TITOLO V DELLE SOCIETA
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2247 Contratto di società
Con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l`esercizio in comune di un`attività economica
allo scopo di dividerne gli utili.
Art. 2248 Comunione a scopo di godimento
La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una
o più cose è regolata dalle norme del Titolo VII del Libro
III (1100 e seguenti).
Art. 2249 Tipi di società
Le società che hanno per oggetto l`esercizio di un`attività
commerciale (2195) devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei
Capi III e seguenti di questo Titolo.
Le società che hanno per oggetto l`esercizio di un`attività
diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice,
a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo
uno degli altri tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo Titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative (2511
e seguenti) e quelle delle leggi speciali che per l`esercizio di particolari
categorie d`imprese prescrivono la costituzione della società secondo
un determinato tipo.
Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all`obbligo
dell`iscrizione nel registro delle imprese (2200) devono essere indicati
la sede della società e l`ufficio del registro delle imprese presso
il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza
indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente
dall`ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve
essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la
società e in liquidazione (2627).
Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità
limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (Comma aggiunto
dall`art. 3, Decr. lgs. n. 88 del 3 marzo 1993).
CAPO II Della società semplice
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2251 Contratto sociale
Nella società semplice (att. 204) il contratto non é soggetto
a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
(1350, 2643).
Art. 2252 Modificazioni del contratto sociale
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso
di tutti i soci, se non e convenuto diversamente.
SEZIONE II Dei rapporti tra i soci
Art. 2253 Conferimenti
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel
contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati
a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per
il conseguimento dell`oggetto sociale.
Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio
e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (1465,
1478 e seguenti, 1529).
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio
che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle
norme sulla locazione (1578 e seguenti, 1585 e seguenti).
Art. 2255 Conferimento di crediti
Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore,
nei limiti indicati dall`art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale
della garanzia.
Art. 2256 Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci,
delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli
della società.
Art. 2257 Amministrazione disgiuntiva
Salvo diversa pattuizione, l`amministrazione della società spetta
a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l`amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all`operazione che un altro
voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili, decide sull`opposizione.
Art. 2258 Amministrazione congiuntiva
Se l`amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento
delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l`amministrazione o per determinati atti
sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma
dell`ultimo comma dell`articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono
compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno
alla società.
Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell`amministratore nominato con il contratto sociale non ha
effetto se non ricorre una giusta causa.
L`amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo
le norme sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente
da ciascun socio.
Art. 2260 Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme
sul mandato (1710 e seguenti).
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
(1292 e seguenti) per l`adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla
legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si
estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
Art. 2261 Controllo dei soci
I soci che non partecipano all`amministrazione hanno diritto (2623) di
avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali,
di consultare i documenti relativi all`amministrazione e di ottenere il
rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono
stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno
diritto di avere il rendiconto dell`amministrazione al termine di ogni
anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Art. 2262 Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte
di utili dopo l`approvazione del rendiconto.
Art. 2263 Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali
ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato
dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non
è determinata dal contratto, e fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni,
nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione
alle perdite.
Art. 2264 Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione
di un terzo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite
può essere rimessa ad un terzo (1349, 2603).
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi
previsti dall`art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il
socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione (2964 e
seguenti). L`impugnazione non può essere proposta dal socio che
ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Art. 2265 Patto leonino
E` nullo il patto (1419 e seguenti) con il quale uno o più soci
sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
SEZIONE III Dei rapporti con i terzi
Art. 2266 Rappresentanza della società
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei
soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei
medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta
a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano
nell`oggetto sociale.
Le modificazioni e l`estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate
dall`art. 1396.
Art. 2267 Responsabilità per le obbligazioni sociali
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul
patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente
(2740) e solidalmente (1292 e seguenti) i soci che hanno agito in nome
e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza, la limitazione della responsabilità o l`esclusione
della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno
avuto conoscenza (att. 204).
Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare,
anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti),
la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui
quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Art. 2269 Responsabilità del nuovo socio
Chi entra a far parte di una società già costituita risponde
con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all`acquisto
della qualità di socio.
Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore
e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota
spettante a quest`ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi
crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere
in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve
essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato
lo scioglimento della società.
Art. 2271 Esclusione della compensazione
Non é ammessa compensazione (1246) fra il debito che un terzo ha
verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
SEZIONE IV Dello scioglimento della società
Art. 2272 Cause di scioglimento
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine
di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
Art. 2273 Proroga tacita
La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato
quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere
le operazioni sociali.
Art. 2274 Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano
il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che
siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Art. 2275 Liquidatori
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale
e i soci non sono d`accordo nel determinarlo, la liquidazione è
fatta da uno o piu liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci
o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci
e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più
soci (2259).
Art. 2276 Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati
dalle disposizioni stabilite per gli amministratori (2260), in quanto
non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale
(2452).
Art. 2277 Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti
sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo
successivo all`ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali,
e redigere, insieme con gli amministratori, l`inventario dal quale risulti
lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L`inventario deve essere
sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori (2452).
Art. 2278 Poteri dei liquidatori
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione
e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in
blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi (2452).
Essi rappresentano la società anche in giudizio.
Art. 2279 Divieto di nuove operazioni
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo
a tale divieto, essi rispondono personalmente (2740) e solidalmente (1292
e seguenti) per gli affari intrapresi (2452).
Art. 2280 Pagamento dei debiti sociali
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente,
i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società
o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli (2452, 2625).
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti
della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di
ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci
il debito del socio insolvente.
Art. 2281 Restituzione dei beni conferiti in godimento
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli
nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per
causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento
del danno a carico del patrimonio sociale, salva l`azione contro gli amministratori
(2740).
Art. 2282 Ripartizione dell`attivo
Estinti i debiti sociali, l`attivo residuo è destinato al rimborso
dei conferimenti (2253). L`eventuale eccedenza è ripartita tra
i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni (2265).
L`ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è
determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto
o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui
furono eseguiti.
Art. 2283 Ripartizione di beni in natura
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura,
si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (719 e
seguenti, 1111 e seguenti).
SEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Art. 2284 Morte del socio
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di
uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano.
Art. 2285 Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è
contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero
quando sussiste una giusta causa (2900).
Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli
altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 2286 Esclusione
L`esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301,
2320), nonché per l`interdizione, l`inabilitazione del socio (414
e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l`interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento
di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta
inidoneità a svolgere l`opera conferita o per il perimento della
cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato
con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa
è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società
(1465, att. 208).
Art. 2287 Procedimento di esclusione
L`esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi
nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine (2964) il socio escluso può fare opposizione
davanti al tribunale, il quale può sospendere l`esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l`esclusione di uno di essi
è pronunciata dal tribunale, su domanda dell`altro.
Art. 2288 Esclusione di diritto
E` escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo
creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma
dell`art. 2270.
Art. 2289 Liquidazione della quota del socio uscente
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che
rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota e fatta in base alla situazione patrimoniale
della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli
utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto e disposto nell`art. 2270, il pagamento della quota spettante
al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica
lo scioglimento del rapporto.
Art. 2290 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,
questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni
sociali (2267) fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato.
CAPO III Della società in nome collettivo
Art. 2291 Nozione
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente
e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
Art. 2292 Regime sociale
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale
costituita dal nome di uno o più soci con l`indicazione del rapporto
sociale (2563, 2567).
La società può conservare nella ragione sociale il nome
del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio
defunto vi consentono (att. 207).
Art. 2293 Norme applicabili
La società in nome collettivo e regolata dalle norme di questo
Capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del Capo precedente.
Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace (414 e e seguente) alla società
in nome collettivo è subordinata in ogni caso all`osservanza delle
disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).
