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Codice in materia di protezione dei dati personali
Parte I Disposizioni generali
Titolo I Principi generali
Titolo II Diritti dellinteressato
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati
Titolo IV Soggetti che effettuano il trattamento
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi
Titolo VI Adempimenti
Titolo VII Trasferimento dei dati all'estero
Parte II Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia
Titolo III Difesa e sicurezza dello stato
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Titolo VI Istruzione
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Titolo X Comunicazioni elettroniche
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Titolo XIII Marketing diretto
Parte III Tutela dellinteressato e sanzioni
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale
Titolo II Autorità
Titolo III Sanzioni
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie
e finali
Allegati
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO larticolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al
Governo per lemanazione di un testo unico in materia di trattamento dei
dati personali;
VISTO larticolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni
per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
___ giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con
i Ministri della giustizia, delleconomia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dellinteressato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
ladempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessità nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo lutilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare linteressato solo in caso
di necessità.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono lidentificazione
diretta dellinteressato;
d) dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R.
14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
h) incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante
del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
p) banca di dati, qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui allarticolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) comunicazione elettronica, ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato
o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) chiamata, la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono
di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri
mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili
e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,
le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) servizio di comunicazione elettronica, i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti
previsti dallarticolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) utente, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
h) dati relativi al traffico, qualsiasi dato sottoposto a trattamento
ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) dati relativi allubicazione, ogni dato trattato in una
rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dellapparecchiatura
terminale dellutente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico;
l) servizio a valore aggiunto, il servizio che richiede il trattamento
dei dati relativi al traffico o dei dati relativi allubicazione diversi
dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) posta elettronica, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nellapparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) misure minime, il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nellarticolo
31;
b) strumenti elettronici, gli elaboratori, i programmi per elaboratori
e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento;
c) autenticazione informatica, linsieme degli strumenti elettronici
e delle procedure per la verifica anche indiretta dellidentità;
d) credenziali di autenticazione, i dati ed i dispositivi, in possesso
di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati
per l autenticazione informatica;
e) parola chiave, componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri
o altri dati in forma elettronica;
f) profilo di autorizzazione, linsieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) sistema di autorizzazione, linsieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano laccesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca
e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o
di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
allestero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato
da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente allUnione
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai fini di transito nel territorio dellUnione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato ai fini dellapplicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati
sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano
in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti
di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II Diritti dellinteressato
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. Linteressato ha diritto di ottenere lindicazione:
a) dellorigine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dellarticolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Linteressato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. Linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui allarticolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta
al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dellarticolo 145,
se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dellarticolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per lesercizio del diritto
in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado
o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o
il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dellarticolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge
1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dellinteressato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui allarticolo 160.
4. Lesercizio dei diritti di cui allarticolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione
o lintegrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché lindicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda lesercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in
tal caso è annotata sinteticamente a cura dellincaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una
persona di fiducia.
3. I diritti di cui allarticolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dellinteressato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dellinteressato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di riconoscimento dellinteressato. Se l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona
fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro allinteressato)
1. Per garantire leffettivo esercizio dei diritti di cui allarticolo
7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte,
in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con
il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui allarticolo
84, comma 1.
4. Quando lestrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dellinteressato può avvenire anche attraverso
lesibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi allinteressato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso lutilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione
di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per
la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato,
può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale
è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o allentità delle richieste ed è
confermata lesistenza di dati che riguardano linteressato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni
da tale riscontro.
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I Regole per tutti i trattamenti
Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nellambito delle categorie interessate, nellosservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio dEuropa sul trattamento di dati personali,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce
a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nellallegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce
condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei
dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia
per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante
nei modi di cui al comma 1 e allarticolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dellarticolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno
uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole lelenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
allinteressato in caso di esercizio dei diritti di cui allarticolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche
disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per linformativa fornita in particolare da servizi telefonici
di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso linteressato, linformativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data
al medesimo interessato allatto della registrazione dei dati o, quando
è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) linformativa allinteressato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalità dellinteressato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dellarticolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini
compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici,
in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali
è priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dellinteressato, in relazione alla natura dei dati
o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare,
è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dellinteressato,
ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nellambito di
una verifica preliminare allinizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito
di un interpello del titolare.
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie
e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere
il consenso dellinteressato.
5. Si osservano le disposizioni di cui allarticolo 25 in tema di comunicazione
e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge
o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici
è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può
essere iniziata se è decorso il termine di cui allarticolo 39,
comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici
economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne
effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso
dal Garante ai sensi dellarticolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali
è conseguentemente autorizzato, ai sensi dellarticolo 26, comma
2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. Lidentificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2
e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire linformativa di cui allarticolo 13 i soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili
per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni
o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui
al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per
le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti
nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione
di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili,
in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati
dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se
è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto,
a specifiche richieste dellinteressato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità
e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda linteressato
e questultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato.
Si applica la disposizione di cui allarticolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati
dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
allattività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dellinteressato;
h) con esclusione della comunicazione allesterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari
o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dallatto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con
modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota
agli interessati allatto dellinformativa ai sensi dellarticolo
13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui allallegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dallautorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11,
comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento,
ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia, dallautorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
ai sensi dellarticolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nellosservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla
legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti
che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi
o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti ladesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dallatto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari
con lassociazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
allesterno o diffusi e lente, associazione od organismo determini
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
allatto dellinformativa ai sensi dellarticolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda linteressato e questultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora linteressato. Si applica la disposizione di
cui allarticolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dellinteressato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione
del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e
della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dallautorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui allarticolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Titolo IV Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo,
titolare del trattamento è lentità nel suo complesso o lunità
od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo
sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso
il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto
dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
lambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, lambito del trattamento consentito agli addetti
allunità medesima.
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I Misure di sicurezza
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta ai sensi dellarticolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
lintegrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi allubicazione
e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche ladozione
di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dallAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare
rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio
è al di fuori dellambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II Misure minime di sicurezza
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui allarticolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dellarticolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nellallegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dellindividuazione dellambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
(Trattamenti senza lausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza lausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nellallegato B), le seguenti misure minime:
Art. 36
(Adeguamento)
a) aggiornamento periodico dellindividuazione dellambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per unidonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi
ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
allidentificazione degli incaricati.
1. Il disciplinare tecnico di cui allallegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni
e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a
fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica
relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni,
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con lausilio di strumenti elettronici volti a definire
il profilo o la personalità dellinteressato, o ad analizzare abitudini
o scelte di consumo, ovvero a monitorare lutilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire
i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale
per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale,
al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dellinteressato, in ragione
delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio
provvedimento adottato anche ai sensi dellarticolo 17. Con analogo provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può
anche individuare, nellambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
allobbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento allestero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione
gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione
del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dellinizio
del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni
e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando
le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica
e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati
in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione
medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dellarticolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello
di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante
le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata
in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma
di ricerca biomedica o sanitaria di cui allarticolo 110, comma 1, primo
periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a questultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e conferma del ricevimento di cui allarticolo 38, comma 2, oppure
mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono unautorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative
a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nellambito di applicazione
di unautorizzazione rilasciata ai sensi dellarticolo 40 non è
tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento
che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dellarticolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. Leventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a questultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione
e conferma del ricevimento di cui allarticolo 38, comma 2. La medesima
richiesta e lautorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax
o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o
ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo
26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento
richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII Trasferimento dei dati allestero
Art. 42
(Trasferimenti allinterno dellUnione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo
tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra
gli Stati membri dellUnione europea, fatta salva ladozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un
Paese non appartenente allUnione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta
di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dellinteressato, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati
sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20
e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda linteressato
e questultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato.
Si applica la disposizione di cui allarticolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico
registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui allallegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero
per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso
un Paese non appartenente allUnione europea, è altresì consentito
quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dellinteressato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese
non appartenente allUnione europea garantisce un livello di protezione
adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo
fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente allUnione
europea, è vietato quando lordinamento del Paese di destinazione
o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I Profili generali
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nellallegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto
di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno
di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nellallegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano,
se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia
i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria
di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico
del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per lordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui lautorità giudiziaria di ogni ordine e grado
può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, lacquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero
della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da
parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti
disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione
del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per lattuazione dei principi del
presente codice nella materia penale e civile.
