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Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n.276
Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del
lavoro
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con
riferimento ai lavoratori svantaggiati
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio
statistico
Capo IV Regime sanzionatorio
Titolo III Somministrazione di lavoro appalto di servizi,
distacco
Capo I Somministrazione di lavoro
Capo II Appalto e distacco
Titolo IV Disposizioni in materia di gruppi di impresa
e trasferimento d'azienda
Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato
o flessibile
Capo I Lavoro intermittente
Capo II Lavoro ripartito
Capo III Lavoro a tempo parziale
Titolo VI Apprendistato e contratto di inserimento
Capo I Apprendistato
Capo II Contratto di inserimento
Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Capo II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese
da particolari soggetti
Titolo VIII Procedure di certificazione
Capo I Certificazione dei contratti di lavoro
Capo II Altre ipotesi di certificazione
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del
3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003,
n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia
di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare,
nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità
del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parit tra uomini e donne di cui
alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni,
e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione
e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche
attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni
e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono
previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle gi
attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) ´somministrazione di lavoroª: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) ´intermediazioneª: l'attività di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro:
della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione
e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione
ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo;
c) ´ricerca e selezione del personaleª: l'attività di
consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica
esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione
di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative
in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione
ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) ´supporto alla ricollocazione professionaleª: l'attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attività ;
e) ´autorizzazioneª: provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati ´agenzie
per il lavoroª, allo svolgimento delle attività di cui alle
lettere da a) a d);
f) ´accreditamentoª: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare
i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonchÈ la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento
ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) ´borsa continua del lavoroª: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari,
a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro,
all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca
di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono
decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente
scelti dall'utente;
h) ´enti bilateraliª: organismi costituiti a iniziativa di
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione
del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare
e di qualità ; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione
di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione
dei soggetti pi? svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la
formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo
di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) ´libretto formativo del cittadinoª: libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio
2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti
sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco
della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni,
nonchè le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purchÈ riconosciute e certificate;
j) ´lavoratoreª: qualsiasi persona che lavora o che è
in cerca di un lavoro;
k) ´lavoratore svantaggiatoª: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza,
nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
a favore della occupazione, nonchè ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) ´divisioni operativeª: soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;
m) ´associazioni di datori e prestatori di lavoroª:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
Titolo II Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
Art. 3.
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare
un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza
ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacit di
inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del
mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione
e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il
mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti
che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi
di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento
anche a supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento
delle attivit di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo Ë articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attività di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate
a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui
all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivit per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie
nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta
giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente,
nonchè alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti
di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività
ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attività svolta cui Ë subordinato il rilascio
della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità
di revoca della autorizzazione, nonchÈ ogni altro profilo relativo
alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere
oggetto di transazione commerciale.
Art. 5.
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo
4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato
membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed
e) Ë ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso
e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica
o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di
previdenza sociale; assenza, altresÏ, di sottoposizione alle misure
di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più
nodi regionali, nonchÈ l'invio alla autorità concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato
del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi
indicato.
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre
ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
coo- perativa;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto
di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare,
la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria
o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore
a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui
alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, Ë richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato
e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto
di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro
Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare,
la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria
o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore
a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui
alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, Ë richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, Ë richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, Ë richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6.
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione
le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta
attivit senza finalit di lucro e fermo restando l'obbligo
della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonchÈ
l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresÏ autorizzati allo svolgimento della attività
di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui
al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attività senza finalità
di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonchèl'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
al successivo articolo 17.
3. Sono altresÏ autorizzate allo svolgimento della attività
di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali,
del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g)
di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito
del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivit di intermediazione. L'iscrizione Ë
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e),
f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. " in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3
e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attività di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio
e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4,
lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma
1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta
giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività
svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità
di costituzione della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo
4, comma 1 e delle procedure ad essa connesse.