Art. 2295 Atto costitutivo
L`atto costitutivo della società deve (1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio,
la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l`amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l`oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il
modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota
di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
Art. 2296 Pubblicazione
L`atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata
(2703) dei contraenti, o una copia autentica (2714) di esso se la stipulazione
è avvenuta per atto pubblico (2699), deve entro trenta giorni essere
depositato per l`iscrizione, a cura degli amministratori (2626), presso
l`ufficio del registro delle imprese (2188 e seguenti; att. 99 e seguenti)
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato
nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato
ad eseguire il deposito anche il notaio (2626).
Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle
imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi,
ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti
i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società
semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società
abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono
la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri
di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
Art. 2298 Rappresentanza della società
L`amministratore che ha la rappresentanza della società può
compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale, salve le limitazioni
che risultano dall`atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non
sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese
(att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
(2193).
[Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro
quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l`ufficio
del registro delle imprese le loro firme autografe (2626). Abrogato] (1)
Nota:
(1) Comma abrogato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2299 Sedi secondarie
Un estratto dell`atto costitutivo deve essere depositato per l`iscrizione
presso l`ufficio del registro delle imprese (att. 99 e seguenti) del luogo
in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza
stabile, entro trenta giorni dall`istituzione delle medesime (2197, 2626).
L`estratto deve indicare l`ufficio del registro presso il quale e iscritta
la società e la data dell`iscrizione.
[Presso l`ufficio del registro in cui è iscritta la sede secondaria
(2197) deve essere altresì depositata la firma autografa del rappresentante
preposto all`esercizio della sede medesima.] (1)
L`istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l`iscrizione
nello stesso termine anche all`ufficio del registro del luogo dove e iscritta
la società (2626).
Nota:
(1) Comma abrogato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2300 Modificazioni dell`atto costitutivo
Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all`ufficio
del registro delle imprese (att. 99 e seguenti), l`iscrizione delle modificazioni
dell`atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società,
dei quali è obbligatoria l`iscrizione (2626).
Se la modificazione dell`atto costitutivo risulta da deliberazione dei
soci, questa deve essere depositata in copia autentica (2626, 2703).
Le modificazioni dell`atto costitutivo, finché non sono iscritte,
non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano
a conoscenza (2193; att. 211).
Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare
per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella
della società, né partecipare come socio illimitatamente
responsabile (2462) ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l`esercizio dell`attività o la partecipazione
ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri
soci ne erano a conoscenza.
In caso d`inosservanza delle disposizioni del primo comma la società
ha diritto al risarcimento del danno, salva l`applicazione dell`art. 2286.
Art. 2302 Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili
prescritti dall`art. 2214 (att. 200).
Art. 2303 Limiti alla distribuzione degli utili
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per
utili realmente conseguiti (2621).
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente.
Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione,
non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l`escussione
del patrimonio sociale (2268, 2471).
Art. 2305 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società,
non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
Art. 2306 Riduzione di capitale
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle
quote pagate o mediante liberazione di essi dall`obbligo di ulteriori
versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno
dell`iscrizione nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), purché
entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all`iscrizione
abbia fatto opposizione (2623 n. 1; att. 211).
Il tribunale, nonostante l`opposizione, può disporre che l`esecuzione
abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un`idonea
garanzia (1179).
Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga
della società, entro tre mesi dall`iscrizione della deliberazione
di proroga nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l`opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi
dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell`opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere
dalla società, dando preavviso a norma dell`art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota
del suo debitore a norma dell`art. 2270 (att. 211).
Art. 2308 Scioglimento della società
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall`art.
2272, per provvedimento dell`autorità governativa nei casi stabiliti
dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un`attività non commerciale
(2195), per la dichiarazione di fallimento (2711, 2221).
Art. 2309 Pubblicazione della nomina dei liquidatori
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni
atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori
devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati
in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l`iscrizione presso
l`ufficio del registro delle imprese (2452, 2626). (2)
[I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio
le loro firme autografe. Abrogato] (1)
Nota:
(1) Comma abrogato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
(2) Comma modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2310 Rappresentanza della società di liquidazione
Dall`iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società,
anche in giudizio, spetta ai liquidatori (att. 218).
Art. 2311 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale
e proporre ai soci il piano di riparto (2621).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono
essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s`intendono approvati
se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione
(2964 e seguenti).
In caso d`impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore
può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano
esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali
il liquidatore può restare estraneo.
Con l`approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte
ai soci (2452).
Art. 2312 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci e, se il mancato pagamento e dipeso da colpa dei liquidatori, anche
nei confronti di questi.
Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci
sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci
anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro
delle imprese (att. 218).
CAPO IV Della società in accomandita semplice
Art. 2313 Nozione
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente (2740) per le obbligazioni sociali, e i
soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da
azioni.
Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome
di almeno uno dei soci accomandatari, con l`indicazione di società
in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell`art.
2292 (2564, 2567).
L`accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione
sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e solidalmente
(1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni
relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili
con le norme seguenti.
Art. 2316 Atto costitutivo
L`atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i
soci accomandanti.
Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle
imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi
si applicano le disposizioni dell`art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente
alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società
in nome collettivo.
L`amministrazione della società può essere conferita soltanto
a soci accomandatari.
Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l`atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori
e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell`art. 2259
sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l`approvazione di
tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale
da essi sottoscritto.
Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né
trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza
di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene
a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale
(1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere
escluso a norma dell`art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione
degli amministratori e, se l`atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni
e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di
sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio
e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l`esattezza,
consultando i libri e gli altri documenti della società.
Art. 2321 Utili percepiti in buona fede
I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi
in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile
per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell`atto costitutivo, la quota può
essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei
soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell`art.
2308 (2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio
che è venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato
dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L`amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell`art. 2312 nei confronti
degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far
valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente
alla quota di liquidazione (att. 218).
CAPO V Della società per azioni
Nota:
Capo Sostituito dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2325 Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non
sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
Art. 2325 bis Società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio
Ai fini dell'applicazione del presente capo, sono società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti
di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in
misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di
azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente
disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
Art. 2326 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione
di società per azioni.
Art. 2327 Ammontare minimo del capitale
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore
a centoventimila euro.
Art. 2328 Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o per atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e
degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate
a ciascuno di essi;
2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società
e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche
e le modalità di emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori
e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della
società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del
soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è
costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore
ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante
dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde
Art. 2329 Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative
ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle
leggi speciali per la costituzione della società, in relazione
al suo particolare oggetto.
Art. 2330 Deposito dell`atto costitutivo e iscrizione della società
Il notaio che ha ricevuto l`atto costitutivo deve depositarlo entro trenta
giorni presso l`ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione
è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti
l`avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni
in natura o di crediti, la relazione indicata nell`art. 2343, nonché
le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell`atto
costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società o far
condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Liscrizione della società nel registro delle imprese è
richiesta contestualmente al deposito dellatto costitutivo. Lufficio
del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro. (1)
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento allomologazione
dellatto costitutivo decorrono dalla data delliscrizione nel
registro delle imprese. (1)
Nota:
(1) Comma sostituito dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
Art. 2331 Effetti dell`iscrizione
Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità
giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro
che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili
il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo
o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento
dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato
un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche
la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno
agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione
della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal
numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono
restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle
azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo
2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
Art. 2332 Nullità della società
Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
illiceità dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale
o l'oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di
essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data
pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere
iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi
del quarto comma, nel registro delle imprese.
SEZIONE II Della costituzione mediante pubblica sottoscrizione
Art. 2333 Programma e sottoscrizione delle azioni
La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica
sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l'oggetto e il
capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto,
l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili e il
termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso
pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome
o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero
delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.
Art. 2334 Versamenti e convocazione dell`assemblea dei sottoscrittori
Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma
prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine
non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo
comma dell'articolo 2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori
di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione
assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà,
non può procedersi alla costituzione della società prima
che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei
venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto
dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei
sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione
delle materie da trattare.
Art. 2335 Assemblea dei sottoscrittori
L'assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione
della società;
2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio
favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà
dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è
necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.
