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Titolo I Imposta sul reddito delle
persone fisiche
Capo I Disposizioni generali
Capo II Redditi fondiari
Capo III Redditi di capitali
Capo IV Redditi di lavoro dipendente
Capo V Redditi di lavoro autonomo
Capo VI Redditi di impresa
Capo VII Redditi diversi
Titolo II Imposta sul reddito delle persone giuridiche
Capo I Disposizioni generali
Capo II Società ed enti commerciali
Capo III Enti non commerciali
Capo IV Società ed enti non residenti
Titolo III Imposta locale sui redditi
Titolo IV Disposizioni comuni
Titolo V Disposizioni varie, transitorie e finali
Testo aggiornato
Il presente D.P.R. è stato nel tempo modificato da:
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 13 maggio
1988, n. 154.
D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni nella Legge 27 aprile
1989, n. 154.
D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 26 giugno
1990, n. 165.
D.L. 31 ottobre 1990, n.310.
Legge 29 dicembre 1990, n.408.
D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo
1991, n.102.
D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla Legge 29
novembre 1991, n. 377.
Legge 30 dicembre 1991, n. 413.
D.L. 9 settembre 1992, n.372, convertito in Legge 5 novembre 1992, n.
429.
D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni dalla, Legge 14
novembre 1992, n. 438.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.543.
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Legge 7 agosto 1993, n. 344.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133.
D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito con modificazioni in Legge 22 luglio
1994, n. 458.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla Legge 27 luglio 1994, n. 473.
D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1994, n. 503.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 22 marzo
1995, n. 85.
Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549.
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto
1996, n.425.
D.P.C.M. 26 luglio 1996, n. 5306.
D.L. 2 agosto 1996, n. 404.
D.L. 8 agosto 1996, n. 437.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
D. L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
febbraio 1997, n. 30.
Decreto Legislativo 02 settembre 1997 n. 314.
Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.
Legge 8 ottobre 1997, n. 352.
D.L. 29 settembre 1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre
1997, n. 410.
Decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461.
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 467.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Legge 08 maggio 1998, n. 146.
Decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201.
Decreto legislativo 19 novembre 1998, n.422.
Legge 09 dicembre 1998, n. 431.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Decreti Legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito
dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 40.
Legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Legge 13 maggio 1999, n. 133.
Legge 04 giugno 1999, n. 157.
Decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41.
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Decreto legislativo 19 luglio 2000, n. 221.
Decreto legge 22 giugno 2000, n. 167.
Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268.
Legge 21 novembre 2000, n. 342.
Legge 07 dicembre 2000, n. 383.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168
D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
Decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 convertito in legge 23 novembre 2001,
n. 409.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Legge 27 febbraio 2002, n. 16
Presupposto dell`imposta
1. Presupposto dell`imposta sul reddito delle persone
fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle
categorie indicate nell`articolo 6.
1. Soggetti passivi dell`imposta sono le persone
fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
ai sensi del codice civile.
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto
del ministro delle finanze da pubblicare nella gazzetta ufficiale (1).
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 10,comma 1, legge 23 dicembre 1998 n. 448; effefficacia
dal 1° gennaio 1999.
1. L`imposta si applica sul reddito complessivo
del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli
oneri deducibili indicati nell`articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l`imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell`articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall`imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell`autorità giudiziaria;
c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all`estero in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto (1);
d) gli assegni familiari e l`assegno per il nucleo familiare, nonché,
con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi
di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge(2);
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall`articolo
1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (3).
(1)
Lettera abrogata dall`articolo 5, comma 1, d.lgs 2 settembre 1997 n. 314; efficacia
a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello in corso alla data del
31 dicembre 2000.
(2)
Lettera sostituita dall`art.5, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n.314.
(3)
Lettera aggiunta dall`articolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1998 n. 449; efficacia
dal 1° gennaio 1999.
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo
o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi
per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai
sensi dell`articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell`attività
separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l`intero ammontare;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del
loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell`articolo
171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono
imputati per l`intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l`amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all`usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se
vi è un solo genitore o se l`usufrutto legale spetta ad un solo genitore
i redditi gli sono imputati per l`intero ammontare.
1. I redditi delle società semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall`atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all`inizio del periodo d`imposta;
se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono
uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome
collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state
costituite all`unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo
o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto
l`esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l`esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate
alle società semplici, ma l`atto o la scrittura di cui al comma 2 può
essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell`associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell`amministrazione
o l`oggetto principale nel territorio dello Stato. L`oggetto principale è
determinato in base all`atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all`attività
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all`articolo 230-bis del codice
civile, limitatamente al 49 per cento dell`ammontare risultante dalla dichiarazione
dei redditi dell`imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia
prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell`impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all`impresa risultino nominativamente, con l`indicazione
del rapporto di parentela o di affinità con l`imprenditore, da atto pubblico
o da scrittura privata autenticata anteriore all`inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell`imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell`imprenditore rechi l`indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l`attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del
lavoro effettivamente prestato nell`impresa, in modo continuativo e prevalente,
nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività di lavoro nell`impresa in modo continuativo
e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro
dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi
diversi.
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono
maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l`oggetto sociale, sono considerati
redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative
a tali redditi.
1. L`imposta è dovuta per anni solari, a
ciascuno dei quali corrisponde un`obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto
stabilito nel comma 3 dell`articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell`articolo
11.
2. L`imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell`avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta
in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3
dell`articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso
articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
1. Il reddito complessivo si determina sommando
i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
derivanti dall`esercizio di imprese commerciali di cui all`articolo 79 e quelle
derivanti dall`esercizio di arti e professioni(1).
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice
di cui all`articolo 5, nonché quelle delle società semplici e
delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall`esercizio di arti
e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall`articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l`ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall`esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l`intero
importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell`articolo 79. Si applicano le disposizioni
del comma 1-bis dell`articolo 102 e, limitatamente alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato
articolo 102(2).
(1)
Comma sostituito dall`art.29, comma 1, d.l. 23 gennaio 1995, n. 85.
(2)
Comma modificato dall`articolo 8, comma 1, d.lgs. 8 ottobre 1997, 358.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare
il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo
netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno
in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle
azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati,
si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i
servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio
e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d`uso. Per i beni e
i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti
in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell`ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i
titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società,
in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero,
per le società o enti di nuova costituzione, all`ammontare complessivo
dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base
ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni
a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione
o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo,
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell`articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi
o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d`imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi
che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell`autorità
giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell`autorità giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell`articolo 433 del
codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare
il reddito in anni precedenti(1);
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della
forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all`articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565. I contributi di cui all`articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;(5)
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi
e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore
al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente,
relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente
non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo
e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data
di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni (8). Ai fini del computo
del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all`articolo 70, comma 1;
dei contributi versati ai sensi dell`articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.
335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14
dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché,
nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari. (5)
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell`articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore
a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto
importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli
anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati
nell`interesse delle persone indicate nell`articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l`ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l`importo complessivamente stabilito;(4)
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso
gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell`articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell`articolo
1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni
non governative idonee ai sensi dell`articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell`avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all`importo di 2 milioni di lire,
a favore dell`Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all`articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n. 516, all`articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all`articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l`espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute
nel capo i del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (2).
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche
quando siano eseguite da persone fisiche;(9)
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell`articolo 433 del codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera
e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433
del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino
all`importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi
domestici e all`assistenza personale o familiare.
Per gli oneri di cui alla lettera ebis) del comma 1, sostenuti nell`interesse
delle persone indicate nell`articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta la deduzione per l`ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l`importo complessivamente stabilito.(6)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all`articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote
costanti nel periodo d`imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l`imposta di cui all`articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell`unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all`ammontare della rendita catastale dell`unità
immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell`anno
durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili
di cui all`articolo 817 del codice civile , classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella
nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà
o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l`unità immobiliare
non risulti locata. (3)(7).
(1)
Lettera aggiunta dall`art. 5, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997.
(2)
Lettera aggiunta dall`articolo 4, comma 1, legge 31 dicembre 1998 n. 476; efficacia
dal 27 gennaio 1999.
(3)
Numero aggiunto dall`art. 6, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n.488.
(4)
Lettera aggiunta dall`art. 1, del D.lgs 18 febbraio 2000, n. 41
(5)
Lettera modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6)
Comma modificato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ed in seguito dalla Legge
21 novembre 2000, n. 234.
(7)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(8)
Comma modificato dal D.lgs. 12 aprile 2001, n. 168.
(9)
Lettera aggiunta dalla Legge 29 marzo 2001, n. 134.
1. L`imposta lorda è determinata applicando
al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell`articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire - 20000000 - 18 per cento;
b) oltre lire - 20000000 e fino a lire 30000000 - 24 per cento, per l`anno 2001,
23 per cento, per l`anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall`anno 2003 (1)(6);
c) oltre lire - 30000000 e fino a lire 60000000 - 32 per cento a decorrere dall`anno
2001;
d) oltre lire - 60000000 e fino a lire 135000000 - 39 per cento per l`anno 2001,
38,5 per cento, per l`anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall`anno 2003;
e) oltre lire - 135000000 - 45 per cento per l`anno 2001, 44,5 per cento, per
l`anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall`anno 2003 (2)(7).
2. L`imposta netta è determinata operando sull`imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13
e 13-bis.
3. Dall`imposta netta si detrae l`ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma
3-bis, se l`ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell`imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l`eccedenza in
diminuzione dell`imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.(3)
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell`articolo 14, per la parte
che trova copertura nell`ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell`articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è
escluso dall`applicazione dell`ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato
si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato
in detrazione fino a concorrenza della quota dell`imposta netta relativa agli
utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l`ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e l`ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
di imposta ammesse in diminuzione.(4)(5)
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi
4 e 5 dell`articolo 14.(4)
(1)
Aliquota modificata dall`art. 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(2)
Comma sostituito dall`articolo 46, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1998 n. 446.
(3)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 467.
(4)
Comma aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 467.
(5)
Comma modificato dall`art. 11 del D.lgs. n. 505 del 1999: decorrenza dal 31/12/1999.
(6)
Redditi modificati dal decreto legge 30 settembre
2000, n. 268.
(7)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Dall`imposta lorda si detraggono per carichi
di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000
ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi
e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell`articolo
433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari
non risultanti da provvedimenti dell`autorità giudiziaria, complessivamente
lire 408.000 per l`anno 2000, lire 516.000 per l`anno 2001 e 285,08 euro a decorrere
dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione
in proporzione all`effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo
è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore
a tre anni. Per l`anno 2001 l`importo di lire 516.000 è aumentato a lire
552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi
al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 l`importo di 285,08 euro è comunque
aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa
ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
51.645,69 euro. A decorrere dall`anno 2002 la misura della detrazione è
stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio
a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55
euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore
a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro
figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell`articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti
è aumentata a 774,69 euro.(1)
2. Se l`altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente
non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e
per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).(2)
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche
le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla
Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono
dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
(1)
Lettera sostituita dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(2)
Comma modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall`imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell`anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti
importi:
a) lire 2.220.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente
è superiore a lire 100.000.000. (5)
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione , redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 e
quello dell`unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo
di pensione nell`anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l`ammontare
complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete
a decorrere dal periodo d`imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo
anno di età.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito,
non superiore alla deduzione prevista dall`articolo 10, comma 3-bis, dell`unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e
il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo
indeterminato di durata inferiore all`anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi: (4)(5)
a) lire 300.000, se l`ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l`ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l`ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000
ma non lire 9.600.000.
2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall`articolo
10, comma 3-bis, dell`unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente
con contratto a tempo determinato di durata inferiore all`anno e il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale
ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l`ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l`ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000
ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l`ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000
ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l`ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000
ma non lire 12.000.000. (6)
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell`articolo 49 o d`impresa di cui all`articolo
79, spetta una detrazione dall`imposta lorda, non cumulabile con quella prevista
dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo
e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l`ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e
di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.(3)(5)
(1)
Articolo sostituito dall`articolo 48, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
(2)
Comma modificato dall`articolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1998 n. 449;efficacia
dal 1° gennaio 1999.
(3)
Articolo modificato dall`art. 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente dal decreto legge 30 settembre 2000, n. 268.
(4)
Numero modificato dalla legge 21 novembre 2000,
n. 342.
(5)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6)
Comma aggiunto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Dall`imposta lorda si detrae un importo pari
al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti
dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l`acquisto dell`unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
entro un anno dall`acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni
di lire. L`acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell`anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo.
Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l`originario contratto
è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri
correlati (1). In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione
spetta a condizione che entro tre mesi dall`acquisto sia stato notificato al
locatario l`atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l`unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il
periodo d`imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non
si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l`unità
immobiliare non risulti locata. Nel caso l`immobile acquistato sia oggetto di
lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia
o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l`unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall`acquisto.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti
di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all`ammontare complessivo
degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con
riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative
e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa
o all`impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell`altro la detrazione
spetta a quest`ultimo per entrambe le quote; (14)
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse
da quelle indicate nell`articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche,
per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all`accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l`autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti
di cui all`articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono
i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma
1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo
cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale
di cui all`articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida
e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire
con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta
in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico
risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni
o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui
va detratto l`eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali
di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui
alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente
anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione
da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d`imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono
a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente
le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro
ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;(7)(10)(14)
c-bis) le spese veterinarie, fino all`importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;(11)
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;(18)
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell`articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;(7)
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria,
in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità
permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l`impresa
di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l`Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere
i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori
di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (9)(17)
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d`intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell`Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l`esercizio del diritto
di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L`Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività
culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l`acquisto, la manutenzione,
la protezione o il restauro delle cose indicate nell`articolo 1 della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l`organizzazione
in Italia e all`estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché
le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l`impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all`entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni
e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l`anno successivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,
al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l`elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l`ammontare delle
erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell`anno precedente (2) (3);
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h) (4);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione
di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di
due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all`entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a
2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all`articolo 1 della legge 15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso,
un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall`articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità
idonee a consentire all`Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun
periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;(5)(12)
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l`ultimo periodo della
lettera i-bis).(15)
1-bis. Dall`imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi
tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o
postale (6)(6-bis).
1-ter. Ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall`imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell`ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza
di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca,
per la costruzione dell`unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le
condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente
comma.
1-quater. Dall`imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un
milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
(8).
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell`interesse delle persone indicate nell`articolo
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri
di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell`interesse delle persone
indicate nell`articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma
3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all`esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte
che non trova capienza nell`imposta da esse dovuta, relativamente alle sole
spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.(13)
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all`articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.(16)
(1)
Periodo aggiunto dall`articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448,
con effetto a decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 1998,
anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1993.
(2)
Lettera modificata dall`articolo 2, comma 10, legge 8 ottobre 1997, n. 352.
(3)
Lettera modificata dall`articolo 2, comma 10, legge 8 ottobre 1997, n. 352 e
successivamente dall`articolo 12, comma 2, d.lgs 20 ottobre 1998, n. 368.
(4)
Lettera aggiunta dall`articolo 2, comma 10, legge 8 ottobre 1997 n. 352.
(5)
Lettera inserita dall`articolo 25, comma 5, legge 13 maggio 1999 n. 133; entrata
in vigore il 18 maggio 1999.
(6)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 1, legge 2 gennaio 1997, n. 2.
(6-bis)
Comma modificato dall`art. 4 della legge n. 157 del 1999.
(7)
Lettera modificata dall`articolo 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(8)
Numero aggiunto dall`articolo 6, legge 23 dicembre 1999, n.488.
(9)
Lettera modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(10)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(11)
Lettera aggiunta dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(12)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(13)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(14)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(15)
Lettera introdotta dalla legge 07 dicembre 2000, n. 383.
(16)
Lettera modificata dalla legge 07 dicembre 2000, n. 383.
(17)
Comma modificato dal D.Lgs 12 aprile 2001, n.168.
(18)
Lettera aggiunta dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 , spetta una detra-
zione, rapportata al periodo dell`anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000. (1)(3)
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno
trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno
di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione,
e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo
comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente
e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi
tre anni, rapportata al periodo dell`anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni.(2)
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 6, legge 23 dicembre
1999, n. 488.
(2)
Comma aggiunto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(3)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società
o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87, al
contribuente è attribuito un credito di imposta pari al 56,25 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d`imposta successivo
a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello in corso al
1° gennaio 2003, dell`ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell`ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell`articolo 105 (1)(3).
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione
ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono
i servizi pubblici locali ai sensi dell`articolo 113 del testo unico delle leggi
sull`ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell`articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.(2)
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono
stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell`articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati
o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell`imposta, l`ammontare del credito di
imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili
sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella
dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta
in aumento del reddito complessivo, l`ufficio delle imposte può procedere
alla correzione anche in sede di liquidazione dell`imposta dovuta in base alla
dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi dell`articolo 16; in questo caso il suo ammontare è
computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell`articolo 18.
6-bis. Il credito di imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente
agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla
data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento
di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle
società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società
o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87 del presente
testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e
ai dipendenti della società o dell`ente e per quelle spettanti in base
ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo
comma dell`articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni
di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili
di cui alla lettera g) del comma 1 dell`articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili
percepiti dall`usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del
diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi
nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.
(1)
Comma sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 467.
(2)
Numero aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificato
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(3)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all`estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali
redditi sono ammesse in detrazione dall`imposta netta fino alla concorrenza
della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti
all`estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi
di imposta ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l`imposta dovuta in Italia per il periodo di
imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile
è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo
conto anche dell`eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall`imposta
dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale
è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l`accertamento
la detrazione è limitata alla quota dell`imposta estera proporzionale
all`ammontare del reddito prodotto all`estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all`estero nella dichiarazione
presentata.
5. Per le imposte pagate all`estero dalle società, associazioni e imprese
indicate nell`articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
1. L`imposta si applica separatamente sui seguenti
redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all`articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere
a), d) e g) del comma 1 dell`articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all`articolo
2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto
in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l`indennità
di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell`obbligo di non concorrenza ai sensi dell`articolo 2125
del codice civile, nonché le somme e i valori comunque percepiti, al
netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto
di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell`autorità giudiziaria
o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell`articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della
posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; (1)(3)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui
al comma 1 dell`articolo 47 e al comma 2 dell`articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell`articolo 49, se il diritto
all`indennità risulta da atto di data certa anteriore all`inizio del
rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti,
al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel
contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell`autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
c-bis) l`indennità di mobilità di cui all`articolo 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale
di cui all`articolo 1-bis del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
e delle società di persone; (2)
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell`attività
sportiva ai sensi del settimo comma dell`articolo 4 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi
conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell`articolo 81 realizzate
a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
h) indennità per perdita dell`avviamento spettanti al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle società indicate nell`articolo 5 nei casi di recesso, esclusione
e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società
stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società
e la comunicazione del recesso o dell`esclusione, la deliberazione di riduzione
del capitale, la morte del socio o l`inizio della liquidazione è superiore
a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci di società soggette all`imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale,
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e
la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l`inizio
della liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del
comma 1 dell`articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o
del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi
di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate
di cui all`articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell`esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati
alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell`esercizio di imprese commerciali
il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità
stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell`anno in cui sono percepiti, se
ciò risulta più favorevole per il contribuente.
(1)
Lettera aggiunta dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(2)
Lettera modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(3)
Lettera modificata dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 168.
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti
non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la
ritenuta a titolo di imposta o l`imposta sostitutiva di cui all`articolo 2,
commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d`imposta (2). Il contribuente ha la facoltà
di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete
il credito d`imposta per i redditi prodotti all`estero. Si considerano corrisposti
da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli di cui all`articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all`estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 21, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(2)
Comma modificato dall`articolo 1 del D.lgs. n. 505 del 1999.
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce
reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni
già assoggettate ad imposta sostitutiva. L`imposta è applicata
con l`aliquota determinata con riferimento all`anno in cui è maturato
il diritto alla percezione, corrispondente all`importo che risulta dividendo
il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni
già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione
di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base all`aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato
il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione del sostituto d`imposta.(6)
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile, l`aliquota media si calcola con riferimento agli anni
in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l`aliquota stabilita dall`articolo
11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l`imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire
120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo
è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore
a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma è proporzionalmente ridotta.(4)(6)
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell`articolo
16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare
complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l`aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte
a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione
del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono
imponibili per il loro ammontare netto con l`aliquota determinata con i criteri
di cui al comma 1. (4)
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla
durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell`articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso
a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all`anno la riduzione è rapportata a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L`imposta è applicata con l`aliquota determinata con riferimento
all`anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all`importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione,
e moltiplicando il risultato per dodici. L`ammontare netto delle indennità,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari
alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data
del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l`aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l`aliquota complessiva del contributo stesso versato
all`ente, cassa o fondo di previdenza. (5)
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni
anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell`aliquota
ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell`eccedenza.
4. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità
e somme, si applica l`aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi
1, 2 e 2-bis, considerando l`importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni
e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva.Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124. (3)(4)
5. Nell`ipotesi di cui all`articolo 2122 del codice civile e nell`ipotesi di
cui al comma 3 dell`articolo 7 l`imposta, determinata a norma del presente articolo,
è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all`ammontare percepito
da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell`imposta sulle successioni proporzionale
al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione
dall`ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell`applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre
somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
(1)
Comma modificatodall`articolo 48, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(2)
Comma sostituito dall`articolo 5, comma 1, d.lgs.2 settembre 1997, n.314.
(3)
Comma aggiunto dall`articolo 5, comma 1, d.lgs.2 settembre 1997, n.314.
(4)
Comma modificato dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(5)
Lettera aggiunta dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6)
Comma modificato dal D.Lgs 12 aprile 2001, n.168.
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, dell`articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l`applicazione dell`aliquota
determinata con i criteri previsti al comma 1, dell`articolo 17, assumendo il
numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l`importo
imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assoggettati
da imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l`imposta in base
all`aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui
è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d`imposta. Si applicano
le disposizioni previste dall`articolo 17, comma 1-bis.(2)
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell`importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l`imposta si applica
sull`importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione
si applica altresì nei casi previsti dall`articolo 10, commi 3-ter e
3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso
di riscatto della posizione individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento
o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause
non dipendenti dalla volontà delle parti, e comunque quando l`importo
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è
inferiore al 50 per cento dell`assegno sociale di cui all`articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.(2)
3. Salvo conguaglio all`atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all`articolo
10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo
di anticipazione, sono soggette ad imposta con l`aliquota determinata ai sensi
del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
(1)
Articolo aggiunto dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(2)
Comma modificato dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 168.
1. Per gli altri redditi tassati separatamente,
ad esclusione di quelli di cui alla lettera g) del comma 1 dell`articolo 16
e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell`articolo 16, l`imposta è
determinata applicando all`ammontare percepito l`aliquota corrispondente alla
metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all`anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i
redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell`articolo 16, all`anno in cui sono percepiti. Per i redditi
di cui alla lettera g) del comma 1 dell`articolo 16 e per quelli imputati ai
soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l)
del medesimo comma 1 dell`articolo 16, l`imposta è determinata applicando
all`ammontare conseguito o imputato l`aliquota corrispondente alla metà
del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all`anno
in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi
di cui alla lettera m) del comma 1 dell`articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione
il diritto alla percezione si considera sorto nell`anno in cui ha avuto inizio
la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell`articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione,
l`imposta è determinata applicando un`aliquota non superiore al 27 per
cento.
2. Nell`ipotesi di cui al comma 3 dell`articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l`imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all`ammontare percepito, diminuito della
quota dell`imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella
relativa dichiarazione, l`aliquota corrispondente alla metà del suo reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all`anno in cui si è aperta la
successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile
si applica l`aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo
netto dell`altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno
dei due anni si applica l`aliquota stabilita all`articolo 11 per il primo scaglione
di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell`articolo
16 l`imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un
importo pari a quello delle detrazioni previste nell`articolo 12 e nei commi
1 e 2 dell`articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno
degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati
devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l`ammontare delle detrazioni
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell`articolo
16 l`imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
1. Dall`imposta determinata a norma dei precedenti
articoli si scomputano:
a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell`imposta;
b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall`imposta relativa al periodo
di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle
società, associazioni e imprese indicate nell`articolo 5 si scomputano,
nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
o partecipanti.
2. Se l`ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con
i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
dell`imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo
periodo del comma 3 dell`articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se
l`ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello
dell`imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto
al rimborso dell`eccedenza.
1. Ai fini dell`applicazione dell`imposta nei confronti
dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti,con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti
da depositi e conti correnti bancarie postali (1);
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell`articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel
territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello
Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell`articolo 81
, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi
di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché
da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l`intervento d`intermediari,
in mercati regolamentati;(2)
g) i redditi di cui all`articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti
non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine
rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell`articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
cbis), f), h), hbis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;(3)
c) i compensi per l`utilizzazione di opere dell`ingegno,
di brevetti industriali e di marchi d`impresa nonché di processi, formule
e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato.
(1)
Lettera modificata dal d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
(2)
Lettera sostituita dal d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
(3)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Il trasferimento all`estero della residenza
o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la
perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo,
al valore normale, dei componenti dell`azienda o del complesso aziendale, salvo
che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio
dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti
confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all`estero. Per le imprese
individuali si applica l`articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d`imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione,
iscritti nell`ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della
sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti
nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.
1. Nei confronti dei non residenti l`imposta si
applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma
dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i), e l) del comma 1 dell`articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all`articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono.
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni
e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere
iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente
dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono
gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto
reale, salvo quanto stabilito dall`articolo 30, per il periodo di imposta in
cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare
il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore(1). Per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell`ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità
è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare (1).
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale
sull`immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito
fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per
la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell`immobile è stato trasferito, in tutto o in parte,
nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il
reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo
possesso.
(1)
Periodo aggiunto dall`articolo 8, comma 5, legge 9 dicembre 1998 n. 431; efficacia
dal 30 dicembre 1998.
