TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2907 Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l`autorità giudiziaria
su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge
lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d`ufficio (Cod.
Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell`interesse delle categorie
professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente
riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa
stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l`autorità giudiziaria può
costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra
le parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L`accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato
a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595;
Cod. Proc. Civ. 324).
SEZIONE I Dell`espropriazione
¤1 Disposizioni generali
Art. 2910 Oggetto dell`esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare
espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice
di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati
a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato
revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare
altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche
i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca,
pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili
gravati dall`ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale
su determinati beni.
¤ 2 Degli effetti del pignoramento
Art. 2912 Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e
seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820)
della cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli
atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti
del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti
in pubblici registri.
Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene
anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente
al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate
al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data
certa (2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso
anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data
certa.
Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori
che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano
vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati
trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili
o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti,
2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori che intervengono nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti
e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge
richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente
al pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall`esecuzione (Cod. Proc. Civ.
509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo
il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l`iscrizione (2762),
se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l`estinzione di esso
per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto
in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell`esecuzione
(Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente
al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo
inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre
anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704)
anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un
anno dalla data del pignoramento.
¤ 3 Effetti della vendita forzata e dell`assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all`acquirente
i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l`espropriazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono però
opponibili all`acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i
diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante
(2913) e dei creditori intervenuti nell`esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498
e seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano
la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto
valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall`esecuzione (Cod. Proc.
Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell`acquirente
di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma
distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente
di mala fede per i danni e per le spese.
Art. 2921 Evizione
L`acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l`evizione, può
ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun
creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l`eventuale residuo,
salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e
per le spese.
Se l`evizione è soltanto parziale, l`acquirente ha diritto di ripetere
una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l`aggiudicatario,
per evitare l`evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l`acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti
dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non
era opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l`espropriazione
sono opponibili all`acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al
pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l`acquirente
ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte
anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all`acquirente,
se non nei limiti di un novennio dall`inizio della locazione (1599).
In ogni caso l`acquirente non è tenuto a rispettare la locazione
qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo
o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore
è anteriore al pignoramento della cosa locata, l`acquirente non
è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente
a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi
in caso di alienazione, l`acquirente può intimare licenza al conduttore
secondo le disposizioni dell`art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti
non sono opponibili all`acquirente, salvo che si tratti di cessioni o
di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento
(2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli
usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili all`assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all`assegnazione
forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto
negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l`assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la
proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall`assegnazione,
rivolgersi contro l`assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso
(1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito
soddisfatto con l`assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi
che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del
loro diritto.
L`assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma
si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
L`assegnatario, se subisce l`evizione della cosa, ha diritto di ripetere
quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità
del creditore procedente per i danni e per le spese.
L`assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato,
ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
Se oggetto dell`assegnazione è un credito, il diritto dell`assegnatario
verso il debitore che ha subito l`espropriazione non si estingue che con
la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita
o l`assegnazione non ha effetto riguardo all`acquirente o all`assegnatario,
salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori
non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per
effetto dell`esecuzione.
SEZIONE II Dell`esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l`obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile
o immobile, l`avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio
forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod.
Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l`avente diritto può
ottenere che esso sia eseguito a spese dell`obbligato nelle forme stabilite
dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932 Esecuzione specifica dell`obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie
l`obbligazione, l`altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso
dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del
contratto non concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento
di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte
che l`ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non
ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile (att. 246).
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l`avente diritto può
ottenere che sia distrutto, a spese dell`obbligato, ciò che è
stato fatto in violazione dell`obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l`avente diritto
può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione
della cosa e di pregiudizio all`economia nazionale.
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