LIBRO PRIMO: DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all`evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo
anno. Con la maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti
gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un`età inferiore
in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso
il minore è abilitato all`esercizio dei diritti e delle azioni
che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona
a un`altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano
morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino
una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano
altrimenti contrari alla legge, all`ordine pubblico o al buon costume
(1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome
o che possa risentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne
faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo,
salvo il risarcimento dei danni (2563).
L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia
pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall`articolo precedente, l`azione può essere
promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente
usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari
degne d`essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l`importanza
del nome, può essere tutelato ai sensi dell`art. 7.
Art. 10 Abuso dell`immagine altrui
Qualora l`immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l`esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro
o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l`autorità
giudiziaria, su richiesta dell`interessato, può disporre che cessi
l`abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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