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Decreto legislativo 12 Dicembre 2003,
n.244- Riforma dell'impostazione sul reddito delle società, a norma
dell'articolo 4 delle Legge 7 Aprile 2003, n.80
Titolo I Imposta sul reddito delle persone
fisiche
Titolo II Imposta sul reddito delle società
Titolo III Disposizioni comuni
Titolo IV Disposizioni varie, transitorie e finali
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo
è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi
per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti
basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato «fiscale»;
Visti gli articoli da 2 a 7 della citata legge n. 80 del 2003, i quali
dispongono, tra l'altro, che il codice fiscale è articolato in
una parte generale ed in una parte speciale, quest'ultima dedicata alle
cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle società, sul valore
aggiunto, sui servizi, accisa;
Considerato di dover dare avvio all'attuazione della legge n. 80 del 2003
a partire dalla imposta sul reddito delle società di cui all'articolo
4;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di attuazione dell'articolo
4, comma 1, della legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile
ai fini dell'imposizione sul reddito delle società, con riferimento
ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad o) dello
stesso comma 1, nonché, per connessione di materia, di emanare
disposizioni di attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numeri
5) e 6), della medesima legge n. 80 del 2003, per quanto riguarda l'imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito;
Considerata la necessità, in attesa della piena attuazione della
predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma
del sistema fiscale statale, di procedere, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi sopra citati, alla modificazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali alla prima
fase di attuazione della medesima delega, nonché, per esigenze
sistematiche, di disporre la rinumerazione delle norme del predetto testo
unico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisiti i pareri resi disgiuntamente dalle Commissioni VI e V della
Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 novembre 2003, ed
il parere della Commissione VI del Senato della Repubblica, reso in data
26 novembre 2003, che fa proprie integralmente le osservazioni della Commissione
V;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è modificato come segue:
Titolo I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE
Capo I Disposizioni generali
Art. 1.
Presupposto dell'imposta
....................
Art. 2.
Soggetti passivi
....................
Art. 3.
Base imponibile
....................
Art. 4.
Coniugi e figli minori
....................
Art. 5.
Redditi prodotti in forma associata
....................
Art. 6.
Classificazione dei redditi
....................
Art. 7.
Periodo di imposta
....................
Art. 8.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio
di impre-se commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio
di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo
60.
2. ........
3. ........
Art. 9.
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo
sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni
dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi,
i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo
il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno
antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del
mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei
servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale
dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento
o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere
inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4,
lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato
per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo
e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e,
in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione
del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini
o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi
soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in
vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle
società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società
o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi
analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni
a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti
in società.
Art. 10.
Oneri deducibili
....................
Art. 11.
Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione
1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. ........
3. ........
4. ........
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni
indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se
il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano
le prime quattro cifre decimali.
Art. 12.
Determinazione dell'imposta
1. ........
1-bis. ........
2. ........
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti
al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti
di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente
ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta
relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in
sede di dichiarazione dei redditi.
Art. 13.
Detrazioni per carichi di famiglia
....................
Art. 14.
Altre detrazioni
....................
Art. 15.
Detrazione per oneri
....................
Art. 16.
Detrazioni per canoni di locazione
....................
Art. 17
Tassazione separata
....................
Art. 18.
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo
di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis
e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti
ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota
della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà
di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione
di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili
di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero
a decorrere dal 10 settembre 1992.
Art. 19.
Indennità di fine rapporto
....................
Art. 20.
Prestazioni pensionistiche
....................
Art. 21.
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli
in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati
ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata
applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà
del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno
in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi
e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati
ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla
lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata
applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente
alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio
anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti
o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta
la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non
superiore al 27 per cento.
2. ........
3. ........
4. ........
5. ........
Art. 22.
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nell'ordine:
a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le
modalità di cui all'articolo 165;
b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono
a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le
ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi
si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono
state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni
e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi
stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e
delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito
complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza
in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati
separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti
è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19
e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 23.
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti
si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio
stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato,
compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
in società residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo
67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo
derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non
rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati
regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati
o partecipanti non residenti.
2. ........
Art. 24.
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
....................
Capo II Redditi fondiari
Art. 25.
Redditi fondiari
....................
Art. 26.
Imputazione dei redditi fondiari
....................
Art. 27.
Reddito dominicale dei terreni
....................
Art. 28.
Determinazione del reddito dominicale
....................
Art. 29.
Variazioni del reddito dominicale
....................
Art. 30.
Denuncia e decorrenza delle variazioni
....................
Art. 31.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
....................
Art. 32.
Reddito agrario
....................
Art. 33.
Imputazione del reddito agrario
....................
Art. 34.
Determinazione del reddito agrario
....................
Art. 35.
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
....................
Art. 36.
Reddito dei fabbricati
....................
Art. 37.
Determinazione del reddito dei fabbricati
....................
Art. 38.
Variazioni del reddito dei fabbricati
....................
Art. 39.
Decorrenza delle variazioni
....................
Art. 40.
Fabbricati di nuova costruzione
....................
Art. 41.
Unità immobiliari non locate
.....................
Art. 42.
Costruzioni rurali
....................
Art. 43.
Immobili non produttivi di reddito fondiario
....................
Capo III Redditi di capitale
Art. 44.
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché
dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli
1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio
di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società,
salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è
ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti
indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il
disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli
e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi
per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui
possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari
la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i
titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società
e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate
e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente
alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata
nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società
residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma
9;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge
15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare
alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o
senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono
ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla
gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano
stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45.
Determinazione del reddito di capitale
....................
Art. 46.
Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti
non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
2. ........
Art. 47.
Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società
o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente
al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare,
si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le
riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata
in sospensione di imposta.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo
44 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella
stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile alla data della stipula del contratto secondo che si tratti
di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base
alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo
precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto è
superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato
con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile
è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società
residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo
168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione
di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle
azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori
di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto
o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve
o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento
gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non
costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento
è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi
da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si
imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale
derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli
indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di
recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante
o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione
delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili,
anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle
società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.
Art. 48.
Redditi imponibili ad altro titolo
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli
altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società
e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle
stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo
comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare
il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV Redditi di lavoro dipendente
Art. 49.
Redditi di lavoro dipendente
....................
Art. 50.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
....................
