro
il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione
di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero
nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell`istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,
entro i successivi trenta giorni, si procede all`esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare,
alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all`estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art. 12.
Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi
1. L`articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall`articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti
delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi,
a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi
a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima
e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell`assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell`ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell`amministrazione procedente,
quest`ultima, entro i termini perentori indicati dall`articolo 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento
sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza
di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un`amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio
dei ministri, ove l`amministrazione dissenziente o quella procedente sia
un`amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri
o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro
trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessità dell`istruttoria, decidano di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate
con l`intervento del presidente della giunta regionale interessata, al
quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell`ipotesi in cui l`opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l`articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall`articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
Art. 13.
Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative
1. Nell`ambito del trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell`articolo
1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme
di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni
procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva,
istruttoria e preparatoria connessi all`esercizio della funzione trasferita,
anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed
organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove
si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l`amministrazione
procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni.
Art. 14.
Abrogazioni e norma di raccordo
1. All`articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall`articolo 5 della legge 18
novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto
dall`articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall`articolo 9, comma 1, della presente legge.
2. Il regolamento di cui all`articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono
forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè
degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art. 15.
Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Il comma 4 dell`articolo 25 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento
ai sensi dell`articolo 24, comma 6, dell`accesso, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine,
al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,
lo comunica a chi l`ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del difensore civico, l`accesso è consentito. Qualora il richiedente
l`accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma
5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell`esito
della sua istanza al difensore civico".
Capo III
Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 16.
Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita
1. È soppressa la Commissione per
la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge
18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle
residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni
concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma
1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n.
90, sono abrogati.
Art. 17.
Programmazione negoziata
1. Al testo unico in materia di interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto
degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e dell`articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50,
sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e
regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto
la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione
negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 18.
Termini
1. I testi unici di cui al comma 4 dell`articolo
6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l`esercizio della delega di cui all`articolo 8, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall`articolo 204, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, per l`emissione dell`ordinanza-ingiunzione da
parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell`articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi
ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi
il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato
il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni
dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di
Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari,
che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun
decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali".
5. Il comma 6 dell`articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti
dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali
può avvalersi dell`opera di una commissione composta da esperti,
esterni o appartenenti all`amministrazione, particolarmente qualificati
nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle
risorse disponibili nell`ambito delle ordinarie unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande
al registro delle imprese di cui all`articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative
(REA) di cui all`articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.
Art. 19.
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore
delle imprese
1. Al fine di rendere più proficui
e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali
e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell`articolo 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi,
nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole
leggi e in conformità alla normativa dell`Unione europea, ai sensi
dell`articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni
delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura
delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed
erogazione.
2. Al fine di garantire, nell`ambito del programma di cui all`articolo
17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività
di supporto tecnico svolte dall`Istituto per la promozione industriale
(IPI) per l`attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell`industria,
del commercio e dell`artigianato è autorizzato ad utilizzare il
finanziamento concesso nell`esercizio 2000 entro un limite di spesa di
lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione
maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art. 20.
Rete autostradale e stradale nazionale
1. Alla lettera b) del comma 4 dell`articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata
di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme
in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si
provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art. 21.
Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie
1. Per la costruzione e l`affidamento in
gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni
che recepiscono nell`ordinamento italiano la normativa comunitaria in
materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade
o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all`articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte
salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica
e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove
infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili
sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma
2 del presente articolo.
Art. 22.
Piani urbani di mobilità
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di
mobilità della popolazione, assicurare l`abbattimento dei livelli
di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l`aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la minimizzazione dell`uso individuale dell`automobile privata
e la moderazione del traffico, l`incremento della capacità di trasporto,
l`aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi
anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni
di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani
di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità
comprendenti l`insieme organico degli interventi sulle infrastrutture
di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle
tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e
regolazione del traffico, l`informazione all`utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare
con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti
dall`anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in
vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto
e mobilità, a decorrere dall`anno finanziario medesimo sono iscritte
in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti
e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato
in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento,
per l`attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o
aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva
superiore a 100.000 abitanti, d`intesa con i comuni interessati, e le
regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso,
d`intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell`importo complessivo
derivante dall`attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli
che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono
far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione
percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane
di cui all`articolo 22 del testo unico delle leggi sull`ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell`ambiente,
d`intesa con la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definiti l`elenco delle autorizzazioni
legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione
e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti,
i criteri di priorità nell`assegnazione delle somme, nonché
le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo
dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti
presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei
criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art. 23.
Diritti per la partecipazione a concorsi
1. All`articolo 27, comma 6, del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500"
sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle
predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque
fino ad un massimo di lire 20.000".
Art. 24.
Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e
gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì
le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono
estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici,
alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono
servizi pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare
la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli
appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma
1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello
di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma
di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva
la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione
sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell`articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure
di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti
informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini
dell`acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti,
la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle
procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e
pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l`assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo
si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell`articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e
funzionale, ai sensi dell`articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19
dell`articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo
sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione.
Art. 25.
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all`articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano
titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni
del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito
ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all`articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in
pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
Art. 26.
Istituzione dell`Ufficiale elettorale
1. Dopo l`articolo 4 del testo unico delle
leggi per la disciplina dell`elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all`aggiornamento delle liste elettorali
provvede l`Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l`Ufficiale
elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni
con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l`Ufficiale elettorale
è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14
e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere
approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo,
i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio
incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni
di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di
Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma
del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere
anziano".
2. Il secondo comma dell`articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall`Ufficiale
elettorale. Nel caso in cui l`Ufficiale elettorale è la Commissione
elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".
3. All`articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale,"
sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore
a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti
effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,
ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono
assegnati più di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell`articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Per l`elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo
e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di
voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è
composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro
nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto il più anziano
di età".
5. All`articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre
10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell`articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di
tutte le operazioni compiute dall`Ufficiale elettorale per la revisione
delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale.
Nel caso in cui l`Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto
dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. All`articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall`Ufficiale
elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui l`Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione
e dal segretario"
8. All`articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale
comunale, con l`assistenza del segretario," sono sostituite dalle
seguenti: "l`Ufficiale elettorale";
b) al terzo comma, le parole: "dal presidente della Commissione elettorale
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall`Ufficiale
elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui l`Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione
e dal segretario".
9. Al secondo comma dell`articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l`assistenza
del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite
dalle seguenti: "dall`Ufficiale elettorale".
10. All`articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, le parole: "dai componenti della Commissione comunale
e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall`Ufficiale
elettorale".
11. All`articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali elettorali e delle
Commissioni elettorali circondariali".
12. L`articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l`Ufficiale
elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed
i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità
degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale,
che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento
si intende all`Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
Art. 27.
Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti
1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti
per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso
esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia
intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell`articolo 81 della Costituzione, delle
norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell`atto,
ovvero abbia sollevato, in relazione all`atto, conflitto di attribuzione.
Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra
le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni
o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a
trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l`esito del procedimento nelle ventiquattro
ore successive alla fine dell`adunanza. Le deliberazioni della Sezione
sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell`adunanza.
3. All`articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l`ultimo
periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall`articolo 25, secondo comma, del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri
anche con riferimento ad una o più parti dell`atto sottoposto a
controllo. L`atto, che si è risolto debba avere corso, diventa
esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato
entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L`articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, è abrogato.
Art. 28.
Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici
connessi all`opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982
1. Il comma 6 dell`articolo 2 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall`articolo 11-ter del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall`articolo
3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino
del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici
nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture
scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall`articolo
3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal
CIPE".
Art. 29.
Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi
in materia di commercio estero
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
le modalità di cui all`articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.
50, come modificato dall`articolo 1, comma 6, della presente legge, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante
il testo unico in materia di commercio con l`estero, con l`osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di
commercio con l`estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli
investimenti in grado di promuovere l`internazionalizzazione delle produzioni
italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti
tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle
delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell`internazionalizzazione
delle imprese.
Art. 30.
Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società
1. Il comma quarto dell`articolo 2501-bis
del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V,
VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l`iscrizione
del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell`articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; l`estratto deve contenere le indicazioni
previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell`articolo 2501-bis
e la menzione dell`avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese".
3. Il comma primo dell`articolo 2503 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall`iscrizione
delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che
consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all`iscrizione prevista
nel terzo comma dell`articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca".
4. Nel comma secondo dell`articolo 2503-bis del codice civile le parole:
"della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite
dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5. II comma quarto dell`articolo 2504 del codice civile è abrogato.
6. L`articolo 2504-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro
delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono
gli effetti previsti dall`articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dell`articolo 2504-octies del codice civile è
abrogato.
Art. 31.
Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di
pubblicità
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi
legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195,
il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per
l`esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione
degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito
dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481,
sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all`ufficio
del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori
individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche
e amministrative di cui all`articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico ai sensi dell`articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l`assoggettamento
al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti
solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite
con decreto del Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli
annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione
è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità
legale, l`individuazione degli strumenti per assicurare l`assolvimento
dell`obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell`articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione
degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per
categorie di atti.
Art. 32.
Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle
società di capitali
1. In attesa della riforma del diritto societario,
la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali
sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto dell`articolo 2330 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti:
"L`iscrizione della società nel registro delle imprese è
richiesta contestualmente al deposito dell`atto costitutivo. L`ufficio
del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all`omologazione
dell`atto costitutivo decorrono dalla data dell`iscrizione nel registro
delle imprese".
3. Nel comma primo dell`articolo 2332 del codice civile è soppresso
il numero 3).