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi
elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano
nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete
di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e
al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonchè l'invio alla autorità
concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento
del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi
di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1
disciplinano altresì :
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6
o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati,
sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in
termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento
dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento
ai lavoratori svantaggiati
Art. 8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di
lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il
lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono
l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi,
anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonchÈ, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui
al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta
di lavoro;
b) le modalit attraverso le quali deve essere data al lavoratore
la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi
in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla
presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e
fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o
altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale,
intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque
da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entit
ad essi collegate perchÈ facenti parte dello stesso gruppo di imprese
o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di
lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,
le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione
o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque
ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto
stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo
facsimile Ë conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. " fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione
sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale,
allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla et,
all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonchÈ
ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che
non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di
svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività
lavorativa. " altresÏ fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire
ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o
azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella
ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. " fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere
o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione
di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori
altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Art. 12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti
a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le
risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità
di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresÏ
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di
fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese
di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative
nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruità , rispetto alle finalità istituzionali previste
ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento
del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità
finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza
sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica
con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore
del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi
1 e 2, il datore di lavoro Ë tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa,
di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale puÚ ridurre i contributi
di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità
dei relativi fondi.
Art. 13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro Ë consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalità , e a fronte della assunzione del
lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione,
con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e
solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità
, indennitàdi disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità
o sussidio la cui corresponsione Ë collegata allo stato di disoccupazione
o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti
di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o
speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1
decade dai trattamenti di mobilit, qualora l'iscrizione nelle relative
liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria
o speciale, o da altra indennit o sussidio la cui corresponsione
Ë collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilit derivante da forza
maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e
5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivit
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano
in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della
sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non
si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivitàformativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente
ai fini della cancellazione dalle liste di mobilit, i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali.
A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 Ë ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data
di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso Ë comunicata
al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza
di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio
delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali
in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali
possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti
delle proprie disponibilit finanziarie.
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosÏ come
modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano
con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale
e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle
regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative
sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalit di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire
al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sar curata
dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruitàcon
i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati
dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di
cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di
lucro a supporto delle attivit previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo
da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. AllorchÈ l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di
riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese
conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa Ë dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per
il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti. La congruit della computabilit dei
lavoratori inseriti in cooperativa sociale sar verificata dalla
Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 Ë subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai
fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15.
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema Ë alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema
stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati,
sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro Ë liberamente accessibile
da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da
un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolt
di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e
senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso
gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo
8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale
prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2) alla interoperabilit dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativit della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici
alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione
e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonchÈ le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e
il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni
di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale
del lavoro, nonchÈ le registrazioni delle comunicazioni dovute
dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività
poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate
nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei
servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonchÈ di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonchÈ di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalit dei
commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7
del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli
2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosÏ come la definizione
di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali,
sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto
conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT
e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni
di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del
lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da
costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti
delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT,
dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, Ë inoltre incaricata di definire, entro sei
mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi
di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione
della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivit
di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del
lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, uno o pi? modelli di rilevazione da somministrare
alle agenzie autorizzate o accreditate, nonchè agli enti di cui
all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente
Ë valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle
linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonchÈ
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche
ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla
base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili
e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province
o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento
delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivitàdi monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonchÈ delle misure contenute
nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità
e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, Ë istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione
di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta
Commissione Ë composta da rappresentanti ed esperti designati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui ambito si individua
il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e
di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma
6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali
su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonchè delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui
al comma precedente, la Commissione potr annualmente formulare pareri
e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporrà una propria Relazione
che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate,
evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresÏ
le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi
in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
Art. 18.
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo
4, comma 1, Ë punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
L'esercizio abusivo della attività di intermediazione Ë punito
con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro
7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena Ë della ammenda
da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi Ë sfruttamento dei minori, la pena
è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda Ë aumentata
fino al sestuplo. Nel caso di condanna, Ë disposta in ogni caso la
confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio
delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei
limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi Ë sfruttamento
dei minori, la pena Ë dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
Ë aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonchÈ per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21
Ë punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a
Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni
di lavoro oggetto di somministrazione Ë punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro
6.000. In aggiunta alla sanzione penale Ë disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchÈ
nei casi pi? gravi, l'autorit competente procede alla sospensione
della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene
revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione
e interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19.
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000
euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosÏ come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, Ë punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosÏ come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, cosÏ come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1,
della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosÏ come sostituito dall'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, Ë punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore
interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosÏ come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, Ë punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250
euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione
di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della met qualora l'adempimento della comunicazione
venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti
dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo III Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco
Capo I Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciÚ autorizzato
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attivit nell'interesse nonchÈ sotto la direzione
e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato Ë ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonchÈ servizi di economato;
e) per attivit di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivit di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonchÈ per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivit produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le
quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego
di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato Ë ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivit dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato Ë affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi in conformit alla disciplina di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro Ë vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Art. 21.