Art. 2336 Stipulazione e deposito dell`atto costitutivo
Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti
all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano
l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese a norma dell'articolo 2330
SEZIONE III Dei promotori e dei soci fondatori
Art. 2337 Promotori
Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell`art. 2333.
Art. 2338 Obbligazioni dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni
assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni
assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state
necessarie per la costituzione della società o siano state approvate
dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori
non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
Art. 2339 Responsabilità dei promotori
I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e
verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti
richiesti per la costituzione della società;
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della
relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico
per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso
i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
Art. 2340 I limiti dei benefici riservati ai promotori
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente
dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente
a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo
massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Art. 2341 Soci fondatori
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche ai soci che
nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione
stipulano l`atto costitutivo.
SEZIONE III bis. Dei patti parasociali
Art. 2341 bis Patti parasociali
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli
assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società
per azioni o nelle società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni
in società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati
per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore;
i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente
ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali
ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni
o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti
all'accordo.
Art. 2341 ter Pubblicità dei patti parasociali
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati
in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta
nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro
delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente
i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono
esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate
con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
SEZIONE IV Dei conferimenti
Art. 2342 Conferimenti
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti
devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o
di servizi.
Art. 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai
terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state
controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili
e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore
di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società
deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni
che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare
la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente
ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in
tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo
in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che
per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma
si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.
Art. 2343 bis Acquisto della società da promotori, fondatori,
soci e amministratori
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o
superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori,
dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato
dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente
la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito,
i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale
valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere
indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne
visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea,
corredato dalla relazione dell'esperto designato dal tribunale, deve essere
depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che
siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti
della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati
o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori
e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla
società, ai soci ed ai terzi.
Art. 2344 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione
del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della
loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a
rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario
autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono
essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di
voto.
Art. 2345 Prestazioni accessorie
Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti
in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità
e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi
previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso
di tutti i soci.
SEZIONE V Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativizioni
Art. 2346 Emissione delle azioni
La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa
disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione
dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di
legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde
ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi
senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni
che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in
rapporto al totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla
parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore
a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere
una diversa assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi,
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo
statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i
diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni
e, se ammessa, la legge di circolazione.
Art. 2347 Indivisibilità delle azioni
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione,
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105
e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni
e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari
sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni
da essa derivanti.
Art. 2348 Categorie di azioni
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni
di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto
concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei
limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto
delle azioni delle varie categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali
diritti.
Art. 2349 Azioni a favore dei prestatori di lavoro
Se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare
l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società
o da società controllate mediante l'emissione, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare
individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo
alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti.
Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione
ai dipendenti della società o di società controllate di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali
o diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo
alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità
di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
Art. 2350 Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili
netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti
stabiliti a favore di speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447 bis, la società può
emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce
i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore,
le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni,
nonché l'eventuali condizioni e modalità di conversione
in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste
dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio
della società.
Art. 2351 Diritto di voto
Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere
la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato
a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali
azioni non può complessivamente superare la metà del capitale
sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità
di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato
ad una misura massima o disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza
o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime
norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.
Art. 2352 Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni
Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta,
salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato
dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio
ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al
versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione
e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere
alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442,
il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni
prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può
vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo.
Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento,
salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente,
i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo
spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati
dal custode.
Art. 2353 Azioni di godimento
Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite
ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento
delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale
e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale
residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.
Art. 2354 Titoli azionari
I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio,
se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere
emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione e l'ufficio del
registro delle imprese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale,
il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del
capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori.
È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della
firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori
che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista
dalle leggi speciali di cui al precedente comma.
Art. 2355 Circolazione delle azioni
Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle
azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione
nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata
da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.
Il giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di
girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro
dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali;
resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali,
di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata
si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento
si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative,
si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla
girata.
Art. 2355 bis Limiti alla circolazione delle azioni
Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli
azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il
loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque
anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto
viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni
al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se
non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo
di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione
dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la
quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella
misura previste dall'articolo 2437 ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole
che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di
morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia
concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
Art. 2356 Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non
liberate
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido
con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il
periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in
cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate
soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le
modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni
da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale
l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società
controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere
alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro
un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio
al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto
dall'articolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti
fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2357 bis Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto
di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito
della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri
2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza
il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve
avvenire l'alienazione è di tre anni.
Art. 2357 ter Disciplina delle proprie azioni
Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma
dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea,
la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono
essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo
2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società,
il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente
alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste
dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio
totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è
sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai
fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché
le azioni non siano trasferite o annullate.
Art. 2357 quater Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 2357 ter, comma secondo, la società
non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente
comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori
e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli
amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri
di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società,
azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore
per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente,
a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori
e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni
La società non può accordare prestiti, né fornire
garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della
società o di quelli di società controllanti o controllate.
In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono
essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2359 bis Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate
La società controllata non può acquistare azioni o quote
della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili
e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo
comma dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma
dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale
della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni
o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società
da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della
società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere
costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare
il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti
per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2359 ter Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
controllante
Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359 bis devono
essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea
entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio
al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con
rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437 ter e 2437 quater.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento
previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Art. 2359 quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o
quote della società controllante
Le limitazioni dell'articolo 2359 bis non si applicano quando l'acquisto
avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357
bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito
dal terzo comma dell'articolo 2359 bis, devono tuttavia essere alienate,
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni
dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359 ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359 bis è
superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante,
entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza
che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento
delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna
società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso
alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli
2437 ter e 2437 quater . Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori
e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.
Art. 2359 quinquies Sottoscrizione di azioni o quote della società
controllante
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote
della società controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino
di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è
considerata a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della
liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori
della società controllata che non dimostrino di essere esenti da
colpa.
Art. 2360 Divieto di sottoscrizione reciproca d`azioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto
della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale
determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea;
di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione
nella nota integrativa del bilancio.
E` vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale
mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2361 Partecipazioni
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto
della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale
determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea;
di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione
nella nota integrativa del bilancio.
Art. 2362 Unico azionista
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione
del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita
o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono
essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci
e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo
se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
SEZIONE VI . Dell'assemblea
Art. 2363 Luogo di convocazione dell`assemblea
L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società,
se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio
di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea
ordinaria:
approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato
il controllo contabile;
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è
stabilito dallo statuto;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,
nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto
per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro
il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere
un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso
di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando
lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella
relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.
Art. 2364 bis Assemblea ordinaria nelle società con consiglio
di sorveglianza.
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza,
l'assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
Art. 2365 Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto,
sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni
altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443, lo statuto può
attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio
di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti
la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis, l'istituzione
o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli
amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione
del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto
a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio
nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436.
Art. 2366 Formalità per la convocazione
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di
gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione
mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e
partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi
e di controllo non presenti.
Art. 2367 Convocazione su richiesta di soci
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza
ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che
rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale
prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da
trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece
i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli
organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti
ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando
la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori
o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 2368 Costituzione dell`assemblea e validità delle deliberazioni
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale,
escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea
medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda
una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali
lo statuto può stabilire norme particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino più della metà del capitale sociale, se
lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista
dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali
il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione
del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta
per l'approvazione della deliberazione.
Art. 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive
Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente
la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve
essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il
giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione
non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata
entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal
secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria
è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo
del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne
che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle
cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale
per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale,
la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la
proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il
trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea,
alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive
alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di
capitale più elevata.
Art. 2369 bis Assemblea straordinaria in terza convocazione [Abrogato]
[L`assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in
borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano
la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente
convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma
dell`art. 2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l`assemblea delibera con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a
meno che l`atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.
Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell`art. 2369, per quelle
concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla
legge, e per quelle di fusione e di scissione e tuttavia necessario il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo
del capitale sociale.]
Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto
di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o
della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate
nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono
essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate
prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere
superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo
dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione
all'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione
nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che
hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all'intermediario
di cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi
di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi
esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
Art. 2371 Presidenza dell`assemblea
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto
o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso
modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli
esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale
dell'assemblea è redatto da un notaio.
Art. 2372 Rappresentanza nell`assemblea
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e
i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee,
con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti
di procura generale o di procura conferita da una società, associazione,
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante
in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.
Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,
fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare
soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
né alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più
di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma
di questo articolo, più di cinquanta soci se la società
ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento
soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro
e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento
soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni
di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano
anche nel caso di girata delle azioni per procura.
Art. 2373 Conflitto d`interessi
La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano,
per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della
società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora
possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti
la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione
non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca
o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.
Art. 2374 Rinvio dell`assemblea
I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea
sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
Art. 2375 Verbale delle deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare
la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti
e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare
le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche
per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per
la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Art. 2376 Assemblee speciali
Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni dell`assemblea,
che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche
dall`assemblea speciale dei soci della categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
Art. 2377 Annullabilità delle deliberazioni
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge
o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti
od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante
azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino,
anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento
nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.
Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste
percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della
categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente
e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre
l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla
non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo
che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio,
salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti
ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano
l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel
termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa
è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre
mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio
del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci
ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio
di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della
legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di
lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento
dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione
sostituita.
Art. 2378 Procedimento d`impugnazione
L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale
del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione
del numero delle azioni previsto dal secondo comma dell'articolo 2377.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura
civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti
per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa
se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della
deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul
risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della
citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione
della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente
del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta,
provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere
la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e
la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto,
nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte
del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti
gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio
che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la
società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione;
può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea
garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice,
ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente
suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata
e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente
proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma
dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con
unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo,
la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito
nel quinto comma dell'articolo 2377.
Art. 2379 Nullità delle deliberazioni
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale
e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione
può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni
dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione
vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea,
se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né
a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni
che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o
impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità
può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera
mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene
da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società
ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire
di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.
Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione
e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea,
o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza
e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo
2377.
Art. 2379 bis Sanatoria della nullità
L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione
non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato
il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può
essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.
La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi
i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
Art. 2379 ter Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione
del capitale e della emissione di obbligazioni
Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale,
della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione
di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi
centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione
del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è
stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può
essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta
nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato
anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di
riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione
di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo
che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci e ai terzi.
SEZIONE VI bis. Dell'amministrazione e del controllo.
§1. Disposizioni generali.
Art. 2380 Sistemi di amministrazione e di contraollo
Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo
della società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo
della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di
cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la
variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento
agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione
o al consiglio di gestione.
§2. Degli amministratori
Art. 2380 bis Amministrazione della società
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i
quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche
a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica
solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente,
se questi non è nominato dall'assemblea.
Art. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio
di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori
e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione
può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto
da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre
impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni
rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della
società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali
e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione
degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420
ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e
riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con
la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni
centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società
e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore
può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società.
Art. 2382 Cause d`ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal
suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2383 Nomina e revoca degli amministratori
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione
per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e
salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore
a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello
statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se
nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori
devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per
ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è
attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente
o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono
opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui
al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano
a conoscenza.
Art. 2384 Poteri di rappresentanza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto
o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto
o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi,
anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società.
Art. 2384 bis Atti che eccedono i limiti dell`oggetto sociale
L`estraneità all`oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori
in nome della società non può essere opposta ai terzi in
buona fede.
Art. 2385 Cessazione degli amministratori
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta
al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale.
La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del
consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui
la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione
dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve
essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura
del collegio sindacale.
Art. 2386 Sostituzione degli amministratori
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio
sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano
in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori
nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea
per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori
rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione
in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio
deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione
Art. 2387 Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore
al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti
da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società
di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo
2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio
di particolari attività
Art. 2388 Validità delle deliberazioni del consiglio
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.
Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio
avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o
dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data
della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378.
Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive
dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli
articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in
base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
Art. 2389 Compensi degli amministrativi
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del
comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli
utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato
azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto
lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo
per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti
di particolari cariche.
Art. 2390 Divieto di concorrenza
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente
responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività
concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori
o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere
revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Art. 2391 Interessi degli amministratori
L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio
sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in
una determinata operazione della società, precisandone la natura,
i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato,
deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della
stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio
di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza
per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del
presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del
comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla
società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio
sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può
essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione
se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo
comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai
terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla
sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati
alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi
di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio
del suo incarico.
Art. 2392 Responsabilità verso la società
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge
e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico
e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili
verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo
o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza
di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne
il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori
non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto
annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale.
Art. 2393 Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è
promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società
è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori
può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche
se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, quando
si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca
dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché
sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità
e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano
approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non
vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno
il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale,
ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale
di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo
2393 bis.
Art. 2393 bis Azione sociale di responsabilità esercitata dai
soci
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata
anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale
o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al
terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci
che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura
prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione
è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio
sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione
e per il compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli
attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei
fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non
sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della
società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo
precedente
Art. 2394 Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio
sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può
essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria
quando ne ricorrono gli estremi.
Art. 2394 bis Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti
articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore
e al commissario straordinario.
Art. 2395 Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al
risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento
dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Art. 2396 Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori
si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per
disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve
le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
§3. Del collegio sindacale.
Art. 2397 Composizione del collegio
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci
o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro,
devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati
con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari
di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Art. 2398 Presidenza del collegio
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado degli amministratori delle società
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla società o alle società da questa
controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte
a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti
di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili
e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397
sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o
decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri
per il cumulo degli incarichi.
Art. 2400 Nomina e cessazione dall'ufficio
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi
restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione
di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome
e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel
registro delle imprese nel termine di trenta giorni
Art. 2401 Sostituzione
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano
i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397,
secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea,
la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti
necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta
fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve
essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del
collegio medesimo.
Art. 2402 Retribuzione
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello
statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina
per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Art. 2403 Doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409 bis, terzo comma.
Art. 2403 bis Poteri del collegio sindacale
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,
anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo
2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo
i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono
avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una
delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti
dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Art. 2404 Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione
può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità,
anche con mezzi telematici.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto
nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto
dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza
della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
Art. 2405 Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e
alle assemblee
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione,
alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee
o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio
d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Art. 2406 Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,
il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni
prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione
al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea
qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Art. 2407 Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità
e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili
della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto
sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti
o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394,
2394 bis e 2395.
Art. 2408 Denunzia al collegio sindacale
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo
del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve
indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi
previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea.
Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di
partecipazione.
Art. 2409 Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione
dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione
che possono arrecare danno alla società o a una o più società
controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale
con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può
prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci,
può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società
a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato
il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci
con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza
indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo,
per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività
compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le
attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti
alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni
provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente
anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone
i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità
contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende
conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea
per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del
caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione
ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche
su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del
comitato per il controllo della gestione, nonché, nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;
in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
§4. Del controllo contabile.
Art. 2409 bis Controllo contabile
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
il controllo contabile è esercitato da una società di revisione
iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente
a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività
di revisione prevista per le società emittenti di azioni quotate
in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale
per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato
può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Art. 2409 ter Funzioni di controllo contabile
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale,
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e
sul bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società
a norma dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può
chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e
può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta
in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo
diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo
2421, terzo comma.