Capo II Minori
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui allarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo
di notizie o immagini idonee a consentire lidentificazione di un minore
si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in
procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Capo III Informatica giuridica
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi allautorità giudiziaria
di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dellautorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, linteressato può chiedere per
motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dellufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sulloriginale della sentenza
o del provvedimento, unannotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione
giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, lindicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori
formalità, lautorità che pronuncia la sentenza o adotta
il provvedimento. La medesima autorità può disporre dufficio
che sia apposta lannotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, allatto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante lindicazione degli estremi del
presente articolo: In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi di......
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti
recanti lannotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche,
è omessa lindicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dellinteressato.
5. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde
sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dellautorità giudiziaria
di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dellannotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi
o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente
lidentità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia
di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dellarticolo 825 del codice di procedura civile.
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima
della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo lannotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dellarticolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I Profili generali
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalità di tutela dellordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dellinterno sono individuati, nellallegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o
di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, lacquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere
del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui allarticolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative
che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura laggiornamento periodico e la pertinenza
e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti
di cui allarticolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza lausilio
di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base
delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3,
o, per i trattamenti effettuati senza lausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
allinteressato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici,
a tecniche basate su dati relativi allubicazione, a banche di dati basate
su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e allintroduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dellinteressato prescritti ai sensi dellarticolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dellarticolo 39.
Art. 56
(Tutela dellinteressato)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche,
oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
allarticolo 53, a dati trattati con lausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione
dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui allarticolo 53 dal Centro elaborazioni dati
e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio dEuropa del 17 settembre
1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica
finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto
o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) allaggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate
in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza
lausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili
gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati
a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati
ai sensi dellarticolo 11, dellindividuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono
il loro utilizzo;
d) allindividuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento,
nonché alla tipologia dei procedimenti nellambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche allestero o per lesercizio
di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria
in conformità alla legge;
f) alluso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni,
anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III Difesa e sicurezza dello stato
Capo I Profili generali
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dellarticolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6,
11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni
di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con losservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni
di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione allaggiornamento
e alla conservazione.
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico
Capo I Accesso a documenti amministrativi
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 60, i presupposti, le modalità,
i limiti per lesercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate allapplicazione di tale disciplina
si considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile.
Capo II Registri pubblici e albi professionali
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per lassociazione
di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio dEuropa in relazione allarticolo
11.
2. Agli effetti dellapplicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dellarticolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì menzionata lesistenza di provvedimenti che dispongono
la sospensione o che incidono sullesercizio della professione.
3. Lordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nellalbo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma
2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione allattività
professionale.
4. A richiesta dellinteressato lordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nellalbo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello
stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti allestero, e delle liste elettorali, nonché
al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili
nei limiti previsti dallarticolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza,
di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nellambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni
e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione
della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari
effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui allarticolo
154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dellattività di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dellattività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi
o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle
relative regolarità;
c) laccertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) lesame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, lattività di commissioni di inchiesta, il
rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a),
in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento
di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dellattività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per lesclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per laccesso a documenti riconosciuto
dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse allespletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma
1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dellattività istituzionale, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi,
in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché
in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni
la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché
al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67
(Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta
attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza
ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento
a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti
di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni,
altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura
e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici
in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di
loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità
di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo
restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili
di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché
di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione
a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dellarticolo
20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti
tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare
per quanto riguarda lelargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità
di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni
di legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria,
anche da parte di un terzo, anche ai sensi dellarticolo 391-quater del
codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far
valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno
pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali
con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, nellambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto
pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento
a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani
o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico
o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nellambito delle attività che la legge
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi
e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento
allorganizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive
o alluso di beni immobili o alloccupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dallarticolo
53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e
ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e allavviamento al lavoro, in particolare
a cura di centri di iniziativa locale per loccupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V Particolari contrassegni
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta
in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono
i soli dati indispensabili ad individuare lautorizzazione rilasciata e
senza lapposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi
la speciale natura dellautorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le generalità e lindirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti,
la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione
o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione
a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I Principi generali
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nellambito di unattività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dellarticolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute:
a) con il consenso dellinteressato e anche senza lautorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dellinteressato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare linteressato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi
1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in
cui ciò è richiesto ai sensi dellarticolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nellarticolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano linteressato
relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nellarticolo 13, comma
1.
2. Linformativa può essere fornita per il complessivo trattamento
dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute
o dellincolumità fisica dellinteressato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. Linformativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per
iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dellarticolo
13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. Linformativa, se non è diversamente specificato dal medico o
dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato
da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nellambito di unattività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina
applicabile.
5. Linformativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dellinteressato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b) nellambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi allinteressato attraverso una rete
di comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative allinformativa e al consenso di cui agli articoli
78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche
da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 lorganismo o le strutture annotano lavvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere
una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche
in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento allinsieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti
capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3,
le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
allarticolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dallarticolo 79, possono avvalersi della facoltà
di fornire un unica informativa per una pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso linteressato e presso terzi, i competenti servizi o strutture
di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2. Linformativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nellambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative
di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra
disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione,
anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché
con atto scritto dellinteressato, con annotazione dellesercente
la professione sanitaria o dellorganismo sanitario pubblico, riferita
al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e allinformativa
allinteressato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce linformativa per conto di più
professionisti ai sensi dellarticolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti
con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione
di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte allinformativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e dellincolumità fisica)
1. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato unordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dellinteressato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora linteressato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o lincolumità
fisica dellinteressato.
3. Linformativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva
del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età linformativa è
fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione
del consenso quando questo è necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nellorganizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati,
nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa allinterno di strutture,
un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro
individuazione nominativa;
b) listituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto delleventuale
uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, lindebita conoscenza
da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa leventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dellinteressato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario,
possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli
terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare
i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nellambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette
a prevenire nei confronti di estranei unesplicita correlazione tra linteressato
e reparti o strutture, indicativa dellesistenza di un particolare stato
di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati allinteressato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti allinteressato o ai soggetti di cui allarticolo 82, comma 2,
lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dallinteressato o dal titolare.
Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi
dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera
a). Latto di incarico individua appropriate modalità e cautele
rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti
del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative
alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale,
ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante
ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione
in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi
di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti,
nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della
legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione
ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dellincolumità
fisica dellinteressato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso dellinteressato
o allautorizzazione del Garante ai sensi dellarticolo 76.
3. Allidentificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità,
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dellinteressato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di
cui al comma 1. Lutilizzazione delle diverse tipologie di dati è
consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi
delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dellindispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate allapplicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza
fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle
leggi e lapplicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati,
in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici
e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e linformazione
alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio
nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui allarticolo 85, comma 4.
Capo IV Prescrizioni mediche
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato
solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di
cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11
luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica
di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte
per lindicazione delle generalità e dellindirizzo dellassistito,
in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta,
e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità
connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa
sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando
è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma
1, basata sulluso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dellinteressato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dellinteressato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identità, per uneffettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità
di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono lapplicazione di disposizioni
normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano linteressato
o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata lidentità dellinteressato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede lutilizzo.
Capo V Dati genetici
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito
il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio
superiore di sanità.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi
da includere nellinformativa ai sensi dellarticolo 13, con particolare
riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute
per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha
il diritto e il dovere di mantenere lanonimato sia nei confronti del ricevente
sia nei confronti di terzi.
Capo VI Disposizioni varie
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
è consentito se necessario ai sensi dellarticolo 3, nellosservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui allarticolo
17.
