TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL`AFFINITA`
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno
stesso stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l`una discende dall`altra;
in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono
l`una dall`altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo
da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all`altro
parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572),
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L`affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell`altro
coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d`uno dei due coniugi,
egli è affine dell`altro coniuge.
L`affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge
da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434).
Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di
cui all`art. 87, n. 4.
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