Art. 51.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
....................
Art. 52.
Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
....................
Capo V Redditi di lavoro autonomo
Art. 53.
Redditi di lavoro autonomo
....................
Art. 54.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
....................
Capo VI Redditi d'impresa
Art. 55.
Redditi d'impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere
b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti,
anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle
attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi
stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita
semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche
non residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento
alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente,
a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Art. 56.
Determinazione del reddito d'impresa
1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della
sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente
capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative alle società
e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono
anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto
dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede
i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi
5 e 6, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma
dell'articolo 8.
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non
concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle società di persone;
b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle
lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei
proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel
presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento
di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito
d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito
pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente
comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55,
comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari
quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi,
di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto
di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui
al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito.
Art. 57.
Ricavi
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore normale
dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Art. 58.
Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni
del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo
17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito
non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti
nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente
si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della società esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento
del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il
reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Art. 59.
Dividendi
1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'esercizio
in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47.
2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma
1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo
dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente
al 60 per cento del loro ammontare.
Art. 60.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato
o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati
o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e
dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa
di cui al comma 4 dell'articolo 5.
Art. 61.
Interessi passivi
1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito
non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 15.
Art. 62.
Pro rata patrimoniale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro
delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale
di cui all'articolo 58, comma 2.
Art. 63.
Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese
1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle imprese
individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle
imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.
Art. 64.
Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti
di cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo
di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla
percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore
sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo
102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili
i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del
canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente
non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Art. 65.
Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa
stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni
appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività
relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217
del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si
considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario;
per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. ..........
3. ..........
3-bis ..........
Art. 66.
Imprese minori
1. ..........
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il
registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può
essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili
a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo
di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105
sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui
all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100, 108, 90, comma
2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi
1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando
dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18
del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo
del comma 4 dell'articolo 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti
le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto
del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato
a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria
delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali
dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48;
1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50
per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di
terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto,
a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75
per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune
in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni
confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per
le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria
annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione
spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre
e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati
e della loro durata e località di destinazione nonché degli
estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture
o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno
1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.
Capo VII Redditi diversi
Art. 67.
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice,
né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi
quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale
del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione
di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione
al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo
5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la
cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli
ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale
di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto
di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché
nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli
ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto
o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate
alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto
secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo
47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera
c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni
altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di
cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera
c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.
Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante:
1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora
il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto
secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma
2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli
non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere,
oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,
di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato,
e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli
effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione
a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o
conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere
od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi
o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti
collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari,
di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro
di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura
di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari,
nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono
essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di
abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento
di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione
di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso
di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione
in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica
azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze
realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione
si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi
in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di
cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione
di cui alle lettere precedenti.
1-bis. ......
1-ter. ......
1-quater. ......
Art. 68.
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel
periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere
si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore.
Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati
costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo
conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione
o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei
terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto
aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume
come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni
altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67,
per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione
che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla
formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 67 se relative a partecipazioni in società
residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
167, comma 4, salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello
secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma
1 dell'articolo 87.
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo
67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché
ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze
ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite
è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli
altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino
a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze
e le perdite sono state realizzate.
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma
1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed
il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato
di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione
e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto
per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza,
quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonché,
per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura
della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo
il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite
sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è
determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle
azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili
distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume
come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data
di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è
documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza
della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta
al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma
9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le
plusvalenze.
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché
dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati
ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società
ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società;
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi
percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato
il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume
come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione
del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione
del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari
al 25 per cento del corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67,
il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo
la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo
o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite
nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67,
sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi,
nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in
relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione
delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali
rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni,
salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono
a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata
ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività di cui alle
lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi
concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi
della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito,
anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva
tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei
beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte,
aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata
si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati
ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore
del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.
Art. 69.
Premi vincite ed indennità
....................
Art. 70.
Redditi di natura fondiaria
....................
Art. 71.
Altri redditi
....................
Titolo II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
Capo I Soggetti passivi e disposizioni generali
Art. 72.
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è
il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6.
Art. 73.
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società
a responsabilità limitata, le società cooperative e le società
di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e
c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni
non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta
si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo
5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società
e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede
legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato
in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo
o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base
all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;
tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Art. 74.
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese
le aziende sanitarie locali.
Art. 75.
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo
le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo
III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV
e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera
d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il
reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Art. 76.
Periodo d'imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito
negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo
di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge
o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione
non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è
determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito
dall'anno solare.
3. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi
i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla
durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni
di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.
Art. 77.
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota
del 33 per cento.
Art. 78.
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un
importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma
1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano,
direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati
o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i
soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma
1, lettera i-ter).
Art. 79.
Scomputo degli acconti
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le
ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma
dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto,
si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono
concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano
stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare
è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito.
Art. 80.
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto
e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore
a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Capo II Determinazione della base imponibile delle società e degli
enti commerciali residenti
Sezione I Determinazione della base imponibile
Art. 81.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi
fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato
secondo le disposizioni di questa sezione.
Art. 82.
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a
norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter,
del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo
86.
Art. 83.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso
nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione.
Art. 84.
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata
in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre
il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile
di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale
che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata
da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con
le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione
del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite
di tempo.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie
del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita
da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività
principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite
sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza
se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo
stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero
dal soggetto che controlla il controllante di questi;
b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente
a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi
e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo
2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Art. 85.
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti
per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni,
anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti
di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo
44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle
azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui
all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi
da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se
non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in
serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti
che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano
fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti
lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di
legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui
al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d)
ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non
sono iscritti come tali nel bilancio.
Art. 86.
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza
è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il
costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le
plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate
unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo
della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili,
anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni
ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è
costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato
dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo
87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito,
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero,
se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi,
ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione
dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre
a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è
stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei
periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi
tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data
più recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo
non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Art. 87.