1. Il reddito dominicale è costituito dalla
parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso
l`esercizio delle attività agricole di cui all`articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c)
del comma 2 dell`articolo 51.
1. Il reddito dominicale è determinato mediante
l`applicazione di tariffe d`estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale,
per ciascuna qualità e classe di terreno.
2. Le tariffe d`estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l`esigenza
per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione o nell`organizzazione e strutturazione aziendale,
e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata,
d`ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie
e per singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall`anno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe d`estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità
nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l`applicazione
della tariffa d`estimo più alta in vigore nella provincia.
(1)
Vedere l`articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l`articolo
3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale
in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto
con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale
esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato
cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti
le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire
qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite
a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni
censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia
se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività
diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria,
si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme
della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni
tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d`ufficio e in ogni caso previo parere della Commissione
censuaria centrale, l`istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione
di quelle esistenti.
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate
dai commi 1 e 2 dell`articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all`ufficio
tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale
e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni
di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell`anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell`articolo
26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall`anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel comma 2 dell`articolo 26 se la denuncia è stata
presentata entro il 31 gennaio dell`anno successivo; se la denuncia è
stata presentata dopo, dall`anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell`articolo
26 hanno effetto dall`anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due
terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato, neppure in parte, per un`intera annata agraria e per cause non dipendenti
dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l`anno in cui si è
chiusa l`annata agraria, si considera pari al trenta per cento di quello determinato
a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d`estimo,
il reddito dominicale, per l`anno in cui si è verificata la perdita,
si considera inesistente. L`evento dannoso deve essere denunciato dal possessore
danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell`inizio
del raccolto. La denuncia deve essere presentata all`ufficio tecnico erariale,
che provvede all`accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l`ispettorato
provinciale dell`agricoltura, e la trasmette all`ufficio delle imposte.
3. Se l`evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri
soggetti nell`interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati
provinciali dell`agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate
e all`accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici
delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative
alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e
il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l`una all`altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente
interposti.
1. Il reddito agrario è costituito dalla
parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d`esercizio
e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità
del terreno, nell`esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l`allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l`utilizzo
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa
insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione
di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che
rientrino nell`esercizio normale dell`agricoltura secondo la tecnica che lo
governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà
dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell`agricoltura
e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei
capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto
della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell`articolo 24.
1. Se il terreno è dato in affitto per uso
agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell`affittuario,
anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto
il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell`articolo 5, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l`affittuario deve allegare
alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza
del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l`indicazione
della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti
uguali.
1. Il reddito agrario è determinato mediante
l`applicazione di tariffe d`estimo stabilite per ciascuna qualità e classe
secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d`estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell`articolo
25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto
articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata
le denunce di cui all`articolo 27 possono essere presentate anche dall`affittuario
o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma
4-bis dell`articolo 25.
1. Nelle ipotesi previste dall`articolo 28 il reddito
agrario si considera inesistente.
1. Il reddito dei fabbricati è costituito
dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare
urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre
costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le
aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si
considerano parti integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari destinate esclusivamente all`esercizio del culto,
compresi i monasteri di clausura (1), purché compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano,
altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali
sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità
del provvedimento durante il quale l`unità immobiliare non è comunque
utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di
cui all`articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà
comune, cui è attribuita o attribuibile un`autonoma rendita catastale,
non concorre a formare il reddito del contribuente se d`importo non superiore
a lire 50 mila.
(1)
Le parole "compresi i monasteri di clausura,", sono state inserite
dall`articolo 6 della legge 18 febbraio 1999 n. 28.
1. Il reddito medio ordinario delle unità
immobiliari è determinato mediante l`applicazione delle tariffe d`estimo,
stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe,
ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.
2. Le tariffe d`estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l`esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito
delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è
disposta con decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione
censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall`anno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso
di stima diretta, dall`anno in cui è stato notificato il nuovo reddito
al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene
oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell`acconto di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall`anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto
è determinato comparativamente a quello delle unità similari già
iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente
del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1,
il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione
al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è
elevata al 25 per cento.
4-ter. (Abrogato)
4-quater. Dall`ammontare complessivo del reddito dell`unita` immobiliare adibita
ad abitazione principale delle persone fisiche e di quello delle sue pertinenze
si deduce, fino a concorrenza dell`ammontare stesso, l`importo di unmilionecentomila
lire rapportato al periodo dell`anno durante il quale sussiste tale destinazione
ed in proporzione alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze
le unita` immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
delle unita` immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che
la possiede a titolo di proprieta`, usufrutto o altro diritto reale e i suoi
familiari dimorano abitualmente. (Abrogato) (1)
(1)
Comma abrogato dall`articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo
di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno
il 50 per cento di questa, l`ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell`ufficio
delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica
ai fini del diverso classamento dell`unità immobiliare, ovvero, per i
fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione
della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di
locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è
determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari
aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati
viciniori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di
una zona censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione
censuaria centrale, dispone per l`intera zona la revisione del classamento e
la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni
effettuate a norma dell`articolo 35 hanno effetto dal 1° gennaio dell`anno
successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione
concorre a formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato è
divenuto atto all`uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato
dal possessore.
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione,
possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore
o dei suoi familiari o all`esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali
da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie,
dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione,
il reddito è aumentato di un terzo.
1. Non si considerano produttive di reddito di
fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all`affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre
che le caratteristiche dell` immobile siano rispondenti alle esigenze delle
attività esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell`articolo
29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per
la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c)
del comma 2 dell`articolo 29.
(1)
Si veda la legge 26 febbraio 1994, n. 133.
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l`esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l`esercizio dell`arte o professione o dell`impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati
o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell`articolo
77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui
all`ultimo periodo del comma 1-bis dell`articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato.(1)
(1)
Periodo aggiunto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all`imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell`articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati
nel primo comma dell`articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della
lettera c) del comma 2 dell`articolo 49;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell`interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti
delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell`articolo
47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
(3)
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l`impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
(1).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli
di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti
all`imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle
obbligazioni:
a) abrogata
b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell`art. 29 del regio decreto legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l`obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza
la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell`impresa
emittente o dell`affare in relazione al quale siano stati emessi, né
di controllo sulla gestione stessa (2).
(1)
Il comma 1 è stato sostituito dal comma 3 dell`articolo 1 del Dlgs 21
novembre 1997 n. 461 , in vigore dal 1° luglio 1998.
(2)
Lettera sostituita dal comma 4 dell`articolo 1 del Dlgs 21 novembre 1997 n.
461, in vigore dal 1° luglio 1998.
(3)
Lettera aggiunta dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
1. Il reddito di capitale è costituito dall`ammontare
degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza
alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma
1 dell`articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita
o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione
o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale
dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione.I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell`articolo 41 sono determinati valutando le somme
impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite
o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati (4). Qualora la
differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera
b) del comma 1 dell`articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione
di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione
dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile
al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l`evento
o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza,
si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data.
I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell`articolo 41 sono costituiti
dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli
e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi
dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata
del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei
proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo,
anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto
(1). I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati,
rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati(2).
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze
non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell`ammontare
maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente
alla differenza tra l`ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni.(5)(8)
4-bis) Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di
riscatto o di liquidazione, dagli organismi d`investimento collettivo mobiliari,
nonché le somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione
delle partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l`incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione
e l`incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione
od acquisto. L`incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall`ultimo
prospetto predisposto dalla società di gestione (3).
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell`articolo
41 sono costituiti dalla differenza tra l`importo di ciascuna rata di rendita
o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.(6)(7)
(1)
Comma dall`articolo 2 , comma 1, Dlgs 21 novembre 1997 n. 461 ed in seguito
modificato dall`articolo 7, comma 2, Dlgs 16 giugno 1998 n. 201, in vigore dal
1° luglio 1998.
(2)
Lettera modificata dal d.lgs. 21 luglio 1999, n.259.
(3)
Comma aggiunto dall`articolo 2, comma 1, Dlgs 21 novembre 1997 n. 461, in vigore
dal 1° luglio 1998 e successivamente modificato dall`articolo 1, comma 1,
del dlgs 16 giugno 1998 n. 201, con effetto dal 1° luglio 1998
(4)
Periodo aggiunto dall`articolo 9 del D.lgs. n. 505 del 1999.
(5)
Comma modificato dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6)
Comma aggiunto dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(7)
Comma sostituito dal D.Lgs 12 aprile 2001, n 168.
(8)
Comma modificato dal D.Lgs 12 aprile 2001, n. 168.
1. Le somme versate alle società in nome
collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo
se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società
non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni
e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle società soggette all`imposta sul reddito delle persone
giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati
dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a
fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti
da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono
il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l`aumento gratuito
del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l`aumento è avvenuto
mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata
è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza
alla parte dell`aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria
che dispongono diversamente.
3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo
pagato per l`acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il
credito di imposta di cui all`articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell`utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l`applicazione delle ritenute
alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate
nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi,
gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell`esercizio
di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d`impresa.
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro
a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all`articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori
di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità,
ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati
al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente,
o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente
redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;(3)
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché
le congrue e i supplementi di congrua di cui all`articolo 33, primo comma, della
legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l`attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all`articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
personale di cui all`articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all`articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l`esercizio di pubbliche
funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all`articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, e all`articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri
del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli
articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816
nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l`assegno del Presidente della
Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese autorizzate dall`Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano
il riscatto della rendita successivamente all`inizio dell`erogazione; (2)
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, comunque erogate; (2)
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli
indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell`articolo 10 tra gli oneri deducibili
ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 41 (1);
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti
dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l`assimilazione
ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall`articolo
13.
(1)
Periodo modificato dall`articolo 13, comma 1 del D.lgs. n. 505 del 1999.
(2)
Lettera modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(3)
Lettera aggiunta dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d`imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d`imposta anche le somme e i
valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese
di gennaio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente
a lire 7.000.000 fino all`anno 2002 e a lire 6.000.000 per l`anno 2003, diminuite
negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto
importo è determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l`importo
dei contributi versati, entro i valori fissati dalla terra e-ter) del comma
1 dell`articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti
o adeguati ai sensi dell`articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;(3)(4)
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze
alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo
d`imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione
di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti
a dipendenti vittime dell`usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti
a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi,
o, fino all`importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e
le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili,
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive
ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità
o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell`articolo
47;
f) l`utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell`articolo
65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell`articolo 12 (1);
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti
o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell`articolo 12, nonché per borse di
studio a favore dei medesimi familiari (1);
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per
un importo non superiore complessivamente nel periodo d`imposta a lire 4 milioni,
a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni
dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l`importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell`acquisto
è assoggettato a tassazione nel periodo d`imposta in cui avviene la cessione
(1);
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell`assegnazione
e l`ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell`offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell`assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta
differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito (1);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all`articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di
lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma
1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere
attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all`interno dell`impresa nella misura del 25 per cento dell`ammontare percepito
nel periodo d`imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall`impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società
che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l`impresa
(1).
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell`articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell`articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall`azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in
misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni
al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d`imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato
limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell`applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell`articolo 54, comma 1, lettere a), c) e
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell`importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l`Automobile
club d`Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d`imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l`importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente
al termine di ciascun anno e l`importo degli interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi (2). Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti
in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti
vittime dell`usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto
a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell`utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all`obbligo di dimorare nell`alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere
iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime
di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000
al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all`estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite
è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso
di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale
non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative
al vitto, all`alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente,
sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all`importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all`estero.
Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell`ambito del territorio
comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori
tenuti per contratto all`espletamento delle attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità,
le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro
straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti
alla guida delle imprese autorizzate all`autotrasporto di merci nonché
le indennità di cui all`articolo 133 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella
misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere
individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della
presente disposizione.
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni
per i trasferimenti all`interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli
fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest`ultimo. Se le indennità
in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per
più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità
corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei
familiari fiscalmente a carico ai sensi dell`articolo 12, e di trasporto delle
cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità
di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell`avvenuto
trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea
erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all`estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all`estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede
la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del
50 per cento. Qualora l`indennità per servizi prestati all`estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all`attività prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L`applicazione di questa disposizione esclude l`applicabilità
di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da
1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.(5)
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell`indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo
di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell`anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della
predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all`anno
per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all`onere
derivante dall`applicazione del medesimo decreto.
(1)
Lettera aggiunta dall`articolo 13, comma 1 del
D.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
(2)
Paragrafo modificato dall`articolo 13, comma 1
del D.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
(3)
Lettera modificata dall`art.1, D.lgs. 18 febbraio
2000, n. 41.