Art. 2409 quater Conferimento e revoca dell'incarico
Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328,
l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,
sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante
al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il
parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere
approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
Art. 2409 quinquies Cause di ineleggibilità e di decadenza
Salvo quanto disposto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, non possono
essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio,
i sindaci della società o delle società da questa controllate,
delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune
controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o
di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può
prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica
qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo
si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati
della revisione.
Art. 2409 sexies Responsabilità
I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni
dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società,
dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro
doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato
il controllo contabile sono responsabili in solido con la società
medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
Art. 2409 septies Scambio di informazioni
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile
si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento
dei rispettivi compiti.
§5. Del sistema dualistico.
Art. 2409 octies Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio
di sorveglianza
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo
siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza
in conformità alle norme seguenti.
Art. 2409-novies Consiglio di gestione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione,
il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più
dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto
comma dell'articolo 2381.
É costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore
a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza,
previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri
di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza
convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza
in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti
del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza
indugio alla loro sostituzione.
Art. 2409-decies Azione sociale di responsabilità
L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è
promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393
e 2393 bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta
a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione
è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza
e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui
è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso
consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro
cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia
e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti
del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale
di soci indicata nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di
sorveglianza non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli
2393 bis, 2394 e 2394 bis.
Art. 2409 undecies Norme applicabili
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 2380 bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383,
quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394 bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli
2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta
anche al consiglio di sorveglianza.
Art. 2409 duodecies Consiglio di sorveglianza
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza
si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a
tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione
del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi
e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma
dell'articolo 2364 bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque
tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto
comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo
il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta
causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione
all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione
della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti
del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla
loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza
e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del
primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o
decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri
per il cumulo degli incarichi.
Art. 2409 terdecies Competenza del consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza:
nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina
il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto
all'assemblea;
approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti
dei componenti del consiglio di gestione;
presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività
di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del
bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio
di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili
solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o
le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze
del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Art. 2409 quaterdecies Norme applicabili
Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403 bis, secondo
e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409 septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato
il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434 bis ed essa può
venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
Art. 2409 quinquiesdecies Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409
bis primo e secondo comma, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies,e 2409
sexies, in quanto compatibili.
§6. Del sistema monistico.
Art. 2409 sexiesdecies Sistema basato sul consiglio di amministrazione
e un comitato costituito al suo interno
Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo
siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da
un comitato costituito al suo interno.
Art. 2409 septiesdecies Consiglio di amministrazione
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere
in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo
previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria
o da società di gestione di mercati regolamentati.
Art. 2409 octiesdecies Comitato per il controllo sulla gestione
Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero
e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del
comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti
di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto
e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409 septiesdecies,
che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite
deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto,
funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società
che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione
deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato
per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede
senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori
in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò
non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386
scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,
nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente
i fatti di gestione;
c)svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione
con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo
contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì,
in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma,
2405, primo comma, e 2408.
Art. 2409-noviesdecies Norme applicabili e controllo contabile
Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli da 2380 bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409
bis primo e secondo comma, 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies, 2409
sexies, 2409 septies, in quanto compatibili.
SEZIONE VII Delle obbligazioni
Art. 2410 Emissione
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni
è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto
da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Art. 2411 Diritti degli obbligazionisti
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli
interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione
dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare
in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico
della società.
La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari,
comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso
del capitale all'andamento economico della società.
Art. 2412 Limiti all'emissione
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale,
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni
emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce
risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel
calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da
ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società,
sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni
effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati,
limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati
regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale,
la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità
governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto
nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità
e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società e alle riserve di attività.
Art. 2413 Riduzione del capitale
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412,
la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente
il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle
obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo
medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve
diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili
sinché l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non eguagli
l'ammontare delle obbligazioni in circolazione
Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni
I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società
è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel
registro;
4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun
titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la
sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione
dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
Art. 2414 bis Costituzione delle garanzie
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione
di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio
che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie
per la costituzione delle garanzie medesime.
Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante
degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è
fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo
dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte,
a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.
Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo
comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il
voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà
delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,
non può partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori
ed i sindaci.
Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell`assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili
a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377
s'intendono riferite all'ammontare del prestito obbligazionario e alla
circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione
la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli
obbligazionisti.
Art. 2417 Rappresentante comune da cancellare
Art. 2417 Rappresentante comune
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio
dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie
Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci,
i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il
rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda
di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad
un triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti
ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina
il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle
imprese.
Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di
questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni
di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale
degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e
nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.
Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali
degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.
Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi,
a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in
mancanza, di un notaio.
Art. 2420 bis Obbligazioni convertibili in azioni
L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni
convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo
e le modalità della conversione. La deliberazione non può
essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale
sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione
nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale
delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo
2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione,
la società non può deliberare né la riduzione volontaria
del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello
statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori
di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante
avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno tre
mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto
di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di
riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato
in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità
della conversione.
Art. 2420 ter Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà
di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino
ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla
data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In
tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento
del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della
deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE VIII. Dei libri sociali
Art. 2421 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo
2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per
ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari
delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi
e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle
obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari
delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
o del consiglio di gestione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla
gestione;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli
obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447
sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti
a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione,
il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del
consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione,
il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro
indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio
a norma dell'articolo 2215.
Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri
1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per
i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante
comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori
per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il
libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
SEZIONE IX. Del bilancio
Art. 2423 Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta,
la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare
la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia
di euro.
Art. 2423 bis Principi di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga
e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico.
Art. 2423 ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci
previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente;
esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa
del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma
dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio.
In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente
le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso
in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige
la natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente
devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione
della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
verso controllanti;
4 bis) crediti tributari;
4 ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci
dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò
sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente,
per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate
e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al
controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 septies con riferimento
ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.
Art. 2424 bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente
devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare
o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato"
deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale
del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti
i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza
di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto
quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali vari in ragione del tempo.
Art. 2425 Contenuto del conto economico
Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in
conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi
ad imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17 bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni,
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte
relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.
Art. 2425 bis Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto
dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la
relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo
di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine
e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.
Art. 2426 Criteri di valutazioni
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di
produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto.
Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione
è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato
in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità
di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri
1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo
numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato,
al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più
tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero
1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi
ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi
indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base
al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché
ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per
la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione
del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale
e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso,
nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro
un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento
in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi
la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata
motivazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato
in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8 bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione
delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su
cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto
deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso
di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data
di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato
secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione
non possono essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo
della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito"
o: "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così
ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie
e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante
qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza
in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni
sensibili nella loro entità, valore e composizione.
Art. 2427 Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:
il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati
nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento"
e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3 bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal
fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le
differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando
la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori
di redditività di cui sia stata data comunicazione;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo
e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate
e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie
e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6 bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6 ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei
e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato
patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché
la composizione della voce "altre riserve".
7 bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità
di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza
sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate,
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto,
le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti
a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione,
l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della
società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi
dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi
che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19 bis) il finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti
per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento
ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera
a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento
al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti
ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto
dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale
determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario
effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo
al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data
di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,
con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore
che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
Art. 2428 Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della società e sull'andamento della gestione,
nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso
imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni
o quote di società controllanti possedute dalla società,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni
o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria
o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori
delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati devono
trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione,
redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi
e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie
della società.
Art. 2429 Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale,
con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea
che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio
sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri,
e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di
cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta
dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori,
dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.
I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle
incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Art. 2430 Riserva legale
Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a
che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2431 Soprapprezzo delle azioni
Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un
prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate
dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino
a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo
2430.
Art. 2432 Partecipazione agli utili
Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai
soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti
risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.