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi
1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e
gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non
rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni
o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie
nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio
diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto
di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale
secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità
di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è
prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla
cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività
dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio
d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su
cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente,
al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi
previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi
1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai
sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito
di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in
società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del
requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste
in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società
indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono
nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del
valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale
dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste
per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione
si applica quanto previsto nei precedenti commi.
7. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente
articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti,
alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma
5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Art. 88.
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte
in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di
spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare
il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo
o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e
h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati
e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni
connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori
montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle
concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse.
Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati
dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili
di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in
natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e
agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri
soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti
dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto
della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore
normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Art. 89.
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio
dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), non concorrono
a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi
dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente
per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica
alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti
di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti
correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera
b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti
dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o se ivi residenti relativamente
ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità
del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti
contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei
titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare
maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli
interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo
di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate
in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Art. 90.
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a
formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni
del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello
Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale disposizione
non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32,
pur se nei limiti ivi stabiliti.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili
indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Art. 91.
Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di
azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione
o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle
azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Art. 92.
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la
cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo
93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando
i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni
che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate
attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione
del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso
per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità,
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi
di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione
si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
più recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il
metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito»
o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte
per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a
norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di
essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma
1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.
Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito
alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma
vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino
iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione
al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio
stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture
e i servizi di durata ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano
le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene
conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione
del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione
del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa
dell'impresa.
Art. 93.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale,
rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio.
A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni
di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non
siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per
cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di
avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto
per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore
al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero,
se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima
della riduzione è elevata al 4 per cento.
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio
in cui è stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano
in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo
e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio
delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione
del reddito;
l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data
in cui è rilasciata.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente
per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione
degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza
del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base
per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti
in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché
non risultanti in bilancio.
Art. 94.
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e),
esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni
dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti
commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti
contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita
a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto
del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo
stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la
valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a
tal fine il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi
rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica
dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo
109, comma 4, lettera b), secondo periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma
4, lettera c).
5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante
passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente
si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle
quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il
valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo
delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale
alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti
della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli
e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione
alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria;
la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei
detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate
da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c).
Art. 95.
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a
titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto
dell'articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative
a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a
servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I
canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati
concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore
a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo
51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo
siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività,
per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due
periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il
predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato
ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato
al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile
è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe
di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre
un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti
di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui
sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili,
anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se
non imputati al conto economico.
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera
b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e
agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
economico.
Art. 96.
Interessi passivi
1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri
proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma
dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria
che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano
per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle
rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma
dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero
ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per
l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione
del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura
ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli
incrementi formati nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte,
acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla
stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino
a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma
dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto,
dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello
degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Art. 97.
Pro rata patrimoniale
1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro
delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio
netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi,
è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale
eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio
netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata
ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente
alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni
di cui all'articolo 87.
2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio,
è rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo
98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme
a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo
di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto
rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma
1, delle predette sezioni;
2) quelle in società il cui reddito è imputato ai soci anche
per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in
cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di
tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento
dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei
precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.
Art. 98.
Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione
1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente
o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una
sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili
in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, è indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto
tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti
di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza
del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti
di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in
esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
sia superiore a quello di quattro a uno.
2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede
quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri
di cui alla lettera e) del comma 3;
b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare
dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria
esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi
sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia
del patrimonio sociale.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte
della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le società
da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e
se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;
c) il socio è qualificato quando:
1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile il soggetto debitore;
2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale
pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono
le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano
soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono
quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;
e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di
sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, così
come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo
dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione
per tenere conto:
1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi
di conferimento ancora non eseguiti;
2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione
del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le
stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto
mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro
o in natura;
4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile,
delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse
da quelle di cui al successivo comma 5;
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina
sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni
giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei
giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza
i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati
o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui
alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di un punto percentuale;
g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti è calcolata applicando
agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione
complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta
e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del
comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato
o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui,
da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano
i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o
dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione
di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti
assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti
anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente
qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto
economico.
7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore.
Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva
o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.
Art. 99.
Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa,
anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono
deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate
sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni
delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono
dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.
Art. 100.
Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per
specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo
non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma
1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g),
per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi
sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di
ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti
di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione
stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento
della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento
di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione
non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data
di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che
senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio,
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione
di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico
o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente
a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche
devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare
la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati,
e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono,
per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati,
ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono,
nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed
il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione
nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data
del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello
Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore
delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano
dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37
euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni
di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro
compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei
settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni
e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata,
le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle
entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i
singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore
della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali
versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali,
e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle
associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4,
lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con
proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate
a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le
somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata
o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal
Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle
somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione
da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle
entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni
liberali deducibili da essi effettuate.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche,
di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per
il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche
quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali
di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti
commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.
Art. 101.
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate
ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera
e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni
dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente
la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato
in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in
imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo
2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile,
anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente
il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo
87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi
certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore
è assoggettato a procedure concorsuali.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto
di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in
nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni
del comma 2 dell'articolo 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto
capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed
il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
Art. 102.
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata
in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento
e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in
proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata
fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;
nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore
soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima
può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in
particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati
dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro
è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione,
che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni
ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del
costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le
imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il
primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio;
per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione
alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario,
al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri
e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio
di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per
la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto
nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento
sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento
anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice
è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa
stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto
previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata
minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora
venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento
di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento
sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o
di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo
21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di
cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri
relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto
di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo.
Art. 103.
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo;
quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura
non superiore ad un decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli
altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo
del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore
stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
Art. 104.
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione
è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102
e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando
tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione,
la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire
dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto
di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti
o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita,
a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o
il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero
dei residui anni di durata della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere
pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario
differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle
quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo
nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni
del comma 1 dell'articolo 110.
Art. 105.
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto
e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo
2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio
in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal
quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio
stesso e nei due successivi.
3. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote
di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti
relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere c), d) e f).
Art. 106.