(4)
Lettera modificata dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(5)
Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell`articolo 48
salvo quanto di seguito specificato:
a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma
1 dell`articolo 47, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci
o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito
fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
dell`imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;
(3)
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma
1 dell`articolo 47 , i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l`attività libero-professionale intramuraria,
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del
direttore generale dell`azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;(1)(6)
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g)
del comma 1 dell`articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito
le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a
coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione,
a titolo di rimborso di spese, purché l`erogazione di tali somme e i
relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti
dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del
comma 1 dell`articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte
che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per
ciascun periodo d`imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo
delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti
erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell`articolo
47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite
e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell`ammontare lordo percepito nel periodo d`imposta; (4)
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell`articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1, dell`articolo 41, se determinabili; (5)
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell`articolo 47, percepiti
dai soggetti che hanno raggiunto l`età prevista dalla vigente legislazione
per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo
non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall`articolo
10, comma 3-bis per l`unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede
complessivamente nel periodo d`imposta lire sei milioni.(2)
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell`articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione
individuale ai sensi dell`articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento
o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause
non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, se determinabili; (5)(7)
(1)
Lettera aggiunta dall`articolo 6, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(2)
Lettera aggiunta dall`articolo 13, D.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
(3)
Lettera soppressa dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(4)
Periodo soppresso dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(5)
Lettere aggiunte dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(6)
Periodo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(7)
Comma modificato dal D.lgs 12 aprile 2001, n. 168.
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall`esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si
intende l`esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI, compreso l`esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma
3 dell`articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore
di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto
la prestazione di attività, non rientranti nell`oggetto dell`arte o professione
esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente
artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;(1)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell`autore
o inventore, di opere dell`ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico, se non sono conseguiti nell`esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell`articolo
41 quando l`apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall`attività di levata dei protesti esercitata
dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni
relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
(1)
Lettera abrogata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Il reddito derivante dall`esercizio di arti
e professioni è costituito dalla differenza tra l`ammontare dei compensi
in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell`esercizio dell`arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi
commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l`esercizio dell`arte o professione esclusi gli
immobili e gli oggetti d`arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma
5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall`applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. è
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono
state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di locazione
finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali
per l`esercizio dell`arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale.
I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo
di imposta in cui maturano. Le spese relative all`ammodernamento, alla ristrutturazione
e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell`esercizio di arti
e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d`imposta in cui
sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all`acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati
nel comma 4 adibiti promiscuamente all`esercizio dell`arte o professione e all`uso
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se
il costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire, nella misura del
50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e di noleggio e le spese relativi all`impiego di tali beni. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto
di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di
locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune
di altro immobile adibito esclusivamente all`esercizio dell`arte o professione.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili
nonché quelle relative all`ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa
di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. (Abrogato)
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti
e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente
non superiore al 2 per cento dell`ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d`imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell`1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese
di rappresentanza anche quelle sostenute per l`acquisto o l`importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l`esercizio dell`arte o professione, nonché quelle sostenute
per l`acquisto o l`importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili
nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il
disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui
alle lettere a) e c) del comma 1 dell`articolo 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni
sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell`articolo 62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati
o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché
agli ascendenti dell`artista o professionista ovvero dei soci o associati per
il lavoro prestato o l`opera svolta nei confronti dell`artista o professionista
ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
7. (Abrogato)
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell`articolo 49 sono costituiti
dall`ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo
di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennità
di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l`intero ammontare
percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso
comma sono costituiti dall`ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese. (2)
8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la
base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti
è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, indipendentemente dalla durata temporale
e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa
riconosciuta idonea ai sensi dell`articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49.(3)
(1)
Articolo modificato dall`articolo 50, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
decorrenza 01 gennaio 1999.
L`aliquota passerà dal 6 per cento al sette per cento dal 1 gennaio 2001
(2)
Comma modificato dalla legge 21 novembre 2000.
(3)
Comma aggiunto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Sono redditi di impresa quelli che derivano
dall`esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali
si intende l`esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività indicate nell`articolo 2195 del codice civile e delle
attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell`articolo 29 che
eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a) i redditi derivanti dall`esercizio di attività organizzate in forma
di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell`articolo
2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall`esercizio delle attività
agricole di cui all`articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell`articolo 87 nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte
le attività indicate nel presente articolo.
1. Il reddito d`impresa, salvo quanto disposto
nell`articolo 79, è determinato apportando all`utile o alla perdita risultante
dal conto economico, relativo all`esercizio chiuso nel periodo di imposta, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all`applicazione dei criteri
stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.
2. Se dall`applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall`imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, è
computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell`articolo 8.
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l`attività dell`impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell`articolo 87, comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l`attività
dell`impresa;
d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 destinati al consumo personale o familiare dell`imprenditore, assegnati ai
soci o destinati a finalità estranee all`esercizio dell`impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma
1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
1. Le plusvalenze dei beni relativi all`impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell`articolo 53, concorrono a formare
il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) abrogata
d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell`imprenditore,
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all`esercizio dell`impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l`indennizzo conseguito,
al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili
e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti
i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell`articolo
2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione
del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali
maggiori valori concorrono a formare il reddito nell`esercizio e nella misura
in cui siano comunque realizzati.
3. Nell`ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito per l`intero ammontare nell`esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
o ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell`esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in
data più recente (1).
5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione
a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell`articolo 16. Il trasferimento
di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce
realizzo di plusvalenze dell`azienda stessa; l`azienda è assunta ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall`apertura della successione, della società esistente
tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di
cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore
di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di
cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell`articolo
67, nonché ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma. (Abrogato)
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce
realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento.
(1)
Comma modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi
o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri
proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza
di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell`articolo 54
vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, l`eccedenza concorre a formare il reddito
a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1 dell`articolo
53 e alla lettera b) del comma 1 dell`articolo 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità,
esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell`articolo
53 e quelli per l`acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo
di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell`esercizio
in cui sono stati incassati o in quote costanti nell`esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori
montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse
ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza
prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi
o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati (1).
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo
o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti,
né la riduzione dei debiti dell`impresa in sede di concordato fallimentare
o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce sopravvenienza attiva.
(1)
Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 4 dell`articolo 21 della legge
27 dicembre 1997 n. 449; la disposizione ha effetto dal periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 1998. Le parole ", dalle regioni e dalle province
autonome" sono state inserite dall`articolo 9 della legge 18 febbraio 1999
n. 28 con effetto dal 9 marzo 1999.
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione
in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell`articolo 5.
2. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all`imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il reddito
dell`esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni degli articoli
14 e 44.
3. Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e
h) del comma 1 dell`articolo 41, concorrono a formare il reddito per l`ammontare
maturato nell`esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3-bis. (Abrogato)
3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti
contro termine" che prevedono l`obbligo di rivendita a termine dei titoli,
concorrono a formare il reddito del cessionario per l`ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo
a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività
oggetto dell`operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell`esercizio.
4. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti
tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi
compensati a norma di legge o di contratto.
1. I redditi degli immobili che non costituiscono
beni strumentali per l`esercizio dell`impresa, né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l`attività dell`impresa, concorrono
a formare il reddito nell`ammontare determinato secondo le disposizioni del
Capo II per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell`articolo
84 per quelli situati all`estero.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall`imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
c) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche;
d) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere
da g) a n) del comma 1 dell`articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 53, rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell`esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell`articolo
60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando
i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo
ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo
dei beni prodotti e acquistati nell`esercizio stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è
aumentata rispetto all`esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate
a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione.
Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi
formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.
3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo
della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti
di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore
che risulta dall`applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma
dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell`ultimo
mese dell`esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato
moltiplicando l`intera quantità dei beni, indipendentemente dall`esercizio
di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell`esercizio. Il
minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni
del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al
termine dell`esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell`esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell`articolo 60 per le opere, le forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell`ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell`esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le
rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del
valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano
illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo,
con riferimento all`oggetto e alla struttura organizzativa dell`impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all`esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall`articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare
il reddito, in quote costanti, nell`esercizio in cui sono state apportate le
variazioni e nei quattro esercizi successivi.
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere,
forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell`esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze
iniziali dell`esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato
a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall`inizio
dell`esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o
di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente
stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture
e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base
ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all`estero, se i corrispettivi
sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è
elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale,
è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione
dei corrispettivi è imputata al reddito dell`esercizio in cui è
stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e
imputando i corrispettivi all`esercizio nel quale sono consegnate le opere o
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall`ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l`autorizzazione ha effetto a partire dall`esercizio in corso alla
data in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l`indicazione degli estremi
del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della
scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione
di tali elementi nei conti dell`impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell`articolo
72 ancorché non risultanti in bilancio.
1. I titoli indicati nella lettera c) del comma
1 dell`articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando
le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell`articolo 59, salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.
1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti
contro termine" che prevedono per il cessionario l`obbligo di rivendita
a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore
e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell`applicazione del comma 4 dell`articolo 59, il valore minimo
è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell`ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e
3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle
diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l`ultimo bilancio regolarmente
approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui
le azioni vennero acquistate e l`ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni
di riduzione del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma
4 dell`articolo 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative
ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati
non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano
in vigore accordi che consentano all`Amministrazione finanziaria di acquisire
le informazioni necessarie per l`accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio
di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge
al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità
delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina,
per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute
per il numero complessivo delle azioni.
5. L`ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società
stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità
delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita
la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuate a copertura
di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società
emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma
3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti
a copertura di perdite della società emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da
titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell`articolo 53.
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente
deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute
in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori,
salvo il disposto del comma 1 dell`articolo 65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi
di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio
destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche
finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito
per i dipendenti stessi a norma dell`articolo 48, comma 4, lettera c). Qualora
i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che
abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune
in cui prestano l`attività, per il periodo d`imposta in cui si verifica
il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono
integralmente deducibili.(1)
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori
dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è
elevato a lire 500.000 per le trasferte all`estero. Se il dipendente o il titolare
dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di
sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente,
al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell`opera
svolta dall`imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori
di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché
dai familiari partecipanti all`impresa di cui al comma 4 dell`articolo 5. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice sono deducibili nell`esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche
se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell`esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle
perdite.
(1)
Periodo aggiunto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Gli interessi passivi sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l`ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora
accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione
monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano
per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l`ammontare che a norma dell`articolo
54 concorre a formare il reddito dell`esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l`intero
ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge
non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all`articolo 57 si computano nella misura ivi
stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi
formati nell`esercizio;
g) i proventi dell`allevamento di animali, di cui all`articolo 78, si computano
nell`ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell`esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti
da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi
passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell`ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare
sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto
ivi previsto, dell`ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente
a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione (1).
4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell`articolo 10.
(1)
Comma così sostituito dall`articolo 11, comma 5, legge 14 agosto 1993,
n.344 e successivamente dall`articolo 8, comma 6, Dlgs 21 novembre 1997 n. 461,
in vigore dal 1° luglio 1998.
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali
è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.
Le altre imposte sono deducibili nell`esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Per l`imposta di cui all`articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell`esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti dell`ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate,
agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni
tributarie.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell`esercizio
in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale
deliberazione dell`associazione.
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili
dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo
non superiore al 5 per mille dell`ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità
di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni
di cui alla lettera g) dell`articolo 10, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d`impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica,
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d`impresa
dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti
di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d`impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all`1
per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l`erogazione stessa;
c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese,
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali
e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d`intesa
con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell`Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l`esercizio del diritto
di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata
esportazione non autorizzata di questi ultimi. L`Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi (1);
c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per
l`acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell`articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate
per l`organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse
scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le
ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l`impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalità, all`entrata dello Stato;
c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d`impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate
per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento
delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori
dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
nella loro totalità, all`entrata dello Stato;
c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
o al 2 per cento del reddito d`impresa dichiarato, a favore delle ONLUS (1);
c-septies) le spese relative all`impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell`ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi (1).
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due
milioni di lire o al 2 per cento del reddito d`impresa dichiarato, a favore
delle società sportive dilettantistiche.
c-octies1) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge. (3)
c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari; vigila sull`impiego delle erogazioni e comunica,
entro il 31 marzo dell`anno successivo a quello di rifermento al Centro informativo
del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l`elenco dei soggetti
erogatori e l`ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la
somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
per i beni e le attività culturali versano all`entrata dello Stato un
importo pari al 37 per cento della differenza. (2)
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni
e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell`articolo
114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell`ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente
o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell`ambiente, versano all`entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza.(3)
c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità
con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle
somme allo scopo indicate, l`ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della
sanità vigila sull`impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell`anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, l`elenco dei soggetti erogatori e
l`ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.(3)
2-bis. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese
di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando
il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali
di cui al medesimo comma 1;(4)
3. (Abrogato)
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi
e nel comma 1 dell`articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 13, comma 1, Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460; decorrenza
dal 1° gennaio 1998.
(2)
Commi aggiunti dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(3)
Comma aggiunto dalla legge 07 dicembre 2000, n. 383.
(4)
Comma aggiunto dalla legge 29 marzo 2001, n. 134
1. Le minusvalenze dei beni relativi all`impresa,
diversi da quelli indicati nel comma 1 dell`articolo 53, determinate con gli
stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili
se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5
dell`articolo 54.
