TITOLO II DEL LAVORO NELL`IMPRESA
CAPO I Dell`impresa in generale
SEZIONE I Dell`imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E` imprenditore chi esercita professionalmente un`attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o
di servizi (2135, 2195).
Art. 2083 Piccoli imprenditori
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un`attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia (2202, 2214, 2221).
Art. 2084 Condizioni per l`esercizio dell`impresa
La legge determina le categorie d`imprese il cui esercizio è subordinato
a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre condizioni per l`esercizio delle diverse categorie di imprese sono
stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2085 Indirizzo della produzione
Il controllo sull`indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all`interesse
unitario dell`economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti
dalla legge (e dalle norme corporative).
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell`impresa
L`imprenditore è il capo dell`impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente
i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L`imprenditore e tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l`integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro.
Art. 2088 Responsabilità dell`imprenditore
L`imprenditore (deve uniformarsi nell`esercizio dell`impresa ai principi dell`ordinamento
corporativo e agli obblighi che ne derivano, e) risponde verso lo Stato dell`indirizzo
della produzione e degli scambi, in conformità della legge (e delle norme
corporative).
[Le espressioni fra parentesi devono considerarsi abrogate dal R.D.L. 9 agosto
1943, n. 721 e dal D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 369.]
Art. 2089-2092 (abrogati)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle
associazioni professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro,
limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II Dei collaboratori dell`imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell`impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell`imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati
e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985,
n. 390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione
e alla particolare struttura dell`impresa, determinano i requisiti di appartenenza
alle indicate categorie.
SEZIONE III Del rapporto di lavoro
¤ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l`assunzione del prestatore
di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L`imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire
e a fare l`esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
senza obbligo di preavviso o d`indennità. Se però la prova è
stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può
esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l`assunzione diviene definitiva e il servizio
prestato si computa nell`anzianità del prestatore di lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall`art. 9, Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l`osservanza delle disposizioni concernenti
la disciplina della domanda e dell`offerta di lavoro può essere annullato,
salva l`applicazione delle sanzioni penali (2126).
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia
dell`ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell`assunzione del prestatore
di lavoro (2126, 2964 e seguenti).
¤ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo
o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il
lavoro viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione
e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni
professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte
con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni
in natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo
quando, in conseguenza dell`organizzazione del lavoro, è vincolato all`osservanza
di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione
è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
(Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano
le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la
formazione delle tariffe).
Art. 2101 Tariffe di cottimo
(Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano
definitive se non dopo un periodo di esperimento).
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti
nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. (In questo
caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se
non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative).
L`imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati
riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni
da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare
i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102 Partecipazione agli utili
Se (le norme corporative o) la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione
agli utili spettante al prestatore di lavoro(2554) e determinata in base agli
utili netti dell`impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del
bilancio (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), in base agli utili netti risultanti
dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (2433 e seguenti).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all`attività svolta, e l`assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un`altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall`interesse dell`impresa e da quello superiore della
produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l`esecuzione e per la disciplina
del lavoro impartite dall`imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l`imprenditore, né divulgare notizie attinenti all`organizzazione
e ai metodi di produzione dell`impresa, o farne uso in modo da poter recare
ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L`inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può
dar luogo all`applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell`infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell`orario normale, il prestatore di lavoro deve essere
compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto
a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti
retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno,
la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge
(o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d`ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz.
10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente
continuativo, nel tempo che l`imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell`impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo
è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo
equità (att. 98).
L`imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo
stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato
nell`art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge
(o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o
di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un`indennità
nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative)
dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l`imprenditore ha diritto di recedere
dal contratto a norma dell`art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge
(dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato
nell`anzianità di servizio.
Art. 2111 Servizio militare
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve ("sospende",
secondo l`art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) il contratto di
lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative).
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del
terzo comma dell`articolo precedente.
Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d`azienda (1)
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa
in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per
sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui
all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità
di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali
il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento
di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente
come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.
Nota:
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs 02 febbraio 2001, n.18
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti
o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all`art. 409 Cod. Proc. Civ.,
non sono valide.