Art. 2433 Distribuzione degli utili ai soci
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea
che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal
consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo
2364 bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base
a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Art. 2433 bis Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle
società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo
da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto
ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte
della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio
dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando
dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio
o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor
somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio
precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi
sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti
che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito
il parere del soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere
del soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati
in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio
dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili
di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati
in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Art. 2434 Azione di responsabilità
L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori,
dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse
nella gestione sociale.
Art. 2434 bis Invalidità della deliberazione di approvazione del
bilancio
Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte
nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che
è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio
su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità
di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
Art. 2435 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari
di diritti su azioni
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata
dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese
o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non
quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare
per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito
alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle
azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono
titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco
deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente.
Art. 2435 bis Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi,
non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo
le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con
numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella
voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può
essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre
l'esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci
previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non
è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce
E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze
e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero
10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14),
15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero
6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti
in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo
2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati
nel primo comma.
SEZIONE X. Delle modificazioni dello statuto.
Art. 2436 Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente
al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità
formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge,
ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine
previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea
per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento
di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente
inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla
legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro
delle imprese con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro
delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
Art. 2437 Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci
che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell'attività della società;
la trasformazione della società;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la revoca dello stato di liquidazione;
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo
comma ovvero dallo statuto;
la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso
di recesso;
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere
i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
la proroga del termine;
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli
azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni
non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere
con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere
un termine maggiore, non superiore ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso
l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma
del presente articolo.
Art. 2437 bis Termini e modalità di esercizio
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata
che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle
generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per
le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima
il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato
entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono
essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento
della società.
Art. 2437 ter Criteri di determinazione del valore delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita
il recesso.
Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito
il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione
contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società
e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore
di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati
è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica
dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero
ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del
valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo
del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti
dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al
secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla
data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione
di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta
giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata
di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese,
su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il
primo comma dell'articolo 1349.
Art. 2437 quater Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli
altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori
di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese
entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.
Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine
non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente,
gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni
quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi
precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto
da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in
deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero
lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni
del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione
sia accolta la società si scioglie.
Art. 2437 quinquies Disposizioni speciali per le società con azioni
quotate sui mercati regolamentati
Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere
i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione
dalla quotazione.
Art. 2437 sexies Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater si applicano, in
quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo
statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o
dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli
articoli 2357 e 2357 bis.
Art. 2438 Aumento di capitale
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni
precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni
caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse
in violazione del precedente comma.
Art. 2439 Sottoscrizione e versamenti
Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 2342, i sottoscrittori
delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione,
versare alla società almeno il venticinque per cento del valore
nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un soprapprezzo,
questo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro
il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441,
secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale
è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto
se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.
Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura
o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e
quinto comma, e 2343.
Art. 2441 Diritto di opzione
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società
quotate sui mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione
deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano
contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non
optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti
di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori,
per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che,
secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate
mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate
sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere
il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale
preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore
di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione
dalla società incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione
può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di
capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà
del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea
di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione
del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o
del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le
ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione
derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso
i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione
deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al
consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici
giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità
del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale
e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi
prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa
non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione
determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio
netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento
delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora
la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova
emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie
soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società
e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli
azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità
con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato
esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare
il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per
le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione
limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società
che la controllano o da cui è controllata. L'esclusione dell'opzione
in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza
prescritta nel quinto comma.
Art. 2442 Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le
riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli
azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore
nominale delle azioni in circolazione.
Art. 2443 Delega agli amministratori
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione
della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può
prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile
il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui
gli amministratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può
essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata
con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a
norma dall'articolo 2436.
Art. 2444 Iscrizione nel registro delle imprese
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle
imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti della società.
Art. 2445 Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione
dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso
del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le
modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi
con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute
dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per
i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone
che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Art. 2446 Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione,
e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di
sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del
collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La
relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede
della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori
devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che
approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione
delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o
il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta
la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto
a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata
con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata
dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o
il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
SEZIONE XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Art. 2447 bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato
in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano
destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi
della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un
valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto
della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio
di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Art. 2447 ter Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447 bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità
e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire
e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione
all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile
sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata
alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente
articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 2447 quater Pubblicità della costituzione del patrimonio
destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata
e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di due mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro
delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare
opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre
che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società
di idonea garanzia.
Art. 2447 quinquies Diritti dei creditori
Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero
dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale
ivi previsto, i creditori della società non possono far valere
alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né,
salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi
da esso derivanti
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica
fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta
nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447 ter non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico
affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato.
Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa
menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società
con il suo patrimonio residuo.
Art. 2447 sexies Libri obbligatori e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato
ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis, gli
amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri
e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora
siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì
tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli
emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti
nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Art. 2447 septies Bilancio
I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera
a) del primo comma dell'articolo 2447 bis sono distintamente indicati
nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato
rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli
2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori
devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici
compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati
da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni
di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda
una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò
derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto
di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.
Art. 2447 octies Assemblee speciali
Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del
primo comma dell'articolo 2447 ter l'assemblea dei possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria,
con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare,
e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto
relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni
e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti
finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli
2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
Art. 2447 novies Rendiconto finale
Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è
stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'articolo 2447 bis, gli amministratori o il consiglio di gestione
redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci
e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni
contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato
il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione
mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre
mesi dal deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso,
in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio
destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447 quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere
anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo
specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società
si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 2447 decies Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi
della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447 bis può prevedere
che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in
via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico
oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti
ed i ricavi attesi;
b)il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal
finanziamento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo
di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può
effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le
modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso
di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è
dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello
della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di
finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione
idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli
separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di
essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso
al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali;
alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore
risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l'ipotesi di garanzia
parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento,
o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni
strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare
esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la
continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente,
ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito,
al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti,
il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati
alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui
al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione
della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
SEZIONE XII.
Art. 2448 Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione,
a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che
provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
SEZIONE XIII. Delle società con partecipazione dello stato o di
enti pubblici.
Art. 2449 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società
per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà
di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti
del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto
dagli enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2450 Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in
cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche
in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più
amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo
che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente
del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIV. Delle società di interesse nazionale
Art. 2451 Norme applicabili
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società
per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni
delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare
disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni,
il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei
dirigenti.".
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
CAPO VI. Della società in accomandita per azioni.
Nota:
Capo modificato dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2452 Responsabilità e partecipazioni
Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti
sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Art. 2453 Denominazione sociale
La denominazione della società è costituita dal nome di
almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società
in accomandita per azioni.
Art. 2454 Norme applicabili
Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme
relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le
disposizioni seguenti.
Art. 2455 Soci accomandatari
L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori della società per azioni.
Art. 2456 Revoca degli amministratori
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza
prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società
per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha
diritto al risarcimento dei danni.
Art. 2457 Sostituzione degli amministratori
L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede
a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal
suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina
deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario
dal momento dell'accettazione della nomina.
Art. 2458 Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società
si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla
loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
Art. 2459 Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità
I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti
nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca
dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio
dell'azione di responsabilità.
Art. 2460 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea
con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società
per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Art. 2461 Responsabilità degli accomandatari verso i terzi
La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è
regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione
nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.".
CAPO VII Della società a responsabilità limitata.
Nota:
Capo modificato dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
SEZIONE I. Disposizioni generali.
Art. 2462 Responsabilità
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta
ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464,
o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo
2470.
Art. 2463 Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità
limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi secondarie;
3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto
e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai
beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali
soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione
poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE II. Dei conferimenti e delle quote.
Art. 2464 Conferimenti
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento
deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro
intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula,
per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione
o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio
può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con
il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti
devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono
garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore
della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la
polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento
a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni.
Art. 2465 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata
di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro
dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito
registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni
o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati
e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da
parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo
del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci
e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società
nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione
dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo
2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis.