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera Ë stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonchè del versamento
dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonchÈ del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonchÈ la data di inizio
e la durata prevedibile dell'attivit lavorativa presso l'utilizzatore,
devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte
del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione
è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina
generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile,
e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puÚ
in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato
dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo Ë stabilita la misura della indennità
mensile di disponibilità , divisibile in quote orarie, corrisposta
dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennit
Ë stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore
e comunque non Ë inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La predetta misura Ë proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivit lavorativa a tempo parziale anche presso
il somministratore.
L'indennit di disponibilit Ë esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore
di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non
Ë computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di
cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000,
non si applicano in caso di somministrazione.
Art. 23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime
della solidarietà
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso
con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo
13.
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di
tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento
sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative
o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza
e la salute connessi alle attività produttive in generale e li
forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione
nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui Ë
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale
o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresÏ, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed Ë responsabile
per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge
e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è
nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo
quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa,
ai lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà
e di attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee
del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore
e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto
di riunione secondo la normativa vigente e con le modalit specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente
pi? rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessit di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25.
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, Ë inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non Ë tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi
sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito
per la attivit svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono
determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore
temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gi
assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26.
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei
confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro
nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 27.
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti
e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), il lavoratore puÚ chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto
dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare
il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito
corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti
gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi
3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
Ë limitato esclusivamente, in conformit ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare
nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano all'utilizzatore.
Art. 28.
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione
di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato
al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda
di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II Appalto e distacco
Art. 29.
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo,
il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che
può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo
e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchÈ
per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gi impiegato nell'appalto a seguito
di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce
trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30.
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o pi? lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con
il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento
a una unità produttiva sita a pi? di 50 km da quella in cui il
lavoratore Ë adibito, il distacco puÚ avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Titolo IV Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento
d'azienda
Art. 31.
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le societ
controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti
di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei
soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in
capo alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee
in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile Ë
sostituito dal seguente: ´Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che,
in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identit a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento Ë attuato ivi
compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresÏ al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario
al momento del suo trasferimentoª.
2. All'articolo 2112 del codice civile Ë aggiunto, in fine, il seguente
comma: ´Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà
di cui all'articolo 1676ª.
Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile
Capo I Lavoro intermittente
Art. 33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante
il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che
ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo
34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche
a tempo determinato.
Art. 34.
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per
lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito
decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può
essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti
in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi
dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e
di collocamento.
3. " vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente Ë stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità , eventualmente
garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la
prestazione eseguita e la relativa indennit di disponibilità
, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalità , con cui il datore di lavoro
Ë legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro,
nonchÈ delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della
indennit di disponibilità ;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione
al tipo di attivit dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi,
il datore di lavoro Ë altresÏ tenuto a informare con cadenza
annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento
del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.
Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente Ë stabilita la misura della
indennità mensile di disponibilità , divisibile in quote
orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa
di utilizzazione. La misura di detta indennità Ë stabilita
dai contratti collettivi e comunque non Ë inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L'indennità di disponibilità Ë esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo
di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità
di disponibilità .
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che
precede, perde il diritto alla indennità i disponibilità
per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto
individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei
casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla
chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato
di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto,
la restituzione della quota di indennità di disponibilità
riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonchè
un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi
o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, Ë stabilita la misura
della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto
a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità
di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37.
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine
settimana, nonchè nei periodi delle ferie estive o delle vacanze
natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 36 Ë corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso
di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere,
per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore
intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè
delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia
professionale, maternità , congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile
a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non Ë titolare di
alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nÈ matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità
di cui all'articolo 36.
Art. 39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico
dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione
all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali
interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine
di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo
entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto
delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di
cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da
ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui Ë ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II Lavoro ripartito
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarietà
1. Il contratto di lavoro ripartito Ë uno speciale contratto di lavoro
mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una
unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e
fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore
resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della
intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei
contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonchè di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità
della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta
in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità
di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere
ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento
di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero
vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su
richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda
disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente,
nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale
contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati Ë disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice
civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno
dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma
restando la possibilit per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero
la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonchÈ il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione
al tipo di attivit dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori
sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti
coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito
nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a
favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato
in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro
ripartito.