L`impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne
nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta
ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
(Art. così sostituito dall`art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)
¤ 3 Della previdenza e dell`assistenza
Art. 2114 Previdenza ed assistenza obbligatorie
Le leggi speciali (e le norme corporative) determinano i casi e le forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative
(1886).
Art. 2115 Contribuzioni
Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l`imprenditore
e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di
previdenza e di assistenza.
L`imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche
per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto
di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).
E` nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza
o all`assistenza (1419).
Art. 2116 Prestazioni
Le prestazioni indicate nell`art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro,
anche quando l`imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti
alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle
leggi speciali (o delle norme corporative).
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di
assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere
in tutto o in parte le prestazioni dovute, l`imprenditore è responsabile
del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.
Art. 2117 Fondi speciali per la previdenza e l`assistenza
I fondi speciali per la previdenza e l`assistenza che l`imprenditore abbia costituiti,
anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti
dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione
da parte dei creditori dell`imprenditore o del prestatore di lavoro (2751).
¤ 4 Dell`estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme
corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l`altra parte a
un`indennità equivalente all`importo della retribuzione che sarebbe spettata
per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso,
se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa
che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto
è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta
causa compete l`indennità indicata nel secondo comma dell`articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell`imprenditore
o la liquidazione coatta amministrativa dell`azienda.
Art. 2120 Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all`importo della retribuzione dovuta per l`anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai
fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l`equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo
di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell`anno per una
delle cause di cui all`art. 2110, nonché in caso di sospensione totale
o parziale per la quale sia prevista l`integrazione salariale, deve essere computato
nella retribuzione di cui al primo comma l`equivalente della retribuzione a
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell`anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l`applicazione di un tasso costituito dall`1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell`aumento dell`indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall`ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell`anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente
per frazioni di anno, l`incremento dell`indice ISTAT e quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell`anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano
come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L`anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell`ipotesi di cui all`art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall`indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi
o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire
criteri di priorità per l`accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art. 2121 Computo dell`indennità di mancato preavviso
L`indennità di cui all`art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni,
i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro
compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni,
con premi di produzione o con partecipazioni, l`indennità suddetta e
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l`equivalente del vitto e dell`alloggio dovuto
al prestatore di lavoro.
(Art. così sostituito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.)
Art. 2122 Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano
a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini
entro il secondo grado (73, 78).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono
attribuite secondo le norme della successione legittima (565 e seguenti).
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del prestatore di
lavoro circa l`attribuzione e la ripartizione delle indennità (458).
Art. 2123 Forme di previdenza
Salvo patto contrario, l`imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di
previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt.
2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per
effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di
lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque
sia la causa della cessazione del contratto.
Art. 2124 Certificato di lavoro
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all`atto della cessazione
del contratto, qualunque ne sia la causa, l`imprenditore deve rilasciare un
certificato con l`indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro
è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art. 2125 Patto di non concorrenza
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell`attività del prestatore
di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo
se non risulta da atto scritto (2725), se non è pattuito un corrispettivo
a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro
determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta
di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata
maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198).
¤ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l`annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall`illiceità dell`oggetto o della causa (1343 e seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela
del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art. 2127 Divieto d`interposizione nel lavoro a cottimo
E` vietato all`imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo
da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti
medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l`imprenditore risponde direttamente,
nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli
obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 2128 Lavoro a domicilio
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione,
in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Art. 2129 Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti
da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge
(att. 982).
SEZIONE IV Del tirocinio
Art. 2130 Durata del tirocinio
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle norme
corporative o) dagli usi.
Art. 2131 Retribuzione
La retribuzione dell`apprendista non può assumere la forma del salario
a cottimo.
Art. 2132 Istruzione professionale
L`imprenditore deve permettere che l`apprendista frequenti i corsi per la formazione
professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità
professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133 Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l`apprendista, per il quale non è obbligatorio
il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
Art. 2134 Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto
siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate
da disposizioni delle leggi speciali (o da norme corporative).
CAPO II Dell`impresa agricola
Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203, riportata tra le Leggi Speciali.
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2135 Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall`allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l`utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse dell`azienda normalmente impiegate nell`attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge. (1)
Note:
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228.