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del
limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La
deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento
del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio
alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento
al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili
a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti
esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni
e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale
o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,
per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti
finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati
al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad
esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello
0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato
dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo
delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in
quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma
le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti
in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni
è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione,
fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti
non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio
alla fine dell'esercizio.
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché
la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento
al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo
101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento
per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il
reddito dell'esercizio stesso.
Art. 107.
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione
e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del
5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta
concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio
in cui ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di
opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili
gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione
dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle
altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102.
La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il
fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in
un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza è
deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto.
L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il
reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio
e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente,
al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere
effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto
a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo
a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
Art. 108.
Spese relative a più esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso
e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei
beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul
costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi
corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte
di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso
e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione
nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote
costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, nche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni
non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni
di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.
3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate
nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti
i primi ricavi.
Art. 109.
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per
i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente,
concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia
i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza
non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna
o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli
immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà
o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla
vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti,
e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla
data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti
da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui
derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli
similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute
in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di
imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento
del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono
a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione
se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili
per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali,
le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se
in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato
il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli
dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e
gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito
se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio
netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo
risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di
valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi
dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti,
delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi
agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di
patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso
alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti
i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività
o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare
il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili
e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in
quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo
96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione
del periodo precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi
di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi
passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente
comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si
tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente
ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo
44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della società emittente o
di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare
in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli
di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto
un apporto diverso da quello di opere e servizi.
Art. 110.
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al
costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi,
gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso
terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per
la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad
incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere
con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili
al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo
85, lettere a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari
alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti
i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né
alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze
di tali azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e,
con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti,
per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura
o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto,
le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti
in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione
in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si
effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla
formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico
rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità
plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio
dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni,
di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del
codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra
le immobilizzazioni deve riguardare la totalità di essi. Non si
tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio
è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi
valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.
4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in
valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica
la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre
leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni
sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione
di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito
secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente
più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è
sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti
per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto
di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta
concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi
consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato
per la determinazione della minusvalenza dedotta.
Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione
si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi
considerati.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai
commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio
se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti,
determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la
stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del
reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità
competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure
amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti
nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività
di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione
o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio
tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare
le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento
il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme
parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali
di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del
livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di
altri criteri equivalenti.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico
e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito
avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di
fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione
non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli
167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
Art. 111.
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti
che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito
nei commi successivi.
2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative
ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio
dell'investimento è sopportato dagli assicurati, è diminuita
o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni,
alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle
minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all'articolo
87, e degli utili di cui all'articolo 89 esclusi dalla formazione del
reddito.
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione
dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo,
è deducibile nell'esercizio in misura pari al 90 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costanti
nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione
di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili
in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per
i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero
ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura
delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti
caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.
Art. 112.
Operazioni fuori bilancio
1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono
i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di chiusura
dell'esercizio, diverse da:
a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura
dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d);
b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti
dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.
2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle
lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono
alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'articolo 109.
3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono
i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste
in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura dei
rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 87 e da quelle i cui
rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle
medesime azioni, quote o strumenti finanziari.
4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine,
di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di
interesse, a indici o ad altre attività.
5. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri
previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma
3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza
tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula
o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore
alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo
valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di
cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi ad attività e passività
produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono
a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi
connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo
la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura
di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
7. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità
di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni
dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il
valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori
bilancio» o di insiemi di attività o passività in
bilancio o «fuori bilancio».
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti
diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali
le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando, in ogni
caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.
Art. 113.
Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo
la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui
all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito
degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in
temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.
2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti,
l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad
altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalità
e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni
dirette nella società debitrice, la precisazione che l'operatività
di quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo
e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che
inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria
del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario
nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto
a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate
le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto
da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà;
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei
confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione,
delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltà
prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso
delle partecipazioni di cui sopra.
3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione
degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite
e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto
dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore
dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
Art. 114.
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio
italiano dei cambi non si tiene conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a
disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli,
crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento
dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo
periodo, 106, comma 2, e 112.
Art. 115.
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale
sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo
73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto
esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del
codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento
e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere
a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in
cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine
del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non è consentito
nel caso in cui la società partecipata:
a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo
2346, ultimo comma, del codice civile;
b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano
residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è
consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte
sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società
partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società
partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
società, i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si
scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale
di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della società
partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione
ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile
della società partecipata.
4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società
partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata
all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale
in capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata
utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve
di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente
comma, durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa
esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente
distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili
imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia
della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento
della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso
di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto
permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli
obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo
124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di
acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la società partecipata, sia per i soci.
8. La società partecipata è solidalmente responsabile con
ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo
di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo
stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione
rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo
le modalità previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle
svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti
fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate
a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente
a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo
costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle
perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Art. 116.
Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base
proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con
le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società
a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le
soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine
sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore
a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
L'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia,
nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti
di cui all'articolo 87.
2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo
115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.
Sezione II Consolidato nazionale
Art. 117.
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.
1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)
e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo
120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualità di controllanti
ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo
per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa,
così come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione
alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia
effettivamente connessa.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione
ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso
venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo
124.
Art. 118.
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo
117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente
alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto
alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente
dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al
soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita
risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica
imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate
solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate
a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla
società o ente controllante o alternativamente dalle società
cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di
cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente
alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione
dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio
la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata
sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta
e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi
relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in
contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Art. 119.
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale
solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata
e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata
con quello della società o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e
dell'ente o società controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società
o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti
relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio è irrevocabile
fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o
di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito
è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato
all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui
si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 129.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto
di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si
determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta.
Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli
adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione
del reddito complessivo globale.
Art. 120.
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:
a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per
cento, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante
tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto
di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo
2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa
direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per
cento da determinarsi relativamente all'ente o società controllante,
tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza
delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile.
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere
sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società
o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.
Art. 121.
Obblighi delle società controllate
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo
117, ciascuna società controllata, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare
alla società o ente controllante la determinazione del proprio
reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti
d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente
versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo
109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti
negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla società controllante i dati relativi ai beni ceduti
ed acquistati secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo
123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante
per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validità dell'opzione.