Art. 44.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per
i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parit
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonchÈ delle ferie
e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle
riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n.
300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento
economico verr ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla
prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria
per la invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, della indennità
di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale
e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale,
mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari
del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo
parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia
effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine
anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosÏ come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) Ë sostituita dalla seguente:
´a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;ª;
b) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
´3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni
e modalit della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di
cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì
, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalit
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto.ª;
c) all'articolo 1, il comma 4 Ë sostituito dal seguente:
´Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.ª;
d) all'articolo 3, il comma 1 Ë sostituito dal seguente:
´1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolt di richiedere
lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate
con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4.ª;
e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
´2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente
di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonchè le conseguenze del superamento delle ore
di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.ª;
f) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:
´3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata
dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puÚ
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.ª;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 Ë sostituito dal seguente:
´5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche
a tempo determinato, Ë consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di
lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.ª;
i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente:
´7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di
quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti
collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3,
stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro
puòmodificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro
può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della
prestazione lavorativa.ª;
k) all'articolo 3, il comma 8 Ë sostituito dal seguente:
´8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchÈ di modificare
la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore
di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonchÈ il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3.ª;
l) all'articolo 3, il comma 9 Ë sostituito dal seguente:
´9. La disponibilit allo svolgimento del rapporto di lavoro
a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale
al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.ª;
m) all'articolo 3, il comma 10 è sostituito dal seguente:
´10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 Ë possibile anche nelle
ipotesi di contratto di lavoro a termine.ª;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 Ë sostituito dal seguente:
´Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale).
-
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro
a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato
motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
Ë ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unit produttive
site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali Ë prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro
Ë tenuto a darne tempestiva informazione al personale gi dipendente
con rapporto a tempo pieno occupato in unit produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione
le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo
a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche
a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del
sistema degli incentivi all'occupazione.ª;
p) il comma 2 dell'articolo 6 Ë soppresso;
q) l'articolo 7 Ë soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 Ë sostituito dal seguente:
´L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità
del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi
la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro
a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalit temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilit
familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione
del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento
di altra attività lavorativa, nonchÈ delle esigenze del
datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della
sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a
titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, Ë fatta salva
la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono
essere, risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente
di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
cui all'articolo 1, comma 3.ª;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
´2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di
cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto,
in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore
di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche
o flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.ª;
t) dopo l'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente:
´Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). -
1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui
una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro
a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo
pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni
pi? favorevoli per il prestatore di lavoro.ª.
Titolo VI Apprendistato e contratto di
inserimento
Capo I Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere
di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato Ë definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso
il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, puÚ assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai
sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa
in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici
anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed Ë
finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata
del contratto Ë determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonchÈ del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione Ë disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonchÈ
della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di
quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione
della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivit, con contratto
di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire,
la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni
caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore
a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante Ë disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonchÈ
della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine
del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilit per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilit di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al
comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
Ë rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione
e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole
aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto
a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività , con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di
livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari
e della alta formazione, nonchÈ per la specializzazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i
soggetti di et compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età .
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Ë
rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione,
in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa
con le regioni e le province autonome definisce le modalità di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle
competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo
in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio
2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 31 maggio 2001.
Art. 52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali Ë
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico
di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università
e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della
Conferenza Stato-regioni.
Art. 53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento
del lavoratore non potrà essere inferiore, per pi? di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo,
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione
sar tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta
secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In
caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalitàdi cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e
50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II Contratto di inserimento
Art. 54.
Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento Ë un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie
di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui
il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento
di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da
un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di
cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per
cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere
nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori
che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che,
al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonchÈ i contratti
non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura
pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di
lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei
diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a
scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se pi? favorevoli, le disposizioni
di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia
di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55.
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento Ë la
definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale
di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi? rappresentative
sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie determinano, anche all'interno degli enti bilaterali,
le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento
con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso
il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in
funzione dell'adeguamento delle capacit professionali del lavoratore,
nonchÈ le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti,
linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione
da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalit
di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate
dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro
mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due parti interessate, le modalit di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto
di lavoro dovr essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro Ë tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art. 56.