Art. 92
Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano
una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono
adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella
e dellacclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dallinteressato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dellarticolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dellinteressato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sullaccesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dellinteressato, ovvero consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni
dellarticolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi
dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui allarticolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato
o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune
cautele per evitare che questultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è
effettuato nel rispetto dellarticolo 3 anche presso banche di dati, schedari,
archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito
presso lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl), di cui allarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob
o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro
della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui allarticolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui allarticolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Capo I Profili generali
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria,
su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I Profili generali
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato
per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, lordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici
o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali
i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici
può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per
conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati
o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa,
è cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo
scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università
e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio
e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dellinteressato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dellarticolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II Trattamento per scopi storici
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati
per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato,
salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo
11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti
in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua,
in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti
da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con
le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nellespressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato
o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento
all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dellapplicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dellinsieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare linteressato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente allinteressato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati
e resi noti allinteressato, nei modi di cui allarticolo 13 anche
in relazione a quanto previsto dallarticolo 106, comma 2, lettera b),
del presente codice e dallarticolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui allarticolo
106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
di un altro, in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto
a dati raccolti per altri scopi, linformativa allinteressato non
è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui allarticolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti
già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto
già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti,
fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione
dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure
di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio dEuropa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare
del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui allarticolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che
permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza
e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui allarticolo
31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono
tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge,
il consenso dellinteressato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui allarticolo 106 e lautorizzazione del Garante
può essere rilasciata anche ai sensi dellarticolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del
Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia
e di buona condotta sottoscritto ai sensi dellarticolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, linformativa allinteressato,
lesercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico
ai sensi dellarticolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi allevento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi
quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché
per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre
alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio
2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dallIstituto nazionale
della statistica, sentito il Ministro della salute, dellinterno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque
giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dellarticolo 39. Il consenso
non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è
possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto
di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale
ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dellarticolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione
e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando
il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato
della ricerca.
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale
Capo I Profili generali
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati
interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione
del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di cui allarticolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici
di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito
o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che
non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici
impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego
o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione,
nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa
in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche
in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti
di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto
il consenso dell'interessato ai sensi dellarticolo 23 in relazione a tipi
di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità
alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle
procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia
di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione
dell'interessato.
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 8 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dallarticolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nellambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore
di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità
e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato dellinteressato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nellambito del mandato conferito dallinteressato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato
ai sensi dellarticolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto
le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato
e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I Sistemi informativi
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nellambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti
privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti
laffidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli
interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dellinteressato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione
con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate
per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità
e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui allarticolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei
dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dellinteressato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui allarticolo
117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. LIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità
di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità
di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari
e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per laccesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
dellarticolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni.
Titolo X Comunicazioni elettroniche
Capo I Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dellabbonato o dellutente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato luso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nellapparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare
le operazioni dellutente.
2. Il codice di deontologia di cui allarticolo 133 individua i presupposti
e i limiti entro i quali luso della rete nei modi di cui al comma 1, per
determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dallabbonato o dallutente, è
consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dellabbonato e dellutente che abbiano espresso il consenso sulla
base di una previa informativa ai sensi dellarticolo 13 che indichi analiticamente,
in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini
di fatturazione per labbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a
sei mesi, salva lulteriore specifica conservazione necessaria per effetto
di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie
a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per
la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se labbonato o lutente
cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire linformativa di cui allarticolo 13 il fornitore del
servizio informa labbonato o lutente sulla natura dei dati relativi
al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento
ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dellarticolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della
rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dellaccertamento
di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività
e deve assicurare lidentificazione dellincaricato che accede ai
dati anche mediante unoperazione di interrogazione automatizzata.
6. LAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione
di controversie attinenti, in particolare, allinterconnessione o alla
fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. Labbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e allora di inizio della conversazione,
al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata
e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
è tenuto ad abilitare lutente ad effettuare comunicazioni e a richiedere
servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi
per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali,
quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata allabbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma
2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative
alla fatturazione.
4. Nella fatturazione allabbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre
dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dellesattezza
di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, labbonato può
richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata leffettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione
i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico assicura allutente chiamante la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. Labbonato chiamante deve
avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico assicura allabbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione
delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura allabbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dellidentificazione della linea chiamante è stata eliminata dallutente
o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico assicura allabbonato chiamato la possibilità di impedire,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione
della linea collegata allutente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti allUnione europea. Le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dellesistenza
di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126
(Dati relativi allubicazione)
1. I dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere
trattati solo se anonimi o se lutente o labbonato ha manifestato
previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura
e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti
e gli abbonati sulla natura dei dati relativi allubicazione diversi dai
dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di questultimo, nonché sulleventualità
che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore
aggiunto.
3. Lutente e labbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi allubicazione, diversi dai dati relativi al traffico,
conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
linterruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento
alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi allubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad
incaricati del trattamento che operano ai sensi dellarticolo 30, sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per
la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare lidentificazione
dellincaricato che accede ai dati anche mediante unoperazione di
interrogazione automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. Labbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione
della presentazione dellidentificazione della linea chiamante e conservi
i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. Linefficacia
della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali
si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dallabbonato specifica le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una
richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati allabbonato
che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto
a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura
procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, linefficacia della soppressione dellidentificazione
della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
relativi allubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dellabbonato o dellutente, da parte dei servizi abilitati in base
alla legge a ricevere chiamate demergenza. I servizi sono individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico
delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dellarticolo 154, comma 3,
e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento
e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi
cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai
dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso allinclusione negli elenchi e, rispettivamente,
allutilizzo dei dati per le finalità di cui allarticolo 7,
comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle
modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dellabbonato
per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora
il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica
o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. Luso di sistemi automatizzati di chiamata senza lintervento di
un operatore per linvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dellinteressato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità
di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati,
sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza,
a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dallinteressato nel contesto della vendita di un prodotto
o di un servizio, può non richiedere il consenso dellinteressato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e linteressato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. Linteressato, al momento della raccolta e in
occasione dellinvio di ogni comunicazione effettuata per le finalità
di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi
in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso linvio di comunicazioni per le finalità
di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando lidentità del mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale linteressato possa esercitare i diritti di cui allarticolo
7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo
il Garante può, provvedendo ai sensi dellarticolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente
alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa labbonato e, ove possibile, lutente circa la sussistenza
di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. Labbonato informa lutente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dellabbonato medesimo.
3. Lutente informa laltro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono lascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 123, comma 2, i dati relativi
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità
di accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dellinterno
e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
Capo II Internet e reti telematiche
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante
reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare
ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti
delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza
nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui allarticolo
11, anche ai fini delleventuale rilascio di certificazioni attestanti
la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III Videosorveglianza
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo
specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa
allinteressato per garantire la liceità e la correttezza anche
in riferimento a quanto previsto dallarticolo 11.
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata
Capo I Profili generali
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano unattività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I Profili generali
Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nellesercizio della professione di giornalista e per lesclusivo
perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nellelenco dei pubblicisti o nel registro
dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.
69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nellespressione
artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nellarticolo 136 non si applicano le disposizioni
del presente codice relative:
a) allautorizzazione del Garante prevista dallarticolo 26;
b) alle garanzie previste dallarticolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati allestero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza
il consenso dellinteressato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui allarticolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui allarticolo 2 e, in particolare, quello dellessenzialità
dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dellinteressato di conoscere lorigine dei
dati personali ai sensi dellarticolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme
le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II Codice di deontologia
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dellarticolo 12 ladozione da parte
del Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti di un codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui allarticolo 136, che prevede misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati,
in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate
per le informative di cui allarticolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che
non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci
quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dellarticolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante può vietare il trattamento ai sensi dellarticolo 143,
comma 1, lettera c).
Capo I Profili generali
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dellarticolo 12, la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dellinteressato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
leventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte III Tutela dellinteressato e sanzioni
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I Tutela dinanzi al garante
Sezione I Principi generali
Art. 141
(Forme di tutela)
1. Linteressato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dallarticolo 142,
per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato
ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del
Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui allarticolo
7 se-condo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione
III del presente capo.
Sezione II Tutela amministrativa
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene unindicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
violate e delle misure richie-ste, nonché gli estremi identificativi
del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dellistante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che
li rappresentano anche ai sensi dellarticolo 9, comma 2, ed è presentato
al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per linvio di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare
nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita listruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto
o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche
in contraddittorio con linteressato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura
dei dati o, co-munque, delle modalità del trattamento o degli effetti
che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più in-teressati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti
interessi della colletti-vità.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Re-pubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui allarticolo 143 possono essere adottati anche
a seguito delle segnalazioni di cui allarticolo 141, comma 1, lettera
b), se è avviata unistruttoria preli-minare e anche prima della
definizione del procedimento.
