TITOLO VI DELLE SERVITU` PREDIALI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per
l`utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
(1072, 1100).
Art. 1028 Nozione dell`utilità
L`utilità può consistere anche nella maggiore comodità
o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente
alla destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E` ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo
un vantaggio futuro.
E` ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire
o di un fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha
effetto se non dal giorno in cui l`edificio è costruito o il fondo
è acquistato (1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto
per rendere possibile l`esercizio della servitù da parte del titolare,
salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090
e seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853,
1032 e seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061
e seguente).
CAPO II Delle servitù coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere
da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù,
questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643
n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto dell`autorità
amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l`indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente
può opporsi all`esercizio della servitù.
SEZIONE I Dell`acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle
acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche
solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita
o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e
le aie ad esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti
già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia
impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti
già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio
alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell`acquedotto
è dovuta un`indennità da determinarsi avuto riguardo all`acqua
che s`introduce, al valore dell`acquedotto, alle opere che si rendono
necessarie per il nuovo passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita
al proprietario del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l`acqua per il fondo altrui può attraversare
al di sopra o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi
al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie
a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o
corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle
strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell`acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che
la medesima è sufficiente per l`uso al quale si vuol destinare;
che il passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole
al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al
pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco
delle acque.
Art. 1038 Indennità per l`imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell`acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei
terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti al fondo, oltre l`indennità per i danni, ivi compresi
quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro
deterioramento del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito
delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare
che la metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle
imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario
del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare
le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno all`acquedotto,
del suo spurgo e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore
di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati
dall`articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma
con l`obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo
stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza
del termine mediante il pagamento dell`altra metà con gli interessi
legali (1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato;
scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è
stato pagato per la concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell`acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi
maggiore quantità d`acqua, se l`acquedotto non ne è capace
o ne può venir danno al fondo servente.
Se l`introduzione di una maggior quantità d`acqua esige nuove opere,
queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la
qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare
e per i danni nel modo stabilito dall`art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso
un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell`acquedotto
E` sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell`acquedotto con l`apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale
facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell`acquedotto,
deve sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all`uso di corsi contigui a fondi altrui
Se un corso d`acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l`accesso
ai medesimi, o la continuazione dell`irrigazione o dello scolo delle acque,
coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del
beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro
accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti
sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l`irrigazione
o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall`usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle
acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare
acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale,
il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con
fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento
dell`indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne
o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre
da un corso d`acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro
che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino
una spesa proporzionata allo scopo, l`autorità giudiziaria dà
le disposizioni per assicurare l`interesse prevalente, avuto in ogni caso
riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento,
può essere assegnata una congrua indennità a coloro che
al prosciugamento si sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell`articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi,
a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che
essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già
eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati,
e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte
e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono
comuni.
Art. 1046 Norme per l`esecuzione delle opere
Nell`esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili
le disposizioni del secondo comma dell`art. 1033 e degli artt. 1035 e
1036.
SEZIONE II Dell`appoggio e dell`infissione di chiusa
Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi
o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere
una chiusa alle sponde, con l`obbligo però di pagare la indennità
e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno
(1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell`uso delle acque a norma del precedente articolo,
deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole
pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla
diversione delle acque medesime.
SEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a
un fondo
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l`acqua necessaria per l`alimentazione
degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è
possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo
vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l`acqua di sopravanzo nella
misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell`acqua,
che si chiede di dedurre, calcolato per un`annualità. Si devono
altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione.
Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell`art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l`indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione
può essere soppressa su istanza dell`una o dell`altra parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall`articolo precedente si applicano anche se il proprietario
di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino
consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno
domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel
caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
SEZIONE IV Del passaggio coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che
non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio
sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l`accesso
alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo
sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche
mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo
al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un
passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e
le aie ad esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell`articolo precedente si possono applicare anche se
il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere
ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall`autorità giudiziaria
(2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell`agricoltura o della industria. (1)
Nota:
(1) La Corte costituzionale con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n.
167 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma,
nella parte in cui " non prevede che il passaggio coattivo di cui
al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria
quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità
- di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici
destinati ad uso abitativo ".
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un`indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili
o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo
domanda deve, prima d`imprendere le opere o d`iniziare il passaggio, pagare
il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell`art.
1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione
a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall`altro contraente
il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell`interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso
in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del
fondo servente. Quest`ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma
l`autorità giudiziaria può disporre una riduzione della
somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto.
Se l`indennità fu convenuta in annualità, la prestazione
cessa dall`anno successivo.
SEZIONE V Dell`elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee
teleferiche
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il
suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale
e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie
a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
CAPO III Delle servitù volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061,
1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso
non è costituita se non quando gli altri l`hanno anch`essi concessa
unitamente o separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente
dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non
porre impedimento all`esercizio del diritto concesso.
Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell`usufruttuario, imporre
sul fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto
(981, 1078).
CAPO IV Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione
del padre di famiglia
Art. 1061 Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione
(1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili
e permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha
posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s`intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
CAPO V Dell`esercizio delle servitù
Art. 1063 Norme regolatrici
L`estensione e l`esercizio delle servitù sono regolati dal titolo
e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario
per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero
e comodo l`ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario
il passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non
a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l`estensione
e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita
in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio
del fondo servente.
