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LIBRO SESTO: DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO I DELLA TRASCRIZIONE
CAPO I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili
(812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano
il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto
di superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell`enfiteuta
(957 e seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti
menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali
(1027 e seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione (1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell`esecuzione forzata si trasferiscono
la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari
(Cod. Proc. Civ. 574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita
nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del
terzo acquirente (2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni
o di fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni
(2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione
(14 e seguenti, 2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento
di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata
della società o dell`associazione eccede i nove anni o è
indeterminata (att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti)
che hanno l`effetto indicato dal numero precedente (att. 231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento
o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti
(2932).
Art. 2644 Effetti della trascrizione
Gli atti enunciati nell`articolo precedente non hanno effetto riguardo
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili
in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla
trascrizione degli atti medesimi (2650).
Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che
ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso
il suo autore, quantunque l`acquisto risalga a data anteriore (att. 225).
Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione
Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall`articolo precedente,
ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili
o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati
nell`art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non
è richiesta o è richiesta a effetti diversi (Cod. Proc.
Civ. 555).
Art. 2645 bis Trascrizione di contratti preliminari
I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei
contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell`articolo 2643, anche se
sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o
da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione del contratto definitivo, o di altro atto che costituisca
comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero
della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l`esecuzione
in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni
ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione
del contratto preliminare.
Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si
considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra
le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione
del contratto definitivo o altro atto che costituisca comunque esecuzione
del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all`articolo
2652, primo comma, numero 2.
I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire
o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie
utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario
acquirente relativa all`intero costruendo edificio espressa in millesimi.
Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione é eseguita con riferimento
al bene immobile e per la quota determinata secondo le modalità
di cui al comma stesso. Non appena l`edificio viene a esistenza gli effetti
della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti
alle quote di proprietà predeterminate, nonché alle relative
parti comuni. L`eventuale differenza di superficie o di quota contenuta
nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare
non produce effetti
Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l`edificio
nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali
delle singole unità e sia stata completata la copertura.".
Art. 2646 Trascrizione delle divisioni
Si devono trascrivere le divisioni (713, 1111 e seguenti) che hanno per
oggetto beni immobili (812), come pure i provvedimenti di aggiudicazione
degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione
delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote
(Cod. Proc. Civ. 788 e seguenti).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (Cod. Proc.
Civ. 784) e l`atto di opposizione indicato dall`art. 1113, per gli effetti
ivi enunciati (att. 224).
Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione
del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni
medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di
scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a
norma delle lett. c), d), e) ed f) dell`art. 179, a carico, rispettivamente,
dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del
bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche
relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte
del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito
per testamento deve essere eseguita d`ufficio dal conservatore contemporaneamente
alla trascrizione dell`acquisto a causa di morte.
Art. 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato
Si devono trascrivere l`accettazione della eredità (470 e seguenti)
che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell`art.
2643 o liberazione dai medesimi e l`acquisto del legato (649) che abbia
lo stesso oggetto.
La trascrizione dell`accettazione dell`eredità si opera in base
alla dichiarazione del chiamato all`eredità, contenuta in un atto
pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata
o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220).
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita
dell`eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione
sulla base di quell`atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico
o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente
(Cod. Proc. Civ. 220).
La trascrizione dell`acquisto del legato si opera sulla base di un estratto
autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).
Art. 2649 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che
il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano
alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977
e seguenti; att. 225, 231).
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni
di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione
è stata trascritta.
Art. 2650 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico
dell`acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto
l`atto.anteriore di acquisto.
Quando l`atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo,
salvo il disposto dell`art. 2644.
L`ipoteca legale a favore dell`alienante e quella a favore del condividente
(2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto
o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite
anteriormente contro l`acquirente o il condividente tenuto a conguaglio
(att. 225, 229).
Art. 2651 Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione
(2934 e seguenti) o acquistato per usucapione (1158 e seguenti) ovvero
in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai
nn. 1, 2 e 4 dell`art. 2643.
Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle
relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell`art.