Art. 122.
Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
1. La società o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando
alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti
le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile
dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all'articolo
117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione
in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;
b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del
pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto
dal comma 2 dello stesso articolo;
c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il
valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al
regime di neutralità di cui all'articolo 123.
Art. 123.
Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo
1. Fra le società che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente
sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85
e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali
riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria
risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione
che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la
differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del
bene trasferito.
2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere
utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con
la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti
secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.
Art. 124.
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della società o dell'ente controllante, per il periodo
d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato per un importo
corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio
per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto
dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da
altra società controllata secondo il regime di neutralità
fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel
caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti
della sola società cedente o della sola società cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito
del controllo:
a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato
a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato è
inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali
continua la validità dell'opzione;
b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così
come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità
stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la società o l'ente
controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti
già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate
nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo
122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3,
le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità
della società o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo
129 può prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 123, alle
società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di
fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato.
Nel caso di fusione della società o ente controllante con società
o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante
l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui
all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione
anticipata del consolidato.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli
oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle società.
Art. 125.
Mancato rinnovo dell'opzione
1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano
sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117,
sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società
di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata
con riferimento ai redditi propri così come risultanti dalle comunicazioni
di cui all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo 124,
comma 4.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme
percepite o versate tra le società di cui al comma 1 per compensare
gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle società.
Art. 126.
Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le società
che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle
società.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio
dell'opzione non è consentito e, se già avvenuto, cessa
dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento
o il provvedimento che ordina la liquidazione.
Art. 127.
Responsabilità
1. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è
responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi,
riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute,
con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attività
di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni
degli obblighi strumentali per la sua determinazione.
2. La società o l'ente controllante è responsabile per le
maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio
reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla propria dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo
prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'adempimento degli obblighi
connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo
122 ed è altresì solidalmente responsabile per le somme
dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna società controllata.
3. Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei
redditi di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste
prioritariamente alla società o ente controllante.
4. L'eventuale rivalsa della società o ente controllante nei confronti
delle società controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante
ometta di trasmettere alla società controllata copia degli atti
e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica
ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto
dall'articolo 119.
Art. 128.
Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al
netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo
d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo
117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da
altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui all'articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del
passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori
o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle
predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei
valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo
di tali differenze.
Art. 129.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente
sezione.
Sezione III Consolidato mondiale
Art. 130.
Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il
gruppo di imprese non residenti.
1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere
a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente
nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione,
i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non
residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle
società ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice
civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone
fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta, tenendo conto
delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti
controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del
codice civile di altra società o ente commerciale residente o non
residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2,
le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma
5, si cumulano fra loro.
4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione
di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione
di cui alla sezione precedente.
Art. 131.
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante
indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti
dalle controllate non residenti di cui all'articolo 133 per la quota parte
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto
controllante e delle società controllate residenti di cui al comma
2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente
sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate
residenti, per la validità dell'opzione di cui all'articolo 130
è necessario che la società controllante e ciascuna di tali
controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In
tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere
nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di
partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente
comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto
controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso
alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente.
Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale
del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene l'ultimo giorno del periodo
cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma
2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili
alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente
o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo
bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante.
L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa
al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta
e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi
presentata ai sensi dell'articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili
relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei
redditi presentate per il periodo stesso dalle società residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 132.
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. Permanendo il requisito del controllo, così come definito nell'articolo
133, l'opzione di cui all'articolo 131 è irrevocabile per un periodo
di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I
successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.
2. L'efficacia dell'opzione è altresì subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate
non residenti, così, come definite dall'articolo 133;
b) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata
con quello della società o ente controllante, salvo nel caso in
cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate
residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti
di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto
riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione
che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione
contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio
annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo
della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale
cui compete l'amministrazione della società di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della
controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna società controllata non
residente secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo
142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera
c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria
per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo
non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione
finanziaria.
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante
interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge
27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente,
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio
dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrà risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio
dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo
con l'indicazione di tutte le società controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo
bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché
la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle
controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata
dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;
d) la denominazione dei soggetti cui è stato attribuito l'incarico
per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione
di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente
richiesto il credito di cui all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate può essere subordinata
all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri
adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali.
Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante può
a sua volta richiedere, oltre a quelle già previste, ulteriori
semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali
anche l'esclusione delle società controllate di dimensioni non
rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo
167, comma 4.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia
delle entrate con le modalità previste dallo stesso comma 3 entro
il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si
sono verificate.
Art. 133.
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le
società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità
giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote,
diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente
o indirettamente dalla società o ente controllante per una percentuale
superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla società
controllante ed alle società controllate residenti di cui all'articolo
131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio
del soggetto controllante. Tuttavia il reddito prodotto dalle società
cui tali partecipazioni si riferiscono è escluso dalla formazione
della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo
di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti
la fine dell'esercizio della società controllante.
Art. 134.
Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
1. L'ente o la società controllante provvede a calcolare il reddito
imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante
dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla
sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con
quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società
incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi
precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 130;
b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli
bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti
positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri
di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza
la deducibilità dei componenti negativi non solo se imputati al
conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di
gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente
sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle società a
condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei
criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti
gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo
142 salvo quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti
con finalità analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo
capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino
a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo
massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero
o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero
stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione
che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti
con finalità diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I non
si considerano fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto
in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 92, comma
5.
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio
relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto
mesi stipulati fra le società non residenti o fra queste e quelle
residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui
alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore
o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio
di cui all'articolo 132, comma 2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti
concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio
del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della società
non residente;
f) inapplicabilità delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma
2, secondo periodo e 164;
g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'art.
109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni
dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In
tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi
ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista
dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata
estera secondo le modalità ed alle condizioni di cui al decreto
previsto dall'articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella
legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla precedente
lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti
negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto
economico della controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli
esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130.
Art. 135.
Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo
1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi
i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all'articoli 85 e 87,
fra le società non residenti cui si riferisce l'opzione di cui
alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo
in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione
agli utili del soggetto controllante e delle società controllate
residenti di cui all'articolo 131, comma 2, nella controllata cedente
e quella se minore nella controllata acquirente.