Art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimenti
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori
diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano
utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono
vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota
del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo
del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente,
la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale
deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui
per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa
o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva
in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento
del corrispondente importo di danaro.
Art. 2467 Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto
nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,
deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore
della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati
concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività
esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della
società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Art. 2468 Quote di partecipazione
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni
né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da
ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione
a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della
società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso
quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti
dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di
tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo
le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno,
usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.
Art. 2469 Trasferimento delle partecipazioni
Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per
successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni
o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci
o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o
limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte,
il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire
un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società
o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso
non può essere esercitato.
Art. 2470 Efficacia e pubblicità
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto
nel successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato
entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita
la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione
del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In
caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione
della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone,
quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione
nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il
suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione
del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione
del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita
o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico
socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e
quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione
nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
Art. 2471 Espropriazione della partecipazione
La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento
si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve
essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore,
il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota
stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva
di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento
di un socio.
Art. 2471 bis Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione
La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano
le disposizioni dell'articolo 2352.
Art. 2472 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato
solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione
del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando
la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Art. 2473 Recesso del socio
L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla
società e le relative modalità. In ogni caso il diritto
di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto
o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca
dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla
eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo
2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso
per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto
di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato
con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere
un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore
ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il
rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato
al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione
è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il
diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione
del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche
mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da
soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo
il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e,
qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione
del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che
lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Art. 2473 bis Esclusione del socio
L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione
per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del
precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Art. 2474 Operazioni sulle proprie partecipazioni
In nessun caso la società può acquistare o accettare in
garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia
per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III. Dell'amministrazione della società e dei controlli.
Art. 2475 Amministrazione della società
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della
società è affidata a uno o più soci nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto
comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può
tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure
congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli
2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo
può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai
documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza
l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo
2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.
Art. 2475 bis Rappresentanza della società
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto
costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili
ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito
a danno della società.
Art. 2475 ter Conflitto di interessi
I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza
della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di
terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società,
se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante
di un amministratore in conflitto di interessi con la società,
qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro
tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti
dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Art. 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei
soci
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società
dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla
legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino
di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava
per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali
ed i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso
di gravi irregolarità nella gestione della società, che
sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione
di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo
diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli
attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento
dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità
contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione
da parte della società, purché vi consenta una maggioranza
dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché
non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale
sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento
dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori,
ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci
o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione
degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse
nella gestione sociale.
Art. 2477 Controllo legale dei conti
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze
e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società
per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria
se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati
dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi
consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni
in tema di società per azioni.
Art. 2478 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo
2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci,
la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni,
nonché le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza
indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico,
sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo
2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati
ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo
se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Art. 2478 bis Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423,
2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso
è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo
e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti
ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio
devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese,
a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei
soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione
degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti
e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi
luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato
o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo
non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base
a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
SEZIONE IV. Delle decisioni dei soci.
Art. 2479 Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori
o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso
per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare
con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo
comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri
4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono
uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere
adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479
bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente
articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci
sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la
metà del capitale sociale.
Art. 2479 bis Assemblea dei soci
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei
soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti
da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante
lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza
nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata
secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce
presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza
di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale
e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e
5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci
che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo
o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea
verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità
e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta
i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere
dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti
o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 2479 ter Invalidità delle decisioni dei soci
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge
o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno
consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre
mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale,
qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla
società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare
un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione
idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma
del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante
di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto
con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza
assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo
del precedente primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività
impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto,
settimo e ottavo comma, 2378, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis.
SEZIONE V. Delle modificazioni dell'atto costitutivo.
Art. 2480 Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea
dei soci a norma dell'articolo 2479 bis. Il verbale è redatto da
notaio e si applica l'articolo 2436.
Art. 2481 Aumento di capitale
L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà
di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità
di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da
verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta
a norma dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata
fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente
eseguiti.
Art. 2481 bis Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti
In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti
spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni
da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per
il caso di cui all'articolo 2482 ter, che l'aumento di capitale possa
essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il
diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e
le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato
il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori
a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento
di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche
consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento
di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta
dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine
stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo
pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto
comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque
per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero
soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento
in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
che l'aumento di capitale è stato eseguito.
Art. 2481 ter Passaggio di riserve a capitale
La società può aumentare il capitale imputando ad esso le
riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
Art. 2482 Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti
dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote
pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere
eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per
i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia,
dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
Art. 2482 bis Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni
nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione
e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società
almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve
ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza
gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo
2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle
imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
Art. 2482 ter Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo.
É fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione
della società.
Art. 2482 quater Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci.
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa
ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti
ai soci.
Art. 2483 Emissione di titoli di debito
Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere
titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa
competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti,
le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti
soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale
a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli
di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società
nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali
ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito
e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori
presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere
che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società
possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari
categorie di società e alle riserve di attività.".
CAPO VIII. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Nota:
Capo aggiunto dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2484 Cause di scioglimento
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio,
non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto
è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla
legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano
in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste
dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui
gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal
numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa
deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento,
essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad
effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Art. 2485 Obblighi degli amministratori
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una
causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo
comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società,
dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente
comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero
dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto
che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
Art. 2486 Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna
di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere
di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità
e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei
danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Art. 2487 Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della
liquidazione
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo
2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo
o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente
all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea
dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni
dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio
in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri
dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale,
di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di
essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,
ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione
del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente,
il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori,
ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca
o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste
per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni
di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste
una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del
pubblico ministero.
Art. 2487 bis Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque
avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte,
a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi
di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano
dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione
dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla
loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
Art. 2487 ter Revoca dello stato di liquidazione
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione
dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni
dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle
imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei
creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione
abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2488 Organi sociali
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi
amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche
durante la liquidazione.
Art. 2489 Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina,
i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità
e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità
per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata
secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.
Art. 2490 Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze
previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione
all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479,
ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità
e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive,
anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati
per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri
di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare
le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo
bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al
medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli
amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487 bis, con le
eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività
di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione
separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della
continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri
di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio
di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio
dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
Art. 2491 Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti
sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti
ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della
liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide
sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva
soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare
la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del
comma precedente.
Art. 2492 Bilancio finale di liquidazione
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale,
indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione
dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione
dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio
può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale
tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio
quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo
ai non intervenuti.
Art. 2493 Approvazione tacita del bilancio
Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami,
il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori,
salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante
dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata
senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa
approvazione del bilancio.
Art. 2494 Deposito delle somme non riscosse
Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione
dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono
essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del
nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Art. 2495 Cancellazione della società
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione
i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti
nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,
se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda,
se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata
presso l'ultima sede della società.
Art. 2496 Deposito dei libri sociali
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato
nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati
e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese;
chiunque può esaminarli, anticipando le spese.".
CAPO IX. Direzione e coordinamento di società
Nota:
Capo aggiunto dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2497 Responsabilità
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione
e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale
proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria
e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili
nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività
ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti
dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del
patrimonio della società. Non vi è responsabilità
quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito
di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei
limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società
o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento,
solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento,
l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
Art. 2497 bis Pubblicità
La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività
di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché
mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del
registro delle imprese di cui al comma successivo.
É istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella
quale sono indicati i soggetti che esercitano attività di direzione
e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero
l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione
è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza
di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa,
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della
società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di
direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione
i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione
e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché
l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa
sociale e sui suoi risultati.
