LIBRO PRIMO: DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA


TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE


Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all`evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).

Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un`età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all`esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un`altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all`ordine pubblico o al buon costume (1418).

Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563).
L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall`articolo precedente, l`azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d`essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l`importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell`art. 7.

Art. 10 Abuso dell`immagine altrui
Qualora l`immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l`esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l`autorità giudiziaria, su richiesta dell`interessato, può disporre che cessi l`abuso, salvo il risarcimento dei danni.