2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società
acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato
della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito
imponibile ai sensi del comma 1.
Art. 136.
Determinazione dell'imposta dovuta
1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo
i criteri di cui all'articolo precedente, determina il reddito imponibile
complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni,
alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante,
sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a
titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 165 e ai commi
da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito
estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo
di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle
controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata
con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera è utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo
165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito
prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio
dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato
negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori
imposte estere sullo stesso reddito anche perché distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente
distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più
società controllate e la legislazione locale preveda una forma
di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione,
nonostante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130, gli imponibili
negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione
del reddito complessivo se, ricorrendone in concreto le condizioni, la
società controllante non si avvale di tale forma di tassazione
di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione
di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini della presente sezione,
una o più società a seconda che la compensazione dei singoli
imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.
Art. 137.
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo
di validità dell'opzione
1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all'articolo
132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società
o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2, gli effetti dell'opzione
esercitata cessano con effetto dal periodo d'imposta del soggetto controllante
successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione
soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in
cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione
di cui alla presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto
controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo
d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della
misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo
di validità dell'opzione da tutte le società non residenti
il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle
prodotte nello stesso periodo da tutte le società.
Art. 138.
Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o più
controllate non residenti
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del
controllo venga meno relativamente ad una o più società
controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'articolo
132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente
agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo
97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui
allo stesso art. 132, comma 1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente
ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre
a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di cui all'articolo 137,
comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società
non residenti di cui al presente comma.
Art. 139.
Mancato rinnovo dell'opzione
1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui
al comma 2 dell'articolo 137.
Art. 140.
Coordinamento con l'articolo 167
1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 non si applicano relativamente
alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della
società controllante per effetto dell'opzione di cui all'articolo
130.
Art. 141.
Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al
netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo
d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo
130 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da
altra società controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui all'articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del
passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori
o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle
predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei
valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo
di tali differenze.
Art. 142.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente
sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti
i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili
ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti
in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali
quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è
superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto
previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).
Capo III Enti non commerciali residenti
Art. 143.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la
destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile
rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che
non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti
non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore
o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui
all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti
stessi.
Art. 144.
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo
degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna
categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano.
Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito,
le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e
di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente
è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche
finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio
1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative
all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate
con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata
qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
Art. 145.
Regime forfetario degli enti non commerciali
....................
Art. 146.
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo,
le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del
periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
Art. 147.
Detrazione d'imposta per oneri
....................
Art. 148.
Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non
commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti
a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo
143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla
formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere
di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali
le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo
o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni
nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le
erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni
alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni
di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate
nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.
287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti
e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi
e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute
dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi
di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti
e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione
che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci
o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni
il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del
codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
Art. 149.
Perdita della qualifica di ente non commerciale
....................
Art. 150.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
....................
Capo IV Società ed enti commerciali non residenti
Art. 151.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali
non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è
formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione
di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati
nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle
plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi
alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato,
ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché
gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo
23, comma 1, lettera f).
Art. 152.
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il
reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della
sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico
relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività
produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati
secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali
rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle
lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo,
le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del
periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In
caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione
l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha
conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per
cento dell'onere rimborsato.
4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
Capo V Enti non commerciali non residenti
Art. 153.
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto
dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli
esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati
nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle
plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi
alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato,
ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché
gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo
23, comma 1, lettera f).
Art. 154.
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato
secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono,
se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che
concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma
1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma
1, secondo periodo.
2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La
detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito
complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo
periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali
mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 144.
4. Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti
pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute,
le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività
dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto,
la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b),
del comma 1, dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140
del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità
in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate
all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento
di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento
di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma,
senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della
tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi
di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato
sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle
spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per
il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali,
e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata
dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle
associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate
per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo
140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità
in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo,
e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione,
secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego
delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente
articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano
perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati
con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati
una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili
ai beneficiari.
Capo VI Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
Art. 155.
Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi
indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il
contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende
fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo
161.
L'opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può
essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente
a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite
dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società
controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri
di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio
superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attività
di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre
attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
3. Sono altresì incluse nell'imponibile le attività direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161.
Art. 156.
Determinazione del reddito imponibile
1. Il reddito imponibile è determinato in via forfetaria ed unitaria
sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:
a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti
scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata;
b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti
in relazione all'età del naviglio:
1) da 0 a 5 anni: 0,90;
2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
3) da 11 a 25 anni: 1,05;
4) oltre 25 anni: 1,10.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata
utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria
o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì
esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali
la nave è in disarmo temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti
non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
84.
Art. 157.
Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
1. L'opzione di cui all'articolo 155 non può essere esercitata
e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la metà delle navi complessivamente utilizzate
viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore,
per ciascuna unità, al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione
per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la determinazione
del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate
a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai
costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per
quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresì, nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende i
ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva
dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle attività
di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata,
il nuovo esercizio della stessa non può avvenire prima del decorso
del decennio originariamente previsto.
Art. 158.
Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi relativamente
alle quali è efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile
determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza
o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto
un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un
periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente
regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 dovrà
aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli
oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo
esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione
dell'imponibile previsto dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione
del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione,
al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione
di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
la differenza di cui al comma precedente è aggiunta all'imponibile
limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale,
per l'applicazione del comma 1 è necessario che tali navi rappresentino
l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.
Art. 159.
Obblighi contabili
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività
imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 155 non è
ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e deve
essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del
capo II.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono
rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni
da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi
nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di cui all'articolo
156; a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo
le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 161.
3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente
a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile
determinato ai sensi dell'articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non
ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Art. 160.
Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non possono
esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II né
in qualità di controllanti, né in qualità di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le società
il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo
156 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la
disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7.
Art. 161.
Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente
sezione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano
le disposizioni di cui alla sezione I.
Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I Disposizioni generali
Art. 162.
Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione
«stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari
per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte
la sua attività sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava
o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate
al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa
all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può
esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle
risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero
l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è
considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere,
progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile
organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione
o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi
altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività
menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé
stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori
elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e
la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni
e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto
dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui
al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio
dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti
diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il
solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività
per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio
dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo
di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione
commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata,
o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente
o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile
organizzazione dell'altra.
Art. 163.
Divieto della doppia imposizione
....................
Art. 164.
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi
a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
....................
Capo II Disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti
internazionali
Art. 165.
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi
sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti
all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti
periodi d'imposta ammesse in diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri
reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti
nel territorio dello Stato.
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo
136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri,
la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione
relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero
al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione
che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente
si applica quanto previsto dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione
o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del
Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del
periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo
periodo d'imposta successivo.
L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è
condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte
estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento
a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello
stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su
tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo
reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della
eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata
a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi
negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta
estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo
ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa
allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni
di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro
del credito si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero
dalle singole società controllate di cui alla sezione III del capo
II del Titolo II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto
dall'articolo 136, comma 6.
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il
reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale
maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per
il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è
stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento,
la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in
Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle società che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli
soci nella proporzione ivi stabilita.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente
alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta
in misura corrispondente.
Art. 166.
Trasferimento all'estero della residenza o della sede
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui all'articolo
2 ed all'articolo 72, comma 1, lettera a) e b), che comporti la perdita
della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo,
al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale,
salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica
se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano
in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società
di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g).
2. .........
Art. 167.
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
1. .........
2. .........
3. .........
4. .........
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente
dimostra, alternativamente, che:
a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello
Stato o nel territorio nel quale ha sede;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente
deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto
dei diritti del contribuente.
6. .........
7. .........
8. .........
Art. 168.
Disposizioni in materia di imprese estere collegate
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma
di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente
in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società
fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore
al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro
ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale
privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso
di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma
di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti
non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi
derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali
privilegiati.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati
per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata
estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di
rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale
di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i
seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma
1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 169.
Accordi internazionali
....................
Capo III Operazioni straordinarie
Art. 170.
Trasformazione della società
1. .........
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa,
il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo
le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze
di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma
dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio
con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito
dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non
comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47.
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta
di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma
5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione
siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano
iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il
regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società
di cui all'articolo 73.
Art. 171.
Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies
del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al
Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano
realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda
o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della
trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono
assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione
sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte
in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione
in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67,
comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo
170.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del
codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta
di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi
da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente
stesso.
Art. 172.
Fusione di società
1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società
fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore
di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto
in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società
fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o
dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali
della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti
dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia
i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto
di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio
ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né
realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né
conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla
fusione o incorporante, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio,
dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli
58 e 87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle
società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo
quanto stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio
delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito
della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella
misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si
applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali,
se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale
per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna
di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare
il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai
soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale
delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale
della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono
a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al
comma precedente si applica il regime fiscale delle riserve della società
incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite
ai sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso alla
sua formazione.
7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa
la società incorporante, possono essere portate in diminuzione
del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante
per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile,
senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre
che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili,
relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è
stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore
al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.
Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della
società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla
società incorporante o da altra società partecipante alla
fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino
a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni
o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società
partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio
al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto
la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito
conto economico.
9. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
società fuse o incorporate o a quella, se più prossima,
in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli
relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui,
dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della
fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente
a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti
alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.
Art. 173.
Scissione di società
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti
o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese
quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti
alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti
al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di
azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima
ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni
ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto
di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né
realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né
conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta
salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7,
e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le
posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla
stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del
patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di
posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi
del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi
titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte
proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società
scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio
netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della
società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie,
oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società,
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi
del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo
le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma
11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente
comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
per periodo di formazione in capo alla società scissa all'inizio
del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio
del periodo medesimo presso le società beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva
in società preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono
nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono,
in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti
proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza
formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché
le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti
vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte
della società scissa e delle società beneficiarie; detto
criterio è altresì applicabile alle spese relative a più
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della
società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo
le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale,
le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza.
Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici
elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono
essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.
Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve
in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive
quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo
172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi
alla società scissa le disposizioni riguardanti le società
fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società
risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare
del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del
codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della
scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo
2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai
sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera
limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza
tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa
e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono
adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa
o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria
appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai
suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa
o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma
restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società
scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società
beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie,
gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere
adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società
coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti
e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella
designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione
finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora
non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili
e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione
della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del
suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di
cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata
non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto,
si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società
beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale
imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria
della scissione di una società del primo tipo si applicano anche,
in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 171, considerando
a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio
netto trasferita alla beneficiaria.
Art. 174.
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.
Art. 175.
Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86,
fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti
di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia
di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti
in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di
realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto
conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se
superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite
nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo
è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento
di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per
l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono
anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui
alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.
3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le
disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario
è un soggetto non residente nel territorio stesso.
4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito
del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera
c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito
alle stesse ai sensi del presente articolo.
Art. 176.
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo
di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario
rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia
il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni
ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita
e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti
ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione
delle disposizioni del presente testo unico.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda
secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti
di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione
ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o
di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il
regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto
conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente.
Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti
di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178,
in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni
date in cambio.
5. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109,
comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla
formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto
conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione
d'imposta previsto dalla norma predetta.
6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore
individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 175.
Art. 177.
Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate,
in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo
ai soci di quest'ultimo proprie azioni o quote, non dà luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che
il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni
o quote ricevute in cambio.
L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente
ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui
all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma
1, lettera c).
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società,
mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo
di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1),
del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito
dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci
di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto
del conferimento.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
Capo IV Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri
diversi dell'Unione europea
Art. 178.
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti
società di Stati membri diversi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione,
enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato,
e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica
europea, purché non si considerino, per convenzione in materia
di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità,
che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente
testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità
con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti
a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo
unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità
di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro
ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio
di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti
indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno
dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione,
con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei
soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni
nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari
siano residenti nel territoriodello Stato, che la quota di patrimonio
trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società
scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione
ricevuta;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli
rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera
a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei
due sia residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui
alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo
alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni
stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali
uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione
di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice
civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in
uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo
ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in
permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore
al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno
dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio
dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella
lettera a).
