TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d`opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un`opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme
di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare
nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita
dal prestatore d`opera (1658), purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano
le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell`opera
Se il prestatore d`opera non procede all`esecuzione dell`opera secondo
le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente
può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d`opera
deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere
dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell`opera
L`accettazione espressa o tacita dell`opera libera il prestatore d`opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima,
se all`atto dell`accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità
e i vizi occulti al prestatore d`opera entro otto giorni (2964) dalla
scoperta. L`azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla
consegna (att. 201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell`opera
sono regolati dall`art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia
iniziata l`esecuzione dell`opera, tenendo indenne il prestatore d`opera
delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell`esecuzione dell`opera
Se l`esecuzione dell`opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il prestatore d`opera ha diritto ad un compenso
per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell`opera
compiuta (1672).
CAPO II Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l`esercizio delle
quali è necessaria l`iscrizione in appositi albi o elenchi.
L`accertamento dei requisiti per l`iscrizione negli albi o negli elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati
alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo
che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell`iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi,
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione
del diritto all`esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale
nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2230 Prestazione d`opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale
è regolato dalle norme seguenti (att. 202) e, in quanto compatibili
con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2231 Mancanza d`iscrizione
Quando l`esercizio di un`attività professionale è condizionato
all`iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non
è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione
(2034).
La cancellazione dall`albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo
il diritto del prestatore d`opera al rimborso delle spese incontrate e
a un compenso adeguato all`utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232 Esecuzione dell`opera
Il prestatore d`opera deve (1176) eseguire personalmente l`incarico assunto.
Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita
dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l`oggetto della
prestazione.
Art. 2233 Compenso
Il compenso (2751), se non è convenuto dalle parti e non può
essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice,
sentito il parere dell`associazione professionale (ora consiglio dellOrdine)
a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all`importanza
dell`opera e al decoro della professione (2956).
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo
ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità (1418 e seguenti) e dei danni.
Art. 2234 Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di
opera le spese occorrenti al compimento dell`opera e corrispondere, secondo
gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235 Divieto di ritenzione
Il prestatore d`opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti,
se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti
secondo le leggi professionali (2961).
Art. 2236 Responsabilità del prestatore d`opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d`opera non risponde dei danni, se non
in caso di dolo o di colpa grave (1176).
Art. 2237 Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d`opera le spese sostenute e pagando il compenso per l`opera svolta.
Il prestatore d`opera può recedere dal contratto per giusta causa.
In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso
per l`opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che
ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d`opera deve essere esercitato in modo da evitare
pregiudizio al cliente.
Art. 2238 Rinvio
Se l`esercizio della professione costituisce elemento di un`attività
organizzata in forma d`impresa, si applicano anche le disposizioni del
Titolo II (2082 e seguenti).
In ogni caso, se l`esercente una professione intellettuale impiega sostituti
o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del
Capo I del Titolo II (2094 e seguenti).
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