TITOLO IV DELLA DIVISIONE
CAPO I Disposizioni generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111
e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori
di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia
luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell`ultimo
nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell`eredità o
di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua
morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l`autorità giudiziaria, qualora gravi
circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più
coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo
un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi
hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia
verificata l`usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158
e seguenti).
Art. 715 Casi d`impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la
divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.
Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di
un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione
naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole del
giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo
durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l`ammissione
del riconoscimento previsto dal quarto comma dell`art. 252 o per il riconoscimento
dell`ente istituito erede (600).
L`autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione,
fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati
alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote,
l`autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi
tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo
le opportune cautele nell`interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L`autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può
sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione
dell`eredità o di alcuni beni, qualora l`immediata sua esecuzione
possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili
e immobili dell`eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti
(1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell`asse concordano
nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi
ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti)
alla vendita all`incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili
la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti
(2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire
tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione
dei legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell`eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o
il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell`igiene, e la divisione dell`intera sostanza non può
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere
compresi per intero, con addebito dell`eccedenza, nella porzione di uno
dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni
di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l`attribuzione.
Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla
vendita all`incanto (2646; Cod. Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall`autorità giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell`interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni
dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell`eredità
vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell`interesse della produzione
nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede
ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato
attivo e passivo dell`eredità e alla determinazione delle porzioni
ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo (737
e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore
verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in
dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono
debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell`articolo
precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione
delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti
della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti
in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane
nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti
sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono
essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità
di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione
dell`entità di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento
delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un`importanza storica,
scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L`ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente
in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L`assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte.
Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia,
rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può
procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso
di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza
di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell`aperta
successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate
e rimesse tutte insieme alla cognizione dell`autorità giudiziaria
competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell`intero asse si osservano anche nelle suddivisioni
tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua
quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone
il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo
diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall`ultima
delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno
diritto di riscattare la quota dall`acquirente e da ogni successivo avente
causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più,
la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni,
queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l`effettivo valore
dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo
la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario (706):
la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l`autorità
giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla
volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo
nella divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni
lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti
conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa
volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare
l`azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti
i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono
a quello che ne ha la parte maggiore, con l`obbligo di comunicarli agli
altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia
richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa
in parti eguali, e quelli comuni all`intera eredità si consegnano
alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo
di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è
contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal
tribunale del luogo dell`aperta successione (456), su ricorso di alcuno
degli interessati, sentiti gli altri.
CAPO II Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali
ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi
tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente
o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della
quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al
coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell`erede. Donazioni
a coniugi
L`erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti
o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito
il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta
a collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all`ascendente dell`erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò
che è stato donato all`ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato
all`eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E` soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei
suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all`esercizio di un`attività produttiva o professionale, per soddisfare
premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o
per pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione
e quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento
o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l`istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente
la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto
(809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo
comma dell`art. 770.
Art. 743 Società contratta con l`erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito
per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno
dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data
certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile
al donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione
non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione
(456).
Art. 746 Collazione d`immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura
o con l`imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce.
Se l`immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa
soltanto con l`imputazione.
Art. 747 Collazione per l`imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell`immobile
al tempo dell`aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell`aperta
successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie
da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua
colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che,
per sua colpa, hanno diminuito il valore dell`immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il
possesso sino all`effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per
spese e miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell`immobile alienato
Nel caso in cui l`immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti
e i deterioramenti fatti dall`acquirente devono essere computati a norma
dell`articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del
valore che essi avevano al tempo dell`aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle,
e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che
avrebbero avuto secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell`aperta
successione.
Se si tratta di cose che con l`uso si deteriorano, il loro valore al tempo
dell`aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in
cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli
di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo
corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini
di borsa e alle mercuriali del tempo dell`aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità
del danaro che si trova nell`eredità, secondo il valore legale
della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all`epoca
dell`aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro
danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari,
in proporzione delle rispettive quote.
CAPO III Del pagamento dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari
in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell`eredità sono gravati
con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti),
può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi
prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei
coeredi si oppone, decide l`autorità giudiziaria. Se i coeredi
dividono l`eredità nello stato in cui si trova, l`immobile gravato
deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni
immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla
prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866),
salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi
per l`affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l`erede, nella cui
quota cade detto immobile, con l`obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295,
1315 e seguenti) e ipotecariamente per l`intero (2809). Il coerede che
ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri
coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell`art.
752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201
e seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito
a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro
creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d`insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario
è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai
creditori l`azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l`esercizio
del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto
il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del
creditore contro gli eredi (1203, 2866).
CAPO IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell`erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i
beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche
per acquisto all`incanto (719, 720), e si considera come se non avesse
mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni
derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa
nell`atto di divisione, o se il coerede soffre l`evizione per propria
colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto,
calcolato al momento dell`evizione, deve essere ripartito tra tutti i
coeredi ai fini della garanzia stabilita dall`articolo precedente, in
proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno
al tempo dell`evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al
tempo della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato
deve essere egualmente ripartita tra l`erede che ha sofferto l`evizione
e tutti gli eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l`insolvenza del debitore di un credito
assegnato a uno dei coeredi, se l`insolvenza è sopravvenuta soltanto
dopo che è stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è
dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
CAPO V Dell`annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l`effetto di
violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L`azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni dal giorno in cui
è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto
(1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L`omissione di uno o più beni dell`eredità non dà
luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della
divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova
di essere stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal
testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno
dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all`entità della
quota ad esso spettante.
L`azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L`azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto
che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni
ereditari.
L`azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti)
con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della
divisione o dell`atto fatto in luogo della medesima, ancorché non
fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L`azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto
ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi,
a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi
(14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo
il loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l`azione di rescissione può
troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento
della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all`attore e agli altri
coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è
più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l`alienazione
è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l`impugnazione, se la vendita
è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo
in rapporto alla quota.
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