LIBRO SECONDO: DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I Dell`apertura della successione, della delazione e dell`acquisto dell`eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell`ultimo domicilio
del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell`eredità
L`eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587
e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in
parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E` nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione.
E del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
(557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell`eredità
L`eredità si acquista con l`accettazione (470 e seguenti). L`effetto
dell`accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione
(456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell`accettazione
Il chiamato all`eredità può esercitare le azioni possessorie (1168
e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione
(1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di
vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare
dall`autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare
o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti,
quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell`eredità
a norma dell`art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all`eredità (519 e seguenti), le spese sostenute
per gli atti indicati dall`articolo precedente sono a carico dell`eredità.
CAPO II Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell`apertura
della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell`apertura della successione
chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui
successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente
al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643,
715, 784).
CAPO III Dell`indegnità
Art. 463 Casi d`indegnità
E` escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la
punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge
penale dichiara applicabili le disposizioni sull`omicidio (Cod. Pen. 397, 579,
580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l`ergastolo
o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha
testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza
è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta,
a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l`ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L`indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti
dopo l`apertura della successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non
ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto
o di amministrazione che la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell`indegno
Chi è incorso nell`indegnità (463) è ammesso a succedere
quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato
con atto pubblico o con testamento (587, 2699).
Tuttavia l`indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento
quando il testatore conosceva la causa dell`indegnità, è ammesso
a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
CAPO IV Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può
o non vuole accettare l`eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto per il caso in cui l`istituto non possa o non voglia accettare
l`eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto
o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti
dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi
(291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti)
del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli
e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato
(519 e seguenti) all`eredità della persona in luogo della quale subentrano,
o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado
dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi
anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
CAPO V Dell`accettazione dell`eredità
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d`inventario
L`eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col
beneficio d`inventario (484 e seguenti).
L`accettazione col beneficio d`inventario può farsi nonostante qualunque
divieto del testatore (634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti,
se non col beneficio d`inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321
e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l`eredità,
se non col beneficio d`inventario, osservate le disposizioni dell`art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni
ed enti non riconosciuti (1)
L`accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d`inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.
Note:
(1) Articolo sostituito dalla Legge 22 giugno 2000, n. 192.
Art. 474 Modi di accettazione
L`accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L`accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura
privata (2702), il chiamato all`eredità ha dichiarato di accettarla oppure
ha assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L`accettazione è tacita quando il chiamato all`eredità compie
un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e
che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all`eredità
faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati
o ad alcuno di questi, importa accettazione dell`eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo
o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all`eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d`accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l`eredità
acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane
estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all`eredità propria del trasmittente include rinunzia all`eredità
che al medesimo è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l`eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell`apertura della successione (456) e, in caso
d`istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la
condizione (2935).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione
da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario
e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l`accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l`autorità giudiziaria
fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se
accetta o rinunzia all`eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L`accettazione dell`eredità si può impugnare quando e effetto
di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza
o è stato scoperto il dolo (1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L`accettazione dell`eredità non si può impugnare se è viziata
da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo
dell`accettazione, l`erede (662 e seguente) non è tenuto a soddisfare
i legati scritti in esso oltre il valore dell`eredità, o con pregiudizio
della porzione legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se i beni ereditari
non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i
legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già
soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L`onere di provare il valore dell`eredità incombe all`erede (2697).
SEZIONE II Del beneficio d`inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d`inventario
L`accettazione col beneficio d`inventario (490 e seguenti, 2830) si fa mediante
dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario
in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni
conservato nello stesso tribunale (att. 52, 53).
Entro un mese dall`inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura
del cancelliere, presso l`ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui
si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall`inventario, nelle forme
prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Se l`inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve
pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l`inventario è fatto dopo la dichiarazione, l`ufficiale pubblico che
lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l`annotazione
della data in cui esso è stato compiuto.
Art. 485 Chiamato all`eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all`eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di
beni ereditari, deve fare l`inventario entro tre mesi dal giorno dell`apertura
della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo
termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può
ottenere dal tribunale del luogo in cui si e aperta la successione una proroga
che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod. Proc. Civ.
7494).
Trascorso tale termine senza che l`inventario sia stato compiuto, il chiamato
all`eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l`inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione
a norma dell`art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento
dell`inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all`eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede
puro e semplice.
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall`articolo precedente per fare l`inventario e
per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell`art.
460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l`eredità.
Se non compare, l`autorità giudiziaria nomina un curatore all`eredità
affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all`eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all`eredità, che non è nel possesso di beni ereditari,
può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d`inventario, fino
a che il diritto di accettare non e prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l`inventario nel termine di
tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall`autorità
giudiziaria a norma dell`art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l`inventario non preceduto da dichiarazione d`accettazione,
questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell`inventario;
in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l`eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall`autorità giudiziaria
Il chiamato all`eredità che non è nel possesso di beni ereditari,
qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell`art. 481, deve, entro
detto termine, compiere anche l`inventario; se fa la dichiarazione e non l`inventario,
è considerato erede puro e semplice.