1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le
disposizioni dell`articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la
differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell`ultimo semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell`articolo 2426, n.
4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo
di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall`ultimo bilancio dell`impresa
partecipata. Resta ferma l`applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo
e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell`articolo
8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci
ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge
al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società
non si applica la lettera b) del comma 3 dell`articolo 61.
5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di
cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis
dell`articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata
non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non
superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché ai beni di cui alla lettera
c) dello stesso comma. (Abrogato)
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l`esercizio dell`impresa sono deducibili a partire
dall`esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall`applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà
per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione
alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell`esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima
volta e nei due successivi, a condizione che l`eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all`ammortamento dei beni, sia stata accantonata
in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell`ammortamento;
nell`ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l`ammortamento
anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell`esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze,
la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei
beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate
in bilancio dopo il completamento dell`ammortamento agli effetti fiscali non
sono deducibili e l`apposita riserva concorre a formare il reddito per l`ammontare
prelevato dall`imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza
alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l`ammortamento è fatto in misura inferiore a quella
massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza
sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l`ammortamento fatto in un esercizio è
inferiore alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre
a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva
minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire
è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell`esercizio
in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali
si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all`inizio dell`esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo
quale risulta alla fine dell`esercizio; per i beni ceduti nel corso dell`esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata,
per il cessionario, al costo di acquisizione. L`eccedenza è deducibile
per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri
e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell`esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano
di ammortamento finanziario e non è ammesso l`ammortamento anticipato;
la deduzione dei canoni da parte dell`impresa utilizzatrice è ammessa
a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo
ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all`attività
esercitata dall`impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.
Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede
ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima
dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell`ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8-bis. (Abrogato)
8-ter. (Abrogato)
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell`affittuario o dell`usufruttuario.
10. Le spese relative all`acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all`esercizio
dell`impresa e all`uso personale o familiare dell`imprenditore sono ammortizzabili,
o deducibili nell`ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento;
nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria
e di noleggio e le spese relativi all`impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento
della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione
che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all`esercizio
dell`impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o
di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all`articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella
misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è
elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.(1).
(1)
Numero modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n.488 e successivamente sostituito
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti
di utilizzazione di opere dell`ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo
del costo; quelle relative al costo dei marchi d`impresa sono deducibili in
misura non superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell`attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente
alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell`attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 9 dell`articolo 67.
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza
di una concessione è consentita, in luogo dell`ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo
il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per
il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile
è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall`esercizio in cui
la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario
deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall`esercizio
in cui si è verificato l`incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.
4. (Abrogato)
5. Per le concessioni relative alla costruzione e all`esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull`investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento
sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della
concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche
in deroga alle disposizioni del comma 1 dell`articolo 76.
1.Gli accantonamenti ai fondi per le indennità
di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti
ai sensi dell`articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali
dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell`esercizio
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano
il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun
esercizio ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari
medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro il 31 marzo di ciascun anno (soppresso
(3)).(1)
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni
normative e retributive sono deducibili nell`esercizio dal quale hanno effetto
le modificazioni o per quote costanti nell`esercizio stesso e nei due successivi.
2-bis. è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari,
se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell`esercizio
e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell`esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l`articolo
44, comma 2. Se l`esercizio è in perdita, la deduzione può essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell`ammontare complessivamente maturato. (2)
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma
1 dell`articolo 16.
(1)
Comma sostituito dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(2)
Comma aggiunto dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(3)
Comma modificato dal D.lgs. 12 aprile 2001, n. 168.
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l`importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni
di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell`articolo 53,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore
nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene
conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di
rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La
deduzione non è più ammessa quando l`ammontare complessivo delle
svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell`esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell`articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l`ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se
in un esercizio l`ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti,
l`eccedenza concorre a formare il reddito dell`esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l`importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione
del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio, aumentato dell`ammontate delle svalutazioni dell`esercizio. L`ammontare
complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile
in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le
svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti
in bilancio. Se in un esercizio l`ammontare complessivo delle svalutazioni è
inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al
predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi
su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti
non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto
il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell`esercizio.(1)
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell`ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché
la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell`attivo
in applicazione dei criteri di cui all`articolo 103-bis.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al
valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell`articolo 66,
limitatamente alla parte che eccede l`ammontare dell`accantonamento al fondo
per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l`ammontare
del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, l`eccedenza concorre a formare il reddito dell`esercizio stesso.
6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti
di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell`ammontare
dei crediti stessi maturato nell`esercizio. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, calcolando l`eccedenza con riferimento all`ammontare complessivo
del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi
e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l`eccedenza
del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti
in bilancio.
(1)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei
rischi di cambio sono deducibili nel limite della differenza negativa tra il
saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche
sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell`ultimo
mese dell`esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del
giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo e, in
mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza si considera
negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo.
Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio
è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.
2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore
all`ammontare del fondo risultante alla chiusura dell`esercizio precedente,
la deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è
pari o inferiore all`ammontare del fondo alla chiusura dell`esercizio precedente,
la deduzione non è ammessa e l`eventuale eccedenza del fondo concorre
a formare il reddito dell`esercizio.
3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell`esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che
non trova copertura nel fondo.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni
e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle
variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli
54 e 66.
5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti
e i debiti già risultanti nel bilancio dell`ultimo esercizio chiuso anteriormente
all`entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio
dell`ultimo mese dell`esercizio stesso anziché secondo il cambio del
giorno o del mese in cui sono sorti.
1. Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo
a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi
e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna
nave o aeromobile quale risulta all`inizio dell`esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili. La differenza tra l`ammontare complessivamente dedotto e la
spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile
se negativa, nell`esercizio in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell`esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti
iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o
di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione
e delle altre spese di cui al comma 7 dell`articolo 67. La deduzione è
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo
e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l`ammontare complessivo
delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se
le spese sostenute in un esercizio sono superiori all`ammontare del fondo l`eccedenza
è deducibile nell`esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto.
L`ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito dell`esercizio
in cui avviene la devoluzione (1).
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio
e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell`ammontare degli impegni assunti nell`esercizio,
a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio
di formazione. L`utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi
deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale
valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L`ammontare dei fondi
non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione
concorre a formare il reddito dell`esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
5. Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore
del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle disposizioni
del comma 2 dandone comunicazione scritta all`ufficio delle imposte nel termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo
esercizio iniziato a partire dalla data stessa e imputando al fondo l`ammontare
delle quote di ammortamento già dedotte a norma dell`articolo 67.
(1)
Comma così modificato dall`articolo 1, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996,
n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30; effetto dal 2 marzo 1997,.
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell`esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell`esercizio
stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell`importo già dedotto. Per i contributi corrisposti
a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica il comma 3 dell`articolo 55.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell`esercizio
in cui sono state sostenute o in quote costanti nell`esercizio stesso e nei
quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell`esercizio
in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente,
anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli
come prodotti dell`impresa, e i contributi erogati per l`organizzazione di convegni
e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza
siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente
lire cinquantamila.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate
nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione,
comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1, 2 e 3 a partire dall`esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi
e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell`esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell`esercizio di
competenza non sia ancora certa l`esistenza o determinabile in modo obiettivo
l`ammontare concorrono a formarlo nell`esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell`esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione
dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per
i beni mobili e della stipulazione dell`atto per gli immobili e per le aziende,
ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l`effetto traslativo
o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola
di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e
le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in
cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti
di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite
relativo all`esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur
non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili
per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite
di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità
alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio.
Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono
a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture
nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili
se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili
e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione
del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell`articolo 63.
5-bis. Qualora nell`esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3 dell`articolo 63 che eccedono l`ammontare degli interessi
passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e
gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma
e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto
di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
6. (Abrogato)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che
fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali
ed immateriali strumentali per l`esercizio dell`impresa si comprendono nel costo,
fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione,
interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti
per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento
del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto;
per gli immobili alla cui produzione è diretta l`attività dell`impresa
si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la
loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono
a formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra
il costo d`acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per
la quota maturata nell`esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano,
quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell`articolo 9;
tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento
a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni
all`estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell`esercizio
e le differenze rispetto ai saldi di conto dell`esercizio precedente non concorrono
alla formazione del reddito. La valutazione, secondo il cambio alla data di
chiusura dell`esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti
in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita
se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell`ultimo
periodo del comma 1 dell`articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano
valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico
rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l`applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei
relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 7 dell`articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e
2 dell`articolo 73 sono ragguagliati alla durata dell`esercizio se questa è
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all`ufficio
delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l`impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l`impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se
ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne
deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica
anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti
nel territorio dello Stato per conto delle quali l`impresa esplica attività
di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione
di prodotti.
6. La rettifica da parte dell`ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L`ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell`Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
7bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all`Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente
un`attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione (3). L`Amministrazione, prima di procedere all`emissione
dell`avviso di accertamento d`imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all`interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l`Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne
specifica motivazione nell`avviso di accertamento. La deduzione delle spese
e degli altri componenti negativi di cui al comma 7bis è comunque subordinata
alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti.
7quater. Le disposizioni di cui ai commi 7bis e 7ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l`articolo
127bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.(2)
(1)
Comma modificato dall`articolo 11, comma 1, della legge 8 maggio 1998 n. 146;
decorrenza dal 15 maggio 1998.
(2)
Commi modificati dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(3)
Periodo modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte
sui redditi, si considerano relativi all`impresa, oltre ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 53, a quelli strumentali per l`esercizio
dell`impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell`esercizio dell`impresa stessa,
i beni appartenenti all`imprenditore che siano indicati tra le attività
relative all`impresa nell`inventario redatto e vidimato a norma dell`articolo
2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell`articolo 40 si considerano
relativi all`impresa solo se indicati nell`inventario o, per i soggetti indicati
nell`articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all`impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all`impresa i beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 53, i crediti acquisiti
nell`esercizio dell`impresa e i beni strumentali per l`esercizio dell`impresa,
compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente
come strumentali per l`esercizio dell`impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell`impresa individuale provenienti dal patrimonio
personale dell`imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo
determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative
all`impresa nell`inventario di cui all`articolo 2217 del codice civile ovvero,
per le imprese di cui all`articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall`esercizio
in corso alla data dell`iscrizione.
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività
di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell`articolo 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare
il reddito di impresa nell`ammontare determinato attribuendo a ciascun capo
un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a
tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell`agricoltura
e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti dei redditi di cui all`articolo 51, comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono
esclusivamente dell`opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto,
non si configuri l`impresa familiare.
4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi,
di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.
1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo
le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato
per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l`ammontare
dei ricavi di cui all`articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli
56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d`imposta e l`ammontare delle spese
documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente
aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui
agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze
realizzate ai sensi dell`articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all`articolo
55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all`articolo
66.
2. (Abrogato)
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili.
Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell`articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all`articolo 70 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all`articolo 18 del decreto indicato
al comma 1.
4. (Abrogato)
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell`articolo 57, ai
commi 1, 2 e 4 dell`articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell`articolo 75, ai commi
1, 2, 3, 4 e 6 dell`articolo 76 e all`articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento
ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all`articolo
18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell`ultimo periodo del
comma 4 dell`articolo 75.
6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in
misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti
dal successivo articolo 80 (articolo abrogato) per un volume di ricavi fino
a 18 milioni di lire.
6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui
agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le
attività indicate al primo comma dell`articolo 1 del decreto del Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del
22 ottobre 1979, il reddito d`impresa determinato a norma dei precedenti commi
è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate,
di un importo pari alle seguenti percentuali dell`ammontare dei ricavi: 3 per
cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12
e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e
fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all`autotrasporto di merci per conto di terzi
il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo
di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 25 mila per i trasporti
personalmente effettuati dall`imprenditore oltre il comune in cui ha sede l`impresa
ma nell`ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 50 mila per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione
del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei
redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante
l`indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di
destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento
delle merci o, in caso di esonero dall`obbligo di emissione di queste, delle
fatture o delle lettere di vettura di cui all`articolo 56 della legge 6 giugno
1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l`accertamento (1)(2).
9. (Abrogato)
(1)
Comma modificato dall` articolo 2, comma 1, d.l. 28 dicembre 1998, n. 451, convertito
in legge 26 febbraio 1999, n. 40.
(2)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Abrogato) (1)
(1)
Articolo abrogato dall`articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.
413; effetto dal 1992.
