TITOLO VIII Dell`adozione di persone maggiori di età
CAPO I Dell`adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Art. 291 Condizioni
L`adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi
o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano
almeno di diciotto anni l`età di coloro che essi intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può
autorizzare l`adozione se l`adottante ha raggiunto almeno l`età
di trent`anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma
precedente.
Art. 292 Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato)
Art. 293 Divieto d`adozione di figli nati fuori del matrimonio
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro
genitori.
Art. 294 Pluralità di adottati o di adottanti
E` ammessa l`adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo
che i due adottanti siano marito e moglie.
Art. 295 Adozione da parte del tutore
Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto
la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione,
sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni
risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento
(385 e seguenti).
Art. 296 Consenso per l`adozione
Per l`adozione si richiede il consenso dell`adottante e dell`adottando
(298, 311 e seguenti).
Se l`adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è
dato dal suo legale rappresentante.
Art. 297 Assenso del coniuge o dei genitori
Per l`adozione è necessario l`assenso dei genitori dell`adottando
e l`assenso del coniuge dell`adottante e dell`adottando, se coniugati
e non legalmente separati.
Quando è negato l`assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell`adottante, può, ove ritenga.
ll rifiuto ingiustificato o contrario all`interesse dell`adottando, pronunziare
ugualmente l`adozione, salvo che si tratti dell`assenso dei genitori esercenti
la potestà o del coniuge, se convivente, dell`adottante o dell`adottando.
Parimenti il tribunale può pronunziare l`adozione quando è
impossibile ottenere l`assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 298 Decorrenza degli effetti dell`adozione
L`adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l`adottante quanto
l`adottando possono revocare il loro consenso.
Se l`adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell`emanazione
del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari
per l`adozione.
Gli eredi dell`adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni
per opporsi all`adozione.
Se l`adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento
della morte dell`adottante.
Art. 299 Cognome dell`adottato
L`adottato assume il cognome dell`adottante e lo antepone al proprio.
L`adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri genitori
assume solo il cognome dell`adottante. Il riconoscimento successivo all`adozione
non fa assumere all`adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l`adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale
che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato,
assume il cognome dell`adottante. (1)
Se l`adozione è compiuta da coniugi, l`adottato assume il cognome
del marito.
Se l`adozione è compiuta da una donna maritata, I`adottato, che
non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Nota:
(1) La sentenza della Corte Costituzionale 7 - 11 maggio 2001, n. 120
ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo
comma, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale
non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome
dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.
Art. 300 Diritti e doveri dell`adottato
L`adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di
origine (315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L`adozione non induce alcun rapporto civile tra l`adottante e la famiglia
dell`adottato né tra l`adottato e i parenti dell`adottante, salve
le eccezioni stabilite dalla legge (87).
Art. 301-303 (abrogati)
Art. 304 Diritti di successione
L`adozione non attribuisce all`adottante alcun diritto di successione
(567).
I diritti dell`adottato nella successione dell`adottante sono regolati
dalle norme contenute nel libro II (468, 536, 567).
Art. 305 Revoca dell`adozione
L`adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli
seguenti (att. 352, 127).
Art. 306 Revoca per indegnità dell`adottato
La revoca dell`adozione può essere pronunziata dal tribunale su
domanda dell`adottante, quando l`adottato abbia attentato alla vita di
lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia
reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l`adottante muore in conseguenza dell`attentato, la revoca dell`adozione
può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l`eredità
in mancanza dell`adottato e dei suoi discendenti.
Art. 307 Revoca per indegnità dell`adottante
Quando i fatti previsti dall`articolo precedente sono stati compiuti dall`adottante
contro l`adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell`adottato.
Art. 308 (abrogato)
Art. 309 Decorrenza degli effetti della revoca
Gli effetti dell`adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in giudicato
la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell`adottante
per fatto imputabile all`adottato, l`adottato e i suoi discendenti sono
esclusi dalla successione dell`adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato)
CAPO II Delle forme dell`adozione di persone di maggiore età
Art. 311 Manifestazione del consenso
Il consenso dell`adottante e dell`adottando o del legale rappresentante
di questo, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale
nel cui circondario l`adottante ha la residenza.
L`assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere
dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata.
Art. 312 Accertamenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
l) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l`adozione conviene all`adottando.
Art. 313 Provvedimento del tribunale (1)
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e
omessa ogni altra formalita' di procedura, provvede con sentenza decidendo
di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nota:
(1)
Articolo sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n.149
Art. 314 Pubblicità (1)
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a
cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione,
su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione
a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione
della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei
modi che ritiene opportuni
Nota:
(1)
Articolo sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
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