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SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE (Nuovi
sostegni ai consorzi PMI):
2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna
impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.
3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1
possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati,
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra
imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n.
443.
4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo
1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi
forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento
del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare
da espressa disposizione dello statuto.
5. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge
per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici
previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno
per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; è fatta salva, fino
alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilità delle norme
relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio
1981, n. 240.
Art. 3.
Agevolazioni tributarie
1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi
e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio
destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa
la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante
la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.
2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili
di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali
o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
Art. 4.
Contributi finanziari annuali
1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo
1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi
non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.
2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata
al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo
e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi
di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche
attività svolte.
3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio
con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono
composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n.
1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere
di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto
da:
a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della
programmazione economica;
e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni
delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo,
designati da quelle più rappresentantive a livello nazionale;
f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;
g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE).
4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con
l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato,
di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio
ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a
quella di primo dirigente.
6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti
i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.
7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero,
da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e
la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.
Art. 5.
Ammontare dei contributi
1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili
di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40
per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite
dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite
massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le società consortili che al momento
della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di
25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a
200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni
di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno
di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra
piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale
massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento,
fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento
della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque
anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del
70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite
dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti
dai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili
con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie
1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi
per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo
1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio
con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 25 miliardi annui, si fa fronte per gli anni 1989,
1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19891991, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento "Contributi ai consorzi e alle società
consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di
prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime
e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Circolare.ministeriale (Ministero
del Commercio con L'Estero) 10 marzo 2000, n. 17 - Criteri e modalità
per l'applicazione nel 2000 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante
"Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane" e del Decreto.Ministeriale
25 marzo 1992.
Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
questa amministrazione si atterrà per l'anno 2000 ai criteri di seguito
indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi e alle società
consortili anche in forma cooperativa per il commercio estero (di seguito:
consorzi) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti da piccole e medie imprese,
come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del
1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14
novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11
febbraio 1998).
Considerato che è previsto il trasferimento alle regioni
di parte delle competenze in parola, la presente circolare potrà subire
modifiche in relazione a tale evento.
Determinazione del contributo.
Come rispettivamente previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art.
5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del
contributo vengono prese in considerazione le voci di spesa non dirette
a sovvenzionare l'esportazione, come specificate nello schema di distinta
riportato nell'allegato 2 alla presente circolare, che devono essere ricavate
esclusivamente dai "costi di produzione", lettera B del conto
economico del bilancio relativo all'esercizio 1999.
Presentazione delle domande.
I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
succitata, che intendono richiedere il contributo, devono partecipare
entro il 15 maggio 2000 apposita dichiarazione-domanda in bollo, redatta
secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, al
Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione
degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione
III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo di raccomandata o corriere, entro il termine suindicato. Per l'inoltro
via posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante,
mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso
o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta da questo Ministero.
Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art.
5, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano
costituiti da non più di cinque anni, viene presa in considerazione la
data di presentazione della domanda.
Documentazione di corredo.
La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione
specificata nello schema anzidetto e dalla "distinta delle voci di
spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo", redatta
in conformità dello schema riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.
La documentazione sopracitata deve essere inviata a questo
Ministero in originale ed in una copia (due per il bilancio).
Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda
e della relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma
in cui ha sede.
L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini
del completamento dell'istruttoria deve essere inviata entro i termini
perentori comunicati dall'amministrazione, pena il non accoglimento della
domanda.
Esclusioni.
Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale
i consorzi che abbiano ottenuto contributi sulla generalità delle spese
consortili da: regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi
con partecipazione maggioritaria delle regioni.
Ispezioni e verifiche.
Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla
stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento
controlli e verifiche sullo svolgimento delle azioni promozionali secondo
quanto riportato dalla relazione concernente le attività del 1999, sulla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali
delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità
a ricevere il contributo.
In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro
alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva
la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere
successive domande di contributo.
Come contattare il Ministero.
L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si
rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero
necessari.
Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza,
i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.
Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione
generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle
imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.
Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06/59647548-59932460,
fax 06/59932454 - e-mail: promo3mincomes.it - clabormincomes.it
Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella
Tedone tel. 06/59932420.
Incaricati dell'istruttoria: dott. Luigi Piccione, tel.
06/59932569 - sig.ra Paola Pellegrini, tel. 06/59932462 - sig.ra Ivana
Faina, tel. 06/59932521.
Sito web: http://www.mincomes.it
Allegati
Omissis
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