Forma
1. Il contratto di inserimento Ë stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento
di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il contratto Ë nullo e il lavoratore
si intende assunto a tempo indeterminato.
Art. 57.
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi
e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione
di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima
può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonchè dei periodi di astensione per maternit.
3. Il contratto di inserimento non Ë rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo
di durata indicato al comma 1.
Art. 58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero
dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59.
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per pi? di due livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali Ë
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento
ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e)
ed f).
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi
durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e
di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre
mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico
e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata Ë quella
massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono
superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti
limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998,
n. 142.
Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione
del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della
attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo
che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali Ë necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, nonchè i rapporti e le attività
di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate
a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal
C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresÏ esclusi dal campo di applicazione
del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonchè
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più
favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62.
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto Ë stipulato in forma scritta
e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè
i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi
spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere
conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di
lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può
svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza
con i committenti nè , in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere,
in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti
medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto
non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia
e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della
durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può
comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo
superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa
sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto Ë prorogata per
un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione
del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del
presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro
di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente, nonchè le norme di tutela contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento
della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso
che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta
causa ovvero secondo le diverse causali o modalità , incluso il
preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo
possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente
decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici
e conversione del contratto
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase
di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione
del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente
alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale Ë
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase
di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano
al committente.
Capo II Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative
di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in
procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonchè di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità
o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà .
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a
favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che
coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi
per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento,
o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla
quale risulti la loro condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni
di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso uno o più enti o società concessionari di
cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per
ogni buono consegnato. Tale compenso Ë esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo
per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro,
a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione
dei buoni, nonchè i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni
e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali.
Art. 73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro
accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare
proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico
di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa
con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale
di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano
in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni
svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale
o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento
e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75.
Finalità
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto
di cui al presente decreto, nonchè dei contratti di associazione
in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le
parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76.
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento
ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito
da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universit pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di
rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universit
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, della universit e della ricerca. Per ottenere la
registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e
criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione
unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo
76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni
istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione Ë volontaria e consegue obbligatoriamente
a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici
di buone pratiche di cui al comma 4, nonchè dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorit
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è
destinato a produrre effetti. Le autorit pubbliche possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali
le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puÚ essere richiesta dal servizio competente di cui
all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, oppure dalle altre autorit pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione Ë destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili
in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento
ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresÏ definiti appositi moduli e formulari per la certificazione
del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione
del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle
diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento
in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella
cui sfera giuridica l'atto stesso Ë destinato a produrre effetti,
possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione
del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato
e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto
di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione
ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.
L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma
negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal
momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità
stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice
del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura
civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione
ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente
alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410
del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione
ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere
presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento
o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni
di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione
alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale
sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate
in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento
alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei
contratti di lavoro.
Capo II Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
a), del presente decreto legislativo sono competenti altresì a
certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice
civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle
parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto
di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia
dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001,
n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene
al contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve
essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute
da un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo
1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma
negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione
di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del
presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici
di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita
e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale
organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico
di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali
o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali
Art. 85.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge
18 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con
il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, le parole da: ´Il datore di lavoroª fino a: ´dello
stessoª sono soppresse.
Art. 86.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o
a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in
ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia
delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali
di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi
senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora,
il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi
stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato
svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività
, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione
secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro,
o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni
o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di
lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro
subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato
di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le
clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria
e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla
determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo
che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile
si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge
30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate
ai sensi della normativa previgente opera una disciplina transitoria e
di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto. In attesa della disciplina transitoria restano in vigore le norme
di legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese
di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della
eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) Ë sostituita dalla seguente:
´b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonchÈ una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;ª;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
´b-bis) chiede un certificato di regolarit contributiva. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL,
per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei
lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione
della denuncia di inizio attività , il nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere
b) e b-bis).ª.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione
regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a statuto speciale per
le quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni
in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al
Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica con le
organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni
in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini
della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilit
di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della
messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio
e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure
del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi,
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione
vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
" fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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