TITOLO IX DELLA DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO


Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull`altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l`oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all`autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L`autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell`opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell`opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).

Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l`oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all`autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
L`autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.