TITOLO VIII DELL`ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA


Art. 2041 Azione generale di arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un`altra persona è tenuto, nei limiti dell`arricchimento, a indennizzare quest`ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l`arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l`ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 Carattere sussidiario dell`azione
L`azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un`altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).