4. Il comma primo dell`articolo 2411 del codice civile è sostituito
dal seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell`assemblea, entro
trenta giorni, verificato l`adempimento delle condizioni stabilite dalla
legge, ne richiede l`iscrizione nel registro delle imprese contestualmente
al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L`ufficio
del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene
non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun
socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per
il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti
in disposizioni speciali con riferimento all`omologazione della delibera
decorrono dalla data dell`iscrizione nel registro delle imprese".
5. Dopo l`articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito
il seguente:
"Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l`iscrizione nel registro
delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo
stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti
le condizioni richieste dalla legge, viola l`articolo 28, primo comma,
n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista
dal secondo comma dell`articolo 138 e con la sanzione amministrativa da
lire 1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è
punito il notaio che chiede l`iscrizione nel registro delle imprese di
un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando
risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".
Art. 33.
Ulteriori semplificazioni in materia societaria
1. Il comma secondo dell`articolo 2196, il
secondo periodo del comma secondo dell`articolo 2197, il comma secondo
dell`articolo 2298, il comma terzo dell`articolo 2299, il comma secondo
dell`articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell`articolo
2383 e il comma secondo dell`articolo 2450-bis del codice civile sono
abrogati. Nel comma primo dell`articolo 2506 del codice civile sono soppresse
le parole: "e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe".
L`articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell`articolo 2354
del codice civile le parole: "l`originale sia depositato presso l`ufficio
del registro delle imprese ove è iscritta la società"
sono sostituite dalla seguente: "autenticata".
2. L`articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma
terzo dell`articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole:
"del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata".
Il comma quinto dell`articolo 2383 del codice civile è abrogato.
Nel comma sesto dell`articolo 2383 del codice civile le parole "dai
due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma
precedente". Nel comma settimo dell`articolo 2383 del codice civile
sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo dell`articolo
2385, nel comma terzo dell`articolo 2400, e nei commi quarto e quinto
dell`articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e
a responsabilità limitata". Nel comma primo dell`articolo
2436 del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata" e nel comma secondo dell`articolo 2436 del codice civile
sono soppresse le parole: "e pubblicato nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata".
Nel comma settimo dell`articolo 2449 del codice civile sono soppresse
le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma quarto
dell`articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo.
Nel comma quinto dell`articolo 2420-bis del codice civile le parole "pubblicato
nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositato presso
l`ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell`articolo
2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma
secondo dell`articolo 2441 del codice civile le parole "pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata" sono sostituite dalle seguenti: "depositata presso
l`ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell`articolo
2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell`articolo
2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell`articolo
2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e terzo".
Nel comma primo dell`articolo 2456 del codice civile sono soppresse le
parole: "e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata". L`art. 2457-bis del codice civile è abrogato. La
rubrica dell`articolo 2457-ter del codice civile è sostituita dalla
seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese".
Il comma primo dell`articolo 2457-ter del codice civile è sostituito
dal seguente: "Gli atti per i quali il codice prescrive l`iscrizione
o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto
dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i
terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell`articolo 2457-ter
del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell`articolo 2475
del codice civile è soppressa la parola: "2330-bis".
Nel comma secondo dell`articolo 2487 del codice civile è soppressa
la parola: "quinto". La rubrica dell`articolo 2497-bis del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione
nel registro delle imprese". Nell`articolo 2497-bis del codice civile
le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle
seguenti "dall`articolo 2457". Nel comma primo dell`articolo
2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono
di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L`articolo 1, comma
1, lettere f) e g), l`articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l`articolo
5, comma 2, l`articolo 12, comma 2, l`articolo 14, commi 3 e 4, l`articolo
20, commi 2 e 3, l`articolo 21 e l`articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica
del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC
e".
4. Nel comma primo dell`articolo 2309, nel comma quarto dell`articolo
2383, nel comma terzo dell`articolo 2385, nel comma terzo dell`articolo
2400, nel comma secondo dell`articolo 2417, nel comma settimo dell`articolo
2449, nel comma primo dell`articolo 2450-bis, e nel comma quarto dell`articolo
2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art. 34
Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione
1. All`allegato al regio decreto 28 marzo
1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all`articolo 33, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti
definitivi dell`autorità amministrativa, che importino trasferimento
totale o parziale della proprietà dell`immobile o di un diritto
tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni
di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e
fiscale a cura dell`ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:
" 3-bis. Annotazione dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti
a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il
giudice tavolare può ordinare l`annotazione dei contratti preliminari
previsti dall`articolo 2645-bis, comma 4, del codice civile, solo sulla
base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione
delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne
costituiscono l`oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico
autorizzato.
2. Il rispetto o l`inosservanza del limite indicato nell`articolo 2645-bis,
comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione
di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell`articolo 10,
terzo comma, del presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all`articolo 2645-bis, comma
2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente
la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite
da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate
dopo l`istanza di annotazione del contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a
richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni
che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente
alienante dopo l`annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni
ipotecarie nei casi previsti dall`articolo 2825-bis del codice civile
e le annotazioni delle domande di cui all`articolo 71-bis del presente
allegato.