Art. 2136 Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Le norme relative all`iscrizione nel registro delle imprese (2188 e seguenti)
non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto e disposto dall`art.
2200.
Art. 2137 Responsabilità dell`imprenditore agricolo
L`imprenditore, anche se esercita l`impresa su fondo altrui, è soggetto
agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti
l`esercizio dell`agricoltura.
Art. 2138 Dirigenti e fattori di campagna
I poteri dei dirigenti preposti all`esercizio dell`impresa agricola e quelli
dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente,
sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi.
Art. 2139 Scambio di mano d`opera o di servizi
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d`opera
o di servizi secondo gli usi.
Art. 2140 (abrogato)
SEZIONE II Della mezzadria
Art. 2141 Nozione
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una
famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l`esercizio
delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti
e gli utili. E` valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono
in proporzioni diverse.
(Con l`art. 3 della L. 15 settembre 1964, n. 756, sono stati vietati nuovi contratti
di mezzadria.)
Art. 2142 Famiglia colonica
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere
modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di
adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni
della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.
(Articolo tacitamente abrogato dall`art. 7, Legge n. 756 del 15 settembre 1964.)
Art. 2143 Mezzadria a tempo indeterminato
La mezzadria a tempo indeterminato s`intende convenuta per la durata di un anno
agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si rinnova tacitamente
di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei (2964)
mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative), dalla
convenzione o dagli usi.
Art. 2144 Mezzadria a tempo determinato
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non e comunicata disdetta a norma dell`articolo precedente, il contratto
s`intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2145 Diritti ed obblighi del concedente
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per
l`esercizio dell`impresa e di un`adeguata casa per la famiglia colonica (2765).
La direzione dell`impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme
della buona tecnica agraria. (comma tacitamente abrogato dallart. 6, Legge
756 del 15 settembre).
Art. 2146 Conferimento delle scorie
Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti
uguali, salvo diversa disposizione (delle norme corporative,) della convenzione
o degli usi.
Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Art. 2147 Obblighi del mezzadro
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente
e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia
colonica.
E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme corporative),
della convenzione o degli usi, la spesa della mano d`opera eventualmente necessaria
per la normale coltivazione del podere.
Art. 2148 Obblighi di residenza e di custodia
Il mezzadro ha l`obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia
colonica.
Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività.
Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal
concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia (1176), e non può
senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività
a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149 Divieto di subconcessione
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri
la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
Art. 2150 Rappresentanza della famiglia colonica
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti
del concedente, i componenti della famiglia colonica (Comma tacitamente abrogato).
Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell`esercizio della mezzadria sono garantite
dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della
famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se
non hanno prestato espressa garanzia.
Art. 2151 Spese per la coltivazione
Le spese per la coltivazione del podere e per l`esercizio delle attività
connesse (2135), escluse quelle per la mano d`opera previste dall`art. 2147,
sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali.
Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza
interesse, sino alla scadenza dell`anno agrario in corso, le spese indicate
nel precedente comma.
(Articolo tacitamente abrogato dall`art. 5 della L. 15 settembre 1964, n. 756)
Art. 2152 Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del
lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria
capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita (dalle norme corporative,)
dalla convenzione o dagli usi, e determinata dal giudice, (sentite, ove occorra,
le associazioni professionali) e tenuto conto dell`eventuale incremento di reddito
realizzato dal mezzadro.
Art. 2153 Riparazioni di piccola manutenzione
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della
casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica
si servono (2765).
Art. 2154 Anticipazioni di carattere alimentare alla famiglia colonica
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro; per scarsezza del raccolto a
lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia
colonica, e questa non e in grado di provvedervi, il concedente deve somministrate
senza interesse il necessario per il mantenimento della famiglia colonica, (salvo
rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti
al mezzadro) (2765).
Il giudice, con riguardo alle circostanze, può disporre il rimborso rateale.
Art. 2155 Raccolta e divisione dei prodotti
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso
del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l`intervento delle parti.
(Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo
assegnata nella divisione).
Art. 2156 Vendita dei prodotti
Articolo tacitamente abrogato
(La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono
in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza,
sulla base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Art. 2157 Diritto di preferenza del concedente
Articolo tacitamente abrogato
(Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità
di condizioni, preferire il concedente).
