TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA


Art. 43 Domicilio e residenza
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139).
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell`atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell`interdetto
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L`interdetto ha il domicilio del tutore (343).

Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell`art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

Art. 47 Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).