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Il "pacchetto
dei 100 giorni"
Legge
18
ottobre
2001,
n. 383
Primi interventi per il
rilancio dell`economia
Capo
1 NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
Art.
1. Dichiarazione di emersione
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso
a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale,
possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione,
da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero
e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del
lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di riferimento. Il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all`articolo
2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1,
e per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce
titolo di accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si
impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano
il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al secondo
periodo d`imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del
triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione,
all`applicazione sull`incremento stesso di un`imposta sostitutiva dell`imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell`imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta in ragione di un`aliquota del 10 per cento
per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo
di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L`imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta
fino a concorrenza dell`incremento del reddito imponibile dichiarato.
Per il secondo ed il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell`incentivo
si tiene conto delle eventuali variazioni in diminuzione del costo del
lavoro emerso. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi
di lavoro emersi dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione,
si applica una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un`aliquota
del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo
periodo e dell`11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell`assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano
tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo
anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il
terzo anno;
b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di emersione
sono esclusi da contribuzione previdenziale e, sui loro redditi di lavoro
emersi, si applica una imposta sostitutiva dell`IRPEF, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un`aliquota
del 6 per cento per il primo anno, dell`8 per cento per il secondo anno
e del 10 per cento per il terzo anno.
2-bis. La contribuzione e l`imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d`imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma
2, sono trattenute e versate in un`unica soluzione, entro il termine
di presentazione della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal
predetto termine, in sessanta rate mensili, senza interessi.
2-ter. Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel
primo periodo d`imposta agevolato fino alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai
fini dell`imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il versamento
dell`imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento
dovuto in base alla relativa dichiarazione annuale IVA. Per il medesimo
periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni
in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività
produttive né quelle previste per l`omessa effettuazione delle
ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione.
3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di
emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale,
se presentata prima dell`inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche
o della notifica dell`avviso di accertamento o di rettifica. In questo
caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione
di emersione, l`imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti,
il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi
il concordato si perfeziona con il pagamento di un`imposta sostitutiva
dell`IRPEF, dell`IRPEG, dell`IRAP, dell`imposta sul valore aggiunto
(IVA) e dei contributi previdenziali e premi assicurativi, con tassazione
separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un`aliquota
dell`8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi
periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
concordato produce effetti preclusivi automatici degli accertamenti
fiscali relativi all`attività di impresa e previdenziali, fino
a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato.
Il pagamento dell`imposta sostitutiva può essere effettuato in
unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione
di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal predetto termine, senza applicazione di interessi.
Con l`integrale pagamento sono estinti i delitti di cui agli articoli
4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui
all`articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché
i reati contravvenzionali e le violazioni amministrative e civili connessi
alle violazioni fiscali e previdenziali relative all`esistenza del lavoro
sommerso. In caso di rateazione, sono sospesi i termini di prescrizione
degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione
possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali,
connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni
che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione
sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione
di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini
e con le modalità di cui al comma 3. E` precluso ogni accertamento
fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati.
I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica
relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l`impresa
che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla
data del 30 novembre 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente
mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del
66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di
cui all`articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di
coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di
venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa
a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine
di ogni periodo lavorativo di dodici mesi.
4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non
risultano già dipendenti dell`imprenditore sono esclusi, per
il periodo antecedente nonchè per il triennio di emersione, dal
computo dei limiti numerici di unità di personale previsti da
leggi e contratti collettivi di lavoro ai fini dell`applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle disposizioni in
materia di licenziamenti individuali e collettivi. L`adesione da parte
del lavoratore al programma di emersione di cui al presente articolo,
tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha efficacia
novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di presentazione
della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti
di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti
conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento
al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all`articolo 62,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli interessati, i regimi connessi
ai piani di riallineamento retributivo e di emersione del lavoro irregolare,
di cui all`articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli
75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
all`articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e all`articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Per intensificare l`azione di contrasto all`economia sommersa, il
CIPE definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal
6 maggio 2002, con il quale sono individuate le priorità di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del settore. Al fine
di acquisire elementi utili all`attuazione del piano, l`Agenzia delle
entrate invia una richiesta di informazioni ai soggetti individuati
sulla base dei dati in possesso del sistema informativo dell`anagrafe
tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati
e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche
all`acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili
alle irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l`adesione
ai programmi di emersione.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa
ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono
al fondo di cui all`articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata
la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
delle risorse destinate all`integrazione del contributo previdenziale
dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore
al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale
versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro
posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi
del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all`uopo
disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre
determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi
oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive
versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con
uno o più decreti del Ministro dell`economia e delle finanze
è altresì determinata la quota residua del predetto fondo
destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell`articolo
5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
8-bis. Il Ministro dell`economia e delle finanze procede annualmente,
sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica
dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori
e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare
l`emersione dell`economia sommersa, alla differenziazione degli stessi
per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti
produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva,
nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero
di base imponibile.