L`autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc.
Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non s`intendono
decaduti dal beneficio d`inventario (471, 472), se non al compimento di un anno
dalla maggiore età o dal cessare dello stato d`interdizione o d`inabilitazione,
qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente
sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d`inventario
L`effetto del beneficio d`inventario consiste nel tener distinto il patrimonio
del defunto da quello dell`erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
l) l`erede conserva verso l`eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi
che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della
morte (448);
2) l`erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati
oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
3) i creditori dell`eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell`erede. Essi però non sono dispensati
dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente,
se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l`erede decada dal
beneficio d`inventario o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell`erede nell`amministrazione
L`erede con beneficio d`inventario non risponde dell`amministrazione dei beni
ereditari se non per colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l`erede deve dare idonea
garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili compresi
nell`inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che
sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L`erede decade dal beneficio d`inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca
beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l`autorizzazione
scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l`autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque
anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d`inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell`inventario
Dal beneficio d`inventario decade l`erede che ha omesso in mala fede di denunziare
nell`inventario beni appartenenti all`eredità, o che ha denunziato in
mala fede, nell`inventario stesso, passività non esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell`art. 484 o dall`annotazione
disposta nello stesso articolo per il caso che l`inventario sia posteriore alla
dichiarazione, l`erede, quando creditori o legatari non si oppongono (2906)
ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell`art. 503, paga i
creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità
(2741).
Esaurito l`asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto
diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente
al testatore (649), nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell`ultimo pagamento, salvo
che il credito sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L`erede ha l`obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori
e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all`erede (Cod. Proc.
Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L`erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non
quando è stato costituito in mora (1219) a presentare il conto e non
ha ancora soddisfatto a quest`obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento
con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell`eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell`art. 495 gli sia stata notificata opposizione
da parte di creditori o di legatari, l`erede non può eseguire pagamenti,
ma deve provvedere alla liquidazione dell`eredità nell`interesse di tutti
i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell`opposizione, deve,
a mezzo di un notaio del luogo dell`aperta successione (456), invitare i creditori
e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non
inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L`invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali
è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi
legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito,
l`erede provvede, con l`assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l`alienazione
ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l`acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento
dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L`erede forma, sempre con l`assistenza del notaio, lo stato di graduazione.
I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (2741
e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto
a prelazione l`attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi
crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione
anche l`oggetto di un legato di specie (649), sulla somma che residua dopo il
pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri
legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L`autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari,
può assegnare un termine all`erede per liquidare le attività ereditarie
e per formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata
ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e
provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi
legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di
questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato la
sentenza che pronunzia sui reclami, l`erede deve soddisfare i creditori e i
legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l`erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori
posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l`erede
solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei
legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in
tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata
in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall`erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l`erede può
valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti (att.
132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce all`erede
di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d`inventario, ciascuno può
promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel
termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi
che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L`erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall`art.
498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito
dall`art. 500, decade dal beneficio d`inventario.
Parimenti decade dal beneficio d`inventario l`erede che, nel caso previsto dall`art.
503 dopo l`invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue
pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva
il termine che gli è stato prefisso a norma dell`art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori
privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d`inventario può essere fatta
valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell`art. 498, non possono
essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia
essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il
pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in
base allo stato di graduazione previsto dall`art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine,
quando il credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui
alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia
stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell`invito ai creditori previsto dal terzo comma
dell`art. 498 e sospeso il decorso degl`interessi dei crediti chirografari.
I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento
degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L`erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare
le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione,
può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l`erede deve, nelle forme indicate dall`art. 498, dare avviso ai
creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza
(43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni
(att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo
comma dell`art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari
dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici dove
sono registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti
di disposizione dei beni ereditari compiuti dall`erede sono senza effetto rispetto
ai creditori e ai legatari (2649).
L`erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell`articolo
seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità
per i debiti ereditari (1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell`aperta
successione, su istanza dell`erede o di uno dei creditori o legatari, o anche
d`ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo
le norme degli artt. 498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni
(att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti
i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all`erede,
salva l`azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti
determinati dal terzo comma dell`art. 502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di
credito, l`erede incorre nella decadenza dal beneficio d`inventario, ma nessuno
dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell`aperta successione,
su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l`erede e coloro che hanno
presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con
l`incarico di provvedere alla liquidazione dell`eredità secondo le norme
degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio
non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni
(att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo
comma dell`art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei
luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati
i beni mobili (2663).
L`erede perde l`amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al
curatore. Gli atti di disposizione che l`erede compie dopo trascritto il decreto
di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari
(2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L`accettazione con beneficio d`inventario fatta da uno dei chiamati giova a
tutti gli altri, anche se l`inventario è compiuto da un chiamato diverso
da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell`apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell`inventario
e di ogni altro atto dipendente dall`accettazione con beneficio d`inventario
sono a carico dell`eredità.