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi allautorità
giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità
giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che è stata avanzata ri-chiesta sul medesimo oggetto al titolare
o al responsabile ai sensi dellarticolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla ri-chiesta
un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale
riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre
altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione
allinteressato. In tal caso, il termine per lintegrale riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del ti-tolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per
il riscon-tro allinteressato in caso di esercizio dei diritti di cui allarticolo
7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dellarticolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile
che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale
e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dellarticolo
8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indi-cazione di un recapito per linvio di comunicazioni
al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax
o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è
apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo
83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità
alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative
alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte
ai sensi dellarticolo 38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso
lUfficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e
2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche
su invito dell'Uf-ficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni
dalla data della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso,
il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene allUfficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e allUfficio
la propria eventuale adesione spontanea. Linvito è comunicato al
titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
allinteressato in caso di esercizio dei diritti di cui allarticolo
7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte
o compensati per giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore specia-le, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. A tal fine linvito di cui al comma 1 è trasmesso anche
al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
non-ché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche median-te idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti
di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o
più perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico
e il termine per la sua esecuzio-ne, ed è comunicato alle parti le quali
possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle
spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono
essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è lassenso
delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2,
può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta
giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dallarticolo 150, comma 2 e dallarticolo
151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun
anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso
ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine
del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio
di cui allarticolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedi-menti
di cui all articolo 150, comma 1.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può essere adottato anche prima della co-municazione del ricorso ai sensi
dellarticolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al ti-tolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato
e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il pro-cedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle
spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante
dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante
posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto,
dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina lammontare
delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce,
per que-sta parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui allarticolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso
ai sensi dellarticolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui allarticolo 152.
Capo II Tutela giurisdizionale
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni
del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono
attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 lazione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dellarticolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende lesecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente
alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice
può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando,
con il medesimo provvedimento, ludienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza,
il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
lestinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene
necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la formulazione
di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della
sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione
e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario
anche in relazione alleventuale at-to del soggetto pubblico titolare o
responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive
le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-sto, e
pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dallarticolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
Capo I Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dellinformatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di pa-rità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono
essere con-fermati per più di una volta; per tutta la durata dellincarico
il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulen-za, né essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. Allatto dellaccettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dellarticolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai componenti compete unindennità non eccedente nel massimo, i
due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dallarticolo 6 del decreto del Presiden-te della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte
a ca-rico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto lUfficio di cui allarticolo
156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi
dellUfficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro
cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati
dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche dufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie
o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
ai sensi dellarticolo 143;
d) vietare anche dufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito
o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dellarticolo 143,
e di adottare gli altri provvedi-menti previsti dalla disciplina applicabile
al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dellarticolo 12 e dellarticolo
139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo lopportunità di interventi
normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui allarticolo
2 anche a seguito dellevoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia
di trat-tamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurez-za dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili dufficio,
dei quali viene a conoscenza nellesercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni
di cui allarticolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sullattività svolta e
sullo stato di attua-zione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dellanno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo
o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi
di ratifica di accordi o conven-zioni internazionali o da regolamenti comunitari
e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione allaccordo di
Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecu-zione della convenzione istitutiva dellUfficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla
legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della con-venzione sulluso dellinformatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell 11 dicembre 2000,
che i-stituisce lEurodac per il confronto delle impronte digitali
e per lefficace appli-cazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dellarticolo
13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può
anche invitare rappresentanti di unaltra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autori-tà,
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante allatto della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi su-scettibili di incidere sulle materie disciplinate dal
presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, lamministrazione
può procedere indipendentemente dallacquisizione del pare-re. Quando,
per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui
al presen-te comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere re-so definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dallautorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica
è trasmessa, a cura della can-celleria, al Garante.
Capo II Lufficio del Garante
Art. 155
(Principi applicabili)
1. AllUfficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e lautonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti lindividuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del me-desimo decreto legislativo n. 165 del
2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. AllUfficio del Garante è preposto un segretario generale scelto
anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite
di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio anche ai fini
dello svolgi-mento dei compiti di cui allarticolo 154;
b) lordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dallarticolo 35 del decreto legislativo
n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dellorganico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri pre-visti
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legi-slativo
30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali e
organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito lottanta per cento del trattamento economico del personale
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, lutilizzo dellavanzo
di amministra-zione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità specia-le, nonché lindividuazione dei casi di
riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per
servizi resi in base a disposizioni di leg-ge secondo le modalità di
cui allarticolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. LUfficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo o equipara-ti nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dellarticolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre
il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corri-spondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
unindennità pari alleventuale differenza tra il trattamento
erogato dallamministrazione o dallente di provenienza e quello spettante
al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata
dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione
in godimento, con esclusione dellindennità integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, lUfficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti
unità ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 30 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono,
il Garante può avvalersi dellopera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non supe-riore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto allUfficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nellesercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui allarticolo
158 ri-veste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato
a ta-le scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è sogget-to al controllo della Corte dei conti.
Capo III Accertamenti e controlli
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per lespletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al titolare, al responsa-bile, allinteressato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dellUfficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi
dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in unabitazione o in
un altro luogo di pri-vata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati
con lassenso informato del ti-tolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale com-petente per territorio in relazione
al luogo dellaccertamento, il quale provvede con de-creto motivato senza
ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta
del Garante quando è documentata lindifferibilità dellaccertamento.
Art. 159
(Modalità)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dellarticolo
156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì
estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto
informatico o per via telematica. Degli ac-certamenti è redatto sommario
verbale nel quale sono annotate anche le eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'auto-rizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi
soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque eseguiti e le
spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento
che definisce il procedimento, che per questa parte co-stituisce titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone informazione a questultimo o, se questo è assente
o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente
del tribu-nale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore
sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso
quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo
e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica
e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui allarticolo
220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, ap-provate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accerta-menti sono effettuati per il tramite di un componente designato
dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica lattuazione. Se laccertamento è
stato richiesto dallinteressato, a questultimo è fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica
azioni od operazioni a tutela dellordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della speci-ficità della verifica, il componente designato può
farsi assistere da personale specializza-to tenuto al segreto ai sensi dellarticolo
156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle fun-zioni dellorgano,
da un numero delimitato di addetti allUfficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui allarticolo 156,
comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza
e ai dati co-perti da segreto di Stato il componente designato prende visione
degli atti e dei docu-menti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
5. Nelleffettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi
di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto
delle reciproche attribuzioni e della par-ticolare collocazione istituzionale
dellorgano procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dellorgano procedente,
al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, lefficacia e lutilizzabilità di atti,
documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile
e penale.
Capo I Violazioni amministrative
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa allinteressato)
1. La violazione delle disposizioni di cui allarticolo 13 è punita
con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che presentano rischi specifici ai sensi dellarticolo 17 o, comunque,
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interes-sati, da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dallarticolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è pu-nita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui allarticolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento
euro a tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila
euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dellordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro
a lire ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata
la sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione dellordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. Lorgano competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e allarticolo 179, comma 3, è il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo 156,
comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui a-gli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II Illeciti penali
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dellarticolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei
a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per al-tri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in vio-lazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui allarticolo 37 o in comunicazioni,
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accer-tamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dallarticolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da diecimila euro a cinquan-tamila euro.
2. Allautore del reato, allatto dellaccertamento o, nei casi
complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità
o per loggettiva difficoltà delladempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta ladempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento e il pagamento estinguono il
reato. Lorgano che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera
c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114
è punita con le sanzioni di cui allarticolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione
della sentenza.