Art.
1 bis Emersione progressiva
1. In alternativa alla procedura prevista
dall`articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco del comune dove
ha sede l`unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli
obblighi previsti dalla normativa vigente per l`esercizio dell`attività,
relativamente a materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un
periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro
mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico
in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l`impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione successivamente
alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori
che intendono conservare l`anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma
al sindaco con l`osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell`imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di adeguamento
progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione
al parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare,
di cui all`articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine
il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione nell`ambito delle
linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1
dell`articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l`interessato
o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano stesso. Con
il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone, contestualmente,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione dell`attività.
6. Il sindaco o l`organo di vigilanza delegato verifica, entro sessanta
giorni dalla scadenza dei termini fissati, l`avvenuto adeguamento o regolarizzazione
agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione
all`interessato. L`adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a
tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l`estinzione
dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione
dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30 novembre
2002 e produce gli altri effetti previsti dall`articolo 1.
Art. 2. Ulteriori effetti
della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in materia di tutela
ambientale
1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi
di emersione di cui all`articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti
produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni
amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione
di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo
e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione
di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali
e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli
articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale
aventi lo scopo di introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione
ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente
nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria
amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella
prevista per il reato commesso e nell`ottemperanza all`ordine di fare
mirante a ricondurre il destinatario dell`ordine al rispetto della normativa
ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell`accertamento, per
tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente
nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto
dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate
da danno ambientale cosí come accertato da autorità pubblica
competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica
dell`adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell`estinzione delle violazioni amministrative
in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente
attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di
cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro
dell`ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi
di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie
locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
degli insediamenti produttivi esistenti.
Art.
3. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto interministeriale sono determinati
forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui agli articoli
1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l`applicazione dell`incentivo fiscale a tassazione separata in caso
di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità
di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui
all`articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate
le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni
predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate
forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria
al fine di favorire l`emersione dell`economia sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all`articolo 1,
commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili
ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.
Per l`accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
3. L`imposta sostitutiva di cui all`articolo 1, comma 2, lettera a),
non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell`articolo
14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli
effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti
all`attuazione del presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo
concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche
ai titolari di redditi di lavoro autonomo.
Capo
II INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
Art.
4. Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito
1. È escluso dall`imposizione del
reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli
investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d`imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente
al 30 giugno e nell`intero periodo di imposta successivo, in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi
di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l`investimento è stato maggiore.
2. L`incentivo si applica anche alle spese
sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli
asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese
sostenute per la formazione e l`aggiornamento del personale. A questo
importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell`attività
di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun
periodo di imposta. L`attestazione di effettività delle spese
sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto nell`albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall`articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale.
3. L`incentivo fiscale di cui ai commi
1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un`attività
d`impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti
la media degli investimenti da considerare è quella risultante
dagli investimenti effettuati nei periodi d`imposta precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media
il periodo in cui l`investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione
nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere
sospese, l`ampliamento, la riattivazione, l`ammodernamento di impianti
esistenti e l`acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti
di locazione finanziaria. L`investimento immobiliare è limitato
ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività
industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli
incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato
l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L`incentivo fiscale è revocato
se l`imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano
i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all`esercizio
di impresa o all`attività di lavoro autonomo entro il secondo
periodo di imposta successivo all`acquisto, ovvero entro il quinto periodo
di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
l`acconto dell`IRPEF e dell`IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni
della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell`incentivo
fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l`articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
Art.