Art. 2158 Morte di una delle parti
La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell`anno agrario
in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo
ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell`anno
agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria
continui sino alla fine dell`anno successivo, purché assicurino la buona
coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi (2964)
dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell`inizio
del nuovo anno agrario.
In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza
(2147), il concedente può fare eseguire a sue spese i lavori necessari,
(salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili).
Art. 2159 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453
e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2160 Trasferimento del diritto di godimento del fondo
Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua
nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un
mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In
tal caso il recesso ha effetto alla fine dell`anno agrario in corso o di quello
successivo, se non è comunicato al meno tre mesi prima della fine dell`anno
agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto
colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti
la responsabilità sussidiaria dell`originario concedente.
Art. 2161 Libretto colonico
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari,
uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti
e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e
del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell`anno agrario, essere sottoscritte per
accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni
e per i saldi annuali.
Art. 2162 Efficacia probatoria del libretto colonico
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova
a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro
novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico,
questo s`intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate
soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di partite
entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Art. 2163 Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria
Salvo diverse disposizioni (delle norme corporative,) della convenzione o degli
usi, l`assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo
le norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità
e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto
conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della
riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità,
valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo
della riconsegna;
3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità
e stato d`uso.
SEZIONE III Della colonia parziaria
Vedere anche Leggi Speciali, Controversie Agrarie
Art. 2164 Nozione
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano
per la coltivazione di un fondo e per l`esercizio delle attività connesse
(2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (dalle
norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2165 Durata
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario affinché
il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione
delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non può avere una
durata inferiore a due anni.
Art. 2166 Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla
quale è destinato.
Art. 2167 Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente
e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività;
deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente
con la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).
Art. 2168 Morte di una delle parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell`art. 2158.
Art. 2169 Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli
artt. 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152,
2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta
e l`efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l`abbiano d`accordo
istituito.
SEZIONE IV Della soccida
Vedere anche Leggi Speciali, Contratti e controversie agrarie.
¤1 Disposizioni generali
Art. 2170 Nozione
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l`allevamento e
lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l`esercizio delle
attività connesse, al fine di ripartire l`accrescimento del bestiame
e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
L`accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore
intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
¤2 Della soccida semplice
Art. 2171 Nozione
Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante
La stima del bestiame all`inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà
al soccidario.
La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il
peso e l`età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve
di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla
fine del contratto, a norma dell`art. 2181.
Art. 2172 Durata del contratto
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata
di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che
non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi (2964) prima della
scadenza o nel maggior termine fissato (dalle norme corporative) dalla convenzione
o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s`intende rinnovato di anno in anno.
Art. 2173 Direzione dell`impresa e assunzione di mano d`opera
La direzione dell`impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo
le regole della buona tecnica dell`allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve
essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione
o gli usi la relativa spesa e posta a carico del soccidario.
Art. 2174 Obblighi del soccidario
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro
occorrente per la custodia e l`allevamento del bestiame affidatogli, per la
lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore (1176).
Art. 2175 Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a
lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (1256 e seguenti).
Art. 2176 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante
la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame
inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può
chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello
che i capi periti avevano all`inizio del contratto, tenuto conto del numero,
della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell`età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può
recedere dal contratto.
Art. 2177 Trasferimento dei diritti sul bestiame
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito
ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante,
derivanti dalla soccida, passano all`acquirente in proporzione della quota acquistata,
salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può,
nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere
dal contratto con effetto dalla fine dell`anno in corso.
Art. 2178 Accrescimenti prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti
secondo le proporzioni stabilite (dalle norme corporative) dalla convenzione
o dagli usi.
E` nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita
una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2179 Morte di una delle parti
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi
degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell`art. 2158.
Art. 2180 Scioglimento del contratto
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento (1453
e seguenti), ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto,
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2181 Prelevamento e divisione al termine del contratto
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d`accordo con il soccidario, un complesso di capi che,
avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità
e all`età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato
all`inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma dell`art.
2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante
prende quelli che rimangono.