Art. 2497 ter Motivazione delle decisioni
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente
motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi
la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato
conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
Art. 2497 quater Diritto di recesso
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento può recedere:
a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione
e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento
del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto
sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo
sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva,
condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può
essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento,
quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati
regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento
e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni
previste per il diritto di recesso del socio nella società per
azioni o in quella a responsabilità limitata.
Art. 2497 quinquies Finanziamenti nell'attività di direzione e
coordinamento
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita
attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri
soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
Art. 2497 sexies Presunzioni
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria
che l'attività di direzione e coordinamento di società sia
esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro
bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita
attività di direzione e coordinamento di società sulla base
di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro
statuti.".
CAPO X. Della trasformazione, della fusione e della scissione
Nota:
Capo aggiunto dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
SEZIONE I. Della trasformazione.
Art. 2498 Continuità dei rapporti giuridici
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi
e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato
la trasformazione.
Art. 2499 Limiti alla trasformazione
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura
concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le
finalità o lo stato della stessa.
Art. 2500 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni
o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente
le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo
adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per
il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché
alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua
la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
di cui al comma precedente.
Art. 2500 bis Invalidità della trasformazione
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità
dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Art. 2500 ter Trasformazione di società di persone
Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di
società di persone in società di capitali è decisa
con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso
alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società
risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei
valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare
da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di
società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si
applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita
per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo
2343.
Art. 2500 quater Assegnazione di azioni o quote
Nel caso previsto dall'articolo 2500 ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione
di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione,
salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o
di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo
gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo
tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo
equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate
agli altri soci si riducono proporzionalmente.
Art. 2500 quinquies Responsabilità dei soci
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata
dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli
adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta
che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione
sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano
la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 2500 sexies Trasformazione di società di capitali
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione
di società di capitali in società di persone è adottata
con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. è comunque
richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità
illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni
e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare
depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto
di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale
al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata,
rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente
alla trasformazione.
Art. 2500 septies Trasformazione eterogenea da società di capitali
Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo
possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500 sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi
degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono
responsabilità illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che
il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione
o alla volontà del fondatore.
Art. 2500 octies Trasformazione eterogenea in società di capitali
I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni
riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società
disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi,
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle
comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili
e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto
costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può
essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni,
dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano
ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del
pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione
è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo
tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è
disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente.
Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di
fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.
Art. 2500 novies Opposizione dei creditori
In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione
eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso
dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
SEZIONE II. Della fusione delle società.
Art. 2501 Forme di fusione
La fusione di più società può eseguirsi mediante
la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione
in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società
in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2501 bis Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto
debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della
fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica
o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente
articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501 ter deve indicare le risorse
finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501 quinquies deve indicare le ragioni
che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario
con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies, attesta la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai
sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione
incaricata della revisione contabile obbligatoria della società
obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli
articoli 2505 e 2505 bis.
Art. 2501 ter Progetto di fusione
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione
o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla
fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale
conguaglio in danaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti
cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non
può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle
azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti
alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci
rinuncino al termine con consenso unanime.
Art. 2501 quater Situazione patrimoniale
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio,
la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una
data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto
di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del
giorno del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501 quinquies Relazione dell'organo amministrativo
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto
di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di
cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà
di valutazione.
Art. 2501 sexies Relazione degli esperti
Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di
essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo
o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore
adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo
dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito
albo e, se la società incorporante o la società risultante
dalla fusione è una società per azioni o in accomandita
per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto
è scelto fra le società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente
richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante
dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti
comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti
alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere
ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti
alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì
affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società
di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società
di persone a norma dell'articolo 2343.
Art. 2501 septies Deposito di atti
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine
alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime,
e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501
quinquies e 2501 sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti
alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione
e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione
redatte a norma dell'articolo 2501 quater;
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne
gratuitamente copia.
Art. 2502 Decisione in ordine alla fusione
La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano
mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo
statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle
società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva
la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla
fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste
per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo
2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei
terzi.
Art. 2502 bis Deposito e iscrizione della decisione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V,
VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies. Si applica
l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III
e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies;
il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società
risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi
V, VI, VII.
Art. 2503 Opposizione dei creditori
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis, salvo che consti il
consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori
all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle
somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo
2501 sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla
fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto
la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo
2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti
creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma
precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione.
Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
Art. 2503 bis Obbligazioni
I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione
possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione
sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di
fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato
la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti
a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione
dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo
2415.
Art. 2504 Atto di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del
notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società
risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni,
nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta
la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che
ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di
quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre
società partecipanti alla fusione.
Art. 2504 bis Effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono
i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione,
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501
ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività
sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data
di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo,
esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza
e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426,
ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota
integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività
e passività delle società che hanno partecipato alla fusione
e la relazione di cui all'articolo 2501 sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di
capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali
non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità
per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla
fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo
2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
Art. 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni
o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla
fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o
di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote
in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute,
anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona,
dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Art. 2504 quater Invalidità della fusione
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma
dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può
essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante
ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2505 Incorporazione di società interamente possedute
Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che
possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli
2501 quinquies e 2501 sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per
incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante
da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano
rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti
alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501 ter e, quanto alla società
incorporante, anche quelle dell'articolo 2501 septies, primo comma, numeri
1 e 2.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque
per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata
alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma
dell'articolo 2501 ter, chiedere che la decisione di approvazione della
fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del
primo comma dell'articolo 2502.
Art. 2505 bis Incorporazione di società possedute al novanta per
cento
Alla fusione per incorporazione di una o più società in
un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o
quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 sexies, qualora
venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto
di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante
per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per
il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione
di una o più società in un'altra che possiede almeno il
novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società
incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante
da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo
2501 septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista
dall'articolo 2501 ter, terzo comma, sia fatta, per la società
incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione
di fusione da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
Art. 2505 ter Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento
di fusione nel registro delle imprese
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501
ter 2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.
Art. 2505 quater Fusioni cui non partecipano società con capitale
rappresentato da azioni
Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI
del presente titolo, né società cooperative per azioni,
non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e
2501 ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono
essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti
alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501
septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.
SEZIONE III. Della scissione delle società.
Art. 2506 Forme di scissione
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a
più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte
del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le
relative azioni o quote ai suoi soci.
É consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore
al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite.
è consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci
non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie
della scissione, ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio
scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società
in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2506 bis Progetto di scissione
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione
redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo
comma dell'articolo 2501 ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie
e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile
dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio
della società scissa, è ripartito tra le società
beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato
a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione
del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società
è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile
dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società
beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società
beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto
preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale
alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve
prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare
le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua
dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è
posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 2501 ter.
Art. 2506 ter Norme applicabili
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità
agli articoli 2501 quater e 2501 quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri
di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo
del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello
che eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501 sexies; la relazione ivi prevista
non tuttavia è richiesta quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e non siano previsti
criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari
che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione
l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501 septies,
2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater, 2505 bis
e 2505 ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli
s'intendono riferiti anche alla scissione.
Art. 2506 quater Effetti della scissione
La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società
beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva,
tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società
nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri
5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il
quarto comma dell'articolo 2504 bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti
pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti
del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto,
dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società
cui fanno carico.".
CAPO XI. Delle società costituite all'estero.
Nota:
Capo aggiunto dal d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6.
Art. 2507 Rapporti con il diritto comunitario
L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente
capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità
europee.
Art. 2508 Società estere con sede secondaria nel territorio dello
Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio
dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile,
sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana
sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare,
secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo
di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può
essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono
difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede
principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette,
per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano
l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società
costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste
dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del
registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria
e il numero di iscrizione.
Art. 2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli
regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società
per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione
degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità
degli amministratori.
Art. 2509 bis Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che
agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente
per le obbligazioni sociali.
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono
a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da
parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.".
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