Art. 179.
Regime di neutralità fiscale
1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 178
si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile
organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali
del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma
1 dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile
organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo
al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale
assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è
situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in
assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434.
Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti
i diritti e gli obblighi tributari.
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante
permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo
di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in
cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti
ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli
concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone
le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale
di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).
5. Se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili
nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore
normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento,
dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile
organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva
comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta
è valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti,
aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a
saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda
o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni
indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178, non confluiti
in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente
alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
Art. 180.
Riserve in sospensione d'imposta
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo
178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del
conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione
nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della
stabile organizzazione.
Art. 181.
Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo
181, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto
non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma
7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del
passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio
dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Capo V Liquidazione volontaria e procedure concorsuali
Art. 182.
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto
economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il
conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità
alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277
del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della
liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo
e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso
tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in
base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui
all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui
ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio
e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via
provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo
66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi,
compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa
presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati,
ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli
17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore,
dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta
di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le
disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione
si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo
alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio
intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo
bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio
finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione
non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse
in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per
più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi
determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite
o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente
a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo
per i periodi di imposta di competenza.
Art. 183.
Fallimento e liquidazione coatta
....................
Art. 184.
Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società.
Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 185.
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
....................
Art. 186.
Società civili
....................
Art. 187.
Eredità giacente
1. Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta
nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei
cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni
del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredità è persona
fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III,
se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredità
il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede
per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta
la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative
imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredità
è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati
separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione
di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione
dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro
non ancora concepito.
Art. 188.
Campione d'Italia
....................
Art. 189.
Riferimenti legislativi ad imposte abolite
....................
Art. 190.
Redditi dei fabbricati
....................
Art. 191.
Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie
1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,
e da leggi speciali.
....................
Art. 2.
Norme di coordinamento
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere
g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano
ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo
stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla
quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento
nel periodo di durata del contratto.»;
b) nell'articolo 27, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei
casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico
n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica
alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari
di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto
testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto
nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero
non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico qualora l'associante
determini il reddito di impresa ai sensi dell'articolo 66 del medesimo
testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore
non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti,
per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società
ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73
del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale
dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla
società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del
27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio
dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari
di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti
di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio,
hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale
dello Stato estero.
4. Sugli utili corrisposti dalle società ed enti indicati nella
lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico,
non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo
unico, è operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono
nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli
utili corrisposti è a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni
e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del
citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65.
La ritenuta dei periodi precedenti è operata al netto delle ritenute
applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura
si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate
qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione
dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico.
Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27
per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle società.»;
c) all'articolo 27-bis i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le società che detengono una partecipazione diretta non
inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce
gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui
al terzo comma dell'articolo 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n.
435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente
o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato
della predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione,
rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero,
che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati
nel comma 1 nonché la documentazione attestante la sussistenza
delle condizioni indicate al medesimo comma 1.»;
d) all'articolo 27-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari
similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito
dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289,
è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote
ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»;
e) all'articolo 37-bis, comma 3:
1) alla lettera f) dopo le parole «incluse le valutazioni»
sono inserite le seguenti: «e le classificazioni di bilancio»;
2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) cessioni
di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.».
2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le
plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo
unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo
68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.»;
3) al comma 4, nel primo periodo le parole: «Le imposte sostitutive
di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte» sono sostituite dalle seguenti:
«L'imposta sostituiva di cui al comma 2 è corrisposta»;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole: «non negoziate
in mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti:
«qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi».
3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
modificate in conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni
contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto si
intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute negli
articoli che recano la numerazione disposta con il medesimo decreto.
4. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti,
fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate
per effetto della entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle
corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione
disposta con il presente decreto.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la
lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed il comma 3 dell'articolo 131.
2. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati
nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo
il 31 dicembre 2003.
3. È abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
recante riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire
la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162,
lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari
e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati e di loro parti
correlate, maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute
nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
662 si applicano limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente
al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non eccedenti la soglia
prevista nell'articolo 98 e l'intero importo dei finanziamenti erogati
o garantiti. Per l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal
sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva dall'applicazione
delle disposizioni del periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 4.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto
per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:
a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione
deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30
aprile 2004;
b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio
2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione
di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
così come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto
di cui al comma 1 del medesimo articolo è fissato nella misura
di cinque a uno;
c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 87 ed all'articolo
58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato
dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni
o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte
nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;
d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di
cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2003;
e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato testo unico delle
imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto
legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente
all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione
dell'imponibile ivi previsto;
f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 68, comma
3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come
modificato dal presente decreto legislativo, ancora non utilizzate alla
fine del periodo d'imposta in corso al 2003 può essere portata
in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui
al medesimo comma;
g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui
all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
così come modificato dal presente decreto legislativo, già
posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano
le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, così
come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui
allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni,
gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati
nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo
al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per
la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti
nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni
del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito
sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria
nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta;
h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto
legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche
di valore e agli accantonamenti operati:
1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo
comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle
disposizioni di tale decreto;
2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente
alla medesima data;
i) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo unico delle imposte
sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo,
si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002.
Dalla predetta data e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
l) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate
dal presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società
dovuto dall'ente o società controllante secondo le disposizioni
di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo
unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente
decreto legislativo, è effettuato assumendo come imposta del periodo
precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata
per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;
m) le opzioni di cui agli articoli 117 e 130 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto
legislativo, possono essere revocate con effetto dagli esercizi relativamente
ai quali le norme per la determinazione del reddito d'impresa sono adeguate
ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini
dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto
è aumentata dal 99 al 102,5 per cento;
o) il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato
delle remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come
modificato dal presente decreto legislativo, e l'applicabilità
delle ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni
dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell'associante in
base alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi prima
delle modifiche recate dal presente decreto per le quali rimane il previgente
regime fiscale;
p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo di
imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni dell'articolo
1 continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione
pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
265; ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano
integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003;
q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto
legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli
enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in
quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare
imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo
d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società
e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.
2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti
locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14,
comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
come legge dello Stato.
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