Art. 1066 Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica
dell`anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli
maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell`ultimo godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l`esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che
rendano più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa
che tenda a diminuire l`esercizio della servitù o a renderlo più
incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l`esercizio
della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata
stabilita originariamente.
Tuttavia, se l`originario esercizio e divenuto più gravoso per
il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti,
il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario
dell`altro fondo un luogo egualmente comodo per l`esercizio dei suoi diritti,
e questi non può ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l`esercizio della servitù si può
del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del
fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di
notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L`autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù
sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di
un terzo che vi acconsenta, purché l`esercizio di essa riesca egualmente
agevole al proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano
per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito
dal titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono
sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del
titolo o della legge alle spese necessarie per l`uso o per !a conservazione
della servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando
alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del
fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l`esercizio della servitù sia limitato a una parte
del fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta
a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa
la condizione del fondo servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte
determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
CAPO VI Dell`estinzione delle servitù
Art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona
si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo
servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per
venti anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla;
ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il
cui esercizio non è necessario il fatto dell`uomo, il termine decorre
dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l`esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre
dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non
ne fu ripreso l`esercizio.
Agli effetti dell`estinzione si computa anche il tempo per il quale la
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l`uso
della servitù fatto da una di esse impedisce l`estinzione riguardo
a tutte.
La sospensione o l`interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L`impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir
meno dell`utilità della medesima non fanno estinguere la servitù,
se non è decorso il termine indicato dall`articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un`utilità minore
di quella indicata dal titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servitù non conforme al titolo o al
possesso
L`esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato
dal titolo o dal possesso non ne impedisce l`estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall`enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano
quando l`enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione
o per devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale
o in usufrutto
Le servitù costituite dall`enfiteuta a favore del fondo enfiteutico
non cessano con l`estinguersi dell`enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall`usufruttuario a favore del fondo di cui ha l`usufrutto
o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).
CAPO VII Delle azioni a difesa delle servitù
Art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio
l`esistenza contro chi ne contesta l`esercizio (949) e può far
cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può
anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento
dei danni (2933).
CAPO VIII Di alcune servitù in materia di acque
SEZIONE I Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d`acqua continua
Il diritto alla presa d`acqua continua si può esercitare in ogni
istante.
Art. 1081 Modulo d`acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante
quantità di acqua, la quantità deve esprimersi in relazione
al modulo.
Il modulo è l`unità di misura dell`acqua corrente.
Esso è un corpo d`acqua che scorre nella costante quantità
di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell`edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua
corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell`edificio
derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza
o deficienza d`acqua, salvo che l`eccedenza o la deficienza provenga da
variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in
esso correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l`edificio derivatore
sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure
ammesso dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza
d`acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle
acque.
In mancanza di titolo o di possesso, la forma è determinata dall`autorità
giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantità d`acqua
Quando la quantità d`acqua non è stata determinata, ma la
derivazione è stata fatta per un dato scopo, s`intende concessa
la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse
può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in
modo che ne venga assicurato l`uso necessario e impedito l`eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell`edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni
la derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti,
se non nel caso indicato dall`articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Per l`esercizio della servitù di presa d`acqua, quando non dispone
il titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano
gli usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art. 1085 Tempo d`esercizio della servitù
Il diritto alla presa d`acqua si esercita, per l`acqua estiva, dall`equinozio
di primavera a quello d`autunno; per l`acqua iemale, dall`equinozio di
autunno a quello di primavera.
La distribuzione d`acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno
e alla notte naturali.
L`uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di
precetto vigenti al tempo in cui l`uso fu convenuto o in cui si è
incominciato a possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l`acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell`utente si consuma a suo carico, e la coda
dell`acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite,
ma contenute nell`alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi
da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il
turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell`acqua come forza motrice non può,
senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d`acqua, quando il titolo
non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può
domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue
sponde siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario
del fondo dominante (1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell`acqua
Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell`acqua di una
fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell`acqua fino
al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici,
a conservare l`alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare
i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione
e la regolare condotta dell`acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell`acqua
La deficienza dell`acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di prenderla
e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell`acqua deve essere sopportata prima
da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti
in parità di condizione dall`ultimo utente.
Tuttavia l`autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può
modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni
necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli
usi e alle colture a cui l`acqua è destinata.
Il concedente dell`acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione
del corrispettivo per la deficienza dell`acqua verificatasi per causa
naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità
in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall`autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e
per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica
una diminuzione dell`acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze
del fondo servente, il proprietario di questo può chiedere una
riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo.
In questo caso e dovuta una congrua indennità al proprietario del
fondo dominante.
SEZIONE II Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall`altrui fondo possono costituire
oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all`effetto
di impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l`usucapione (1158)
comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante
ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate
a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere
e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde
fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante,
purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l`esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute
dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente
il diritto di usare liberamente dell`acqua a vantaggio del suo fondo,
di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte
l`irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d`acqua
Quando l`acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un
determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò
che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo
a cui la restituzione e dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d`acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli
avanzi d`acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di
avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso
corpo ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del
fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli
avanzi d`acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante
la concessione e l`assicurazione al fondo dominante di un corpo d`acqua
viva, la cui quantità è determinata dall`autorità
giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.
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