TITOLO IX DELLA POTESTA` DEI GENITORI
Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori
Il figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire
in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento
della famiglia finché convive con essa.
Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori
Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all`età
maggiore o alla emancipazione (2, 390)
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi (155,
317, 327, 343) i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando
i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio,
il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili
(322).
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell`interesse
del figlio e dell`unità familiare. Se il contrasto permane il giudice
attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo
caso, ritiene il più idoneo a curare l`interesse del figlio.
Art. 317 Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che
renda impossibile ad uno dei genitori l`esercizio della potestà,
questa è esercitata in modo esclusivo dall`altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione,
di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L`esercizio della
potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto
nell`art. 155.
Art. 317 bis Esercizio della potestà
Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà
su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, I`esercizio
della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.
Si applicano le disposizioni dell`art. 316. Se i genitori non convivono
l`esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto
il riconoscimento. Il giudice, nell`esclusivo interesse del figlio, può
disporre diversamente; può anche escludere dall`esercizio della
potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare
sull`istruzione, sull`educazione e sulle condizioni di vita del figlio
minore.
Art. 318 Abbandono della casa del genitore
Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore
che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli.
Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo
ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.
Art. 319 (abrogato)
Art. 320 Rappresentanza e amministrazione
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva
la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli
atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali
di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore
(322).
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell`art. 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti
al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare
ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento
di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (1572) o compiere
altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere,
transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se
non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione
del giudice tutelare.
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice
tutelare, il quale ne determina l`impiego.
L`esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato
se non con l`autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Questi può consentire l`esercizio provvisorio dell`impresa, fino
a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza (2198).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla
stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita
in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli
un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei
genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta
esclusivamente all`altro genitore.
Art. 321 Nomina di un curatore speciale
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che
esercita in via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono
compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l`ordinaria
amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico
ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori,
può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento
di tali atti.
Art. 322 Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del
presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti
la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Art. 323 Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure
all`asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona
dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente
possono essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi
o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari
di alcuna ragione o credito verso il minore (1261).
Art. 324 Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l`usufrutto dei
beni del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all`istruzione
ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
l) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati (587, 769) al figlio per intraprendere una
carriera, un`arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti
la potestà o uno di essi non ne abbiano l`usufrutto: la condizione
però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima (537);
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e
accettati nell`interesse del figlio contro la volontà dei genitori
esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all`accettazione,
I`usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Art. 325 Obblighi inerenti all`usufrutto legale
Gravano sull`usufrutto legale gli obblighi propri dell`usufruttuario (1001).
Art. 326 Inalienabilità dell`usufrutto legale. Esecuzione sui
frutti.
L`usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno
o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L`esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei
genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può
aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti
per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 327 Usufrutto legale di uno solo dei genitori
Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è
il solo titolare dell`usufrutto legale.
Art. 328 Nuove nozze
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l`usufrutto legale, con l`obbligo
tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente
rispetto alle spese per il mantenimento, I`istruzione e l`educazione di
quest`ultimo.
Art. 329 Godimento dei beni dopo la cessazione dell`usufrutto legale
Cessato l`usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni
del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche
con procura ma senza l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi
eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della
domanda.
Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando
il genitore viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti
o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l`allontanamento
del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore
o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.
Art. 331 (abrogato)
Art. 332 Reintegrazione nella potestà
Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che
ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza
è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo di pregiudizio per
il figlio.
Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da
dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall`art. 330, ma appare
comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze
può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l`allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Nota:
(1)
Comma modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n.149.
Art. 334 Rimozione dall`amministrazione
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale
può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell`amministrazione
o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall`amministrazione
stessa e privarli, in tutto o in parte, dell`usufrutto legale.
L`amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta
la rimozione di entrambi i genitori.
Art. 335 Riammissione nell`esercizio dell`amministrazione
Il genitore rimosso dall`amministrazione ed eventualmente privato dell`usufrutto
legale può essere riammesso dal tribunale nell`esercizio dell`una
o nel godimento dell`altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato
il provvedimento (336; att. 382, 51).
Art. 336 Procedimento
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell`altro genitore, dei parenti (77) oI provvedimenti indicati negli
articoli precedenti (330, 332, 333, 334, 335) sono adottati su ricorso
(125, 737 c.p.c.) dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore
interessato.
Il tribunale (38 att.) provvede in camera di consiglio (737 c.p.c.), assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare,
anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (330,
333).
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore
sono assistiti da un difensore, [anche a spese dello Stato nei casi previsti
dalla legge] (2) (3).
Note:
(1) Articolo sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Comma aggiunto dalla L. 28 marzo 2001, n. 149.
(3) Comma modificato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare
Il giudice tutelare deve vigilare sull`osservanza delle condizioni che
il tribunale abbia stabilito per l`esercizio della potestà e per
l`amministrazione dei beni.
Art. 338-341 (abrogati)
Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)
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