1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi
di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell`esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente
(1);
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l`esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale,
dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti
per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l`acquisto o la costruzione e la cessione
sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione
di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione
al capitale od al patrimonio delle società di cui all`articolo 5, escluse
le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all`articolo
87, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni,
i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell`assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20
per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al
5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili
alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso
di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione
si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti
rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore
alle percentuali suindicate (2)(3);
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione
al capitale o al patrimonio di società di cui all`articolo 5, escluse
le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all`articolo
87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite
le predette partecipazioni (2);
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c- bis), realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi
di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione e termine
o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché
siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d`investimento collettivo. Agli effetti dell`applicazione della presente lettera
si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere
dal deposito o conto corrente (2);
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati
mediante rapporti da cui deriva il diritto o l`obbligo di cedere od acquistare
a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere
o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse,
a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli
preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell`applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti (2);
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (2);
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all`estero;
g) i redditi derivanti dall`utilizzazione economica di opere dell`ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto
della lettera b) del comma 2 dell`articolo 49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili, dall`affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall`affitto e dalla concessione in usufrutto
di aziende; l`affitto e la concessione in usufrutto dell`unica azienda da parte
dell`imprenditore non si considerano fatti nell`esercizio dell`impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono
a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite ai sensi dell`articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dall`assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi
e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto.(6)
1-bis) Agli effetti dell`applicazione delle lettere
c), c-bis) e c- ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni,
i titoli, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi
i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente (4).
1-ter) Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d`imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente
intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all`inizio
del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno
sette giorni lavorativi continui (4).
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter) , c-quater)
e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura
delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti
all`emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo
oneroso(5).
(1)
Comma modificato dall`articolo 3, comma 1, Dlgs 21 novembre 1997 n. 461;decorrenza
1° luglio 1998.
(2)
Lettera così sostituita dall`articolo 3, comma 1, Dlgs 21 novembre 1997
n. 461 con decorrenza dal 1° gennaio 1998;
(3)
Lettera modificata dall`articolo 7, comma 2, Dlgs 16 giugno 1998 n. 201, con
effetto dal 1° luglio 1998.
(4)
Commaaggiunto dall`articolo 3, comma 1, Dlgs 21 novembre 1997 n. 461; in vigore
dal 1° luglio 1998.
(5)
Lettera aggiunta dal d.lgs. 21 luglio 1999, n.259.
(6)
Lettera modificata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell`articolo 81 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta, al netto dell`imposta comunale sull`incremento
di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione
del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis) (Abrogato) (1)
2. Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 81 acquistati
oltre cinque anni prima dell`inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti
su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore
normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell`articolo 81 è costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in
base alla variazione dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati nonché dell`imposta comunale sull`incremento di valore degli
immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si
assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
costo successivo inerente, nonché della imposta comunale sull`incremento
di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 81 sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l`eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze dei periodi d`imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (2).
4. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell`articolo
81 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai
redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed
altri proventi di cui alla lettera c- quinquies) del comma 1 dello stesso articolo
81; se l`ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all`ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l`eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
e dagli altri redditi dei periodi d`imposta successivi ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (2).
5. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell`articolo
81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la
somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l`imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi
passivi (2-bis). Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo
il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell`imposta
di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione,
si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è
determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni,
quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società
indicate dall`articolo 5, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il costo
è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio
e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati,
gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume
come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula
del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato
a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il
valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell`articolo
76, comma 7, nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata.
Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze
(3).
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo
o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all`imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell`articolo 81, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d`imposta nel quale si è verificato il superamento
delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per
cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell`articolo 81, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito
dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza
è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d`imposta
(3).
7. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell`articolo 81, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 5 e 6
(4). I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l`opzione non sia stata
chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo
d`imposta in cui l`opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito
per il suo esercizio. Qualora a seguito dell`esercizio dell`opzione siano cedute
le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell`articolo 81,
i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e minusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare
il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell`articolo 81 (3).
8. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c- quinquies) del
comma 1 dell`articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi
pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi; nonché i redditi di capitale maturati
a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 6 (3).
9. Le plusvalenze, i differenziali positivi e gli altri proventi di cui alle
lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell`articolo
81, nonché le relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri,
per i quali sia superiore ai dodici mesi il periodo intercorrente tra la data
di acquisizione e quella di cessione, chiusura o rimborso della partecipazione,
titolo, certificato, strumento finanziario o rapporto, concorrono a formare
il reddito imponibile per un ammontare che si ottiene applicando al loro importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione in
base alla realizzazione con quella in base alla maturazione, calcolati tenendo
conto del periodo di possesso, delle eventuali variazioni delle aliquote d`imposta,
nonché del momento di pagamento della stessa(4), dei tassi di rendimento
dei titoli di Stato, delle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati
e di ogni altro parametro che possa influenzare la determinazione del valore
delle attività finanziarie produttive di redditi tassabili in base alla
maturazione.Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono
rilevate dall`organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà che insorgono
nell`individuazione delle predette quotazioni, l`organo tecnico può,
senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi
di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente
dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato
decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione
delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze
ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che
in ogni caso non può essere anteriore a novanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale [Abrogato].(5)(6)
(1)
Comma abrogato dall`articolo 4, comma 1, d.lgs 21 novembre 1997 n. 461;efficacia
dal 1° luglio 1998.
(2)
Comma sostituito dall`articolo 4, comma 1, d.lgs 21 novembre 1997 n. 461; efficacia
dal 1° luglio 1998.
(2-bis)
Periodo così modificato dall`articolo 10, comma 1 del d.lgs. 23 dicembre
1999, n. 505.
(3)
Comma aggiunto dall`articolo 4, comma 1, d.lgs 21 novembre 1997 n. 461; efficacia
dal 1° luglio 1998.
(4)
Comma modificato dal d.lgs. 21 luglio 1999, n. 259.
(5)
Periodi modificati dall`art.3 del d.lgs. 19 luglio 2000, n. 221.
(6)
Comma abrogato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d)
del comma 1 dell`articolo 81 costituiscono reddito per l`intero ammontare percepito
nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.(1)
(1)
Numero modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi
di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti
in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati
nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell`ammontare
e per il periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all`estero concorrono alla
formazione del reddito complessivo nell`ammontare netto risultante dalla valutazione
effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in
caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione
estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non
soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito
complessivo per l`ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1
dell`articolo 81 costituiscono reddito per l`ammontare percepito nel periodo
di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano
sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell`articolo 81 sono
costituiti dalla differenza tra l`ammontare percepito nel periodo di imposta
e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate
alle lettere h) e h- bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma
dell`articolo 54.
1. Presupposto dell`imposta sul reddito delle persone
giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti
nelle categorie indicate nell`articolo 6.
1. Sono soggetti all`imposta sul reddito delle
persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di
attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del
comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non
riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell`imposta si verifica
in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera
d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate
nell`articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società
e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale
o la sede dell`amministrazione o l`oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L`oggetto esclusivo o principale dell`ente residente è determinato
in base alla legge, all`atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l`attività essenziale per realizzare direttamente
gli scopi primari indicati dalla legge, dall`atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell`atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l`oggetto principale dell`ente residente è determinato in base all`attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica
in ogni caso agli enti non residenti.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni
non sono soggetti all`imposta (1).
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a) l`esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l`esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità
sanitarie locali.
(1)
Le parole "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori
di demani collettivi", sono state inserite dall`articolo 22, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1998.
1. L`imposta si applica sul reddito complessivo
netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le società
e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo
87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo
IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
1. L`imposta è dovuta per periodi di imposta,
a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo
quanto stabilito negli articoli 94 e 102.
2. Il periodo di imposta è costituito dall`esercizio o periodo di gestione
della società o dell`ente, determinato dalla legge o dall`atto costitutivo.
Se la durata dell`esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla
legge o dall`atto costitutivo o è determinata in due o più anni
il periodo di imposta è costituito dall`anno solare.
3. L`imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni
relative alle categorie nelle quali rientrano.
4. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi
di cui agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio
si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8 dell`articolo
67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell`articolo 73.
1. L`imposta è commisurata al reddito complessivo
netto con l`aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d`imposta in
corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d`imposta
in corso al 1º gennaio 2003. (1)
(1)
Comma modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Dall`imposta lorda si detrae fino a concorrenza
del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell`onere di cui all`articolo
13- bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all`articolo
87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione
pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente
o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati
dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché
dell`onere di cui all`articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla
metà, nonché dell`onere di cui all`articolo 13bis, comma 1, lettera
iter).(1).
2. L`onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio
(Abrogato) (2)
(1)
Comma modificato dall`articolo 25, comma 6, della legge 13 maggio 1999 n. 133;
in vigore dal 18 maggio 1999 ed in seguito dalla Legge 21 novembre 2000, n.
342.
(2)
Comma abrogato dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 467.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società
e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo
87, o redditi prodotti all`estero, si applicano le disposizioni degli articoli
14 e 15.
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
dell`imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall`imposta
a norma dell`articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell`articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all`articolo 1
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano
nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare
il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati
alla ritenuta. L`importo da scomputare è calcolato in proporzione all`ammontare
degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l`ammontare
complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d`acconto e dei versamenti
in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell`imposta
dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l`eccedenza in
diminuzione dell`imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi(1).
1-bis. Il credito d`imposta spettante a norma dell`articolo 14, per la parte
che trova copertura nell`ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell`articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è
escluso dall`applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato
prima degli altri crediti d`imposta ed è portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell`imposta dovuta relativa agli utili per i quali
è attribuito, determinata in base al rapporto tra l`ammontare di detti
utili comprensivo del credito limitato e l`ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d`imposta ammesse in diminuzione (2)(3).
1-ter. Relativamente al credito d`imposta limitato di cui al comma 1- bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi
4 e 5 dell`articolo 14 (2).
(1)
Comma modificato dall`articolo 2, comma1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.467.
(2)
Comma aggiunto dall`articolo 2, comma1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.467.
(3)
Periodo così modificato dall`articolo 11,
del D.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.
1. Il reddito complessivo delle società
e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo
87, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa ed
è determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 77, salvo
quanto stabilito nelle successive disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del Capo VI del Titolo I,
relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono
anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del
comma 3 dell`articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti
ai promotori e ai soci fondatori.
1. Gli utili distribuiti da società collegate
ai sensi dell`articolo 2359 del codice civile non residenti nel territorio dello
Stato concorrono a formare il reddito per il 40 per cento del loro ammontare.
Tuttavia, la parte di detti utili che non concorre a formare il reddito rileva
agli effetti della determinazione dell`ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell`articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero
1 di tale comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito
derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente
sono deducibili limitatamente, per ciascun periodo di imposta, all`ammontare
che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai
sensi del presente comma (1).
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti
da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità
economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti
del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell`articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l`articolo 76, comma 7-bis,
gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l`ammontare corrispondente
alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione.
(1)
Comma modificato dall`articolo 2, comma1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.467.
1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa
dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui
al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è
non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno
un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell`ente
ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo
rileva agli effetti della determinazione dell`ammontare delle imposte di cui
al comma 4 dell`articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui
al numero 1 di tale comma (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a) riveste una delle forme previste nell`allegato alla direttiva n. 435/90/CEE
del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire
di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente
limitati ad una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phòros eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy xarakthra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell`ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea,
con decreto del Ministro delle finanze è integrato l`elenco delle imposte
di cui alla lettera c) del comma 2 (2).
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni
in società, residenti in Stati non appartenenti all`Unione europea, soggette
ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell`esistenza di un
livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di
un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti
possono essere individuate modalità e condizioni per l`applicazione del
presente comma.(4)
3. (Abrogato) (3)
4. (Abrogato) (3)
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la
quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili
che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell`applicazione del comma 1 dell`articolo 113 le disposizioni di
cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti
indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.(5)
7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente
o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità
europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione
che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale
di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l`assunzione delle prove
da parte dell`Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai
commi 12 e 13 dell`articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Abrogato).(6)
(1)
Comma sostituito dall`articolo 2, comma1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.467.
(2)
Comma aggiunto dall`articolo 1, legge 8 maggio 1998, n. 1476; in vigore dal
15 maggio 1998.
(3)
Comma abrogato dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 467.
(4)
Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(5)
Comma modificato dalla Legge 21 novembre 2000,
n. 342.
(6)
Comma abrogato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
Sopraprezzi di emissione e interessi di conguaglio
1. I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote
e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote
non concorrono alla formazione del reddito.
1. Per le società e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza
e quelle ricevute in dipendenza dell`emissione è deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di
ammortamento del prestito.
1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante
annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione
o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione
del reddito.
1. La disposizione del comma 4 dell`articolo 54
si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli
articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-bis, terzo comma,
del codice civile e a norma del settimo comma dell`articolo 5 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, come modificato dall`articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
(Abrogato)
1. La perdita di un periodo di imposta, determinata
con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere
computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quinto, per l`intero importo che trova capienza nel reddito
complessivo di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi
esenti dall`imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta
differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l`imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo
94.
1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d`imposta possono, con le
modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi d`imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto
che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche
a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l`attività principale
in fatto esercitata nei periodi d`imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell`attività assume rilevanza se interviene nel periodo
d`imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due
successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso
soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto
che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente
a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all`esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui
all`articolo 2425, lettera A), numero 1, del codice civile, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all`articolo
2425, lettera B), numero 9, lettere a) e b), del codice civile, superiore al
40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
1. Nella determinazione del reddito delle società
e degli enti che esercitano attività assicurative sono deducibili, oltre
quelli previsti nel capo VI del titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire
o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita
a norma di legge.