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie
e finali
Capo I Disposizioni di modifica
Art. 173
(Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi di adesione allaccordo di
Schengen e alla relativa con-venzione di applicazione, è così
modificata:
a) il comma 2 dellarticolo 9 è sostituito dal seguente:
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione,
nonché di verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109, 110
e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte allautorità
di cui al comma 1.;
b) il comma 2 dellarticolo 10 è soppresso;
c) larticolo 11 è sostituito dal seguente:
11. 1. Lautorità di controllo di cui allarticolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nellesercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita
il controllo sui trattamenti di dati in applicazione del-la Convenzione ed esegue
le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo
dellinteressato allesito di un inidoneo riscontro alla richie-sta
rivolta ai sensi dellarticolo 9, comma 2, quando non è possibile
fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti
dallautorità di cui allarticolo 9, comma 1. 2. Si applicano
le disposizioni dellarticolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.;
d) larticolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. Allarticolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dellarticolo
143, lufficiale giu-diziario consegna o deposita la copia dellatto
da notificare in busta che provve-de a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dan-done atto nella relazione in calce alloriginale
e alla copia dellatto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenu-to dellatto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136..
2. Al primo comma dellarticolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: può sempre eseguire a destinatario,
sono sostituite dalle seguenti: esegue la notificazione di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile,.
3. Nel quarto comma dellarticolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: loriginale è sostituita dalle seguenti:
una ricevuta.
4. Nellarticolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: affigge
avviso del de-posito sono inserite le seguenti: in busta chiusa
e sigillata.
5. Allarticolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio
nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma
dellarticolo 77, latto è notificato mediante spedizione al
destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.;
b) nellultimo comma le parole: ai commi precedenti sono sostituite
dalle seguenti: al primo comma.
6. Nellarticolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le pa-role da: , e mediante fino alla fine del periodo.
7. Allarticolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: maggiore celerità sono aggiunte le seguenti: ,
di riservatezza o di tutela della dignità.
8. Allarticolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma
è aggiunto il se-guente: Lintimazione di cui al primo comma,
se non è eseguita in mani proprie del de-stinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata..
9. Allarticolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il se-guente periodo: Nellavviso è omessa
lindicazione del debitore.
10. Allarticolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
del debitore, sono soppresse e le parole da: informazioni
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: informazioni, anche relative
alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
11. Allarticolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive mo-dificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
Quando la notificazione non può es-sere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalità previste dallarticolo
137, terzo comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo larticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è inserito il seguente:
Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni
ed avvisi) 1. Alla no-tificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone
da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nellarticolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presenta-zione
sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. Allarticolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modifica-zioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Latto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di rego-la mediante consegna di copia al destinatario oppure, se
ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
lufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dellatto
da notificare, fatta eccezione per il caso di notifi-cazione al difensore o
al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che prov-vedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce alloriginale e alla copia dellatto.;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie..
14. Allarticolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
è scritta allesterno del plico stesso sono sostituite
dalle seguenti: è effettuata nei modi previsti dallarticolo
148, comma 3.
15. Allart. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1
è sostituito dal seguente:
1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui allarticolo
148, comma 3, del codice..
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dellatto.;
b) allarticolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: Lagente
po-stale rilascia avviso sono inserite le seguenti: , in busta chiusa,
del deposito.
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dellarticolo
21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui
al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante
ai sensi dellarticolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui allarticolo 53, comma 1, senza
lausilio di strumenti elettronici ante-riormente alla data di entrata
in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne è verificata lesattezza, com-pletezza
ed aggiornamento ai sensi dellarticolo 11.
3. Larticolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità precedente ne dà no-tizia al Garante
per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo ri-guardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge
o di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informa-zione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trat-tati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di rego-lamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi..
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nellarticolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: median-te strumenti informatici sono inserite le seguenti:
, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui
i dati si riferiscono, .
2. Nellarticolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
di ordina-mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. I criteri di organizzazione
di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali..
3. Larticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. È
istituito il Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lattuazione
delle politiche del Ministro per linnovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria e con indipendenza
di giudizio..
4. Al Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi larticolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nellambito
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
5. Larticolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modifica-zioni, è sostituito dal seguente: 1. Il Centro nazionale
propone al Presidente del Con-siglio dei ministri ladozione di regolamenti
concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, lamministrazione
del personale, lordinamento delle carriere, nonché la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto..
6. La denominazione: Autorità per linformatica nella pubblica
amministrazione con-tenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: Centro nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione.
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui allarticolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
per esclusivo uso di pubblica utili-tà anche in caso di applicazione
della disciplina in materia di comunicazione istituzio-nale.
2. Il comma 7 dellarticolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifica-zioni, è sostituito dal seguente: 7. Laccesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dellarticolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396..
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui allarticolo
107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui latto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante linteresse personale e concreto del richiedente a
fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero decorsi settanta
anni dalla formazione dellatto.
4. Nel primo comma dellarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nellarticolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o diffuso..
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nellarticolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale, dopo le parole: il
Consiglio sanitario nazionale e prima della virgola sono inserite le seguenti:
e il Garante per la protezione dei dati per-sonali.
2. Allarticolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS
e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Loperatore sanitario
e ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di
un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dellinteressato,
nonché della relati-va dignità.;
b) nel comma 2, le parole: decreto del Ministro della sanità
sono sostituite dalle seguenti: decreto del Ministro della salute, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Nellarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano,
è inserito, in fine, il seguente pe-riodo: Decorso tale periodo
il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad e-scludere laccesso
di terzi ai dati in esse contenuti. .
4. Allarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati allestero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dellarticolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94, le parole da: riguarda anche fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: è acquisito unitamente al consenso relativo
al trattamento dei dati personali.
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nellarticolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: ; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare e: garantire al lavoratore il rispetto della
sua personalità e della sua libertà morale;.
2. Nellarticolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: 4, e ,8.
3. Al comma 3 dellarticolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: , ovvero, limitatamente alla violazione di cui allarticolo
10, al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Dopo larticolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, com-ma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi
di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è
allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta
di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può
essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento
comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza
o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
Capo II Disposizioni transitorie
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e allallegato
B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone
di strumenti e-lettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono
in tutto o in parte limmediata applicazione delle misure minime di cui
allarticolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui
allallegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa
da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza
in rela-zione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche
sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento
dei rischi di cui allarticolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più
tardi entro un anno dallentrata in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) lidentificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati
e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dellarticolo
26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro
il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dallarticolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dallarticolo 39 sono effettuate entro il
30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per linformativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pedia-tra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in
occasione del primo ulterio-re contatto con linteressato, al più
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) lutilizzazione dei modelli di cui allarticolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dallarticolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla
data di entrata in vigore del presente codice.
3. Lindividuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nellallegato C), è effettuata in sede di
prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dellarticolo
43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, con-tinua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
5. Lomissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dellinteressato ai sensi dellarticolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dellentrata in
vigore del presente codice solo su diretta richiesta dellinteressato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica
o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi
utilizzati ai sensi dellarticolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima delladozione del presente codice,
abbiano deter-minato e adottato nellambito del rispettivo ordinamento
le garanzie di cui allarticolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
lattività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applica-zione del presente codice e comunque non oltre il 31
marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per linquadramento in ruolo, al
livello iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso lUfficio del Garante in posizione di fuori
ruolo o equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale
non di ruolo in servizio presso lUfficio del Garante che abbia maturato
unesperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Capo III Abrogazioni
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) larticolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli
8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a) lart. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) larticolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) larticolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori mi-dollo osseo;
d) larticolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
e) lart. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) larticolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito
assicura-tivo;
g) larticolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo
scientifico e tecnologi-co;
h) larticolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di dif-fusione di dati relativi a studenti;
i) larticolo 8, quarto comma, e larticolo 9, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta di cui allarticolo 118, i termini di conservazione
dei dati personali individuati ai sensi dellarticolo 119, eventualmente
previsti da norme di legge o di regolamento, si os-servano nella misura indicata
dal medesimo codice.
Capo IV Norme finali
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE
del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni
com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate
dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata
in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono
divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni
dati personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. Lallegato A) riporta, oltre ai codici di cui allarticolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio
2004, ad ecce-zione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi
3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresì i termini
in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, com-ma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.
CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A))
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELLESERCIZIO DELLATTIVITÀ GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto lart. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dallart. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171,
secondo il quale il trattamento dei dati personali nellesercizio della
professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice
di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è
applicabile anche allattività dei pubblicisti e dei praticanti
giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali
al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi
e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia
è adottato dal Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti in
cooperazione con il Garante, il quale ne promuove ladozione e ne cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dellordine ad adottare il codice entro
il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha
aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi,
presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dellordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante
ha segnalato al Consiglio nazionale dellordine alcuni criteri da tenere
presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dallattività
giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato
altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale
dellordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre
1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla
base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello
schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia
lopportunità di una revisione dellart. 25 della legge, che
è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13
maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato
il Consiglio nazionale dellordine ad apportare alcune residuali modifiche
allulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del
26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell8
aprile;
Constatata lidoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia
degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia
trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dellordine con nota prot.
n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dellart. 25, comma 2, della legge n. 675/1996,
il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante,
e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato allufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente
Ordine dei Giornalisti
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nellesercizio
dellattività giornalistica*.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini allinformazione e con la libertà
di stampa.
2. In forza dellart. 21 della Costituzione, la professione giornalistica
si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per
lesercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione,
la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone,
organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti
di pensiero, attuate nellambito dellattività giornalistica
e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente
per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali
ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento
le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dallart. 9 della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellUnione europea
del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui allart.
1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità,
la propria professione e le finalità
* In conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la
sua incolumità o renda altrimenti impossibile lesercizio della
funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi
dellinformativa di cui allart. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale,
le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci,
almeno due volte lanno, lesistenza dellarchivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile
del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare
i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali allesercizio
della professione e per lesclusivo perseguimento delle relative finalità,
sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dellart.
2 della legge n. 69/1963 e dellart. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario
al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende
ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di
legge e delluso corretto di tecniche invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità
al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto allinformazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica,
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni
a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute
e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto allinformazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dellessenzialità dellinformazione,
evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto
salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialità dellinformazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
contrasta con il rispetto della sfera privata quando linformazione, anche
dettagliata, sia indispensabile in ragione delloriginalità del
fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto,
nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve
essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo
o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione
nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente
garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i
nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari
in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della
qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come
primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per
motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il
giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà
farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia
davvero nellinteresse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla Carta di Treviso.
Art. 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva lessenzialità dellinformazione, il giornalista non
fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma
su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia
o dellimmagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia
e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto
di persone in stato di detenzione senza il consenso dellinteressato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo
che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nellesercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto
alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o
terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nellambito del perseguimento dellessenzialità
dellinformazione e sempre nel rispetto della dignità della persona
se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite
ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nellambito del perseguimento dellessenzialità
dellinformazione e nel rispetto della dignità della persona se
questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il
limite previsto dallart. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui allart.
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è
ammesso nellesercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui
allart. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti
e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si
applicano solo ai soggetti iscritti allalbo dei giornalisti, negli elenchi
o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001,
n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e delling. Claudio Manganelli, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto lart. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lelaborazione di codici di condotta destinati a contribuire,
in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto l art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n.
675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nellambito
delle categorie interessate, nellosservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici;
Visto larticolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999
, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i
trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici
di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare alladozione del medesimo codice in base al
principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro
il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del
10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà
di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione
consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti darchivio
riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e
le attività culturali, dellAssociazione delle istituzioni culturali
italiane, dellAssociazione nazionale archivistica italiana, dellIstituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società
per lo studio della storia contemporanea, dellIstituto storico italiano
per letà moderna e contemporanea, della Società per gli
studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche,
dellIstituto romano per la storia dItalia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione,
anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire
il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni
e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso
il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia
di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente
sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche
ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15
del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici che figura in allegato allUfficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Il Relatore
Il Segretario Generale
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi storici*.
* In conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice
sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente
dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela
degli interessati. In considerazione dellinteresse pubblico allo svolgimento
di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici
e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dellart.
36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano
dati personali per le suddette finalità dallobbligo di richiedere
il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge
(l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999,
n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto
rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia
e di buona condotta, losservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo
deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento
dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d.
lg. 30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca,
la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e
circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante,
nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici
e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali
e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche,
ed è volto ad assicurare lequilibrio delle diverse esigenze connesse
alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà
fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in
particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate
con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero;
b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale
o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli
archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre
agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi
e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
Principi Generali
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere
personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto
allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti,
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza
e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi
delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità
di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati
dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento
dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso
archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità,
categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione
e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di
proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole
interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano
lintenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e
delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi
fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della
pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici
a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche
o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata
su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi
trattamenti
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono,
gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità
più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono
i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno
rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del
proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in
materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e
21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio
1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni
ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche,
nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà,
correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio
della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il
proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente
utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima
disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo
di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine,
operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche
della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento
sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti,
anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente,
in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione
dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare
fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive
integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando,
in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione
in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte
o armadi blindati.
Art. 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio
della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi
al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e
di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente
da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche
dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una
apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme
di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge,
in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile
e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni
interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese
pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale,
per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso
in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla
propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole
e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali
apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla
propria attività.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento,
alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo
modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione
successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza
di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o
documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti
pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della
legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali
che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati
abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma
verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno
lidentità e lattività svolta dallintervistatore
nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono allautore dellintervista
una dichiarazione scritta dellavvenuta comunicazione degli scopi perseguiti
nellintervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità
dei relativi trattamenti
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare lattività di studio,
ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di
carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti,
adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i
documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi
perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di
pertinenza ed indispensabilità di cui allart. 7, del d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto
ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato
relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili
cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt.
22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta
anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati
di tipo familiare.
3. Lautorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2
può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dellInterno,
previo parere del direttore dellArchivio di Stato o del sovrintendente
archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dellInterno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al
comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li
conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le
quali chiede lautorizzazione, illustri le finalità della ricerca
e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà
di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata
a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della
parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui
al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima
dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la
comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità
delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca
desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone,
nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento
dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti
dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione
è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione
non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti
mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati
da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza,
del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati,
rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero
costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene
dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere
abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche
deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun
rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999,
al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è
valutato dallutente con particolare riguardo ai singoli dati personali
contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente
può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca
e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.
5. Lutente non è tenuto a fornire linformativa di cui allart.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della
propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e
le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice
si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne
la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la
diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano
le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure
in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti
è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni
a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed
è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione
delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti
i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al
Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI
A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELLAMBITO DEL
SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999,
n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto lart. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lelaborazione di codici di condotta destinati a contribuire,
in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati
membri;
Visto lart. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nellambito delle
categorie interessate, nellosservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica,
e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;
Visto larticolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999,
relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti
di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì larticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come modificato dallarticolo 12, comma 6, del
decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per
la garanzia dellinformazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento
dei dati personali nellambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con
il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici
di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare alladozione dei medesimi codici in base al
principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro
il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del
10 febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà
di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti
dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto
di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione
nellambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire
osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n.
152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale
(SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in
materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sullinserimento
di altri uffici di statistica nellambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dellISTAT, su mandato
del Comitato di indirizzo e coordinamento dellinformazione statistica,
ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti
interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sullesame
preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere allesame definitivo del codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati nellambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice
che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999,
deve disciplinare lutilizzo dei dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nellinformazione statistica ai
sensi dellarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati dintesa con lIstat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia
di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in
particolare all art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15
del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito
del Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato, allUfficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Presidente
Il Relatore
Il Segretario Generale
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del
sistema statistico nazionale*.
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che lutilizzazione
di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge
di rilevante interesse pubblico e fonte dellinformazione statistica ufficiale
intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto allidentità
personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per
scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per
il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti
e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dallItalia
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000,
con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata
in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellUnione
Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio dEuropa n. R(97)18, adottata il
30 settembre 1997;
f) allarticolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dellUnione
Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati
ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione
nei confronti di altri utilizzatori, in
* In conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti
alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
particolare, nellambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
Capo I Ambito di applicazione e principi generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico
nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione
di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla
medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti
dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre
1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni,
nonché nel presente codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nellart.