2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate dai numeri
seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att. 225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal
secondo comma dell`art. 648 e dall`ultimo comma dell`art. 793, le domande
di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle donazioni
(800 e seguenti), nonché quelle indicate dall`art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati
dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848) anteriormente
alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l`esecuzione in forma specifica dell`obbligo
a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni
e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l`accertamento giudiziale (Cod. Proc.
Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e
seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l`iscrizione dell`atto contenuto nella scrittura produce
effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all`accertamento della simulazione (1414 e seguenti)
di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827,
2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano
stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti)
o a far pronunziare l`annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti
a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione
dell`atto impugnato, la sentenza che l`accoglie non pregiudica i diritti
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda
è diretta a far pronunziare l`annullamento per una causa diversa
dall`incapacità legale, la sentenza che l`accoglie non pregiudica
i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa
è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data
della trascrizione dell`atto impugnato, purché in questo caso i
terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto
a causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell`art.
534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni
dalla data della trascrizione dell`acquisto, la sentenza che accoglie
la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno
a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario
(att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall`apertura della
successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi
che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3
e 6 dell`art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell`art. 404 dello
stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione
della sentenza impugnata, la sentenza che l`accoglie non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l`atto notificato con il quale
la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all`altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente)
o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni
immobili e le domande dirette all`accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione
della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti
dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che
hanno acquistato diritti dall`enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente
alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita
di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo
sessanta giorni dalla scadenza del termine per l`esercizio del riscatto,
restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine
medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda o della dichiarazione (att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto
beni immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto
a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda,
hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali
o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso dell`usucapione
di beni immobili (2943 e seguenti).
L`interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti
dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data
della trascrizione dell`atto o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l`atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all`altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti
dev`essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando
si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e seguenti)
o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti), rescisso
(1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a condizione
risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e, rispettivamente,
l`annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l`avveramento
della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all`iscrizione
dell`atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa
domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive
trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione
di nullità o l`annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.
Eseguita l`annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute
hanno il loro effetto secondo l`ordine rispettivo.
L`annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui
risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può
eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente
in danno del quale la condizione stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l`annotazione
L`annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti
per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza
(Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente
(Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e
seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore
dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici
o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l`originale,
salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti
di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata
dall`archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura ha i
requisiti indicati dall`articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia
autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica
alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore
dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in
doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di
codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle
stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa
nel titolo o da certificato dell`ufficiale di stato civile, la denominazione
o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo
V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l`indicazione,
per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità
delle persone che le rappresentano secondo l`atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l`atto
o autenticato le firme, o l`autorità giudiziaria che ha pronunciato
la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con
le indicazioni richieste dall`articolo 2826, nonché nel caso previsto
dall`articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in
millesimi di cui a quest`ultima disposizione.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare,
oltre l`atto indicato dall`art. 2648, il certificato di morte dell`autore
della successione e una copia o un estratto autentico del testamento,
se l`acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell`erede o legatario
e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa
all`autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data
del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l`ha ricevuto o che l`ha
in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall`art.
2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente
articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata
disposta a norma dell`art. 692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per
la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto
in base allo stesso titolo, basta presentare l`atto di accettazione (470
e seguenti) se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche
indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso
ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il
certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento,
alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra,
un altro estratto o la copia dell`intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri
chiamati
Qualora l`acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e seguenti)
o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la trascrizione deve
presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone
menzione nella nota.
Se invece l`acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno
dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario
esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente
risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata
dopo la trascrizione dell`acquisto a causa di morte, essa si annota in
margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della
nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi,
in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire,
con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente
il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota,
indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d`ordine assegnato
nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della
nota, nel quale deve certificare l`eseguita trascrizione con le indicazioni
sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L`omissione o l`inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle
note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità
della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene
o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l`atto o, rispettivamente,
la sentenza o la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell`efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno
interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che
hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la
trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che
sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato
il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori,
agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai
medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori
che avevano l`obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone
che avevano l`obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati
né dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.
