TITOLO XII DELL`INFERMITA` DI MENTE, DELL`INTERDIZIONE E DELL`INABILITAZIONE
Art. 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è
talmente grave da far luogo all`interdizione, può essere inabilitato
(417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776)
o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono
sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita
o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un`educazione sufficiente,
salva l`applicazione dell`art. 414 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell`ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell`ultimo
anno della sua minore età. L`interdizione o l`inabilitazione ha
effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l`età maggiore (421).
Art. 417 Istanza d`interdizione o di inabilitazione
L`interdizione o l`inabilitazione possono essere promosse dal coniuge,
dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado,
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ.
712).
Se l`interdicendo o l`inabilitando si trova sotto la patria potestà
o ha per curatore uno dei genitori, l`interdizione o l`inabilitazione
non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o
del pubblico ministero.
Art. 418 Poteri dell`autorità giudiziaria
Promosso il giudizio d`interdizione, può essere dichiarata anche
d`ufficio l`inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d`inabilitazione si rivela l`esistenza delle
condizioni richieste per l`interdizione, il pubblico ministero fa istanza
al tribunale di pronunziare l`interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l`istruttoria necessaria (att. 40).
Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l`interdizione o l`inabilitazione senza
che si sia proceduto all`esame dell`interdicendo o dell`inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente
tecnico. Può anche d`ufficio disporre i mezzi istruttori utili
ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell`interdicendo
o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l`esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato
un tutore provvisorio all`interdicendo o un curatore provvisorio all`inabilitando
(Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).
Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)
Art. 421 Decorrenza degli effetti dell`interdizione e dell`inabilitazione
L`interdizione e l`inabilitazione producono i loro effetti dal giorno
della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall`art. 416
(776).
Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l`istanza d`interdizione o d`inabilitazione,
può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in
ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324).
Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza
d`interdizione o d`inabilitazione devono essere immediatamente annotati
a cura del cancelliere nell`apposito registro e comunicati entro dieci
giorni all`ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all`atto di nascita (att. 42).
Art. 424 Tutela dell`interdetto e curatela dell`inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori
emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e
alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di
nomina del tutore provvisorio dell`interdicendo e del curatore provvisorio
dell`inabilitando a norma dell`art. 419. Per l`interdicendo non si nomina
il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell`interdetto e del curatore dell`inabilitato
il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che
non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio
maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore
superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata
(2699, 2703).
Art. 425 Esercizio dell`impresa commerciale da parte dell`inabilitato
L`inabilitato può continuare l`esercizio dell`impresa commerciale
soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198;
att. 100).
L`autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore
(2203 e seguenti).
Art. 426 Durata dell`ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell`interdetto o nella
curatela dell`inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge,
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 Atti compiuti dall`interdetto e dall`inabilitato
Gli atti compiuti dall`interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell`interdetto o dei suoi eredi
o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti
dall`interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza d`interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell`inabilitato o dei suoi eredi
o aventi causa gli atti eccedenti l`ordinaria amministrazione fatti dall`inabilitato,
senza l`osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza
di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla
nomina sia seguita l`inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall`interdetto prima della sentenza d`interdizione
o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell`articolo seguente.
Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d`intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d`intendere o di
volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere
annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all`autore (1425 e seguenti).
L`annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona
incapace d`intendere o di volere o per la qualità del contratto
o altrimenti, risulta la malafede dell`altro contraente (1425).
L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l`atto
o il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att.
130).
Art. 429 Revoca dell`interdizione e dell`inabilitazione
Quando cessa la causa dell`interdizione o dell`inabilitazione, queste
possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto
grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell`interdetto,
del curatore dell`inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod.
Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell`interdizione
o dell`inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero.
Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell`interdizione o dell`inabilitazione si applica
l`art. 423.
Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l`interdizione o l`inabilitazione produce i suoi
effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca
non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell`interdizione
L`autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l`istanza di
revoca dell`interdizione, non crede che l`infermo abbia riacquistato la
piena capacità, può revocare l`interdizione e dichiarare
inabilitato l`infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell`articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l`ordinaria amministrazione, compiuti dall`inabilitato
dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l`interdizione, possono
essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata
in giudicato.
|