1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"),
nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni
e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato
per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e
diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale
o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali
dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", linformazione ottenuta con il trattamento
di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri,
di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che
faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti,
documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", lentità alla quale sono
riferiti o riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilità dellinteressato)
1. Agli effetti dellapplicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli,
è possibile stabilire unassociazione significativamente probabile
tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità
statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o
diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a
quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare
informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto
delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione
in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione
e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, linteressato può ritenersi
non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità
di identificare linteressato stesso tenendo conto dei dati comunicati
o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente
necessari per procedere allidentificazione rispetto alla lesione o al
pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne,
avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione
del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali
è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia
è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza
delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti
alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente lidentificazione di unità
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili
associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi
in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note
di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui
tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima
modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono
essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per
soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale
o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione
deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per
la stima del rischio di identificazione sono individuati dallIstat che,
attenendosi ai criteri di cui allart. 3, comma 1, lett. d), definisce
anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione
per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi
della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati
sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto
previsto dallart. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento
di dati sensibili non possono essere raggiunti senza lidentificazione
anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del
trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) linteressato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base
degli elementi previsti per linformativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi
già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole
o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla
base di unautorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti,
o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche
o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per lindagine
acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere
documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dellinformativa
resa allinteressato e dellacquisizione del relativo consenso è
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
Capo II Informativa, comunicazione e diffusione
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o
alle persone presso le quali i dati personali dellinteressato sono raccolti
per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi
possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto
previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999,
n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato
e il conferimento dellinformativa a questultimo richieda uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dallart.
10, comma 4 della Legge, linformativa stessa si considera resa se il trattamento
è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità
con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale
può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, linformativa alla
persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per
la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento
dellobiettivo dellindagine -in relazione allargomento o alla
natura della stessa- e purché il trattamento non riguardi dati sensibili.
In tali casi, il completamento dellinformativa deve essere fornito allinteressato
non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione,
a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato.
Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento -successivamente
conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile
a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui allart. 13 della Legge-
in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto
di differire linformativa, la parte di informativa differita, nonché
le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute
meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dellindagine sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro,
in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono
essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi
di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque
secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad
istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si
applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal
sistema statistico nazionale, di cui allarticolo 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni,
è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti
del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema
statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali,
contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono
al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto
della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione
e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che
utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica,
da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui
alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di
compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati,
i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali
a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche
e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il
rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema
statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti
da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per
tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto
statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare
trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo
di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto,
di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti
del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici,
strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati allatto della richiesta, fermo
restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche
tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa
motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità
di ricerca scientifica per gli enti di cui allart. 2 del decreto legislativo
medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti
il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza
e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto
richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità
di ricerca scientifica per gli enti di cui allart. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dallart. 15 della Legge
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui allarticolo
12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta
applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto
previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
Capo III Sicurezza e regole di condotta
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione
del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dellorganizzazione
e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del
presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì
alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità
di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni
contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità
della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui allart. 10 della Legge e di cui allart.
6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta allinteressato
di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività
di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze
delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui
agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario
per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati, in conformità allart. 9 della Legge e allart. 6-bis
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni
e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati
fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato
per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente
da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo
che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche
del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nelladottare le misure di sicurezza di cui allart. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo,
il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso
ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni
dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui allart. 1 adottano le cautele previste dagli articoli
3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati
di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato
può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano
per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale
operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento,
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dellart. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri
le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente
immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi
sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento.
In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano
con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità
alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 14
( Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di
lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati
per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti
all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione,
la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga
a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica
o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né
altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono
essere adeguate costantemente allevoluzione delle metodologie e delle
tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite,
in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto
delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti
a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano
vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari
del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di
tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente
codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare
del trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito
agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a
un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per lidentificazione
dellincaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente
dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dellincaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a
una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dellincaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più
credenziali per lautenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare
le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso
esclusivo dellincaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione,
è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili allincaricato
ed è modificata da questultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari
la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per lidentificazione, laddove utilizzato, non può
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate,
salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità
che consente allincaricato laccesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando laccesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per
lautenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte
volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare
può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici
in caso di prolungata assenza o impedimento dellincaricato che renda indispensabile
e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività
e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali
è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente
per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente lincaricato dellintervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti
e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di
ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente allinizio
del trattamento, in modo da limitare laccesso ai soli dati necessari per
effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza
delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nellambito dellaggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dellindividuazione dellambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee
di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dellazione
di programmi di cui allart. 615-quinquies del codice penale, mediante
lattivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza
almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono
effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
laggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio
dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili
o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato,
un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. lelenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nellambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. lanalisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire lintegrità e la disponibilità
dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai
fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui
al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione
dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi
sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata
già al momento dellingresso in servizio, nonché in occasione
di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti,
rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire ladozione delle
misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati,
in conformità al codice, allesterno della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
di cui al punto 24, lindividuazione dei criteri da adottare per la cifratura
o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dellinteressato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro laccesso abusivo,
di cui all art. 615-ter del codice penale, mediante lutilizzo di
idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e luso
dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi
non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati
sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da
altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun
modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dellaccesso
ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici,
in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui
allarticolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi allidentità genetica
sono trattati esclusivamente allinterno di locali protetti accessibili
ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati
ad accedervi; il trasporto dei dati allesterno dei locali riservati al
loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti
esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dallinstallatore
una descrizione scritta dellintervento effettuato che ne attesta la conformità
alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio desercizio,
se dovuta, dellavvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Trattamenti senza lausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove designato, e dellincaricato, in caso di trattamento con strumenti
diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo
ed alla custodia, per lintero ciclo necessario allo svolgimento delle
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
Nellambito dellaggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dellindividuazione dellambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari
sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati
fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. Laccesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo lorario di chiusura,
sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza,
le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C)
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I Disposizioni generali ---
Titolo I Principi generali ---
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) ---
Art. 2 (Finalità)comma 1 cfr. art. 1, dir. 95/46/CE; Art. 1, comma 1,
l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2 ---
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)comma 1 ---
Art. 4 (Definizioni)comma 1, lett. a) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE; Art. 1, comma
2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo
e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del
Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c) ---
lett. d) ---
lett. e) ---
lett. f) ---
lett. g) ---
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)comma 1 cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
Artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; Art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento) ---
Titolo II Diritti dellinteressato ---
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)comma 1 cfr. art.
12, dir. 95/46; Art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46; Art. 17, comma
1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4 ---
Art. 9 (Modalità di esercizio)comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro allinteressato)comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R. 31
marzo 1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4 ---
comma 5 ---
comma 6 ---
comma 7 art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
Titolo III Regole generali per il trattamento dei dati ---
Capo I Regole per tutti i trattamenti ---
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)comma 1 cfr. art.
6, dir. 95/46/CE; Art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)comma 1 cfr. art. 27, dir.
95/46/CE; Art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4 ---
Art. 13 (Informativa)comma 1 cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ; Art. 10, comma 1,
l. n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dellinteressato)Comma
1 cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ; Art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)comma 1 cfr. Art. 23, dir.
95/46/CE : Art. 18, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)comma 1 cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)comma 1 cfr. Art. 2o, dir.
95/46/CE : Art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici ---
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)comma
1 ---
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4 ---
comma 5 ---
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari)comma 1 art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ; Art. 27, comma
1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)comma 1 cfr.
art. 8, dir. 95/46/CE; Art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)comma 1 cfr.
Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ; Art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)comma
1 ---
comma 2 art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 10 art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999
Capo III Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici ---
Art. 23 (Consenso)comma 1 cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ; Art.
11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il
consenso)comma 1, lett. a) cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ; Artt. 12, comma 1, lett.
a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e
20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l.
n. 675/1996
lett. h) ---
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996;
art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)comma 1 art. 21 commi 1 e 2,
l. n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
Art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)comma 1 cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
Art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV I soggetti che effettuano il trattamento ---
Art. 28 (Titolare del trattamento)comma 1 ---
Art. 29 (Responsabile del trattamento)comma 1 cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; Art.
8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento)comma 1 cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE
; Artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
Titolo V Sicurezza dei dati e dei sistemi Capo I Misure di sicurezza cfr. art.
