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TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
Titolo sostituito dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
Capo I Delle falsità
Art. 2621 False comunicazioni sociali
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni
ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore
i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino
ad un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto
di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le
falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i
quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni
la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché
aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori,
salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ,
la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è
esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità
è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte,
non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10% da quella corretta.
Art. 2623 Falso in prospetto
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiustoitto,
nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento
o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione
di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od
occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti
destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno
patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno
a tre anni.
Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione
I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé
o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni,
con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare
i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo
ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno
patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale
ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione
da uno a quattro anni.
Art. 2625 Impedito controllo
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi
sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione
fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
Capo II Degli illeciti commessi dagli amministratori
Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o
li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino
ad un anno.
Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche
non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite,
sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano
o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità
del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione
al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.
Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con
altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono
puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.
Capo III Degli illeciti commessi mediante omissione
Art. 2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite
in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206
euro a 2065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo.
Art. 2631 Omessa convocazione dell'assemblea
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei
soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197
euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine,
entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa
allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori
e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in
caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima
richiesta da parte dei soci.
Capo IV Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure
di sicurezza patrimoniali
Art. 2632 Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio
della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.
Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato.
Art. 2634 Infedeltà patrimoniale
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo
un interesse in conflitto con quello della società, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio,
compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali,
cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata
o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela
della persona offesa.
Art. 2635 Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della
promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società,
sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
Si procede a querela della persona offesa.
Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 2637 Aggiotaggio
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate
o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere
in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza
Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di
società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità
pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla
legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto
di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con
altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto
comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti
ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo
le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente
ne ostacolano le funzioni.
Art. 2639 Estensione delle qualifiche soggettive
Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile
è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo
i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica
di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti
o gestiti per conto di terzi.
Art. 2640 Circostanza attenuante
Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato
un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.
Art. 2641 Confisca
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca
del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni
indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni
dell'articolo 240 del codice penale.
Art. 2642 (Abrogato)
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