TITOLO VII DELL`ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE


Art. 2549 Nozione
Con il contratto di associazione in partecipazione (att. 219) l`associante attribuisce all`associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Art. 2550 Pluralità di associazioni
Salvo patto contrario, l`associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Art. 2551 Diritti ed obbligazioni dei terzi
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l`associante.

Art. 2552 Diritti dell`associante e dell`associato
La gestione dell`impresa o dell`affare spetta all`associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l`associato sull`impresa o sullo svolgimento dell`affare per cui l`associazione è stata contratta.
In ogni caso l`associato ha diritto al rendiconto dell`affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Art. 2553 Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l`associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l`associato non possono superare il valore del suo apporto (2265).

Art. 2554 Partecipazione agli utili e alle perdite
Le disposizioni degli artt. 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell`art. 2102.