¤3 Della soccida parziaria
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2182 Conferimento del bestiame
Nella soccida parziaria il bestiame e conferito da entrambi i contraenti nelle
proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Art. 2183 Reintegrazione del bestiame conferito
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante
la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile
al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti
non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere
dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell`anno
in corso.
Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata
nell`art. 2184.
Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza
del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella
corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto
alla minor durata della soccida.
Art. 2184 Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto,
il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita (dalle norme corporative)
dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185 Rinvio
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice.
¤4 Della soccida con conferimento di pascolo
Vedere anche Leggi Speciali
Art. 2186 Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame é conferito dal soccidario
e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell`impresa e al soccidante spetta
il controllo della gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell`art. 2184 e, in quanto applicabili,
quelle dettate per la soccida semplice.
SEZIONE V Disposizione finale
Art. 2187 Usi
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di
questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in
mancanza di convenzione, gli usi (1374; att. 195 e seguenti).
CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni
SEZIONE I Del registro delle imprese
Art. 2188 Registro delle imprese
E` istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge
(att. 99 e seguenti).
Il registro è tenuto dall`ufficio del registro delle imprese sotto la
vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art. 2189 Modalità dell`iscrizione
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall`interessato.
Prima di procedere all`iscrizione, l`ufficio del registro deve accertare l`autenticità
della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per
l`iscrizione.
Il rifiuto dell`iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente.
Questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del registro,
che provvede con decreto.
Art. 2190 Iscrizione d`ufficio
Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l`ufficio del registro
invita mediante raccomandata l`imprenditore a richiederla entro un congruo termine.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può
ordinarla con decreto.
Art. 2191 Cancellazione d`ufficio
Se un`iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste
dalla legge, il giudice del registro, sentito l`interessato, ne ordina con decreto
la cancellazione.
Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti
l`interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione può ricorrere
al tribunale dal quale dipende l`ufficio del registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d`ufficio nel registro.
Art. 2193 Efficacia dell`iscrizione
I fatti dei quali la legge prescrive l`iscrizione, se non sono stati iscritti,
non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne
l`iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza
(2436/2).
L`ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l`iscrizione non può
essere opposta dai terzi dal momento in cui l`iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).
Art. 2194 Inosservanza dell`obbligo d`iscrizione
Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere
l`iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro dieci ad euro
cinquecentosedici (att. 100).
SEZIONE II Dell`obbligo di registrazione
Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori
che esercitano:
1) un`attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un`attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un`attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
4) un`attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle
imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).
Art. 2196 Iscrizione dell`impresa
Entro trenta giorni dall`inizio dell`impresa l`imprenditore che esercita un`attività
commerciale deve chiedere l`iscrizione all`ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta (2563 e seguenti);
3) l`oggetto dell`impresa;
4) la sede dell`impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.
[All`atto della richiesta l`imprenditore deve depositare la sua firma autografa
e quelle dei suoi institori e procuratori. Abrogato] (1)
L`imprenditore deve inoltre chiedere l`iscrizione delle modificazioni relative
agli elementi suindicati e della cessazione dell`impresa, entro trenta giorni
da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
Nota:
(1) Comma abrogato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2197 Sedi secondarie
L`imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l`iscrizione
all`ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale
dell`impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all`ufficio del luogo nel
quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede
principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria.[
Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa.
Abrogato] (1)
La disposizione del secondo comma si applica anche all`imprenditore che ha all`estero
la sede principale dell`impresa.
L`imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all`estero
deve, entro trenta giorni, chiederne l`iscrizione all`ufficio del registro nella
cui circoscrizione si trova la sede principale.
Nota:
(1) Comma abrogato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati
I provvedimenti di autorizzazione all`esercizio di una impresa commerciale da
parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o nell`interesse
di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti
con i quali l`autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio
a cura del cancelliere all`ufficio del registro delle imprese per l`iscrizione
(att. 100).
Art. 2199 Indicazione dell`iscrizione
L`imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono
all`impresa, il registro presso il quale è iscritto (att. 100).
Art. 2200 Società
Sono soggette all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle imprese le società
costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo
V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano
un`attività commerciale.
L`iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è
regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.
Art. 2201 Enti pubblici
Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un`attività
commerciale (2093) sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle
imprese (att. 100).