17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)comma 1 art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II Misure minime ---
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici) ---
Art. 35 (Trattamenti senza lausilio di strumenti elettronici) ---
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI Adempimenti ---
Art. 37 (Notificazione del trattamento)comma 1 art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr.
art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione)comma 1 art. 19, dir. 95/46/CE Art.
7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 ---
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)comma 1, lett. a) art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE Art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b) ---
comma 2 ---
comma 3 ---
Art. 40 (Autorizzazioni generali)comma 1 art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art.
14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)comma 1 ---
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII Trasferimento dei dati allestero cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti allinterno dellUnione europea)comma 1 ---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)alinea del comma 1 art. 28,
comma 1, l. n. 675/1996
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996;
art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II Disposizioni relative a specifici settori ---
Titolo I Trattamenti in ambito giudiziario Capo I Profili generali cfr. Art.
3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti) ---
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) art. 3, par. 2, (primo periodo)
dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari) ---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione) ---
Capo II Minori ---
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori) ---
Capo III Informatica giuridica ---
Art. 51 (Principi generali) ---
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati) ---
Titolo II Trattamenti da parte di forze di polizia Capo I Profili generali cfr.
Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati) ---
Art. 55 (Particolari tecnologie) ---
Art. 56 (Tutela dellinteressato) ---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione) ---
Titolo III Difesa e sicurezza dello Stato Capo I Profili generali art. 3, dir.
95/46/CE ;
Art. 58 (Disposizioni applicabili)comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l.
n. 675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4 ---
Titolo IV Trattamenti in ambito pubblico ---
Capo I Accesso a documenti amministrativi ---
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) art. 43, comma 2, l. 675/1996;
art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) art.
16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II Registri pubblici e albi professionali ---
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)comma 1 art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 ---
Capo III Stato civile, anagrafi e liste elettorali ---
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti) ---
Capo IV Finalità di rilevante interesse pubblico ---
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)comma 1 art.
7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dellattività di organi)comma
1 art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)comma 1 art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)comma 1, lett. a) art. 11,
comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)comma 1 art. 13, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)comma 1 art. 16, comma 1,
lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) Provv. Garante
n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V Particolari contrassegni ---
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) ---
Titolo V Trattamento di dati personali in ambito sanitario cfr. Art. 8, dir.
95/46/CE
Capo I Principi generali ---
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1. d. lg. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)comma
1 Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II Modalità semplificate per informativa e consenso ---
Art. 77 (Casi di semplificazione) ---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) ---
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari) ---
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici) ---
Art. 81 (Prestazione del consenso) ---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dellincolumità fisica)comma
1 ---
comma 2 Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 ---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) ---
Art. 84 (Comunicazione di dati allinteressato)comma 1 art. 23, comma 2,
l. n. 675/1996
comma 2 ---
Capo III Finalità di rilevante interesse pubblico ---
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)comma 1 art. 17, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)comma 1 ---
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV Prescrizioni mediche ---
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma
2, d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma
1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)comma 1 ---
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V Dati genetici ---
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)comma 1 art.
17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2 ---
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI Disposizioni varie ---
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) ---
Art. 92 (Cartelle cliniche) ---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2 ---
comma 3 ---
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario) ---
Titolo VI Istruzione ---
Capo I Profili generali ---
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)comma 1 art. 330-bis, (primo
e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2 art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Cfr. artt.
6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Capo I Profili generali ---
Art. 97 (Ambito applicativo) ---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, d.lg.
n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)Comma 1 art.
9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca) art. 6, comma
4, d.lg. n. 204/1998
Capo II Trattamento per scopi storici ---
Art. 101 (Modalità di trattamento)comma 1 art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) ---
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici ---
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)comma
1 art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)comma 1 art. 10, comma 3, d.lg. n.
281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 ---
comma 4 ---
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)comma 1 art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) ---
Art. 109 (Dati statistici relativi allevento della nascita) ---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)comma 1 art. 5, comma
1, d.lg. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale ---
Capo I Profili generali ---
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)comma 1 art. 20, comma 2,
lett. b), d.lg., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)comma 1 art. 9, comma
1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999
Capo II Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro ---
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n.
300
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro ---
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n.
300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)comma 1 e 2 art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale ---
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dellinteressato)commi
1 e 2 art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo ---
Capo I Sistemi informativi ---
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)comma 1 art.
20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)comma 1 art. 20, comma 1, lett. d), d.lg.
n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio) ---
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv.
Da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X Comunicazioni elettroniche ---
Capo I Servizi di comunicazione elettronica ---
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dellabbonato e dellutente)
cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)comma 1 cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 ---
comma 5 art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)comma 1 cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5 ---
Art. 125 (Identificazione della linea)comma 1 cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi allubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)comma 1 cfr. art. 10, direttiva
n. 2002/58/CE Art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 ---
comma 4 art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)comma 1 cfr. art. 11, direttiva
n. 2002/58/CE Art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE Art. 9,
d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) cfr.
art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II Internet e reti telematiche ---
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett.
a), d.lg. n. 467/2001
Capo III Videosorveglianza ---
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett.
g), d.lg. n. 467/2001
Titolo XI Libere professioni e investigazione privata ---
Capo I Profili generali ---
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 22, comma 4, lett.
c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica Capo I Profili
generali cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)comma
1, lett. a) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)comma 1, lett. a) art. 25, comma 1, l. n.
675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n.
675/1996
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II Codice di deontologia ---
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII Marketing diretto Capo I Profili generali ---
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett.
c), d.lg. n. 467/2001
Parte III Tutela dellinteressato e sanzioni ---
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al Garante
Sezione I Principi generali Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela) ---
Sezione II Tutela amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami) ---
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art.
31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni) ---
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale ---
Art. 145 (Ricorsi)comma 1 art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)comma 1 art. 29, comma 2, primo periodo, l.
n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 ---
Art. 147 (Presentazione del ricorso)comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett.
a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)comma 1 art. 19, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)comma 1 art. 20, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 ---
comma 5 art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)comma 1 art. 29, comma 5, l. n.
675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3 ---
comma 4 art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 ---
Art. 151 (Opposizione)comma 1 art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 ---
Capo II Tutela giurisdizionale ---
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)comma 1 art. 29, comma 8, l.
n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 ---
comma 5 ---
comma 6 ---
comma 7 ---
comma 8 ---
comma 9 ---
comma 10 ---
comma 11 ---
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14 ---
Titolo II LAutorità Capo I Il Garante per la protezione dei dati
personali cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)comma 1 art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)alinea del comma 1 art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. G) ---
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5 ---
comma 6 art. 40 l. n. 675/1996
Capo II LUfficio del Garante ---
Art. 155 (Principi applicabili)comma 1 art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)comma 1 art. 33, comma 1, ultimo periodo,
l. n. 675/1996
comma 2 ---
comma 3 art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6 ---
comma 7 art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III Accertamenti e controlli ---
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)comma 1 art.
32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)comma 1 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità)comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R.
n. 501/1998
comma 2 art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, l. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)comma 1 art. 32, comma 6, primo periodo,
l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5 ---
comma 6 ---
Titolo III Sanzioni cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Capo I Violazioni amministrative ---
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa allinteressato)comma 1 art. 39,
comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)comma 1 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)comma 1 art. 34, comma 1, l. n.
675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)comma 1 art. 39, comma
1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)comma 1 ---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)comma 1 art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II Illeciti penali ---
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)comma 1 art. 35, comma 1, l. n. 675/1996;
art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)comma
1 art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)comma 1 art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)comma 1 art. 37, comma 1,
l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie) ---
Art. 172 (Pene accessorie)comma 1 art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali ---
Capo I Disposizioni di modifica ---
Art. 173 (Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen) ---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie) ---
Art. 175 (Forze di Polizia) ---
Art. 176 (Soggetti pubblici) ---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
---
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4 ---
comma 5 ---
Art. 179 (Altre modifiche) ---
Capo II Disposizioni transitorie ---
Art. 180 (Misure di sicurezza) ---
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 ---
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 ---
comma 6 ---
Art. 182 (Ufficio del Garante) ---
Capo III Abrogazioni ---
Art. 183 (Norme abrogate) ---
Capo IV Norme finali ---
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)comma 1 ---
comma 2 ---
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta) ---
Art. 186 (Entrata in vigore) ---
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NUOVE
NORME ![]() ![]() ![]() |
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