TITOLO V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO I Della prescrizione
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita
per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri
diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E` nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione
(1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre
validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è
compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà
di valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilità d`ufficio
Il giudice non può rilevare d`ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque
vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere
opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente
pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II Della sospensione della prescrizione
Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all`art. 316 o i poteri a
essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l`interdetto (424) soggetti
alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale
(386), salvo quanto e disposto dall`art. 387 per le azioni relative alla
tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l`inabilitato
(424);
5) tra l`erede e l`eredità accettata con beneficio d`inventario
(484 e seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento
del giudice all`amministrazione altrui e quelle da cui l`amministrazione
è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente
il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono
in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18,
2393, 2487);
[numero dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della
Corte cost. n. 322 del 24 luglio 1998]
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l`esistenza del debito
e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247
e seguente).
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità
di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante
legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione
dell`incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti
alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni
di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle
disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III Dell`interruzione della prescrizione
Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell`atto
con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc.
Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688,
700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E` pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L`interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga
a costituire in mora il debitore e dall`atto notificato con il quale una
parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto
valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell`interruzione
Per effetto dell`interruzione s`inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l`interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai
primi due commi dell`art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento
in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod.
Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l`effetto
interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell`atto
interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell`atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il
lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa
in giudicato la sentenza resa sull`impugnazione.
SEZIONE IV Del termine della prescrizione
¤1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono
per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043
e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto
si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni
specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato
e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa
si applica anche all`azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto
per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto
al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due
commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art. 2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo
di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo
dalla Corte Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro
(1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali,
se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188
e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l`azione di responsabilità che
spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti
dalla legge (2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione
(1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione
(1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto
ha inizio o termine fuori d`Europa.
Il termine decorre dall`arrivo a destinazione della persona o, in caso
di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta
o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti
verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall`art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle
singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti)
si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione
(1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell`assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all`assicurato
o ha promosso contro di questo l`azione.
La comunicazione all`assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell`azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all`azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell`indennità (1928 e
seguenti).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più
breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono
con il decorso di dieci anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per
l`alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine
il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono
a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione
per il prezzo della pensione e dell`istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella
loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell`opera prestata e per il rimborso
delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo
più lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione
periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori
legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ.
324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod.
Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre
dalla l`ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni
o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L`eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi
indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio
che l`obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione
è stata opposta può deferire all`altra parte il giuramento
per accertare se si è verificata l`estinzione del debito (2736
e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli
eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia
dell`estinzione del debito.
Art. 2961 Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori
legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle
liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni
dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito
il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano
gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell`art. 2959.
¤ 4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l`ultimo giorno del
termine.
Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre
leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale
del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell`ultimo istante
del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l`ultimo
giorno dello stesso mese.
CAPO II Della decadenza
Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di
decadenza, non si applicano le norme relative all`interruzione della prescrizione
(2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono
alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti
(245, 489, 802).
Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E` nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di
decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l`esercizio
del diritto.
Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell`atto previsto
dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito
dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili,
la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto
proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto
soggetto a decadenza.
Art. 2967 Effetto dell`impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto
alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né
possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita
dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969 Rilievo d`ufficio
La decadenza non può essere rilevata d`ufficio dal giudice, salvo
che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle
parti, il giudice debba rilevare le cause d`improponibilità dell`azione.
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