2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente
consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente
con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata
o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti
(Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l`indicazione della condizione (1353 e seguenti) o
del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l`avveramento
o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta
da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno
della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione
risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la
cancellazione é debitamente consentita dalle parti interessate
ovvero é ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell`imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata
ancora pagata l`imposta di registro a cui è soggetto il titolo,
se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata
da un`autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore,
oltre la nota indicata dall`art. 2659, una copia della medesima, la quale,
a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente
all`ufficiale incaricato di riscuotere l`imposta suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda,
salvo il diritto al rimborso verso l`interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la
persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente
alla quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l`atto
soggetto a trascrizione ha l`obbligo di curare che questa venga eseguita
nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento
dei danni in caso di ritardo, salva l`applicazione delle pene pecuniarie
previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla
data dell`atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono
a carico di altre persone l`obbligo di richiedere la trascrizione di determinati
atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione
di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni (484,
507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono incompatibili
con quelle contenute nel capo medesimo.
CAPO II Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità
dei conservatori
Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne
fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni,
o il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve altresì permettere l`ispezione dei suoi registri nei modi
e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati
presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti
di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale
nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se
non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando
il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma,
2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste
dall`art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte
dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare
di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni,
iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie
o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale
del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito
da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi
e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità
di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue
la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità
con riserva deve proporre reclamo all`autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle
copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari,
prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione
o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle
quali l`ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d`ordine
in cui giornalmente deve annotare, secondo l`ordine di presentazione,
ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto
o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d`ordine, il giorno della richiesta
ed il relativo numero di presentazione, la persona dell`esibitore e le
persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la
nota, l`oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta
per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo
alle quali la trascrizione, la iscrizione o l`annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l`accettazione del titolo e della nota, il conservatore
ne deve dare ricevuta in carta libera all`esibitore, senza spesa; la ricevuta
contiene l`indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti
dall`art. 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d`ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente
o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito
l`ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli
e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco
o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere
approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma
e con l`indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l`indicazione
del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli
e dei numeri d`ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall`ufficio del
conservatore, fuorché per ordine di una corte d`appello, qualora
ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate
dalla stessa corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili
e agli autoveicoli
Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti),
osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (c.
Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli
seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice
della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod.
Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall`art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono
la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978
e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto
di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie
sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono
la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti
(Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o
il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell`art.
2646, la costituzione del fondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati
nell`art. 2647, l`accettazione dell`eredità e l`acquisto del legato
(470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell`art.
2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell`art. 2644, le sentenze da
cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati
dai nn. 1 e 2 dell`art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall`art. 2649, la cessione
che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano
alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977
e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono
effetto se non e stato trascritto l`atto anteriore di acquisto.
Quando l`atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive
trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l`ordine rispettivo,
salvo il disposto dell`art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione
(1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell`art. 2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati
dall`art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell`art. 2652 per gli effetti
ivi disposti;
2) le domande dirette all`accertamento di uno dei contratti indicati dai
nn. 1 e 2 dell`art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni
e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti)
o a far pronunziare l`annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti
a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della
trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati
a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto
o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se
questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione
dell`atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare
l`annullamento per una causa diversa dall`incapacità legale, la
sentenza che l`accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi
di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta
prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell`atto
impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo
oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a
causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell`art.
534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della
trascrizione dell`atto impugnato, la sentenza che l`accoglie non pregiudica
i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente
alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti
da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie
per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall`apertura della
successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le
sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3,
e 6 dell`art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell`art. 404 dello
stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della
sentenza impugnata, la sentenza che l`accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l`atto notificato con il quale
la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all`altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati
nell`art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell`art.
2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l`atto notificato con il quale la
parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara
all`altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli
arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti
dev`essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall`art.
2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell`art.
2655 e quelle dell`art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina
il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti
disposti dall`art. 2906. Si deve trascrivere del pari l`atto di pignoramento
(Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914,
2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi
speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente
capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624,
650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063)
e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo
medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo
sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi
e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge
speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti
relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili
Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di
determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
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