Art. 60-quater. - 1. Deve essere cancellata l`annotazione dei contratti
preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle
parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza
passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti dell`annotazione del contratto preliminare nei
casi di cui all`articolo 2645-bis, comma 3, del codice civile, l`annotazione
è cancellata a richiesta di parte.
Art. 60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato
oggetto di annotazione ai sensi dell`articolo 20, lettera h), la cancellazione
dell`annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda,
quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato
o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata,
ai sensi dell`articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre
pronunce definitive dell`autorità giudiziaria o in base ad atti
muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l`avveramento della
condizione, sono cancellate d`ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto
il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto
a nome dell`acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le
annotazioni delle domande giudiziali di cui all`articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche
in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno
della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo
in quest`ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l`annotazione
del contratto condizionato";
c) dopo l`articolo 71, è inserito il seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell`annotazione delle domande
di cui all`articolo 20, lettere f) e g), è eseguita quando è
debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata
giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata
qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il
processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti";
d) dopo l`articolo 95, è inserito il seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno,
può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi
uffici l`emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie
di atti.
2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma
1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal
giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare
a sè la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga
opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o
per l`importanza o la portata della decisione";
e) dopo l`articolo 130-bis, è inserito il seguente:
"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore
dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso
reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti".
Art. 35.
Controversie in materia di masi chiusi
1. In tutte le controversie in materia di
masi chiusi concernenti la determinazione dell`assuntore del maso chiuso
e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni
dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura
civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all`ordinamento
dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione
ai sensi dell`articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 36.
Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate
e loro copia certificata conforme
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente
autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo
I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai
ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private
autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai
locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione
in originale dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della
competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata
conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze
ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici
e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e
della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi
dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto
emesso dalla competente amministrazione cui l`originale avrebbe dovuto
essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in
qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso,
per verificare la conformità agli originali delle copie di atti
pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art. 37.
Comunicazione di violazioni tributarie
1. All`articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione
di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Art. 38.
Trasferimento di impianti, beni e attività alle società
costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico
1. Alle società per azioni, costituite
in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, nonchè del combinato disposto del comma 1
dell`articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall`efficacia
degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società
stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze,
i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in
via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività
conferiti e già intestati alla originaria società conferente
e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia
di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto
le aree demaniali destinate all`esercizio degli impianti di produzione
di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio
alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino
al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell`attività
di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima
data.
Allegato A
Articolo 1, commi 1 e 2
Elenco dei procedimenti da delegificare
e semplificare
1. Procedimenti per la concessione dell`indennità per infortunio
o malattia da parte dell`INAIL o dell`INPS.
Testo unico delle disposizioni per l`assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l`autorizzazione all`esercizio provvisorio dei distributori
di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l`approvazione tecnica dei progetti delle dighe e
per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo
durante l`esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l`emanazione di decreti, di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche
agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2
(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge
19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi
di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e
102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione
delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta" della
Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d`ufficio dal registro delle imprese
di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati
al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l`iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali
presso l`ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l`autorizzazione alla installazione degli impianti
di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua
calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture
metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall`inquinamento acustico. Rumore nell`ambiente esterno e
determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente
acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all`utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti
alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica
delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto
e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto
23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
32 e seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli
65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina
di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti
e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione
dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi
gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in
serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche
periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani,
paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga;
scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all`Ispettorato del lavoro relativamente
all`esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo
48.
31. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli
ai fini dell`esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l`attività di noleggio di
autoveicoli senza conducente e per l`esercizio dell`attività di
rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti
autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l`esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento
economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.
34. Procedimento per l`acquisto di immobili, anche vincolati a norma della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell`Amministrazione
centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad
uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità
del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l`autorizzazione all`esercizio dell`attività
di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l`iscrizione all`albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all`acquisto e locazione di nuove macchine utensili
o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l`archiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967,
n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze.
Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l`installazione, la trasformazione, l`ampliamento
e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l`esercizio
di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l`autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all`articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d`onore per la lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza
in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell`obbligo di vidimazione o estensione della facoltà
di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l`attribuzione del codice fiscale con estensione
della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice
fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti
fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo
1.
59. Procedimento di rilascio di porto d`armi a cittadini degli Stati dell`Unione
europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti
e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli
impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli
43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria
e dell`equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato B
Articolo 1, commi 1 e 3
Norme abrogate limitatamente alla parte
disciplinante i procedimenti indicati
1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli
111, 113 e 114.
Procedimento per l`iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
Procedimento di registrazione presso l`ufficio comunale del diploma di
abilitazione all`esercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 5 marzo 1947.
Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti
nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti
montani ad esclusivo uso dell`economia montana).
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