Art. 2202 Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all`obbligo dell`iscrizione nel registro delle imprese i piccoli
imprenditori (2083).
SEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commerciali
¤1 Della rappresentanza
Vedere anche Leggi Speciali, Commercio.
Art. 2203 Preposizione institoria
E institore colui che è preposto dal titolare all`esercizio di un`impresa
commerciale.
La preposizione può essere limitata all`esercizio di una sede secondaria
o di un ramo particolare dell`impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente,
salvo che nella procura sia diversamente disposto (1716).
Art. 2204 Poteri dell`institore
L`institore può compiere tutti gli atti pertinenti all`esercizio dell`impresa
a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia
non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è
stato a ciò espressamente autorizzato.
L`institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni
dipendenti da atti compiuti nell`esercizio dell`impresa a cui è preposto
(Cod. Proc. Civ. 772).
Art. 2205 Obblighi dell`institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l`institore
è tenuto, insieme con l`imprenditore, all`osservanza delle disposizioni
riguardanti l`iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture
contabili.
Art. 2206 Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata
per l`iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese (att.
100).
In mancanza dell`iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni
di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano
al momento della conclusione dell`affare (2193).
Art. 2207 Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono
essere depositati, per l`iscrizione nel registro delle imprese, anche se la
procura non fu pubblicata.
In mancanza dell`iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili
ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione
dell`affare.
Art. 2208 Responsabilità personale dell`institore
L`institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere
al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire
anche contro il preponente per gli atti compiuti dall`institore, che siano pertinenti
all`esercizio dell`impresa a cui è preposto.
Art. 2209 Procuratori
Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per
l`imprenditore gli atti pertinenti all`esercizio dell`impresa, pur non essendo
preposti ad esso.
Art. 2210 Poteri dei commessi dell`imprenditore
I commessi dell`imprenditore, salve le limitazioni contenute nell`atto di conferimento
della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta
la specie delle operazioni di cui sono incaricati.
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano
la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d`uso, salvo
che siano a ciò espressamente autorizzati (2211).
Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell`imprenditore,
non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle
clausole stampate sui moduli dell`impresa, se non sono muniti di una speciale
autorizzazione scritta (1341 e seguente).
Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell`imprenditore sono autorizzati
a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l`esecuzione
del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguente) nell`interesse dell`imprenditore.
Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita
I commessi preposti alla vendita nei locali dell`impresa possono esigere il
prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia palesemente
destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell`impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati
o se non consegnano quietanza firmata dall`imprenditore.
¤ 2 Delle scritture contabili
Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili
L`imprenditore che esercita un`attività commerciale (2195) deve tenere
il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste
dalla natura e dalle dimensioni dell`impresa (att. 200) e conservare ordinatamente
per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle lettere
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
spedite (2709 e seguenti).
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori
(2083).
Art. 2215 Modalità di tenuta delle scritture contabili (1)
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione,
devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese
o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro
o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli
che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente
e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
Note:
(1) Articolo sostituito dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all`esercizio
dell`impresa.
(Articolo modificato dall`art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi
così sostituito dall`art. 7 bis, D. L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.)
Art. 2217 Redazione dell`inventario
L`inventario deve redigersi all`inizio dell`esercizio dell`impresa e successivamente
ogni anno, e deve contenere l`indicazione e la valutazione delle attività
e delle passività relative all`impresa, nonché delle attività
e delle passività dell`imprenditore estranee alla medesima.
L`inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite,
il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o
le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l`imprenditore deve attenersi
ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili (2425).
L`inventario deve essere sottoscritto dall`imprenditore entro tre mesi dal termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
(Comma modificato dall`art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così
sostituito dall`art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489).
Art. 2218 Bollatura facoltativa
L`imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell`art.
2215 gli altri libri da lui tenuti (2710).
(Articolo modificato dall`art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi
così sostituito dall`art. 7 bis, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.)
Art. 2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un`ordinata contabilità,
senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi
si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).
Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell`ultima
registrazione (2312).
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi
ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati
sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con
mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti (Comma aggiunto
dall`art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )
¤ 3 Dell`insolvenza
Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un`attività commerciale, esclusi gli
enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d`insolvenza,
alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni
delle leggi speciali.
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