5.Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla
tabella allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno
2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti
in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina
di cui all`articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei
relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l`incentivo di
cui all`articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi
è comunque consentito per le spese sostenute per formazione e
aggiornamento del personale, ai sensi dell`articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito
operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi
benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a questi fini
da parte di persone fisiche, società in nome collettivo e società
in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche
per opzione irrevocabile, non può eccedere quello risultante
dal bilancio relativo all`ultimo esercizio anteriore a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa e
per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando
per l`applicazione dell`incentivo di cui all`articolo 4, comma 1. Il
cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute
per la formazione e l`aggiornamento del personale, ai sensi dell`articolo
4, comma 2, e, in ogni caso, quando l`imponibile assoggettato ad aliquota
agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
è inferiore al 10 per cento dell`imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti
ai sensi dell`articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti
benefici optando per l`applicazione dell`incentivo di cui all`articolo
4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per
le spese sostenute per la formazione e l`aggiornamento del personale,
ai sensi dell`articolo 4, comma 2.
3. In deroga all`articolo 3, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
e fruenti delle agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e nell`articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della
attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti
ai soci di cui all`articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art.
6. Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale
1. La sottoscrizione del capitale delle
società per azioni, delle società in accomandita per azioni
e delle società a responsabilità limitata può essere,
in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione
o di una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza
o fideiussione stipulate e capitale sottoscritto, in quanto fondo di
garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Sono esclusi da questa facoltà le
banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell`articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni,
nonché le imprese di assicurazione.
Art.
7. Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per
invenzioni industriali
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all`articolo 24, primo comma, le parole: "o dell`Amministrazione
pubblica" sono soppresse;
b) dopo l`articolo 24 è inserito il seguente:
"Art. 24-bis.
- 1. In deroga all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una
università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi
scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è
titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile
di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle
università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di
altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo
a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università
o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della
ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento
dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso
in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano
alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per
cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora
l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento
industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti
dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore
era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente
un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo
il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis
del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
CAPO
IV SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
Art.
8. Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri
contabili Obbligatori
1. L`articolo 2215 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 2215. - (Modalità
di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima
di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione,
devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati
progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, concernente l`istituzione e la disciplina dell`imposta
sul valore aggiunto (IVA), l`articolo 39, primo comma, è sostituito
dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari
di cui all`articolo 32, devono essere tenuti a norma dell`articolo 2219
del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione
dall`imposta di bollo. È ammesso l`impiego di schedari a fogli
mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità
previamente approvate dall`Amministrazione finanziaria su richiesta
del contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, l`articolo 22, primo comma,
è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro
giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i
libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai
precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui
alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell`articolo 14,
devono essere tenute a norma dell`articolo 2219 del codice stesso e
numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall`imposta
di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture
ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo
2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi
da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione
governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a
norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata
di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di pagamento", dopo le parole: "Marche
o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata", sono
aggiunte le seguenti: "o nei modi di di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni".
Art.
9.Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro
1. All`articolo 17 del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per
l`iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano
da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione
di cui al secondo comma dell`articolo 2411 del codice civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere
deliberate dall`organo amministrativo secondo le stesse modalità
di cui al comma 5".
2. Per le società di persone, in
conformità alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97
del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio
1998, l`operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle
quote di conferimento indicate nell`atto costitutivo costituisce mero
atto interno della società da adottare con semplice delibera
dei soci.
Art.
10. Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento
con adesione e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari
trasmessi a distanza
1. All'articolo 7 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può
farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle
forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando
la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza
fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel
caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di
telecomunicazione, fermo restando il disposto dell`articolo 7, comma
3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l`obbligo di sottoscrizione
ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario
titolare dell`ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché
dalla copia fotoriprodotta risultino l`indicazione e la sottoscrizione
dell`estensore dell`atto originale.
Art.
11. Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF
1. L`articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni
in materia di addizionale comunale all`IRPEF, è sostituito dal
seguente:
"3. I comuni possono deliberare la variazione dell`aliquota di
compartecipazione dell`addizionale da applicare a partire dall`anno
successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato
con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell`interno, che
stabilisce altresí le necessarie modalità applicative.
L`efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto
sito informatico. La variazione dell`aliquota di compartecipazione dell`addizionale
non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con
un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti
di cui al comma 2".
CAPO
V RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art.
12. Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione
del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale
derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative
risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, da emanare ai sensi dell`articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con
attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,
ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi
a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell`esigenza
di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più
decreti del Ministro dell`economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta
fermo quanto previsto dall`articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche
dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite
con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti
emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni
di legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell`imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della
presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione
del piano straordinario di accertamento di cui all`articolo 1, comma
7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della
Scuola superiore dell`economia e delle finanze, senza oneri finanziari
per l`Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell`economia e delle
finanze può stipulare apposite convenzioni con università
degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale
docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.
I professori inquadrati nel ruolo di cui all`articolo 5, comma 5, del
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano
alle procedure di trasferimento e mobilità tra università,
con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità,
vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla
posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione.
4. Con le modalità previste dal
comma 4 dell`articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dai commi 2 e 3 dell`articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali,
nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può
essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico
previsto.
5. L'articolo 2-quinquies
del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi
nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
CAPO
VI SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art.
13. Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni
1. L`imposta sulle successioni e donazioni
è soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per
donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura
e semplice agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge,
dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado,
sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili
per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante
a ciascun beneficiario è superiore all`importo di 350 milioni
di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della
quota che supera l`importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste
per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
Art.
14. Esenzioni e riduzioni di imposta
1. Le disposizioni concernenti esenzioni,
agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già
vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono
riferite all`imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all`articolo
13, comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell`asse
ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque
eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi. All`onere derivante
dal presente comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall`anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell`ambito dell`unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 l`accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art.
15. Disposizioni di attuazione e di semplificazione
1. In attesa della emanazione dei decreti
previsti dall`articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, la dichiarazione di successione, con l`indicazione degli immobili
e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata
secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del
testo unico delle disposizioni concernenti l`imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione
di successione l`erede ed i legatari non sono obbligati a presentare
la dichiarazione ai fini dell`imposta comunale sugli immobili (ICI).
L`ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione
ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati
gli immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente
all`estero, l`ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione
di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata
l`ultima residenza italiana; se quest`ultima non è conosciuta,
l`ufficio competente è quello di Roma.
Art.
16. Disposizioni antielusive
1. Il beneficiario di un atto di donazione
o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari
inclusi nel campo di applicazione dell`imposta sostitutiva di cui all`articolo
5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente
causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi
cinque anni, è tenuto al pagamento dell`imposta sostitutiva come
se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall`imposta
sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell`articolo
13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di
successione per causa di morte o di donazione dell`azienda o del ramo
di azienda, con prosecuzione dell`attività di impresa, i beni
e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all`articolo
69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con
riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo
di donazione o altra liberalità.
Art.
17. Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per il
coordinamento di disposizioni in materia fiscale
1. Le disposizioni di cui al presente capo
si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni
fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità
indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti,
con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma
2, è prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente
disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di
imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme
di cui al presente capo, assumendo tali norme quali princípi
e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
I medesimi decreti legislativi dovranno disporre inoltre l`abrogazione
espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme
recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell`articolo
69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
CAPO
VII COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art.
18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad
eccezione di quelli di cui al comma 2 dell`articolo 14, e dall`articolo
11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l`anno 2001,
lire 196 miliardi per l`anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall`anno
2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori
entrate recate dal capo II della presente legge e, per l`anno 2003,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l`anno 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell`unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l`anno 2001, all`uopo utilizzando i seguenti accantonamenti
per gli importi indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;
e) Ministero dell`interno: lire 19.524 milioni;
f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870
milioni;
m) Ministero dell`ambiente: lire 8.652 milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati
in lire 2.245 miliardi per l`anno 2003, si provvede mediante utilizzo
di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal
medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi
per l`anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l`anno 2002, in apposita
contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell`economia",
intestata al Ministero dell`economia e delle finanze - Dipartimento
per le politiche fiscali, per essere riversate all`entrata del bilancio
dello Stato nell`anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate dal
capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresí di quelle
richiamate dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei
rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell`economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella
(articolo 5, comma 1)
1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito
al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell`articolo
3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662";
2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo
2, commi da 8 a 13;
3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche
al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;
4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure in materia
fiscale": articolo 3, commi 1 e 2;
5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)": articolo 6, commi 4, 5 e 24;
6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)": articolo 9;
7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95;
8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia,
rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione
degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori
interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo 2.
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