TITOLO IV DELL`ENFITEUSI (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce Contratti
e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni inderogabili
L`enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, e regolata dalle
norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare
alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma,
962, 965, 968, 971 e 973.
Art. 958 Durata
L`enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L`enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata
inferiore ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell`enfiteuta
L`enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti
del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni
del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali
(840).
Il diritto dell`enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti,
934 e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell`enfiteuta
L`enfiteuta ha l`obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente
un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro
ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
L`enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone
per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L`obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292
e seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell`enfiteuta finché
dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente
dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti
all`enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l`enfiteusi si estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato
al valore della parte residua, l`enfiteuta, secondo le circostanze, può
chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto,
restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti
sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse,
decorso un anno dall`avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l`assicurazione sia fatta anche nell`interesse
del concedente, l`indennità e ripartita tra il concedente e l`enfiteuta
in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l`indennità
si ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell`enfiteuta,
salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente,
tale obbligo non può eccedere l`ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del diritto dell`enfiteuta
L`enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra
vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà
(587, 2648).
Per l`alienazione del diritto dell`enfiteuta non è dovuta alcuna
prestazione al concedente (att. 145).
Nell`atto costitutivo può essere vietato all`enfiteuta di disporre
per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo
non maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l`enfiteuta non
è liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto
a questi solidalmente (1292 e seguenti) con l`acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell`enfiteuta e del concedente in caso di
alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente
(1292 e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima
che sia stato notificato l`atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l`acquirente non può
pretendere l`adempimento degli obblighi dell`enfiteuta prima che a questo
sia stata notificata l`alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto
da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento
del ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699,
2702). Le spese dell`atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell`enfiteuta
Il diritto dell`enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto
per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l`affrancazione può promuoversi
anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l`affrancante
subentra (1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti,
salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l`affrancazione può effettuarsi
per la quota che spetta a ciascun concedente.
L`affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante
dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell`interesse legale
(1284). Le modalità sono stabilite da leggi speciali (att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico
(2653, n. 2):
l) se l`enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all`obbligo di migliorarlo;
2) se l`enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità
di canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l`enfiteuta ha effettuato
il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio
sentenza (2655), ancorché di primo grado, che abbia accolto la
domanda (att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all`enfiteuta il diritto di affrancare,
sempre che ricorrano le condizioni previste dall`art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa
(1456) non impedisce l`esercizio del diritto di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell`enfiteuta
I creditori dell`enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione
per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all`uopo anche del diritto
di affrancazione che spetti all`enfiteuta; possono offrire il risarcimento
dei danni e dare cauzione (1119) per l`avvenire (att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l`enfiteuta anteriormente
alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è
stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto
di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l`enfiteusi all`enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti
nella misura dell`aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei
miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza
in genere dei miglioramenti, all`enfiteuta compete la ritenzione del fondo
fino a quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall`enfiteuta, quando possono essere tolte senza
nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il
valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili
senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione
del primo comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall`enfiteuta
Per le locazioni concluse dall`enfiteuta si applicano le norme dell`art.
999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche
alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto
diversamente dalle leggi speciali.
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