TITOLO XII DELL`INFERMITA` DI MENTE, DELL`INTERDIZIONE E DELL`INABILITAZIONE


Art. 414 Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all`interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429).
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un`educazione sufficiente, salva l`applicazione dell`art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell`ultimo anno di minore età
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell`ultimo anno della sua minore età. L`interdizione o l`inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l`età maggiore (421).

Art. 417 Istanza d`interdizione o di inabilitazione
L`interdizione o l`inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712).
Se l`interdicendo o l`inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l`interdizione o l`inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell`autorità giudiziaria
Promosso il giudizio d`interdizione, può essere dichiarata anche d`ufficio l`inabilitazione per infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d`inabilitazione si rivela l`esistenza delle condizioni richieste per l`interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l`interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l`istruttoria necessaria (att. 40).

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Non si può pronunziare l`interdizione o l`inabilitazione senza che si sia proceduto all`esame dell`interdicendo o dell`inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d`ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell`interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l`esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all`interdicendo o un curatore provvisorio all`inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell`interdizione e dell`inabilitazione
L`interdizione e l`inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall`art. 416 (776).

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l`istanza d`interdizione o d`inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 423 Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d`interdizione o d`inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell`apposito registro e comunicati entro dieci giorni all`ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all`atto di nascita (att. 42).

Art. 424 Tutela dell`interdetto e curatela dell`inabilitato
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell`interdicendo e del curatore provvisorio dell`inabilitando a norma dell`art. 419. Per l`interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell`interdetto e del curatore dell`inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

Art. 425 Esercizio dell`impresa commerciale da parte dell`inabilitato
L`inabilitato può continuare l`esercizio dell`impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L`autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti).

Art. 426 Durata dell`ufficio
Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell`interdetto o nella curatela dell`inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427 Atti compiuti dall`interdetto e dall`inabilitato
Gli atti compiuti dall`interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell`interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall`interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d`interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell`inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l`ordinaria amministrazione fatti dall`inabilitato, senza l`osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l`inabilitazione (776).
Per gli atti compiuti dall`interdetto prima della sentenza d`interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell`articolo seguente.

Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d`intendere o di volere
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d`intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all`autore (1425 e seguenti).
L`annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d`intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell`altro contraente (1425).
L`azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l`atto o il contratto è stato compiuto (2953).
Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195; att. 130).

Art. 429 Revoca dell`interdizione e dell`inabilitazione
Quando cessa la causa dell`interdizione o dell`inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell`interdetto, del curatore dell`inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell`interdizione o dell`inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Art. 430 Pubblicità
Alla sentenza di rievoca dell`interdizione o dell`inabilitazione si applica l`art. 423.

Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
La sentenza che revoca l`interdizione o l`inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell`interdizione
L`autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l`istanza di revoca dell`interdizione, non crede che l`infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l`interdizione e dichiarare inabilitato l`infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell`articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l`ordinaria amministrazione, compiuti dall`inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l`interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.