CAPO VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell`erede assicura il soddisfacimento,
con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l`hanno esercitata,
a preferenza dei creditori dell`erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre
garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l`hanno esercitata,
di soddisfarsi anche sui beni propri dell`erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai
beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di
soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che
non l`hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata
sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere
con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio
non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati
per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera
come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti (att.
54).
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori
sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso
previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari
separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L`erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori
e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto
è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per l`esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi
dall`apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda
giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell`aperta successione,
il quale ordina l`inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni
necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall`erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d`ipoteca, il diritto alla separazione
si esercita mediante l`iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei
beni stessi. L`iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche
(2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell`erede, se è
conosciuto, e dichiarando che l`iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione
dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono
tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro
l`erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche
(2808 e seguenti).
CAPO VII Della rinunzia all`eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all`eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta
la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe
devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna
delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E` nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all`eredità è considerato come se non vi fosse mai
stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato
a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le
disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro
che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione
(467 e seguenti) e salvo il disposto dell`ultimo comma dell`art. 571. Se il
rinunziante e solo, l`eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe
nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione
(688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del
rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell`art. 674, ovvero si devolve
agli eredi legittimi a norma dell`art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un`eredità con danno
dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l`eredità
in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari
fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e
seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l`eredità non e prescritto (480) contro
i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non
è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio
delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell`eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all`eredità si può impugnare solo se è l`effetto
di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza
o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all`eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all`eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si
considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
CAPO VIII Dell`eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l`eredità e non e nel possesso di
beni ereditari (458 e seguenti), il tribunale del circondario in cui si e aperta
la successione, su istanza delle persone interessate o anche d`ufficio, nomina
un curatore dell`eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato per
estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all`inventario dell`eredità, a esercitarne
e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima,
ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto
di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell`eredità
o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere
conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati,
previa autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore
non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione
dell`eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano
l`inventario, l`amministrazione e il rendimento di conti da parte dell`erede
con beneficio d`inventario, sono comuni al curatore dell`eredità giacente,
esclusa la limitazione della responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell`eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità è stata
accettata.
CAPO IX Della petizione di eredità
Art. 533 Nozione
L`erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo
di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni
medesimi.
L`azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell`usucapione rispetto
ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L`erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo
di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso
con l`erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona
fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni
mobili iscritti nei pubblici registri, se l`acquisto a titolo di erede (2648)
e l`acquisto dall`erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla
trascrizione dell`acquisto da parte dell`erede o del legatario vero, o alla
trascrizione della domanda giudiziale contro l`erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni
ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti
e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell`eredità,
è solo obbligato a restituire all`erede il prezzo o il corrispettivo
ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l`erede subentra
nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari,
ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l`errore dipende
da colpa grave (1147).
CAPO X Dei legittimari
SEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità
o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli
naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono
alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall`art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo
o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi,
da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari
la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di
opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi,
a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto
disposto dall`art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra
i medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio
dell`altro coniuge, salve le disposizioni dell`art. 542 per il caso di concorso
con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili
che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti
gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per
il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale
(459, 231, 258) a quest`ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed
un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta
un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi
e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell`art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali,
ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest`ultimo è riservata
la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita
ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri
previsti dall`art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell`art. 151,
ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell`apertura
della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L`assegno
è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero
degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a
quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica
nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante
ai legittimari, salva l`applicazione delle norme contenute nel titolo IV di
questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872)
il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari
(536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile
o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare
(1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso
il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità
di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della
nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l`accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell`usufrutto, della rendita o della
nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima,
egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento,
nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e
non acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica
quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà
di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile.
Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante
al legittimario, per l`eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all`eredità (519 e seguenti), quando non
si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni
o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa
dispensa dall`imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante agli
eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni
(554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile,
che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l`eredità,
e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest`ultimo.
SEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione
legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni
che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in
cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai
legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art.
564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre
sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto
poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att.
135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui
è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si
forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della
morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui
sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato
in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato
si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737;
att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della porzione
di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro
eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante
né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla
donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne.
Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto,
se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d`inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a
preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto
il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai
legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall`ultima e risalendo via via alle
anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d`immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile
(812), la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la parte occorrente
per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente
(720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario
ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l`immobile si deve lasciare per intero nell`eredità, salvo il diritto
di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera
il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile,
compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto
l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo della porzione
disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso
o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo
il disposto del n. 8 dell`art. 2652. La stessa disposizione si applica per i
mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi
aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta
contro l`acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente
(2652), il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario
si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito
del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato
a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni
del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine
in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili
(2652, n. 8).
L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data
delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può
anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura
le cose donate pagando l`equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l`esercizio dell`azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l`eredità col beneficio d`inventario
(484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei
legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate
come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all`eredità. Questa
disposizione non si applica all`erede che ha accettato col beneficio d`inventario
e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni
testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le
donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato
(553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche
imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente
(740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo
libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
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