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TITOLO IX-BIS. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (1)
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Titolo inserito dalla legge 04 aprile 2001, n. 154
Art. 342 bis Ordini di protezione contro gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca
reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare
con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342 ter Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge
o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare
del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro,
al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi
congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione
dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi
luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento
dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare,
nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno
e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi
e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente
diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi,
stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno
dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore
a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto
se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.
Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione,
lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più
opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica
e dell'ufficiale sanitario.
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