2. Le provvigioni relative all`acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l`intero ammontare nel predetto
periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell`attivo a copertura
delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti
dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque
non superiore a dieci anni.
3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di solvibilità
obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a quando il
relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche mediante riduzione
del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono
ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore ad essi attribuito.
4. Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono
proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare,
è attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell`ammontare dei
proventi stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell`articolo
14.
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi
e finanziari indicati nell`articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione
delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura
dell`esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute
o tassi d`interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione
della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l`andamento di un
indice su titoli, valute o tassi d`interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti
dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi
2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti
negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto
o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell`esercizio
precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell`esercizio.
Per la determinazione di quest`ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani
o esteri, l`ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell`esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e c) del comma 3 dell`articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 2 dell`articolo 21 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell`articolo 9.
2bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i
soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano
le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.(1)
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste
in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività
e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione
degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi
connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la
durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di
rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine
l`operazione si considera di copertura quando ha l`obiettiva funzione di ridurre
o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività
e passività o di insiemi di attività e passività.
(1)
Comma aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Nella determinazione del reddito della Banca
d`Italia e dell`ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni
legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro;
b) delle plusvalenze delle disponibilità in oro iscritte in bilancio
in base all`andamento delle quotazioni sul mercato internazionale e accantonate
in apposito fondo del passivo;
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti
e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all`andamento dei cambi
e accantonate in apposito fondo del passivo.
2. Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell`articolo 76,
nonché le disposizioni dell`articolo 71, comma 2, e dell`articolo 103-bis.
1. Ai fini dell`attribuzione del credito d`imposta
di cui all`articolo 14, le società e gli enti indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell`articolo 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione
dei redditi:
a) l`ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e
3;
b) l`ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l`ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte
liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2)
del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell`articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli
non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi,
nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini
del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate
entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio,
delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma
dell`articolo 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano
distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione
dell`ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l`ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l`imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del
periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione
di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso
di distribuzione delle riserve in sospensione d`imposta, avendo a tal fine riguardo
all`imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata.
Qualora, anche con il concorso dell`imposta liquidata per detti periodi, il
credito d`imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la
società o l`ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il
versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell`articolo
105-bis.
4. Concorrono a formare l`ammontare di cui alla lettera b) del comma 1:
1) l`imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti
a decorrere dal periodo d`imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85
per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d`imposta in corso
al 1º gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito
della società o dell`ente e per i quali è consentito computare
detta imposta fra quelle del presente comma;(2)
2) l`imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della
società o dell`ente e per i quali è stato attribuito alla società
o all`ente medesimo il credito d`imposta limitato di cui all`articolo 94, comma
1-bis. L`imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata
all`utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei
proventi medesimi; l`imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è
computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione della società o dell`ente secondo le disposizioni del citato
articolo 94, comma 1-bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti
del credito d`imposta di cui all`articolo 14, gli importi indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di
un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d`imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001,
e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d`imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003, degli utili
di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell`articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché
delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa
deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell`ammontare indicato alla citata lettera a).(2)
6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi
e i decrementi dell`ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera
a) del comma 1 verificatisi nell`esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi
dell`ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1
verificatisi nell`esercizio.
7. Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti
il credito d`imposta di cui all`articolo 14 ovvero è attribuito il credito
d`imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all`articolo
7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8. Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel
comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all`articolo 14, comma 1,
della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni è raddoppiata
qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d`imposta inesistenti
o più vantaggiosi.
(1)
Articolo sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997 n. 467.
(2)
Numero modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Ferma rimanendo la disposizione dell`articolo
105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d`imposta
di cui all`articolo 14 le società e gli enti indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell`articolo 87 possono incrementare l`ammontare indicato
alla lettera a) del comma 1 dell`articolo 105 di una imposta corrispondente
al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l`imposta va assolta
entro il termine per il versamento del saldo dell`imposta relativa al periodo
nel quale la deliberazione di distribuzione è stata adottata. Se sono
distribuiti gli utili di esercizio, l`imposta va assolta entro il termine per
il versamento del saldo dell`imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi
di cui all`articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni
dell`articolo 105, comma 6, nonché quelle degli articoli 9 e 92 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997 n. 467.
1. Gli utili d`esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili fruenti dell`agevolazione di cui all`articolo 105 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, all`articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all`articolo 14,
comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione
dell`ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell`articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine
gli utili assoggettati a tassazione ai sensi dei citati articoli con l`aliquota
ridotta alla metà, si considerano come utili che non concorrono a formare
il reddito per il 50 per cento del loro ammontare.
(1)
Articolo sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997 n. 467.
1. L`imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all`estero di cui all`articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all`estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d`imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell`ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell`articolo 105, recante adempimenti per l`attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997 n. 467 ed
in seguito modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342..
1. Se il reddito in base al quale è stata
calcolata e applicata la maggiorazione dell`imposta prevista nel comma 1 dell`articolo
105 viene successivamente accertato in misura più elevata, l`imposta
dovuta per l`esercizio in cui l`accertamento è divenuto definitivo è
ridotta di un importo pari a quello dell`imposta corrispondente alla differenza
tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all`ammontare
della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all`articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri
fondi in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell`imposta prevista nel comma 2 dell`articolo 105, l`imposta dovuta per l`esercizio
in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta
di un importo pari a quello dell`imposta corrispondente all`ammontare recuperato
a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l`importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello
dell`imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d`imposta agli effetti
dell`articolo 94.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali
di cui alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 87 è formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia
la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall`imposta e di quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi
enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi
non rientranti nell`articolo 2195 del codice civile rese in conformità
alle finalità istituzionali dell`ente senza specifica organizzazione
e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell`articolo
8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per
lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all`articolo
8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall`articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (1).
(1)
Comma aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare
il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che
vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito,
le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l`attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l`obbligo di tenere la contabilità separata (1).
3. Per l`individuazione dei beni relativi all`impresa si applicano le disposizioni
di cui all`articolo 77, commi 1 e 3-bis (1).
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all`esercizio di attività commerciali e di altre attività,
sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l`ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d`impresa e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili
utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone
di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde
al predetto rapporto (1).
4. Per gli enti religiosi di cui all`articolo 26 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all`opera
prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica sono esonerati dall`obbligo di tenere la contabilità separata
qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti (1).
(1)
Comma sostituito dall`articolo 3, comma1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni
senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall`articolo 9- bis del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1962 (2), n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata
ai sensi dell`articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d`impresa,
applicando all`ammontare dei ricavi conseguiti nell`esercizio di attività
commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe
di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l`ammontare dei componenti
positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;(3)
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all`ammontare
dei ricavi relativi all`attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni
di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L`opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed
ha effetto dall`inizio del periodo d`imposta nel corso del quale è esercitata
fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell`opzione
è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall`inizio
del periodo d`imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l`esercizio d`impresa commerciale esercitano l`opzione
nella dichiarazione da presentare ai sensi dell`articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 4,comma1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
(2)
L`anno "1962" si deve intendere "1992".
(3)
Numero modificato dal D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione del reddito d`impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell`articolo 10. Per
l`imposta di cui all`articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti,
nell`esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso
di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti
concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale
l`ente ha conseguito il rimborso.
1. Dall`imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis, i), i-bis) ed i-quater) del comma 1 dell`articolo
13- bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito
della detrazione l`imposta dovuta per il periodo nel quale l`ente ha conseguito
il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell`onere
rimborsato (1)(2).
(1)
Aliquota modificata dall`articolo 49, comma 1, d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
(2)
Comma modificato dalla legge 07 dicembre 2000,
n. 383.
1. Non è considerata commerciale l`attività
svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle
finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri
enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare
il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell`esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell`articolo 108, le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti
corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componente
del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,
di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un`unica organizzazione
locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati
dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a
terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (1).
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni
di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali
e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell`esercizio delle
seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all`articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell`interno,
non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l`attività istituzionale, da bar ed esercizi similari
e l`organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-ter. L`organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell`esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi
di lavoro, nonché l`assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che
in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione (2).
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4- quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell`ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l`organismo di controllo di cui all`articolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l`effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d`età il diritto di voto per
l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell`associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto
singolo di cui all`articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell`assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è
ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi
dell`articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse
abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello
locale (3);
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
(2).
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4- quinquies
non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria (2).
(1)
Comma sostituito dall`articolo 5,comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
(2)
Comma aggiunto dall`articolo 5,comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
(3)
Lettera modificata dall`articolo 5, comma 2, d.lgs 19 novembre 1998 n. 422.
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l`ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d`imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell`ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all`attività commerciale,
al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al
valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni,
le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all`attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d`imposta in cui vengono
meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l`obbligo di comprendere
tutti i beni facenti parte del patrimonio dell`ente nell`inventario di cui all`articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L`iscrizione
nell`inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall`inizio del
periodo d`imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 6, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce
esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività
istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale.
2. I proventi derivanti dall`esercizio delle attività direttamente connesse
non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 12, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
1. Il reddito complessivo delle società
e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell`articolo
87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato,
ad esclusione di quelli esenti dall`imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell`articolo
20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle plusvalenze e delle
minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali
esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso
le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società
ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87 e le plusvalenze
indicate nell`articolo 20, comma 1, lettera f) (1).
(1)
Comma così modificato dall`articolo 1, comma 2, d.lgs 21 novembre 1997
n. 461; in vigore dal 1° luglio 1998.
1. Per le società e gli enti commerciali
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società
semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni
del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo
alla gestione delle stabili organizazioni e alle altre attività produttive
di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le
disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del
comma 1 dell`articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d`imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l`imposta di cui all`articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica
la disposizione dell`articolo 110, comma 1, terzo periodo.
2-bis. Dall`imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) ed i-quater) del comma 1 dell`articolo 13-bis. Si applica
la disposizione dell`articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo (1)(2).
3. Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici
e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell`articolo 5 si applicano
in ogni caso le disposizioni del comma 2.
4. Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile
si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l`esercizio di attività commerciali.
(1)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 10, legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successivamente
dall`articolo 13, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
(2)
Comma modificato dalla legge 07 dicembre 2000,
n. 383.
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali
è determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d`impresa
che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1
dell`articolo 10 e l`imposta di cui all`articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell`articolo
110, comma 1, terzo periodo.
1-bis. Dall`imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) ed i-quater) del comma 1 dell`articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione
del reddito d`impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica
la disposizione dell`articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo(1)(2)(3).
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali
mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis) dell`articolo 109.
2-bis. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici
e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali,
senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela
del patrimonio ambientale, effettuate per l`acquisto, la tutela e la valorizzazione
delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell`articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell`articolo
2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità
in base ai piani di cui all`articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all`organizzazione di mostre
e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi
ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati
alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro
dell`ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l`esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro
dell`ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari
delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell`imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico- ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e
fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento
delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti
parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell`articolo 1 della medesima
legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai
piani di cui all`articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2-ter. Il Ministro dell`ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni
e competenze, vigilano sull`impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti
privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni
stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per
l`utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono
essere prorogati una sola volta dall`autorità di vigilanza, per motivi
non imputabili ai beneficiari.
(1)
Comma modificato dall`articolo 49, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
(2)
Comma modificato dall`articolo 2, comma 10, legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successivamente
dall`articolo 13, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460.
(3)
Comma modificato dalla legge 07 dicembre 2000,
n. 383.
1. Presupposto dell`imposta locale sui redditi
è il possesso di redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi
prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall`imposta sul
reddito delle persone fisiche o dall`imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Sono esclusi dall`imposta:
a) i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87, per i quali spetta il credito
di imposta di cui all`articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma
del comma 4 dell`articolo 5;
d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell`articolo 81;
e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
e-bis) i redditi d`impresa derivanti dall`esercizio di attività commerciali
svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell`articolo 87, organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro
dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi
gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi
i soci, non sia superiore a tre.
1. Soggetti passivi dell`imposta locale sui redditi
sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice e le società e gli enti soggetti all`imposta sul
reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all`imposta le persone fisiche esonerate dall`obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
1. Si considerano prodotti nel territorio dello
Stato i redditi indicati nell`articolo 20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività
commerciali esercitate all`estero senza una stabile organizzazione con gestione
e contabilità separate.
3. Nei confronti delle società e degli enti non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio
stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell`articolo 112.
1. L`imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi
determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese familiari
è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
b) per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti
nel titolo I;
c) per le società e gli enti soggetti all`imposta sul reddito delle persone
giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti
con stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo determinato
con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori
del territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al lordo
degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di precedenti
esercizi di cui all`articolo 102;
d) per le società e gli enti soggetti all`imposta sul reddito delle persone
giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I.
2. Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all`articolo 63 e all`articolo
75, comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall`imposta ai sensi del
comma 4 dell`articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. L`imposta è dovuta per periodi di imposta,
a ciascuno dei quali corrisponde un`obbligazione tributaria autonoma.
2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l`imputazione dei redditi
al periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa
delle persone fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo
ammontare e comunque non inferiore a 8 né superiore a 16 milioni di lire
ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la sua opera nell`impresa
e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano
attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività
di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali
o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese
che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce una ulteriore
quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma
1, a condizione che l`opera prestata in tali imprese costituisca l`occupazione
prevalente del contribuente. L`ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore
a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali
misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per
le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato,
rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti dall`esercizio
di un`unica impresa, l`ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima
e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato
proporzionalmente a ciascuno di essi.
4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla
quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera
nell`impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione
che l`imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi
o in apposito allegato, l`esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei
titolari di autorizzazioni all`autotrasporto soci di organismi cooperativi esercenti
l`attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme
e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602.
1. L`imposta è applicata con l`aliquota
del 16,2 per cento.
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell`esercizio di imprese, arti e professioni (1)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi
ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell`esercizio
di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi
sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l`intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture
ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell`articolo 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell`attività
propria dell`impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d`imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle citate lettere dell`articolo 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da
quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata
all`80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività
di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e
professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella
suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l`attività
è svolta da società semplici e da associazioni di cui all`articolo
5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni
socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni
per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell`ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti
indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell`ammontare
dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per
i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da
società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle
variazioni dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati verificatesi nell`anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell`industria, del commercio e dell`artigianato.
Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato
a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti
di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d`impresa, le plusvalenze e le minusvalenze
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l`ammontare dell`ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell`articolo 67, il costo dei beni
di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della
deduzione delle relative quote di ammortamento.
(1)
Articolo aggiunto dall`articolo 17, comma 1, legge 27 dicembre 1997 n. 449;
la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d`imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1997.
1. La trasformazione della società non costituisce
realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni,
comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all`imposta sul
reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta,
o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l`inizio del periodo di imposta
e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le
disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze
di apposito conto dei profitti e delle perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all`imposta
sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta
le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci
a norma dell`articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio
con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei
soci in caso di distribuzione e l`imputazione di esse a capitale non comporta
l`applicazione del comma 2 dell`articolo 44.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all`imposta sul
reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta
le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma
1 dell`articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell`articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi
diversi dalla copertura di perdite d`esercizio, se dopo la trasformazione siano
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte
in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete
in entrambe le ipotesi il credito d`imposta a norma dell`articolo 14 a condizione
che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte
dall`articolo 105 (1).
(1)
Periodo così sostituito dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 18 dicembre 1997,
n. 467.
1. La fusione tra più società non
costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni
patrimoniali prescritte dall`articolo 2502 del codice civile non si considerano
iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione
o incorporante non si tiene conto dell`avanzo o disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell`annullamento
delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre,
e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza
della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società
stesse risultante dalle scritture contabili.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla
fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell`ultimo bilancio delle società
fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituiti
nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo
in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione
o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle
società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di
ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a
formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
in caso di distribuzione dell`avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza;
quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle
società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della
società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne
il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la
società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito
della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l`ammontare del rispettivo patrimonio netto quale
risulta dall`ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale
di cui all`articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti
e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si
riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle
perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all`esercizio
precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un
ammontare di ricavi, di cui all`articolo 2425- bis, parte prima, n.1, del codice
civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all`articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile,
superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due
esercizi anteriori. Se le azioni o quote della società la cui perdita
è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da
altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque
ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell`ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla
società partecipante o dall`impresa che le ha ad essa cedute dopo l`esercizio
al quale si riferisce la perdita e prima dell`atto di fusione, e delle plusvalenze
di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla
fusione o incorporante.
6. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso
tra l`inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società,
in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
7. L`atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi
gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui
si è chiuso l`ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse
o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso
l`ultimo esercizio della società incorporante.
1. La scissione totale o parziale di una società
in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo
né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società
scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le
plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti di scissione redatti a
norma dell`articolo 2504-octies del codice civile o dalle situazioni patrimoniali
redatte a norma dell`articolo 2504-novies dello stesso codice non si considerano
iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione
non si tiene conto dell`avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio
delle azioni o quote ovvero all`annullamento di azioni o quote a norma dell`articolo
2504-novies del codice civile. In quest`ultima ipotesi non concorrono a formare
il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze iscritte in
bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote
delle società scisse annullate e il valore risultante dalle scritture
contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della società
stessa.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo
né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento
di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l`applicazione
del comma 3 dell`articolo 44 in caso di conguaglio.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell`articolo
54, comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie
e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione
delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi
agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso
i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie
sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa,
in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie
in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso
di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali
alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali,
specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano
il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui
all`articolo 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel giorno
in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata secondo
i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore dei fondi
ai predetti elementi, l`attribuzione proporzionale è effettuata con riguardo
alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11,
per i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma
4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa all`inizio del periodo d`imposta
alle corrispondenti voci, ove esistano, all`inizio del periodo medesimo presso
le società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante
alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono,
in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della
società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d`imposta
fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le
spese di cui all`articolo 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate
alla durata dell`utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa
e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì
applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9. I fondi in sospensione d`imposta iscritti nell`ultimo bilancio della società
scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali
indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della società
scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d`imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa,
i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono tali
elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la ricostituzione
si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni
dal comma 4 dell`articolo 123 per la società incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del
comma 4, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma
5 dell`articolo 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni
riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle
riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo
riguardo all`ammontare del patrimonio netto quale risulta dall`ultimo bilancio
o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all`articolo 2504-octies ovvero
dalla situazione patrimoniale di cui all`articolo 2504-novies.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione
è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell`articolo 2504-decies
del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell`articolo
2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di
scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell`ultimo
periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la
fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale l`operazione ha effetto sono adempiuti
in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti,
in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente
designata nell`atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di
scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza
dell`ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la designazione
è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell`atto
di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido
per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e
anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare
ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l`Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata
debbono indicare, a richiesta degli organi dell`Amministrazione finanziaria,
i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi
presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa
e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento
a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione
presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l`attestazione
di cui al comma 10 dell`articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non
adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all`accesso
o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano
le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all`IRPEG beneficiaria della
scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti
della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società
del primo tipo si applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi
3 e 4 dell`articolo 122, considerando a tal fine la società scissa come
trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16. (Abrogato)(1)
(1)
Comma abrogato dall`artcolo 9, comma 6, d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
1. In caso di liquidazione dell`impresa o della
società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l`inizio
dell`esercizio e l`inizio della liquidazione è determinato in base ad
apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell`articolo 79
o dell`articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle
perdite deve essere redatto, per le società, in conformità alle
risultanze del conto della gestione prescritto dall`articolo 2277 del codice
civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai
fini delle imposte sui redditi, è quella in cui ne viene data comunicazione
all`ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l`inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio
finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80.
Se la liquidazione si protrae oltre l`esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito
relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio
intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio,
ovvero a norma dell`articolo 79 o dell`articolo 80 se ne ricorrono i presupposti,
salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per
più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché
in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati,
ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 16 e
18, si considerano definitivi e ai fini dell`imposta sul reddito delle persone
fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell`imprenditore, dei familiari
partecipanti all`impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza.
Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell`articolo
8.
3. Per le società soggette all`imposta sul reddito delle persone giuridiche
il reddito relativo al periodo compreso tra l`inizio e la chiusura della liquidazione
è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
oltre l`esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione
di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato
in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base
al bilancio finale; le perdite di esercizi anteriori all`inizio della liquidazione
non compensate nel corso di questa ai sensi dell`articolo 102 sono ammesse in
diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per più
di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in
caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via
provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell`imposta sul reddito delle
persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti
dai soci, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli
16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta
di competenza.
4. Per i redditi degli immobili di cui all`articolo 57, comma 1 compresi nella
liquidazione l`imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo
anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi
2 e 3.
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l`inizio
dell`esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina
la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore
o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società
in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare
il reddito complessivo dell`imprenditore, dei familiari partecipanti all`impresa
o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione
di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l`inizio e la chiusura
del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se
vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza
tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell`impresa o della società
all`inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei
corrispettivi delle cessioni di beni personali dell`imprenditore o dei soci
compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti
personali dell`imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario
liquidatore. Ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito
che ne risulta, al netto dell`imposta locale sui redditi, è imputato
all`imprenditore, ai familiari partecipanti all`impresa o ai soci nel periodo
di imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in
perdita si applicano le disposizioni dell`articolo 8. Per i redditi relativi
ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell`articolo
46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo
di imposta, gli obblighi tributari dell`imprenditore o dei soci.
4. L`imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al
periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui
ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno
degli immobili di cui all`articolo 57, comma 1, e di quelli personali dell`imprenditore
o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l`imposta è dovuta
per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento
ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla
vendita.
1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125
valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione
e fallimento di enti diversi dalle società.
1. La stessa imposta non può essere applicata
più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti
di soggetti diversi.
1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per
interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di
altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati,
a decorrere dalla chiusura dell`esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni
da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni
in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e
ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1,
si applica l`articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate
e società collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra
che la società o altro ente non residente svolga un`effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato
o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni
non consegue l`effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui
sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini
di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l`amministrazione finanziaria, ai sensi dell`articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione separata con l`aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96bis, 102, 103, 103bis; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3.
Dall`imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell`articolo
15, le imposte pagate all`estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di
cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti
fino all`ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo
comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all`estero, sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell`articolo 15, fino
a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell`articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.
(1)
Articolo aggiunto dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
1. Le disposizioni del presente testo unico si
applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi
internazionali contro la doppia imposizione.
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo,
se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta
inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale
è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all`articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale
di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in
misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano
e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
1. Ai fini delle imposte sui redditi le società
civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all`articolo
204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate
alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo
che abbiano o non abbiano per oggetto l`esercizio di attività commerciali.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni,
di cui al terzo comma del predetto articolo 204, si applicano le disposizioni
del presente testo unico relative a questo tipo di società.
1. Se la giacenza dell`eredità si protrae
oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione,
il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo
le disposizioni del titolo I, se il chiamato all`eredità è persona
fisica o non è noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se
il chiamato è soggetto all`imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Dopo l`accettazione dell`eredità il reddito di tali cespiti concorre
a formare il reddito complessivo dell`erede per ciascun periodo di imposta,
compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3
dell`articolo 7, se il chiamato all`eredità è persona fisica o
non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l`aliquota
stabilita dall`articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio
dopo l`accettazione della eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell`eredità
sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.
3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l`imposta locale sui redditi è
applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
1. Ai fini dell`imposta sul reddito delle persone
fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d`Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono
computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di
un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi
al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio (2).
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d`imposta
in euro. (2)
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d`Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d`Italia,
sono iscritte all`anagrafe degli italiani residenti all`estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.(1)
(1)
Articolo modificato dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342.
(2)
Comma modificato dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti
a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite
dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell`ammontare
netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall`imposta
sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all`imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell`articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione
del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli
articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire
360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3. Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti
dell`imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore
ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell`articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera l`ammontare indicato nella legge stessa,
aumentato come previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi di lavoro dipendente.
4. Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell`imponibile dell`imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione
si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell`articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a
ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata
di lire 240 mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente
la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell`anno per
il quale l`imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente.
5. Se il riferimento è fatto alla quota esente dall`imposta complementare
progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato
in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare
del reddito imponibile di una o più categorie dell`imposta di ricchezza
mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti
di lavoro autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e
VI, diminuiti di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro
dipendente ed assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV,
diminuiti di lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all`articolo 5 il riferimento
va fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società
o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile all`interessato.
7. Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell`imposta
sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il
contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di
ammontare superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati
a mutuo o redditi diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini dell`imposta sul reddito delle persone fisiche
di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti
dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da
cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve
dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta e redditi esenti dall`imposta sul reddito delle persone fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell`articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche
in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa
dall`interessato ad un funzionario dell`ufficio competente. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio
dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e
4) della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio
di certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi
e la situazione reddituale da essa risultante.
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello
in cui avranno effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata
ai sensi del comma 2 dell`articolo 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno
aggiornate mediante l`applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per
singole categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro
delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale aggiornata
per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura pari
a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti
nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano
e di Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di
locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati
strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni,
la presente disposizione si applica con riferimento al canone di locazione ridotto
di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell`articolo 40. Fino al termine
medesimo le disposizioni del comma 2 dell`articolo 129 si applicano con riferimento
alla rendita catastale aggiornata.
3. L`aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni e integrazioni, è effettuato mediante l`applicazione del
minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili
risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è
ridotta a metà ai fini dell`applicazione delle imposte sui redditi. Il
mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione
dell`Amministrazione per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l`esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sugli immobili vincolati determinano la decadenza dall`agevolazione
tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L`Amministrazione per i beni
culturali e ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata
comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per
la rettifica della dichiarazione dei redditi.
1. Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a
favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell`articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni.
Il presente testo unico entra in vigore il 1°
gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31
dicembre 1987.
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